GIORNATE DI STUDIO DEL 23, 25, 26 e 29 GENNAIO 2006 (REGGIO EMILIA, BOLOGNA, MODENA E PADOVA) Argomento

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1 GIORNATE DI STUDIO DEL 23, 25, 26 e 29 GENNAIO 2006 (REGGIO EMILIA, BOLOGNA, MODENA E PADOVA) Argomento Finanziaria 2007: tutte le novità in materia di lavoro 1. La nuova curva IRPEF 2007 (pag. 2) 2. Addizionali all IRPEF (pag. 13) 3. Altre disposizioni fiscali (pag. 14) 4. Assegno per il nucleo familiare (pag. 15) 5. Previdenza complementare (pag. 18) 6. Compensazioni con il mod. F24 (pag. 21) 7. Contributi per lavoro dipendente (pag. 21) 8. Cooperative sociali (pag. 22) 9. IRAP (cuneo fiscale Commi ) (pag. 23) 10. CIGS, mobilità, solidarietà e disoccupazione (pag. 24) 11. Contributi artigiani e commercianti (pag. 29) 12. Sanatoria lavoro dipendente irregolare (pag. 29) 13. Collaborazioni: contributi, malattia, maternità, retribuzione e stabilizzazione (pag. 31) 14. Collocamento (pag. 36) 15. DURC (pag. 40) 16. Lavoratori con più di 55 anni e part-time (pag. 40) 17. Sanzioni amministrative (pag. 40) 18. Sicurezza e appalti (pag. 42) 19. Congedi parentali (pag. 43) 20. Portatori di handicap (pag. 44) 21. Età minima per l'accesso al lavoro (pag. 44) 1 A cura di Gabriele Bonati e Pietro Gremigni

2 1. La nuova curva IRPEF 2007 La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006), composta da un solo articolo e da ben 1364 commi (provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici materie trattate), ha apportato significative modificazioni al TUIR con particolare riguardo alla determinazione dell imposta delle persone fisiche (modificando anche la sequenza degli articoli). Il provvedimento (commi da 6 a 11) ha provveduto, con decorrenza 1 gennaio 2007, a: - ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di reddito); - ripristinare le detrazioni d imposta (al posto delle deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i carichi di famiglia; - aggiornare l ammontare dell assegno per il nucleo familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a seguito della modifica della curva IRPEF. La curva IRPEF Il comma 6 del provvedimento in esame ha provveduto a sostituire l art. 11 del TUIR (ora denominato determinazione dell imposta) introducendo una nuova curva IRPEF composta da 5 aliquote per scaglioni di reddito (in precedenza 4, compreso il contributo di solidarietà del 4%, quest ultimo abrogato dalla legge in commento). Le aliquote per scaglioni di reddito fissate per il 2007 Scaglioni di reddito Aliquote Da 0,00 a ,00 23% Da ,01 a ,00 27% Da ,01 a ,00 38% Da ,01 a ,00 41% Oltre % Confronto aliquote 2006 con le aliquote 2007 Redditi Aliquote Differenza (*) Da 0,00 a ,00 23% 23% - Da ,01 a ,00 23% 27% + 4 Da ,01 a ,00 33% 27% - 6 Da ,01 a ,00 33% 38% + 5 Da ,01 a % 38% - 1 Da ,01 a ,00 39% 41% + 2 Da ,01 a ,00 39% 43% + 4 Oltre ,0 43% 43% - (*) Complessivamente +1,78% per i redditi fino a Per il riparto a periodo di paga e per il calcolo rapido dell imposta vedere le tabelle allegate. Viene confermato, altresì, con alcune correzioni, che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a (riferiti a tutto l anno), redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 e reddito per l abitazione principale (comprese le relative pertinenze), l imposta non è dovuta (trattasi della no tax area). 2

