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1 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 novembre 2017 Sfide regolamentari per la piazza finanziaria svizzera - Panoramica periodicamente attualizzata

2 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 novembre 2017 Progetti intersettoriali pagina Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit 4 Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale sull implementazione delle 4 raccomandazioni del Gruppo d azione finanziari (GAFI/ FAFT) Legge federale sul rafforzamento dell efficacia 4 della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 5 (ORD-FINMA) Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSFin) 5 Legge sugli istituti finanziari (LIFin) 5 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria 5 (OInFi) (Revisione dell obbligo di riduzione dei rischi) Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori 6 mobiliari Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione 6 delle operazioni su valori mobiliari Circ.-FINMA 18/2 Obbligo di dichiarazione 6 delle operazioni su valori mobiliari (Revisione totale) Circ.-FINMA 18/1 Gestione di sistemi 6 organizzati di negoziazione Comunicazione sulla vigilanza 02/ Obblighi di comunicazione/repertori di dati sulle negoziazioni Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto 7 della società anonima) Modifica della legge sulla parità dei sessi 7 (LPar)(Introduzione di regolari analisi dei salari) Legge federale sulla protezione dei dati 7 (LPD)(revisione totale) mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr Elaborazione Consultazione Delibera delle camere Pubblicazione del decreto definitivo, scadenza del periodo di transizione Applicazione completa Pubblicazione dei risultati della consultazione Termine per il referendum Stimato / approssimativo PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 2

3 Banche/Commercianti di valori mobiliari pagina Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili Banche (DAC) (Adeguamento Expected Loss) Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione FP 8 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase I) 9 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione ('Too big to 9 fail' nell OFoP) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Corporate 9 Governance) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione 10 (Precisazione sui periodi transitori) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase II) 10 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III) 10 Fondi propri/ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione 10 dei rischi (OFoP) (Rivisitazione completa del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) ('Too big 11 to fail') OFoP / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 11 Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito (Requisiti 12 in materia di rischi di credito) OFoP / Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei 12 rischi OFoP (Determinazione dei requisiti minimi 12 per Leverage Ratio) OFoP / Circ.-FINMA 08/20 Rischi di 12 mercato ('Fundamental Review of the Trading Book') OFoP (Ponderazione del rischio di 12 partecipazioni invece della deduzione completa) Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e 12 pianificazione del capitale Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili 13 OFoP (Esigenze di capitale gone concern) 13 Liquidità OLiq /Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 13 (Requisiti quantitativi) OLiq / Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 13 (Revisione parziale NSFR) Gestione patrimoniale/attività transfrontaliera Direttive ASB concernenti il mandato di 13 gestione patrimoniale (2017) Direttiva ASB Investimenti fiduciari 14 Altri temi Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance 14 Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione 14 Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi 15 Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse 15 Circ.-FINMA 18/x Rischi di tasso di interesse 15 Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing 15 Ord. FINMA sull'insolvenza bancaria 16 (Revisione parziale) LBCR (Agevolazioni nell ambito delle 16 condizioni quadro per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative) OBCR (Agevolazioni nell ambito delle 16 condizioni quadro per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative) Circ.-FINMA 08/03 Depositi del pubblico 16 presso istituti non bancari (Adeguamenti sulla base del modello Fintech) Sistema di protezione dei depositanti 17 Circ.-FINMA 08/1 Obbligo di autorizzazione 17 e di notifica Gruppi finanziari e conglomerati ai sensi della 17 LBCR 8 mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017)

4 Direzione di fondi/investimenti collettivi di capitale/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr pagina Direttiva SFAMA per investimenti collettivi di capitale del mercato monetario Contenuti essenziali e modifiche Progetti intersettoriali Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 - Attività di audit Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria rivedute nel 2012 (GAFI / FATF) (12 dicembre 2014) Legge federale sul rafforzamento dell efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Maggior appoggio sui lavori della revisione interna Allentamento dei cicli di audit nell audit di base: Per gli ambiti di revisione con rischio netto medio : verifica ogni 6 anni invece che cicli di 3 anni Concentrazione dell audit prudenziale ogni 3 anni per Banche prive di problematiche (categoria di vigilanza 5) risp. ogni 2 anni (categoria di vigilanza 4). Maggiori interventi da parte della FINMA (controlli in loco / Supervisory Reviews). Modifica delle prescrizioni nel CO e nella legge federale sugli investimenti collettivi di capitale: Obblighi di segnalazione e requisiti di trasparenza all acquisto di azioni al portatore di società non quotate e SICAV. Obbligo di tenuta di un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto alle stesse, rispettivamente di un elenco dei soci per le società cooperative. Introduzione di clausole penali per la tenuta incorretta del libro dei soci di una SICAV. Attuazione delle misure sulla base delle verifiche GAFI per la Svizzera nel corso dell anno Miglioramento della conformità con gli standard GAFI. attesa in novembre o dicembre 2017 prevista: 1 gennaio 1 luglio 2015 Termini transitori: Obblighi di segnalazione fino al 31 dicembre 2015 Adattamento statuti e regolamenti fino al 30 giugno 2017 attesa da febbraio fino a maggio 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 4

