Approvazione di variante normativa al RUE. Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.

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1 Comune di Parma Servizio Urbanistica S.O. Pianificazione Generale Allegato A Approvazione di variante normativa al RUE Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE RELAZIONE CONTRODEDUTTIVA Adottata con atto di C.C. n. 45 del 17/06/2014 Approvata con atto di C.C. n del

2 Elaborati di Variante 2

3 Variante al RUE ai sensi dell art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm. Elenco elaborati di variante: Allegato A : Relazione controdeduttiva Doc.A- Relazione tecnica controdeduttiva Allegato B suddiviso in : Allegato B1 estratto delle Norme tecniche di attuazione del Rue (testo adottato, testo controdedotto, testo modificato); Allegato B2 Allegato A1 alle N.T.A. del R.U.E., estratto dell Allegato A3 alle N.T.A. del R.U.E., estratto dell Allegato C3 alle N.T.A. del R.U.E. (testo adottato, testo controdedotto, testo modificato) 3

4 Allegato A DOC. A - Relazione tecnica controdeduttiva La variante denominata Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE è stata adottata con deliberazione di C.C. n. 45 del 17 giugno A seguito della esecutività dell atto consiliare sopra richiamato, gli elaborati della variante sono stati depositati presso il Servizio Archivi Ufficio Archivio di Deposito e Archivio Storico a libera visione degli interessati per la durata di 60 gg., e precisamente a partire dal e lo stesso giorno ne è stata data notizia tramite pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Parma. Termine previsto per la presentazione delle osservazioni: 25 agosto Risultano pervenute le seguenti osservazioni: Osservazione n.1 Osservazione n.2 Osservazione n.3 Osservazione n.4 Osservazione n.5 Osservazione n.6 Osservazione n.7 Osservazione n.8 Osservazione n.9 presentata in data 16/07/2014, protocollo generale n del 18/07/2014; presentata in data 23/07/2014, protocollo generale n del 25/07/2014; presentata in data 01/08/2014, protocollo generale n del 06/08/2014; presentata in data 13/08/2014, protocollo generale n del 13/08/2014; presentata in data 21/08/2014, protocollo generale n del 21/08/2014; soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Struttura Operativa Pianificazione Generale presentata in data 22/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/08/2014; presentata in data 25/08/2014, protocollo generale n del 25/09/2014. Risultano pervenute, inoltre, fuori termine, le seguenti osservazioni: Osservazione n.10 presentata in data 09/12/2014, protocollo generale n del 09/12/2014. soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Struttura Operativa Pianificazione Generale 4

5 Osservazione n.11 presentata in data 12/12/2014, protocollo generale n del 12/12/2014. soggetto proponente: Comune di Parma-osservazione d ufficio -Settore Servizi ai cittadini e all Impresa e SUEI Osservazione n.1 Trattasi di osservazione con la quale si chiede di apportare una modifica all art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola al fine di poter recuperare ad uso residenziale un complesso immobiliare non più connesso all attività agricola attualmente destinato in parte a bar (edificio principale) e in parte a deposito magazzino e ricovero attrezzi. Nello specifico viene richiesto di modificare l art al comma 1 lett. c) e al comma 2 lett. d) con la seguente integrazione: E altresì consentito, con o senza mutamento di destinazione d uso, il restauro e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti o di parte di questi, se legittimamente realizzati, non più connessi alla conduzione aziendale ovvero destinati ad usi non inerenti l attività agricola, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) non vi sia incremento di unità immobiliari; b) la nuova destinazione di parte di un fabbricato possa essere la medesima di quella della parte prevalente del fabbricato stesso; c) la nuova destinazione di un fabbricato possa essere la medesima di altro fabbricato posto nelle immediate vicinanze. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 1 L art con la presente variante è stato oggetto di modifica prevedendo principalmente che per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola, gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. L articolo risulta inoltre adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia in recepimento a quanto previsto dalla L.R. 15/2013; viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. La proposta di modifica presentata consentirebbe di effettuare cambi di destinazione in modo generalizzato senza un effettivo controllo e in contrasto con la finalità della disciplina del territorio rurale del RUE finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale; consentire in modo incondizionato di effettuare cambi di destinazione in riferimento all uso prevalente del fabbricato o di altro fabbricato posto nelle immediate vicinanze, potrebbe attivare un meccanismo di incentivazione di funzioni non conformi agli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 5

