OGGETTO: Acconto IVA per il 2015

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1 OGGETTO: Acconto IVA per il 2015 Gentile Cliente, le ricordiamo che il versamento dell acconto IVA dovuto per l anno 2015 deve essere effettuato entro il (in quanto il , scadenza naturale per l adempimento, coincide con una domenica). 1. AMBITO APPLICATIVO In linea generale, sono tenuti a versare l acconto IVA tutti i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo: su base mensile; su base trimestrale per natura ; su base trimestrale per opzione. 1.1 Soggetti esonerati Sono esonerati dall obbligo di versamento dell acconto IVA i seguenti soggetti passivi: coloro che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro; coloro che hanno iniziato l attività nel corso del 2015; coloro che hanno cessato (o cessano) l attività entro il se mensili o entro il se trimestrali e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell imposta, rispettivamente, al mese di dicembre 2015 o all ultimo trimestre 2015, in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l inizio di tale mese o trimestre; i produttori agricoli esonerati dall adempimento ai sensi dell art. 34 co. 6 del DPR 633/72; coloro che esercitano attività di intrattenimento usufruendo del regime speciale di cui all art. 74 co. 6 del DPR 633/72; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario di cui alla L n. 398; i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; coloro che aderiscono al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL n. 98; coloro che aderiscono al nuovo regime agevolato per autonomi di cui all art. 1 co della L. 190/2014, introdotto a partire dall ; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all IVA; i contribuenti che, nel periodo d imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell imposta; Pagina 1 di 9

2 coloro che hanno chiuso il periodo d imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso: contribuenti mensili che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2014; contribuenti trimestrali per natura che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all ultimo trimestre del 2014; contribuenti trimestrali per opzione che abbiano evidenziato un credito IVA nella dichiarazione annuale relativa al 2014; coloro che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l ultimo trimestre del periodo d imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d imposta precedente, prevedono di evidenziare un credito IVA nell ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2015 o nella dichiarazione IVA annuale relativa al METODI DI DETERMINAZIONE DELL ACCONTO I soggetti tenuti al versamento dell acconto IVA 2015 possono determinare l importo dovuto in base a una delle seguenti modalità: metodo c.d. storico ; metodo c.d. previsionale ; metodo c.d. analitico. Si ricorda che il contribuente ha, in ogni caso, la facoltà di versare l acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma. 2.1 Metodo storico Il metodo storico costituisce il metodo ordinario di determinazione dell acconto IVA e prevede il versamento di un importo pari all 88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l ultimo mese o trimestre dell anno precedente (in tal caso si farà riferimento all ultimo versamento dell anno 2014). Più specificamente, la base di calcolo per l acconto IVA 2015 coincide con: il debito d imposta risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2014, per i contribuenti mensili ; il debito d imposta risultante dalla liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2014, per i soggetti trimestrali per natura ; il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all anno 2014, per i soggetti trimestrali per opzione. Pagina 2 di 9

3 Contribuente Base di calcolo Rigo di riferimento dichiarazione IVA Esempio Mensile Saldo IVA a debito relativa al mese di dicembre 2014 VH12 (campo debiti) 1 Trimestrale per natura Saldo IVA a debito dell ultimo trimestre del 2014 VH12 (campo debiti) 2 Trimestrale per opzione Saldo IVA a debito del 2014 VL38 (saldo) + VH13 (acconto) VL 36 (interessi) 3 Si ricorda che la base del calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell eventuale acconto e al netto degli interessi dovuti per l anno Metodo previsionale Qualora si ricorra al metodo previsionale, la base di calcolo dell acconto è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all ultimo mese o trimestre L importo da versare a titolo di acconto sarà pari all 88% dell IVA che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire: per il mese di dicembre 2015, se si tratta di contribuenti mensili; per il quarto trimestre del 2015, se si tratta di contribuenti trimestrali per natura ; in sede di dichiarazione annuale, se si tratta di contribuenti trimestrali per opzione. Tale metodo espone, tuttavia, al rischio di applicazione di sanzioni per versamento insufficiente nell ipotesi in cui la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. Si ricorda, inoltre, che occorre considerare il dato previsionale al netto dell eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. 2.3 Metodo analitico Adottando il metodo analitico, la base di calcolo dell acconto IVA è determinata tenendo conto dell importo risultante da un apposita liquidazione dell imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell ultimo periodo dell anno (mese o trimestre), fino alla data del Più precisamente, l acconto è pari al 100% dell imposta risultante dall apposita liquidazione effettuata al , la quale tiene conto delle operazioni riportate nella seguente tabella: Contribuente Operazioni attive Operazioni passive Trimestrale Operazioni effettuate, anche se non fatturate o registrate, nel periodo Operazioni registrate nel periodo Pagina 3 di 9

