Copyright Esselibri S.p.A.
|
|
- Miranda Giovannini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PARTE TERZA LE PROCEDURE CONCORSUALI Capitolo Primo Il fallimento Le procedure concorsuali sono particolari procedure giudiziali che vengono attivate nel caso in cui l imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere ai propri debiti. Con esse l intero patrimonio dell impresa viene sottratto all imprenditore e sottoposto ad esecuzione, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i creditori (cd. par condicio creditorum) con cui l impresa è indebitata. Tra le procedure concorsuali rilievo preminente assume il fallimento, la cui disciplina generale è dettata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare, modificata da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), anche se norme sul fallimento si rinvengono in diversi altri testi legislativi (codice civile, legge cambiaria, legge sull assegno bancario, codice della navigazione, etc.). La normativa in materia di fallimento disciplina in maniera compiuta ed analitica i presupposti, il procedimento, gli organi e le modalità di chiusura della procedura fallimentare. Particolare attenzione è poi dedicata agli effetti del fallimento sul fallito, sui suoi creditori, sui terzi estranei allo stesso e sui rapporti giuridici in corso. 1. LA PROCEDURA ESECUTIVA COLLETTIVA L imprenditore, nell esercizio della sua attività, può trovarsi in particolari difficoltà, di natura economico finanziaria, che lo rendono incapace di far fronte al pagamento dei debiti aziendali. Tale situazione, che può essere temporanea o duratura, è denominata stato di insolvenza (v. in Appendice voce Insolvenza). Quando si verifica lo stato di insolvenza di un imprenditore commerciale sorge l esigenza di garantire un uguale regolamento di tutti i rapporti che fanno capo all imprenditore stesso, assicurando la parità di trattamento di tutti i creditori che hanno in egual modo riposto la loro fiducia nella prosperità dell impresa (par condicio creditorum). La par condicio creditorum risponde a quel principio, accolto dall art c.c., in base al quale tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, beni che fungono da garanzia generica per il soddisfacimento delle loro pretese (art c.c.). Tale principio, tuttavia, è attenuato in presenza di cause legittime di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche), che attribuiscono al relativo titolare il diritto di soddisfarsi, sul ricavato dalla procedura esecutiva, con precedenza sugli altri creditori (detti «chirografari»). L uguaglianza di trattamento viene garantita nel nostro ordinamento mediante la previsione di una procedura giudiziale volta a liquidare l inte- 123
2 124 Parte Terza: Le procedure concorsuali ro patrimonio dell imprenditore al fine di soddisfare le pretese creditorie. La procedura giudiziale è denominata procedura concorsuale e si distingue dalle singole procedure individuali perchè ha necessariamente ad oggetto l intero patrimonio dell imprenditore (cd. universalità oggettiva) ed inoltre riguarda necessariamente tutti i creditori dello stesso (cd. universalità soggettiva). La disciplina generale del fallimento è dettata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. legge fallimentare). Poiché tale legge, nella sua originaria formulazione, si dimostrava ormai inadeguata alle recenti realtà imprenditoriali e considerati i numerosi interventi della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l illegittimità di alcuni articoli, il legislatore è intervenuto nella materia in distinti momenti: a) il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (cd. «decreto competitività»), convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 ed in vigore dal 17 marzo 2005, con il quale sono stati modificati: il sistema delle revocatorie fallimentari (artt. 67 e 70 L.F.); il concordato preventivo; b) il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), con cui il legislatore ha completamente riscritto, mediante la tecnica della novellazione, la maggior parte dei precedenti articoli della legge fallimentare del 42. Nel 2007, con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. decreto correttivo alla riforma delle procedure concorsuali), il legislatore è nuovamente intervenuto per colmare le lacune ed i punti contraddittori emersi dall attuazione della riforma. In particolare, esso ha modificato nuovamente l area dei soggetti non fallibili, introducendo un terzo parametro di riferimento per l individuazione degli imprenditori esentati dal fallimento ed eliminando ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore, che tanti contrasti interpretativi aveva creato per il suo difficile coordinamento con la definizione codicistica. La nuova definizione ha inoltre per la prima volta addossato al debitore (e non più ai creditori che richiedono il fallimento) l onere di provare di essere un soggetto non fallibile. Il decreto correttivo ha inoltre ampliato l ambito di applicabilità dell istituto della esdebitazione, il quale è stato esteso anche alle procedure pendenti al 16 luglio Il decreto correttivo è entrato in vigore il 1 gennaio 2008 ed è applicabile sia alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente a tale data, sia ai procedimenti per dichiarazione di fallimento già pendenti. 2. IL FALLIMENTO: NOZIONE E PRESUPPOSTI Con l espressione fallimento si indica lo stato patrimoniale dell imprenditore che non ha più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle obbligazioni aziendali.
