CAPITOLO I LE PROCEDURE CONCORSUALI. IL FALLIMENTO
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- Massimo Farina
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1 CAPITOLO I LE PROCEDURE CONCORSUALI. IL FALLIMENTO SOMMARIO: 1. La crisi dell impresa e le procedure concorsuali Il fallimento: finalità I presupposti indefettibili del fallimento. Il presupposto soggettivo Il presupposto oggettivo: lo stato d insolvenza La dichiarazione di fallimento. Aspetti procedurali L iniziativa per la dichiarazione di fallimento L istruttoria prefallimentare I provvedimenti del tribunale Gli organi preposti allo svolgimento della procedura fallimentare Il tribunale fallimentare Il giudice delegato Il curatore fallimentare Il comitato dei creditori Gli effetti del fallimento Gli effetti del fallimento nei confronti del fallito Gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori Gli effetti sugli atti posti in essere dal fallito in pregiudizio ai creditori Gli effetti del fallimento sui contratti in corso nel momento della dichiarazione di fallimento e della cessazione dell attività d impresa. Regole peculiari in caso di esercizio provvisorio dell impresa La procedura fallimentare L apposizione dei sigilli e la presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore L accertamento del passivo La liquidazione e la ripartizione dell attivo La chiusura del fallimento. L eventuale riapertura del fallimento L esdebitazione Il concordato fallimentare La proposta di concordato L approvazione del concordato L omologazione del concordato Il fallimento delle società Il fallimento della società e dei soci. Il coordinamento delle distinte procedure Il fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore. FOCUS GIURISPRUDENZIALE: I. L ampliamento della categoria dell impresa agricola ha comportato l ampliamento dei soggetti sottratti al fallimento (Cass., 10 dicembre 2010, n ,) II. Quid iuris ove manchi la pubblicità legale? Il fallimento delle società irregolari (Cass., 13 marzo 2009, n. 6199; Cass., 28 agosto 2006, n ; Cass., 13 luglio 2011, n ; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1350,) III. Possono fallire le associazioni e le fondazioni che svolgono attività d impresa? (Cass., 29 giugno 2000, n. 8374; Trib. Milano, 27 ottobre 2011; Trib. Monza, 11 giugno 2011) IV. L individuazione degli atti a titolo gratuito, come tali soggetti alla revocatoria di diritto di cui all art. 64 L. Fall., va effettuata con esclusivo riguardo alla causa concreta del negozio (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538) V. Il presupposto oggettivo dell esdebitazione: il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorrenti, nell interpretazione delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2011, n ) VI. Le Sezioni unite sulla quantificazione del danno nell azione di responsabilità promossa dal curatore (Cass., Sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100) 1. La crisi dell impresa e le procedure concorsuali. La crisi economica dell impresa coinvolge una pluralità di interessi, tutti di 503
2 PARTE V LE PROCEDURE CONCORSUALI fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell attività economica. Vengono in rilievo, da un lato, l esigenza di tutelare i creditori; d altro lato, dall altro quella di salvaguardare i livelli occupazionali. In simili situazioni le azioni esecutive individuali sui beni del debitore, postulando in capo a ciascun creditore l esistenza di un titolo esecutivo ed esaurendosi nella possibilità, per ciascun creditore, di soddisfarsi esclusivamente sul bene del debitore sottoposto ad esecuzione, si rivelano strumenti assolutamente inadeguati (CAMPOBASSO). Per questa ragione la crisi economica dell impresa e l incapacità dell imprenditore commerciale non piccolo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è gestita dal legislatore attraverso la previsione di specifici istituti giuridici. Si tratta delle procedure concorsuali, attraverso le quali, con l intervento dell autorità pubblica (talvolta giudiziaria, talaltra amministrativa), viene regolato il rapporto tra un soggetto e la pluralità dei suoi creditori, perseguendo l intento del soddisfacimento paritetico degli stessi (BUONOCORE). Tutte le procedure in parola sono caratterizzate dalla concorsualità e dalla universalità. In particolare, sono procedure concorsuali in quanto riguardano tutti i creditori, che concorrono sul patrimonio del debitore, in ossequio al principio della par condicio creditorum, di cui all art c.c. Ne consegue che, ove non sia possibile la soddisfazione integrale di ciascun creditore, gli stessi saranno soddisfatti nella stessa proporzione (ove, invece, nelle esecuzioni individuali vale il principio della priorità, per cui chi agisce per primo viene soddisfatto integralmente). Sono, inoltre, procedure universali in quanto non riguardano singoli beni dell imprenditore, ma hanno invece ad oggetto l intero patrimonio dello stesso. Tanto premesso con riferimento ai tratti comuni, occorre rilevare che il legislatore ha previsto una pluralità di procedure concorsuali, che si differenziano profondamente l una dall altra con riferimento ai presupposti, alle finalità, ai soggetti che vi sono coinvolti e a quelli che le gestiscono. Per quanto concerne le finalità, va chiarito che molto spesso le procedure concorsuali perseguono una finalità liquidatoria dell