5 Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA (Revisione parziale 4 settembre 2017) Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSF) Legge sugli Istituti Finanziari (LIFin) Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) (Revisione dell obbligo di riduzione dei rischi) Verifica delle informazioni sull'avente economicamente diritto anche qualora i clienti siano classificati a rischio normale. Obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni relative ai clienti, secondo un approccio basato sui rischi che inciderà sulla portata degli atti di verifica come pure la frequenza e la modalità degli aggiornamenti. Estensione e precisazione dei criteri che segnalano la presenza di relazioni di affari che comportano dei rischi superiori. Concretizzazione dei requisiti posti agli intermediari finanziari che possiedono succursali o società di gruppo all estero per quanto concerne la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione. Abbassamento della soglia applicabile alle transazioni in contanti e alla sottoscrizione di investimenti collettivi di capitali non quotati in borsa, portandola al livello richiesto dal GAFI da CHF 25'000 a CHF 15'000. Nel caso di bonifici, obbligo per gli intermediari finanziari dell ordinante di registrazione e trasmissione delle informazioni necessarie sull ordinante e sul beneficiario. Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): Informazione sugli intermediari finanziari, sull offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base; Valutazione dell adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only); Verifica dell idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nonché obbligo di formazione e perfezionamento. Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. Regolamentazione della vigilanza di tutti i prestatori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, direzioni di fondi, società di intermediazione mobiliare e. Obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali di patrimoni privati e di gestori di istituti di previdenza svizzeri. Disposizioni di esecuzione previste dalla LInFi concernenti l obbligo di scambiare delle garanzie per le operazioni in derivati OTC non soggetti a compensazione da una controparte centrale. Ampliamento delle esenzioni all obbligo di garanzia. fino al 16 ottobre 2017 prevista per il Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattata il 14 dicembre 2016 al Consiglio degli Stati e in Consiglio Nazionale al 13 settembre 2017 prevista per Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattata il 14 dicembre 2016 al Consiglio degli Stati e in Consiglio Nazionale al 13 settembre 2017 prevista per fino al 13 aprile agosto 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 5

6 Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori mobiliari Circ.-FINMA 18/2 Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari (Revisione totale della precedente Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari) Circ.-FINMA 18/1 Sistemi organizzati di negoziazione Comunicazione sulla vigilanza 02/2017 «Legge sull'infrastruttura finanziaria: obblighi di comunicazione / repertori di dati sulle negoziazioni» Adeguamenti formali alle nuove disposizioni di legge. Estensione dell obbligo di tenere un giornale per gli ordini e le operazioni su derivati. Obbligo di tenere un giornale per derivati soggetti all obbligo di dichiarazione ai sensi cella Circ.- FINMA 18/2 Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari. Documentazione dell avente diritto economico. Obbligo di dichiarazione per i derivati relativi a più valori mobiliari quando la quota di valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera costituisce almeno il 25% del totale. Definizione della nozione di avente economicamente diritto. Per le persone fisiche, definizione di una procedura basata sull identificazione della persona avente economicamente diritto tramite la nazionalità, la data di nascita e un codice di identificazione interno alla banca. Rispettivamente, per le persone giuridiche, è previsto come riferimento standardizzato il Legal Entity Identifier (LEI). Obbligo di dichiarazione per gli ordini globali sia al momento dell esecuzione in borsa sia al momento dell attribuzione definitiva ai singoli clienti. Concretizzazione delle disposizioni applicabili per la gestione di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi degli art OInFi. Definizione dei termini «sistema organizzato di negoziazione», «negoziazione secondo le regole discrezionali o non discrezionali», «negoziazione multilaterale/bilaterale» e «strumenti finanziari negoziati». Descrizione delle responsabilità dei gestori di un sistema organizzato di negoziazione. Autorizzazione dei repertori di dati sulle negoziazioni svizzere (SIX Trade Repository AG) e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni estere (Regis-TR S.A.), con conseguente entrata in vigore scaglionata, per gli operatori di mercato svizzeri, dell obbligo di comunicare di operazioni su derivati. Comunicazione di operazioni su derivati al più tardi a partire dalle seguenti date di scadenza: dal 1 ottobre 2017: se la persona soggetta ad obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria (CP) che non sia né una piccola controparte, né una controparte centrale (CCP); dal 1 gennaio 2018: se la persona soggetta ad obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria (CF) o una controparte non finanziaria (NFC) non piccola; dal 1 aprile 2018: per gli altri casi, considerando che una transazione tra due piccole controparti non finanziarie (NFC) non deve essere comunicata. attesa per il 1 gennaio 2018 : prevista per il 1 gennaio 2018 Abrogazione della precedente Circ.- FINMA 08/11 dal 31 dicembre 2017 : 1 gennaio 2018 Applicabile dal 1 ottobre 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 6

