Azione ex art. 148 CdA: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo)

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1 Nella ipotesi dell azione proposta ex art. 148 del codice delle assicurazioni, l intervento nel giudizio della compagnia del veicolo danneggiato non trova alcuna giustificazione, a meno che tra le due compagnie non esista un documentato accordo sottostante. Conseguentemente, solo l eventuale intervenuta cessione del credito ovvero l esistenza di una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento, debitamente documentata, potrebbe giustificare l'intervento nel processo di un terzo. Documenti prodotti in copia. (Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza del UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 10

2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5285/10 RGNR assegnata a sentenza il 8/2/12 promossa da SSS Fff Idd, nata a, res.te in alla via n.77 C.F., rapp.ta e difesa dall Avv. Mmm AAA presso il cui studio elett.te domicilia in alla Via, giusta procura margine dell originale della citazione ; - parte attrice C/ Compagnia Assicurazioni S..p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. (...), giusta procura del (rep. N ), rappresentata e difesa dall Avv. con studio in, giusta procura in calce all atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in 2 / 10

3 (NA) alla Via 2, presso lo Studio Legale - parte convenuta -; NONCHE NNN Sss res. in alla, 21 ; - parte convenuta contumace- NONCHE EUI LIMITED, P.IVA , società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED (giusta procura del Notaio, con sede in Cardiff, in data 16 luglio 2009, e tradotta dal Notaio in data ), in persona del Procuratore Speciale e Claim Manager, Dott. (giusta procura per notaio Rep Racc del ), con sede in Roma, Via della Bufalotta n 374, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento, dall Avv. (c.f. ) il quale, ai sensi dell art. 176 c.p.c. autorizza l invio di comunicazioni e notifiche al seguente n. di fax , nonché alla casella di posta elettronica mmmmmi@avvocatixxxx.it, ed elettivamente domiciliata presso l Avv. Sss Ggg (c.f.), con studio in (SA), Piazza ; - interventore volontario- OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3 / 10

4 Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrato in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da SSS Fff Idd con l atto di citazione ritualmente notificato alle parti, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente l autocarro tg. XX di proprietà di NNN Sss, nella determinazione del sinistro occorso in data 20/3/2010 alle ore 18,00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Diaz, e, quindi, la condanna dei convenuti in solido, al pagamento della somma che sarebbe stata quantificata in corso di causa oltre interessi, svalutazione monetaria e spese processuali, a titolo di risarcimento per i danni riportati dalla propria vettura FIAT PUNTO tg YY000YY è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire e a resistere in capo alla attrice SSS Fff Idd; alla spa Compagnia ASS.NI ed alla NN N Sss è stata idoneamente provata e non è stata contestata per la qual cosa deve ritenersi che il contraddittorio tra queste sole parti, sia stato correttamente instaurato (agli atti risultano depositate la copia del libretto di circolazione del veicolo della attrice e di quello della parte convenuta nonché la copia del contrassegno assicurativo del veicolo presunto investitore). Sui documenti prodotti in copia si osserva che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve 4 / 10

5 considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Va, a questo punto ritenuta la inammissibilità dell intervento volontario spiegato dalla spa EUI LIMITED. Parte attrice ha agito in giudizio senza invocare l applicazione delle disposizioni dell art. 149 del dlgvo 209/05 sull indennizzo diretto, avendo richiesto, ai sensi dell art. 148 del dlgvo 209/05, il risarcimento nelle forme ordinarie e, quindi, l accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista ed il risarcimento del danno alla compagnia che, ai sensi e per gli effetti di legge, garantiva quel veicolo per la R.C.A.. Così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180 del 19/6/2009, l azione di risarcimento con le forme dell indennizzo diretto non è obbligatoria, bensì facoltativa e, l intervento nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all indennizzo diretto, della società del veicolo antagonista, è giustificato dal fatto che, le somme corrisposte dalla società assicuratrice del veicolo danneggiato devono essere, poi, rimborsate dalla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, nella cd. Camera di Compensazione. Ed in effetti, solo l art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni dispone che : In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. 5 / 10

6 Considerato quanto innanzi, nella ipotesi dell azione proposta ex art. 148 del codice delle assicurazioni, l intervento nel giudizio della compagnia del veicolo danneggiato non trova alcuna giustificazione, a meno che tra le due compagnie non esista un documentato accordo sottostante. Ne consegue che, solo l eventuale intervenuta cessione del credito ovvero l esistenza di una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento, debitamente documentata, potrebbe giustificare un intervento nel processo di un terzo, perché in mancanza, non si ravvisa alcun interesse all intervento nel giudizio anche perché la spa Compagnia, unica titolare del diritto a resistere con riferimento alla domanda così come proposta, si è regolarmente costituita in giudizio, sostenendo le proprie ragioni. Tanto è quanto è dato di desumere anche dalla lettura della sentenza resa dal tribunale di Milano X sezione civile n /11 pubblicata in data 28/10/11. Nel caso che ci occupa, nulla è stato depositato dal procuratore della spa EUI LIMITED per giustificare il proprio interesse alla lite, per la qual cosa, mancando tale prova essenziale, come detto, l intervento spiegato in questo giudizio dalla società assicuratrice, deve ritenersi inammissibile. Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda proposta dalla SSS deve ritenersi procedibile e proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolare lettera di costituzione in mora contenente i requisiti di cui al dlgvo 209/05 e più precisamente, i requisiti di cui all art. 148 del menzionato decreto (cfr copia della lettera raccomandata depositata in atti, ricevuta dalla spa Compagnia in data 12/07/010 ). Preso atto della data di presentazione per la notifica della citazione; della data di prima comparizione e della data di ricevimento dell atto introduttivo del giudizio deve ritenersi rispettato anche il disposto dall art. 163 bis del codice di procedura civile per cui della NNN va dichiarata la contumacia. 6 / 10