4 Mensile Operazioni effettuate, anche se non fatturate o registrate, nel periodo Circolare nr. 34 del 21/12/2015 Operazioni registrate nel periodo Come si evince dalla tabella, i soggetti mensili, per determinare l imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo , devono prendere in considerazione sia le operazioni già registrate nel suddetto periodo, sia le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo (ad esempio, l emissione differita della fattura). Analogamente, i soggetti trimestrali, per determinare l imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo , devono prendere in considerazione non solo le operazioni già registrate nel suddetto periodo, ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo del tributo. Va infine considerato, ai fini della determinazione dell acconto, l eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro). Si osserva che il metodo analitico è più oneroso in termini di complessità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a seguito della liquidazione definitiva dell imposta. 2.4 Scomputo dell acconto L importo versato a titolo di acconto per l anno 2015 deve essere scomputato, rispettivamente, dall importo risultante: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015, per i contribuenti mensili ; dalla liquidazione relativa all ultimo trimestre 2015, per i contribuenti trimestrali per natura ; dal saldo relativo all anno 2015, per i contribuenti trimestrali per opzione. Contribuente Mensile Trimestrale per natura Scomputo dell acconto da: Liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 (entro il ) Liquidazione relativa all ultimo trimestre 2015 (entro il ) Trimestrale per opzione Dichiarazione annuale IVA per il 2015 (entro il ) 3. CASI PARTICOLARI Delineati i metodi di calcolo dell acconto, è bene dedicare qualche considerazione in merito ad alcune fattispecie particolari, nelle quali il metodo di calcolo adottato deve tener conto della situazione in cui si trova il contribuente (C.M n. 52/E). 3.1 Contribuenti che operano in particolari settori I gestori dei servizi di telecomunicazione di cui al DM n. 366 e delle aziende che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi Pagina 4 di 9

5 urbani, ecc.) di cui al DM n. 370, determinano e versano l acconto IVA con modalità specifiche. Tali soggetti, se hanno versato un ammontare di IVA superiore a ,00 di euro nel 2014, determinano l acconto IVA in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del Il suddetto metodo di calcolo, dunque, preclude l utilizzo sia del metodo storico sia del metodo previsionale. È, invece, facoltà dei contribuenti interessati utilizzare il metodo di calcolo analitico. Per determinare la base di calcolo dell acconto, variabile di anno in anno, è necessario che i menzionati soggetti verifichino l ammontare dell imposta versata nell anno solare precedente (nella specie, il 2014). A tale proposito, per individuare il limite di ,00 euro, si deve fare riferimento ai seguenti elementi: versamenti dovuti in base alle liquidazioni periodiche dei primi tre trimestri del 2014; eventuali versamenti integrativi a seguito di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97; versamenti relativi al quarto trimestre del 2013, in quanto effettuati entro il Contribuenti con contabilità separata Qualora il contribuente abbia optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72, il versamento dell acconto avviene in maniera cumulativa per tutte le attività, previa determinazione di un unico volume d affari. Secondo la C.M. 52/E/91, tale unicità prescinde dalla possibilità che, per le differenti attività, vi siano diversi termini di liquidazione. Infatti, ai fini dell adempimento in oggetto, è previsto un unico termine di versamento, con la conseguenza che il versamento stesso deve riferirsi a tutte le attività gestite con contabilità separata. Di conseguenza, i contribuenti con attività separate devono precedere come segue: determinazione del dato storico : si sommano algebricamente le risultanze dell ultima liquidazione periodica dell anno precedente (per le attività mensili e per quelle trimestrali per natura di cui all art. 74 co. 4 del DPR 633/72) e del quarto trimestre dell anno precedente (per le attività trimestrali per opzione ), tenendo conto dei correttivi da apportare alle suddette risultanze nell ipotesi che, nell anno di riferimento, si siano verificate variazioni nei volumi d affari delle attività gestite separatamente rispetto all anno precedente; determinazione del dato previsionale : si procede come nel caso precedente, ma con riferimento alle risultanze previste per l anno in corso. 3.3 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali soggettive La regola generale contenuta nelle istruzioni ministeriali della dichiarazione annuale prevede che si verifichi una situazione di continuità tra dante causa e avente causa. Il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre modifiche sostanziali soggettive è quindi tenuto al versamento dell acconto sulla base della situazione esistente in capo al soggetto dante causa. Più in particolare, la C.M. 52/E/91 ha chiarito che: Pagina 5 di 9

