Stato: 1 maggio Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti.

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1 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 maggio 2019 Sfide regolamentari per la piazza finanziaria svizzera - Panoramica periodicamente attualizzata

2 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 maggio 2019 Progetti intersettoriali pagina Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit 5 Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (revisione 5 parziale autorizzazione Fintech) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance LRD (rafforzamento dell efficacia) 5 ORD-FINMA (Autorizzazione Fintech) 6 ORD-FINMA sul riciclaggio di denaro 6 Convenzione di diligenza delle banche 6 (CDB 20) Legge federale concernente l attuazione di 7 raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle presone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e 7 identificazione online Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSFin) 8 Ordinanza sui servizi finanziari (OSF) 8 Legge sugli istituti finanziari (LIFin) 9 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIFin) 9 OInFi (Estensione del periodo transitorio per 9 le piccole controparti non finanziarie) Ord. FINMA sull'infrastruttura finanziaria 10 (OInFi-FINMA) (Introduzione dell obbligo di compensazione) Com. sulla vigilanza 02/2017 Obblighi di 10 comunicazione/repertori di dati sulle negoziazioni Ord. sulla Legge sulla vigilanza dei mercati 10 finanziari (LFINMA) Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto 11 della società anonima) Modifica del diritto delle obbligazioni 11 (Controproposta indiretta all Iniziativa per multinazionali responsabili) Modifica della legge sulla parità dei sessi 12 (LPar)(Introduzione di regolari analisi dei salari) Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) 12 (Revisione totale) Com. FINMA sulla vigilanza 03/ (LIBOR: rischi di una potenziale dismissione) Legge federale sull adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 13 nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott Elaborazione Consultazione Delibera delle camere Pubblicazione del decreto definitivo, scadenza del periodo di transizione Applicazione completa Pubblicazione dei risultati della consultazione Termine per il referendum Stimato / approssimativo PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 2

3 Banche/Commercianti di valori mobiliari nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott pagina Contabilità Ord. FINMA sui conti e revisione totale della 14 Circ.-FINMA Direttive contabili banche Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione FP 14 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase I) 15 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase II) 15 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III) 16 Fondi propri/ripartizione dei rischi OFoP (Rivisitazione completa del 1 giugno ) Ord. sui fondi propri (OFoP) ('Too big to fail') 16 OFoP / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 17 Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 17 (Integrazione delle tavole di concordanza) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito banche 17 (Computabilità di assicurazioni sulla vita/quote di PCG) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 17 (Ricostruzione del prolungamento dei termini transitori ASCCR e PCG) Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi 18 OFoP / Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei 18 rischi OFoP / Circ.-FINMA 08/20 Rischi di 18 mercato ('Fundamental Review of the Trading Book') Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e 18 pianificazione del capitale Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili 19 OFoP (Esigenze di capitale gone concern) 19 OFoP (Adeguamento per istituti part. liquidi e 19 ben capitalizzati, crediti ipotecari a finanziamento di oggetti residenziali a reddito, TBTF - capogruppo) Revisione del quadro normativo Basilea III 20 (Riforma post crisi) Liquidità OLiq /Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 20 (Requisiti quantitativi) OLiq / Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 21 (Revisione parziale NSFR) Attività di credito Direttive ASB concernenti i requisiti minimi 21 per i finanziamenti ipotecari Organizzazione/Risk Management Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse 21 Circ.-FINMA 19/2 Rischi di tasso di interesse 21 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing 21 Com. FINMA sulla vigilanza 01/ (Attuazione degli obblighi di adeguamento dei contratti finanziari) Fintech LBCR (Riduzione degli ostacoli che limitano 22 alle imprese tecnofinanziarie l accesso al mercato) OBCR (Implementazione di requisiti di 22 autorizzazione agevolati per imprese tecnofinanziarie) Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico 22 presso istituti non bancari PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 3

4 pagina Regime per le piccole banche Regime per le piccole banche (Fase pilota) 22 Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi 23 (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione 23 (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance 23 (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing 23 (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito/circ.- 24 FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi (Adattamento del metodo del valore di mercato) Altri temi LBCR (Sistema di protezione dei depositanti) 24 LBCR (Capitale di partecipazione per le 24 banche cooperative) nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott Direzione di fondi/investimenti collettivi di capitale/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott pagina LICol (Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione) 25 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 4