3 Universalità: il fallimento coinvolge l intero patrimonio del debitore, inteso quale complesso dei beni e dei rapporti giuridici presenti e futuri del fallito. Caratteri del fallimento Concorsualità: la procedura si svolge nell interesse di tutti i creditori del fallito, i quali devono essere soddisfatti in egual misura, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione (par condicio creditorum). Quanto ai presupposti del fallimento, questi sono: Soggettivi Il debitore deve essere un imprenditore commerciale con esclusione degli enti pubblici. Ai sensi dell art. 1 L.F., come modificato dal D.Lgs. 169/2007, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che abbiano il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro; aver realizzato, sempre nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro; avere un ammontare di debiti (comprendenti sia quelli scaduti, sia quelli non scaduti) non superiore a euro. Si trova in stato di insolvenza l imprenditore che non è più in grado di adempiere regolarmente Manifestazione alle proprie obbligazioni (art. 5 L.F.). dello stato Oggettivi di insolvenza Lo stato di insolvenza può manifestarsi attraverso svariati indici: reiterati inadempimenti, fuga, irreperibilità, latitanza, chiusura dei locali etc. (art. 7 L.F.). L imprenditore commerciale non deve essere già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Negativi Egli non deve aver fatto domanda di concordato preventivo. Il correttivo alla riforma ha previsto che il fallimento può essere dichiarato solo se l ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a euro Non devono sussistere i requisiti per l assoggettabilità dell impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il presupposto soggettivo, pertanto, ricorre quando si verificano le seguenti condizioni: esiste un impresa, ai sensi dell articolo 1 L.F.; l impresa stessa abbia carattere commerciale, ex articolo 2195, non sia cioè agricola; l imprenditore non dimostri di possedere i tre requisiti dimensionali e di indebitamento di «non fallibilità» elencati all art. 1 L.F.; Per quanto riguarda l area dei soggetti fallibili nell ambito della categoria degli imprenditori commerciali privati, il D.Lgs. 169/2007 (decreto correttivo) ha modificato l art. 1 L.F., eliminando il riferimento alla nozione di «piccolo imprenditore». La riforma del 2006 (D.Lgs. 5/ 2006) aveva, infatti, ridefinito la nozione di «piccolo imprenditore», utilizzando nuovamente parametri di natura quantitativa. 125
4 126 Parte Terza: Le procedure concorsuali Secondo la formulazione dell art. 1 L.F., prima dell intervento del decreto correttivo, dunque, non erano piccoli imprenditori gli esercenti un attività commerciale, in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) avessero effettuato investimenti nell azienda per un capitale di valore superiore a euro; b) avessero realizzato, in qualunque modo risultasse, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall inizio dell attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro. A partire dal 16 luglio 2006, quindi, il soggetto che fosse rientrato in almeno uno dei due parametri indicati non era qualificabile «piccolo imprenditore» e di conseguenza era assoggettabile al fallimento o ad un altra procedura concorsuale. Tuttavia l applicazione della nuova definizione di piccolo imprenditore aveva creato numerose difficoltà interpretative. La riforma, infatti, non aveva conciliato tale definizione con quella codicistica,di cui all art. 2083: di conseguenza si discuteva se ammettere che tutti gli imprenditori che non superassero i parametri di cui all art. 1 L.F. fossero da considerarsi automaticamente «piccoli», oppure se ritenere che il legislatore avesse voluto solo indicare i soggetti che ai fini della legge fallimentare fossero da considerarsi «fallibili» in quanto «non piccoli». Per risolvere tale dubbi, è dunque intervenuto il D.Lgs. 169/2007 (c.d. decreto correttivo alla riforma), con cui il legislatore ha di nuovo completamente riformulato l art. 1 L.F., introducendo l importante novità di eliminare ogni riferimento alla nozione di «piccolo imprenditore». Anche per quanto riguarda l esonero dell artigiano dall assoggettabilità alle procedure concorsuali il problema è stato ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, in quanto, mentre l art c.c. ricomprende esplicitamente l artigiano tra i piccoli imprenditori, l art. 1 L.F. (nel testo sia anteriore che successivo alla riforma del 2006) escludeva dal fallimento gli imprenditori in base a diversi criteri di natura quantitativa e non faceva menzione dell artigiano. I dubbi interpretativi si sono conclusi con l entrata in vigore, il 1 gennaio 2008, del decreto correttivo: infatti, esso, come abbiamo già detto, ha individuato un area di non fallibilità prescindendo dalla nozione di «piccolo imprenditore», semplicemente ancorandola alla sussistenza di requisiti dimensionali e di indebitamento indipendentemente dalla definizione codicistica di piccolo imprenditore o di artigiano. Infine, il problema dell assoggettabilità al fallimento delle società artigiane è stato superato sia con l introduzione della riforma, che ha eliminato l assoggettabilità al fallimento delle società di modeste dimensioni, sia con il decreto correttivo, che ha eliminato la definizione di piccolo imprenditore. sia imputabile giuridicamente al soggetto, nel senso che il soggetto che la gestisce abbia capacità di agire o, nel caso di incapace, vi sia stata «l autorizzazione» all esercizio dell impresa prevista dagli articoli 371, 397 e 425 e che l impresa sia esercitata dal soggetto in nome proprio. Sono, per contro sottratti al fallimento gli enti pubblici cd. economici e gli imprenditori agricoli. Il presupposto oggettivo, invece, come detto, consiste nello stato di insolvenza, in cui, ai sensi dell art. 5 L.F., si trova l imprenditore che «non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Di notevole importanza in merito alla portata e alla rilevanza dello stato di insolvenza è la novità introdotta dalla riforma nell art. 15, ult. comma, L.F. (successivamente modificato dal decreto correttivo), il quale prevede che il fallimento non si possa dichiarare quando «l ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro». In pratica, il legislatore ha fissato una soglia di valore, predeterminato e periodicamente aggiornabile, relativo all esposizione debitoria, al di sotto della quale il fallimento dell impresa non può essere dichiarato. Il decreto correttivo ha ulteriormente innalzato l originaria soglia di insolvenza, portandola dai venticinquemila euro iniziali ai trentamila.