6 in relazione a soggetti estinti (società fuse/incorporate) entro il 30 novembre (mensili) o entro il 30 settembre (trimestrali) non è dovuto il versamento di acconti; in relazione a soggetti estinti nel periodo successivo alle date di cui al punto precedente, ma entro il , la società risultante dall operazione deve usare come dato storico l ammontare delle risultanze delle società fuse (con riferimento all ultima liquidazione dell anno precedente) e, quale dato previsionale, l importo delle risultanze relative a ciascuna di esse (per le operazioni fino alla data in cui ha effetto la fusione); per il caso particolare in cui la fusione abbia effetto nei giorni dal al , ogni soggetto (dante causa ed avente causa) deve autonomamente provvedere al versamento dell acconto nei termini di legge (anche se le liquidazioni definitive verranno effettuate dalla società risultante dalla fusione o dall incorporante). 3.4 IVA di gruppo Per le società che si avvalgono della modalità di liquidazione dell imposta di cui all art. 73 del DPR 633/72, vige il principio secondo il quale tutti i versamenti dovuti sono eseguiti da un unico soggetto. Dunque, la società controllante determina e versa l acconto per tutte le società aderenti al gruppo IVA. In particolare, la società controllante: determina il dato previsionale di gruppo, sintetizzando algebricamente le risultanze (sia a debito sia a credito) di tutte le società del gruppo; confronta il dato previsionale così ottenuto con il dato storico del gruppo, desumibile dal registro delle liquidazioni di gruppo; determina l acconto dovuto e provvede all eventuale versamento. Ai fini del versamento dell acconto per il gruppo IVA, si evidenzia che: qualora non siano intervenute modifiche nella composizione del gruppo nel corso del 2015, l acconto deve essere versato dalla società controllante in forma cumulativa per sé e per conto del gruppo; in caso contrario, le società che cessano di far parte del gruppo determinano l acconto in base ai propri dati, che non saranno perciò considerati nella liquidazione determinata dalla società controllante. 4. VERSAMENTO E SANZIONI Contribuente Scomputo dell acconto da: Mensile Liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 (entro il ) Trimestrale per natura Trimestrale per opzione Liquidazione dell ultimo trimestre 2015 (entro il ) Dichiarazione annuale IVA per il 2015 (entro il ) Pagina 6 di 9

7 4.1 Versamento dell acconto Il versamento dell acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, secondo le seguenti modalità. Contribuente Periodo Codice tributo sezione Erario Trimestrale Mensile Note Possibilità di compensazione con altri crediti Non sono dovuti interessi Possibilità di compensazione con altri crediti Si ricorda che: il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale per opzione non deve versare la maggiorazione dell 1%; non è possibile rateizzare il versamento dell acconto, ferma restando la possibilità di compensazione con eventuali crediti d imposta o contributivi, seguendo le ordinarie regole previste dall art. 17 del DLgs. 241/ Indicazione dell acconto versato nella dichiarazione IVA Il versamento dell acconto, in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA, va indicato: nel rigo VL29 (numerazione in base all ultimo modello IVA approvato, per l anno 2014); nel rigo VH13 (numerazione in base all ultimo modello IVA approvato, per l anno 2014). 4.3 Sanzioni e ravvedimento Nei casi di versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione applicabile è determinata in misura del 30%, ai sensi dell art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97. Il contribuente può tuttavia regolarizzare la propria posizione mediante l istituto del ravvedimento operoso (di cui all art. 13 del DLgs. 472/97, così come modificato dall art. 1 co. 637 della L. 190/2014). Ai sensi dell art. 13 del DLgs. 471/97, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: le sanzioni ordinarie variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10). Dal quindicesimo giorno, il ravvedimento operoso implica il versamento della sanzione ridotta nella misura di: Pagina 7 di 9

8 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (c.d. ravvedimento breve ). In tal caso, quindi, oltre all imposta, si deve versare la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, mediante il modello F24; 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (sanzione ridotta al 3,33%); 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta 2015 (sanzione ridotta al 3,75%); 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta 2016 (sanzione ridotta al 4,2%); 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta 2016 (sanzione ridotta al 5%); 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell articolo 24 della L n. 4 (sanzione ridotta al 6%). Si ricorda che, a seguito delle modifiche intervenute sull istituto del ravvedimento a partire dall , la riduzione delle sanzioni prevista dall art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento all IVA, opera anche qualora sia già stata constatato il mancato pagamento dell acconto e siano state avviate le procedure di accertamento, salvo che non siano già stati notificati gli atti di liquidazione o di accertamento e le altre comunicazioni di cui all art. 13 co. 1-ter del DLgs. 472/97. Sostituendo la versione vigente dell art. 13 del DLgs. 471/97, l art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs n. 158 ha stabilito il dimezzamento della sanzione del 30% quando la tardività del pagamento è contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. In pratica, per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15%. Questo beneficio si cumulerà con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. Ai sensi dell art. 32 co. 1 del DLgs. 158/2015, tale disposizione si applicherà a decorrere dall Bisogna però evidenziare che il disegno di legge di stabilità 2016 (in corso di esame parlamentare e, quindi, suscettibile di modifiche) prevede una modifica all art. 32 co. 1 del DLgs. 158/2015, in base alla quale è prevista l anticipazione della decorrenza all Interessi legali A decorrere dall , la misura degli interessi legali di cui all art c.c. è pari allo 0,5% annuo (DM ). Si segnala che, a decorrere dall , tale misura è stata ridotta allo 0,2% dal DM (pubblicato nella G.U n. 291). 4.5 Codici tributo I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono i seguenti: 8904, per la sanzione; 1991, per gli interessi legali. Pagina 8 di 9

9 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. Cordiali Saluti. Studio Prassi Pagina 9 di 9

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