Contratto integrativo d Istituto

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIGNANELLO Contratto integrativo d Istituto Tra il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cesarina SANTOCCHI in rappresentanza dell Istituto Comprensivo di Vignanello ed i componenti della RSU Inss. Savi Sandra, Pizzi Domenico, (CISL) Inss. Palazzolo Giuseppe, Clericetti Sabrina, (UIL), Filippi Amedeo (CGIL), rappresentante sindacato :CISL Marconi Brunella, UIL - Lilloni Alberto, CGIL Perrupato Gianpino. L anno 2013 il giorno 15 Ottobre, in Vignanello, presso l Ufficio di Presidenza, in sede di contrattazione integrativa tra La parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d Istituto ed I componenti della RSU d Istituto, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d Istituto VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE: PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1) Il presente Contratto Integrativo d Istituto (CII) è sottoscritto fra l Istituto Comprensivo di Vignanello di seguito denominato scuola e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce ed ha per oggetto le materie di cui all art.6 comma 2 del CCNL 29/11/ ) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente CII s intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 3) Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo CII in materia. 4) Resta comunque salva la possibilità di modifica e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 5) Il presente CII viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal CCDN Scuola 20/06/03, dal CCNI Scuola 03/08/99, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D. Lgs. 297/94, dal D. Lgs. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 6) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente CII, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 7) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all affissione di copia integrale del presente CII nelle bacheche sindacali della scuola. - Pag. 1 di 22

2 Articolo 2 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 1) In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione del presente CII, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. Articolo 3 Contrattazione integrativa a livello di scuola 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti. 2) Argomento di contrattazione a livello di scuola sono le materie di cui al comma 2 dell art.6 del CCNL 29/11/2007 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell art. 1.del presente C.I.I. PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI Articolo 4 Assemblea di scuola 1) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore. 2) Fermo restando il CCNL Scuola 29/11/2007, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla RSU della scuola a maggioranza. 3) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 4) Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo alla comunicazione. 5) Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola. 6) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione dei docenti non è totale, mentre lo è quella degli ATA, il dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la RSU, la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. 7) Ai fini della garanzia dell espletamento dei servizi essenziali, il dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n 1 assistente amministrativo per l intera scuola e di n 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso in cui si svolge attività didattica. - Pag. 2 di 22

3 8) Qualora si renda necessario l applicazione di quanto descritto al comma precedente, il dirigente scolastico sceglierà i nominativi in base a disponibilità personale, tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione, sull intero Istituto Scolastico, nel corso dell anno scolastico. 9) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione dovrà essere espressa in forma scritta,di norma almeno 5 giorni prima, presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell orario di assemblea sindacale. Tale dichiarazione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo. I partecipanti all assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Articolo 5 Permessi sindacali 1) All inizio dell anno scolastico il dirigente comunica alle RSU il monte ore spettante; seconda la normativa vigente. Le RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/ ) I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. 3) Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da comunicare di norma con preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. 4) Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Articolo 6 Patrocinio ed accesso agli atti 1) La RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 29/11/ ) Le Organizzazioni Sindacali, anche per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro cinque giorni dalla richiesta scritta con gli oneri previsti dalla vigente normativa. Articolo 7 Programmazione degli incontri 1) Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 29/11/ ) Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1) e 2) possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati almeno entro cinque giorni dalla data della richiesta. - Pag. 3 di 22

4 Articolo 8 Agibilità sindacale all interno della scuola 1) Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al presente CII tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari del CCNL. 2) Al di fuori dell orario di lezione alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui sopra è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l orario di servizio. 3) Al fine di garantire l esercizio delle libertà sindacali, all interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione. 4) Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi e sezioni staccate, alla RSU ed alle organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, è garantito l utilizzo di un apposita bacheca sindacale ai fini dell esercizio del diritto di affissione di cui all art.25 della L.300/70. 5) Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione. 6) La RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. 7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU. Articolo 9 Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero 1) Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/00 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico; b) la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico. 2) Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto dai dirigenti scolastici nei confronti dei dipendenti. 3) Nel caso di eventuali scioperi, entro le 48 ore il dirigente scolastico consegna alla RSU ed ai rappresentati delle OO.SS. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione. 4) I dipendenti individuati ufficialmente per l espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Articolo 10 Documentazione 1) Il dirigente scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno tre giorni prima degli incontri medesimi. - Pag. 4 di 22

