Approvazione di variante normativa al RUE. Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.
|
|
- Graziana Leo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Comune di Parma Servizio Urbanistica S.O. Pianificazione Generale Allegato A Approvazione di variante normativa al RUE Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE RELAZIONE CONTRODEDUTTIVA Adottata con atto di C.C. n. 45 del 17/06/2014 Approvata con atto di C.C. n del
2 Elaborati di Variante 2
3 Variante al RUE ai sensi dell art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm. Elenco elaborati di variante: Allegato A : Relazione controdeduttiva Doc.A- Relazione tecnica controdeduttiva Allegato B suddiviso in : Allegato B1 estratto delle Norme tecniche di attuazione del Rue (testo adottato, testo controdedotto, testo modificato); Allegato B2 Allegato A1 alle N.T.A. del R.U.E., estratto dell Allegato A3 alle N.T.A. del R.U.E., estratto dell Allegato C3 alle N.T.A. del R.U.E. (testo adottato, testo controdedotto, testo modificato) 3
4 Allegato A DOC. A - Relazione tecnica controdeduttiva La variante denominata Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE è stata adottata con deliberazione di C.C. n. 45 del 17 giugno A seguito della esecutività dell atto consiliare sopra richiamato, gli elaborati della variante sono stati depositati presso il Servizio Archivi Ufficio Archivio di Deposito e Archivio Storico a libera visione degli interessati per la durata di 60 gg., e precisamente a partire dal e lo stesso giorno ne è stata data notizia tramite pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Parma. Termine previsto per la presentazione delle osservazioni: 25 agosto Risultano pervenute le seguenti osservazioni: Osservazione n.1 Osservazione n.2 Osservazione n.3 Osservazione n.4 Osservazione n.5 Osservazione n.6 Osservazione n.7 Osservazione n.8 Osservazione n.9 presentata in data 16/07/2014, protocollo generale n del 18/07/2014; presentata in data 23/07/2014, protocollo generale n del 25/07/2014; presentata in data 01/08/2014, protocollo generale n del 06/08/2014; presentata in data 13/08/2014, protocollo generale n del 13/08/2014; presentata in data 21/08/2014, protocollo generale n del 21/08/2014; soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Struttura Operativa Pianificazione Generale presentata in data 22/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/09/2014. Risultano pervenute, inoltre, fuori termine, le seguenti osservazioni: Osservazione n.10 presentata in data 09/12/2014, protocollo generale n del 09/12/2014. soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Struttura Operativa Pianificazione Generale 4
5 Osservazione n.11 presentata in data 12/12/2014, protocollo generale n del 12/12/2014. soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Settore Servizi ai cittadini e all Impresa e SUEI Osservazione n.1 Trattasi di osservazione con la quale si chiede di apportare una modifica all art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola al fine di poter recuperare ad uso residenziale un complesso immobiliare non più connesso all attività agricola attualmente destinato in parte a bar (edificio principale) e in parte a deposito magazzino e ricovero attrezzi. Nello specifico viene richiesto di modificare l art al comma 1 lett. c) e al comma 2 lett. d) con la seguente integrazione: E altresì consentito, con o senza mutamento di destinazione d uso, il restauro e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti o di parte di questi, se legittimamente realizzati, non più connessi alla conduzione aziendale ovvero destinati ad usi non inerenti l attività agricola, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) non vi sia incremento di unità immobiliari; b) la nuova destinazione di parte di un fabbricato possa essere la medesima di quella della parte prevalente del fabbricato stesso; c) la nuova destinazione di un fabbricato possa essere la medesima di altro fabbricato posto nelle immediate vicinanze. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 1 L art con la presente variante è stato oggetto di modifica prevedendo principalmente che per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola, gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. L articolo risulta inoltre adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia in recepimento a quanto previsto dalla L.R. 15/2013; viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. La proposta di modifica presentata consentirebbe di effettuare cambi di destinazione in modo generalizzato senza un effettivo controllo e in contrasto con la finalità della disciplina del territorio rurale del RUE finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale; consentire in modo incondizionato di effettuare cambi di destinazione in riferimento all uso prevalente del fabbricato o di altro fabbricato posto nelle immediate vicinanze, potrebbe attivare un meccanismo di incentivazione di funzioni non conformi agli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 5
6 L osservazione presentata potrebbe essere oggetto pertanto di una eventuale variante cartografica volta ad analizzare il caso specifico, senza scardinare i principi e le impostazioni di base del Regolamento Urbanistico Edilizio, da attuarsi in conformità alle previsioni e agli obiettivi di PSC. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.1. Osservazione n.2 Trattasi di un osservazione all art Zona produttiva di espansione ZP4 del RUE con la quale si chiede che vengano ampliate le destinazioni ammesse nella zona produttiva di espansione eliminando il limite del 25 % per alcune destinazioni, stante la crisi del mercato immobiliare che ha comportato un crollo totale della domanda di edifici produttivi. Nello specifico si chiede di modificare il comma 1 dell art integrandolo nel seguente modo :..l insieme degli usi Ud, Ug (ad esclusione degli usi Uga2,Uga3,Uga4),Ui,Un, possono essere insediati sull intera Slu realizzabile. o in alternativa prevedere la suddetta integrazione solo Per gli edifici esistenti ed autorizzati alla data di adozione del presente RUE. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 2 L art non è oggetto della presente variante di RUE adottata con deliberazione consiliare n. 45 del 17 giugno 2014, pertanto si considera l osservazione non pertinente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.2, in quanto non pertinente. Osservazione n.3 Trattasi di osservazione in cui si chiede: 1. che venga data la possibilità di demolizione e ricostruzione di un edificio classificato di valore architettonico testimoniale (art ) come da permesso di costruire presentato in data 7 giugno 2013; 2. che venga inserita nelle norme la possibilità di demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e sedime per i fabbricati pericolanti e non più rispondenti a quanto vincolato al momento della stesura del PSC. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 3 In riferimento al punto 1: Il permesso di costruire presentato in data 7 giugno 2013 ha un istruttoria in capo allo Sportello Imprese al quale il titolare del titolo abilitativo deve fare riferimento al fine di verificare criticità ed eventuali problematiche. In riferimento al punto 2: 6