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4 Naturalmente con l entrata in vigore delle nuove disposizioni, l imposta netta dovuta è determinata operando sull imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni d imposta per carichi di famiglia, le altre detrazioni, e le detrazioni per oneri (vedere gli appositi paragrafi), le detrazioni per canoni di locazione e le detrazioni previste in altre disposizioni di legge. Le detrazioni non possono quindi generare credito d imposta. Dalla citata imposta netta (se non azzerata dalle detrazioni) si può detrarre l ammontare del credito d imposta a norma dell art. 165 del TUIR (trattasi dei crediti d imposta per i redditi prodotti all estero). Se detto credito d imposta risulti superiore all imposta netta, il contribuente può optare per computare l eccedenza nel periodo d imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Clausola di salvaguardia per i TFR Il comma 9 della legge finanziaria introduce una clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di somme a titolo di Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tassazione separata). Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di tassazione (utilizzando i relativo reddito di riferimento), potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il lavoratore, conseguentemente, per evitare un aggravio di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al Sembrerebbe che in tale occasione la clausola di salvaguardia sia verificata ed applicata dal sostituto d imposta (per la conferma si dovrà attendere la circolare dell Agenzia delle entrate). Arretrati anni precedenti Nessuna modifica è stata apportata al sistema di tassazione relativa agli arretrati anni precedenti (emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i redditi assimilati al quelli di lavoro dipendente e di pensione art. 17 del TUIR, c. 1, lettera b)). L aliquota continua ad essere calcolata con riferimento alla metà del reddito complessivo netto corrisposto dal sostituto d imposta nel biennio precedente (art. 21 del TUIR art. 23, c. 2, lettera c), D.P.R. 600/1973). Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applicherà l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell altro anno. Se in nessuno dei due anno vi è stato reddito imponibile si applicherà si l aliquota minima delle aliquote per scaglioni di reddito. Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle deduzioni no tax area e no tax family area. A decorrere dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad essere un po più elevato per effetto dell uscita delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal 2008 potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni d imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente), eventualmente non usufruite nell anno a cui si riferiscono i redditi arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla finanziaria art. 21, c. 4, del TUIR, quest ultimo dovrà invece essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio sostituto d imposta l ammontare delle detrazioni giù usufruite. Detrazioni d imposta Il medesimo comma 6, ha provveduto altresì a sostituire l art. 12 del TUIR (ora denominato detrazioni per carichi di famiglia). Conseguentemente, dal , i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell art. 433 del codice civile) danno diritto a detrazioni d imposta nelle misure indicate nelle tabelle che seguono. Le caratteristiche delle nuove detrazioni sono le seguenti: spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti 3

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6 gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste; il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente; le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi. Detrazioni familiari a carico 1. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Scaglioni di reddito Detrazione annua (1) Reddito complessivo fino a [110 x (RC (2) / ) (3) ] Reddito complessivo oltre e fino a (4) Reddito complessivo oltre e fino a x [( RC (2) ) / (5) ] Reddito complessivo oltre (1) Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. (2) RC = reddito complessivo (3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di 690, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali (4) La detrazione è aumentata di: 10 per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a (5) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali N.B. Il coniuge si considera a carico se non possiede redditi superiori a 2.840, 51 al lordo degli oneri deducibili 4

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8 2. Figli a altri familiari a carico (1) Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Detrazione annua Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili) Portatore di Minore di 3 handicap (L. Nucleo con anni 104/1992, art. almeno 4 figli 3) Figli (2) : Per ogni figlio ulteriore Altri familiari a carico di 750 cui all art. 433 del c.c. (4), che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti dall autorità giudiziaria (3) (1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (2) L ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( per n. figli successivi al primo) reddito complessivo] : ( per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente 4 cifre decimali al valore nominale della detrazione stessa) (3) L ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: ( reddito complessivo) : = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente quattro decimali a 750). (4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali N.B. a) La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. b) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione 5

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10 Le altre detrazioni Il comma 6 in esame, provvede altresì a sostituire l art. 13 del TUIR (ora denominato altre detrazioni), introducendo le detrazioni: Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h-bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili). Vedere la tabella che segue; Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR); Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e) attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro); Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR); Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR); Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). Le predette detrazioni non sono cumulabili tra loro. Per i valori vedere le tabelle che seguono: 1. Detrazioni per reddito di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) Note a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 690). Per i rapporti a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380; b) più 502 x ( reddito complessivo compreso tra e ) : 7.000; c) x ( reddito complessivo compreso tra e ) : d) 0 se il reddito è superiore a Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; 2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare del Min. Fin. N. 3/1998); 3. La detrazione nella situazione c, è aumentata di - 10 per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a

