TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

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1 STUDIO LEGALE Avvocato Stefano Nicita Tel.: Fax: sede legale(per le notifiche): Via Duccio di Buoninsegna, 74 - Roma sede operativa: Via Collalto Sabino, 92 - Roma stefano.nicita@alice.it - web: P.E.C.: stefanonicita@ordineavvocatiroma.org P.I.: C.F.: NCTSFN72B23H501Y TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA Sezione Fallimentare PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Fallimento n.335/2010 GD: dott. F. TAURISANO FALLIMENTO: ROYAL CASA S.R.L.- Codice fiscale: G.D.: Dott. FRANCESCO TAURISANO Curatore: Avv. Stefano Nicita Sent. n.: 335 del: ** ** ** 1. PREMESSA DI METODO Il sottoscritto curatore fallimentare della procedura in epigrafe, Avv. Stefano Nicita, presenta il seguente programma di liquidazione, onde ottemperare al disposto di cui agli artt. 104 ter, 105, 107 l. fall.. A tali fini, dopo una sintetica analisi della società fallita e delle operazioni di inventario e stima svolte, si fornirà una descrizione ed una valutazione degli elementi costitutivi dell attivo patrimoniale, in modo tale da soddisfare il disposto di cui all art. 107 l. fall. che impone di attuare stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti. A tal proposito, va precisato che le risultanze dell attività di inventario dei beni mobili, sono state rielaborate in modo tale da esprimere anche la composizione qualitativa del patrimonio fallimentare così da verificare la presenza di beni cedibili in blocco ed in guisa da consentire il rispetto dell art. 105 l. fall. secondo il quale la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulti prevedibile che la vendita dell intero complesso aziendale, di suoi rami, o di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. Successivamente, si passerà ad individuare la procedura competitiva da attuarsi nel rispetto dell art. 107 l. fall. Si anticipa che verrà proposta una procedura competitiva mediante la quale il fallimento porrà in vendita, in uno stesso momento e contesto, i beni mobili rientranti nel patrimonio fallimentare così da avere la possibilità di ricevere offerte che abbiano ad oggetto l intera massa di beni mobili, in modo da risolvere la liquidazione in un unico contesto temporale. Tutto ciò al fine di ridurre il più possibile i costi e i tempi di liquidazione dell attivo attraverso una unica procedura ex art. 105 l. fall..

2 2. LA SOCIETÀ FALLITA: INVENTARIO E STIMA. - PATRIMONIO FALLIMENTARE. A) La società fallita Il fallimento della ROYAL CASA S.R.L.- Codice fiscale: è stato dichiarato in data con sentenza numero 335. La dichiarazione di fallimento è stata pronunciata su istanza di due ex dipendenti per crediti relativi a emolumenti non pagati ed a crediti TFR. La ROYAL CASA S.R.L., con codice fiscale e n. d iscrizione: del registro delle imprese di Roma, è stata costituita in data 18/10/2000 e nel Registro Imprese risulta: INATTIVA. L impresa è stata iscritta nella sezione ORDINARIA del Registro Imprese di ROMA, il 27/12/2000 con il seguente oggetto sociale: commercio e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio e/o import-export di mobili ed arredi per abitazione; complementi di arredo ed accessori; oggettistica per arredamento; elettrodomestici; mobili ed arredi per ufficio; gadget, anche in argento e metalli preziosi. Essa, quindi, dalla data di costituzione (nel 2000) ha operato nel settore dell arredamento fino a quando, nel 2007, non si è avviata verso la crisi. La compagine sociale, rimasta sempre invariata dalla costituzione fino alla data del fallimento, risulta così composta: 1. DI GANGI DAVIDE - Quota di nominali: 5.100,00 EURO Codice fiscale: DGNDVD78L24HSO1F - Tipo di diritto: PROPRIETA' 2. DI GANGI ALESSANDRA - Quota di nominali: 5.100,00 EURO Codice fiscale: DGNLSN81B51HSO1K - Tipo di diritto: PROPRIETA'. La società non risulta, pertanto, mai essere stata partecipata da altre persone giuridiche. Amministratore unico (con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, di rappresentanza e firma) è sempre stato, fin dalla costituzione: DI GANGI DAVIDE (Nato a ROMA (RM) il 24/07/1978 Codice fiscale: DGNDVD78L24HSO1F - Residenza: ROMA (RM) VIA BARTOLONI FRANCO 48 cap 00179). Secondo la versione dei fatti fornita dall amministratore, le cause del dissesto sono da individuarsi nella crisi economica, nella conseguente mancanza di liquidità e nella fortissima concorrenza dei grandi gruppi industriali che hanno portato la società al declino ed, in fine, al dissesto malgrado la fornitura del magazzino, che è tuttora presente. B) Inventario e stima fallimentare Inventario Le attività di inventario hanno avuto avvio in data e sono proseguite fino al , data la mole di beni mobili da inventariare. 2