7 Si evidenzia che è già presente nel RUE vigente l art c. 3 in cui si specifica che sugli edifici d interesse storico-architettonico in cui la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, sia possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.3. Osservazione n. 4 Trattasi di osservazione con la quale si chiede di apportare una modifica agli articoli e di RUE (sia vigente che adottato), evidenziando un contrasto con la tendenza del contenimento di consumo di suolo e di incentivazione del riuso dell edificato. In particolare si osserva che l art c. 1, lett. c) preclude il cambio di destinazione d uso a residenziale (Uf) e l art c.1, lett. d (si desume) non prevede anch esso l uso residenziale e consente il mantenimento di usi incompatibili con la zona agricola consentendo un eventuale ampliamento fino al 50% della Slu esistente. Si osserva inoltre che l art del RUE (sia vigente che adottato) non tiene conto del fatto che alcuni edifici di valore architettonico testimoniale sono in pessime condizioni di salubrità e statiche e pertanto in alcuni casi sarebbe opportuno un intervento di ristrutturazione edilizia. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 4 L art con la presente variante è stato oggetto di modifica prevedendo principalmente che per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola, gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. L articolo risulta inoltre adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia in recepimento a quanto previsto dalla L.R. 15/2013 e ss.mm. e ii. ; viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. La proposta di modifica presentata consentirebbe di effettuare cambi di destinazione in modo generalizzato senza un effettivo controllo e in contrasto con la finalità della disciplina del territorio rurale del RUE finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale; consentire in modo incondizionato di effettuare cambi di destinazione a residenziale di immobili rustici o produttivi spesso caratterizzati da strutture e tipologie inadeguate all uso residenziale, andrebbe a legittimare una prevalenza di usi incoerenti rispetto alla zona agricola produttiva e potrebbe attivare un meccanismo di incentivazione di funzioni non conformi agli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si specifica che solo con una eventuale variante generale di RUE discendente da una variante generale di PSC potrebbe rivalutare obiettivi e modalità operative secondo obiettivi di contenimento di consumo del suolo e di riutilizzo degli edifici esistenti. 7
8 In merito all osservazione relativa all art , si evidenzia che è già presente nel RUE vigente l art c. 3 in cui si specifica che sugli edifici d interesse storico-architettonico in cui la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, sia possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.4. Osservazione n.5 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dalla Struttura Operativa Pianificazione Generale Settore Urbanistica in cui si evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche alla versione adottata della presente variante di RUE, necessarie per l adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta successivamente all adozione ed in particolare: adeguamento alla Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 7 luglio 2014 Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010) ; adeguamento alla L.R. 18 luglio 2014 n.17 Legge finanziaria regionale, art. 30 Modifiche alla L.R. n. 20/2000 ; Viene inoltre richiesto di modificare l art comma 1 lett.h) proponendo di prevedere, la possibilità di effettuare il cambio di destinazione degli edifici incongrui a favore degli usi Ua,a condizione che vengano realizzate le opportune opere di mitigazione. Si chiede infine di provvedere alla correzione di alcuni errori materiali/specifici. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 5 Si propone di accogliere l osservazione secondo le seguenti specifiche: 1. in adeguamento alla D.G.R. n. 994 del 07 luglio 2014, con la quale si stabilisce l applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000), si propone di eliminare le definizioni per esteso riportate nelle NTA del RUE e nell Allegato A1 del RUE, evitando la duplicazione della definizione stessa e precisando nell articolo specifico, il rinvio alla normativa sovraordinata. Conseguentemente all adeguamento ritenuto opportuno in fase controdeduttiva, si propone di modificare, secondo le modalità sopradescitte, i seguenti articoli/allegati, già oggetto della presente variante adottata con D.C.C. n. 45 del 17 giugno 2014: art Ristrutturazione edilizia; art Manutenzione straordinaria; 8
9 Allegato A1 alle NTA del RUE (definizioni). Si propone inoltre di modificare in fase controdeduttiva, i seguenti articoli delle NTA del RUE, facenti parte del Capo 2 Definizioni relative agli interventi edilizi-, non oggetto di modifica di cui alla variante adottata con D.C.C. n. 45 del 17 giugno 2014, effettuando un mero adeguamento delle disposizioni legislative della DAL 994/2014: art Interventi edilizi; art Restauro scientifico; art Restauro e risanamento conservativo; art Ripristino tipologico; art Manutenzione ordinaria; art Demolizione senza ricostruzione; art Ristrutturazione urbanistica; art Nuova costruzione (o nuova edificazione) art Recupero e risanamento conservativo delle aree libere art Movimenti di terra o sistemazione dei terreni A seguito dell applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si propone di adeguare, oltre alle definizioni di cui all Allegato A1 alle NTA del RUE, anche i seguenti articoli: - Art. 9.5 c.5, Art in adeguamento alla D.G.R. n. 994 del 07 luglio 2014 con la quale si apportano modifiche all atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia (DAL 279/2010) e nello specifico vengono sostituite le voci 41, 42 e 44 dell Allegato A della DAL 279/2010 con le seguenti voci: 41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 42. Distanza dai confini di proprietà: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 44. Distanza tra edifici /Distacco (De): Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 9