5 Contenuti essenziali e modifiche Progetti intersettoriali Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (revisione parziale autorizzazione Fintech) Allentamento dei cicli di audit nell audit di base: Per gli ambiti di revisione con rischio netto medio : verifica ogni 6 anni invece che cicli di 3 anni; Concentrazione dell audit prudenziale al massimo ogni 3 anni per Banche prive di problematiche (categoria di vigilanza 5) risp. ogni 2 anni (categoria di vigilanza 4), nel caso in cui la FINMA approvasse la richiesta da parte del Consiglio d amministrazione. Maggiore orientamento al rischio tramite focalizzazione su ambiti di verifica rilevanti. Ammissibilità di un maggiore supporto sui lavori di revisione interna. Maggiore coinvolgimento del Consiglio d amministrazione nell'analisi dei rischi e nell elaborazione della strategia di audit in quanto è ammessa la discussione di questi documenti prima dell invio alla FINMA. Adozione di regolamentazioni per l audit di vigilanza degli istituti ai sensi dell art. 1b LBCR. Si basano sulle attività di audit per banche e commercianti di valori mobiliari. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale sul rafforzamento dell efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Presa in considerazione delle agevolazioni per istituti aventi un autorizzazione Fintech tramite la riduzione degli ambiti di audit. Mantenimento dell espresso obbligo per gli intermediari finanziari di verifica delle informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto. Obbligo di una revisione regolare orientata al rischio dell attualità della documentazione dei clienti. Assoggettamento della consulenza (costituzione, acquisto, vendita, gestione, amministrazione e finanziamento) relative a: Società con sede all estero; Società di sede con domicilio in Svizzera come pure; Trusts. alle disposizioni della LRD e introduzione dell obbligo di diligenza e di verifica per i consulenti. Riduzione a CHF 15'000 della soglia fissata per gli obblighi di diligenza nell ambito dei pagamenti in contanti nel commercio di metalli e pietre preziose. Obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni che raccolgono o distribuiscono patrimoni all estero a scopi caritatevoli. 1 gennaio 2019 fino al 15 maggio 2019 prevista per l autunno 2019 fino al 21 settembre 2018 attesa per il PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 5

6 Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA (Autorizzazione Fintech) Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) Definizione degli obblighi di diligenza per i futuri titolari dell autorizzazione Fintech (persone ai sensi dell art. 1b LBCR). Orientamento agli obblighi di diligenza per gli IFDS, fra cui: Introduzione di un sistema informatico di monitoraggio delle transazioni su richiesta della FINMA; Nessuna agevolazione per la determinazione dei criteri che indicano relazioni d'affari a rischio superiore; Compiti limitati del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro nel caso in cui il ricavo lordo ammonti a meno di CHF 5 Mio e nel caso in cui il modello aziendale presenti rischi bassi. Estensione e precisazione dei criteri che segnalano la presenza di relazioni di affari che comportano dei rischi superiori. Concretizzazione dei requisiti posti agli intermediari finanziari che possiedono succursali o società di gruppo all estero per quanto concerne la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione. Abbassamento della soglia applicabile alle transazioni in contanti e alla sottoscrizione di investimenti collettivi di capitali non quotati in borsa, portandola al livello richiesto dal GAFI da CHF 25'000 a CHF 15'000. Nel caso di bonifici, obbligo per gli intermediari finanziari dell ordinante di registrazione e trasmissione delle informazioni necessarie sull ordinante e sul beneficiario. Gli obblighi di aggiornare regolarmente la documentazione del cliente e di verificare i dettagli dell avente diritto economico non fanno più parte dell ORD FINMA in quanto è stata contestata l esistenza di una base legale sufficiente. Abbassamento del valore di soglia per l identificazione del contraente da CHF 25'000 a CHF 15'000 per le operazioni di cassa. Formale ammissione della Circ. FINMA Video identificazione e identificazione online nella CDB. Abbassamento del termine da 90 a 30 giorni per l acquisizione di dati o documenti mancanti per l apertura del conto. Aggiornamento delle disposizioni sulla procedura abbreviata davanti alla Commissione di sorveglianza. Chiarificazione e semplificazione dei formulari A, I, K, S e T 1 gennaio : : PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 6

7 Legge federale concernente l attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle presone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative per le società non quotate in borsa e per le società le cui azioni non sono state emesse sotto forma di titoli contabili. Introduzione di un sistema di sanzioni per i casi nei quali: Degli azionisti violano l obbligo di annuncio degli aventi diritto economico; e Delle società violano il loro obbligo di tenere dei registri degli azionisti e degli aventi diritto economico. Diritto di consultazione del registro delle azioni conferito alle autorità e agli intermediari finanziari se ciò serve all adempimento dei loro compiti legali. Adattamento di diverse leggi: Codice delle obbligazioni, Codice penale, legge sull assistenza amministrativa fiscale, legge federale sui titoli contabili Adattamento della circolare ai rapidi cambiamenti tecnologici. Video identificazione: Rinuncia all iter mediante one time password (TAN); Verifica dell'autenticità del documento d'identificazione per mezzo di almeno due elementi di sicurezza. Identificazione online: Garanzia del rispetto degli obblighi di diligenza, a determinate condizioni, tramite un bonifico da una banca ubicata in uno stato membro del GAFI. L esigenza era finora un bonifico da parte di una banca in Svizzera. Per la verifica delle fotografie è necessario un sistema di riconoscimento interattivo. Confronto dei documenti d identificazione con una banca dati di riferimento nel caso in cui l intermediario finanziario non fosse familiare con i documenti presentati. Trattata in Consiglio nazionale il 20 marzo attesa per il 1 ottobre 2019 Termine transitorio atteso per la conversione in azioni nominative: 18 mesi dopo l entrata in vigore : 1 agosto 2018 Termine transitorio fino al PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 7