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12 2. Detrazione per redditi di pensione Pensionati meno di 75 anni a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 690); b) più 470x ( reddito complessivo compreso tra e ): 7.500; c) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Pensionati con 75 e più anni a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 713) b) x ( reddito complessivo compreso tra e ): c) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Note 1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; 2. La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell anno. 3. Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, c. 1, TUIR, lettere e, f, g, h, i), per i redditi di lavoro autonomo (art. 53, TUIR), redditi imprese minori (art. 66, TUIR) e redditi diversi (art. 67, TUIR, lettere i, l) Nota a) se il reddito complessivo non supera 4.800; b) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali. Non residenti La legge finanziaria 2007, modifica altresì l art. 24 del TUIR, recante determinazione dell imposta dovuta dai non residenti, sostituendone il comma 3. Dal 1 gennaio 2007 ai non residenti sarà possibile assegnare solo le seguenti detrazioni d imposta (conseguentemente, le modifiche apportate alla normativa dal D.L. 223/2006, L. 248/2006 e dal D.L. 262/2006, non entreranno mai in vigore): - per lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per i redditi diversi (vedere precedente tabella 3); - per oneri di cui all art. 15, c. 1, del TUIR, lettere: a), interessi passivi e relativi accessori per mutui o prestiti; b) interessi passivi e relativi accessori per mutui garantiti da ipoteca; g), le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; h), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; h-bis), il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla precedente lettera h); i), le erogazioni liberali in denaro, 7

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14 per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le detrazioni per carichi di famiglia, in via generale, non competono. Tuttavia il comma 1324 stabilisce quanto segue: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all articolo 12 del TUIR (così come riformulato dalla legge finanziaria), spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Per i cittadini extracomunitari (non residenti) che richiedono, sia attraverso il sostituto d imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Dal 1 gennaio 2007 risulta quindi abrogato l art. 21, c. 6-bis, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003) che prevedeva che per concedere le deduzioni per i figli a carico di cittadini extracomunitari occorreva che questi consegnassero al sostituto d imposta lo stato di famiglia rilasciato dal comune (se detti figli sono iscritti nella relativa anagrafe) ovvero l equivalente documentazione validamente formata nel paese di origine tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano nel paese di origine. L imposta, per i non residenti (sulla quale poi applicare le predette detrazioni), si applica soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato Soggetti fiscalmente residenti art. 2, commi 2 e 2bis, del TUIR). 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 2 bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 8

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16 DETRAZIONI D IMPOSTA (ARTT. 12 e 13, DPR 917/86, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni Il/la sottoscritto/a.... nato/a il... a... prov. nazionalità. residente in.....prov... Numero di codice fiscale Via... n Stato civile (*): celibe/nubile coniugato/a divorziato/a separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a..... in qualità di dipendente/collaboratore di codesta azienda DICHIARA (barrare le caselle che interessano) sotto la propria responsabilità che, a decorrere dal..., ha diritto alle seguenti detrazioni d imposta A) per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/86) Coniuge Non legalmente ed effettivamente separato a carico non a carico Altre situazioni Figli a carico Misura della detrazione per i figli Misura della detrazione per i figli Misura della detrazione per i figli Per legge (**) (***) n.... figli di età inferiore a 3 anni 100% 50% 100%.% (date di nascita...) n.... figli di età pari o superiore a 3 anni 100% 50% 100%.% n... figli portatori di handicap di età inferiore a 3 anni 100% 50% 100%.% (date di nascita ) n... figli portatori di handicap di età pari o superiore a 3 anni 100% 50% 100% % (**) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previa accordo con quest ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico. Dichiarazione del coniuge Il/la sottoscritto/a., coniuge del dichiarante, attesta che concorda per l assegnazione a quest ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12, comma 1, del DPR 917/1986, e successive modificazioni). In fede (***) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. n. altre persone a carico (art. 433, c.c.): al 100% - al 50% - al % B) Altre detrazioni (art. 13 del DPR 917/86) Per lavoro dipendente e assimilato DICHIARA, ALTRESÌ, che il proprio reddito complessivo per l anno, sarà, presumibilmente il seguente: euro da aggiungere al redditi di lavoro dipendente Considerare il reddito di lavoro dipendente Altre comunicazioni.. 9

