Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 DICEMBRE 2014 In sintesi le principali novità della settimana. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 185 del Si tratta dell'attesissimo decreto che proroga dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 il pagamento (in unica soluzione) dell'imu dovuta per il 2014 sui terreni agricoli ubicati negli ex Comuni montani, ora non più esenti. Sebbene il contenuto del Decreto fosse stato anticipato da un comunicato stampa del 12 dicembre scorso del Governo, l'ufficializzazione del decreto e, quindi, della proroga è giunta solo il 16 dicembre, nella data che era stata stabilita inizialmente per la scadenza. Si ricorda che l'adempimento interessa i proprietari di terreni agricoli montani ubicati in Comuni con altitudine fino a 600 metri, ovverodi quelli ubicati in Comuni aventi altitudine inferiore a 280 se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 la Legge n. 186 del , ovvero la legge sulla voluntary disclosure, la nuova procedura di collaborazione volontaria in materia di rientro e regolarizzazione dei capitali detenuti all estero e di autoriciclaggio. Sono sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre Tra le novità previste dalla legge, vi è anche l'introduzione di una "voluntary nazionale" estesa a tutta la platea di contribuenti residenti, per sanare le violazioni compiute fino al 30 settembre 2014, ai fini della dichiarazione delle imposte dirette e indirette, connesse ad attività o investimenti costituiti o detenuti all interno del territorio dello Stato. La legge entrerà in vigore dal 1 gennaio Con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014, è stato approvato e reso disponibile online il nuovo modello per la dichiarazione d intento, che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell Iva a partire dal Il provvedimento attua quanto previsto dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). C'è tempo fino all 11 febbraio 2015 per adeguarsi alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. Fino all 11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. Tuttavia, per le dichiarazioni presentate prima dell 11 febbraio 2015 con le vecchie modalità, ma che esplicano i loro effetti anche successivamente a questa data, è necessario dal 12 febbraio provvedere alla trasmissione in via telematica. E' stata pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate la bozza del modello Irap 2015 (e relative istruzioni). La bozza di modello riporta interessanti novità in tema di agevolazioni e 1

2 semplificazioni. Una di queste è la deduzione, fino a euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno ad incrementare la base occupazionale, agevolazione valida per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i due successivi. Un'altra novità importante è la possibilità di trasformare l eccedenza di deduzione dell Aiuto alla crescita economica (Ace) evidenziata nel modello Unico in credito d imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo secondo quanto previsto dal decreto competitività D.L. n. 91/2014 (fino al 2013, invece, l eccedenza veniva riportata automaticamente negli esercizi successivi, per essere utilizzata in deduzione del reddito imponibile). Infine, il modello recepisce la novità riguardante la nuova modalità di opzione, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali (articolo 5- bis, comma 2, Dlgs 446/1997), cioè direttamente con la dichiarazione, e non più tramite apposita comunicazione (come stabilito dal Decreto semplificazioni fiscali, D.Lgs. n. 175/2014). Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 15 dicembre 2014, ha informato che entro il 22 dicembre devono essere effettuati, in un unica soluzione, gli adempimenti ed i versamenti tributari oggetto di sospensione fino al 20 dicembre nei Comuni interessati dalle alluvioni dei mesi scorsi. In particolare, le zone interessate sono situate nella regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e la provincia di Foggia, che hanno subìto un'eccezionale ondata di maltempo nei mesi di settembre e ottobre. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze dell 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre, viene dimezzato il tasso di interesse legale. Il tasso passa, infatti, dall'attuale 1% (che sarà applicato fino al ) alla nuova misura dello 0,5% a decorrere dal 1 gennaio L'intervento ha effetti anche per quanto riguarda le somme dovute al Fisco, in quanto cambieranno, ad esempio, gli importi dovuti all Erario per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso. Con Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014, sono state approvate le modalità operative per l'inserimento automatico nella banca dati del sistema Vies al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività, come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali). Con tre distinti provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2014, sono state stabilite le modalità di trasmissione ed il contenuto delle comunicazioni che i soggetti coinvolti, a partire dall'anno d'imposta 2014, dovranno inviare all'anagrafe tributaria per permettere la dichiarazione dei redditi "precompilata". I dati saranno, inoltre, utilizzati per accertare la correttezza delle detrazioni e deduzioni operate. I provvedimenti attuano quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali). Destinatari dei provvedimenti sono: 2