3 Stima Successivamente, in data , su istanza di autorizzazione alla nomina del sottoscritto CURATORE, il G.D. ha nominato quale STIMATORE dei beni mobili del fallimento, il dott. Commercialista Pierluigi IAMPIERI, che, in quanto revisore contabile ha ricevuto altresì l incarico di esperto contabile della procedura al fine di operare: a. un controllo della documentazione contabile e fiscale relativa a ROYAL CASA srl rinvenuta nel magazzino di Via Bonasoni, 39/49; b. un controllo della documentazione contabile e fiscale relativa ad ogni altro soggetto rinvenuta nel magazzino di Via Bonasoni, 39/49; c. un analisi di tutte le risultanze di ordine bancario, contabile, fiscale rilevanti per la procedura. Le operazioni di stima del Consulente Tecnico si sono protratte sino al giorno (data di deposito della relazione peritale)[all.2]. Ad oggi, quindi, l attività di inventario e di stima può dirsi conclusa, sicché è possibile redigere il programma di liquidazione nel rispetto del termine dei sessanta giorni dalla fine delle operazioni ( ), previsto dall art. 104 ter, 1 comma, l. fall. C) Patrimonio fallimentare Come si vedrà più compiutamente di seguito, il patrimonio fallimentare si compone di: (a) un unico bene immobile sito in ROMA - Via BONASONI, 39/49 ; (b) diversi beni mobili non registrati ivi depositati (fornitura di magazzino). NON RISULTANO PRESENTI, invece, nel patrimonio fallimentare: (a) beni mobili registrati, (b) partecipazioni in altre società; (c) crediti; (d) azioni giudiziarie intraprese e da intraprendere; (e) denaro liquido o giacente in conti correnti. 3. ASPETTI RILEVANTI ex art. 104 ter L.Fall. A norma dell art. 104 ter l.fall., il sottoscritto curatore nel presente programma specifica espressamente i seguenti punti: a) eventuali opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero eventuali opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis. Apparendo del tutto cessata l attività aziendale al momento del fallimento, non si presenta, alcuna opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi 3

4 dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis. b) eventuale sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto. Allo stato non risulta essere stata avanzata alcuna proposta di concordato. c) eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito. Dai fatti ad oggi accertati, non emergono elementi atti a giustificare l eventuale esercizio, da parte della procedura fallimentare, di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che abbiano un presumibile esito proficuo per la massa fallimentare. d) eventuale possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; Per quanto attiene alla composizione qualitativa del patrimonio, non è possibile individuare il c.d. dato azienda, non esistendo, allo stato, in capo alla società fallita, nessuna stabile organizzazione di beni e persone riconducibile al concetto di azienda inteso secondo il dettato dell art c.c. Quando era in fase di attività (fase di attività che risulta certificata dai dati contabili e di bilancio soltanto fino al ), infatti, la società aveva ad oggetto la vendita diretta di beni mobili d arredamento. Al momento del fallimento, invece, non risultano locali adibiti a esercizi di vendita, né dipendenti (ossia professionalità utili alla esecuzione), né contratti in corso. All interno del patrimonio fallimentare è, viceversa, possibile l individuazione di beni in blocco, individuabili nella giacente fornitura di magazzino, come verrà esposto nei successivi paragrafi. 4