10 In relazione alla modifica controdeduttiva proposta al p.1, i seguenti articoli dell Allegato A1 alle NTA del RUE: - art. 9.3 Distanza tra edifici/distacco, - art.9.4 Distanza dai confini di proprietà, - art. 9.6 Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico, risultano già modificati in quanto la definizione non viene riportata ma viene effettuato un rimando alla disposizione sovraordinata (nel caso specifico trattasi della DAL 279/2010). L adeguamento sopra esplicitato comporta inoltre, la modifica dei seguenti artt. dell Allegato A1 alle NTA di RUE adottate: Art. 3 c. 1, Art. 9 c. 2 lett.a, Art. 9.1 c. 2 lett.c, Art. 9.2 c.1. In merito alle disposizioni introdotte dalla L.R. 18 luglio 2014 n.17 Legge finanziaria regionale, art. 30 Modifiche alla L.R. n. 20/2000, si recepisce quanto disposto dal presente articolo modificando nello specifico l art. 9.3 comma 7, l art. 9.4 comma 3 e l art. 9.5 comma 5 dell Allegato A1 alle NTA del RUE. In riferimento all art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola, e alla possibilità di effettuare il cambio di destinazione per gli edifici classificati come incongrui, si accoglie l osservazione introducendo la specifica che il cambio di destinazione sia consentito a condizione che vengano effettuate le opportune opere di mitigazione. Inoltre si effettua la modifica quale errore materiale, relativo alla numerazione di un articolo contenuto nel RUE, NTA Allegato A1 - Disciplina delle altezze e delle distanze (allegato B2 alla deliberazione) e precisamente correggendo l art. 9 Altezza utile..,come art. 8. Si ritiene di rivedere l art. 9.3 c.6 dell Allegato A1 alle NTA de RUE, rendendo maggiormente esplicita e chiara la modalità di computazione della distanza, nel caso di edifici della medesima proprietà. Si ritiene di procedere alla modifica e correzione dell art comma 7 lettera a4 delle NTA del RUE, sostituendo per quanto riguarda il centro storico con comunque, per mettere in coerenza l articolo citato con l art dell Allegato A2 alle NTA del RUE. Nel dettaglio le modifiche apportate risultano evidenziate nella versione controdedotta. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n.5. 10
11 Osservazione n.6 Trattasi di osservazione in cui si chiedono modifiche agli articoli 3.2.9, 6.3.3, bis e del RUE adottato ritenendo che le modifiche apportate comportino appesantimenti procedurali contrari ai principi di snellezza amministrativa e semplificazione. Vengono proposte le seguenti modifiche: 1. mantenere per gli edifici rurali ed ex rurali, la possibilità di ampliamento della superficie lorda utile nella misura del 25%; 2. in caso di parti non prevalenti di edifici rurali tutelati, mantenere in capo al tecnico la verifica e la dichiarazione asseverata della mancanza dei presupposti per l assoggettamento al vincolo o alla tutela con parere non vincolante della Commissione per la qualità architettonica per il paesaggio. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 6 In riferimento al punto 1: - la modifica di cui alla variante adottata in riferimento all art in cui si è proposto di eliminare la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare, discende dalla necessità di non incrementare la densità abitativa non connessa all attività agricola, in zona agricola produttiva, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate ed in particolare dell Art. A-21 Interventi edilizi non connessi al attività agricola della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. e pertanto non si ritiene coerente consentire un ampliamento nella misura del 25% della superficie lorda utile esistente. In riferimento al punto 2: - si evidenzia che, come già stabilito dall art Commissione consultiva per la qualità architettonica ed il paesaggio del RUE vigente e secondo quanto stabilito dall art. 6 della L.R. 15/2013 la Commissione per la QAPP emana pareri obbligatori ma non vincolanti esprimendosi sugli interventi edilizi riguardanti edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mmm. e ii. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.6. Osservazione n. 7 Trattasi di osservazione dell Unione Costruzioni di CNA di Parma in cui si chiedono modifiche agli articoli 3.2.9, 6.3.3, bis e del RUE adottato ritenendo che le modifiche apportate comportino un peggioramento della normativa vigente per i seguenti motivi: 1. annullando le possibilità di incremento della SLU, si rischia di ingenerare pericoli di speculazione limitando investimenti e possibili occasioni di lavoro; 2. si richiede che, al fine di evitare un appesantimento delle procedure amministrative, per le parti non rilevanti di edifici tutelati o per parti di complessi rurali non soggette a 11
12 vincolo, le procedure previste possano rimanere in capo al tecnico incaricato dalla proprietà e sotto la sua responsabilità l attestazione di non assoggettamento al vincolo, escludendo pertanto l intervento nella procedura della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 7 In merito al punto 1 si evidenzia che: - la modifica di cui alla variante adottata in riferimento all art in cui si è proposto di eliminare la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare, discende dalla necessità di non incrementare la densità abitativa non connessa all attività agricola, in zona agricola produttiva, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate ed in particolare dell Art. A-21 Interventi edilizi non connessi al attività agricola della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. e pertanto non si ritiene coerente confermare la possibilità di incremento della Slu per edifici non connessi all attività agricola. In merito al punto 2: - si evidenzia che, come già stabilito dall art Commissione consultiva per la qualità architettonica ed il paesaggio del RUE vigente e secondo quanto stabilito dall art. 6 della L.R. 15/2013 la Commissione per la QAPP emana pareri obbligatori ma non vincolanti, esprimendosi sugli interventi edilizi riguardanti edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii. Si evidenzia che le modifiche introdotte dalla variante adottata, agli artt bis e , riguardano solo gli edifici di valore architettonico- ambientale e storico testimoniale (i cosiddetti edifici rossi) ed eventuali parti non prevalenti dell edificio tutelato e non riguardano, come espresso nell osservazione, parti di complessi rurali non soggetti a vincolo e tutela. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.7. Osservazione n.8 Trattasi di osservazione in cui si chiede di modificare il quadro normativo adottato che riguarda gli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale, stante in particolare la necessità di intervenire nel rispetto della normativa antisismica e per l efficientamento energetico degli edifici. Nello specifico si chiede: 1. di consentire interventi di Ristrutturazione Edilizia nel rigoroso rispetto degli aspetti tipologici, materici ed ambientali; 2. di mantenere la possibilità di rilocalizzazione prevista nelle precedenti norme; 12