6 L osservazione presentata potrebbe essere oggetto pertanto di una eventuale variante cartografica volta ad analizzare il caso specifico, senza scardinare i principi e le impostazioni di base del Regolamento Urbanistico Edilizio, da attuarsi in conformità alle previsioni e agli obiettivi di PSC. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.1. Osservazione n.2 Trattasi di un osservazione all art Zona produttiva di espansione ZP4 del RUE con la quale si chiede che vengano ampliate le destinazioni ammesse nella zona produttiva di espansione eliminando il limite del 25 % per alcune destinazioni, stante la crisi del mercato immobiliare che ha comportato un crollo totale della domanda di edifici produttivi. Nello specifico si chiede di modificare il comma 1 dell art integrandolo nel seguente modo :..l insieme degli usi Ud, Ug (ad esclusione degli usi Uga2,Uga3,Uga4),Ui,Un, possono essere insediati sull intera Slu realizzabile. o in alternativa prevedere la suddetta integrazione solo Per gli edifici esistenti ed autorizzati alla data di adozione del presente RUE. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 2 L art non è oggetto della presente variante di RUE adottata con deliberazione consiliare n. 45 del 17 giugno 2014, pertanto si considera l osservazione non pertinente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.2, in quanto non pertinente. Osservazione n.3 Trattasi di osservazione in cui si chiede: 1. che venga data la possibilità di demolizione e ricostruzione di un edificio classificato di valore architettonico testimoniale (art ) come da permesso di costruire presentato in data 7 giugno 2013; 2. che venga inserita nelle norme la possibilità di demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e sedime per i fabbricati pericolanti e non più rispondenti a quanto vincolato al momento della stesura del PSC. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 3 In riferimento al punto 1: Il permesso di costruire presentato in data 7 giugno 2013 ha un istruttoria in capo allo Sportello Imprese al quale il titolare del titolo abilitativo deve fare riferimento al fine di verificare criticità ed eventuali problematiche. In riferimento al punto 2: 6

7 Si evidenzia che è già presente nel RUE vigente l art c. 3 in cui si specifica che sugli edifici d interesse storico-architettonico in cui la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, sia possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.3. Osservazione n. 4 Trattasi di osservazione con la quale si chiede di apportare una modifica agli articoli e di RUE (sia vigente che adottato), evidenziando un contrasto con la tendenza del contenimento di consumo di suolo e di incentivazione del riuso dell edificato. In particolare si osserva che l art c. 1, lett. c) preclude il cambio di destinazione d uso a residenziale (Uf) e l art c.1, lett. d (si desume) non prevede anch esso l uso residenziale e consente il mantenimento di usi incompatibili con la zona agricola consentendo un eventuale ampliamento fino al 50% della Slu esistente. Si osserva inoltre che l art del RUE (sia vigente che adottato) non tiene conto del fatto che alcuni edifici di valore architettonico testimoniale sono in pessime condizioni di salubrità e statiche e pertanto in alcuni casi sarebbe opportuno un intervento di ristrutturazione edilizia. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 4 L art con la presente variante è stato oggetto di modifica prevedendo principalmente che per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola, gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. L articolo risulta inoltre adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia in recepimento a quanto previsto dalla L.R. 15/2013 e ss.mm. e ii. ; viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. La proposta di modifica presentata consentirebbe di effettuare cambi di destinazione in modo generalizzato senza un effettivo controllo e in contrasto con la finalità della disciplina del territorio rurale del RUE finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale; consentire in modo incondizionato di effettuare cambi di destinazione a residenziale di immobili rustici o produttivi spesso caratterizzati da strutture e tipologie inadeguate all uso residenziale, andrebbe a legittimare una prevalenza di usi incoerenti rispetto alla zona agricola produttiva e potrebbe attivare un meccanismo di incentivazione di funzioni non conformi agli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si specifica che solo con una eventuale variante generale di RUE discendente da una variante generale di PSC potrebbe rivalutare obiettivi e modalità operative secondo obiettivi di contenimento di consumo del suolo e di riutilizzo degli edifici esistenti. 7