3 le assicurazioni, che dovranno trasmettere informazioni su assicurati e relativi premi detraibili (sono escluse le polizze concernenti la responsabilità civile e l'assistenza e garanzie accessorie); gli enti previdenziali, ai quali spetta il compito di inviare i dati sui contributi previdenziali e assistenziali; le banche e gli altri intermediari finanziari che concedono mutui agrari e fondiari, dai quali l'at riceverà i "numeri" su interessi passivi e oneri accessori connessi alle somme erogate. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all'amministrazione fiscale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati. Per la "precompilata" dei redditi 2014, pertanto, si avrà tempo fino al 28 febbraio Auguri di Buon Natale Lo studio resterà chiuso dal 24 dicembre al 06 gennaio. 3

4 INDICE RIMBORSI FISCALI, NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi. In particolare, con riguardo ai rimborsi IVA, non si dovrà più prestare apposita garanzia se l'importo non supera i DICHIARAZIONI D'INTENTO, BLACK LIST, VIES, INTRASTAT: LE NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Le novità introdotte in materia di fiscalità estera dal decreto semplificazioni sono molto importanti, soprattutto quelle che riguardano le dichiarazioni d'intento, le black list, il Vies e i modelli Intrastat. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 dicembre 2014, quindi esplicano effetti anche per l'anno in corso. IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 ENTRO IL 29 DICEMBRE Entro il 29 dicembre prossimo dovrà essere effettuato il versamento dell acconto Iva relativo al periodo d imposta Vediamo insieme come si determina l ammontare dell acconto dovuto, quali sono le modalità di versamento e come rimediare al tardivo o mancato pagamento. 4

5 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Rimborsi fiscali, novità dal Decreto semplificazioni Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi. In particolare: non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi IVA di importo fino a ; i rimborsi in conto fiscale da parte dell'agente della riscossione comprenderanno automaticamente anche gli eventuali interessi maturati, senza che il contribuente debba presentare specifica richiesta; i sostituti d'imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti sulla base del 730 e le eventuali ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso solo mediante compensazione in F24. RIMBORSI FISCALI: NOVITA' DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIMBORSI IVA (art. 13) Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Il Decreto semplificazioni ha innalzato a la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. Più precisamente, viene previsto che: per i rimborsi IVA di importo non superiore a , non è più richiesta alcuna garanzia; per i rimborsi IVA di importo superiore a : se richiesti da "soggetti a rischio", è necessario prestare apposita garanzia; se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni: 5

6 rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta: il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. RIMBORSI IVA NO GARANZIA Richiesti da soggetti GARANZIA "a rischio" GARANZIA, oppure anche RIMBORSI IVA solo VISTO DI CONFORMITA' sulla Richiesti da dichiarazione da cui emerge il soggetti "non a rischio" credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati: 10% degli importi dichiarati se importi dichiarati Per soggetti "a rischio" si 5% degli importi dichiarati se importi dichiarati , ma intendono 1% degli importi coloro che: dichiarati, o comunque a se importi dichiarati presentano la dichiarazione da cui emerge il credito senza visto di conformità o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività Resta fermo che, se richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni 6

7 dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Per le piccole e medie imprese, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Quando è prestata la garanzia, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso. RIMBORSI IN CONTO FISCALE (art. 14) Viene stabilito che l'erogazione del rimborso in conto fiscale da parte dell'agente della riscossione avviene entro: 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso; 20 giorni (anziché 60, come finora) dalla comunicazione da parte dell'ufficio competente, se il rimborso è disposto direttamente da questo. Sono erogati contestualmente anche gli interessi maturati, senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta. Tale disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE (art. 15) Per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, viene previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i sostituti d'imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute (scomputo dell'eccedenza dai versamenti successivi). Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 7