5 2) I prospetti riepilogativi dei fondi dell Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 e della RSU della scuola e del personale interessato. Articolo 11 Comunicazioni 1) Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica. PARTE TERZA: PERSONALE A.T.A. Art. 12 Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi 1) Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del DSGA, il dirigente scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare alle sezioni staccate e comunque ai diversi plessi dell istituto. 2) Il personale ATA viene confermato alle sezioni staccate ed ai plessi innanzi tutto verificando la disponibilità dei singoli dipendenti e la compatibilità con ambienti e persone, assicurando possibilmente almeno una persona femminile nella scuola dell infanzia; 3) Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 2, il personale ATA viene assegnato sui posti vacanti delle sezioni staccate e plessi applicando i seguenti principi: a) maggiore punteggio nella graduatoria interna; b) disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento; c) il personale assunto a tempo determinato sceglierà tra i posti disponibili secondo l ordine della graduatoria provinciale; d) verifica della compatibilità con l ambiente e le persone. e) Acquisita una eventuale disponibilità di un collaboratore scolastico, si propone la turnazione, restando l intesa che tale servizio comporta un aggravio di lavoro che sarà inserito nel sistema di un incentivo da parte del Contratto d Istituto. f) Per coloro che faranno servizio all Infanzia di Vignanello/Vallerano e Canepina sarà previsto nel Contratto d Istituto un incentivo da quantificare in base alla tipologia di scuola e alla complessità del Plesso. Infanzia Vignanello ore 60 cad., Infanzia Vallerano ore 48 al C.S. Unico Titolare, Infanzia Canepina ore 36 cad. ai CC.SS Titolari. A richiesta possono essere recuperate con riposo compensativo, nei periodi di interruzione scolastica, o a pagamento fino alla concorrenza dell importo F.I.S. assegnato. g) Per coloro che faranno servizio alla Primaria di Vignanello sarà previsto nel Contratto d Istituto un incentivo da quantificare con l equivalente di 24 ore cad., per la turnazione, ai Collaboratori Scolastici che faranno servizio alla Primaria di Vallerano sarà prevista nel Contratto d Istituto un incentivo da quantificare con l equivalente di ore 48 cad. per l Interplesso con l Infanzia di Vallerano ( n. 3 CC.SS. su due Plessi). A richiesta possono essere recuperate con riposo compensativo, nei periodi di interruzione scolastica, o a pagamento fino alla concorrenza dell importo F.I.S. assegnato. h) Per il Collaboratore Scolastico che farà servizio presso la scuola I grado di Vallerano sarà previsto nel Contratto d Istituto un incentivo da quantificare con l equivalente di n. 48 ore, essendo unico operatore che assicura sorveglianza e - Pag. 5 di 22

6 pulizia di tutti i locali del Plesso, compresa la Palestra. A richiesta può recuperarle con giornate compensative, nei periodi di interruzione scolastica, o a pagamento fino alla concorrenza dell importo F.I.S. assegnato. i) Per il collaboratore scolastico che farà servizio presso la scuola I di Vignanello sarà previsto nel Contratto d Istituto un incentivo da quantificare con l equivalente di n. 42 ore per copertura assenze richieste ad ore ( L. 104/92). A richiesta può recuperarle con giornate compensative, nei periodi di interruzione scolastica, o a pagamento fino alla concorrenza dell importo F.I.S. assegnato. j) In caso di dimensionamento scolastico i posti verranno riassegnati rispettando la graduatoria interna. 4) Il personale beneficiario della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina all assistito, tenendo conto del maggior punteggio nella graduatoria interna stilata ai sensi della suddetta legge e nel rispetto della precedenza prevista per la mobilità. Il suddetto personale sarà distribuito equamente tra i vari plessi non superando la quota del 50% degli aventi diritto. Qualora venga perso il diritto della Legge 104/92 il personale beneficiario, l anno successivo, sarà riassegnato tenendo conto del punteggio nella graduatoria interna e sui posti disponibili.. 5) Eventuali variazioni orarie o turnazioni, per motivate esigenze di servizio, dovranno essere comunicate possibilmente, per iscritto agli interessati Art. 12 Bis Criteri Per l assegnazione ai plessi vengono convocati tutti i collaboratori che esprimono i desiderata sui posti vacanti. Dove non c è la disponibilità dei posti vacanti si ricorre alla graduatoria. Gli incarichi specifici vengono deliberati dall assemblea ATA attraverso dei criteri. L incarico va rinnovato. Per i collaboratori che sostituiscono i colleghi assenti ad ore è prevista un intensificazione di ore 42 se c è disponibilità finanziaria o a recupero compensativo di gg. 7 lavorativi quando non c è attività didattica. Art Orario di lavoro L Ufficio e il complesso dei servizi generali assicureranno il proprio funzionamento garantendo le necessarie attività di supporto, oltre agli aspetti meramente amministrativi, all attività didattica, progettuale e all attività degli organi collegiali, anche in orario pomeridiano previa verifica delle attività effettivamente svolte. In particolare l accesso agli uffici amministrativi potrà avvenire tutti i giorni, esclusivamente dalle ore alle ore 12.00, salvo cause di forza maggiore, ovviamente non preventivabili, ivi compresi gli accessi telefonici che si auspicano ricondotti all essenziale. Per l assolvimento di pratiche che comportino la permanenza di altro personale negli uffici stessi, queste dovranno preferibilmente avvenire, concordandone le modalità in orario pomeridiano, L orario ordinario assolto dagli addetti dell Ufficio di Segreteria avviene nella seguente articolazione: n. 3 unità, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 n. 2 unità, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 L orario di servizio prestato dalle ore 7,30 è funzionale alle operazioni di rilevazione delle assenze del personale e delle eventuali operazioni di reperimento di supplenti brevi e saltuari. - Pag. 6 di 22