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18 SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata Data In fede (firma del dipendente) ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate (allegato alla dichiarazione delle detrazioni d imposta) AVVERTENZE 1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili (*) 2) FIGLI A CARICO Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria (indipendentemente dall età) Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato: a) quando l altro genitore è deceduto; b) quando l altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. 3) ALTRE PERSONE A CARICO Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. L ammontare della detrazione spettante va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto 4) VALIDITA Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d imposta successivi. 5) REDDITO COMPLESSIVO La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall esercizio di imprese commerciali o dall attività di lavoro autonomo. 6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON RESIDENTI Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, c. 1324, della L. 296/2006) (*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanza diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica 10

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20 Datori di lavoro sostituti d imposta La nuova curva IRPEF e le nuove detrazioni (che hanno sostituito le precedenti deduzioni) entrano in vigore dal 1 gennaio 2007, conseguentemente, i sostituti d imposta saranno i primi ad applicare le predette novità già a partire dal mese di gennaio Essendo stato introdotto il nuovo criterio delle detrazioni, la legge finanziaria (comma 7) ha provveduto a modificare anche l art. 23 del D.P.R. 600/1973, recante ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Il sostituto d imposta, a decorre dal mese di gennaio 2007, provvedere a calcolare le imposte dovute dai dipendenti nel seguente modo: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del TUIR, esclusi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura (vedere successiva lettera b) e quelli relativi agli arretrati anni precedenti (vedere successiva lettera c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed effettuando le detrazioni previste negli articolo 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni, lavoro dipendente e assimilato) del TUIR, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 21, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente effettuando le detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR (vedere apposito paragrafo); d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, e comma 2 bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 51, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%). I sostituti d imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle precedenti lettere a), compensi correnti, e b), mensilità aggiuntive, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articolo 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 del TUIR, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c), spese sanitarie, e f), premi per polizze aventi per oggetto i rischi morte e invalidità permanente, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali (è ammesso il conguaglio complessivo, vale a dire che risulta possibile in sede di conguaglio di fine anno utilizzare i redditi percepiti in precedenti rapporti di lavoro, previa consegna al sostituto d imposta, entro il 12 gennaio, dei relativi CUD Il conguaglio progressivo e complessivo è obbligatorio quando i diversi rapporti di lavoro dono intrattenuti con lo stesso sostituto d imposta). In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle 11

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22 retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta (vale a dire da marzo). Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero (vedere anche l art. 165 del TUIR e in particolare il comma 10, che, per effetto del D.L. 223/2006, L. 248/2006, si applica anche ai redditi di lavoro dipendente). Detta disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato Calcolo dell imposta dal 2007 Compensi correnti Mensilità aggiuntive Arretrati anni precedenti Emolumenti soggetti a ritenuta Ammontare lordo corrisposto Ammontare lordo corrisposto - (meno) - (meno) - (meno) Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati) Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati) 12 Ritenute previdenziali e assistenziale obbligatorie a carico lavoratore = (uguale) = (uguale) =(uguale) Base imponibile IRPEF Base imponibile IRPEF (da non sommare ai compensi correnti) Applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga Applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga Base imponibile IRPEF da non sommare ai compensi correnti Applicazione dell aliquota corrispondente alla metà del reddito percepito nel biennio precedente (in mancanza dei redditi si utilizza l aliquota minima) = (uguale) = (uguale) = (uguale) Imposta lorda corrispondente Imposta lorda corrispondente - (meno) (-meno) Detrazioni d imposta Detrazioni d imposta eventualmente non usufruite = (uguale) =(uguale) Imposta netta da trattenere al Imposta da trattenere al dipendente dipendente N.B. Se le detrazioni sono superiori all imposta, l imposta netta è sempre uguale a zero. Imposta netta da trattenere al dipendente Clausola di salvaguardia per i TFR (comma 9). E stata introdotta una clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di somme a titolo di Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di tassazione (utilizzando i relativo reddito di riferimento), potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il lavoratore, conseguentemente, per evitare un aggravio di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al Per l applicazione di tale clausola non è stato fissato un periodo temporale.

