COMUNE DI BIBBIENA RIFERITA A PORZIONI TERRITORIALI 2013

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1 COMUNE DI BIBBIENA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E AL PIANO STRUTTURALE RIFERITA A PORZIONI TERRITORIALI 2013 Relazione ai sensi della Legge 1/2005, art.53 comma 3, lett c) bis e c) ter e art. 55 comma 1bis SINDACO DANIELE BERNARDINI ASSESSORE ALL'URBANISTICA FEDERICO LORENZONI GARANTE DELLA COMUNICAZIONE DOTT. GIUSEPPE LIBERTO PROGETTO ARCH. SAMUELA RISTORI RESP. PROCEDIMENTO GEOM. GRAZIANO BINOZZI COLLABORATORI GEOM.. GRAZIANO CRESCI SIG. STEFANO RISTORI MARZO 2013 approvata con delibera C.C. n. del

2 Sommario SOMMARIO... 2 PREMESSA SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE... 3 LA COERENZA INTERNA ED ESTERNA DELLE PREVISIONI DEI PIANI E GLI EFFETTI DELLE PREVISIONI... 6 VARIANTI OPERATE AL FINE DI ADEGUARE GLI STRUMENTI URBANISTICI ALLE NORME VIGENTI ED AGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI 6 LE MODIFICHE PUNTUALI... 7 Riduzione delle previsioni di nuove viabilità... 7 Trasformazione di zone edificabili in verde privato... 7 Variazioni puntuali introdotte a correzione di errori normativi o cartografici... 7 Introduzione di norme speciali... 8 CONCLUSIONI... 8 Pag. 2 di 10

3 PREMESSA SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE Il Comune di Bibbiena dispone di un Piano Strutturale approvato con deliberazione di C.C n. 114 del 24/11/2005 e di un Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 13/02/2009 di cui alla pubblicazione sul BURT n.13 del 02/04/2009. I piani oggetto della valutazione sono una Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. Il provvedimento con cui è stato avviato il procedimento di Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico è la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2011. Nel documento di avvio del procedimento sono stati definiti gli obiettivi generali della variante, il quadro conoscitivo di riferimento, gli enti ed organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi, gli enti ed organismi pubblici competenti all emanazione di pareri, nulla osta o assenzi, richiesti per l approvazione della variante. Nel documento e nella delibera di avvio del procedimento si escludeva la variante da VAS ritenendo che non rientrasse nella casistica di cui all art. 5 della legge 10/2010, ossia dei piani per i quali l effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione effettuata dall autorità competente sulla significatività degli effetti ambientali. Il procedimento avviato di fatto non teneva conto della recente legge regionale n. 69 del 30 dicembre 2010 che novellava la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 in materia di VAS e VIA, introducendo (art. 5 legge 10/2010) per la tipologia di variante in questione l obbligo di procedere a verifica di assoggettabilità. Pertanto per la variante in oggetto non è mai stata fatta la necessaria procedura di verifica di assoggettabilità (art. 22 LR. 10/2010). Il 30 giugno 2011 è dato comunque avviso di avvio al processo di valutazione integrata con la richiesta, a tutti gli aventi interesse sul territorio comunale, di istanze, suggerimenti, proposte da redigere entro il 30 luglio successivo. Sono pervenuti molti contributi, sia da parte di privati sia da parte di enti e gestori di funzioni di interesse territoriale. Pag. 3 di 10

4 Nel contempo, al fine di valutare con esattezza l accettazione delle proposte già accolte favorevolmente nella valutazione iniziale, sono stati acquisiti gli studi sulla fattibilità geologica ed idraulica per gli interventi che, per complessità ed rilevanza, ne necessitavano la redazione. Si conclude quindi nel mese di agosto 2011 la fase consultiva della valutazione iniziale, avviando da una parte un processo di sintesi valutativa per quelle variazioni già parte della valutazione iniziale e d altra parte un approfondimento conoscitivo relativamente alle nuove proposte. Nel frattempo sono entrate in vigore le nuove norme sugli studi di fattibilità con il Regolamento 53R/2011 che hanno richiesto una ulteriore valutazione della variante adeguata alla nuova disciplina. Il 22/02/2012 è entrata in vigore la legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 che apportava sostanziali modifiche alla disciplina regolante l adozione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, ai loro contenuti ed in particolare alla loro valutazione, abrogando la valutazione integrata. Con la deliberazione GC n. 107 del 16/05/2012, la Variante al regolamento urbanistico e al piano strutturale riferita a porzioni territoriali è stata comunque assoggettata a valutazione intermedia al fine di dare completezza al processo di valutazione in atto e svolgere le dovute consultazioni pubbliche in merito agli ulteriori contributi pervenuti nel periodo di elaborazione della variante e recepito per la successiva adozione. Con la deliberazione CC n. 33 del 14/06/2012 è stata adottata la variante. In fase di adozione si è deciso di tenere conto degli esiti della valutazione iniziale ed intermedia, in armonia con il Preambolo alla legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 ed in particolare al punto 16, recuperando i contenuti della valutazione integrata e recependoli nella Relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell art. 16 e Relazione ai sensi della Legge 1/2005, art.53 comma 3 e art. 55 comma 1bis. Pag. 4 di 10