8 In merito all osservazione relativa all art , si evidenzia che è già presente nel RUE vigente l art c. 3 in cui si specifica che sugli edifici d interesse storico-architettonico in cui la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, sia possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.4. Osservazione n.5 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dalla Struttura Operativa Pianificazione Generale Settore Urbanistica in cui si evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche alla versione adottata della presente variante di RUE, necessarie per l adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta successivamente all adozione ed in particolare: adeguamento alla Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 7 luglio 2014 Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010) ; adeguamento alla L.R. 18 luglio 2014 n.17 Legge finanziaria regionale, art. 30 Modifiche alla L.R. n. 20/2000 ; Viene inoltre richiesto di modificare l art comma 1 lett.h) proponendo di prevedere, la possibilità di effettuare il cambio di destinazione degli edifici incongrui a favore degli usi Ua,a condizione che vengano realizzate le opportune opere di mitigazione. Si chiede infine di provvedere alla correzione di alcuni errori materiali/specifici. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 5 Si propone di accogliere l osservazione secondo le seguenti specifiche: 1. in adeguamento alla D.G.R. n. 994 del 07 luglio 2014, con la quale si stabilisce l applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000), si propone di eliminare le definizioni per esteso riportate nelle NTA del RUE e nell Allegato A1 del RUE, evitando la duplicazione della definizione stessa e precisando nell articolo specifico, il rinvio alla normativa sovraordinata. Conseguentemente all adeguamento ritenuto opportuno in fase controdeduttiva, si propone di modificare, secondo le modalità sopradescitte, i seguenti articoli/allegati, già oggetto della presente variante adottata con D.C.C. n. 45 del 17 giugno 2014: art Ristrutturazione edilizia; art Manutenzione straordinaria; 8

9 Allegato A1 alle NTA del RUE (definizioni). Si propone inoltre di modificare in fase controdeduttiva, i seguenti articoli delle NTA del RUE, facenti parte del Capo 2 Definizioni relative agli interventi edilizi-, non oggetto di modifica di cui alla variante adottata con D.C.C. n. 45 del 17 giugno 2014, effettuando un mero adeguamento delle disposizioni legislative della DAL 994/2014: art Interventi edilizi; art Restauro scientifico; art Restauro e risanamento conservativo; art Ripristino tipologico; art Manutenzione ordinaria; art Demolizione senza ricostruzione; art Ristrutturazione urbanistica; art Nuova costruzione (o nuova edificazione) art Recupero e risanamento conservativo delle aree libere art Movimenti di terra o sistemazione dei terreni A seguito dell applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si propone di adeguare, oltre alle definizioni di cui all Allegato A1 alle NTA del RUE, anche i seguenti articoli: - Art. 9.5 c.5, Art in adeguamento alla D.G.R. n. 994 del 07 luglio 2014 con la quale si apportano modifiche all atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia (DAL 279/2010) e nello specifico vengono sostituite le voci 41, 42 e 44 dell Allegato A della DAL 279/2010 con le seguenti voci: 41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 42. Distanza dai confini di proprietà: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 44. Distanza tra edifici /Distacco (De): Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell edificio purchè aventi una profondità <= a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 9