8 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Dichiarazioni d'intento, black list, Vies, Intrastat: le novità dal decreto semplificazioni Il decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) ha introdotto alcune disposizioni in materia di fiscalità estera che modificano discipline importanti come quelle delle dichiarazioni d'intento, dell'iscrizione al Vies e dei modelli Intrastat. La maggior parte di queste novità richiedono per la loro effettiva applicazione l'emanazione di specifici provvedimenti attuativi, alcuni dei quali sono stati già pubblicati dall'agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONI D'INTENTO, BLACK LIST, VIES, INTRASTAT: LE NOVITA' DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO (art. 20 D.lgs. 175/2014 e Provvedimento Ag. Entrate del ) È stata modificata la disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento inviate. In base al nuovo testo di legge: l'esportatore abituale deve: trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse; inviare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana (per le importazioni) insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'agenzia delle Entrate. A tal proposito si segnala che entro l'11 aprile 2015 (cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali) l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione della dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. In questo modo l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione all'agenzia delle entrate; il fornitore: potrà effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo: o aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'agenzia delle Entrate; o aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate; dovrà riepilogare le ricevute d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di: 8

9 aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate; è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014). Le nuove disposizioni si applicano a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015". Il decreto stabiliva che entro il (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali) avrebbe dovuto essere emanato un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate per definire le modalità applicative di tali disposizioni. Il provvedimento è stato pubblicato il 12 dicembre 2014, insieme al nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento (disponibile gratuitamente sul sito internet dell'agenzia delle Entrate) e alle relative istruzioni. Il nuovo modello (chiamato "DI") è composto dalle seguenti sezioni: frontespizio con: i dati anagrafici del soggetto richiedente e l'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione la firma del richiedente, il quadro A con i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica. L esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond. Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" che sarà reso disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. Come previsto dalla nuova normativa, il fornitore che riceve le dichiarazioni d'intento dall'esportatore abituale, prima di emettere fattura senza Iva deve verificare che la comunicazione sia stata effettuata. A tal fine sul sito internet dell Agenzia delle Entrate sarà a breve resa disponibile una specifica funzione a libero accesso, per il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Per tener conto delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente, il provvedimento del ha previsto che le nuove regole si applicheranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, pertanto a partire dal 12 febbraio Fino all 11 febbraio 2015, gli esportatori abituali potranno consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio fornitore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento del In tal caso il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all Agenzia delle Entrate. Resta ferma però la possibilità per gli 9

10 esportatori abituali, di avvalersi - se lo vogliono - della nuova procedura di trasmissione telematica già dal giorno di pubblicazione del software Dichiarazione d intento. A partire dal 12 febbraio 2015 dovranno essere utilizzate le nuove regole, inoltre per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate entro l' che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente a tale data, vige l'obbligo di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati in esse contenuti, e di riscontro da parte del fornitore dell'avvenuta trasmissione. Si attendono chiarimenti in merito alle dichiarazioni d'intento cartacee inviate con periodo di efficacia fino all' che, secondo quanto finora indicato dalla norma e dall'agenzia delle Entrate, non sarebbero da comunicare telematicamente né da parte del fornitore né da parte dell'esportatore abituale 1. COMUNICAZIONE BLACK LIST (art. 21) La comunicazione telematica all'agenzia delle entrate delle operazioni black list andrà trasmessa con cadenza annuale (restano ancora da definire i termini e le modalità), e solo se l'ammontare complessivo annuale supera il limite di Euro. Si ricorda che prima di questo intervento, l'obbligo era mensile o trimestrale, e riguardava le operazioni di importo superiore a 500 Euro. Le nuove regole valgono già per l'anno in corso, pertanto sono venuti meno gli obblighi degli invii di dicembre relativi alle operazioni di novembre 2014, e quelli di gennaio relativi al mese di dicembre o quarto trimestre Si attende conferma sulla possibilità di completare il periodo d'imposta 2014 con la vecchia periodicità, per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale. VIES (art. 22 e Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del ) A seguito delle modifiche apportate all'art. 35 del d.p.r. 633/72, e alle disposizioni attuative previste con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del l inclusione nel VIES si verifica immediatamente: al momento della richiesta della partita IVA (inizio attività) contenente la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, compilando il campo "Operazioni intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta esprimono l'opzione selezionando la casella "C" del quadro A del modello AA7; al momento della ricezione telematica della richiesta di inclusione, effettuata tramite opzione, per i soggetti già in attività. L'opzione deve avvenire utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel o a Fisconline) oppure tramite intermediario. 10

