Spese di rappresentanza e Omaggi ai clienti e dipendenti

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1 Treviso, Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 14/2018 Spese di rappresentanza e Omaggi ai clienti e dipendenti In prossimità della chiusura dell anno si propone, qui di seguito, un riepilogo della disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e degli omaggi ai clienti e dipendenti. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 1

2 I N D I C E 1) Spese di rappresentanza..... pag ) Trattamento Ires.. pag. 03 a) definizione di spesa di rappresentanza... pag. 03 b) Esempi di spese di rappresentanza pag. 03 c) limiti di deducibilità commisurati ai ricavi.... pag. 04 d) limiti di deducibilità del 75% per le spese di vitto e di alloggio... pag. 04 e) Spese per ospitalità clienti.... pag. 05 f) Altre spese non qualificabili come Spese di rappresentanza.. pag. 05 g) Imprese di nuova costituzione..... pag. 05 h) Obblighi documentali ed attività di controllo.... pag ) Trattamento Irap... pag. 06 a) per le società di capitali.... pag. 06 b) per le società di persone e gli imprenditori.... pag ) Trattamento IVA pag. 06 2) Omaggi ai clienti e fornitori.. pag ) Trattamento Ires.. pag. 07 a) omaggi di valore unitario inferiore a 50 : deducibili interamente.. pag. 07 b) omaggi di valore unitario superiore a 50 : deducibili nei limiti spese rappresentanza... pag ) Trattamento Irap... pag. 08 a) società di capitali: omaggi deducibili..... pag. 08 b) società di persone ed imprenditori: omaggi non deducibili... pag ) Trattamento IVA pag. 08 a) omaggi di beni rientranti nell attività.... pag. 08 b) omaggi di beni non rientranti nell attività.... pag. 09 c) cessioni gratuite a soggetti residenti nella UE... pag. 10 d) cessioni gratuite a soggetti residenti fuori della UE.. pag. 10 e) campioni gratuiti... pag. 11 3) Omaggi ai dipendenti.. pag ) Trattamento redditi di lavoro dipendente.. pag ) Trattamento Ires.. pag ) Trattamento Irap. pag ) Trattamento IVA.. pag. 12 Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 2

3 1. Spese di rappresentanza 1.1 Trattamento Ires Ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono disciplinate dall art. 108 comma 2 del TUIR e dal D.M a) Definizione di spesa di rappresentanza Costituiscono spese di rappresentanza, le spese per erogazioni gratuite di beni e servizi forniti dall azienda a condizione che siano rispettati i requisiti di inerenza, ovvero, che siano: - effettivamente sostenute e documentante; - effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; - ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l impresa; - coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l impresa opera e compete. Il requisito della gratuità si manifesta in assenza di corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni / servizi. b) Esempi di spese di rappresentanza Il D.M elenca alcune fattispecie che possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza e come tali sono soggette ai limiti di deducibilità più sotto indicati indicati: - spese per viaggi turistici, in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi oggetto dell attività d impresa; - spese per feste o ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - spese per feste o ricevimenti organizzati in occasione di dell inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell impresa; - spese per feste o ricevimenti organizzati in occasione di mostre e fiere ed eventi simili in cui siano esposti i beni e i servizi prodotti dall impresa; - ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili. 1 La materia è stata trattata, inoltre, in numerosi documenti interpretativi sia dell Agenzia delle Entrate che di Associazioni di categoria (C.M. n. 53 del e n. 34 del ; Circolare CNDCEC n. 9 del ; Circolare Assonime n. 16 del e n. 32 del ). Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 3