10 In relazione alla modifica controdeduttiva proposta al p.1, i seguenti articoli dell Allegato A1 alle NTA del RUE: - art. 9.3 Distanza tra edifici/distacco, - art.9.4 Distanza dai confini di proprietà, - art. 9.6 Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico, risultano già modificati in quanto la definizione non viene riportata ma viene effettuato un rimando alla disposizione sovraordinata (nel caso specifico trattasi della DAL 279/2010). L adeguamento sopra esplicitato comporta inoltre, la modifica dei seguenti artt. dell Allegato A1 alle NTA di RUE adottate: Art. 3 c. 1, Art. 9 c. 2 lett.a, Art. 9.1 c. 2 lett.c, Art. 9.2 c.1. In merito alle disposizioni introdotte dalla L.R. 18 luglio 2014 n.17 Legge finanziaria regionale, art. 30 Modifiche alla L.R. n. 20/2000, si recepisce quanto disposto dal presente articolo modificando nello specifico l art. 9.3 comma 7, l art. 9.4 comma 3 e l art. 9.5 comma 5 dell Allegato A1 alle NTA del RUE. In riferimento all art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola, e alla possibilità di effettuare il cambio di destinazione per gli edifici classificati come incongrui, si accoglie l osservazione introducendo la specifica che il cambio di destinazione sia consentito a condizione che vengano effettuate le opportune opere di mitigazione. Inoltre si effettua la modifica quale errore materiale, relativo alla numerazione di un articolo contenuto nel RUE, NTA Allegato A1 - Disciplina delle altezze e delle distanze (allegato B2 alla deliberazione) e precisamente correggendo l art. 9 Altezza utile..,come art. 8. Si ritiene di rivedere l art. 9.3 c.6 dell Allegato A1 alle NTA de RUE, rendendo maggiormente esplicita e chiara la modalità di computazione della distanza, nel caso di edifici della medesima proprietà. Si ritiene di procedere alla modifica e correzione dell art comma 7 lettera a4 delle NTA del RUE, sostituendo per quanto riguarda il centro storico con comunque, per mettere in coerenza l articolo citato con l art dell Allegato A2 alle NTA del RUE. Nel dettaglio le modifiche apportate risultano evidenziate nella versione controdedotta. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n.5. 10

11 Osservazione n.6 Trattasi di osservazione in cui si chiedono modifiche agli articoli 3.2.9, 6.3.3, bis e del RUE adottato ritenendo che le modifiche apportate comportino appesantimenti procedurali contrari ai principi di snellezza amministrativa e semplificazione. Vengono proposte le seguenti modifiche: 1. mantenere per gli edifici rurali ed ex rurali, la possibilità di ampliamento della superficie lorda utile nella misura del 25%; 2. in caso di parti non prevalenti di edifici rurali tutelati, mantenere in capo al tecnico la verifica e la dichiarazione asseverata della mancanza dei presupposti per l assoggettamento al vincolo o alla tutela con parere non vincolante della Commissione per la qualità architettonica per il paesaggio. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 6 In riferimento al punto 1: - la modifica di cui alla variante adottata in riferimento all art in cui si è proposto di eliminare la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare, discende dalla necessità di non incrementare la densità abitativa non connessa all attività agricola, in zona agricola produttiva, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate ed in particolare dell Art. A-21 Interventi edilizi non connessi al attività agricola della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. e pertanto non si ritiene coerente consentire un ampliamento nella misura del 25% della superficie lorda utile esistente. In riferimento al punto 2: - si evidenzia che, come già stabilito dall art Commissione consultiva per la qualità architettonica ed il paesaggio del RUE vigente e secondo quanto stabilito dall art. 6 della L.R. 15/2013 la Commissione per la QAPP emana pareri obbligatori ma non vincolanti esprimendosi sugli interventi edilizi riguardanti edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mmm. e ii. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.6. Osservazione n. 7 Trattasi di osservazione dell Unione Costruzioni di CNA di Parma in cui si chiedono modifiche agli articoli 3.2.9, 6.3.3, bis e del RUE adottato ritenendo che le modifiche apportate comportino un peggioramento della normativa vigente per i seguenti motivi: 1. annullando le possibilità di incremento della SLU, si rischia di ingenerare pericoli di speculazione limitando investimenti e possibili occasioni di lavoro; 2. si richiede che, al fine di evitare un appesantimento delle procedure amministrative, per le parti non rilevanti di edifici tutelati o per parti di complessi rurali non soggette a 11