5 Si ricordi, infine, che lo stato di insolvenza manifestatosi deve avere carattere permanente; non deve cioè consistere in una «temporanea difficoltà di adempiere», la quale legittima solo il concordato preventivo, non anche il fallimento. 3. IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI La legge fallimentare prevede, in via di principio, la assoggettabilità al fallimento di ogni soggetto collettivo, dotato di autonomia patrimoniale anche se non di personalità giuridica, che eserciti un impresa commerciale, non sia un ente pubblico e che superi i limiti dimensionali stabiliti nella legge fallimentare. Devono quindi ritenersi soggetti al fallimento: le società commerciali (ex art c.c.); le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni e gli enti noprofit, qualora abbiano come scopo esclusivo o prevalente l esercizio di attività commerciale; i consorzi fra imprenditori con attività esterna; le società cooperative e le società di mutuo soccorso che in concreto esercitino attività commerciale, ancorché questa non ne costituisca l oggetto statutario; le società sportive, in seguito alla legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha riconosciuto alle società sportive professionistiche la possibilità di avere scopo di lucro. Sono escluse, invece, dalle procedure concorsuali: le società semplici, sempreché, di fatto, non esercitino attività commerciale; le comunioni a scopo di godimento; le associazioni in partecipazione. La legge fallimentare, inoltre, detta alcune norme speciali (artt. 146 e segg. L.F.) che regolano in caso di insolvenza sociale il fallimento delle società commerciali e dei soci illimitatamente responsabili, la responsabilità per dolo o per colpa degli amministratori di società di capitali, nonché i complessi rapporti tra fallimento sociale e fallimento dei soci. A) Il fallimento del socio a responsabilità illimitata A norma dell art. 149 L.F., il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società; al contrario, l art. 147 L.F., 1 comma, dispone che la sentenza che dichiara il fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Pertanto: il fallimento di una società in nome collettivo (registrata o irregolare) è causa del fallimento di tutti i soci (artt e 2297); il fallimento di una società in accomandita per azioni è causa del fallimento dei soci accomandatari (art. 2452); il fallimento di una società in accomandita semplice è causa del fallimento di tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti che abbiano compiuto atti di immistione nell amministrazione della società (art. 2320), o che abbiano consentito che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale (art. 2314). Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili conseguente al fallimento societario non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale (per mor- 127
6 128 Parte Terza: Le procedure concorsuali te, recesso, cessione della quota o esclusione) o dalla cessazione della responsabilità illimitata (nei casi di trasformazione, fusione o scissione societaria), se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati (art. 147, 2 comma, L.F. ). Tuttavia per aversi il fallimento per estensione dell ex socio illimitatamente responsabile, è necessario che la situazione di insolvenza sia insorta prima degli avvenimenti indicati. B) Il fallimento nelle società con soci a responsabilità limitata In caso di fallimento della società, la procedura concorsuale non investe anche i singoli soci. Il fallimento, infatti, va dichiarato in nome della società, in persona degli amministratori che la rappresentano, i quali sono sottoposti ad una serie di limitazioni di carattere personale. Il fallimento del socio non rileva per la società. C) Il fallimento del socio occulto e della società occulta Dispone il 4 comma dell art. 147 L.F.: «se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi». La norma in esame, pertanto, regola espressamente l ipotesi in cui, dopo la dichiarazione di fallimento della società, si scopra l esistenza di un numero di soci illimitatamente responsabili superiore a quello apparente. Ponendo fine ai problemi giurisprudenziali e dottrinali sorti nel vigore del testo anteriore alla riforma, il quale non considerava il problema della società occulta, il 5 comma dell art. 147 L.F. stabilisce che «qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile», è possibile richiedere la dichiarazione di fallimento della società occulta e degli altri soci illimitatamente responsabili, su istanza del curatore, dei creditori o del socio fallito. 