11 L'Agenzia include i soggetti passivi nella banca dati immediatamente al momento della richiesta della partita Iva o della ricezione della richiesta di iscrizione. Non è pertanto più necessario attendere il 31 giorno successivo a quello di attribuzione della partita IVA o della presentazione dell istanza all Agenzia, per poter effettuare operazioni intraue. L'inclusione può essere riscontrata a partire dalla stessa data mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie, sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Per uniformità di trattamento, è prevista l'immediata inclusione nella banca dati di tutti i soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti all'entrata in vigore del Provvedimento del (quindi dal ) abbiano presentato istanza di inclusione, e per i quali non sia stato già emanato provvedimento di diniego. E' prevista una nuova ipotesi di cancellazione dal VIES da parte dell'agenzia delle entrate nel caso in cui non si presentino modelli Intra per quattro trimestri consecutivi. In questo caso: la competente Direzione provinciale invia preventivamente un apposita comunicazione al soggetto interessato; la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60 giorno successivo alla data di detta comunicazione. L'articolo 22 del decreto semplificazioni non prevede una specifica decorrenza delle novità introdotte, le stesse pertanto hanno effetto a decorrere dal , data di entrata in vigore del Decreto. MODELLI INTRASTAT (art. 23 e 25) Gli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue avranno un contenuto ridotto. In particolare andranno fornite solo le informazioni riguardanti: i numeri di identificazione Iva delle controparti, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione, lo Stato del pagamento. Le nuove disposizioni decorrono dal ma le modalità attuative saranno disposte con un provvedimento interdirettoriale delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'agenzia delle Entrate e l'istat, da emanare entro il (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni). Sempre in materia Intrastat sono state modificate le sanzioni in caso di omessa o inesatta indicazione dei dati statistici nei modelli Intra. E' previsto che tali sanzioni, di ammontare pari a: un valore compreso tra il minimo di 206 Euro e il massimo di Euro, per le persone fisiche; un valore compreso tra il minimo di 516 Euro e il massimo di Euro per gli enti e le società, si applicano solo alle imprese incluse nel programma statistico nazionale, 11

12 che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito Dpr. Per il 2014 (secondo il Dpr ) sono sanzionabili gli operatori con volumi di scambi mensili pari o superiori a euro). Le sanzioni si applicano solo una volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti on riportate in modo errato. L'articolo 25 del decreto semplificazioni non prevede una specifica decorrenza delle novità introdotte, le stesse pertanto hanno effetto a decorrere dal , data di entrata in vigore del Decreto. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 12

13 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Il versamento dell acconto IVA 2014 entro il 29 dicembre Il prossimo 29 dicembre (il termine ordinario del 27 cade di sabato) scade il termine per il versamento dell acconto Iva relativo al periodo d imposta Il calcolo dell acconto può essere effettuato attraverso l utilizzo alternativo di tre metodi: storico, previsionale o analitico (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre). In genere, il metodo maggiormente utilizzato per il calcolo dell acconto IVA è quello storico, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l 88%, l importo dell ultima liquidazione dell anno precedente e, in tal modo, è meno rischioso. Se, infatti, il contribuente sceglie di calcolare l acconto utilizzando il metodo previsionale, deve conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento dell acconto Iva ACCONTO IVA 2014 SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano: liquidazioni e versamenti mensili; liquidazioni e versamenti trimestrali. SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dal versamento dell acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni: i soggetti che hanno iniziato l attività nel corso del 2014; i contribuenti che hanno cessato l attività o la cesseranno nel 2014, e in ogni caso coloro che l hanno cessata entro il se mensili, ovvero entro il se trimestrali; i contribuenti mensili che hanno chiuso a credito la liquidazione del mese di dicembre 2013; i contribuenti trimestrali che hanno chiuso a credito la liquidazione del quarto trimestre del 2013 a credito; i soggetti che prevedono di chiudere l ultima liquidazione dell anno 2014 con 13