5 4. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE. A. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE Allo stato, il fallimento non ha alcuna disponibilità liquida. B. IL BENE IMMOBILE Sull unico bene immobile di proprietà della fallita, sito in Via Bonasoni, 49 ROMA, è attualmente in corso un procedimento di esecuzione forzata immobiliare individuale per mutuo fondiario, Trib. ROMA Esec. Imm. N.680/ G.E. F.COTTONE (N.B.: tale procedimento di esecuzione forzata è stato intrapreso dal creditore JUPITER FINANCE SPA creditore insinuato al fallimento, per ,66 + interessi legali fino a vendita dell immobile, in quanto cessionario di credito da mutuo fondiario con ipoteca). Siffatto procedimento, ai sensi dell art. 41 T.U.B., non può essere interrotto da parte della procedura fallimentare. La sentenza di fallimento è stata, comunque, trascritta nei del Registri Immobiliari presso il Conservatore di Roma in data La procedura fallimentare ha, inoltre, ritenuto opportuno, ancor prima dell approvazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall., per motivi di prudenza e di tutela degli interessi della massa dei creditori intervenire nell esecuzione in questione (onde poter controllare che la fissazione di prezzo base d asta dell immobile non risultasse inferiore al valore di mercato ed ottenere che l eventuale somma ricavata eccedente la quota spettante al creditore fondiario venga attribuita al fallimento). In tale procedimento, la rappresentanza tecnica del fallimento è stata affidata all avv. Giuseppe VESCUSO Via Savoia, 33 ROMA tel.: Il bene di cui sopra è stato oggetto di stima da parte del perito della procedura esecutiva individuale, Architetto Annalisa Ciarcellutti (con studio in Via Gramsci, 21 - ROMA iscr.albo Arch. N sez.a), della quale stima il sottoscritto curatore ha acquisito le risultanze, che si allegano [All.1]. Il perito attribuisce all immobile un valore complessivo di euro ,00 (Euro: due milioni seicento diciottomila quattrocento ottanta). Ancora, al fine di completare tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla valutazione di tali immobili, lo scrivente ha acquisito anche la relazione tecnica e la visura ipocatastale eseguita dal del medesimo CTU. Tale relazione evidenzia che l immobile è gravato dalle seguenti posizioni pregiudizievoli: 1. Ipoteca del 2/ forai per L a favore Banca di Roma e contro CEREDILCERAMICHE EDILIZIE s.r.l,, mutuo Garroni del 29/1/1999 rep di Lire in anni 10. Grava su locale negozio via Giulio Bonasoni n. 45 foglio 1025 p.11e 5

6 1302 ala]. 501, 1303 sub. 501, 1309 sub. 501 Annotamento di erogazione a saldo del 113/ fom Ipoteca del 10/07/2002 form per EURO ,00 a favore Banca di Roma e contro CEREDIL CERAMICHE EDILIZIE s.r.l. mutuo Privitera del 04/ rep di EURO 619,000,00 in anni 10 a PROMO.IMM. S.R.L. Grava su locale negozio via Giulio Bonasoni n.39/49 foglio 1025 p.lle 1302, 1303, 1309 sub Ipoteca legale del forni, 5533 per EURO ,00 a favore EQUITALIA GERIT s.p.a. e contro ROYAL CASA s.r.l., atto 18/02/2008 rep capitale E ,00. Grava su locale negozio via Giulio Bonasoni, nn. 39/49 foglio 1025 p.lle 1302 sub. 501, 1303 gub. 501, 1309 sub Pignoramento trascritto il 23/2/2009 forni a favore Osemek Maria Halina nata in Polonia il 17/10/1953 e contro ROYAL CASA s.r.l., atto Tribunale di Roma in data 6/2/2009 rep Grava su locale negozio via Giulio Bodasoni n, 49 piano 91 foglio 1025 p.ile 1302 sub Pignoramento trascritto il 7/6/2010 form a favore JUP1TER FINANCE s.p,a. e contro ROYAL CASA s.r.l., atto Tribunale di Roma in data 19/4/2010 rep Grava su locale negozio via Giulio Bonasoni nn, 39/49 foglio 1025 p.lle 1302 sub. 501, 1303 sub. 501, 1309 sub Sentenza di fallimento trascritta il 3/1/2011 forni. 44 a favore della massa dei creditori del fallimento di ROYAL CASA e contro ROYAL CASA a.r.1., alta Tribunale di Roma in data 27/ rep Ciò posto, la stima dell immobile, come sopra succintamente descritto, rappresenta il primo riferimento utile al rispetto dell art. 107 l. fall.. In conclusione, relativamente a tale cespite, il fallimento, ex art.41 TUB, non può procedere direttamente alla liquidazione del bene, dovendosi attendere l esito della vendita forzata individuale per mutuo fondiario in corso. Ad ogni modo, il fallimento, intervenuto nella procedura esecutiva individuale, avrà diritto di acquisire alla massa l eventuale residuo del ricavato dalla vendita forzata, una volta detratto da parte del creditore fondiario procedente quanto dovuto nei limiti di quanto allo stesso spettante (= ,66 + interessi legali fino a vendita dell immobile) in base allo stato passivo fallimentare esecutivo. C. I BENI MOBILI Per quanto attiene ai beni mobili si tratta di un insieme di mobili d arredo, materiale di cancelleria ed attrezzature utilizzate per la movimentazione degli stessi. 6

