Policy. in materia di Incentivi. Compilato da : Banca Popolare Valconca Soc. per Azioni La Direzione Visto

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1 Policy in materia di Incentivi Data ultima modifica 28/09/2018 Compilato da : Banca Popolare Valconca Soc. per Azioni La Direzione Visto Approvato da : Consiglio di Amministrazione Massimo Lazzarini Visto Compliance Visto Policy in materia di incentivi Delibera C. di A. del 01/10/2018 Da pagina 1 A pagina 10 Banca Popolare Valconca Soc. per Azioni

2 INDICE DEI CONTENUTI 1. PREMESSA RIFERIMENTI NORMATIVI GLI INDUCEMENT TRA MiFID 2 E IDD POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI Incentivi percepibili/erogabili Incentivi vietati Ricerche in materia di investimenti INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÁ E DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CONTENUTI DELLA INFORMATIVA DA FORNIRE AL CLIENTE Informativa ex ante Rendicontazione periodica AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

3 1. PREMESSA Con l espressione incentivi si intendono i corrispettivi ovvero onorari (provvigioni, fee, compensi in misura fissa), le commissioni e i benefici non monetari ricevuti o corrisposti dagli intermediari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente contestualmente alla prestazione dei servizi di investimento ovvero in fase di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi. La Direttiva 2014/65/UE (Market in Financial Instruments Directive, di seguito anche MiFID II ), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la Direttiva 2016/97/UE (Insurance Distribution Directive, di seguito anche IDD ), con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, introducono in capo agli stessi intermediari specifiche condizioni di ammissibilità in tema di incentivi (inducement). Date le affinità tra i due corpi normativi (IDD e MiFID II) nel processo di gestione, informativa alla clientela e monitoraggio degli inducement percepiti in relazione all offerta e distribuzione di strumenti finanziari (di seguito specificate), le presenti Politiche definiscono un unico set di regole e principi in materia di incentivi, adottando per ciascuna fase del processo le soluzioni di maggior cautela per la clientela previste dalle rispettive Direttive. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI La materia oggetto della presente politica aziendale è regolata dalla seguente normativa: MiFID II Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (cd MiFID II ); Regolamento delegato 2017/565/UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016 ad integrazione della Direttiva MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della Direttiva; Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n del 15 febbraio 2018 (che abroga integralmente la delibera n del 29 ottobre 2007) e successive modifiche; D. Lgs. n. 58/1998 ( T.U.F. ). IDD Direttiva 2016/97/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, rifusione della Direttiva 2002/92/CE (cd IDD ); Regolamento delegato 2017/2359/UE del 21 settembre 2017 ad oggetto gli obblighi di informazione e norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; Regolamento 2017/1286/UE del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ( PRIIPs ). Il Regolamento ha introdotto importanti misure di tutela degli investitori al dettaglio volta a migliorare la trasparenza di tali prodotti. La maggiore novità introdotta dal Regolamento in esame è costituita dall obbligo da parte degli ideatori di prodotti d investimento al dettaglio e di prodotti assicurativi preassemblati (quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli enti creditizi o le imprese di investimento) di elaborare un documento contenente le informazioni chiave del prodotto da essi ideato (c.d. Key Information Document o KID ); 2

4 Parere tecnico EIOPA 1 dell 1 febbraio 2017 in materia di IDD recante analisi sugli aspetti concernenti: controllo e governance del prodotto, conflitti di interesse, incentivi economici e adeguatezza dei prodotti; D. Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018, in modifica del CAP Codice Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005); Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del Codice Assicurazioni Private. Vengono parallelamente abrogati: il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, recante la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa; il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione; il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, recante la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi; il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela. 3. GLI INDUCEMENT TRA MiFID 2 E IDD La materia degli incentivi è quella in cui la IDD pare divergere in maniera più marcata dalle corrispondenti norme previste dalla MiFID II. La IDD si preoccupa dei possibili effetti negativi di «qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto, diverso dal cliente (o da una persona che agisce per conto del cliente)» - i c.d. inducements - sulla qualità del servizio al cliente. La MiFID II prevede che onorari o commissioni (monetarie e non monetarie) pagate o percepite dall intermediario in relazione alla distribuzione di strumenti finanziari siano ammissibili solo se i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e b) non pregiudichino il rispetto del dovere dell impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente La IDD prevede un criterio negativo - la mancanza di una «ripercussione negativa» - a differenza della MIFID II, che prevede un requisito positivo, lo scopo di accrescere la qualità del servizio. I due regimi si caratterizzano da una differenza sostanziale: nella IDD viene richiesto il rispetto di due requisiti negativi (ovvero l assenza di ripercussioni negative sulla qualità del servizio, e l assenza di ripercussioni sul dovere di agire nel miglior interesse del cliente), mentre, nell ambito MiFID è richiesto anche un requisito positivo (ovvero l accrescimento della qualità del servizio). Sebbene siano auspicabili ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità nazionali, finalizzati a livellare il campo di gioco del mondo finanziario ed assicurativo (facendo leva, ad esempio, sul dovere di agire comunque nel 1 European Insurance and Occupational Pensions Authority (Authority Europea in materia di distribuzione assicurativa) 3