4. IL FALLIMENTO DELL IMPRENDITORE DEFUNTO E DELL IMPREN- DITORE CHE HA GIÀ CESSATO L ATTIVITÀ Gli artt. 10 ed 11 L.F. disciplinano il fallimento dell imprenditore defunto e dell imprenditore che ha cessato l attività. L art. 10 L.F. stabiliva, prima della riforma, che l imprenditore che, per qualunque causa, avesse cessato l esercizio dell impresa poteva essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell impresa, sempre che l insolvenza si fosse manifestata anteriormente alla cessazione dell impresa o entro l anno successivo. La riforma del 2006 ha risolto i problemi sorti a causa di tale deficitaria formulazione (che parlava genericamente di «cessazione dall esercizio dell impresa» e non considerava la cancellazione delle società) e ha stabilito che l imprenditore sia individuale che collettivo il quale ha, per qualunque causa, cessato l esercizio dell impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l anno successivo (art. 10 L.F.). Il 2 comma dell art. 10 L.F., come modificato dal decreto correttivo del 2007, attribuisce al pubblico ministero ed ai creditori la possibilità di dimostrare il momento dell effettiva cessazione dell impresa, qualora sia avvenuta successivamente alla cancellazione. Analoga facoltà non è invece permessa al debitore qualora la cessazione sia avvenuta anteriormente alla cancellazione. I creditori ed il P.M. possono invece portare in avanti la data della cessazione dell impresa e far
7 fallire il loro debitore anche dopo il decorso di un anno dalla cancellazione, dando prova che l impresa è proseguita anche dopo l avvenuta cancellazione. L art. 11 L.F. estende l applicazione dell art. 10 L.F. anche all imprenditore defunto; in tal caso il fallimento può essere chiesto anche dall erede dell imprenditore defunto, purchè non vi sia stata confusione tra i patrimoni. Altra ipotesi è, invece, quella della morte dell imprenditore già dichiarato fallito: in tal caso l art. 12 L.F. stabilisce che la procedura fallimentare procede nei confronti dell erede. 129
La disciplina delle procedure concorsuali e le recenti riforme
PARTE TERZA LE PROCEDURE CONCORSUALI Capitolo Primo 1. LA PROCEDURA ESECUTIVA COLLETTIVA Il fallimento L imprenditore, nell esercizio della sua attività, può trovarsi in particolari difficoltà, di natura
DettagliCaratteristiche del Fallimento
Tipo di Debitore Debitore non imprenditore commerciale: Ogni singolo creditore ha la possibilità di agire sui singoli beni del debitore inadempiente. Debitore imprenditore commerciale: No azioni esecutive
DettagliCapitolo 2 Il fallimento: nozione e presupposti
Parte sesta Le procedure concorsuali Edizioni Simone - Vol. 6/3 Compendio di diritto commerciale Capitolo 2 Il fallimento: nozione e presupposti Sommario 1. Nozione - 2. La disciplina del fallimento e
DettagliDiritto commerciale I. Lezione del 02/11/2016
Diritto commerciale I Lezione del 02/11/2016 Le procedure concorsuali sono regolate in parte nella legge fallimentare, r.d. 267/1942 (soggetta a continui interventi di riforma dal 2005), e in parte nel
DettagliDOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:
DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22
DettagliIL FALLIMENTO DELLE SOCIETA DI PERSONE
COLLANA FINANZAEDIRITTO Sonia Delli Santi IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA DI PERSONE AGGIORNATO ALLA FINANZIARIA 2008 Sonia Delli Santi Il fallimento delle società di persone Editore Le Fonti Milano Tutti
DettagliFALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri
Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO
DettagliI presupposti del fallimento. Isabella Ippolita Soldani Perugia, 2 aprile 2013
I presupposti del fallimento Isabella Ippolita Soldani Perugia, 2 aprile 2013 I presupposti del fallimento Presupposto soggettivo: qualità di imprenditore commerciale esclusi enti pubblici. Presupposto
DettagliINDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
INDICE - SOMMARIO Prefazione... pag. XI PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Premessa... pag. 3 2. Il presupposto soggettivo: la figura dell imprenditore
DettagliDiritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.
D IPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari. Prof. Nicola de Luca Lezione del 23-04-2018 I. Diritto dell impresa. I. Le procedure
DettagliDott. Steven Mohamed
Dott. Steven Mohamed Analisi della traccia 1. La disciplina del fallimento delle società 2. Caso società con soci a responsabilità illimitata. 3. Quali sono i tipi di società che presentano la categoria
DettagliL azione di responsabilità dei soci nel fallimento delle società
L azione di responsabilità dei soci nel fallimento delle società Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L'aspetto più interessante del fallimento delle società, riguarda la posizione
Dettagli47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori
Indice sommario XI Prefazione Capitolo I. LE PROCEDURE CONCORSUALI 01 1. Il governo della crisi 03 2. Cenni storici 06 3. Le classificazioni delle procedure concorsuali 09 4. Le finalità delle procedure
DettagliLE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI AZIENDALE SESSIONE I I PRINCIPI FONDAMENTALI DI DIRITTO FALLIMENTARE APPLICABILI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE Il fallimento ed altri strumenti di gestione concordataria
Dettagli18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105
Le procedure concorsuali e le misure introdotte dal decreto legge n. 132/2014 1. Premessa 2. Le misure introdotte dall art. 19 3. Il monitoraggio delle procedure concorsuali (art. 20) CAPITOLO I Presupposti
DettagliCONVEGNO 7 MARZO 2008 Le novità introdotte dal correttivo alla riforma del fallimento
Novità introdotte dal correttivo alla riforma del fallimento. Convegno del 7 marzo 2008 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI COMMISSIONE FALLIMENTARE CONVEGNO 7 MARZO 2008 Le
DettagliAttività d impresa e scopo di lucro
Attività d impresa e scopo di lucro Lucro oggettivo soggettivo metodo economico L acquisto della qualità di imprenditore i problemi: a) inizio e fine dell impresa b) l imputazione dell attività d impresa
DettagliCopyright Esselibri S.p.A.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, [dell amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del
DettagliParte I. Il fallimento
Parte I Il fallimento 1 Cenni introduttivi 1 Il diritto fallimentare Il diritto fallimentare è l insieme delle norme che regolano le cd. procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo,
DettagliModalità di scioglimento anticipato delle fondazioni in caso di insolvenza
Modalità di scioglimento anticipato delle fondazioni in caso di insolvenza Autore: Tarricone Luigi e Gallarati Giulia In: Diritto civile e commerciale La recente modifica della disciplina fallimentare
DettagliPrefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO
I-XIV (Fallimento) 17-10-2007 12:57 Pagina VII Indice Prefazione............................................ pag. XIII Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO Capitolo 1 Generalità............................................
DettagliLa Crisi dell Impresa Commerciale
La Crisi dell Impresa Commerciale L ESECUZIONE COLLETTIVA Inadeguatezza presunta delle azioni esecutive individuali sui beni del debitore Caratteri comuni delle procedure: generali (tutto il patrimonio)
DettagliCorso di Diritto Commerciale
Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Powered by Control editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,
DettagliApprofondimenti. Percorso D. L azione revocatoria ordinaria. Oltreconfine 2. Lezione 1 Il fallimento
Oltreconfine 2 O N S E Approfondimenti Percorso D Lezione 1 Il fallimento L azione revocatoria ordinaria Si tratta dell azione con cui il singolo creditore fa dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli
DettagliIndice sommario. Parte I
Parte I L imprenditore e l impresa Capitolo 1 La nozione di imprenditore 1. Imprenditore e impresa...» 17 2. La nozione di imprenditore...» 17 3. Aspetti controversi...» 22 4. Attività di impresa e scopo
DettagliCOOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI
COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI Società cooperative SCOPO MUTUALISTICO e gestione di servizio a favore dei soci: cooperative di consumo cooperative di produzione e lavoro cooperative di trasformazione
DettagliPremessa... pag. 5. Parte I
Premessa... pag. 5 Parte I L imprenditore e l impresa Capitolo 1 La nozione di imprenditore 1. Imprenditore e impresa...» 21 2. La nozione di imprenditore...» 21 3. Aspetti controversi...» 26 4. Attività
DettagliPROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali
PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali r.d. 16.3.1942 n. 267 crisi del modello impostazione autoritaria / no diritto difesa espulsione del debitore dal ciclo produttivo non cura dell impresa e dei
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
INDICE SOMMARIO Introduzione... xiii Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1.1. Imprese soggette al fallimento.... 1 1.1.1. Nozione di piccolo imprenditore... 2 1.2. Liquidazione coatta amministrativa
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