7 Allo stato, i detti beni sono tutti custoditi nei locali (magazzino) di Via Bonasoni, 39/49 di proprietà della società. Relativamente a tali beni, pare opportuno operare una distinzione in tre distinte categorie di beni riassunti e stimati dal CTU come nella seguente tabella: Il perito del fallimento attribuisce all insieme dei beni mobili un valore complessivo di Euro ,00, in base alle seguenti motivazioni e conclusioni: L applicazione del criterio di valutazione c.d. a pezzo ha portato alla determinazione di un valore del magazzino della fallita Royal Casa S.r.l. compreso tra un minimo di Euro ,00 ed un massimo di Euro ,00. Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi che precedono, si stima in Euro ,00 (oltre I.V.A. 20%), pari al valore medio tra i due individuati [(29.056, ,00)/2], il valore del magazzino della Royal Casa S.r.l. Fallimento n. 335/

8 5. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI MOBILI Per quanto riguarda, la procedura competitiva e le modalità di vendita dei suddetti beni mobili (fornitura di magazzino) che si intende adottare, va, innanzitutto, evidenziato come, per i beni in questione, la modalità di vendita che si prospetta più conveniente, per la procedura, è quella della vendita in blocco rispetto a quella disgiunta di ciascun bene. Modalità che a priori si rivela più conveniente o quasi obbligata. I. Difatti, presi singolarmente, tutti i beni che formano il coacervo prima descritto, per circa la metà dei casi, sono in precario stato di uso e di manutenzione e, quindi, di scarso pregio. Per i restanti casi, i beni potrebbero suscitare l interesse del mercato solo attraverso una vendita di singoli pezzi o gruppi omogenei di essi. Detto ciò, non pare opportuno separare tali beni dal resto dell insieme e, quindi, provocare una competizione limitata agli stessi in quanto, così facendo, si priverebbe quel coacervo dei cespiti più appetibili. Nel caso di vendita dell intero complesso di mobili, invece, i potenziali interessati potranno spingersi a formulare offerte che comprendano l acquisto in blocco di tutti i beni mobili della società. In caso contrario, la procedura correrebbe il rischio, venduti quelli più appetibili, di non potersi disfare dei restanti beni, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe in termini di costi e allungamento dei tempi di realizzo. Una volta accertato che la modalità di vendita in blocco è quella da preferire, sarà adottata la procedura competitiva di cui al successivo paragrafo 6. Posto che i beni mobili, come visto, sono stati stimati secondo le perizie allegate in ragione di un valore complessivo di Euro ,00, tale valore (cui aggiungere quanto dovuto dall acquirente ai fini IVA) rappresenterà il prezzo minimo di acquisto in blocco della prima offerta di vendita. Laddove la procedura competitiva dovesse rivelarsi infruttuosa in quanto alcuna proposta irrevocabile venisse formulata per l acquisto in blocco di tali cespiti tale prezzo minimo d acquisto subirà un ribasso del 10% ad ogni successivo invito della curatela ad offrire con procedura competitiva di vendita. II. Resta salva, per il curatore la possibilità di prendere in considerazione, prima di bandire ogni nuova messa in vendita in blocco, eventuali proposte irrevocabili particolarmente vantaggiose per il corrispettivo offerto dal proponente e che abbiano ad oggetto: 1) singoli cespiti; 2) una categoria omogenea di beni mobili (ad es. attrezzature, cancelleria, arredamenti); 3) una qualunque combinazione di cespiti, anche eterogenei, che l offerente 8

