RICHIESTA PARERE COMUNE DI SAINT VINCENT URBANISTICA ED EDILIZIA. Artt. 80 e 82 LR 11/98 e s.m. LR 24/2009 cd 'Piano Casa'
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1 STUDIO LEGALE CARNELLI AOSTA - VIA LOSANNA 17 TEL FAX MAIL segreteria@studiolegalecarnelli.eu - PEC avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it n. prot. Aosta 2 luglio 2014 Spett. CELVA Servizio ADHOC P.zza Narbonne n A O S T A RICHIESTA PARERE COMUNE DI SAINT VINCENT MATERIA: ARGOMENTI: URBANISTICA ED EDILIZIA Volumetria Tolleranza Artt. 80 e 82 LR 11/98 e s.m. LR 24/2009 cd 'Piano Casa' L'U.T. del Comune di Saint Vincent, con riferimento ad un intervento edilizio che interessa un intero fabbricato, che si sviluppa in autorimessa e adiacente alloggio al piano seminterrato, alloggio al piano terreno, alloggio al primo piano e soffitta non abitabile al piano sottotetto, pone articolato quesito nei termini che seguono. 1. E' possibile applicare la tolleranza del 2%, introdotta dall'art. 12, comma 2 LR 27/2012 pubblicata sul BUR n. 37 del ed entrata in vigore il , per lavori realizzati prima di tale data. Secondo un principio generale di civiltà giuridica, la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. 1
2 Così stabilisce l'articolo 11 delle cd. "Preleggi", che, essendo posto da una legge ordinaria, può essere derogato da una legge successiva, la quale si auto-attribuisca un effetto anche per il passato. Ma non è il caso della LR 27/2012. La norma in questione non contiene alcuna indicazione al riguardo, dunque direi che non vi sono dubbi circa il fatto che la regola sulla tolleranza del 2%, quale disciplinata dall'art. 80, comma 3-bis, della LR 11/98 come s.m. dalla LR 27/2012, vada computata soltanto a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire dal Se la tolleranza del 2% deve essere calcolata esclusivamente sulla percentuale di aumento volumetrico ammesso (20% o 25%) oppure sul volume totale determinato dal volume esistente + incremento del 20% o 25%. Il citato art. 80, comma 3-bis, della LR 11/98 come s.m. dalla LR 26/2012, dispone testualmente che Ai fini della applicazione del presente articolo non sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali. Il punto di riferimento che il Legislatore ha voluto si prendesse in considerazione sono, dunque, le misure progettuali: queste non inquadrano soltanto 'la percentuale dell'aumento volumetrico ammesso', ma inquadrano ovviamente la complessiva altezza, i complessivi distacchi, la complessiva cubatura o superficie coperta dell'immobile interessato. Mi pare poco discutibile che la percentuale di aumento, premiale o 2
3 d'incentivo, resti per così dire assorbita, inclusa, in tali 'misure progettuali'. In altre parole: le misure di una progettazione sono computabili sulla base della normativa che ne permette lo sviluppo, esse non possono che attenersi, e utilizzare, la normativa vigente complessivamente intesa, della quale il committente o il progettista hanno inteso avvalersi. D'altra parte, la tolleranza va verificata a intervento compiuto. Dunque, quale sia tale normativa, se la L.1150/1942, il DPR 380/2001, la LR 11/98 e loro s.m. (leggi urbanistiche 'base'), se la LR 24/2009 e s.m. (il cd. Piano Casa valdostano), ovvero la LR 26/2012 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), non è in sé rilevante. Rilievo assume, semmai, la data di entrata in vigore della norma, poiché da tale data occorre aggiornare il 'limite' di ammissibilità della misura. Nel caso di interesse: il 20%, a' sensi, dell'art. 2 della LR 24/2009, per effetto della ratio premiale sottesa a quella norma, dal ; l'ulteriore 5% (e dunque, un totale del 25%), a' sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 26/2012, per effetto della ratio incentivante in tema di fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, dal Non mi constano ancora precedenti giurisprudenziali che abbiano governato la fattispecie: quanto precede integra una opzione interpretativa, rimarco che si tratta della mia opinione. * Per inciso: se nel caso specifico a parere dell'u.t. comunale il volume realizzato eccede il volume massimo ammesso, compresa la tolleranza, è una 3
4 questione che esula dalla competenza di questo parere. Il riscontro è in fatto, e va verificato. 3. Se è possibile estendere questo concetto all'intero immobile, dove le unità immobiliari sono più di una e dove le unità sottostanti hanno ceduto a quella superiore la loro capacità edificatoria. Al fine, dichiarato, di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, il cd. 'Decreto Sviluppo' (D.L. n. 70/2011) ha inserito all art Codice Civile, dopo il n. 2, il n. 2 bis, il quale prevede la trascrivibilità dei... contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. La riforma legislativa ha così regolato un principio già consolidato nella prassi, vale a dire la circolazione della cubatura, scindendola dal suo concreto godimento, sottoposto in ogni caso alla valutazione amministrativa. Cosicché è oggi diritto positivo considerare la cubatura stessa come un bene astrattamente idoneo a formare oggetto di diritti e di autonoma negoziazione tra le parti. Che, dunque, il trasferimento di volumetria intercorra tra unità abitative di un medesimo fabbricato, mi pare una delle possibili, lecite, applicazioni concrete della normativa vigente. Che nel trasferimento della volumetria non vadano perse le potenzialità edificatorie che una norma consente di esprimere, e relativa, possibile, tolleranza, non è dubbio, e ciò, del tutto a prescindere dal carattere, premiale o meno, della norma medesima. 4
5 Nel caso di specie, se i proprietari di tutte le unità immobiliari che compongono il fabbricato oggetto di intervento sono concordi, vale a dire hanno esternato il proprio consenso all'intervento medesimo, anche per mezzo della cessione o trasferimento della volumetria esprimibile da ciascuna delle unità immobiliari in loro proprietà, ritengo che tale fabbricato ben possa fruire complessivamente dell'aumento volumetrico ammesso, con l'effetto che le misure progettuali di cui al citato comma 3-bis dell'art. 80 LR 11/98 inquadrino la sua complessiva altezza, i suoi complessivi distacchi, la sua complessiva cubatura o superficie coperta. 4. Se è possibile applicare la percentuale di ampliamento del 25%, introdotta dall'art. 10 della LR 26/2012 entrata in vigore il per interventi oggetto di D.I.A. Realizzati prima di tale data. Come ho osservato più sopra, l'incremento totale del 25% della volumetria originaria, a' sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 26/2012, per effetto della ratio incentivante in tema di fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, è assentibile soltanto dall'entrata in vigore della norma (s.e.o., il , cioè 15 gg. dopo la pubblicazione sul BUR n. 34 del ). Gli interventi edilizi realizzati prima di tale data non possono beneficiare della sua applicazione. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione, ringrazio per l opportunità, ed invio il mio saluto cordiale 5 - Avv. Piercarlo Carnelli -
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