8 Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): Informazione sugli fornitori di servizi finanziari, sull offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base; Valutazione dell adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only); Verifica dell idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. Disposizioni sull organizzazione dei fornitori di servizi finanziari e per la prevenzione dei conflitti d interesse. Obbligo d informazione o di trasferimento ai clienti in caso di accettazione di remunerazioni da parte di terzi. Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nel caso in cui i fornitori di servizi finanziari non dovessero essere sottoposti a vigilanza ai sensi della LFINMA, nonché obbligo di formazione e di perfezionamento. Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. Termini transitori dopo l entrata in vigore: 6 mesi per la registrazione dei consulenti alla clientela e affiliazione di fornitore di servizi finanziari all organo di mediazione 2 anni per l introduzione degli obblighi in relazione all offerta di strumenti finanziari (fra cui, l obbligo di prospetto per valori mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, pubblicazione). Concretizzazione dell obbligo di consulenza e di informazione per i fornitori di servizi finanziari. Disposizioni di esecuzione della LSerFi: Organizzazione dei fornitori di servizi finanziari; Nuovo Registro dei consulenti; Documentazione destinata alla clientela; Organi di mediazione Prospetto sull offerta di valori mobiliari; Foglio informativo di base. Adottata in parlamento il 15 giugno Termine per il referendum fino al 4 ottobre 2018 prevista per il Termini transitori fino a due anni dopo l entrata in vigore fino al 6 febbraio 2019 prevista: Termine transitorio fino al 1 gennaio 2021 per l osservanza degli obblighi sulla segmentazione della clientela, sulle competenze professionali, sulle regole di condotta e sull organizzazione. Diversi altri termini transitori per la pubblicazione di prospetti e fogli informativi di base. PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 8

9 Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) (Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie) Regolamentazione dell obbligo di autorizzazione della vigilanza di tutti i fornitori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, trustees, gestori di patrimoni collettivi, direzioni di fondi e società di intermediazione mobiliare. Nessun assoggettamento alla legge sugli istituti finanziari per banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione. Definizione dei requisiti di autorizzazione con le disposizioni relative all organizzazione, alla garanzia di un attività irreprensibile, alla forma giuridica, alla gestione del rischio, al controllo interno e alle disposizioni in materia di capitale. Termini transitori: Istituti finanziari che dovranno richiedere un autorizzazione: annuncio alla FINMA entro 6 mesi dall entrata in vigore con l obbligo di rispetto delle disposizioni come pure l obbligo di presentare una richiesta di autorizzazione entro 3 anni dall entrata in vigore; Gestori patrimoniali e trustees: annuncio senza indugio alla FINMA in caso di inizio dell attività commerciale entro un anno dall entrata in vigore della LIFin, con affiliazione e richiesta di autorizzazione all organismo di vigilanza entro un anno dall autorizzazione dell organismo di vigilanza. Concretizzazione delle disposizioni d applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIFin). Regolamentazione per l autorizzazione e le disposizioni organizzative per istituti finanziari sottoposti a vigilanza. Estensione del periodo transitorio fino al 1 gennaio 2024 per le piccole controparti non finanziarie per l annuncio di transazioni su derivati Nessun adeguamento dei periodi transitori per le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che non sono piccole. Inizializzazione di una revisione della LInFi a partire dal 2019 a causa degli sviluppi internazionali e tecnologici. Adottata in Parlamento il 15 giugno 2018 Termine per il referendum fino al 4 ottobre 2018 prevista per il Termini transitori fino a 3 anni dopo l entrata in vigore fino al 6 febbraio 2019 prevista per il 1 gennaio 2019 Termine transitorio fino al 1 gennaio 2024 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 9

10 Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi- FINMA) (Introduzione dell obbligo di compensazione) Comunicazioni sulla vigilanza 02/2017 e 05/2017 (Legge sull'infrastruttura finanziaria: obblighi di comunicazione / repertori di dati sulle negoziazioni) Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Introduzione dell obbligo di compensazione per derivati OTC standardizzati su tassi d interesse e su crediti. Obbligo di compensazione per controparti finanziarie e non, le quali eseguono operazioni su derivati OTC sopra le soglie definite dall art. 88 OInFi (CHF 1 Mld. per derivati su crediti / su azioni, CHF 3.3 Mld. per derivati su tassi d interesse / su valute / su materie prime e altri derivati); Termini transitori da 6 a 18 mesi dopo l entrata in vigore dell allegato 1 OInFi-FINMA a dipendenza della classificazione ai sensi dell art. 85 OInFi, finché non sarà soddisfatto l obbligo di compensazione; Nel caso in cui dovesse emergere entro il 1 febbraio 2019 che certe CCPs non verranno riconosciute, la FINMA prenderà in considerazione di accordare delle deroghe e, se del caso, pubblicarle tramite comunicazioni di vigilanza. Autorizzazione dei repertori di dati sulle negoziazioni svizzere (SIX Trade Repository AG) e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni estere (Regis-TR S.A.), con conseguente entrata in vigore scaglionata, per gli operatori di mercato svizzeri, dell obbligo di comunicare di operazioni su derivati. Comunicazione di operazioni su derivati al più tardi a partire dalle seguenti date di scadenza: Dal 1 ottobre 2017: se la persona soggetta ad obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria (CP) che non sia né una piccola controparte, né una controparte centrale (CCP); Dal 1 gennaio 2018: se la persona soggetta ad obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria (CF) o una controparte non finanziaria (NFC) non piccola; Dal 1 gennaio 2019: per gli altri casi, considerando che una transazione tra due piccole controparti non finanziarie (NFC) non deve essere comunicata. Precisazione del ruolo e delle competenze delle autorità di sorveglianza dei mercati finanziari nell elaborazione della regolamentazione e dell allestimento degli standard internazionali. Regolamentazione della cooperazione tra il DFF e la FINMA. Concretizzazione dei requisiti, dei principi e dei processi dell attività di regolamentazione della FINMA Verifica di tutte le regolamentazioni ai vari livelli e, se necessario, implementazione di adeguamenti entro cinque anni dall entrata in vigore. : 1 settembre 2018 Termini transitori da 6 a 18 mesi a partire dall entrata in vigore Obbligo di dichiarazione a dipendenza della tipologia e della dimensione della persona con obbligo di dichiarazione al più tardi fino al 1 gennaio 2019 fino al 22 agosto 2019 attesa al più presto per il Termine transitorio atteso fino a fine 2024 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 10

