1) Comunicazione dati IVA; 2) Credito IVA relativo all anno 2014 rimborso e compensazione

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1 Prato, 4 Febbraio 2015 Lettera informativa n. 6/2015 Marco Badiani Ragioniere Commercialista A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Pierluigi Coppini Ragioniere Commercialista Giulia Massari Indice 1) Comunicazione dati IVA; 2) Credito IVA relativo all anno 2014 rimborso e compensazione 1. COMUNICAZIONE DATI IVA Simona Sguanci Vi ricordiamo che il prossimo 28 febbraio 2015 scade il termine per trasmettere - esclusivamente in via telematica la Comunicazione annuale dei dati IVA relativa all anno Vinicio Vannucchi Tale comunicazione costituisce adempimento autonomo, ma può essere sostituita dalla dichiarazione IVA qualora l invio venga effettuato (in via autonoma rispetto alla presentazione del modello UNICO 2015) entro il termine stabilito per la Comunicazione stessa (28/02/2015). Tale facoltà è consentita anche quando il saldo della dichiarazione è a debito. In tal caso il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un unica soluzione ovvero rateizzando (con un massimo di 9 rate) da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima, risultando, soltanto in tale ipotesi, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO. In collaborazione con: Alessandro Giusti Andrea Rosati Soggetti obbligati Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, in via generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente: si sia avvalso della contabilità separata; sia non residente sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.). Sede di Prato: via G. Catani n PRATO (Italia) Tel r.a. Fax pa@professionistiassociati-prato.com C.F. e P.IVA

2 Soggetti esonerati Sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA: contribuenti che presentano la Dichiarazione annuale IVA 2015 relativa al periodo d imposta 2014 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2015; le persone fisiche che hanno realizzato nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a ,00, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione, nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati; i contribuenti minimi di cui all art. 1 commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007 n 244 (modificato dall art.27 del D.L. n. 98/11); i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 7.000); i contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art.10 D.P.R. 633/72 e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA per operare rettifiche alla detrazione). L esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge); gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti IVA (purché non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari); le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell IVA nell anno cui si riferisce la comunicazione; i soggetti passivi d imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell ipotesi di cui all art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità 2

3 previste dall art.74-quinquies per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, Province e Regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Effetti della comunicazione E importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA non sono quelli propri della Dichiarazione IVA, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto: nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata; non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione; non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni; in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione da 258 a Modalità particolari di compilazione Le istruzioni forniscono poi ulteriori chiarimenti necessari per una corretta compilazione del modello di Comunicazione. Contribuenti con liquidazioni trimestrali: la comunicazione annuale dati IVA interessa tutte le operazioni effettuate nell anno d imposta di riferimento (2014), pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l IVA a debito o a credito relativa all intero periodo d imposta; Contribuenti con contabilità presso terzi: coloro che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno d imposta; Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell imposta, per obbligo di legge o per opzione, dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.): essi devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime 3

4 speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica. Per la compilazione della suddetta dichiarazione, valgono sostanzialmente le regole seguite lo scorso anno, pertanto: nel rigo CD1 campo 1 va evidenziato l ammontare complessivo, al netto dell imposta, delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2014, comprese quelle ad esigibilità differita, le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni (non vanno indicate le autofatture ex art 17, 2 comma, le integrazioni delle fatture di acquisto intracomunitarie ex art.46, 1 comma, D.L.331/93 conv. in L.29/10/1993 n.427, né le operazioni normalmente escluse dalla dichiarazione annuale, ad esempio escluse art.2, escluse art 15, non soggette art.74 lettera c, DPR 633/72); vanno evidenziate in questo campo anche tutte le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, che concorrono, a decorrere dal 1 gennaio 2013, alla determinazione del volume di affari e per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; nel rigo CD1 campo 2 vanno indicate le operazioni non imponibili (già comprese nel campo 1) relative ad esportazioni, quelle effettuate dietro presentazione di dichiarazione di intento, quelle effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino, etc; non devono invece essere indicate in questo rigo le operazioni intracomunitarie, di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4; nel rigo CD1 campo 3 vanno indicate le operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (già comprese nel campo 1); nel rigo CD1 campo 4 vanno indicate le cessioni di beni intracomunitarie (già comprese nel campo 1); si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; nel rigo CD1 campo 5 vanno indicate le cessioni di beni strumentali (già comprese nei campi precedenti); nel rigo CD2 campo 1 va indicato l ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi, al netto dell IVA, effettuati nel corso del 2014 (non devono essere indicati gli acquisti normalmente esclusi dalla dichiarazione annuale, ad esempio esclusi art.2 e art. 15, non soggetti art. 74 lettera c, DPR 633/72); nel rigo CD2 campo 2 vanno indicati gli acquisti non imponibili (già compresi nel campo 1) esclusi quelli relativi ad operazioni intracomunitarie di cui solo gli acquisti di beni devono essere indicati nel successivo campo 4; 4