7 Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar) (Introduzione di regolari analisi dei salari) Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (Revisione totale) Adozione nella legge federale delle disposizioni dell ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). Stabilire linee direttrici per le indennità d assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza. Liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti. Quote di genere nel Consiglio d amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa, principio comply or explain. Soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate. Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. Obbligo per l azienda di intraprendere un analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto (in presenza di almeno 50 dipendenti). Esecuzione di un analisi dei salari sulla base di modelli di analisi standard e modelli di analisi federali o con una metodologia specifica e conforme alla legge. Verifica della correttezza dello svolgimento dell analisi interna dei salari da parte di terzi: servizi terzi incaricati dall azienda stessa (a scelta tra un impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale) esperti riconosciuti in ambito di parità salariale oppure organizzazioni che operano in rappresentanza dei lavoratori oppure delle pari opportunità Obbligo d informazione agli azionisti e ai collaboratori per società quotate in borsa. Obblighi di informazione e documentazione ampliati Rafforzamento dell autorità di vigilanza e inasprimento delle sanzioni Presa in considerazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore nell UE a partire dal 25 maggio 2018 come pure della convenzione sulla protezione dei dati del Consiglio d Europa (STE 108) Osservanza da parte delle società con attività transfrontaliere nell Unione Europea delle disposizioni del GDPR Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento pubblicato il 23 novembre Trattanda pendente in parlamento. Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento pubblicato il 5 luglio 2017 Trattanda pendente in parlamento Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento pubblicato il 15 settembre 2017 Trattanda pendente in parlamento PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 7

8 Banche/Commercianti di valori mobiliari Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili (DAC) (Adeguamento expectedloss) Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione (Circ.- FINMA del 20 novembre 2008, con adeguamento del 29 ottobre 2014) Ripresa di alcune sezioni della Circ.-FINMA in un ordinanza della FINMA sull allestimento dei conti. Introduzione dell approccio expected-loss per la determinazione di rettifiche di valore: Banche con categoria di vigilanza 1 e 2 e Banche- IRB: con l aiuto di un modello, calcolo delle perdite di crediti previste Banche della categoria di vigilanza 3: senza l aiuto di un modello, calcolo semplificato delle perdite di crediti previste Altre Banche: approccio semplificato per la costituzione di rettifiche di valore riguardo il rischio latente di credito basato sulle regole in vigore Integrazione delle FAQ esistenti nella circolare con adeguamenti essenzialmente di forma. Non sono previsti impatti significativi da questa revisione. Disposizioni per la pubblicazione qualitativa e quantitativa del: Leverage ratio Indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR) A partire dal 2015: pubblicazione in base alla frequenza attuale della pubblicazione dei fondi propri: Per sottoposte a pubblicazione annuale: al più tardi a fine aprile 2016 sulla base delle cifre stabilite a fine 2015 Per sottoposte a pubblicazione semestrale: al più tardi a fine agosto 2015 sulla base delle cifre stabilite a fine giugno 2015 prevista per metà 2018 Termine transitorio per l introduzione dell approccio expected-loss atteso per il 1 gennaio gennaio 2015 Sostituzione progressiva tramite la Circ.-FINMA 16/1 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 8