11 Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Modifica del diritto delle obbligazioni (Controproposta indiretta all Iniziativa per multinazionali responsabili) Adozione nella legge federale delle disposizioni dell ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). Stabilire linee direttrici per le indennità d assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza. Liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti. Quote di genere nel Consiglio d amministrazione (almeno il 30 %) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa, principio comply or explain. Soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate. Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. Obbligo di rispettare anche all'estero le norme per la protezione dei diritti umani e dell'ambiente per le imprese che superano due dei seguenti valori: Somma di bilancio di CHF 40 Mio.; Ricavi di CHF 80 Mio.; Media annuale di 500 posti di lavoro a tempo pieno. Possibile estensione dei rapporti commerciali con terze parti. Obbligo di pubblicazione di un rapporto sull attività. Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento pubblicato il 23 novembre 2016 Trattata il 14 giugno 2018 in Consiglio nazionale e l 11 dicembre 2018 in Consiglio degli Stati. Trattanda della seduta del Consiglio degli Stati del 12 marzo prevista: al più presto all inizio del 2021 Trattata in Consiglio nazionale il 14 giugno 2018 e in Consiglio degli Stati il 12 marzo 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 11

12 Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar) (Introduzione di regolari analisi dei salari) Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (Revisione totale) Obbligo per l azienda di intraprendere un analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto, nel caso in cui la stessa impieghi più di 100 dipendenti. Esenzione del datore di lavoro nel caso in cui dall analisi dovesse risultare una parità salariale. Esecuzione di un analisi dei salari sulla base di uno strumento di analisi standard della Confederazione e modelli di analisi federali o con una metodologia specifica e conforme alla legge. Verifica della correttezza dello svolgimento dell analisi interna dei salari da parte di terzi: Servizi terzi incaricati dall azienda stessa (a scelta tra un impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale); oppure Organizzazioni che operano in rappresentanza dei lavoratori oppure delle pari opportunità. Obbligo d informazione sul risultato dell analisi sulla parità salariale agli azionisti per società quotate in borsa nell allegato del conto annuale e ai collaboratori. Limite per l adozione delle misure: 12 anni Obblighi di informazione e documentazione ampliati. Rafforzamento dell autorità di vigilanza e inasprimento delle sanzioni. Presa in considerazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore nell UE a partire dal 25 maggio 2018 come pure della convenzione sulla protezione dei dati del Consiglio d Europa (STE 108). Osservanza da parte delle società con attività transfrontaliere nell Unione Europea delle disposizioni del GDPR. Adozione da parte del Parlamento in settembre 2018 riguardante l attuazione del progetto: Trasposizione della direttiva dell UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale direttiva ha come scopo la protezione, la determinazione, l individuazione o la prosecuzione di crimini o di azioni penali (sviluppo delle disposizioni della normativa di Schengen); 2. Revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) fino alla fine del Adottata in Parlamento il 14 dicembre 2018 Termine per il referendum fino al 7 aprile 2019 attesa per il Trattata l ultima volta dal Consiglio Nazionale il 17 settembre 2018 e dal Consiglio degli Stati l 11 settembre 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 12

13 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 (LIBOR: rischi di una potenziale dismissione) Legge federale sull adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Dal 2021, le banche che contribuiscono alla determinazione del LIBOR non saranno più verosimilmente obbligate a partecipare al cosiddetto panel del LIBOR-Fixing Il gruppo di lavoro nazionale sui tassi d interesse di riferimento in franchi ha formulato varie raccomandazioni nell ottica di una dismissione del LIBOR Creazione di una solida base in vista della dismissione del LIBOR in franchi tramite introduzione del Swiss Average Rate Overnight (SARON) Rischi per gli istituti: Rischi giuridici per contratti di prodotti finanziari con una scadenza finale successiva al 2021; Rischi di valutazione per contratti sui derivati e di credito che si basano sul LIBOR; Capacità operativa. La FINMA raccomanda di affrontare per tempo le sfide legate ad una potenziale dismissione del LIBOR. Legge quadro per l adattamento di diverse leggi in relazione con Blockchain / Tecnologia Distributed Ledger nel Codice delle obbligazioni: rafforzamento della certezza giuridica per il trasferimento di valori patrimoniali tramite la possibilità di iscrivere i diritti in un registro elettronico in modo da garantire le funzioni dei titoli di credito nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: disciplinare esplicitamente la rivendicazione dei beni crittografici in caso di fallimento e rafforzare la certezza del diritto nella Legislazione sull infrastruttura finanziaria: creazione di una nuova categoria di autorizzazione per i cosiddetti «sistemi di negoziazione TRD». nella Legge sugli istituti finanziari: creazione della possibilità di autorizzare come società di intermediazione mobiliare per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione Dismissione del LIBOR al più tardi entro la fine del 2021 Procedure di consultazione fino al 28 giugno 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 13