7 Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, dalla istruttoria espletata, risultano pienamente provate le ragioni rappresentate dalla parte attrice nell atto introduttivo del giudizio. Invero, la dinamica del sinistro, come descritta dal testimone Aaa Mmm Fff, della cui attendibilità non è dato di dubitare sia per la precisione che per la enunciazione chiara di dettagli che solo una persona veramente presente sul posto avrebbe potuto descrivere (in particolare il sig. Aaa ha specificato le modalità dell impatto, ha indicato i punti d urto ed i danni ), porta ad affermare la esclusiva responsabilità del conducente dell autocarro nella produzione del sinistro. Più precisamente, il teste ha riferito che l autocarro. si immetteva da una traversa laterale con segnale di STOP sulla predetta Via Diaz l autocarro si immetteva improvvisamente ed avventatamente tant è vero che il conducente - della punto- non ha potuto evitare l impatto. Preso atto di quanto sopra, in mancanza di prove contrarie, la linearità delle dichiarazioni consente di poter ritenere provato che, il conducente dell autocarro, nell impegnare l intersezione, non si è attenuto alla segnaletica stradale e, non ha usato la dovuta prudenza per aver omesso di assicurarsi di poter compiere quella manovra in condizioni di sicurezza. Tenuto conto del fatto che, alcuna manovra poteva essere adottata dal proprietario dell auto investita (cfr deposizione del teste ); Preso atto del fatto che non è stata fornita alcuna prova contraria dalla controparte la quale, perché citata, per contrastare le pretese attoree, ben avrebbe potuto costituirsi in giudizio per dimostrare l infondatezza del suo assunto; Considerato che il giudice deve decidere iuxta alligata et probata ; ritiene questo Magistrato che possa ritenersi superata in favore della parte attrice la presunzione di corresponsabilità ex art c.c.. Dal riconoscimento della responsabilità nella determinazione del sinistro in capo al conducente del veicolo di proprietà del convenuto NNN, discende la condanna dei convenuti in solido, al risarcimento dei danni in favore di SSS Fff Idd. Per quel che concerne il quantum, sulla scorta della documentazione esibita (le fotografie e preventivo per euro 2.521,50 escluso IVA); tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo (19/1/06); Considerato che il preventivo non costituisce documento probante della spesa, ma può essere tenuto in considerazione qualora contenga una stima analitica delle 7 / 10

8 riparazioni supportata da altre circostanze (quali i rilievi fotografici, descrizione dei danni etc.); Tenuto conto anche di altre pronunce di merito ( ad es. Giudice di pace di Frosinone 31/3/04 il quale ha ritenuto che Nell ipotesi in cui non vi siano questioni sulla dinamica del sinistro e quindi sull an del risarcimento - il preventivo può assolvere alla funzione di parametro per quantificare i danni materiali relativi al veicolo incidentato, nel senso che può essere preso in esame dal Giudice come elemento utile per la formazione del proprio convincimento, così come anche potrà discostarsi dallo stesso se ritiene che i prezzi riportati siano superiori a quelli del mercato ; Condividendo quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3, e cioè che In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità ; Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali), questo Giudice, visti i prezzi notoriamente correnti sul mercato, per non incidere ulteriormente sui costi processuali, non ritiene di disporre la CTU e ritiene giusto quantificare i danni subiti dalla SSS in euro 1.800,00, all attualità, ritenendo che manca la prova della necessitò di procedere alla sostituzione della portiera, del cofano e del proiettore. Sulla somma complessiva, liquidata all attualità, vanno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 8 / 10

9 Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombenti e sulla scorta del DM 127/2004, tenuto conto della attività effettivamente espletata dal procuratore, vanno liquidate come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite per averle anticipate e per averne chiesto l attribuzione ex art. 93 c.p.c.. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SSS Fff Idd contro SPA C ompagnia ASS.NI SPA e NNN Sss nonché sull intervento volontario spiegato dalla EUI LIMITED Dichiara la contumacia di NNN Sss ; - Dichiara la inammissibilità dell intervento della EUI LIMITED ; - Accoglie la domanda e per l effetto dichiara la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo tg. XX di proprietà di NNN Sss nella produzione del sinistro; Conseguentemente, condanna i convenuti Nnn ed SPA Compagnia ASS.NI in solido, al pagamento in favore dell attore della somma, all attualità, di Euro 1.800,00 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in motivazione. 9 / 10

10 - Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che, tenuto conto delle tariffe attualmente vigenti, liquida in complessivi 1.480,00, di cui 110,00 per spese; 720,00 per diritti ed 650,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all AVV. AAA stante la richiesta di distrazione. - Così deciso in Ottaviano il 10/2/2012. IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 10 / 10

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