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24 2. Addizionali all IRPEF Addizionale comunale - I commi 142 e 143 della legge finanziaria apportano significative modificazioni alle disposizioni che regolano le addizionali comunali all IRPEF, in particolare. - i comuni possono fissare l aliquota del tributo locale fino a un massimo dello 0,8% (è altresì previsto che per i comuni che non rispettano il piano di stabilità, c. 692, l aliquota applicabile deve essere maggiorata di 0,3 punti percentuali); - con apposito regolamento i comuni possono stabilire un soglia di esenzione in ragione del possesso di alcuni specifici requisiti reddituali; - per il versamento dell imposta è istituito i criterio dell acconto. In particolare l addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31 dicembre). Il versamento dell addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale ottenuta applicando l aliquota deliberata dal comune al reddito imponibile dell anno precedente. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota è assunta nella misura deliberata per l anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD. Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007 (redditi 2006). - A decorrere dall anno d imposta 2007, il versamento dell addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, per il solo anno 2007, si avrà l intera trattenuta dell addizionale comunale 2006 e la trattenuta del 30% relativa all acconto Addizionale regionale - Nessuna modifica è invece intervenuta per i calcolo e la trattenuta dell addizionale all IRPEF regionale, la verifica della residenza rimane al 31 dicembre e la trattenute si effettua in massimo 11 rate a partire dal mese successivo il conguaglio ovvero in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La finanziaria introduce però una normativa che prevede automatismi e incrementi dell aliquota per risanare disavanzi finanziari. In particolare, il comma 796, stabilisce che l accesso al fondo Statale (per il ripianamento del deficit regionale) presuppone che la regione abbia formalmente, in modo automatico o mediante delibera, attivato l innalzamento ai livelli massimi dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche e dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi di rientro del disavanzo comporta che, con riferimento all anno d imposta dell esercizio successivo, l addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche e l aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all integrale copertura dei mancati obiettivi. 13

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26 3. Altre disposizioni fiscali Oneri detraibili (comma 64, 319 e 400): Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 15 del TUIR (spese sanitarie eccedenti 250), gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (art. 52, c. 2, lettera a) del TUIR). Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Sono stati aggiunti tra gli oneri detraibili (detrazione del 19%): - le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, e le attività sportive (anche sostenute per le persone fiscalmente a carico indicate all art. 12 del TUIR); - i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a euro (anche sostenute per le persone fiscalmente a carico indicate all art. 12 del TUIR); - le spese, per un importo non superiore a euro, sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera euro (anche sostenute per le persone indicate all art. 12 del TUIR). La detrazione del 19% (art. 1, c. 335, L. 266/2005) delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, è prorogata a tutto il 2006 Frontalieri (comma 398): viene confermata a tutto il 2007 la franchigia di esenzione fiscale, redditi fino a 8.000, per i lavoratori frontalieri. Contributi a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (comma 399): viene confermato in 3.615,20, anche per il 2007, il limite di deducibilità dei contributi e delle somme versate a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (art. 51, c. 2, lettera a), del TUIR). Auto aziendali in uso promiscuo (comma 324): l aumento del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo (costo chilometrico ACI per chilometri anziché 4.500), disposto dal D. L. 262/2006, L. 286/2006, si applica a partire dal 1 gennaio Base imponibile fiscale (comma 336): il provvedimento stabilisce, modificando l art. 3 del TUIR, che a decorrere dal , sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Assistenza fiscale e compensi (comma 333): a decorrere dal 1 gennaio 2006, il compenso dello Stato per ogni dichiarazione di mod. 730 elaborata e trasmessa, spetta oltre ai CAF anche agli 14