impresa e satisfattoria dei creditori della stessa; talvolta, tuttavia, soprattutto per le imprese di rilevanti dimensioni, alla finalità di assicurare la par condicio creditorum si aggiunge e si sovrappone quella di salvaguardare il patrimonio produttivo dell impresa e di consentirne, per tal via, la prosecuzione (FERRI). Giova dar conto che è sempre più avvertita dal legislatore la finalità di evitare la disgregazione del valore aziendale, per effetto della liquidazione dell impresa che, anche nel recentissimo Codice della Crisi dell Impresa e dell Insolvenza, rappresenta una extrema ratio. Con specifico riferimento ai soggetti coinvolti dalle procedure concorsuali, la distinzione che si impone è quella tra procedure giudiziarie e procedure amministrative: mentre l apertura delle prime è disposta da un provvedimento dell autorità giudiziaria, che ne ha il controllo, le seconde sono invece disposte e gestite dall autorità amministrativa e, in specie, dal Ministro competente, come individuato dalle leggi speciali. La previsione di questa doppia tipologia di procedure si spiega in considerazione della pregnanza dell interesse pubblico coinvolto dall attività di una determinata impresa. 504
3 Il testo normativo fondamentale per la disciplina delle procedure concorsuali è rappresentato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, noto come legge fallimentare, che contiene la disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa. La legge fallimentare è stata oggetto di numerose modifiche; tra queste, assume particolare rilevanza quella realizzata con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) e quella apportata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con il quale è stata riformata organicamente la disciplina delle procedure concorsuali (sulla quale poi ha nuovamente inciso il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, c.d. Decreto correttivo). Come meglio si dirà infra, in attuazione della Legge Delega n. 155/2017 è stato approvato il D.Lgs. n. 14/2019, pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019, recante il Codice della Crisi d Impresa e dell Insolvenza. L amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è invece disciplinata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n Il fallimento: finalità. Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria, alla quale sono assoggettati gli imprenditori commerciali in presenza di indefettibili presupposti di carattere soggettivo e oggettivo. La disciplina legislativa del fallimento, che nella pratica rappresenta la procedura concorsuale alla quale si fa più frequentemente ricorso, costituisce il prototipo normativo sul quale è poi sviluppata la disciplina delle altre procedure concorsuali. Attraverso il fallimento il legislatore persegue due scopi. Si tratta: - della tutela dei creditori e, precisamente, di tutti i creditori dell impresa. Attraverso la procedura fallimentare, infatti, viene liquidato e ripartito il patrimonio del debitore insolvente, nell osservanza del principio della par condicio creditorum (salva l esistenza di legittime cause di prelazione); - della conservazione, ove possibile, del complesso produttivo e, quindi, dei mezzi organizzativi dell impresa I presupposti indefettibili del fallimento. Il presupposto soggettivo. La dichiarazione di fallimento dell imprenditore passa necessariamente attraverso la verifica della sussistenza di due presupposti indefettibili, di carattere soggettivo e oggettivo, fissati dalla legge. Con specifico riferimento al profilo soggettivo, è necessario evidenziare che, ove sussista congiuntamente anche il presupposto oggettivo dell insolvenza, possono essere assoggettate al fallimento soltanto: - le imprese che svolgono attività di natura commerciale, individuate, quindi, ai sensi dell art c.c. (si rinvia sul punto a Parte I, Cap. I, Sez. III, par. 2.2). Ne consegue che non possono fallire le società semplici, dal momento che le stesse non svolgono attività commerciale. Per espressa disposizione legislativa, inoltre, sono sottratti al fallimento gli enti pubblici (art c.c.) e le imprese agricole (art c.c.); 505
4 PARTE V LE PROCEDURE CONCORSUALI I. GIURISPRUDENZA: L ampliamento della categoria dell impresa agricola ha comportato l ampliamento dei soggetti sottratti al fallimento Sul punto, giova richiamare l orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato l effetto dell ampliamento dell area di operatività dell impresa agricola, a fronte delle modifiche apportate all art c.c. ad opera del D.Lgs. 228 del Sul punto, in particolare, la Cass., con sentenza 10 dicembre 2010, n , ha statuito che In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d imprenditore agricolo, contenuta nell art c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l art c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l accertamento della qualità d impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. In buona sostanza, il D.Lgs. 228 del 2001, ampliando la categoria dei soggetti che svolgono un attività d impresa classificabile come agricola, ha conseguentemente ampliato la categoria degli imprenditori non assoggettabili al fallimento (sul concetto di imprenditore agricolo, amplius, Parte I, Cap. I. Sez. III, par. 2.1). - che abbiano, inoltre, nello svolgimento di attività a carattere commerciale, superato determinati requisiti