14 un eccedenza detraibile d imposta; i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito Iva nella dichiarazione annuale per il 2014; i contribuenti che hanno adottato il regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 e hanno adottato il regime IVA ordinario; i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011); i contribuenti che sono usciti dal regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011) con decorrenza 2014; i soggetti che adottano dal 2014 il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000), che versano l'iva annualmente; i soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive con decorrenza 2014 (che, quindi, avevano adottato il regime dal 2011); i soggetti per i quali l acconto dovuto è inferiore a 103,29; i contribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili ai fini dell IVA; le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (Legge n. 398/1991); i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72); i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72). La determinazione dell acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l importo dovuto nella misura dell 88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell anno precedente; la base di riferimento è, quindi, commisurata all ammontare dell Iva a debito risultante dal modello IVA 2014, in particolare: CALCOLO DELL ACCONTO METODO STORICO per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2013); per i contribuenti con liquidazione mensile posticipata : rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2013 sulla base delle operazioni di Novembre 2013); per i contribuenti trimestrali speciali (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4 trimestre 2013): per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 VL36 + VH13; per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 VL33. In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un 14

15 anno e l altro (nel caso di specie, dal 2013 al 2014), ai fini del calcolo dell acconto con il metodo storico, valgono le seguenti regole: passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare l acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell anno precedente (ottobre, novembre e dicembre 2013): righi VH10 + VH11 + VH12; passaggio da regime trimestrale a mensile: l acconto deve essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2013 (saldo + acconto): righi (VL38 - VL36 + VH13): 3. METODO PREVISIONALE Con l utilizzo del metodo previsionale l acconto da effettuare deve risultare non inferiore all 88% dell Iva che sarà effettivamente dovuta: per il mese di dicembre 2014 (contribuenti mensili); per il quarto trimestre 2014 (contribuenti trimestrali speciali); a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell anno modello IVA 2015 (contribuenti trimestrali per opzione ). Il contribuente può determinare l acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell imposta risultante a debito in base ad un apposita liquidazione che tiene conto dell IVA relativa a: operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: , per il contribuente mensile; , per il contribuente trimestrale; operazioni poste in essere fino al , ma non ancora fatturate o registrate. Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2014 o terzo trimestre 2014). Per gli autotrasportatori 2, in sede di calcolo dell acconto utilizzando il metodo delle operazioni effettuate si dovranno considerare, per la determinazione dell IVA a debito, le fatture emesse nel 3 trimestre 2014 annotate nel periodo , nonché quelle emesse in tale periodo anche se 15

16 MODALITA DI VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 registrate entro il 1 trimestre I contribuenti mensili posticipati possono determinare l'acconto in misura pari ai 2/3 dell'iva dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2014 (liquidazione di dicembre 2014). Il versamento dell'acconto IVA 2014 va effettuato, entro il , con il mod. F24 esclusivamente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I relativi codici tributo sono: 6013, per il contribuenti mensili; 6035, per il contribuenti trimestrali. Ai fini della determinazione dell acconto Iva, per i contribuenti trimestrali per opzione non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell 1%. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale. SCOMPUTO DELL ACCONTO L importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2014 ( ), per i contribuenti mensili; dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2014 ( ), per i contribuenti trimestrali speciali; in sede di dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 ( ), per i contribuenti trimestrali per opzione. A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l Erario per l acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento. Inoltre, l'ammontare dell'acconto IVA 2014 ed il metodo utilizzato per il suo calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 del modello IVA 2015 relativo al periodo d'imposta REGIME SANZIONATORIO In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. In ogni caso, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso: applicando la sanzione ridotta (codice tributo "8904") nelle seguenti misure: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15 ed il 30 giorno dalla scadenza; 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione; versando l importo dovuto e gli interessi (codice tributo "1991"), calcolati a giorni, nella misura dell'1% fino al e dello 0,5% dal

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