14 Banche/Commercianti di valori mobiliari Contabilità Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA Direttive contabili banche Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione banche (Circ.-FINMA del 20 novembre 2008, con adeguamento del 29 ottobre 2014) Adozione dell ordinanza FINMA sui conti con le disposizioni di base in materia di valutazione e registrazione. Integrazione delle pratiche contabili e di pubblicazione come pure delle precedenti FAQ nella Circ.-FINMA 20/xx completamente rivista. Introduzione di un approccio per ulteriori rettifiche di valore oltre a singole rettifiche di valore per crediti a rischio: Banche della categoria di vigilanza 1: Approccio Expected Loss ai sensi delle norme contabili internazionali; Banche della categoria di vigilanza 2: Approccio Expected Loss basato su un modello di perdita previsto per tutte le posizioni soggette all approccio IRB; Approccio semplificato per le perdite attese sulle posizioni ponderate secondo l approccio standard per i fondi propri (ad es. approccio per tasso di perdita basato sulla valutazione di esperti) Banche della categoria di vigilanza 3, con delle operazioni di tassi d interesse importanti: Costituzione di rettifiche di valore destinate a coprire i rischi di inadempienza inerenti in caso di margine di discrezionalità importante; Costituzione di rettifiche di valore per rischi di inadempienza inerenti nel caso di situazioni di crisi. Altre banche: Possibilità di mantenere l uso dell approccio attuale autorizzato con rettifiche di valore per rischi di inadempienza latenti secondo l approccio Incurred Loss Viene consentita l applicazione volontaria di un approccio più ampio da parte di tutte le banche. Disposizioni per la pubblicazione qualitativa e quantitativa del: Leverage ratio; Indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR). A partire dal 2015: pubblicazione in base alla frequenza attuale della pubblicazione dei fondi propri: Per banche sottoposte a pubblicazione annuale: al più tardi a fine aprile 2016 sulla base delle cifre stabilite a fine 2015; Per banche sottoposte a pubblicazione semestrale: al più tardi a fine agosto 2015 sulla base delle cifre stabilite a fine giugno fino al 18 giugno 2019 attesa per il Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2026 : 1 gennaio 2015 Sostituzione progressiva tramite la Circ.-FINMA 16/1 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 14

15 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase I Circ.-FINMA del 28 ottobre 2015) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase II Modifiche del 20 giugno 2018) Revisione totale e sostituzione della precedente Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione banche con particolare attenzione alla standardizzazione di alcune tabelle al fine di garantire una più semplice comparabilità. Esenzione dei piccoli istituti (categorie di vigilanza FINMA 4 e 5) dall'obbligo di una pubblicazione dettagliata secondo gli standard di Basilea. Costo di riconversione, maggiorato ma previsto una tantum, per i circa 30 istituti appartenenti alle categorie di vigilanza da 1 a 3. Prima pubblicazione annuale per banche della categoria di vigilanza: 1: al più tardi entro fine aprile 2017 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016; 2 e 3: al più tardi entro fine aprile 2018; 4 e 5: al più tardi entro fine aprile Obbligo di pubblicazione di almeno 6 indici di riferimento nel rapporto di gestione, la prima volta al 31 dicembre 2015 per le banche che usufruiscono dello sconto di consolidamento, come pure per le banche dominate d all estero, esonerate dall obbligo di pubblicazione dettagliata. Possibilità di rinuncia alla pubblicazione di informazioni in caso di mancata rilevanza o significatività. Revisione parziale della circolare per garantire una maggiore comparabilità grazie a disposizioni standardizzate sui contenuti delle pubblicazioni. Gli adeguamenti essenziali dei contenuti sono: Tabella riassuntiva con le principali cifre chiave regolamentari (key metrics); Tabelle con gli standard rivisti relativi ai rischi sui tassi d interesse e rischi di mercato; Tabelle per banche di rilevanza sistemica a livello globale in relazione con i requisiti TLAC; Tabelle relative a remunerazioni e ad adeguamenti di valore prudenziali; Rinuncia alla pubblicazione di una motivazione per la non-pubblicazione di informazioni non rilevanti. : 1 gennaio 2016 Periodo transitorio fino al 2019 Per pubblicazioni a partire dal 31 dicembre 2018 sostituite dalle modifiche alla Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione Banche (Fase II) del 20 giugno 2018 Applicabile per pubblicazione per il 31 dicembre 2018 Possibilità di rinuncia alla pubblicazione di informazioni riguardanti i rischi di tasso d interesse al 31 dicembre 2018 se la pubblicazione straordinaria avviene il 30 giugno 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 15