13 3. limitare gli interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico ai fabbricati già individuati nella cartografia di RUE. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 8 Il presupposto sulla base del quale è stata effettuata la modifica agli artt bis e del RUE nasce dalla considerazione che qualora un edificio venga classificato dagli strumenti urbanistici comunali, come edificio di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., e quindi come edificio meritevole di tutela, non possa essere demolito e quindi non possa essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione edilizia oppure non ne possa essere prevista la rilocalizzazione qualora l edificio insista su un area assoggettata a vincolo di inedificabilità. E possibile ricorrere all art comma 3 del Rue vigente, solo in specifici casi di edifici d interesse storico-architettonico, per i quali la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, è possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. La proposta di cui a p. 3 dell osservazione, di limitare gli interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico ai fabbricati già individuati nella cartografia di RUE, non è accoglibile in quanto l attribuzione delle categorie d intervento a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo è avvenuta secondo principi e valutazioni differenti rispetto alla classificazione effettuate in riferimento agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali (cosiddetti edifici rossi). Si ritiene comunque opportuno specificare che tra gli obiettivi della presente amministrazione vi è la volontà di effettuare un nuovo censimento col quale individuare gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss. mm.e ii., tenendo conto per la nuova classificazione degli aspetti relativi alle condizioni di stabilità e di localizzazione. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.8. Osservazione n. 9 Trattasi di osservazione all art bis concernente Modalità di intervento sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale in cui si osserva che la modifica adottata che prevede l eliminazione della possibilità di intervenire con interventi di ristrutturazione edilizia comporterebbe la riduzione drastica sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale per mancanza di sostenibilità economica con conseguente degrado degli edifici tutelati, peggioramento della qualità del paesaggio e mancata riqualificazione dell esistente e non incentivazione dell indotto lavorativo. Nello specifico si chiede di : 13
14 1. modificare le prescrizione dell Allegato A3 consentendo la demolizione e rifacimento delle strutture verticali e orizzontali al fine di realizzare organismi rispondenti alle normative vigenti, sottoponendo i progetti al controllo e all approvazione dell Amministrazione Comunale sia in fase di rilievo che di esecuzione; 2. effettuare un analisi specifica in modo da limitare il numero degli edifici meritevoli di tutela e/o stabilendo la parte di edificio da sottoporre a tutela. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 9 In riferimento al punto 1, la richiesta di consentire la demolizione e ricostruzione è in contrasto con il presupposto sulla base del quale è stata effettuata la modifica agli artt bis e del RUE che prevede che, un edificio classificato dagli strumenti urbanistici comunali, come edificio di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., e quindi come edificio meritevole di tutela, non possa essere demolito e quindi non possa essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. La possibilità di ricorrere all art comma 3 del Rue vigente è limitata solo a specifici casi di edifici d interesse storico-architettonico, per i quali, nel caso la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, è possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. In riferimento al punto 2 si specifica che tra gli obiettivi della presente amministrazione vi è la volontà di effettuare un nuovo censimento col quale individuare gli edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale,ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss. mm.e ii., valutando per la nuova classificazione gli aspetti relativi alle condizioni di stabilità e di localizzazione. Si concorda pertanto nella richiesta di effettuare un analisi specifica in modo da limitare il numero degli edifici meritevoli di tutela e/o stabilendo la parte di edificio da sottoporre a tutela, evidenziando che la proposta non è accoglibile nell ambito del procedimento della presente variante normativa ma dovrà essere oggetto di specifica variante cartografica. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.9 Osservazione n.10 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dalla Struttura Operativa Pianificazione Generale Settore Urbanistica in cui si evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche alla versione adottata della presente variante di RUE, necessarie per l adeguamento alla normativa statale e conseguente circolare regionale, sopravvenute successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, ovvero: 14
15 Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.» In particolare gli articoli 17 e 25 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014 hanno introdotto dal 12 novembre 2014 numerose modifiche al D.P.R. 380/2001 e alla legge n. 241 del Circolare della Regione Emilia Romagna prot. gen. n del 21 novembre 2014 avente ad oggetto Indicazioni operative conseguenti all entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del Proposta di controdeduzione all osservazione n. 10 Si propone di accogliere l osservazione secondo le seguenti specifiche: -in adeguamento alla L. n.164 del 11 novembre 2014 e alla conseguente circolare della R.E.R. del 21 novembre 2014, apportare le modifiche agli articoli e delle N.T.A del R.U.E. adeguando rispettivamente la definizione di Ristrutturazione edilizia e Manutenzione straordinaria. La L.164/2014 introduce una modifica alle definizioni di Ristrutturazione edilizia e di Manutenzione straordinaria oggetto di revisione della presente variante e modifica la definizione di Manutenzione ordinaria per la quale la presente variante non operava alcuna modifica. Alla luce del fatto che le definizioni degli interventi edilizi risultano oggetto di continue modificazioni da parte sia della normativa statale che regionale, si ritiene opportuno procedere, come già esplicitato all osservazione n.5, nell effettuare un operazione di mero rinvio alla normativa sovraordinata. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n.10. Osservazione n.11 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dal Settore Servizi al Cittadino e all Impresa e SUEI con la quale viene richiesto di apportare un chiarimento all art , punto 1, lettera b) specificando se sia ammissibile o meno, la realizzazione di superfici accessorie non costituenti Slu e non costituenti nuova costruzione. 15
16 Proposta di controdeduzione all osservazione n. 11 Si propone di accogliere l osservazione modificando il p.2 Ulteriori prescrizioni dell art , da: ULTERIORI PRESCRIZIONI 2 Gli interventi di cui alle lettere b) del comma precedente, potranno attuarsi anche mediante ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri dell Allegato A3. E altresì ammessa la trasformazione di superfici esistenti in superfici accessorie e pertinenziali alle unità immobiliari di cui alla lettere b) del comma precedente. in ULTERIORI PRESCRIZIONI 2 Gli interventi di cui alle lettere b) del comma precedente, potranno attuarsi anche mediante ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri dell Allegato A3. E altresì ammessa la trasformazione di superfici esistenti in superfici accessorie e pertinenziali alle unità immobiliari di cui alla lettere b) del comma precedente, fermo restando che non potranno essere realizzati nuovi manufatti edilizi al di fuori dei volumi esistenti. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n
REGOLAMENTO ENERGETICO
REGOLAMENTO ENERGETICO - Allegato C1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Variante alle NTA del RUE ai sensi dell art. 33 della L.R. 24.3.2000 e ss.mm.ii.