9 potrà prescegliere nell ambito del coacervo di beni mobili presenti nel patrimonio fallimentare. Invero, l opportunità di ampliare rispetto alla sola vendita in blocco il ventaglio delle modalità accessibili dal mercato per addivenire all acquisto di tali beni, si spiega con l intento di dilatare, nel caso di chiaro e motivato vantaggio economico per la massa fallimentare, la categoria dei potenziali acquirenti, alcuni dei quali potrebbero desistere III. dall acquisto, laddove lo stesso debba necessariamente ricomprendere tutti i beni mobili e non possa, invece, limitarsi ad uno o più di essi, prescelti nella combinazione che più aggrada al potenziale acquirente. Infine, per i beni che risultassero comunque invenduti al trascorrere del terzo anno dalla dichiarazione di fallimento, la soluzione sarà quella di abbandonare i beni ex art. 104 ter penult. Comma, l. fall. 6. CONDIZIONI DELLA VENDITA DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE: LA PROCEDURA COMPETITIVA UNICA Come detto, la vendita del patrimonio fallimentare deve avvenire percorrendo la via della procedura competitiva che offra garanzie di informazione e partecipazione del mercato tenendo conto dell obiettivo della massima soddisfazione dei creditori. Massima soddisfazione dei creditori che a sua volta si esprime secondo le variabili del massimo introito possibile, nel minore tempo possibile, sostenendo i minori costi immaginabili. Proprio per questo motivo si ritiene opportuno e conveniente effettuare una forma di pubblicità nella quale si pubblicizzi la regolamentazione della liquidazione di tutto l attivo mobiliare fallimentare che viene posto così contemporaneamente sul mercato. Pertanto, la volontà di ricevere offerte sarà pubblicizzata con almeno un annuncio su uno o più periodici pubblicitari a diffusione locale, di sui quali si farà apparire il seguente annuncio: Il Fallimento ROYAL CASA srl - Trib. ROMA n.335/2010, è interessato a raccogliere e valutare relativamente ai beni mobili di arredamento per casa e ufficio, beni di cancelleria, attrezzature di movimentazione merci siti nel Magazzino di Via BONASONI, 39/49 ROMA proposte di acquisto in blocco da formulare in base al regolamento e stime pubblicate sul sito È interessato a ricevere offerte relative ai beni mobili in blocco sempre ivi pubblicati. La presente non costituisce offerta al pubblico. Sul sito Internet, poi, sarebbero pubblicate, in via integrale, le stime ed il seguente regolamento. 9

10 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Fallimentare - g.d.: F. TAURISANO FALLIMENTO ROYAL CASA SRL - TRIB. ROMA N.335/2010 *** REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L ACQUISTO DEI BENI MOBILI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE TITOLO PRIMO PREMESSA A) Con sentenza n.335 datata il Tribunale di ROMA ha dichiarato il fallimento della società ROYAL CASA SRL, nominando curatore L Avv. Stefano NICITA e Giudice delegato il Dott. Francesco TAURISANO. B) Successivamente è stato approvato il programma di liquidazione ove si è disposta la vendita, anche in blocco dei beni mobili con successivi inviti ad avanzare offerte d acquisto. Il prezzo minimo d acquisto, inizialmente fissato in EURO ,00, subirà un ribasso del 10% ad ogni successivo invito pubblico del Fallimento ad offrire attraverso procedura competitiva di vendita. C) Con il presente regolamento s intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. D) Ai fini del presente regolamento si intende per: - procedura fallimentare: Fallimento Royal Casa s.r.l.- codice fiscale: ; g.d.: dott. Francesco Taurisano; curatore: avv. Stefano Nicita; Sent. Trib. Roma n.: 335 del: ; 10

11 - selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare; - cauzione: la somma si danaro versata a mezzo di assegni circolari all atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 20 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di penale salvo il risarcimento del danno ulteriore laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Tanto dichiarando che è nell interesse della procedura privilegiare ex art. 105 l. fall. offerte che prevedano acquisti in blocco dell intero compendio patrimoniale. Oggetto della proposta potranno essere complessivamente i beni mobili acquisiti al patrimonio fallimentare. 11

12 TITOLO SECONDO CONDIZIONI INDEROGABILI PER LA VENDITA IN BLOCCO DEI BENI MOBILI FALL. ROYAL CASA srl - Trib. ROMA n.335/ Il presente invito all offerta di acquisto è valido fino al giorno 20/10/2011 alle ore 13,00 termine inderogabile entro il quale gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa le offerte private di acquisto in blocco di tutti i beni mobili, facenti parte del patrimonio fallimentare, secondo le modalità seguenti. I beni mobili per i quali si è interessati a ricevere offerte, unicamente in blocco, sono meglio identificati nell allegato inventario. L Udienza per l apertura delle buste è fissata per il giorno 21/10/2011 avanti al G.D., dott. Francesco Taurisano, alla presenza del Curatore, Avv. Stefano Nicita. 2. I beni sono stati stimati secondo le perizie qui allegate in ragione delle quali sono stati attribuiti il seguente valore: Euro ,00. Valore che rappresenta il prezzo minimo di acquisto. All ammontare di tale prezzo minimo andrà aggiunto a carico dell acquirente quanto dovuto per l IVA posta, le spese di trasporto, gli eventuali oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l acquisto dei beni Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni. 3. Condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma l impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati. L assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la procedura dal sostenimento di qualsiasi costo e senza richiedere che la stessa svolga alcuna attività in merito. 12