dimensionali. Possono essere, infatti, sottoposti a fallimento soltanto gli imprenditori che abbiano superato almeno una delle soglie indicate dal secondo comma dell art. 1 del R.D. n. 267 del Tale norma, in particolare, come modificata dall articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall articolo 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, stabilisce che «Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila». Sono quindi soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che abbiano superato anche soltanto uno degli indicati requisiti dimensionali; l onere della prova dell inammissibilità del fallimento per la esistenza di tutti i parametri fissati dall art. 1, secondo comma, L. Fall., incombe sul debitore nei cui confronti è stata presentata l istanza. La nuova formulazione del secondo comma dell art. 1 della L. Fall., in tal modo, innova profondamente il precedente sistema normativo, nel quale erano sempre sottratti al fallimento gli imprenditori commerciali non piccoli. Oggi, di contro, il piccolo imprenditore, individuato secondo i parametri dettati 506
5 dall art c.c., non è automaticamente sottratto al fallimento; esso, infatti, ben potrà essere assoggettato a tale procedura concorsuale ove la sua attività, in considerazione del superamento di almeno una delle soglie indicate dalla norma citata, abbia raggiunto determinati requisiti dimensionali; - che abbiano, infine, un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a euro (art. 15, comma 9, L. Fall.). In presenza di tali requisiti, la dichiarazione di fallimento può intervenire anche con riferimento all imprenditore cessato o all imprenditore defunto. In particolare, l art. 10 della L. Fall., rubricato Fallimento dell imprenditore che ha cessato l esercizio dell impresa, dispone che la dichiarazione di fallimento può comunque intervenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l anno successivo. Inoltre, il riferimento ad un anno dalla cancellazione del registro delle imprese non ha valore assoluto: in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell effettiva cessazione dell attività da cui decorre il termine di un anno. Ciò implica che se è anche trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, è comunque consentito al pubblico ministero ed ai creditori dar prova del fatto che l effettiva cessazione dell attività d impresa è intervenuta successivamente al momento della cancellazione stessa. II. GIURISPRUDENZA: Quid iuris ove manchi la pubblicità legale? Il fallimento delle società irregolari Occorre domandarsi cosa accada per le società di fatto o irregolari che, in quanto tali, non sono iscritte nel registro delle imprese. In talune pronunce della giurisprudenza di legittimità è stata esclusa la possibilità di domandare, sine die, la dichiarazione di fallimento per le società in parola, ove le stesse abbiano di fatto cessato da oltre un anno l attività d impresa precedentemente esercitata. Sul punto, si veda Cass., 13 marzo 2009, n. 6199, secondo cui Il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000 n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001 n. 361 ed 11 aprile 2002 n. 131 della Corte cost., secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell attività, prescritto dall art. 10 L. Fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. Il medesimo orientamento, poi, è stato ribadito, anche con riferimento alle associazioni non riconosciute. L associazione non riconosciuta (nella specie, onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del comma 2 dell art. 10 legge fall., come modificato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare sine die aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata (Cass., 13 luglio 2011, n ). Con la più recente pronuncia del 507
6 PARTE V LE PROCEDURE CONCORSUALI 21 gennaio 2013, n. 1350, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull argomento. La Corte d Appello, in particolare, aveva affermato che la data della cessazione dell attività d impresa deve essere accertata facendo riferimento al momento in cui l imprenditore aveva nel concreto cessato di compiere quelle operazioni che rientrano nel normale esercizio dell impresa; dai ricorrenti, tuttavia, era stato obiettato che tale affermazione, tuttavia, contrasterebbe con il principio richiamato dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine di cui all art. 10 l.f., occorrerebbe tener conto non già della semplice cessazione di fatto dell impresa, ma anche degli ulteriori profili inerenti alle vicende pubblicitarie relative, con la conseguente inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti. Il ricorso è stato accolto. La S.C., in particolare, ha statuito che La Corte di Appello ha basato la propria decisione sul principio secondo il quale per l imprenditore individuale, diversamente da quanto avviene per l imprenditore collettivo, la cessazione dell esercizio dell impresa ai fini della valutazione della tempestività della dichiarazione di fallimento va stabilita con riferimento alla data della cessazione effettiva dell attività, e non già in relazione alle relative vicende pubblicitarie. Tuttavia, tale principio contrasta con quello risultante dalle indicazioni della Corte Costituzionale (Corte Cost. 02/131, 01/361, 00/319), ispirate dall esigenza di realizzare un corretto bilanciamento fra la necessità di individuare