9 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase I Circ. FINMA del 28 ottobre 2015) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Revisione parziale sulla base dell adeguamento delle disposizioni too big to fail nell OFoP) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Adeguamento sulla base delle nuove disposizioni in materia di pubblicazione sulla Corporate Governance) Revisione totale e sostituzione della precedente Circ.-FINMA 2008/22 Pubblicazione con particolare attenzione alla standardizzazione di alcune tabelle al fine di garantire una più semplice comparabilità. Esenzione dei piccoli istituti (categorie di vigilanza FINMA 4 e 5) dall'obbligo di una pubblicazione dettagliata secondo gli standard di Basilea. Costo di riconversione, maggiorato ma previsto una tantum, per i circa 30 istituti appartenenti alle categorie di vigilanza da 1 a 3. Prima pubblicazione annuale per di categoria di vigilanza: 1: al più tardi entro fine aprile 2017 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre e 3: al più tardi entro fine aprile e 5: al più tardi entro fine aprile Obbligo di pubblicazione di almeno 6 indici di riferimento nel rapporto di gestione, la prima volta al 31 dicembre 2015 per le che usufruiscono dello sconto di consolidamento, come pure per le dominate d all estero, esonerate dall obbligo di pubblicazione dettagliata Precisazioni e adeguamenti puntuali: Calcolo della media per l indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR) Requisiti minimi di pubblicazione per gli istituti esonerati dall obbligo di presentare una pubblicazione dettagliata (ad esempio filiale di un gruppo finanziario) Estensione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione per le di rilevanza sistemica. Trasposizione dei requisiti di Corporate governance che riguardano la pubblicazione nella Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione-. Requisiti di Corporate governance in materia di pubblicazione in ambito bancario: Organizzazione, comitati, composizione, esperienza e competenze, indipendenza nei confronti del Consiglio d amministrazione Composizione, formazione, esperienza e competenze della Direzione generale Obbligo di pubblicazione di determinati aspetti ai sensi della direttiva SIX Informazioni sulla Corporate Governance per le delle categoria di vigilanza da 1 a 3 Obbligo di aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito internet dell istituto entro 3 mesi. 1 gennaio 2016 Periodo transitorio fino al 1 gennaio 2017 Le regole modificate sono applicabili alla divulgazione dei dati con data 31 dicembre gennaio 2017 Prima applicazione dei requisiti di Corporate governance dovuta nell ambito della relazione annuale 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 9

10 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Precisazione sui periodi transitori) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase II) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III) Fondi propri / Ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Rivisitazione totale del 1 giugno 2012) Adeguamento dei nm. 59 e 60 nelle disposizioni transitorie della circolare. Chiarimento che la pubblicazione ai sensi dell allegato 7 (Corporate Governance) deve avvenire la prima volta con il rapporto di gestione 2017 per le di categoria di vigilanza 4 e 5 così come per le che continuano ad utilizzare SA- CH Revisione parziale della circolare per garantire una maggiore comparabilità grazie a disposizioni standardizzate sui contenuti delle pubblicazioni. Gli adeguamenti essenziali dei contenuti sono: Tabella riassuntiva con le principali cifre chiave regolamentari (Key Metrics) Tabelle con gli standard rivisti relativi ai rischi sui tassi d interesse e rischi di mercato Tabelle per di rilevanza sistemica a livello globale in relazione con i requisiti TLAC Tabelle relative a remunerazioni e ad adeguamenti di valore prudenziali Rinuncia alla pubblicazione di una motivazione per la non-pubblicazione di informazioni non rilevanti Probabilmente applicabile alle pubblicazioni con giorno di riferimento 31 dicembre Applicazione anticipata ammessa. Estensione degli obblighi di pubblicazione. Rivisitazione completa delle prescrizioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi e alla liquidità a seguito delle modifiche apportate da Basilea III. Requisiti più rigorosi di qualità e quantità dei fondi propri. Abbandono del Swiss finish (nome dato al sistema svizzero di ponderazione del rischio che si discosta dallo standard Basilea II), con un periodo transitorio fino al 31 dicembre settembre 2017 fino al 31 gennaio 2018 Adozione dei regolamenti attesa per aprile 2018 attesa per luglio 2018 Applicabilità attesa per pubblicazione per il 31 dicembre 2018 In preparazione 1 gennaio 2013 Molteplici termini transitori dal 2013 fino al 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 10