13 4. In aggiunta al prezzo offerto per l acquisto congiunto di tutti i beni mobili, nell offerta d acquisto il proponente dovrà espressamente dichiarare di accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli eventuali oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l acquisto dei beni. 5. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all atto del trasferimento. In nessun caso di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. TITOLO TERZO MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO 6. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni mobili in blocco. 7. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. L offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all art c.c. con un termine di irrevocabilità fino allo scadere del termine di cui all art.1, comma 1, del presente Regolamento. La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente Regolamento, dovrà indicare l indirizzo di Posta Elettronica Certificata o il numero di fax al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare. 8. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il termine di cui all art.1 del presente Regolamento, presso: la Cancelleria del Tribunale di ROMA sez. fallimentare Giudice Delegato: dott. Francesco TAURISANO, con la dicitura: 13

14 FALLIMENTO ROYAL CASA srl Trib. ROMA n.335/ OFFERTA IRREVOCABILE D ACQUISTO. Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 20 per cento dell importo offerto intestato a FALLIMENTO ROYAL CASA srl Trib. ROMA n.335/ Nella proposta si dovrà specificare che si intende acquistare in blocco tutti i beni mobili acquisiti al patrimonio fallimentare. 10. Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 11. Successivamente, entro 15 giorni dal termine di cui all art.1 del presente Regolamento il curatore fallimentare, dinanzi al G.D. ed al comitato dei creditori provvederà all apertura delle buste, alla redazione di un verbale di apertura ed alla consegna delle copie conformi delle proposte al curatore. L apertura delle buste e la consegna avverranno nella massima riservatezza e nessuno dei proponenti potrà partecipare all operazione. 12. Il curatore fallimentare, dinanzi al G.D. ed al comitato dei creditori, selezionerà la proposta ritenuta più conveniente per la procedura tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni, quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all art. 105 l. fall. Si specifica che sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma. 13. Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata o fax al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti sarà comunicata l esistenza di una offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. 14

15 14. Trascorsi i termini di cui all art. 108 l. fall. senza che la vendita sia impedita o sospesa e trascorso altresì il termine per l esercizio della prelazione il curatore convocherà, a mezzo di Posta Elettronica Certificata o fax, il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di giorni 7 (sette), per la stipulazione del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura. 15. Il selezionato, contestualmente alla stipula provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati al fallimento oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all atto di trasferimento. Resta ferma la facoltà, a favore della procedura, di adottare, fino al momento dell atto, provvedimenti di sospensione della vendita quali ad esempio quelli di cui all art. 107 e 108 l. fall. 16. La vendita avverrà senza garanzia di vizi e nello stato di fatto nel quale i beni si trovano all atto del trasferimento. 17. A tal fine gli interessati avranno la possibilità di visionare, nei 45 (quarantacinque) giorni antecedenti il termine di cui all art. 1, comma 1 del presente Regolamento, i beni prima della formulazione dell offerta. In tal caso saranno tenuti ad inviare, nei 45 (quarantacinque) giorni antecedenti il termine di cui all art. 1, comma 1 del presente Regolamento, la richiesta via fax al n ovvero all indirizzo di Posta Elettronica Certificata: stefanonicita@ordineavvocatiroma.orged il curatore o un suo incaricato provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione. 18. Una volta concluso il contratto, la procedura fallimentare autorizzerà a mezzo fax o Posta Elettronica Certificata inviata agli interessati gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione. 19. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare via fax o Posta Elettronica Certificata ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni. 15

16 20. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti verranno invitati, tramite fax o Posta Elettronica Certificata, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto, migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto anche l importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 20 per cento del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo le modalità di cui all art. 2 del presente regolamento e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a Fallimento ROYAL CASA srl. Trib. ROMA n.335/ Se, in esito all invito di cui al precedente articolo, non dovessero pervenire, entro il termine di giorni 7 (sette) offerte migliorative di quelle precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata mediante estrazione a sorte. Estrazione che si svolgerà, da parte del curatore, dinanzi al Giudice Delegato ed alla presenza eventuale del comitato dei creditori che, in ogni caso, dello svolgimento della stessa sarà previamente informato. Tutto ciò premesso, il presente programma è sottoposto al comitato dei creditori per l approvazione. Con osservanza Roma / / IL CURATORE Avv. Stefano Nicita 16

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. REGOLAMENTO 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i lotti in appresso indicati: a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. 57/a; prezzo base 271.292,80. La consegna avverrà

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