16 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase III) Fondi propri / Ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Rivisitazione totale del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) (Adeguamento delle disposizioni too big to fail) Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti: rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA); trattamento prudenziale di attivi problematici; informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi; confronto degli attivi ponderati in base all approccio dei rischi di modello e all approccio standard; titoli gravati da pegno / ceduti; restrizioni sulle distribuzioni. Adeguamenti di altri esigenze e tabelle di pubblicazione della Fase II Rivisitazione completa delle prescrizioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi e alla liquidità a seguito delle modifiche apportate da Basilea III. Requisiti più rigorosi di qualità e quantità dei fondi propri. Abbandono del Swiss finish (nome dato al sistema svizzero di ponderazione del rischio che si discosta dallo standard Basilea II), con un periodo transitorio fino al 31 dicembre Nuove esigenze di base a livello globale per la dotazione di capitale relativo alla continuità aziendale di banche di rilevanza sistemica: Valore minimo di 4.5 % per il leverage ratio e di % per gli attivi ponderati in funzione del rischio; Supplementi individuali dipendenti dalla quota di mercato e dalla somma degli impegni. Cuscinetto anticiclico esteso per le grandi banche con una forte esposizione all estero: Ammontare di fondi propri di base di qualità primaria corrispondente alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati; Limitazione al 2.5 % delle posizioni ponderate. Adeguamento dalla Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche : Quote di capitale e margine di fondi propri ai sensi dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) come pure; Categorizzazione degli istituti e attribuzione a specifiche categorie di vigilanza ai sensi dell ordinanza sulle banche (OBCR). Standard del Comitato di Basilea pubblicato l 11 dicembre Trasposizione nella regolamentazione svizzera ancora in attesa. Applicabilità prevista intorno al 2020 e al 2022 : 1 gennaio 2013 Molteplici termini transitori dal 2013 fino al 2018 : 1 luglio 2016 Molteplici disposizioni transitorie, fino al 2019, al più tardi PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 16

17 Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito banche (Rivisitazione totale del Circ.-FINMA 08/19) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito banche (Integrazione delle tavole di concordanza) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito banche (Computabilità di assicurazioni sulla vita / quote di PCG) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito banche (Ricostruzione del prolungamento dei termini transitori ASCCR e PCG) Adeguamento del calcolo dell equivalente di credito per derivati: Introduzione di un approccio standard per equivalenti di credito per derivati (SA-CCR); Approccio standard (SA-CCR) semplificato per istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5; Approccio standard (SA-CCR) condizionato e semplificato per istituti della categoria di vigilanza 3. Adeguamento della metodologia e dei tassi di ponderazione del rischio per la messa a pegno di quote di capitali collettivi amministrati: Introduzione di diversi approcci per la determinazione della dotazione di fondi propri: approccio look-through (LTA), approccio sulla base del mandato (MBA) oppure approccio fallback (FBA); Gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono utilizzare l approccio fallback con una ponderazione del rischio pari a 250 % invece di 1'250 %, nel caso in cui l investimento collettivo di capitale presenti un indicatore di rischio sintetico tra 1 e 4; Approccio fallback per istituti della categoria di vigilanza 3 ammesso sotto condizione. Adeguamento della dotazione di fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario. Integrazione nell allegato 3 della lista delle agenzie e classi di rating riconosciute con rating dell agenzia Scope Ratings. Definizione della presa in considerazione di polizze assicurative sulla vita dei coniugi. Estensione dell approccio semplificato per la misurazione del rischio di quote di patrimoni collettivi gestiti (PCG) per strumenti con indicatore di rischio >4. Aggiornamento dei termini transitori nella circolare risultante dall adeguamento dell ordinanza sui fondi propri del 22 novembre 2017: Prolungamento del termine transitorio per l utilizzo dell ASCCR in sostituzione del metodo del valore di mercato dal 1 gennaio 2018 al ; Proroga del termine transitorio per l utilizzo delle nuove regole sui fondi propri per quote detenute nel portafoglio bancario di quote di patrimoni collettivi gestiti (PCG) dal 1 gennaio 2018 al. Modifiche all ordinanza pubblicate il 23 novembre 2016 Modifiche alla Circ.- FINMA pubblicate il 19 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 con periodo transitorio fino al (estesa con la pubblicazione delle modifiche nell OFoP del 22 novembre 2017) 24 dicembre gennaio giugno 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 17