4 c) Limiti di deducibilità commisurati ai ricavi Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d imposta di sostenimento, entro determinati limiti stabiliti in percentuale dei ricavi e degli altri proventi caratteristici 2, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui le spese sono sostenute. Gli omaggi di beni di valore unitario non superiore a 50,00 euro sono, invece, sempre deducibili, senza alcun limite. Si veda la seguente Tabella n.1 d) Limiti di deducibilità del 75% per le spese di vitto e alloggio Si ricorda che la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio 3 è limitata al 75% del relativo ammontare, ai sensi dell art. 109, comma 5 del TUIR. Detta disposizione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'ambito delle spese di rappresentanza (circ. Agenzia delle Entrate n. 53 e n. 34, 5.2). In altri termini, le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 75% e nei limiti precedentemente evidenziati. In pratica, le spese di vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere assoggettate ad un doppio limite di deducibilità: - in via preliminare, al limite del 75% previsto dall art. 109, comma 5 del TUIR per le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande - successivamente, ai limiti percentuali dei ricavi previsti dal D.M per le spese di rappresentanza (vedi la precedente tabella). 2 I ricavi e i proventi della gestione caratteristica sono dati dalla somma: - delle voci A1 e A5 per le imprese industriali; - delle voci A1, A5, C15 e C16 per le holding di partecipazioni. 3 Ci si riferisce alle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute in trasferta, fuori dal comune, dai lavoratori dipendenti o dagli amministratori. Queste rientrano infatti nella disciplina dei rimborsi spese di cui all art. 95 del TUIR ed in particolare i rimborsi di tali spese a piè di lista sono deducibili nell ammontare giornaliero di: 180,76, per le trasferte in Italia e di 258,23 per le trasferte all estero, mentre per i rimborsi forfetari o misti non vi è nessun limite. Sul punto si veda anche ns. circolare n. 7/2016. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 4

5 e) Spese per ospitalità clienti Il DM precisa che non sono considerate spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: - mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e si servizi prodotti dall impresa; - visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell impresa. Le stesse sono quindi deducili senza i limiti forfettari in precedenza esposti, mentre resta fermo il limite di deducibilità del 75% previsto per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per l ospitalità di soggetti diversi dai clienti (come ad esempio i fornitori e gli agenti) sono assoggettate invece al doppio limite di deducibilità già previsto per le spese di rappresentanza. f) Altre spese non qualificabili come Spese di rappresentanza Oltre che le spese di ospitalità non costituiscono spese di rappresentanza (dal momento che derivano pur sempre da un rapporto di natura sinallagmatica e non sono quindi qualificabili come gratuite ), a titolo esemplificativo, i seguenti oneri: - i beni distribuiti gratuitamente in occasione di operazioni e concorsi a premio; - gli oggetti promozionali consegnati ai clienti contestualmente ai prodotti venduti dall'impresa; - gli omaggi a dipendenti, in quanto compresi tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente, sostenute, in denaro o in natura, a titolo di liberalità; - le spese relative a beni erogati in base ad accordi commerciali (es. sconti); - le spese relative alla vendita di un prodotto, con attribuzione gratuita di un'unità aggiuntiva (es. "tre per due"); - le spese di pubblicità e sponsorizzazione. g) Imprese di nuova costituzione Il D.M prevede uno specifico criterio per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute da imprese di nuova costituzione. In particolare, le spese sostenute nei periodi d imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere dedotte nell esercizio di conseguimento dei ricavi ed in quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all importo deducibile, secondo i limiti dei ricavi sopra indicati. Pertanto per le imprese in fase di start-up, la deducibilità delle spese di rappresentanza viene rinviata ai periodi d imposta nei quali si conseguono i primi ricavi. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 5

6 h) Obblighi documentali e attività di controllo Al fine di tutelare le esigenze di controllo del fisco, le spese di rappresentanza e le spese per ospitalità clienti devono rispettare particolari obblighi documentali. Con riferimento alle spese di rappresentanza il D.M. stabilisce che l Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazioni circa: - l ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d imposta; - l ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità. La stessa richiesta può riguardare anche l ammontare dei beni distribuiti gratuitamente di valore superiore a 50 euro e le spese di ospitalità clienti. Con specifico riferimento alle spese per ospitalità clienti, il D.M. ha stabilito che la loro integrale deducibilità è subordinata alla tenuta di una apposita documentazione dalla quale deve risultare: - la generalità dei soggetti ospitati, al fine di riscontrare che si tratti di clienti anche potenziali; - la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione; - la natura dei costi sostenuti. Inoltre, la documentazione deve comprovare il nesso esistente tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali, e la loro partecipazione all evento promozionale. 1.2 Trattamento ai fini IRAP a) Per le società di capitali Le spese di rappresentanza sono deducibili per l importo rilevato in contabilità, a prescindere dai limiti fissati dal D.M ; non è necessario apportare le variazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette. b) Per le società di persone ed imprenditori Le spese di rappresentanza sono indeducibili in quanto gli oneri diversi di gestione (tra cui sono classificati dette spese) non sono compresi tra i costi deducibili previsti dall art. 5 bis del Dlgs 446/1997, salvo apposita opzione per il regime di determinazione della base imponibile Irap previsto per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio ). 1.3 Trattamento ai fini IVA L art. 19 bis 1 lett. h) del DPR 633/72 prevede l indetraibilità dell IVA per gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza ai fini delle imposte sul reddito. Rappresentano una eccezione a questa regola i beni omaggiati di costo unitario fino a 50, per i quali l IVA rimane detraibile. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 6