7 Il D.S.G.A. presterà servizio per sei giorni la settimana, con eventuale rientro pomeridiano adattabile alle reali esigenze di servizio. Il personale Collaboratore Scolastico, osserverà il seguente orario di servizio: Sede Primo grado VALLERANO n. 1 unità, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Scuola INFANZIA VALLERANO dal lunedì al venerdì n. 1 unità, dalle ore 11,00 alle ore 17,00 Titolare n. 1 unità, dalle ore 7,30 alle ore 12,30, a turnazione ( Interplesso CC.SS. Primaria Vallerano) il sabato n. 1 unità dalle ore 7.30 alle ore A rotazione, subentrano le 2 unità della Scuola Primaria di Vallerano, in orario antimeridiano.. Scuola PRIMARIA VALLERANO n. 1 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 n. 1 unità dalle ore 12,30 alle ore 13,30 a rotazione subentrano a supportare l unità della scuola Infanzia di Vallerano nel turno antimeridiano, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 Il sabato n. 2 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Il servizio pre e post-scuola viene assicurato da un operatore comunale. Scuola Primo grado VIGNANELLO n. 2 unità, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 n. 1 unità, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Il sabato n. 3 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Scuola Primaria VIGNANELLO n. 2 unità, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 n. 1 unità, dalle ore 11,30 alle ore 17,30, a rotazione Il sabato n. 3 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Il servizio pre e post-scuola viene assicurato da un operatore comunale. Scuola INFANZIA VIGNANELLO dal lunedì al venerdì n. 1 unità, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 n. 1 unità, dalle ore 11,30 alle ore 17,30 il sabato n. 2 unità dalle ore 7.30 alle ore Sede Primo grado CANEPINA n. 2 unità, dalle ore 7,45 alle ore 13,45 Scuola INFANZIA CANEPINA dal lunedì al venerdì n. 1 unità, dalle ore 7,45 alle ore 13,45 n. 1 unità, dalle ore 11,30 alle ore 17,30 il sabato n. 2 unità dalle ore 7.30 alle ore Pag. 7 di 22

8 Scuola PRIMARIA CANEPINA dal lunedì al venerdi n. 2 unità dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il sabato n. 2 unità dalle ore 7.30 alle ore Il servizio pre e post-scuola viene assicurato da un operatore comunale. 1) L orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali. 2) L articolazione dell orario di lavoro del personale ha di norma durata annuale. 3) In concomitanza con impegni collegiali programmati nei tre gradi di scuola ( Infanzia Primaria e Secondarie) di Vignanello, Vallerano e Canepina, con assemblee, colloqui con i genitori, programmazione, deve essere assicurata la presenza del collaboratore scolastico fino al termine delle attività, al fine di garantire la chiusura degli edifici. L orario in eccedenza, documentato dalla referente del plesso, sarà riconosciuto come straordinario da recuperare con riposi compensativi quando non c è attività didattica. 4) Nel caso l orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di almeno 30 minuti. 7) L orario di servizio di tutto il personale, con le rispettive sedi assegnate, costituisce parte integrante del presente accordo. Art. 14- Flessibilità 1)La flessibilità dell orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l erogazione del servizio, 2) L orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l orario di inizio del lavoro o anticipare l orario di fine uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, l eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non oltre tre ore, di completamento dell orario settimanale. 3)Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente. 4) Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell orario flessibile non può essere superiore a due. Art.15 - Sostituzione colleghi assenti 1. Il supplente dei Collaboratori Scolastici verrà nominato dal primo giorno di assenza per malattia, L. 104/92 e permessi retribuiti, per tutti gli ordini di scuola. La sostituzione presso la Scuola Primaria di Vignanello e presso le Scuole Infanzia di Vignanello/Vallerano/Canepina sarà assicurata sul Turno pomeridiano, il primo giorno poi subentrerà nella turnazione oraria, l apertura del Plesso verrà fatta da altro personale in servizio. 2. qualora per motivi organizzativi non sarà possibile nominare il supplente dal primo giorno, la sostituzione del personale collaboratore scolastico assente verrà fatta da altro personale in servizio. 3. La sostituzione temporanea per apertura altro plesso, in attesa dell arrivo del supplente o per la sostituzione del collega assente in mancanza di nomina, prevede una intensificazione del lavoro, per assicurare sorveglianza e pulizia dei locali scolastici assegnati. 4. Per intensificazione, da svolgere durante l orario in eccedenza, si intende assicurare tutte le attività operative assegnate al collaboratore scolastico e all assistente amministrativo assente per giustificato motivo. - Pag. 8 di 22