DettagliProvincia di Modena COMUNE DI SPILAMBERTO. Struttura Pianificazione Territoriale. Piano Regolatore Generale VARIANTE PARZIALE
Provincia di Modena COMUNE DI SPILAMBERTO Struttura Pianificazione Territoriale Piano Regolatore Generale VARIANTE PARZIALE Adottata con del. C.C. n. 90 del 22/12/2015 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
DettagliVariante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm. Relazione illustrativa
Comune di Parma Settore Urbanistica Servizio Pianificazione Generale Allegato A Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm Relazione illustrativa Adottata
DettagliRELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE
Comune di Parma Settore Urbanistica Allegato B Modifica ed Integrazione alle NTA del POC al fine di promuovere diverse modalità di attuazione delle misure di risparmio energetico ed introdurre alcune specificazioni
DettagliPiani e Progetti Urbanistici
Piani e Progetti Urbanistici P.G. N.: 325258/2013 2013 N. O.d.G.: 6/2014 Data Seduta Giunta : 23/12/2013 Richiesta IE Oggetto: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ALL 'INTERNO DEL CENTRO STORICO (AMBITI
DettagliCOMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OGGETTO n.
COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L anno in Modena il giorno del mese di ( ) alle ore regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
Dettagliproposta di legge n. 23
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 23 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 13 luglio 2010 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 INTERVENTI DELLA
DettagliComune Di Parma SETTORE URBANISTICA - S.O. PIANIFICAZIONE GENERALE. P. D. n PD-191 del 30/01/2014
Comune Di Parma 51 0 2 0 - SETTORE URBANISTICA - S.O. PIANIFICAZIONE GENERALE P. D. n. 2014-PD-191 del 30/01/2014 OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge regionale 24.3.2000
DettagliPG N COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA R.U.A.D del 25/07/2014 SERVIZI ALLA CITTA' EDILIZIA. del 23/07/2014. Dirigente: BELLI Dr.
PG N 25595 Titolazione: del 23/07/2014 COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA R.U.A.D. 1041 del 25/07/2014 SERVIZI ALLA CITTA' EDILIZIA Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO: ATTO DI
DettagliINTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
CITTÀ DI CARPI COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI SOLIERA INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO La presente schematizzazione è forzatamente sintetica e deve essere letta
DettagliREGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2010, N. 28 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N.
DettagliREGIONE LIGURIA. LR 36/1997 Legge urbanistica regionale come modificata dalle LR 11/2015, 29/2015 e LR 29/2016
REGIONE LIGURIA Legge urbanistica regionale come modificata dalle LR 11/2015, 29/2015 e LR 29/2016 LR 49/2009 Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio
DettagliC I T T À D I P O T E N Z A UNITÀ DI DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO
C I T T À D I P O T E N Z A UNITÀ DI DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE OGGETTO: approvazione dei criteri per la cessione dei
DettagliDECRETO L.VO 42/04 (Vincolo paesaggistico) DESCRIZIONE INTERVENTO PERMESSO DI COSTRUIRE ART.134 LRT.65/2014
Allegato A Diritti di Segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie - Diritti di ricerca e visura per pratiche edilizie Settore PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UO. EDILIZIA PRIVATA. DECRETO
DettagliREGIONE LAZIO. LR 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio
REGIONE LAZIO LR 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio OBIETTIVI E PRINCIPI La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011,
DettagliVARIANTE EX ART. 14 BIS AL P.S.C. E AL R.U.E.
VARIANTE EX ART. 14 BIS AL P.S.C. E AL R.U.E. OTTOBRE 2017 Salumificio Villani s.p..a Sindaco Responsabile del procedimento Giordano Bricoli Benedetta Enili Relazione Verifica di assoggettabilità a VAS
DettagliOGGETTO: Quesiti sull applicazione della L.R. n. 22/09 (Piano Casa).
Prot. n. 726056 del 29 novembre 2011 OGGETTO: Quesiti sull applicazione della L.R. n. 22/09 (Piano Casa). Il Comune formula dei quesiti su problematiche emerse in sede di attuazione della L.R. 8 ottobre
DettagliVARIANTE NORMATIVA PER LE ZONE AGRICOLE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Comune di Guardistallo Provincia di Pisa VARIANTE NORMATIVA PER LE ZONE AGRICOLE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO Arch. Giovanni Parlanti Progettista Geom. Fabrizio Sacchini Responsabile del procedimento Dott.ssa
DettagliCittà di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile
Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile PREMESSA: LE ZONE DI RECUPERO A PESCARA L individuazione delle zone di degrado e di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell art. 27 della
DettagliREGIONE SARDEGNA: LA GIUNTA APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SUL PIANO CASA Mercoledì 04 Agosto :14 -
La Giunta Regionale con deliberazione n. 33/5 del 17 luglio 2009 ha approvato il Disegno di legge recante Disposizioni straordinarie per il sostegno dell economia mediante il rilancio del settore edilizio
DettagliCOMUNE DI GROTTAMMARE
COMUNE DI GROTTAMMARE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO ISOLATO N. 81. APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 84 DEL 07/11/2001.
DettagliPROPOSTA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE "POC VAR 1/2016" PER L'AMBITO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE N. 6 - APPROVAZIONE. Il Consiglio Comunale
PROPOSTA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE "POC VAR 1/2016" PER L'AMBITO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE N. 6 - APPROVAZIONE Il Consiglio Comunale Premesso che: - la legge regionale 24 marzo 2000 n 20: Disciplina
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro ) Giunta ( AOO_EMR ) PG/2014/ del 03/06/2014 COMUNE DI MODENA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro ) Giunta ( AOO_EMR ) PG/2014/0225413 del 03/06/2014 COMUNE DI MODENA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia privata
DettagliIl Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 11 febbraio 2011
LEGGE REGIONALE 21/12/2010 N.19 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE
DettagliGRUPPO DI LAVORO. UNIONE RENO GALLIERA SERVIZIO URBANISTICA - Ing. Antonio Peritore: Responsabile - Arch. Matteo Asioli - Geom.