un termine di definizione delle pendenze debitorie dell imprenditore e la tutela dei terzi, e dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (C. 12/8033, C. 10/4060, C. 07/4105, C. 06/18618, C. 03/17544, C. 96/5104, C. 95/5917), formatasi per l appunto sulla base delle dette indicazioni, principio secondo il quale il termine annuale di cui all art. 10 l.f. decorre dalla data della cancellazione del registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Anche l imprenditore defunto è assoggettabile al fallimento ai sensi dell art. 11 L. Fall. Tale norma, a tal fine, richiede che l insolvenza si sia manifestata anteriormente alla morte o comunque nell anno successivo. III. GIURISPRUDENZA: Possono fallire le associazioni e le fondazioni che svolgono attività d impresa? Occorre domandarsi se siano o meno assoggettabili al fallimento associazioni e fondazioni (supra, Parte I, Cap. I, Sez. III, par. 6). La risposta a questa domanda passa inevitabilmente per la verifica della tipologia di attività esercitata da tali enti, che ben potranno fallire ove - esercitando attività di natura imprenditoriale - acquisiscano lo status di imprenditore commerciale in considerazione dell imprenditorialità dell attività svolta, in maniera esclusiva o prevalente. In sostanza, Ai fini dell assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l art. 111 del t.u. delle imposte dirette, D.P.R. n. 917 del 1986, che considera non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell ambito civilistico (Cass., 20 giugno 2000, n. 8374). Si tratta di un orientamento ribadito dalla giurisprudenza di merito. È stato infatti chiarito che quando una fondazione eserciti professionalmente un attività economica organizzata, la quale, per le modalità con cui viene svolta, le dimensioni che raggiunge e i risultati cui perviene, non appare più strumentale al perseguimento dei fini di utilità sociale e non profit dell ente, divenendo assorbente e predominante rispetto agli stessi, essa è assoggettabile, in caso d insolvenza, al fallimento o alle alternative procedure concorsuali che presuppongono parimenti la qualità soggettiva commerciale e l oggettiva esistenza di uno stato di crisi/insolvenza. In tali casi la fondazione-impresa commerciale deve quindi considerarsi soggetta integralmente allo statuto dell imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali. In tal senso, Tribunale di Milano, sez. II, 27 ottobre 508
7 2011. Analogamente il Tribunale di Monza, con sent. 11 giugno 2011, ha affermato che L associazione non riconosciuta che eserciti attività sportiva professionistica, partecipando a campionati di massima serie, attribuendo consistenti compensi ai prestatori d opera e ricavando ingenti introiti, appare in grado di remunerare i fattori di produzione attraverso i propri ricavi, e pertanto esercita attività economica imprenditoriale, rimanendo assoggettabile a fallimento Il presupposto oggettivo: lo stato d insolvenza. La dichiarazione di fallimento è subordinata, in presenza del necessario requisito soggettivo, al riscontro di un ulteriore presupposto, di carattere oggettivo. Secondo quanto disposto dall art. 5 della L. Fall., tale presupposto è rappresentato dallo stato di insolvenza, che va inteso quale sopravvenuta inidoneità del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L insolvenza si identifica, quindi, nella situazione d impotenza economica, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare tempestivamente, regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un impresa deve operare. Gli inadempimenti e, in generale, l eventuale eccedenza del passivo sull attivo patrimoniale, non si confondono con lo stato di insolvenza, ma possono essere soltanto uno dei possibili fattori esteriori che rivelano l impotenza dell imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ciò, quindi, implica che l insolvenza non può essere di per sé esclusa dalla circostanza che l attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. Quanto fin qui osservato, rende evidente che può esservi insolvenza senza un inadempimento del debitore; il che si verifica ogni volta in cui l imprenditore, pur assicurando un pareggio tra le attività e le passività, in ogni caso non agisce in maniera regolare, ricorrendo, quindi, a strumenti che normalmente non riguardano un impresa sana (in tal senso, risulta emblematico il già richiamato esempio dei prestiti a condizioni usurarie). Del pari, può esservi inadempimento senza insolvenza. Si pensi, ad esempio, ad una mera dimenticanza, da parte dell imprenditore, della scadenza di un pagamento, qualsiasi sia l importo del relativo debito. In tal caso il creditore certamente non potrà richiedere la dichiarazione di fallimento, dovendo agire con l azione esecutiva individuale. 3. La dichiarazione di fallimento. Aspetti procedurali. Il fallimento, come accennato, è una procedura giudiziaria, in quanto disposto attraverso un provvedimento dell autorità giudiziaria, che nomina altresì gli organi della procedura e ne controlla lo svolgimento. Tale procedura concorsuale, in particolare, si apre attraverso la dichiarazione di fallimento. A tale dichiarazione si perviene attraverso i seguenti passaggi: - l iniziativa per la dichiarazione di fallimento; - l istruttoria prefallimentare; - i provvedimenti del tribunale. 509
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