5 La variante è stata oggetto di osservazione da parte dell Area di c.to programmazione/settore della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari della regione Toscana. Il Settore Valutazione della Regione Toscana osservava che, per la variante avrebbe dovuto essere comunque svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e valutata l entità della variante al fine di determinare se si tratta di una variante minore o di una variante generale. In fase di preparazione del progetto da portare in approvazione, a seguito all accoglimento delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle della Provincia di Arezzo e della Regione Toscana, la variante è stata notevolmente ridotta. È stato dato avvio il 22/11/2012 al processo di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell art. 5, comma 3, lett b) della legge regionale 10/2010. Il rapporto preliminare elaborato per la verifica di assoggettabilità a Vas che teneva conto delle variazioni portate in approvazione è stato mandato all autorità competente ed agli enti interessati per lo screening. In data 11/02/2013 con prot è stato emesso il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Vas, con il quale la variante in oggetto veniva esclusa dalla necessità di effettuare la Vas. Pag. 5 di 10

6 LA COERENZA INTERNA ED ESTERNA DELLE PREVISIONI DEI PIANI E GLI EFFETTI DELLE PREVISIONI Le variazioni apportate al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico possono essere esaminate secondo due tipologie, la prima consiste nelle varianti operate al fine di adeguare gli strumenti urbanistici alle norme vigenti ed agli strumenti sovraordinati, la seconda in varianti puntuali effettuate a seguito di specifiche richieste. Varianti operate al fine di adeguare gli strumenti urbanistici alle norme vigenti ed agli strumenti sovraordinati Per quanto riguarda la prima specie, la strumentazione urbanistica viene adeguata alle pianificazioni sovraordinate e di settore e alle richieste dell amministrazione. Si tratta dell adeguamento al Piano del Parco, approvato con delibera CR n.86 del 23/12/2009 e al recepimento dell osservazione presentata con prot. n del 23/08/2012. Inoltre la variante propone l adeguamento al PRAERP, al Piano stralcio Rischio Idraulico del PAI, all individuazione delle aree non idonee all installazione di campi fotovoltaici del PTC. La variante recepisce poi le direttive consiliari relative al piano delle alienazioni, alla presa d atto dello scadere del PEEP di Soci, al recepimento delle nuove indagini idrauliche in località Il Prato a Soci. Sono inoltre state apportate rettifiche al corpo normativo del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico con il fine di aggiornare la disciplina alle nuove normative in vigore. Le varianti si pongono in piena coerenza con gli strumenti sovraordinati e di settore e non sussiste alcun impatto negativo sul paesaggio, sul territorio, sull economia e sulla salute umana dovuto a tali varianti che anzi vengono considerate dovute correzioni e perfezionamento dello strumento. Pag. 6 di 10

7 Le modifiche puntuali Le modifiche puntali possono essere raggruppate per tipologia di variazione e quanti per tipologia di effetti generati. Riduzione delle previsioni di nuove viabilità Alcune variazioni implicano l eliminazione delle previsioni di nuova viabilità. Tali previsioni, seppur coerenti con gli strumenti sovraordinati, comportano alcuni effetti sul territorio. Si rilevano in tal senso possibili problemi di fluidificazione del traffico e di decongestionamento di strade inadeguatamente utilizzate per lo scorrimento. Di contro la riduzione delle viabilità con sostituzione di sistemi tipo Close può altresì essere letta come disincentivazione alla continua espansione del tessuto edilizio. Trasformazione di zone edificabili in verde privato Un consistente numero di richieste private mira alla trasformazione di aree edificabili (zone B, C, D) in zone destinate a Vp (verde privato) o AP (zone agricole periurbane) prive di indice fondiario e pertanto inedificabili. Non sussiste alcun impatto per tali varianti che anzi vengono considerati correttivi migliorativi dello strumento e che peraltro generano il recupero di importanti quote di volume. Variazioni puntuali introdotte a correzione di errori normativi o cartografici Molte sono le variazioni puntuali introdotte a correzione di evidenti errori normativi o cartografici e talvolta anche per consentire modesti incrementi funzionali, sempre giustificati da esigenze igienico-sanitarie, aziendali ecc. Tali modifiche sono valutabili come correzione e adeguamento del piano per la risoluzione di piccole difficoltà e pertanto sono finalizzate ad un miglioramento della strumentazione urbanistica. Alcuni esempi poi propongono il re- Pag. 7 di 10