GRUPPO DI LAVORO UNIONE RENO GALLIERA SERVIZIO URBANISTICA - Ing. Antonio Peritore: Responsabile - Arch. Matteo Asioli - Geom. Ivano Venturini Per il Comune di CASTELLO D ARGILE Ing. Cristina Baccilieri
DettagliVÉÇá zä É exz ÉÇtÄx wxäät câzä t
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree
DettagliDIREZIONE URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-58 L'anno 2018 il giorno 04 del mese di luglio la sottoscritta Petacchi Laura in qualità di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato
DettagliCOMUNE DI BARBERINO VAL D ELSA COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
Al Consiglio Comunale Oggetto: Piano Operativo e variante puntuale al Piano Strutturale Controdeduzioni alle osservazioni e contributi. Relazione Si premette che il è dotato di Piano Strutturale approvato
DettagliI CONTENUTI DEL RUE NELLA L.R. 20/2000
INU Emilia Romagna Istituto Nazionale Urbanistica Summer School Cesenatico, 17-18-19 settembre 2009 Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) nel sistema di pianificazione riformato dell Emilia Romagna
Dettaglia. Nelle zone B8 e B10 sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal PAI per le aree classificate a pericolosità idraulica di tipo 4.
COMUNE DI VICENZA Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 11/2004 NORME TECNICHE OPERATIVE È consentito a fronte della completa demolizione di costruzioni accessorie pertinenziali, per una volumetria
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
VI VARIANTE PER MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI DELL ART. 33 L.R. 20/2000. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che la L.R.
Dettagliverifica preventiva di assoggettabilita' alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008 Rettificata con D.G.R. n 16-10621 del 26/01/2009 - Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009; - Modifica n. 1, approvata con D.C.C.
Dettagliallegato SI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 2 E 3 DELL ART. 32 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SO
allegato SI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 2 E 3 DELL ART. 32 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SOPRALINEATE 1. All interno del TUC-R2, non sono in ogni
DettagliPREMESSA LA RIORGANIZZAZIONE DELL INDICE DI RUE... 3
S O M M A R I O PREMESSA... 2 1 LA RIORGANIZZAZIONE DELL INDICE DI RUE... 3 Centro Cooperativo di Progettazione s.c. - RE 1 PREMESSA Il Comune di Scandiano in Provincia di Reggio Emilia è dotato di Regolamento
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017, N. 48 "Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili 2 LEGGE REGIONALE "Norme in materia
DettagliDelib. n. - N. P.G. La Giunta comunale propone al Consiglio l adozione della sotto riportata deliberazione. Il Consiglio Comunale
Delib. n. - N. P.G. OGGETTO: Ampliamento appartamento del custode e sala bar dell Hotel Ristorante Noce in Via Gelsi n. 5 presentato da Paride Pedroni & c. s.a.s. n. 24536 P.G. del 26.3.2012 in variante
DettagliSpinello in Comune di Santa Sofia
Art. 12 quater Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici Spinello in Comune di Santa Sofia 1. La perimetrazione suddivide il territorio in tre zone
DettagliComune di Falconara Marittima
Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER L EDILIZIA SOSTENIBILE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 70 del 11/08/2011 Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 1 INDICE Art. 1 Normativa di riferimento
DettagliPROPOSTA DI LEGGE. N. 414 del 10 gennaio 2018
Atti Consiliari Consiglio Regionale del Lazio X LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 414 del 10 gennaio 2018 DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE N. 924 DEL 28 DICEMBRE 2017 MODIFICHE ALLA LEGGE
DettagliComune Di Parma. non favorevole. Visto del Segretario Generale Visto in data 28/07/2014 da ASTERIA SILVIA
Comune Di Parma 51 0 2 0 - SETTORE URBANISTICA - S.O. PIANIFICAZIONE GENERALE P. D. n. 2014-PD-1774 del 04/07/2014 OGGETTO: Variante cartografica parziale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al
DettagliSalva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI
Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI 1. Per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad
DettagliINTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI CARPI COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI SOLIERA INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO La presente schematizzazione è forzatamente sintetica e deve essere letta
DettagliOGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL ATTIVITA DEL SERVIZIO U.E.A. LA GIUNTA COMUNALE
Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena 26/04/2012 N.46 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL ATTIVITA DEL SERVIZIO U.E.A. LA GIUNTA COMUNALE - VISTA la Delibera di C.C. n. 41/1997
Dettagli! (/ 8. $ 9 9 & " :#' :& #' 5 6 $! $ ( / / 9 6 $ $ $!
!" # $ $ % $ & #' " (!% ) * $ *+!,!! - $. / 0 *!!!!- / ( / (. 1 $ -!' 2 34 4 ' $ $ 2 $ & #' & (!' " 5 *. 1 / -! 6 4 ( $ ' )!' 7 $ (! (/ 8. $ 9 9 & " :#' :& #' 5 6 $! $ ( / / 9 6 $ $ $! !!" # $ %#!%! &
DettagliCOMUNE DI MERCATO SARACENO: GEOM. ANNA ERCOLANI
RELAZIONE PROGETTISTI: URB. MICHELE MIOTELLO - TERRITORIO EDILIZIA AMBIENTE - CERVARESE S. CROCE (PD), VIA ROMA 52 URB. GIANLUCA RAMO LATISANA (UD), VIA MONSIGNOR L. MURADOR COMUNE DI MERCATO SARACENO:
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE - Richiamata la Delibera di C.C. n 90 del 22/12/2015 avente per oggetto : Varianti al P.R.G.. vigente ex art. 15 L.R.. 47/78 e s.m. : Aree Speciali A28 A 30 A31 A 32, modifiche cartografiche
DettagliL.R. n.6/2009 TITOLO III NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO. Norme straordinarie per il rilancio dell attività edilizia
L.R. n.6/2009 TITOLO III NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO Norme straordinarie per il rilancio dell attività edilizia Fino al 31 dicembre 2010 Può essere presentata una DIA
Dettaglil.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio
l.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio step 19 aprile 2016 Recupero del patrimonio edilizio esistente Riduzione del consumo di suolo Valorizzazione del paesaggio Ridefinizione
DettagliSEGUITO DI ERRORE MATERIALE RISCONTRATO NEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DEL PIANO DELLE REGOLE
Comune di Retorbido (Pv) - Rettifica al vigente P.G.T. ai sensi dell art. 13 L.R. 11.03.2005, n. 12 aprile 2013 RETTIFICA AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL ART. 13 COMMA 14 BIS L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.