9 5. La sostituzione per le assenze riconducibile alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo. 6. Nei periodi di interruzione delle attività scolastiche, a causa di forza maggiore, ordinanze di varia natura o quando la scuola è chiusa per elezioni i Collaboratori Scolastici, assegnati ai Plessi chiusi, possono essere convocati per eventuali sostituzione dei colleghi assenti, secondo la graduatoria d Istituto ed a turnazione o presteranno servizio presso i plessi aperti; per i docenti nulla è dovuto né recupero né servizio in altri Plessi. 7. Quando la Scuola è chiusa per Elezioni i CC.SS. presteranno servizio presso i Plessi aperti. Art.16 Chiusura prefestiva - Nell assemblea del 2 settembre 2013 non è stata raggiunta la richiesta del 75% del personale A.T.A. in servizio, previsto dalla Contrattazione di Istituto, pertanto la Scuola resterà aperta. L orario in eccedenza, autorizzato dal DS/DSGA e documentato dalla referente del plesso per tutte le attività pomeridiane previste nel Piano di lavoro o emergenze che si verificheranno durante l anno scolastico, sarà riconosciuto come straordinario, da recuperare con riposi compensativi quando non ci sarà l attività didattica. Visto che la Sede Centrale di Vignanello dovrà rimanere aperta, qualora le richieste di riposo a recupero saranno presentate da tutti gli operatori A.T.A. n. 2 CC.SS., a rotazione, saranno sorteggiati per assicurare l apertura e la chiusura della Scuola. Art. 17 Permessi brevi 1) I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio, ossia: - La metà dei collaboratori scolastici - La metà degli assistenti amministrativi 2) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell anno scolastico. 3) La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 4) Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. 5) I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l amministrazione le modalità del recupero, in caso contrario l amministrazione provvederà a compensare con le ore effettuate in eccedenza dell orario di servizio o con giornate di Ferie. 6) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, per iscritto, dal DS/DSGA e andranno a decurtare eventuali permessi. 7) I permessi concessi per richieste mediche specialistiche o analisi cliniche sono assoggettati alla normativa dell art. 16 CCNL ( permessi brevi). Qualora siano supportati da attestazione di avvenuta prestazione da parte della struttura che ha erogato il servizio non devono essere recuperati. 8) Nel caso di visita presso strutture private si richiede un autocertificazione che attesti che la struttura opera soltanto in orario di servizio. - Pag. 9 di 22