18 Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi banche (Modifiche concernenti la ripartizione dei rischi) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 08/20 Rischi di mercato banche (Modifiche fundamental review of the trading book) Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche Abolizione della copertura dell importo eccedentario, al limite massimo del 25 %, tramite fondi propri liberamente disponibili, ad eccezione di quelli in relazione alla liquidazione dei pagamenti della clientela per, al massimo, 5 giorni lavorativi bancari e in relazione a raggruppamento di imprese. Limitazione delle deroghe con un limite del 25 % sulle posizioni nei confronti di banche centrali e amministrazioni statali come pure controparti centrali. Ponderazione dei crediti nei confronti degli istituti di obbligazioni fondiarie con 10 %. Adeguamento del sistema di segnalazione. Obbligo di pubblicazione entro fine marzo 2018 dei grandi rischi che superano del 25 % il limite massimo dall entrata in vigore delle nuove regole. Proroga del termine transitorio per l introduzione dell ASCCR e la ponderazione di quote di patrimoni collettivi gestiti da 12 a 36 mesi. Sostituzione della Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi banche con una nuova circolare. Agevolazioni per banche delle categorie di vigilanza 4 e 5. Integrazione dei risultati della fundamental review of the trading book (FRTB) alle prescrizioni sul rischio di mercato del Comitato di Basilea. Necessità di ulteriori adeguamenti dell ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della circolare Rischi di mercato banche per l integrazione di queste disposizioni. A causa di ritardi nell implementazione in altre giurisdizioni, soprattutto nell Unione Europea, l implementazione in Svizzera avrà effetto al più presto per il 31 dicembre Ci si aspetta ad un ulteriore rinvio fino al 2022 a causa del posticipo dell entrata in vigore dal Comitato di Basilea. Abrogazione delle disposizioni relative alle categorie di vigilanza e al margine di fondi propri a seguito delle nuove normative nella OFoP. Definizione del calcolo dell obiettivo di fondi propri (=quota complessiva di fondi propri + cuscinetto anticiclico + supplemento di fondi propri specifico all istituto). Definizione di una soglia d intervento (in percentuale rispetto all obiettivo). 1 gennaio 2019 attesa per il 1 trimestre 2019 Adozione delle direttive attesa per dicembre 2019 prevista per il 1 gennaio gennaio 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 18

19 Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili banche (Revisione parziale) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Adeguamento per istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, crediti ipotecari a finanziamento di oggetti residenziali a reddito, TBTF - capogruppo) A partire dal 2019, implementazione delle regole valevoli per il trattamento relativo ai fondi propri di strumenti TLAC. Chiarimento delle pratiche in vigore per il calcolo dei correttivi di valore per rischi di credito latenti: Computo nel capitale T2; o Deduzione delle posizioni corrispondenti all attivo o fuori bilancio. Adeguamento dei filtri di vigilanza sulla base della modifica dello standard IFRS. Introduzione di esigenze di capitale gone concern per banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. Partecipazioni in società controllate nell'ambito finanziario da consolidare: abolizione della deduzione integrale dai fondi propri del valore della partecipazione e determinazione di una ponderazione del rischio per le partecipazioni con sede: In Svizzera, al 250 %; All estero, al 400 %. Assoggettamento alla vigilanza consolidata della FINMA delle società del gruppo, le quali forniscono i servizi necessari per il proseguimento dei processi aziendali di una banca. Integrazione dei requisiti definitivi per il regime per le piccole banche - Istituti delle categorie di vigilanza 4 o 5; - Leverage Ratio di almeno l 8 % per Banche della categoria 5 risp. di almeno il 9 % per Banche della categoria 4; - Quota di liquidità di almeno il 120 %; - Grado di rifinanziamento di almeno il 100%. Integrazione delle semplificazioni per il regime per le piccole banche - Rinuncia al rilevamento dei fondi propri necessari tramite attivi ponderati; - In caso di inosservanza dei requisiti per il regime per le piccole banche: ri-adempimento dei requisiti entro un anno oppure abolizione delle semplificazioni Proseguimento della conversione di derivati in equivalenti di credito utilizzando il metodo del valore di mercato per Banche della categoria di vigilanza 3 (con posizioni in derivati non significativi), 4 e 5 fino al 31 dicembre 202 Vi è l intenzione di revisionare il metodo del valore di mercato entro tale data. Aumento dei tassi di ponderazione del rischio per gli oggetti residenziali a reddito al: % per prestiti tra il 66.7 % e l 80 % del valore di mercato; % per prestiti sopra l 80 % del valore di mercato. 1 gennaio 2019 Consultazione attesa per fine febbraio fino al 30 maggio 2018 prevista per il 1 gennaio 2019 Termini transitori fino al 2025 per i requisiti supplementari goneconcern in materia di fondi propri. fino al 12 luglio 2019 attesa per il PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 19

20 Revisione del quadro normativo Basilea III (Riforma post crisi) Liquidità Ordinanza sulle liquidità (OLiq) (Adeguamento dei requisiti quantitativi) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità banche (Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione di liquidità del 3 luglio 2014) Adempimento alle condizioni particolari per banche di rilevanza sistemica in relazione alle capogruppo. Adeguamento dell approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite: Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfettarie, in particolare per posizioni in proprietà d abitazione e commerciali garantite da pegni immobiliari a dipendenza del prestito; e Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni. Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con grosse imprese e istituti finanziari. Adeguamento della metodologia di calcolo dei credit valuation adjustments (CVA). Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio dell indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche. Adeguamento della metodologia di calcolo del leverage ratio e introduzione di un cuscinetto di leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs). Determinazione dell output floor per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio sulla base degli approcci standard. Posticipo dell entrata in vigore dei requisiti per il calcolo della determinazione della dotazione di fondi propri dei rischi di mercato (FRTB) dal 2019 al 1 gennaio Sostituzione dei requisiti vigenti in materia di liquidità totale dalle normative internazionali, con l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2015 di rispettare un liquidity coverage ratio (LCR) e stabilire un rapporto mensile entro i primi 15 giorni lavorativi del mese: Per le banche non sistemiche, rispetto al 60 % del LCR a partire dal 1 gennaio 2015 con aumento graduale fino al pieno rispetto a partire dal 1 gennaio Instaurazione di un net stable funding ratio (NSFR), così come diversi altri parametri d osservazione: Test-reporting nel 2015; Reporting obbligatorio a partire dal 2 trimestre 2016 fino alla fine del Integrazione dei maggiori adeguamenti della normativa Basilea fino al 1 gennaio 2022 Aumento graduale dell output floor per procedure modello interne dal 2022 fino al gennaio 2015 Diversi termini transitori, al più tardi fino al 1 gennaio 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 20