8 cepimento di alcune proposte private che però appaiono sostenibili e comunque sotto il vincolo di una preventiva pianificazione attuativa. Tali modifiche si pongono in coerenza con i piani sovraordinati e non generano impatti significativi. Introduzione di norme speciali Alcune modifiche operano la concessione di deroghe o norme speciali per risolvere esigenze particolari. Tali modifiche non generano impatti in ragione della loro limitata estensione ma si pongono in relativa coerenza con le norme generali da cui derogano. Si evidenziano alcune variazioni che, a parità di volume o addirittura con riduzioni anche sensibili, ampliano l area destinata alla trasformazione. Tale modifica consegue alla richiesta di densità abitative basse che tuttavia potrebbe provocare un eccessivo consumo di suolo. Esistono alcune previsioni di aree B la cui realizzabilità è in realtà subordinata alla realizzazione di infrastrutture, soprattutto di accesso, da parte di altri soggetti attuatori. In alcuni casi si prevede lo svincolo da opere infrastrutturali e pubbliche originariamente previste contestualmente alle realizzazioni degli interventi privati. Tali previsioni, di problematica attuazione, sono parzialmente incoerenti con il quadro conoscitivo. Più specificatamente in relazione agli effetti sul territorio si ricorda che per la frazione di Poggiolo e di Marciano, per i nuclei di Farneta-Guazzi, Sant Andrea-Pozzo, Partina, Freggina, come per gran parte del versante ovest della SRT n.71 verso Soci, devono ancora essere realizzate le necessarie reti di pubblica fognatura. L attuazione delle previsioni in tali aree dovrà essere occasione per realizzare di concerto con gli enti gestori le necessarie infrastrutture. CONCLUSIONI Le modifiche effettuate per adeguamento ai piani sovraordinati riconducano gli interventi a fattispecie di minor impatto sull ambiente ed il paesaggio, riducendo in generale le possibili- Pag. 8 di 10

9 tà e le quantità delle trasformazioni del suolo e le edificazioni quindi riducono sensibilmente gli impatti negativi sulle aree ed i paesaggi anche quelli riconosciuti come protetti a livello nazionale. Ai fini della valutazione degli effetti della variante sulle risorse e sul patrimonio culturale si ritiene che nel complesso tale variante non generi significativi impatti, le varianti non interessano aree rientranti nella Rete ecologica Europea Natura 2000 ne possono avere incidenze significative sugli habitat della suddetta Rete ecologica, non interessano aree SIR o l area del Parco, né aree soggette a tutela paesaggistica se non per la fascia di tutela del torrente Sorrasa (per il quale l amministrazione da anni chiede lo svincolo). La variante non evidenzia ripercussioni su piani o programmi sovraordinati o di settore e non crea impatti tali da non poter essere risolti in sede attuativa. In generale, si può dire che la variante non genera impatti negativi sugli aspetti sociali anzi gli interventi proposti sono ritenuti in grado di apportare elementi positivi, in particolare sotto il profilo dei benefici pubblici e per la collettività con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture e nuovi posti di lavoro. Nessuna delle modifiche introdotte prefigura la realizzabilità di interventi previsti dalla vigente normativa sulla VIA. In particolar modo, l estensione delle modifiche è inferiore alle soglie dimensionali di cui all allegato IV, punto 7 del D.Lgs. 04/08 per i progetti di sviluppo di aree industriali o produttive e per i progetti di sviluppo di aree urbane. Le modifiche introdotte dalla proposta variante possono essere ritenute minori in quanto tutte specificatamente localizzate e per la maggior parte indirizzate ad una riduzione degli effetti sull ambiente delle azioni di Piano. Dal rapporto volumetrico sulle varianti introdotte si rileva che le varianti agiscono sul sistema della residenza complessivamente con un riduzione dei volumi assegnati e quindi operano una diminuzione del carico urbanistico residenziale, le varianti riducono le quantità di volumi turistici assegnati, mentre l aumento del carico urbanistico per destinazione produttiva Pag. 9 di 10

10 è strettamente funzionale al supporto dell economia locale e sono limitate ad un piccolo incremento del 2,5% rispetto alla dotazione di aree produttive esistente. Pag. 10 di 10

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