10 Art. 18 Ritardi 1) Si intende per ritardo l eccezionale posticipazione dell orario di servizio del dipendente non superiore a trenta minuti, il ritardo superiore a trenta minuti verrà considerato di un ora. 2) Il ritardo deve essere recuperato o nella stessa giornata, o entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA. 3) Nel caso in cui il ritardo non sia stato recuperato, a fine anno andrà a decurtare l importo previsto per incarichi specifici ( Fondo D Istituto ) o con giornate di Ferie. Art. 19 Modalità per la fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale ATA 1) I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, (anche) in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 2) Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31/08 di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di sei giorni entro il 30/04 dell anno scolastico successivo: tale periodo di ferie non può essere fruito contemporaneamente da più di due unità dello stesso plesso. 3) Nell eventualità che il residuo di Ferie sia superiore a gg. 6, i giorni eccedenti devono essere usufruiti, improrogabilmente, nei periodi di interruzione delle attività didattiche. 4) La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata di norma almeno tre giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi). 5) Le ferie estive di almeno quindici giorni (lavorativi) consecutivi, ma non più di trenta, possono essere usufruite nel periodo dal 01/07 al 31/08. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta da parte dell amministrazione entro quindici giorni dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per il periodo dal 01/07 al 31/08, sarà, di norma, la metà dei Collaboratori Scolastici con C.T.I. e di due assistenti amministrativi. Qualora non si raggiunga un accordo tra le parti il D.S. provvederà con la turnazione annuale in base alla graduatoria interna. Durante la settimana di ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i Collaboratori Scolastici il servizio minimo sarà di due unità e per gli assistenti amministrativi di una unità. Il periodo di assenza complessiva per ferie e recuperi non potrà comunque superare 30 giorni consecutivi di calendario. 6) Al personale che non presenta domanda entro la data stabilita, il periodo di ferie, non inferiore a giorni quindici, sarà assegnato d ufficio. 7) Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico di norma entro la soluzione del contratto. 8) L eventuale rifiuto del DS deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all accoglimento dell istanza. Art. 20 Santo Patrono 1) La festività del Santo Patrono è il 3 FEBBRAIO per VIGNANELLO, l 8 MAGGIO per VALLERANO e il 14 MAGGIO per Canepina. Il personale usufruirà della festività secondo il Comune di servizio. - Pag. 10 di 22

11 Art. 21 Permessi per motivi familiari o personali 1) I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 29/11/2007, devono essere richiesti, di norma, almeno tre giorni prima. Per casi imprevisti, l Amministrazione vaglierà caso per caso. 2) Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati, vale la data e l ora apposta sull istanza dall assistente amministrativo ricevente. Art. 22 Attività aggiuntive 1) Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA oltre l orario di lavoro. Tali attività consistono in: a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell unità scolastica; b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro); c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo); e) sostituzione del personale assente. 2) Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell interessato, le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva. 3) La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. L orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le nove ore. 4) Il compenso verrà liquidato ( per intero, in parte, o non verrà liquidato ) a consuntivo dell attività svolta, in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell incarico e su determinazione del Dirigente Scolastico. Eventuali frazioni orarie non utilizzate potranno essere ripartite tra il personale ATA sulla base della : - rilevazione delle giornate di permanenza nella scuola; -disponibilità dimostrata nei confronti degli altri lavoratori e dell utenza; 6) - Superati 30 giorni di assenze su 10 mesi è prevista una decurtazione proporzionalmente sui 10 mesi di attività didattica. Art. 23 Incarichi specifici 1) Gli incarichi specifici, ai sensi dell art. 47 del CCNL 24/07/03, saranno attribuiti dal dirigente scolastico, in base ai seguenti criteri: 2) Le parti convengono che, in base al POF ed alla complessità della scuola, risulta necessaria l attribuzione dei seguenti incarichi specifici distinti per profili professionali: I) collaboratori scolastici: a) supporto amministrativo ( Uffici Presidenza/Segreteria, sistemazione Atti, smistamento circolari ai Plessi, )- sportello front-office; b) assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell accesso all interno della struttura scolastica, nell uso dei servizi igienici e nella cura dell igiene personale; - Pag. 11 di 22