5 miglior interesse del cliente), è perlomeno dubbio che si possa azzerare la differenza di impostazione tra i due regimi. Tale aspetto non risulta trascurabile nel contesto degli intermediari bancari nei quali coesistono norme MiFID II e IDD che, in presenza di regole diverse sugli incentivi nella promozione di prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, avrebbero una possibilità di arbitraggio normativo. La mitigazione di tale fattispecie di rischio non può prescindere dal dovere in capo all intermediario di adottare i presidi organizzativi di maggior tutela del cliente indipendentemente dalla tipologia di prodotto o servizio offerto. Tale fattispecie assume maggior significatività con riferimento al processo di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (Insurance Based Investment Product») o IBIP, I prodotti di investimento assicurativo (c.d. IBIPS) In sede di complessiva revisione della disciplina riguardante i mercati finanziari per il tramite della MiFID II, il legislatore comunitario ha ravvisato la necessità di meglio disciplinare la fattispecie relativa agli «investimenti che riguardano contratti assicurativi che vengono messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari propriamente detti o in sostituzione degli stessi» (Considerando 87 della MiFID II), data anche la crescente diffusione e l assenza di un effettiva armonizzazione del trattamento dei prodotti assicurativi e finanziari. L intervento riformatore della MiFID II ha dunque introdotto la categoria di prodotto di investimento assicurativo («Insurance Based Investment Product», IBIP), descritto come quel «prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato» 2. Date le novità regolamentari in questione, gli incentivi relativi alla distribuzione di strumenti finanziari assicurativi (cd. «IBIPs») seguiranno le medesime logiche e regole in materia previste dalla MiFID II. Le eventuali specificità e semplificazioni concernenti la distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs (es. polizze RC auto, polizze a protezione del credito, polizze infortuni clientela, ecc ) verranno evidenziate in specifici box nell ambito del presente documento. 2 Tale definizione coincide con le terminologie poi adottate dalla stessa Direttiva IDD, che specifica in tale ambito che sono esclusi dal perimetro dei prodotti d investimento assicurativi: - i prodotti assicurativi non vita; - i contratti assicurativi vita in cui le prestazioni sono dovute solo in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; - i prodotti pensionistici contratti al solo scopo di offrire all investitore un reddito durante la pensione e di godere di determinati vantaggi; - i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti; - i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario al datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico. La nuova categoria di IBIPs pare pertanto segnare un importante ampliamento della definizione precedentemente in vigore di prodotto finanziario assicurativo che ora comprende, le polizze e le operazioni di cui ai rami vita I, III e V e le polizze multi-ramo. 4

6 4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI Ai sensi della normativa di riferimento, agli intermediari è fatto obbligo di comunicare ai propri clienti, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio ovvero della conclusione di un contratto assicurativo, quali commissioni, compensi o prestazioni non monetarie essa corrisponda a terzi o percepisca da terzi, indicando la natura e l importo delle stesse o le modalità di calcolo di tali prestazioni. La Banca individua le categorie degli incentivi che sono ammesse e quelle che sono invece vietate alla luce delle disposizioni emanate dalla normativa di riferimento. 4.1 Incentivi percepibili/erogabili La Banca, ai sensi dell articolo 24, paragrafo 9 della MiFID II paga o percepisce un onorario o una commissione o fornisce o riceve benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, solo se i pagamenti o i benefici: c) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e d) non pregiudichino il rispetto del dovere dell impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. L accrescimento della qualità del servizio richiesto al punto a) è considerato tale qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come: i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento; ii. iii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari; b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato; c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo. 5