7 2. Omaggi ai clienti e fornitori Si considerano "omaggi" i beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita. Per l'impresa il costo sostenuto per un omaggio può assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto gratuitamente: ai clienti o fornitori; ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati. Ai fini del trattamento IVA degli omaggi, occorre distinguere se si tratta di beni acquisti appositamente per essere regalati, oppure, se si tratta di beni oggetto dell attività di impresa. 2.1 Trattamento Ires In base all art. 108, comma 2 del TUIR, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente sono: 1. deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore a 50,00; 2. se i beni hanno un valore unitario superiore a 50,00 rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili nell'esercizio di competenza entro i limiti percentuali indicati nel Tabella n. 1 riportata a pag. 4 a) Omaggi di valore unitario inferiore a 50: deducibili interamente Gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 sono deducibili interamente. Il termine valore unitario non deve essere inteso come il costo dei singoli beni, bensì come il costo dell intera confezione; il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono il regalo. Esempio: Cesto natalizio composto di due diversi beni di valore unitario pari a 40 ciascuno, l'omaggio ha un valore complessivo pari a 80. In questo caso l omaggio non è integralmente deducibile ma rientra nei limiti fissati dal co. 2 dell'art. 108 del TUIR. La deduzione è integrale se alla stessa persona vengono regalati più beni di valore non superiore a 50, purché confezionati singolarmente. b) Omaggi di valore unitario superiore a 50 deducibili entro i limiti delle spese di rappresentanza Gli omaggi di beni di valore unitario superiore a 50 (compresi gli omaggi di prestazioni di servizi o di titoli rappresentativi delle stesse come per es. le tessere gratuite per entrare al cinema), sono deducibili entro i limiti previsti per le spese di rappresentanza, commisurati in percentuale al valore di ricavi. Si rinvia alla precedente Tabella n. 1 riportata a pag. 4. L eventuale eccedenza è definitivamente indeducibile. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 7

8 2.2 Trattamento IRAP Come già visto per le spese di rappresentanza la deducibilità degli omaggi per le imprese dipende dal metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile Irap. a) Società di capitali: omaggi deducibili La base imponibile IRAP delle società di capitali è data dalla differenza tra il Valore della produzione (A) e i Costi della produzione (B). Tra questi rientrano i costi delle voce B14 del Conto economico (Oneri diversi di gestione) in cui confluiscono anche le spese per omaggi. Pertanto, le spese per omaggi alla clientela sono deducibili per l importo rilevato in contabilità; non è necessario apportare le variazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette. b) Società di persone ed imprenditori: omaggi non deducibili Salvo apposita opzione per il metodo da bilancio, le società di persone e gli imprenditori determinano la base imponibile IRAP con il metodo fiscale cioè come differenza tra i ricavi + variazione delle rimanenze da una parte, e costi materie prime, sussidiarie e merci, servizi, ammortamenti e canoni di locazione, dall altra parte. Tra i suddetti costi non sono ricomprese la spese di rappresentanza, pertanto, per le società di persone e per gli imprenditori individuali le spese per omaggi a clienti sono interamente indeducibili. 2.3 Trattamento IVA Occorre verificare se il bene viene prodotto/commercializzato o meno dall impresa perché ciò modifica significativamente le regole applicabili, tanto nell eventuale addebito dell imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell IVA assolta al momento dell acquisto. a) Omaggio di beni rientranti nell attività Fase dell Acquisto: l IVA assolta al momento dell acquisto dei beni oggetto di produzione propria o di commercializzazione è detraibile. Fase della Cessione: la cessione gratuita di beni rientranti nell attività costituisce sempre un operazione imponibile, in quanto l IVA relativa ai costi sostenuti a monte è stata detratta. La cessione deve, quindi, essere assoggettata ad IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni (inferiore, pari o superiore a 50). Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 8