12 vincolo, le procedure previste possano rimanere in capo al tecnico incaricato dalla proprietà e sotto la sua responsabilità l attestazione di non assoggettamento al vincolo, escludendo pertanto l intervento nella procedura della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 7 In merito al punto 1 si evidenzia che: - la modifica di cui alla variante adottata in riferimento all art in cui si è proposto di eliminare la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare, discende dalla necessità di non incrementare la densità abitativa non connessa all attività agricola, in zona agricola produttiva, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate ed in particolare dell Art. A-21 Interventi edilizi non connessi al attività agricola della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. e pertanto non si ritiene coerente confermare la possibilità di incremento della Slu per edifici non connessi all attività agricola. In merito al punto 2: - si evidenzia che, come già stabilito dall art Commissione consultiva per la qualità architettonica ed il paesaggio del RUE vigente e secondo quanto stabilito dall art. 6 della L.R. 15/2013 la Commissione per la QAPP emana pareri obbligatori ma non vincolanti, esprimendosi sugli interventi edilizi riguardanti edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii. Si evidenzia che le modifiche introdotte dalla variante adottata, agli artt bis e , riguardano solo gli edifici di valore architettonico- ambientale e storico testimoniale (i cosiddetti edifici rossi) ed eventuali parti non prevalenti dell edificio tutelato e non riguardano, come espresso nell osservazione, parti di complessi rurali non soggetti a vincolo e tutela. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.7. Osservazione n.8 Trattasi di osservazione in cui si chiede di modificare il quadro normativo adottato che riguarda gli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale, stante in particolare la necessità di intervenire nel rispetto della normativa antisismica e per l efficientamento energetico degli edifici. Nello specifico si chiede: 1. di consentire interventi di Ristrutturazione Edilizia nel rigoroso rispetto degli aspetti tipologici, materici ed ambientali; 2. di mantenere la possibilità di rilocalizzazione prevista nelle precedenti norme; 12

13 3. limitare gli interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico ai fabbricati già individuati nella cartografia di RUE. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 8 Il presupposto sulla base del quale è stata effettuata la modifica agli artt bis e del RUE nasce dalla considerazione che qualora un edificio venga classificato dagli strumenti urbanistici comunali, come edificio di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., e quindi come edificio meritevole di tutela, non possa essere demolito e quindi non possa essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione edilizia oppure non ne possa essere prevista la rilocalizzazione qualora l edificio insista su un area assoggettata a vincolo di inedificabilità. E possibile ricorrere all art comma 3 del Rue vigente, solo in specifici casi di edifici d interesse storico-architettonico, per i quali la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, è possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. La proposta di cui a p. 3 dell osservazione, di limitare gli interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico ai fabbricati già individuati nella cartografia di RUE, non è accoglibile in quanto l attribuzione delle categorie d intervento a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo è avvenuta secondo principi e valutazioni differenti rispetto alla classificazione effettuate in riferimento agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali (cosiddetti edifici rossi). Si ritiene comunque opportuno specificare che tra gli obiettivi della presente amministrazione vi è la volontà di effettuare un nuovo censimento col quale individuare gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss. mm.e ii., tenendo conto per la nuova classificazione degli aspetti relativi alle condizioni di stabilità e di localizzazione. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.8. Osservazione n. 9 Trattasi di osservazione all art bis concernente Modalità di intervento sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale in cui si osserva che la modifica adottata che prevede l eliminazione della possibilità di intervenire con interventi di ristrutturazione edilizia comporterebbe la riduzione drastica sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale per mancanza di sostenibilità economica con conseguente degrado degli edifici tutelati, peggioramento della qualità del paesaggio e mancata riqualificazione dell esistente e non incentivazione dell indotto lavorativo. Nello specifico si chiede di : 13