Corso di laurea triennale in ECONOMIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Corso di Diritto Commerciale (IUS/05) 6 C.F.U. A.A. 2016/2017 Prof. STROZZIERI Walter Email: wstrozzieri@unite.it Art. 2082 C.C. Economicità
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Aprile 2007 1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE. GLI ADEMPIMENTI
DettagliFALLIMENTO. (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) CRITERI QUANTITATIVI. Qualsiasi imprenditore che:
CRISI DELL IMPRESA PROCEDURE CONCORSUALI Procedure giudiziali che sottopongono ad esecuzione l intero patrimonio dell impresa e che mirano a garantire la par condicio tra i creditori ed evitare azioni
DettagliI limiti di fallibilità e le variazioni delle rimanenze
I limiti di fallibilità e le variazioni delle rimanenze di Luca Bianchi Pubblicato il 19 febbraio 2014 L art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge fallimentare, individua le imprese soggette
DettagliINDICE-SOMMARIO. pag. Prefazione... Bibliografia generale... PARTE PRIMA LA SOCIETAv IN GENERALE
INDICE-SOMMARIO Prefazione... Bibliografia generale.... pag. XIII XVII PARTE PRIMA LA SOCIETAv IN GENERALE CAPITOLO I LA SOCIETAv COME CONTRATTO E COME IMPRESA COLLETTIVA 1. Collocazione delle società
DettagliLEGGE FALLIMENTARE: NOVITÀ DAL DECRETO CORRETTIVO
LEGGE FALLIMENTARE: NOVITÀ DAL DECRETO CORRETTIVO A cura Federico Gavioli E stato pubblicato sulla G.U. del 16.10.2007, n.241, il decreto legislativo 12 settembre 2007, n.169, che apporta importanti modifiche
DettagliMANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse
DettagliINDICE INTRODUZIONE CAPITOLO I. I patrimoni dedicati. 2. Patrimonio separato, patrimonio di destinazione e patrimonio autonomo.
INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO I I patrimoni dedicati 1. Considerazioni introduttive. 2. Patrimonio separato, patrimonio di destinazione e patrimonio autonomo. 3. I patrimoni destinati ad uno specifico affare.
DettagliIndice. 1 Il diritto fallimentare e la riforma del Il fallimento I presupposti del fallimento... 10
INSEGNAMENTO DI DIRITTO FALLIMENTARE LEZIONE I IL FALLIMENTO: NOZIONE E PRESUPPOSTI PROF. SIMONE LABONIA Indice 1 Il diritto fallimentare e la riforma del 2006... 3 2 Il fallimento... 7 2.1. Nozioni e
DettagliINDICE-SOMMARIO. Autori... Avvertenze... Prefazione di ANTONIO PIRAS... PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA
Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione di ANTONIO PIRAS............................ XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI Capitolo
DettagliIl fallimento: procedura e istruttoria
Il fallimento: procedura e istruttoria Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L'art 6 della legge fallimentare del 1942 dispone che "Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore,
DettagliLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IN VIGORE DAL 16.07.2006)
LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IN VIGORE DAL 16.07.2006) Con la riforma del diritto fallimentare (il D.Lgs. n. 5 del 9.1.2006, ha radicalmente modificato il Regio Decreto 16.3.1942), il fallimento
DettagliISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE LUGLIO 2008 Redatte dal Responsabile del procedimento:
DettagliIndice sommario. Parte I L imprenditore. 1. L imprenditore. 2. Le categorie di imprenditori. 3. L acquisto e la perdita della qualità di imprenditore
Indice sommario Premessa...» pag. 5 Parte I L imprenditore 1. L imprenditore 1.1. Introduzione...» 27 1.2. La nozione di imprenditore...» 28 1.3. Impresa per conto proprio»...» 31 1.4. Impresa illecita»...»
DettagliIndice sommario. Parte I L imprenditore. 1. L imprenditore. 2. Le categorie di imprenditori. 3. L acquisto e la perdita della qualità di imprenditore
Indice sommario Premessa... pag. 5 Parte I L imprenditore 1. L imprenditore 1.1. Introduzione...» 27 1.2. La nozione di imprenditore...» 28 1.3. Impresa per conto proprio...» 31 1.4. Impresa illecita...»
DettagliINDICE. Capitolo I: La responsabilita` patrimoniale del debitore (art c.c.)
INDICE Capitolo I: La responsabilita` patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) 1. Dalla responsabilita` personale alla responsabilità patrimoniale.... Pag. 2 2. Il carcere per debiti nel XXI secolo.....................»
DettagliLa società in accomandita semplice. Nozione
La società in accomandita semplice Nozione La società in accomandita semplice è la terza e ultima tipologia di società di persone ed è disciplinata dal Capo IV, del Titolo V, Libro V, dall art. 2313 all
DettagliINDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.
INDICE Prefazione XI Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 1. Le procedure concorsuali. Generalità 1 2. Cenni sui profili storici e sui recenti interventi di riforma 3 3. Classificazioni delle
DettagliIndice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano
569 Indice generale Presentazione... pag. 7 Capitolo I Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 1. Nozione giuridica di società e requisiti del contratto di società...» 9 2.