Dettagli1. STRUTTURA DELLA LEGGE: 1.1. TIPI DI INTERVENTO
1. STRUTTURA DELLA LEGGE: 1.1. TIPI DI INTERVENTO 1. LA DISCIPLINA DELLA L. RIC SI ARTICOLA CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI ELEMENTI 1.1. tipo di danneggiamento e di intervento da realizzare: Riparazione Ripristino
DettagliNORME TECNICHE D ATTUAZIONE
Licenza d uso INDICE Piano Regolatore Generale del Comune di Roma NORME TECNICHE D ATTUAZIONE Delibera di Approvazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 Allegato A Compensazioni Appendice
Dettagli1. TERMINI, GRANDEZZE E PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO
DIREZIONE URBANISTICA Scheda DISCIPLINA 2015 GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA 2015 I - Inquadramento generale 1. TERMINI, GRANDEZZE E PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VALSAT
COMUNE DI GUIGLIA PROVINCIA DI MODENA VARIANTE AL PRG novembre 2016 Modifiche normative, rettifica errori materiali e passaggio a norma diffusa di ex comparti attuativi RELAZIONE ILLUSTRATIVA E VERIFICA
DettagliVARIANTE 2014 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
C O M U N E D I N O N A N T O L A P R O V I N C I A D I M O D E N A VARIANTE 2014 AL PIANO REGOLATORE GENERALE ai sensi del combinato disposto dell'art.15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000
DettagliPROCEDIMENTI DIRITTI 50,00 30,00 50,00 70,00 70,00 50,00 50,00 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)
PROCEDIMENTI DIRITTI COMUNICAZIONE opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
DettagliCOMUNE DI GAVARDO (BS) ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL 10 FEBBRAIO 2010
OSSERVAZIONE: n. 41 RICHIEDENTE: ANDREA CAMILLI PROTOCOLLO: n. 12076 RIFERIMENTO CATASTALE: OGGETTO: chiede la possibilità di chiudere la loggia esistente. CONTRODEDUZIONE: valutata l entità dell intervento
DettagliDAMBEL. Relazione illustrativa
PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI DAMBEL PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2016 : MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE ADOZIONE PRELIMINARE : Delibera del Consiglio Comunale n. 25 di data 20/09/2016
DettagliINTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI CARPI COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI SOLIERA INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO La presente schematizzazione è forzatamente sintetica e deve essere letta
DettagliVARIANTE STRUTTURALE N. 19
COMUNE DI ORBASSANO VARIANTE STRUTTURALE N. 19 ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DETERMINAZIONI ASSUNTE N DATA DI PRESENTAZIONE PROT. n NOMINATIVO OSSERVANTE DETERMINAZIONE 1 10/10/2011 26733 Pognante
DettagliREGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009
REGIONE CAMPANIA Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 v. anche legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011; DGR n. 145 del 12 aprile 2011 (Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica
DettagliSI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 3, 4,5, 6,7 E 8 DELL ART. 28 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SOPRALINEATE 1. Il tessuto urbano consolidato residenziale
DettagliAssessorato: Ufficio: SEGRETERIA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.49
Assessorato: Ufficio: SEGRETERIA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 20-05-15 N.49 Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. - AI SENSI DELL'ART. 15 - COMMA 5 - L.R. 34/1992 - PER MODIFICA CLASSIFICAZIONE
DettagliSETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 e s.m.i. Direttiva per l applicazione del REGOLAMENTO COMUNALE relativo alla definizione delle caratteristiche
DettagliCOMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI. Proposta di consiglio n. 5 del 27/02/2016
Proposta di consiglio n. 5 del 27/02/2016 Oggetto: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.16 4 COMMA LETT.D-TER DEL DPR N.380/2001 SMI - CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO PREMESSO che:
DettagliQUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI
COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLO UNICO DELL EDILIZIA Legge regionale 13 marzo 2012 - n. 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia
DettagliProposta di legge regionale
Proposta di legge regionale Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico
DettagliP.I FASE OSSERVATIVA MARZO Piano degli Interventi di Trevignano Fase osservativa pag.1. SINDACO geom. Ruggiero Feltrin
P.I. 2016 FASE OSSERVATIVA SINDACO geom. Ruggiero Feltrin ASSESSORE ALL URBANISTICA ing. Franco Bonesso SEGRETARIO dott. Giampietro Cescon MARZO 2017 Piano degli Interventi di Trevignano Fase osservativa
DettagliComune di Piacenza Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio UO SUEAP
Comune di Piacenza Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio UO SUEAP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1630 del 19/11/2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA'
DettagliLR 20/00 capo A-IV - Territorio Rurale
Obiettivi LR 20/00 capo A-IV - Territorio Rurale promuovere un agricoltura sostenibile e multifunzionale, salvaguardare il paesaggio rurale preservare i suoli ad alta vocazione agricola, il loro consumo
DettagliPiano Casa Regione Lazio
Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21 Piano Casa Regione Lazio Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale 1 PRINCIPALI CONTENUTI: Interventi di ampliamento
DettagliI L C O N S I G L I O
N. O.d.G. 245/2014 2014 PG.N. 141361/2014 Comune di Bologna Piani e Progetti Urbanistici Dipartimento Riqualificazione Urbana Servizi per l'edilizia OGGETTO: VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 21/12/2011
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 21/12/2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2753 Comune di PRESICCE. Variante P.R.G. per le zone agricole. L Assessore alla
DettagliCOMUNE DI GAVARDO (BS) ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL 10 FEBBRAIO 2010
OSSERVAZIONE: n. 211 RICHIEDENTE: GRUMI ENZO - ELDA E DORA PROTOCOLLO: n. 13765 DATA: 16/10/2009 RIFERIMENTO CATASTALE: foglio 12 - mappali 6826, 6827, 6832, 6835, 6835 OGGETTO: chiede che il terreno di
DettagliPIANO REGOLATORE GENERALE
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO CITTA' DI SAN MAURO TORINESE L.R. 5 DICEMBRE 1977 N.56 E S.M.I. PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 142-3494 DEL 18/O2/1986 VARIANTE