7 Sono considerati al di fuori del perimetro di applicazione della presente Policy i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione dei servizi di investimento come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. 4.2 Incentivi vietati La Banca non ammette che siano percepiti/erogati forme di incentivi provenienti/pagati da terzi che inducano la Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del cliente e la possibilità che la percezione di un incentivo modifichi il comportamento della Banca stessa. La Banca considera un onorario, commissione o beneficio non monetario inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa degli stessi. La Banca non ammette incentivi monetari e non monetari per la vendita di propri prodotti e non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, che violino le norme sui conflitti di interesse o sugli incentivi. 4.3 Ricerche in materia di investimenti La prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alla Banca che presta servizi di investimento o accessori ai clienti non è considerata un incentivo qualora sia ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi: a) pagamenti diretti da parte della Banca sulle base delle proprie risorse; b) pagamenti da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dalla Banca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative al funzionamento del conto: i. il conto di pagamento per la ricerca è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente; ii. come parte dell'istituzione di un conto di pagamento per la ricerca e della fissazione dell'onere di ricerca d'accordo con i clienti, le imprese di investimento stabiliscono e valutano regolarmente un bilancio per la ricerca come misura amministrativa interna; iii. l'impresa di investimento è ritenuta responsabile del conto di pagamento per la ricerca; iv. l'impresa di investimento valuta regolarmente la qualità della ricerca acquistata in base a criteri di qualità robusti e alla sua capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento. La ricerca in materia di investimenti, se ricevuta gratuitamente, è considerata quale incentivo non monetario e sarà pertanto trattata come tale dalla Banca. Ad oggi i rapporti contrattuali stipulati tra la Banca e terzi intermediari (SGR, Banca Depositaria, ecc ) non prevedono la fornitura di ricerche in materia di investimenti né in forma gratuita né dietro corrispettivo. Resta inteso che qualunque modifica degli schemi contrattuali di riferimento, nonché l instaurazione di rapporti giuridici con nuove controparti, dovrà essere sottoposta dalle strutture di business (Ufficio Commerciale, Servizio Intermediazione Finanziaria) alla Funzione di Compliance affinché vengano adottate le opportune analisi/azioni di adeguamento necessarie a conformarsi al contesto regolamentare in materia di incentivi. È prevista una maggiore semplificazione nella gestione degli incentivi riferiti ai prodotti assicurativi tradizionali (non IBIPs) ai quali risultano applicabili unicamente i requisiti di cui al paragrafo

8 5. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÁ E DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO Ambito applicativo 1. Ambito normativo: MiFID II / IDD 2. Strumenti finanziari di pertinenza: tutti compresi i c.d. IBIPs 3. Prodotti assicurativi di pertinenza: c.d. IBIPs 4. Prodotti assicurativi esclusi: c.d. non IBIPs Prima della stipula di accordi che prevedano la percezione di incentivi, ovvero in caso di modifica degli incentivi già in essere, occorre che gli stessi siano assoggettati a test di ammissibilità. Tale test è svolto dalle strutture operative preposte all individuazione di nuovi prodotti/servizi. In particolare tale verifica consiste nel valutare opportunamente l assetto commissionale adottato, accertando che il pagamento delle suddette competenze accresca effettivamente la qualità del servizio reso al cliente e non ostacoli l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dello stesso. Nell'analisi delle suddette condizioni di ammissibilità, la Banca individua preventivamente la tipologia di servizio reso al cliente e le specifiche obbligazioni, contrattuali e non contrattuali, collegate al servizio medesimo. Successivamente, al fine di attestare l'accrescimento della qualità del servizio prestato, la Banca tiene opportunamente conto della presenza di dei seguenti elementi: prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, quale: i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento; ii. iii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; l accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possono soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari. presenza di un beneficio tangibile per il cliente interessato a fronte di vantaggi diretti all impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti e, a fronte di incentivi continuativi, la garanzia di un beneficio continuativo per il cliente quale a titolo esemplificativo: i. l'aumento delle competenze e conoscenze del personale di cui la Banca si avvale per la prestazione dei servizi mediante la predisposizione di appositi corsi di formazione; ii. la prestazione di attività di supporto e assistenza alla clientela sia in fase precontrattuale, sia nelle fasi successive. Con l'obiettivo di adempiere all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, la Banca provvede all'adozione di misure organizzative ed operative complementari, finalizzate alla corretta gestione di potenziali conflittualità. In particolare, la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela 7

