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1 11100 AOSTA - VIA LOSANNA CHATILLON - VIA CHANOUX 102 TEL FAX MAIL segreteria@studiolegalecarnelli.eu - PEC avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it n prot. Aosta 10 giugno 2013 Spett. CELVA Servizio ADHOC P.zza Narbonne n A O S T A RICHIESTA PARERE COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES MATERIA: ARGOMENTI: URBANISTICA E EDILIZIA Realizzazione di parcheggio pubblico Convenzione - Scomputo oneri di urbanizzazione Risoluzione in caso di decadenza della CE CE decaduta Inadempimento convenzione Nuova convenzione Con convenzione urbanistica stipulata in data il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha pattuito la realizzazione di un parcheggio pubblico a scomputo del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuti da due società, all atto del ritiro di una concessione edilizia per la realizzazione di un unico intervento edilizio composto da due fabbricati. I lavori sono solo iniziati; nel 2012, la concessione edilizia è decaduta per decorso del termine di legge, e risulta realizzata soltanto l autorimessa di uno dei fabbricati. Il Comune chiede articolato parere, circa i destini della convenzione in essere, la penale per ritardo ivi pattuita, le modalità di calcolo del relativo impor- 1

2 to e del termine finale; e, permanendo il suo interesse alla realizzazione del parcheggio come a suo tempo convenuto, chiede se occorra impostare una nuova convenzione o piuttosto ritrascrivere quella precedente, e nel primo caso, come convenga impostarla, tenuto conto del fatto che le due società hanno deciso di realizzare soltanto pro quota l intervento edilizio, vale a dire, ottenere due diversi titoli abilitativi e fare luogo alla edificazione di un fabbricato ciascuna, pur mantenendo la volontà e l impegno di realizzare un unico parcheggio pubblico. I. La convenzione del 2007, al suo art. 4.4, prevede una penale per ritardo da computarsi in ragione di 100 al giorno, sia per il caso di mancato rispetto del termine iniziale, ciò che il quesito non lascia intendere sia accaduto nella fattispecie, sia per il caso di mancato rispetto del termine finale, ciò che, invece, pare la P.A. comunale ritenga sia avvenuto. Non prevede, la convenzione, una penale per inadempimento, affidando il caso ad una clausola risolutiva espressa di carattere generale, a sensi dell art cod. civ., espressamente richiamato all art. 7. La mancata realizzazione integrale dell opera, a concessione edilizia decaduta, integra inadempimento, non già ritardo nell adempimento. Escluderei quindi l applicazione dell art. 4.4: il Comune a questo punto ha facoltà di risolvere la convenzione passaggio che suggerirei di formalizzare comunque e di procedere alla richiesta del risarcimento del danno subito, atto che per una P.A. deve considerarsi dovuto. La quantificazione di detto risarcimento non può essere commisurata che al pagamento del corrispettivo dell opera non eseguita, a valore attualizzato al 2

3 momento della richiesta, trattandosi di un debito di valore, come tale soggetto ad un apprezzamento funzionale alla determinazione della conversione in controvalore pecuniario del valore del bene stesso (Giur. costante. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1423/77). In altre parole, commisurata al pagamento dell importo equivalente a quegli oneri che le concessionarie a suo tempo non hanno versato poiché impegnatesi a realizzare, in loro luogo, il parcheggio; importo rivalutato, e, ovviamente, cumulato agli interessi legali maturati, atteso che la rivalutazione è diretta al ripristino della situazione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se non vi fosse stato inadempimento, mentre gli interessi hanno semplicemente natura compensativa (Cfr. ex multis Cass. Civ. n del 1 luglio 2002). Ulteriore voce di danno che merita ristoro è, poi, il mancato godimento dell opera non realizzata, quanto meno a fare data dal temine di decadenza della concessione edilizia: occorre allora sommare all ammontare del risarcimento come poc anzi determinato per le causali precisate un importo equitativamente valutato, appunto a titolo di mancato godimento dell opera, commisurato al canone ipoteticamente retraibile per ciascun posto auto di cui il parcheggio avrebbe dovuto comporsi. Ritengo quindi che così possa essere calcolato il risarcimento del danno subito per effetto dell inadempimento delle concessionarie. II. L attualità dell interesse del Comune alla realizzazione del parcheggio, così come a suo tempo progettato, rende necessaria la stipulazione di una nuova convenzione, a maggior ragione tenuto conto del fatto che l originario intervento verrà realizzato in forza di due distinti titoli abilitativi, uno per ciascuna impresa esecutrice. 3

4 La nuova convenzione non potrà che essere trilaterale, ed avere quale presupposto precisamente individuato le due concessioni edilizie rilasciande, contenere l indicazione dell ammontare degli oneri a scomputo dei quali le concessionarie faranno luogo alla realizzazione del parcheggio ed alla dismissione delle aree, e, senz altro, la indicazione di garanzie prestate in solido dalle concessionarie stesse per il corretto (e tempestivo) adempimento delle opere convenute. A fini di speditezza, non ritengo ostativo operare assorbimento del dovuto per il risarcimento del danno subito di cui al capo 1. che precede, e di assumere il relativo importo quale controvalore delle opere da eseguirsi: in altre parole pattuire, nella nuova convenzione, entità, tipologia, qualità, delle opere da eseguirsi non già, o non più soltanto, commisurate all importo di oneri a scomputo, bensì commisurate a quanto attualmente dovuto da parte delle Società concessionarie. Ciò che va osservato da parte della P.A., infatti, è che tanto con riferimento all obbligazione per il costo di costruzione, che ha natura acausale o paratributaria, essendo correlata alla produzione di ricchezza connessa all utilizzazione edificatoria del territorio ed alle potenzialità economiche che ne derivano (Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II 11/6/2002 n. 459), quanto all obbligazione per oneri di urbanizzazione, che ha natura causale, vale a dire è un corrispettivo di diritto pubblico dovuto dal titolare della concessione edilizia per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all edificazione (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 3 dicembre 2007 n. 1268; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 11 agosto 2004 n. 3181), il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corri- 4

5 spondere le somme dovute per il contributo di costruzione (cfr. Consiglio di Stato Sezione IV, 6 giugno 2008 n. 2686). Consegue che l omessa o errata determinazione di tale contributo o di una delle due voci che lo compongono, (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), ovvero, come potrebbe essere nel caso di specie, il loro mancato incasso, realizzano una lesione attuale e concreta alla finanza comunale, venendo a mancare, in capo all ente locale, la disponibilità piena ed immediata di entrate contributive ad esso spettanti (Cfr. ex multis Corte Conti Emilia Romagna n. 11/ ). La definizione e l incasso di quanto dovuto dalle concessionarie non è per tanto compromettibile; quanto alla forma, resta però discrezionale la scelta di quella che in concreto si rende più utile e confacente agli interessi del Comune. L indicazione di quanto attualmente dovuto quale importo corrispettivo delle opere da eseguirsi, in luogo dell importo degli oneri a scomputo, nonché delle ragioni ovvero del presupposto di tale credito, dovrà trovare adeguata e- videnza a titolo di motivazione nella nuova convenzione stipulanda. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione, ringrazio per l opportunità, ed invio il mio saluto cordiale - Avv. Piercarlo Carnelli - 5

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