9 La base imponibile delle cessioni gratuite deve essere determinata facendo riferimento non al valore normale, bensì al prezzo di acquisto o in mancanza al prezzo di costo determinati nel momento in cui l operazione si considera effettuata. Ai fini della fatturazione e registrazione, l impresa può scegliere tra le seguenti procedure alternative: 1) Emissione di autofattura in unica copia Tale autofattura deve essere annotata esclusivamente nel registro delle vendite (l autofattura può essere singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni effettuate nel mese). Nel predetto documento devono essere indicate le seguenti informazioni: la base imponibile dei beni ceduti, l aliquota applicabile e la relativa imposta, nonché la dicitura Autofattura per omaggi ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/7. 2) Emissione di regolare fattura al cessionario E possibile scegliere tra le seguenti alternative: richiesta al cessionario del pagamento della sola IVA; in tal caso è opportuno indicare in fattura la dicitura Cessione gratuita ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/72, con rivalsa dell IVA ai sensi dell art. 18, comma 3, del DPR n. 633/72 ; rinuncia all incasso dell IVA; in tal caso è opportuno indicare in fattura la dicitura Cessione gratuita ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/72, senza obbligo di rivalsa dell IVA ai sensi dell art. 18, comma 3, del DPR n. 633/72. Si precisa che così facendo l operazione genera: - un debito d imposta verso l Erario; - un costo per il soggetto che ha deciso di effettuare la cessione gratuita. Tale costo è indeducibile ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell art. 64 del TUIR in base al quale le imposte per cui è possibile richiedere, anche facoltativamente, la rivalsa non sono ammesse in deduzione. 3) Annotazione su un apposito Registro degli omaggi Tale registro è tenuto e conservato ai sensi dell art. 39 del DPR n. 633/72 con indicazione dei dati identificativi del cessionario, nonché della base imponibile dei beni ceduti in omaggio in ciascun giorno, dell aliquota applicabile e della relativa imposta. b) Omaggio di beni non rientranti nell attività Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 9

10 Fase dell Acquisto Beni di costo non superiore a 50,00: l IVA è detraibile. Beni di costo superiore a 50,00: l IVA è indetraibile e deve essere sommata all imponibile 4. Fase della Cessione Per i beni non rientranti nell attività propria dell impresa, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA a norma dell art. 2, comma 2 n. 4 del DPR 633/72. Nessun adempimento (formale e sostanziale) deve essere effettuato dall impresa, fatta salva la necessità di vincere le presunzioni di cessione onerosa e di poter comprovare l effettiva destinazione degli omaggi al fine di giustificarne il trattamento fiscale. E opportuno adottare un registro degli omaggi o, in alternativa, emettere un documento di consegna o di trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale di trasporto ( cessione gratuita oppure omaggio ), di modo da costituire prova del requisito di inerenza. c) Cessioni gratuite a soggetti residenti nella UE Le cessioni gratuite di beni a clienti residenti nella UE non possono essere considerate operazioni intracomunitarie essendo prive del requisito dell onerosità richiesto dall art. 41, comma 1, lett. a) D.L. 331/1993 (Cfr Circ Min. n. 13 del 23/12/94), Ne consegue che trova applicazione la normativa prevista per le operazioni nazionali, quindi, occorre distinguere tra: beni rientranti nell attività dell impresa, cessione gratuita da assoggettare ad IVA, beni non rientranti nell attività dell impresa, cessione gratuita fuori campo IVA Per tali operazioni non vanno compilati gli elenchi Intrastat, nemmeno relativamente alla parte statistica. d) Cessioni gratuite a soggetti residenti fuori della UE Nel caso di omaggi a soggetti residenti in paesi extra-ue, si possono verificare due ipotesi: Beni rientranti nell attività dell impresa Tali operazioni sono non imponibili ai sensi dell art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972. Ai fini della non imponibilità occorre dimostrare l effettiva uscita dei beni dal territorio comunitario. Si evidenzia che, non essendo previsto alcun corrispettivo, dette operazioni non concorrono alla formazione del plafond previsto per gli esportatori abituali. 4 Art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 10