11 Ordinanza sui fondi propri (OFoP) (Adeguamento delle disposizioni too big to fail) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito (Rivisitazione totale del Circ.-FINMA 08/19) Nuove esigenze di base a livello globale per la dotazione di capitale relativo alla continuità aziendale di di rilevanza sistemica: Valore minimo di 4.5% per il leverage ratio e di 12.86% per gli attivi ponderati in funzione del rischio Supplementi individuali dipendenti dalla quota di mercato e dalla somma degli impegni Cuscinetto anticiclico esteso per le grandi con una forte esposizione all estero: Ammontare di fondi propri di base di qualità primaria corrispondente alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati Limitazione al 2.5% delle posizioni ponderate Adeguamento dalla Circ.-FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale»: Quote di capitale e margine di fondi propri ai sensi dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) come pure Categorizzazione degli istituti e attribuzione a specifiche categorie di vigilanza ai sensi dell ordinanza sulle (OBCR) Adeguamento del calcolo dell equivalente di credito per derivati: Introduzione di un approccio standard per equivalenti di credito per derivati (SA-CCR) Approccio standard (SA-CCR) semplificato per istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 Approccio standard (SA-CCR) condizionato e semplificato per istituti della categoria di vigilanza 3 Adeguamento della metodologia e dei tassi di ponderazione del rischio per la messa a pegno di quote di investimenti collettivi di capitale: Introduzione di diversi approcci per la determinazione della dotazione di fondi propri: approccio look-through (LTA), approccio sulla base del mandato (MBA) oppure approccio fallback (FBA) Gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono utilizzare l approccio fallback con una ponderazione del rischio pari a 250% invece di 1 250%, nel caso in cui l investimento collettivo di capitale presenti un indicatore di rischio sintetico tra 1 e 4 Approccio fallback per istituti della categoria di vigilanza 3 ammesso sotto condizione Adeguamento della dotazione di fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario. 1 luglio 2016 Molteplici disposizioni transitorie, fino al, al più tardi Modifiche all ordinanza pubblicate il 23 novembre 2016 Modifiche alla Circ.- FINMA pubblicate il 19 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 con periodo transitorio fino al 1 gennaio 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 11

12 Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito (Requisiti in materia di rischi di credito) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi (Modifiche concernenti la ripartizione dei rischi) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Determinazione dei requisiti minimi per Leverage Ratio) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 08/20 Rischi di mercato (Modifiche Fundamental Review of the Trading Book) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Ponderazione del rischio di partecipazioni invece della deduzione completa) Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale Definizione della presa in considerazione di polizze assicurative sulla vita dei coniugi. Estensione dell approccio semplificato per la misurazione del rischio di quote di patrimoni collettivi amministrati per strumenti con indicatore di rischio >4. Adeguamento delle disposizioni svizzere sulla ripartizione dei rischi agli standard internazionali della ripartizione dei rischi del Comitato di Basilea. Abolizione della copertura dell importo eccedentario, al limite massimo del 25 %, tramite fondi propri liberamente disponibili. Limitazione delle deroghe con un limite del 25 % sulle posizioni nei confronti di centrali e amministrazioni statali con ponderazione del rischio pari allo 0 %. Obbligo di pubblicazione entro fine marzo 2018 dei grandi rischi che superano del 25 % il limite massimo dall entrata in vigore delle nuove regole. Determinazione di un requisito minimo per l indice massimo di leva finanziaria (Leverage Ratio) del 3 % dei fondi propri di base in relazione all impegno complessivo non ponderato. Integrazione dei risultati della Fundamental Review of the Trading Book alle prescrizioni sul rischio di mercato del Comitato di Basilea. Necessità di ulteriori adeguamenti dell ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della circolare rischi di mercato per inizio per l integrazione di queste disposizioni. Abolizione della deduzione completa dai fondi propri del valore contabile delle filiali attive in ambito finanziario Determinazione di una ponderazione del rischio per partecipazioni con sede legale in Svizzera al 250 per cento all estero al 400 per cento Abrogazione delle disposizioni relative alle categorie di vigilanza e al margine di fondi propri a seguito delle nuove normative nella OFoP. Definizione del calcolo dell obiettivo di fondi propri (=quota complessiva di fondi propri + cuscinetto anticiclico + supplemento di fondi propri specifico all istituto) Definizione di una soglia d intervento (in percentuale rispetto all obiettivo) fino al 31 gennaio 2018 Adozione delle direttive attesa per aprile 2018 prevista per il 1 gennaio entro il 14 luglio 2017 Adozione delle direttive attesa per dicembre 2017 prevista per il 1 gennaio entro il 14 luglio 2017 prevista per il 1 gennaio 2018 attesa per il 1 trimestre Adozione delle direttive attesa per dicembre prevista per dicembre 2020 prevista: 1 gennaio fino al 31 gennaio 2018 Adozione della circolare attesa per aprile 2018 prevista per il 1 gennaio PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 12