DettagliNuovo Piano Casa Regionale
Nuovo Piano Casa Regionale Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente
DettagliPubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012
Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA Pubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012 Un
DettagliREGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA LR 5/2007 Riforma dell urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio come modificata dalla LR 21/2015 Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di
DettagliDirigente Direzione Pianificazione Urbanistica, ERP Arch. Giorgio Cavagnis
Dirigente Direzione Pianificazione Urbanistica, ERP Arch. Giorgio Cavagnis VARPGT10 - STRUTTURA DELLA RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE SEZIONE 1 ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO AI SENSI DELL ART. 3 DPR
DettagliScia 2: i titoli edilizi e i procedimenti per ogni tipologia di intervento
Scia 2: i titoli edilizi e i procedimenti per ogni tipologia di intervento Nel Decreto di prossima pubblicazione una tabella riassume le procedure da seguire, gli adempimenti successivi e la nuova disciplina
DettagliDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 23/11/2017
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 23/11/2017 OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. N. 20/2000 E SS.MM.II. Il Sindaco introduce
DettagliCITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA
MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE OGGETTO : VARIANTE 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA N60:VIA I MAGGIO. RELAZIONE
Dettagliche il suddetto Piano adottato è comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica di cui al Titolo II del D.Lgs.
ODG N. 43/2010 Approvato il 29/01/2010 Esecutivo dal 29/01/2010 PG. N. 311130/2009 Comune di Bologna Settore Ambiente OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E.): CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
Dettagli1. Premessa. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO // Comune di Carpiano Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DI PGT ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. 1. Premessa La presente relazione tecnica costituisce
DettagliCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Comune di Piacenza Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio UO SUEAP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 46 del 20/01/2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DettagliBollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Martedì 26 aprile 2016
23 D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5066 Rettifica parziale della d.g.r. 12 dicembre 2013, n. X/1088 «Approvazione della variante parziale al PTC del parco Oglio Nord» limitatamente alla tavola 1 - Azzonamento
DettagliCOMUNE DI ORCIANO PISANO
Area 2 Tecnica ALLEGATO A Oggetto: Diritti tecnici di segreteria 2017 L aggiornamento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 2014 al 2016 è pari al +0,40%; il
DettagliL.R. 16 luglio 2009 n. 13. Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia
L.R. 16 luglio 2009 n. 13 Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia Principi ispiratori semplificazione: procedure più agili per avviare
DettagliAdozione definitiva, art. 37 comma 8 L.P. 15/2015 e s.m., del Piano Regolatore Generale del Comune di Castelnuovo - variante 2018.
Delibera consiliare n. 16 dd. 25.07.2019 OGGETTO: Adozione definitiva, art. 37 comma 8 L.P. 15/2015 e s.m., del Piano Regolatore Generale del Comune di Castelnuovo - variante 2018. Ai sensi dell art. 65
DettagliCOMUNE DI PIANORO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI PIANORO PROVINCIA DI BOLOGNA DICHIARAZIONE CONFORMITA URBANISTICA ASSEVERAZIONE AI REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE ED AI PARAMETRI PREVISTI DAL PSC E DAL RUE VIGENTI (ai sensi art. 481
DettagliL'ATTUAZIONE REGIONALE DEL D.L. 70/2011
L'ATTUAZIONE REGIONALE DEL D.L. 70/2011 Regioni che hanno dato attuazione Regioni che non hanno dato attuazione DOSSIER Aggiornato al 14 ottobre 2011 Direzione Legislazione Mercato Privato Normativa Statale
DettagliComune di TROMELLO RELAZIONE ISTRUTTORIA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO. costruire D.I.A N. Protocollo n.
Comune di TROMELLO RELAZIONE ISTRUTTORIA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO Permesso Domanda del costruire D.I.A N. Protocollo n. - al RESPONSABILE S.U.E. 1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
DettagliINDICAZIONI DI CARATTERE NON ESAUSTIVO RIGUARDANTI L APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA L.R. 21/10/2004 n. 23 NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
INDICAZIONI DI CARATTERE NON ESAUSTIVO RIGUARDANTI L APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA L.R. 21/10/2004 n. 23 NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO IL RILASCIO DEL TITOLO IN SANATORIA E AMMESSO PER: LE OPERE
DettagliBorgo Santa Caterina - SCHEDA
Borgo Santa Caterina - SCHEDA 695021028 Inventario dei Beni Culturali e Ambientali Scheda n 150116 DATI GENERALI Data rilievo: 19/06/2008 Località: Indirizzo: Indirizzo: Indirizzo: Foto aerea Borgo Santa
DettagliProvincia di Rovigo COMUNE DI ROVIGO DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Provincia di Rovigo COMUNE DI ROVIGO doc A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA ai sensi degli art. 3 della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 13/11. ROVIGO_Via Olmo 5, Fenil del Turco oggetto: DOCUMENTAZIONE
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA L.R 24/01. Adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 7 della L.R 24/01 e s.m.i. e introduzione
DettagliComune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 05/11/2018
Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD-2018-2827 DEL 05/11/2018 Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8 Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA Determinazione
DettagliComune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 22/10/2018
Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD-2018-2699 DEL 22/10/2018 Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8 Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA Determinazione
Dettagli