12 II) assistenti amministrativi: a) attività di aggiornamento SISSI e OPER SISSI-SISSI in rete ( BCK)-Gestione Ferie- CUD-TFR-INPS-DMA-EMENS-IRAP-770. b) Attività per adempimenti relativi ai viaggi d istruzione-prove Invalsi. c) Attività di supporto gestione Legge 81/2008 ex Legge 626/94. d) Nel caso in cui lo svolgimento dell incarico aggiuntivo venga ritenuto non adeguato, anche durante l anno scolastico, il DS, su proposta del DSGA e previa informazione preventiva, revocherà l attribuzione effettuata e provvederà a nuova attribuzione applicando quanto ai commi precedenti del presente articolo; il compenso sarà corrisposto in proporzione all effettivo servizio. e) Visto che, a seguito sequenza contrattuale del 25/07/2008, il compenso spettante al personale A.T.A per gli incarichi specifici è stato ridotto all incirca del 50%, si provvederà ad integrare la quota mancante utilizzando le economie del FIS degli anni precedenti per la parte inerente il personale A.T.A. f) Al personale beneficiario dell art 7 verrà assegnato un compenso integrativo fino al raggiungimento di quanto spettante per un Incarico Specifico. 3) Le modalità di attribuzione, in base alla tipologia dell incarico, sono le seguenti: I) collaboratori scolastici: a) 1 Diploma di istituto secondario superiore; 2 Maggiore anzianità di servizio risultante dall applicazione dell ultima ricostruzione di carriera registrata; 3 Anzianità anagrafica b) 1 Attestato di partecipazione ai corsi all uopo indetti dall USP o da altre articolazioni periferiche del MIUR; 2 Maggiore anzianità di servizio risultante dall applicazione dell ultima ricostruzione di carriera; 3 Anzianità anagrafica Art Art. 7, comma 3 CCNL 7/12/2005 I) assistenti amministrativi: a) aggiornamenti Sissi e Open Sissi; Gestione ferie non godute, CUD; TFR; INPS/DMA - IRAP; n. 1 unità Art. 7; b) Viaggi d istruzione e Prove Invalsi n. 1 unità Art.7 c) Gestione Legge 81/2008 ex Legge 626/94 n. 1 unità - Art.7 d) supporto tecnico- giuridico e amministrativo al D.S.G.A. per la gestione contabile- Funzione Vicaria D.S.G.A.- n. 1 unità.- qualificata Art. 2 e) Liquidazione stipendi- compensi accessori-pa04-supporto informatico alla Funzione Strumentale- n. 1 unità qualificata- Art. 2 II) Collaboratori scolastici a) attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di Handicap- n. 15 unità.- Art. 7. Art.25- Partecipazione Corsi di aggiornamento Il personale A.T.A., che partecipa ai vari Corsi di aggiornamento,fuori dall orario di servizio, può chiedere il recupero, delle ore risultanti dall attestato di partecipazione, con relativa trasferta per raggiungere la sede del Corso, previa autorizzazione del DS e DSGA. - Pag. 12 di 22

13 PARTE QUARTA: PERSONALE DOCENTE Art. 26 Criteri di assegnazione del personale docente ai plessi, corsi, classi e sezioni 1) L assegnazione alle diverse sedi avviene all inizio dell anno scolastico, prima dell inizio delle lezioni e dura tutto l anno. 2) I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell anno scolastico precedente, e per il criterio della continuità, sono assegnati alla classe affidata l anno precedente. 3) Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti di cattedre non occupate da docenti già in organico nella scuola nell anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità. assegnazione di un unica sede di servizio ai docenti utilizzati in più sedi. assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell anno scolastico precedente sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte; assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in organico dal 1 settembre ; assegnazione delle sedi del personale con rapporto a tempo determinato. 4) Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi per decremento d organico, si procede all assegnazione di un altra sede a domanda; nel caso non emergano disponibilità si procede d ufficio a partire dalle ultime posizioni. 5) In tutte le fasi, valgono le precedenze ex Legge 104/92: 6) Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti, tenendo presente le loro diverse professionalità. Art. 27 Orario di lavoro 1) La durata massima dell orario giornaliero è fissata in cinque ore di effettiva docenza. 2) La durata massima dell impegno giornaliero, formato dall orario di docenza più intervalli di attività (c.d. buchi), è fissata in cinque ore giornaliere. 3) La partecipazione a riunioni di organi collegiali comunque articolati che ecceda il limite di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività. Art. 28 Orario delle lezioni 1) Ferme restando le competenze in materia di redazione dell orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 104/92 e dalla Legge 1204/71. 2) L orario delle lezioni (rispettoso delle esigenze didattiche) prevedrà che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione. Art. 29 Orario delle riunioni 1) Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi, di norma, nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami. 2) Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 8.30 e termineranno non oltre le ore 13.00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore e termineranno non oltre le ore 20.00; la durata massima di una riunione salvo eccezionali esigenze è fissata nel rispetto delle norme vigenti. - Pag. 13 di 22