13 Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili (Revisione parziale) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Esigenze di capitale gone concern) Liquidità A partire dal, implementazione delle regole valevoli per il trattamento relativo ai fondi propri di strumenti TLAC. Chiarimento delle pratiche in vigore per il calcolo dei correttivi di valore per rischi di credito latenti: computo nel capitale T2, o deduzione delle posizioni corrispondenti all attivo o fuori bilancio Adeguamento dei filtri di vigilanza sulla base della modifica dello standard IFRS. Introduzione di esigenze di capitale gone concern per di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale. Verifica delle regole vigenti relative alla ritenuta di partecipazioni dai fondi propri di base di qualità primaria. fino al 31 gennaio 2018 Adozione della circolare attesa per aprile 2018 prevista per il 1 gennaio Consultazione attesa per fine febbraio 2018 Ordinanza sulle liquidità (OLiq) (Adeguamento dei requisiti quantitativi) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità (Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione di liquidità del 3 luglio 2014) Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità - (Revisione parziale NSFR) Gestione patrimoniale/cross-border Direttive ASB concernenti il mandato di gestione patrimoniale Sostituzione dei requisiti vigenti in materia di liquidità totale dalle normative internazionali, con l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2015 di rispettare un liquidity coverage ratio (LCR) e stabilire un rapporto mensile entro i primi 15 giorni lavorativi del mese: Per le non sistemiche, rispetto al 60 % del LCR a partire dal 1 gennaio 2015 con aumento graduale fino al pieno rispetto a partire dal 1 gennaio Instaurazione di un Net stable funding ratio (NSFR), così come diversi altri parametri d osservazione: Test-reporting nel 2015 Reporting obbligatorio a partire dal 2 trimestre 2016 fino alla fine del 2017 Introduzione delle prescrizioni concernenti l indicatore strutturale o Net stable Funding Ratio (NSFR). Introduzione integrale del NSFR a partire dal 1 gennaio, secondo le disposizioni emanate dal Comitato di Basilea, senza phase-in (incl. pubblicazione). Adeguamento della LCR sulla base di un analisi d impatto per quanto attiene all efficienza ed efficacia della regolamentazione sulla liquidità. Attesa l entrata in vigore anticipata delle modifiche alla LCR. Possibilità di conferire un mandato di gestione patrimoniale in maniera neutra rispetto all evoluzione tecnologica. Il mandato di gestione patrimoniale è conferito per iscritto o sotto una qualsiasi altra forma di testo, su un formulario della Banca, debitamente firmato dal cliente. 1 gennaio 2015 Diversi termini transitori, al più tardi fino al 1 gennaio fino al 10 aprile 2017 Adozione delle direttive attesa per dicembre 2017 attesa per il 1 gennaio 1 marzo 2017 Termine transitorio fino al 1 giugno 2017 per l adattamento della documentazione richiesta dalla direttiva PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 13