14 1. modificare le prescrizione dell Allegato A3 consentendo la demolizione e rifacimento delle strutture verticali e orizzontali al fine di realizzare organismi rispondenti alle normative vigenti, sottoponendo i progetti al controllo e all approvazione dell Amministrazione Comunale sia in fase di rilievo che di esecuzione; 2. effettuare un analisi specifica in modo da limitare il numero degli edifici meritevoli di tutela e/o stabilendo la parte di edificio da sottoporre a tutela. Proposta di controdeduzione all osservazione n. 9 In riferimento al punto 1, la richiesta di consentire la demolizione e ricostruzione è in contrasto con il presupposto sulla base del quale è stata effettuata la modifica agli artt bis e del RUE che prevede che, un edificio classificato dagli strumenti urbanistici comunali, come edificio di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., e quindi come edificio meritevole di tutela, non possa essere demolito e quindi non possa essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. La possibilità di ricorrere all art comma 3 del Rue vigente è limitata solo a specifici casi di edifici d interesse storico-architettonico, per i quali, nel caso la verifica delle condizioni di stabilità rilevi gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, è possibile demolire e ricostruire fedelmente l edificio collabente. In riferimento al punto 2 si specifica che tra gli obiettivi della presente amministrazione vi è la volontà di effettuare un nuovo censimento col quale individuare gli edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale,ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2, dell Allegato della L.R. 20/2000 e ss. mm.e ii., valutando per la nuova classificazione gli aspetti relativi alle condizioni di stabilità e di localizzazione. Si concorda pertanto nella richiesta di effettuare un analisi specifica in modo da limitare il numero degli edifici meritevoli di tutela e/o stabilendo la parte di edificio da sottoporre a tutela, evidenziando che la proposta non è accoglibile nell ambito del procedimento della presente variante normativa ma dovrà essere oggetto di specifica variante cartografica. Si propone pertanto, il non accoglimento dell osservazione n.9 Osservazione n.10 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dalla Struttura Operativa Pianificazione Generale Settore Urbanistica in cui si evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche alla versione adottata della presente variante di RUE, necessarie per l adeguamento alla normativa statale e conseguente circolare regionale, sopravvenute successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, ovvero: 14

15 Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.» In particolare gli articoli 17 e 25 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014 hanno introdotto dal 12 novembre 2014 numerose modifiche al D.P.R. 380/2001 e alla legge n. 241 del Circolare della Regione Emilia Romagna prot. gen. n del 21 novembre 2014 avente ad oggetto Indicazioni operative conseguenti all entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del Proposta di controdeduzione all osservazione n. 10 Si propone di accogliere l osservazione secondo le seguenti specifiche: -in adeguamento alla L. n.164 del 11 novembre 2014 e alla conseguente circolare della R.E.R. del 21 novembre 2014, apportare le modifiche agli articoli e delle N.T.A del R.U.E. adeguando rispettivamente la definizione di Ristrutturazione edilizia e Manutenzione straordinaria. La L.164/2014 introduce una modifica alle definizioni di Ristrutturazione edilizia e di Manutenzione straordinaria oggetto di revisione della presente variante e modifica la definizione di Manutenzione ordinaria per la quale la presente variante non operava alcuna modifica. Alla luce del fatto che le definizioni degli interventi edilizi risultano oggetto di continue modificazioni da parte sia della normativa statale che regionale, si ritiene opportuno procedere, come già esplicitato all osservazione n.5, nell effettuare un operazione di mero rinvio alla normativa sovraordinata. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n.10. Osservazione n.11 Trattasi di osservazione d Ufficio presentata dal Settore Servizi al Cittadino e all Impresa e SUEI con la quale viene richiesto di apportare un chiarimento all art , punto 1, lettera b) specificando se sia ammissibile o meno, la realizzazione di superfici accessorie non costituenti Slu e non costituenti nuova costruzione. 15

16 Proposta di controdeduzione all osservazione n. 11 Si propone di accogliere l osservazione modificando il p.2 Ulteriori prescrizioni dell art , da: ULTERIORI PRESCRIZIONI 2 Gli interventi di cui alle lettere b) del comma precedente, potranno attuarsi anche mediante ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri dell Allegato A3. E altresì ammessa la trasformazione di superfici esistenti in superfici accessorie e pertinenziali alle unità immobiliari di cui alla lettere b) del comma precedente. in ULTERIORI PRESCRIZIONI 2 Gli interventi di cui alle lettere b) del comma precedente, potranno attuarsi anche mediante ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri dell Allegato A3. E altresì ammessa la trasformazione di superfici esistenti in superfici accessorie e pertinenziali alle unità immobiliari di cui alla lettere b) del comma precedente, fermo restando che non potranno essere realizzati nuovi manufatti edilizi al di fuori dei volumi esistenti. Si propone pertanto, l accoglimento dell osservazione n

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