21 Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità banche (Revisione parziale NSFR) Operazioni di credito Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Organizzazione / Gestione dei rischi Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse banche Circ.-FINMA 19/2 Rischi di tasso di interesse banche (Revisione completa) Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing banche e assicurazioni (Revisione completa) Introduzione delle prescrizioni concernenti l indicatore strutturale o net stable funding ratio (NSFR). Sospensione della decisione d introdurre la NSFR in Svizzera fino alla fine del 2018 a causa di ritardi significativi a livello internazionale. Esame di misure per eventualmente ridurre la durata dell ammortamento e i valori di anticipo per le proprietà abitative a reddito. Abrogazione della circolare e sostituzione con la nuova Circ.-FINMA 19/2 Rischi di tasso di interesse banche. Misurazione dei rischi di tasso di interesse sulla base di stress test prendendo in considerazione uno scenario di base come pure uno scenario worst case. Agevolazioni condizionate in caso di scenari di misurazione per istituti di media grandezza della categoria di vigilanza 3 con poche operazioni su interesse come pure per piccole banche con categ0ria di vigilanza 4 e 5. Disposizioni relative agli obblighi dell alta direzione, rendiconto interno, propensione al rischio, integrità dei dati e validazione come pure la capacità di rischio interna. Pubblicazione di informazioni relative al rischio d interesse. Soglia per l identificazione di istituti con rischi di tasso d interesse significativi (15 % dei fondi propri di base). Sostituzione della precedente Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing banche. Obbligo di mantenere un inventario dei servizi esternalizzati. Rafforzamenti della circolare valgono anche per gli outsourcing infragruppo, tuttavia le agevolazioni possono ancora essere prese in considerazione nel caso in cui i rischi non siano dimostrabili o nel caso in cui i requisiti non sono rilevanti. Nel caso di appalto di campi di attività (outsourcing) all estero deve essere sempre garantito l accesso dalla Svizzera ai dati necessari per il ripristino, il completamento o la cancellazione degli stessi. Estensione del campo di applicazione alle imprese di assicurazione. fino al 10 aprile 2017 Nuova valutazione delle ulteriori azioni: fine 2019 Elaborazione di basi decisionali Abrogazione per il 31 dicembre gennaio 2019 il: 1 aprile 2018 Dopo l entrata in vigore: immediata applicazione dei nuovi disposti per i nuovi campi di attività esternalizzati o per modifiche a campi di attività già esternalizzati Periodo transitorio di 5 anni per l adattamento di campi di attività già esistenti PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 21

22 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2018 Attuazione degli obblighi di adeguamento dei contratti finanziari Fintech Legge sulle banche, (LBCR) (Riduzione degli ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l accesso al mercato) Ordinanza sulle banche (OBCR) (Implementazione di requisiti di autorizzazione agevolati per imprese tecnofinanziarie) Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari Regime per le piccole banche Regime per le piccole banche (Fase pilota) Proroga dei termini transitori per la conclusione di nuovi o la modifica di contratti finanziari esistenti soggetti al diritto o ad una giurisdizione estera ai sensi dell art. 12 cpv. 2bis OBCR (previa approvazione contrattuale del differimento o della rescissione dei contratti dalla FINMA ai sensi dell'articolo 30a LBCR). A determinate condizioni, la FINMA tollera per un periodo massimo di nove mesi dopo la fine del rispettivo periodo di attuazione, che le banche si astengano dal dichiarare la cessazione delle operazioni che sarebbero necessarie per il pieno rispetto dei loro obblighi. Autorizzazione per istituti senza attività attiva e senza attività d investimento con depositi infruttiferi fino a CHF 100 mio. Condizioni agevolate di autorizzazione e di esercizio come pure requisiti attenuati nell ambito del capitale minimo, capitale proprio e liquidità rispetto ad una banca. Implementazione della licenza agevolata per imprese tecnofinanziarie. Regolamentazione degli obblighi di informazione per clienti, dei requisiti in materia di organizzazione e di capitale minimo. Interpretazione del concetto fino ad ora non definito di operazioni sulle differenze di interesse. Fase pilota fino a metà 2019 come regime normativo con una complessità fortemente ridotta per banche delle categorie di vigilanza 4 e 5: Rilevamento semplificato dei fondi propri minimi necessari; Calcolo semplificato del Leverage Ratio; Limitazione della pubblicazione ai Key Metrics; Esenzione dalla regolamentazione in materia di liquidità NSFR; Pianificazione del capitale e della liquidità semplificata. Possibilità di prendere parte al regime per le piccole banche nel caso in cui venissero soddisfatti determinati criteri, in particolare una capitalizzazione sopra la media e una dotazione elevata di liquidità. Tolleranza degli scostamenti fino al 31 dicembre 2018 risp. 30 giugno gennaio gennaio 2019 fino al 15 maggio 2019 attesa per l autunno 2019 Fase pilota fino alla fine del 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2019) 22

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