14 Direttiva ASB Investimenti fiduciari Ulteriori temi Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance (Revisione totale della Circ.-FINMA 08/24 Sorveglianza e controllo interno ) Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione Obbligo di mantenere una lista vincolante di intermediari finanziari con buona solvibilità presso i quali possono essere effettuati gli investimenti fiduciari. Obbligo di informare i clienti in merito alla possibilità di ottenere su richiesta dalla banca la lista degli intermediari finanziari selezionati come pure i principi della valutazione della loro solvibilità. Indicazioni i merito al processo di selezione degli intermediari finanziari e di valutazione della loro solvibilità. Pubblicazione dei conflitti d interessi della Banca nei confronti dei clienti. Accorpamento delle disposizioni della Circ.-FINMA 08/24 Sorveglianza e controllo interno e integrazione della FAQ Alta direzione di e commercianti di valori mobiliari; revisione dei principi generali dalla Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi e della Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione. Introduzione obbligatoria di un comitato di audit e di un comitato rischi separato per delle categorie di vigilanza da 1 a 3; possibilità di combinare un comitato di audit e rischi per gli istituti di categoria di vigilanza 3. Introduzione di requisiti minimi applicabili alla composizione del Consiglio d amministrazione, concernenti le competenze minime da assicurare nelle principali aree di attività e (i.e. finanza, contabilità, gestione dei rischi). Mantenimento dell obbligo di osservanza delle disposizioni sull indipendenza per almeno un terzo dei membri del Consiglio d amministrazione, con possibilità di autorizzazioni eccezionali tramite la FINMA in casi giustificati. Obbligo di introduzione di un impostazione quadro per la gestione del rischio a livello di istituto. Abrogazione del principio comply or explain in caso di mancata osservanza di disposizioni. Campo di applicazione limitato a istituti finanziari con fondi propri necessari di almeno CHF 10 miliardi (soglia precedentemente utilizzata di CHF 2 miliardi). Rinuncia all introduzione della clausola di clawback. 1 gennaio 2017 prevista per il 1 luglio 2017 prevista per il 1 luglio 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 14

15 Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse Circ.-FINMA 18/x Rischi di tasso di interesse (Revisione completa) Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing (Revisione completa) Per quanto concerne i requisiti qualitativi, classificazione delle di categorie di vigilanza 4 e 5 come piccole. La valutazione di questa classificazione non viene più effettuata dalla società di revisione bensì dalla FINMA. Integrazione di principi e requisiti applicabili alla gestione dei rischi informatici e ai cyber risk. Requisiti per il proseguimento di servizi definiti critici nei casi di insolvenza (per di rilevanza sistemica). Integrazione di principi relativi ai rischi derivati da fornitura di servizi transfrontalieri. Abrogazione della circolare e sostituzione con la nuova circ.-finma 18/x Rischi di tasso di interesse Misurazione dei rischi di tasso di interesse sulla base di stress test prendendo in considerazione uno scenario di base come pure uno scenario worst case Agevolazioni condizionate in caso di scenari di misurazione per piccole con categ0ria di vigilanza 4 e 5. Disposizioni relative agli obblighi dell alta direzione, rendiconto interno, propensione al rischio, integrità dei dati e validazione come pure la capacità di rischio interna. Pubblicazione di informazioni relative al rischio d interesse. Soglia per l identificazione di istituti con rischi di tasso d interesse significativi (15% dei fondi propri di base) Obbligo di mantenere un inventario dei servizi esternalizzati. Tutti i rafforzamenti delle circolari valgono anche per gli outsourcing infragruppo. Nel caso di appalto di campi di attività (outsourcing) all estero deve essere sempre garantito l accesso dalla Svizzera ai dati necessari per il ripristino, il completamento o la cancellazione degli stessi. Per di rilevanza sistemica: Non è più consentito concedere un appalto di prestazioni di servizio critiche a appartenenti al medesimo gruppo finanziario Garanzia che, in caso di insolvenza, l appalto di campi di attività non porta a nessuno svantaggio sulla continuazione di prestazioni di servizio critiche Aumento dei requisiti sui contratti relativi a prestazioni di servizio critiche Estensione del campo di applicazione alle imprese di assicurazione. prevista per il 1 luglio 2017 Abrogazione attesa per il 31 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2018 Adozione delle direttive attesa per aprile 2018 prevista per il 1 gennaio fino al 31 gennaio 2017 prevista per il 1 aprile 2018 Dopo l entrata in vigore: immediata applicazione dei nuovi disposti per i nuovi campi di attività esternalizzati o per modifiche a campi di attività già esternalizzati Periodo transitorio di 2 anni per l adattamento di campi di attività già esistenti PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 15