5 nel rigo CD2 campo 3 vanno indicati gli acquisti esenti ex art 10 DPR 633/72 (già compresi nel campo 1); nel rigo CD2 campo 4 vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni (già compresi nel campo 1); nel rigo CD2 campo 5 vanno indicati gli acquisti di beni strumentali (già compresi nei campi precedenti). Si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, ivi compresi l importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni); nel rigo CD4 va indicato l ammontare dell IVA esigibile relativa alle operazioni effettuate nel 2014, ovvero relativa ad operazioni effettuate in periodi precedenti per le quali l imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza (va indicata in questo rigo anche l IVA relativa agli acquisti di beni e servizi intracomunitari registrati nei registri vendite); nel rigo CD5 va indicato l ammontare dell IVA detratta relativa agli acquisti registrati nel I soggetti che applicano il pro-rata dovranno tener conto solo della quota provvisoria applicata nel corso dell anno, dal momento che nella comunicazione non va ricompreso l eventuale conguaglio da calcolarsi in sede di dichiarazione annuale; nel rigo CD6 campo 1 va indicato l ammontare dell IVA a debito risultante dalla differenza tra i righi CD4 e CD5; nel rigo CD6 campo 2 va indicato l ammontare dell IVA a credito risultante dalla differenza tra i righi CD5 e CD4. Per la compilazione della Sezione III (righi CD4 - CD5 - CD6) non vanno altresì considerati: il credito dell anno precedente le compensazioni effettuate nell anno i rimborsi infrannuali richiesti gli interessi versati dai contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali i versamenti periodici effettuati. 5

6 Lo Studio resta a Vostra disposizione sia per fornire ulteriori chiarimenti sia per effettuare la trasmissione telematica della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA purché la stessa ci venga consegnata regolarmente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società, entro e non oltre il 20 febbraio p.v. Considerata l identica origine dei dati, anche qualora si opti per l'invio del modello IVA nella dichiarazione unificata, siete invitati a compilare e consegnare allo Studio, entro la stessa data del 20 febbraio p.v., il modello relativo alla dichiarazione annuale IVA, modello che non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quello dell anno precedente. I modelli e le relative istruzioni per la compilazione possono essere scaricate direttamente dal sito con le seguenti opzioni:strumenti=>modelli=>modelli di comunicazione (per la CDI) oppure modelli di dichiarazione (per la dich.iva). 2. CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2014 RIMBORSO E COMPENSAZIONE A seguito della soppressione del modello VR, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale non devono più presentare il modello cartaceo all Agente della riscossione, ma la richiesta di rimborso deve essere contenuta all interno della dichiarazione IVA all interno del quadro VX. Pertanto, sarà opportuno compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma. La dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2014 può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2015 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 settembre 2015). In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito IVA e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell anno 2015, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione. Segnaliamo che a seguito dell entrata in vigore del decreto semplificazioni (d.lgs. 175/2014) è stato previsto: l innalzamento da 5.164,57 a euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza 6

7 garanzia e senza altri adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a euro senza garanzia ma presentando una dichiarazione annuale con visto di conformità e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente (vedi a tal proposito in allegato l estratto della circolare 32/E del 2014 rilasciata in materia da parte dell Agenzia delle Entrate); la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di rischio 1 ; l anticipo della decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi alla data di presentazione della dichiarazione. Compensazione credito IVA 2014 Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti IVA è soggetta a importanti limitazioni: sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito per importi superiori ad sia con riferimento ai controlli necessari per l apposizione del visto di conformità per importi superiori ad In pratica: gli utilizzi del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell apposizione nella dichiarazione annuale del Visto di conformità. 1 Solo per alcuni specifici soggetti, specificati e riassunti di seguito, il rimborso, oltre tale somma, è eseguito solo dopo presentazione di apposita garanzia: soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.221/12; soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. 7

8 Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle IVA da IVA, anche se superano le soglie sopra indicate. Allegati: - modello e istruzioni Comunicazione annuale dati IVA 2015; - modello e istruzioni dichiarazione IVA 2014; - estratto circolare Agenzia delle Entrate n.32 del 2014 in materia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta in sede di rimborso credito IVA. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Professionisti Associati 8

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