14 3) Il DS provvederà a definire all interno del piano annuale delle attività un calendario delle riunioni, in rispetto delle norme vigenti. 4) Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all inizio dell anno scolastico dovranno essere comunicate per scritto con un preavviso, per norma di almeno cinque giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno cinque giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista dal calendario, salvi ovviamente motivi eccezionali. Art. 30 Attività con famiglie Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà : 1)L incontro dei docenti con i genitori avverrà secondo il piano di lavoro annuale, redatto dal D.S., comunque sono previsti tre incontri annuali; 2)Il ricevimento individuale con le famiglie avverrà settimanalmente, secondo l orario stabilito da ogni singolo docente, per coloro che sono impegnati in più scuole, il colloquio avverrà ogni 15 ( quindici ) giorni, in alternativa con l altra Scuola. Nei mesi in cui sarà effettuato il ricevimento collettivo, in base al piano d lavoro annuale, non sarà effettuato quello settimanale. Art. 31 Casi particolari di utilizzazione 1) In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per le attività di insegnamento e/o comunque resteranno a disposizione della scuola. 2) Nei periodi intercorrenti tra il 1 settembre e l inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio Docenti. Art. 32 Vigilanza 1) La vigilanza durante la ricreazione sugli alunni all intervallo sarà effettuata dai docenti che hanno lezione prima dell intervallo. Art. 33 Permessi orari 1) Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore di attività funzionali all insegnamento e recuperare, secondo le esigenze della scuola e in accordo con il Dirigente Scolastico, in attività dello stesso tipo da indicare in base al piano delle attività, ad esclusioni delle riunioni di collegio. 2) Con lo stesso procedimento il personale docente può usufruire di permessi per visite specialistiche. Art. 34 Sostituzione dei docenti assenti 1) Per le 3 Scuole Primarie dell Istituto sarà nominato subito il supplente anche per un solo giorno di assenza. - Pag. 14 di 22

15 2) Gli insegnanti di Sostegno non possono sostituire i colleghi assenti, se non quelli della propria classe ma solo in via eccezionale. 3) In caso di assenza dell Insegnante di Sostegno, se sono presenti gli alunni diversamente abili, sarà nominato il supplente, anche solo per un giorno. Art. 35 Attività aggiuntive non di insegnamento 1) Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL: - la partecipazione alle commissioni, e tutte quelle forme nelle quali si articola l attività del collegio docenti. - lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF (fiduciari, referenti, ecc.); - le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe ricevimento generale genitori, ecc. che vadano oltre il limite previsto delle quaranta ore; Art. 36 Funzioni strumentali (art. 30 CCNL) 1)Continuità e Orientamento 2)Valutazione e autovalutazione d Istituto 3)Area revisione e completamento ) Area verifica e monitoraggio ) 4)Risorse informatiche 5)Integrazione alunni diversamente abili n..1 FUNZIONE STRUMENTALE n..1 FUNZIONE STRUMENTALE n. 1 FUNZIONE STRUMENTALE n.1 FUNZIONE STRUMENTALE n. 1 FUNZIONE STRUMENTALE - Superati 30 giorni di assenze su 10 mesi è prevista una decurtazione del compenso proporzionalmente sui 10 mesi di attività didattica. ART. 37- Figure di Sistema -Responsabile D.S.A. -Responsabile B.E.S. ( 3^ fascia stranieri) -Responsabile SITO. Web scuola -Responsabile INVALSI Scuola Primaria -Responsabile INVALSI Scuola Secondaria -n. 9 Fiduciari SEDI PARTE QUINTA: IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D ISTITUTO E AD OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITA O QUANT ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L ISTITUTO - Pag. 15 di 22

16 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Art. 38 QUADRO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DI CUI ALLA NOTA PROT. N DEL 18/02/2013- ACCONTO LORDO STATO RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO ( art. 85 ) ,55 TOTALE INDENNITA DI DIREZIONE 4.219,86 RISORSE PER LE FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33) ,35 RISORSE PER INCARICHI E COMPITI DEL PERSONALE ATA (art. 47) 4.366,35 SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DA 0,00 ESERCIZI PRECEDENTI, per Incarichi Specifici A.T.A. ( 83, CCNL 24/07/2003 e art. 2 Sequenza contrattuale 25/07/2008) RISORSE PER PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE (AREE A RISCHIO, art. 9) 3.784,54 RISORSE PROVENIENTI DA LEGGI (es. la 440/1997 per L arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa Formazione o aggiornamento) 0,00 RISORSE PER LE ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA ( art. 87 ) 3.010,84 SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DA 0.00 ESERCIZI PRECEDENTI F.I.S. ( 83, CCNL 24/07/2003 E ART. 2 Sequenza contrattuale 25/07/2008) TOTALE ,49 - Pag. 16 di 22