16 Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) (Revisione parziale) Legge sulle, (LBCR) (Riduzione degli ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l accesso al mercato) Ordinanza sulle (OBCR) (Agevolazioni nell ambito delle condizioni quadro per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative) Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari (Adeguamenti sulla base del modello Fintech) Attuazione dell art. 12 par. 2bis dell Ordinanza sulle (OBCR), entrato in vigore il 1 gennaio 2016, che obbliga le a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o che prevedono un foro giudiziario estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA, in conformità all art. 30aLBCR. Obbligo di adeguamento concernente unicamente i contratti la cui prosecuzione è fondamentale per la banca che deve essere risanata, quindi di contratti comunemente in uso nel mercato finanziario (ad esempio contratti sull acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche). Obbligo di adeguamento unicamente per i contratti che sono stati stipulati o modificati tre mesi dopo l entrata in vigore della revisione parziale. Autorizzazione per istituti senza attività attiva e senza attività d investimento con depositi infruttiferi fino a CHF 100 mio, con condizioni agevolate di autorizzazione e di esercizio come pure requisiti attenuati nell ambito del capitale minimo, capitale proprio e liquidità. Adeguamenti nella LBCR vengono effettuati nell ambito della consulenza relativa alla legge sui servizi finanziari (LSF) e alla legge sugli istituti finanziari (LIFin). Limitazione a 60 giorni del deposito di denaro su un conto di pagamento, per facilitare in particolare i fornitori di servizi di crowdfunding; Accettazione illimitata di depositi del settore pubblico fino ad un valore complessivo di CHF 1 Mio, esente da autorizzazione della FINMA ma comunque sottoposta a obbligo di dichiarazione e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro. Adeguamenti della circolare sulla base delle modifiche dell ordinanza sulle entrata in vigore il 1 agosto Chiarimenti in merito alla definizione dell attività a titolo professionale al momento dell ottenimento dei depositi del pubblico ai sensi dell OBCR. 1 aprile 2017 Periodi transitori da 12 fino a 18 mesi dopo l entrata in vigore Trattata il 14 dicembre 2016 al Consiglio degli Stati, e in Consiglio Nazionale il 13 settembre attesa per il 1 agosto 2017 fino al 16 ottobre 2017 Pubblicazione attesa per il 4 trimestre 2017 o, al più tardi, per il 1 trimestre 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 16

17 Sistema di protezione dei depositanti Circ.-FINMA 08/1 Obbligo di autorizzazione e di notifica Gruppi finanziari e conglomerati ai sensi della LBCR Misure atte a rinforzare la protezione dei depositanti: Riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento della banca a sette giorni lavorativi Finanziamento della garanzia dei depositi da un deposito titoli che rappresenta il 50 % dei contributi dovuti da Soppressione dell obbligo di detenzione di liquidità per compensare le eventuali uscite di fondi che alimentano la garanzia dei depositi Rilevamento del limite superiore a 6 % dell importo totale dei depositi garantiti. Il limite nominale non dovrà tuttavia essere inferiore ai 6 miliardi di franchi L obbligo di custodire separatamente (segregazione) i propri attivi (titoli presenti nel portafoglio proprio) e gli attivi della clientela sarà applicato a tutta la catena di custodia in Svizzera. Abrogazione della circolare. Questa abrogazione non comporta alcuna modifica degli obblighi d autorizzazione e di pubblicazione menzionati nella circolare e rimangono pertanto valevoli. Trasferimento delle attuali FAQ sulla vigilanza consolidata delle e dei commercianti di valori mobiliari in una nuova circolare. Consultazione prevista per novembre 2017 Abrogata l 8 settembre 2017 in elaborazione Direzione di fondi/fondi d investimento/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Direttiva SFAMA per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale (Adeguamenti del 4 maggio 2016) Introduzione di regole di valutazione e di gestione della liquidità per gli investimenti collettivi di capitale del mercato monetario. Adozione, nel contratto di investimento collettivo di capitale, rispettivamente, negli statuti, di disposizioni concernenti possibili proroghe dei rimborsi. Introduzione di disposizioni concernenti la solvibilità di strumenti del mercato monetario. Periodo transitorio di 300 giorni dopo l entrata in vigore della direttiva per talune regole di valutazione di titoli del mercato monetario detenuti prima del 1 ottobre gennaio 2017 Periodo transitorio fino al 28 ottobre 2017 per l adeguamento di talune regole di valutazione This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 novembre 2017) 17

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