DettagliMemorial Marcello Tita
Memorial Marcello Tita Ciclo di seminari di Diritto Commerciale 21 ottobre 2016 GIURISPRUDENZA SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI L acquisto della qualità di imprenditore Criterio di imputazione soggettiva dell
DettagliL ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO
L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO ODCEC Genova Viale IV Novembre 6/7-8 Genova, 23 gennaio 2018 Commissione Diritto Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliCAPITOLO I LE PROCEDURE CONCORSUALI. IL FALLIMENTO
CAPITOLO I -------------------------------------------------------- LE PROCEDURE CONCORSUALI. IL FALLIMENTO SOMMARIO: 1. La crisi dell impresa e le procedure concorsuali. - 2. Il fallimento: finalità -
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 23 novembre 2016 Sede ODCEC Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità, il D.M. 202/2014. Il ruolo dell OCC creato in OCF. Qual è il
DettagliTRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: DECRETO
Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Edoardo COLA Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma
DettagliRipassare ed esercitarsi
N O E S Nuovi percorsi di diritto ed economia 2 Percorso B La crisi dell impresa Ripassare ed esercitarsi LA PROCEDURA FALLIMENTARE Fasi Attività Conservazione del patrimonio Apposizione dei sigilli Redazione
DettagliLa cessione di azienda di imprese in crisi o insolventi: l originario art. 47, comma 5, legge n. 428/90
La cessione di azienda di imprese in crisi o insolventi: l originario art. 47, comma 5, legge n. 428/90 Ove sia raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione, tutele di cui
DettagliSOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali
SOMMARIO Prefazione... IX Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali 1. Gli antecedenti storici: gli accordi di salvataggio e i concordati stragiudiziali 3 2. La riforma del 2005 e le successive novelle
DettagliART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI
5 Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
DettagliINDICE. Art (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE
INDICE Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE 1. La trasformazione nella riforma delle società di capitali... 3 2. La fattispecie... 11 SEZIONE II: L EVOLUZIONE LEGISLATIVA:
DettagliINDICE INTRODUZIONE LA CRISI DI IMPRESA E LE RAGIONI DEL DIRITTO FALLIMENTARE. pag. (M. SCIUTO) INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE
IX INDICE INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE NOTE PER IL LETTORE ELENCO DELLE OPERE GENERALI CITATE ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI XV XVII XIX XXIII XXV XXIX
DettagliS T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y
SLOVACCHIA IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI PERSONE IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Normativa societaria in Slovacchia La fonte slovacca del diritto societario è rappresentata attualmente dal
DettagliAnno accademico
Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito: www.normattiva.it IL PICCOLO IMPRENDITORE La definizione nel codice civile Art. 2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i
DettagliINDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII
INDICE Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII Capitolo I IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 1. Il programma di liquidazione: manifestazione anacronistica del potere direttivo del g.d.... Pag. 1 1.1. Una
DettagliINDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII
INDICE Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII Capitolo I IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 1. Il programma di liquidazione: manifestazione anacronistica del potere direttivo del g.d.... Pag. 1 1.1. Una
DettagliCODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE
CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE delle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a cura di FRANCO BENASSI (in calce la disciplina transitoria)
DettagliPARTE PRIMA IL FALLIMENTO
Prefazione alla prima edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla terza edizione Prefazione alla quarta edizione Prefazione alla quinta edizione Prefazione alla sesta edizione Prefazione
DettagliPrefazione alla sesta edizione... p. XV Abbreviazioni...» XVII
indice Prefazione alla sesta edizione.... p. XV Abbreviazioni...» XVII Capitolo Primo Le società 1. Il sistema legislativo....» 1 A. La nozione di società....» 2 2. Il contratto di società....» 2 3. I
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO
Presentazione dell opera... V Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo... 3 Art. 2. Liquidazione coatta
DettagliCOMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI. Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia. De Lillo Rag.
COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia De Lillo Rag. Marfisa Vellani Dott. Rag. Claudio I presupposti oggettivi del concordato
DettagliCorrado Ferriani. Commercialista e Revisore Legale. Milano, 19 settembre 2014
Corrado Ferriani Commercialista e Revisore Legale Milano, 19 settembre 2014 Reading List - III trimestre I. Il Fallimento II. III. Il ruolo del Curatore fallimentare La relazione ex art. 33 L.F. Reading
DettagliIl ruolo dei soci accomandanti nell amministrazione della società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni
Il ruolo dei soci accomandanti nell amministrazione della società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L accomandita
DettagliBREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
IMPUGNAZIONE E RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PROF.GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI Indice 1 BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO --------------------------------------
DettagliIndice sommario. Parte Prima Le società di persone commerciali. Capitolo I (di MARCO AIELLO) 3 La società in nome collettivo: nozione e costituzione
Indice sommario Premessa per il lettore (di GASTONE COTTINO) XV Parte Prima Le società di persone commerciali Capitolo I (di MARCO AIELLO) 3 La società in nome collettivo: nozione e costituzione 1. La
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 5 luglio 2016 Grand Hotel Mediterraneo Dott. Lorenzo Bandinelli Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Introduzione al Corso e al. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità,
DettagliAzioni revocatorie A.A. 2018/19 DOTT.SSA M. BELLOMO
Azioni revocatorie A.A. 2018/19 DOTT.SSA M. BELLOMO L azione revocatoria, detta anche actio pauliana, è disciplinata dall'art. 2901 c.c., il quale prevede che il creditore possa domandare la dichiarazione
DettagliI presupposti Del fallimento 1. crisi Dell Impresa imprenditore commerciale procedura giu- diziale intero patrimonio dell impresa
Capitolo 1 I presupposti del fallimento 1. Crisi dell impresa Ciascun debitore può trovarsi in condizioni di non poter adempiere alle proprie obbligazioni, alle relative scadenze. Nel caso di debitore
DettagliCosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato
Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI
Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione di ANTONIO PIRAS............................ XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI Capitolo
Dettagliintroduzione...xvii L imprenditore
introduzione...xvii Capitolo I L imprenditore 1. L imprenditore commerciale il Sistema del codice...1 1.1. La nozione di imprenditore commerciale l organizzazione industriale...3 1.2. Ricognizione della
DettagliINDICE SOMMARIO. pag. Premessa
INDICE SOMMARIO Premessa XI CAPITOLO PRIMO LINEAMENTI STORICI 1. Le fonti del diritto commerciale nei codici di commercio 1 2. La specificità della materia 1 3. L internazionalità del diritto commerciale
DettagliIstruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) Il procedimento sino alla sentenza di fallimento Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Si svolge dinanzi al tribunale
DettagliCONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)
217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA
Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione alla prima edizione di ANTONIO PIRAS.................. XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI
DettagliLe procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione dei beni del debitore (profili di interesse notarile)
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione dei beni del debitore (profili di interesse notarile) Vincenzo Gunnella Firenze 5 maggio 2017 Fonti normative Legge 27.1.12
DettagliSOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO
SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO L azienda è: a) il complesso dei diritti organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. b) il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio
DettagliINDICE-SOMMARIO I DELITTI DI BANCAROTTA SEZIONE II
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA NASCITA DEI REATI FALLIMENTARI 1. Il diritto penale fallimentare... Pag. 1 2. La genesi dei reati fallimentari...» 3 2.1 L evoluzione del diritto romano...» 3 3. Il regresso
DettagliTRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:
Ist. Fall. www.unijuris.it Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel. Dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 R.G. n. 164/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Vincenzo Picaro Giudice Dr. Nicola Saracino Giudice
DettagliPINEROLO Viale Kennedy n. 30 * * * * * * * * necessari per la configurabilità di una attività di impresa (attività
ISTITUTO I. PORRO PINEROLO Viale Kennedy n. 30 * * * * ANNO SCOLASTICO: 2015/16. MATERIA: diritto e legislazione socio sanitaria. INSEGNANTE: Prof. Luigi MARZI. CLASSE: V^ SEZIONE A O.S.S.. * * * * Programma
DettagliLe società di persone
Le società di persone TIPOLOGIA ATTIVITA ESERCITABILE Rif.to Codice Civile Società semplice Attività non commerciali (agricole o professionali) art. 2251-2290 Società in nome collettivo Attività commerciali
DettagliDiritto commerciale I. Lezione 22/11/2016
Diritto commerciale I Lezione 22/11/2016 Autonomia patrimoniale continua dalla lezione n. 14 del 15/11... Autonomia patrimoniale e personalità giuridica L autonomia patrimoniale (perfetta) della società
DettagliIndice. Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
Presentazione XI Capitolo Primo Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento 1 1. L ambito soggettivo delle procedure
DettagliCAPITOLO PRIMO I SOGGETTI ATTIVI DEI REATI DI BANCAROTTA
pag. ABBREVIAZIONI.................................... XV SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA TRATTATA........... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA......................... 11 CAPITOLO PRIMO I SOGGETTI ATTIVI DEI
Dettagli17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)
LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO è UNA SOCIETA DI PERSONE IN CUI TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (ART 2291 C.C.) LA S.N.C. PUO SVOLGERE, A DIFFERENZA DELLA
DettagliINDICE. Prefazione...
INDICE Prefazione... XVII 1 Ilfallimento:naturaepresupposti... 1 1.1 I requisiti giuridici del fallimento... 2 1.2 I soggetti sottoposti alla procedura fallimentare: imprenditore e impresa... 2 1.2.1 La
Dettagli