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28 iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell albo dei consulenti del lavoro; Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione amministrativa (da 516,46 a 5.164,57) a carico degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal 2007, essere oggetto di ravvedimento operoso. Per le violazioni già contestate non si da luogo a restituzioni Modelli di dichiarazione (comma 67): ai fini della presentazione delle dichiarazione dei redditi (art. 2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio Contributo di solidarietà sulle liquidazioni (comma 222): A decorrere dal 1 gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, sull indennità premio di fine servizio e sull indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni. Attività di ricerca (commi ): A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. 4. Assegno per il nucleo familiare La norma - Il citato art. 1, c. 11, della L. 296/2006 ha provveduto, al fine di favorire le famiglie con figli a modificare i valori dell assegno per il nucleo familiare, fissando i seguenti criteri: Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili: dal , i livelli di reddito e gli importi annuali dell assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella tabella 1 allegate alla legge finanziaria (v. G.L. N. 2/2007), Restanti nuclei familiari con figli: dal 1 di gennaio 2007 gli importi degli assegni sono rivalutati del 15%; Tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importi degli assegni possono essere ulteriormente modulati con apposito decreto interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro, della solidarietà sociale e dell economia e delle finanze); 15

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30 Nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti: ai fini della determinazione dell assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purchè studenti o apprendisti; Rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione annuale (ogni 1 luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto disposto dal D.L. 69/1988, art. 2 comma 12 (L. 153/1988), con la precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1 luglio Le istruzioni INPS Al fine di dare attenzione alle predette norme e per mettere in condizione i datori di lavoro di corrispondere il corretto assegno al nucleo familiare ai propri dipendenti, l INPS ha provveduto (oltre a fornire le prime istruzioni operative) ad elaborare, come richiesto dalla legge finanziaria 2007, le tabelle, corrispondenti ai nuclei con figli, con i nuovi scaglioni di reddito e i nuovi valori degli assegni da corrispondere a partire dal mese di gennaio 2007 (circ. n. 13 de l ). In particolare, l INPS ha precisato: 1. Nuclei familiari con entrambi i genitori (o un solo genitore) con almeno un figlio minore: per i nuclei in argomento, le tabelle INPS di riferimento corrispondono ai numeri 11 e 12 (le tabelle tengono conto degli assegni aggiuntivi). La caratteristica principale sta nel fatto che, per effetto di quanto disposto dalla finanziaria 2007, il valore dell assegno decresce (seppur per valori minimi si va da un massimo di 25 a un minimo di 0,50) con il crescere del reddito in scaglioni di 100 Euro in 100 euro. Le predette tabelle fissano, in dettaglio (secondo i parametri della finanziaria), l ammontare dell assegno con riferimento a un massimo di 7 componenti il nucleo familiare (6 per i nuclei monoparentali). Per i nuclei più numerosi (più di 7 componenti, tabella 11 e più 6 componenti tabella 12) l INPS indica, in nota, che l assegno in corrispondenza del nucleo con 7 componenti (tabella 11), ovvero con 6 componenti (tabella 12) deve essere aumentato del 15% più 55,00 per ogni componente il nucleo oltre il settimo ovvero il sesto. Per quanto riguarda invece la decurtazione dell assegno in presenza nel nucleo familiare di fratelli, sorelle o nipoti, le note in calce alle tabelle prevedono quanto segue: a) in presenza di un solo figlio: l assegno deve essere ridotto di 10,42 per il primo fratello, sorella o nipote e di 54,17 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno 2 figli: l assegno deve essere ridotto di 54,17 per ogni fratello, sorella o nipote. 2. Altri nuclei familiari: per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli, gli assegni sono stati rivalutati nella misura del 15%. Nessuna rivalutazione è stata apportata agli scaglioni di reddito, che, conseguentemente, rimarranno nei valori conosciuti fino al Nuclei senza figli: le tabelle (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D) in vigore dal non hanno subito modifiche e quindi continuano ad essere applicate fino al Nuclei numerosi e figli maggiorenni: la finanziaria ha stabilito che nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più di tre figli (o equiparati) di età inferiore 26 anni compiuti (vale a dire fino a 25 anni e 364 giorni), ai fini della determinazione dell assegno, si considerano rilevanti al pari dei figli minori, anche i figli maggiorenni (studenti o apprendisti) fino a 20 anni e 364 giorni. A tale proposito l INPS ha precisato quanto segue: a) per la verifica di almeno 4 figli contano tutti i figli di età inferiore a 26 anni; b) ai fini dell applicazione delle nuove tabelle previste per i nuclei con figli si possono prendere in considerazione (alla strategia dei minori) i figli di età compresa tra i 18 anni e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti (per l individuazione dell assegno tali soggetti contano come componenti il nucleo familiare e i loro redditi si computano nel reddito familiare); 16

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