11 Beni non rientranti nell attività dell impresa L operazione è esclusa dall applicazione dell imposta, ma occorre redigere apposito documento comprovante l operazione stessa (ad es. fattura pro forma). e) Campioni gratuiti In base all art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/72, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni di modico valore, appositamente contrassegnati, a condizione siano rispettati i seguenti requisiti: deve trattarsi di campioni gratuiti, ceduti per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori attuali e potenziali; i beni devono essere appositamente contrassegnati in maniera indelebile: non è valida, per esempio, la mera apposizione di un adesivo sul prodotto. i campioni devono essere di modico valore. Per quanto riguarda la detrazione sull acquisto, si evidenza che pur trattandosi di cessioni fuori campo IVA, il diritto di detrazione resta esercitabile, ai sensi dell art. 19, comma 3, lett. c) del DPR 633/ Omaggi ai dipendenti 3.1 Trattamento redditi di lavoro dipendente Ai sensi dell art. 51, comma 3 del TUIR gli omaggi di beni ai dipendenti non costituiscono per gli stessi reddito da sottoporre a tassazione se di importo non superiore a 258,23 nel periodo d imposta. Se il valore dei beni stessi risulta, invece, superiore al predetto importo, l intero valore è soggetto a tassazione, anche ai fini previdenziali. Pertanto, non sono tassati gli omaggi ricevuti che nel periodo d imposta non superino, insieme all ammontare degli altri fringe benefit, i 258,23 di franchigia. Nel caso in cui il limite venga superato, concorre a formare il reddito l intero valore e non solo la parte eccedente. Questi beni possono consistere, a titolo esemplificativo, nel pacco dono di Natale, cena aziendale, buoni benzina, buoni spesa al supermercato, schede telefoniche, ecc. L impresa dovrà verificare, dipendente per dipendente, l ammontare di tale franchigia ancora disponibile e tassare l intero valore qualora venga superato il limite. In molte situazioni aziendali, infatti, la franchigia del fringe benefit può essere già superata: pensiamo per esempio all auto in uso promiscuo e alle polizze sanitarie. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 11

12 Si evidenzia che l esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, (non essendo più richiesto che l erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti) ed in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze. 3.2 Trattamento Ires Il costo di acquisto o di produzione dei beni omaggiati ai dipendenti si qualifica come spesa sostenuta in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori e, pertanto, è interamente deducibile dal reddito d impresa a norma dell art. 95, comma 1 del TUIR. L eccezione riguarda le spese sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione (per esempio, la tipica cena di Natale), assistenza sociale e sanitaria o culto le quali sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell art. 100 comma 1 del TUIR. 3.3 Trattamento IRAP Si ricorda che la norma IRAP prevede l indeducibilità dei costi relativi al personale contabilizzati: nella voce B.9 del Conto Economico (spese per il personale); in voci diversi dalla voce B.9. A tale riguardo, la C.M. n. 27 del ha precisato che le spese sostenute dall azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell attività lavorativa sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all attività di impresa e non assumono natura retributiva (a titolo esemplificativo, sono deducibili tute e scarpe da lavoro, corsi di aggiornamento professionale, servizi di mensa, rimborsi analitici delle spese viaggio, vitto, alloggio in occasione delle trasferte ). Se vale l impostazione secondo cui la deducibilità dei costi è condizionata alla circostanza che i beni da destinare ai dipendenti siano in qualche modo funzionali, ovvero, strumentali all attività di impresa, gli omaggi ai dipendenti risulterebbero indeducibili ai fini IRAP. Si segnalano profili di incertezza in merito alla deducibilità degli omaggi al personale, dal momento che gli interventi dell Amministrazione finanziaria non hanno ancora fornito una chiara indicazione in materia. 3.4 Trattamento IVA L omaggio fatto al proprio dipendente non può essere considerato come spesa promozionale, pertanto, l IVA pagata all atto dell acquisto è indetraibile. La successiva cessione gratuita al dipendente è esclusa dal campo di applicazione dell IVA ai sensi dell art. 2, co. 2 n. 4 del DPR 633/72. Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 12

13 Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell attività d impresa spetta la detrazione dell imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile. Si veda il seguente prospetto riepilogativo. Regime IVA degli omaggi ai dipendenti *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 14 del Riproduzione vietata. pag. 13

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