9 comporta: la definizione di linee guida alle quali attenersi nella strutturazione del piano commissionale connesso alla distribuzione di determinati strumenti finanziari; la formalizzazione di procedure operative finalizzate all'osservanza delle regole di comportamento che siano neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi; la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interesse in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi. Pertanto, la struttura degli incentivi (es. le retrocessioni di commissioni da parte di società prodotto) per essere considerata ammissibile ai sensi della presente Policy, deve: 1. essere in grado di migliorare la qualità del servizio offerto ai risparmiatori; 2. adempiere all obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; 3. non essere sproporzionata rispetto al valore dei servizi prestati alla clientela; 4. rispettare i criteri di ammissibilità. Con riferimento alle fattispecie di incentivi che in ottica di ammissibilità vengono considerate particolarmente "critiche", laddove cioè non è possibile dimostrare l'effettivo miglioramento della qualità del servizio reso e di non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del cliente, la Banca ha ritenuto opportuno eliminare le fattispecie di incentivi non diversamente gestibili. Ai fini di una corretta gestione degli incentivi la struttura preposta all individuazione di nuovi prodotti/servizi mantiene un elenco interno di tutti gli onorari, commissioni e benefici non monetari che la Banca riceve da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori e registra il modo in cui onorari, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'impresa di investimento o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. In particolare, nello svolgimento dell attività di mappatura, sono stati utilizzati i seguenti driver: - la fattispecie; - il servizio di investimento/accessorio a fronte del quale la commissione viene ricevuta; - la tipologia e la descrizione della commissione; - l importo o il metodo di calcolo; - le informazioni relative al test di ammissibilità e le indicazioni circa le modalità con le quali valutare l ammissibilità degli incentivi; - le potenziali misure di gestione relative agli incentivi. La Banca, al fine di garantire il rispetto dell obbligo di non percepire incentivi che non siano consentiti dalla normativa pro tempore vigente, ha predisposto appropriate disposizioni organizzative per presidiare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi. La Banca ha individuato nella funzione di Compliance la struttura alla quale compete il compito di verificare la correttezza della mappatura degli incentivi percepiti dalla Banca e considerati ammissibili, aggiornata dalla struttura preposta all individuazione di nuovi prodotti/servizi, avvalendosi sia del supporto delle unità preposte, delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture e uffici interni, sia effettuando un autonoma attività di monitoraggio. 8

10 La funzione di Compliance, nei casi in cui all esito delle attività di monitoraggio valuti l eventuale sopravvenienza di situazioni e circostanze tali da dare origine ad incentivi ammissibili non precedentemente individuati, per i quali si ponga la necessità di aggiornare l elenco iniziale, provvede a darne comunicazione per l aggiornamento della mappatura. La funzione di Compliance verifica inoltre periodicamente che la struttura degli incentivi prevista negli accordi con soggetti terzi inerenti alla prestazione dei servizi di investimento sia idonea a rispettare le condizioni sopra individuate. Qualora rilevi anomalie, comunica alla struttura preposta all individuazione di nuovi prodotti/servizi le modifiche da apportare alla struttura degli incentivi e informa il Consiglio di Amministrazione di tale circostanza. 6. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CONTENUTI DELLA INFORMATIVA DA FORNIRE AL CLIENTE In relazione a pagamenti o benefici ricevuti/pagati terzi la Banca fornisce un informativa contenente informazioni adeguate affinché il cliente possa prendere una decisione consapevole con riferimento ai costi, oneri e incentivi. 6.1 Informativa ex ante Strumenti finanziari e IBIPs Il Servizio Organizzazione con il supporto del Servizio Intermediazione Finanziaria e del Servizio Commerciale, deve predisporre tale informativa in un documento da consegnare ai clienti prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento ovvero della distribuzione del prodotto assicurativo. Al riguardo l informativa alla clientela, con riferimento agli incentivi, specifica in modo completo, accurato e comprensibile l esistenza, la natura e l importo dei pagamenti o dei benefici (quantificandoli ed indicandoli separatamente rispetto ai costi del prodotto e del servizio). Qualora l importo non possa essere accertato viene indicato il metodo di calcolo di tale importo. Si precisa che i benefici non monetari di minore entità sono descritti genericamente. Gli obblighi informativi in questione sono adempiuti mediante: le politiche in materia di gestione degli incentivi (di cui alla presente policy ed al precontratto per la prestazione dei servizi di investimento) la disclosure (in termini descrittivi e numerici) presente nel kit documentale in accompagnamento al modulo d ordine Prodotti assicurativi Con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi (sia IBIPs, sia tradizionali ovvero non IBIPs), il Regolamento IVASS n. 40/2018, prevede la messa a disposizione del cliente dei seguenti prospetti informativi precontrattuali: - l Allegato 3, ad oggetto comunicazioni sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei clienti; - l Allegato 4, contenente notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti a tutela del cliente. 9

11 6.2 Rendicontazione periodica Nel caso di incentivi continuativi viene comunicato al singolo cliente, almeno annualmente, l effettivo importo dei pagamenti/benefici ricevuti o pagati nell ambito della rendicontazione periodica. Le presenti disposizioni non si applicano ai prodotti assicurativi non IBIPs 7. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI Al fine di garantire un efficace gestione della politica di gestione degli incentivi, la Banca sottoporrà a verifica l intero contenuto della presente Policy ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell operatività. La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica significativa apportata alla politica di gestione degli incentivi adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito web 10

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