17 Art. 39 Criteri generali per l impiego delle risorse 1) Le risorse finanziarie riferite al fondo d istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità: - Pag. 15 di 20 a) Retribuzione delle attività aggiuntive non d insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, e delle attività aggiuntive per il personale ATA.; b) Retribuzione delle attività aggiuntive non d insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale; c) Retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale. 2) Si conviene che le risorse vengano così ripartite: 70% al personale docente 30% al personale ATA: viene accantonata una quota pari al 2% sul totale per Fondo di Riserva. 3) Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell istituto per finanziamenti ex Legge 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità: a) retribuzione delle attività aggiuntive non d insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione; b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione; c) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni sarà data precedenza nell individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale. b) Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: c) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente, a seguito assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione scritta sull attività svolta da presentare al termine delle attività. d) In modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, per ogni attività. e) Nel caso in cui vengono realizzati Progetti esterni con Finanziamento non da Fondo, al DSGA verrà corrisposto per il 5% al D.S.G.A. e per il 5% al personale amministrativo, salvo assegnazione predeterminata nel progetto da scuola capofila Art. 40 Flessibilità organizzativa e didattica E prevista per la Scuola dell Infanzia per: a) prestazioni connesse alla turnazione, b) particolari forme di flessibilità dell orario, c) la disponibilità a sostituire colleghi assenti modificando il proprio turno/orario di servizio. - Pag. 17 di 22

18 Art. 41 Compensi al personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico n. 6 Funzioni Strumentali per un totale di Euro ,35 ( Lordo Stato) n. 1 Collaboratore del DS: con l attribuzione di n. 100 ore pagate con il F.I.S. e il semiesonero. n. 6 Figure di Sistema retribuite con il F.I.S. n. 9 Fiduciari Sedi retribuiti con il F.I.S. Ripartizione Fondo d Istituto: ,41 ( Lordo Stato) da cui detrarre: Indennità di direzione pari ad 4.219,86 ( Lordo Stato) -; la parte rimanente pari ad ,55 ( Lordo Stato) viene destinata per il 2%, 1.411,05 al Fondo di Riserva; la parte rimanente: ,50 viene destinata per il 30% pari ad ,45 ( Lordo Stato ) al personale A.T.A. e per il 70% pari ad ,05 ( Lordo Stato) ai docenti; Incarichi Specifici al personale A.T.A. per 4.366,35 ( Lordo Stato) I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite Art. 42 Informazione preventiva 1) L informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell istituto sarà fornita mediante prospetti informativi ed eventuale relazione e prospetto delle economie. Il compenso per la quota variabile per il D.S.G.A., sarà detratto a monte dal Fondo d Istituto. Come previsto dal C.C.N.L il D.S.G.A. ha diritto ad accedere al Fondo d Istituto solo per quanto riguarda la quota variabile. In presenza di Progetti esterni sarà assegnata la percentuale che verrà determinata in base ai singoli Progetti. Art. 43 Variazioni della situazione 1) Ogni variazione della situazione della disponibilità finanziaria dell istituto sarà comunicata agli organi competenti con la conseguente variazione di bilancio. Art. 44 Informazione successiva e verifica 1) L informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Art. 45 Modalità assegnazione 1) L assegnazione di incarichi, attività aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando ove possibile le modalità e i tempi di svolgimento. 2) Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati delle OO.SS. - Pag. 18 di 22

19 PARTE SESTA: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 46 Campo di applicazione 1) Il presente CII viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2008, dal CCDN Scuola 20/06/03, dal CCNI Scuola 03/08/99, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D. Lgs. 297/94, dal D. Lsg. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 2) Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia, è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 3) I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF. 4) Gli studenti sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l istituzione scolastica. Mentre sono numericamente ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione del Piano d emergenza. 5) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovano all interno di essa. Art. 47 Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico 1) Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96 ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati; c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività, sia per aggiornamento periodico, che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. Art. 48 Servizio di prevenzione e protezione 1) Nell unità scolastica il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando, per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 2) I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta nell espletamento del loro incarico. - Pag. 19 di 22

20 Art. 49 Sorveglianza sanitaria 1) I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2) Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge, come particolarmente pericolosi per la salute, quali l esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs. 77/92 e nello stesso D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; oppure l uso sistematico di videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 3) L individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria, può essere concordata con la ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico ed il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base di elenco fornito dall Ordine dei Medici della provincia di Viterbo. Art. 50 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 1) Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del SPP, indice almeno una volta l anno, una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del SPP, il medico competente ove previsto, il RLS. 2) Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 3) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 4) Il dirigente scolastico decederà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. Art. 51 Rapporti con gli enti locali proprietari 1) Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico, deve essere rivolta all Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. 2) In caso di pericolo grave ed imminente, il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l Ente Locale proprietario. Questi, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza a termine di legge. Art. 52 Attività di aggiornamento, formazione e informazione 1) Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 2) I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI Lavoro/Sanità del 16/01/97. - Pag. 20 di 22

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