TERRE E ROCCE DA SCAVO TECNICHE DI CAMPIONAMENTO IN SITO. Tolmezzo 15/05/2015

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1 TERRE E ROCCE DA SCAVO TECNICHE DI CAMPIONAMENTO IN SITO Tolmezzo 15/05/2015 SRV indagini geologiche srl Geologo Massimo Valent- Geologo Stefano Russo

2 NORMATIVA VIGENTE 2

3 DEFINIZIONI - «PRODUTTORE», coincidente col costruttore e/o titolare del cantiere edile; - «PROPONENTE», coincidente col committente dei lavori, ossia col titolare del permesso edilizio; - «SITO DI PRODUZIONE» (il cantiere che origina i materiali); - «SITO DI DESTINAZIONE» (quello presso cui è previsto il riutilizzo); - RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o l obbligo di disfarsi; - SOTTOPRODOTTO: NON È UN RIFIUTO; per sottoprodotto si intende un RESIDUO DI PRODUZIONE INDESIDERATO RIUTILIZZABILE SENZA TRASFORMAZIONI NEL CORSO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, attraverso normali pratiche industriali; - CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione. 3

4 DEFINIZIONI In particolare: - CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione, ovvero rappresentano quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l analisi di rischio sito specifica; vedi colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del CSR: sono quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito in questione. 4

5 DEFINIZIONI Costituiscono un trattamento di NORMALE PRATICA INDUSTRIALE quelle operazioni alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti) 5

6 NORMATIVA VIGENTE A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova disciplina per l utilizzo delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI L art. 41-bis del D.L. 69/2013 ( Decreto del Fare ), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione d impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). 6

7 NORMATIVA VIGENTE Tipologia di procedimento Attività od Volumi opere NON soggette a VIA o AIA > mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 <= mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 Attività od opere soggette a VIA o AIA D.M. 161/12 Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 7

8 NORMATIVA VIGENTE 8

9 NORMATIVA VIGENTE Dal 21 agosto 2013 è quindi in vigore la nuova disciplina per l utilizzo delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI. La nuova norma prevede all art. 41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei QUATTRO PUNTI (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti anche mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all Arpa (comma 2) territorialmente competente. Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere SUFFICIENTI indicazioni sulla QUANTITÀ e QUALITÀ dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto. 9

10 AUTOCERTIFICAZIONE PROPONENTE/PRODUTTORE Considerato che si tratta di una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ e che il dichiarante si assume tutte le relative responsabilità soprattutto penali nel caso di falsa o inesatta dichiarazione, si potrà omettere l allegazione di eventuali certificazioni rilasciate da soggetti terzi sulla natura dei terreni ecc. che comunque è opportuno che il produttore/proponente abbia fatto predisporre 10

11 NORMATIVA VIGENTE Per ottemperare a quanto disposto dall art. 41-bis il proponente o il produttore deve attestare: a) che è CERTA la DESTINAZIONE ALL'UTILIZZO direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, NON SONO SUPERATI I VALORI DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 11

12 NORMATIVA VIGENTE c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo NON DETERMINA RISCHI per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto alnormale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) NON È NECESSARIO SOTTOPORRE I MATERIALI DA SCAVO AD ALCUN PREVENTIVO TRATTAMENTO, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. autorizzazione all attività di scavo e di utilizzo (titolo edilizio) Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all ARPA FVG ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, precisando in particolare: le quantità destinate all utilizzo; il sito di deposito; i tempi previsti per l utilizzo. 12

13 NORMATIVA VIGENTE Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nel modulo 1 solo il sito di deposito intermedio? NO Infatti secondo l art. 41-bis perché il materiale possa essere considerato sottoprodotto la destinazione finale (e non provvisoria o temporanea o intermedia) deve essere sempre CERTA e quindi nota e dichiarata. 13

14 NORMATIVA VIGENTE ATTENZIONE: In presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di un attività di costruzione, OVE SIA CERTO CHE ESSO VERRÀ RIUTILIZZATO A FINI DI COSTRUZIONI ALLO STATO NATURALE E NELLO STESSO SITO IN CUI È SCAVATO (art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) NON SI DEVE PROCEDERE CON LE NORMATIVE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI Tale materiale infatti è escluso dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 14

15 NORMATIVA VIGENTE FUNZIONI ARPA FVG Fermo restando il ruolo di supporto tecnico ambientale dell Agenzia a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione, nell ambito della gestione delle terre e rocce da scavo il legislatore ha attribuito FUNZIONI ALLE ARPA in presenza di materiali da scavo qualificati dal produttore/proponente come SOTTOPRODOTTI Con l entrata in vigore dell art. 41-bis a partire dal 21 agosto 2013 ARPA ha il compito di ricevere le dichiarazioni dei proponenti/produttori attestanti il rispetto delle condizioni che identificano il materiale inequivocabilmente come sottoprodotto e che sono riportate nello stesso articolo di legge. ARPA non è titolare di procedimenti in materia di terre e rocce da scavo, non autorizza la loro gestione come sottoprodotti, ma è garante dei requisiti di qualità ambientale previsti dalle norme 15

16 AUTOCERTIFICAZIONE PROPONENTE/PRODUTTORE Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare? Il comma 1 lett. b) dell art. 41-bis prevede che chi intende riutilizzare le terre da scavo dimostri "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione (da ARPAV) 16

17 CARATTERIZZAZIONE N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) La caratterizzazione ambientale viene svolta per ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE VIENE SVOLTA A CARICO DEL PROPONENTE IN FASE PROGETTUALE E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLO SCAVO, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. Inoltre, LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEVE AVERE UN GRADO DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO ALMENO PARI A QUELLO DELLA LIVELLO PROGETTUALE SOGGETTO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELL'OPERA e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5. 17

18 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) Il prelievo dei campioni deve essere eseguito in modo che esso sia RAPPRESENTATIVO dell intera massa da caratterizzare: Le tecniche di campionamento devono essere tali da preservare le caratteristiche delle matrici da analizzare; Se serve, devono poter fornire campioni indisturbati per le analisi di laboratorio chimiche, geologiche e geotecniche; Si possono adottare contemporaneamente differenti tecniche di campionamento in base alle esigenze della modellizzazione 18

19 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante INDAGINI DIRETTE (scavi, trincee, sondaggi). La DENSITÀ DEI PUNTI DI INDAGINE nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale). Nel caso in cui si proceda con una disposizione a GRIGLIA, il LATO DI OGNI MAGLIA POTRÀ VARIARE DA 10 A 100 M a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo. I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale). IL NUMERO DI PUNTI D'INDAGINE NON SARÀ MAI INFERIORE A 3 e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente. 19

20 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) Dimensione dell'area Punti di prelievo Inferiore a metri quadri Minimo 3 Tra e metri quadri Oltre i metri quadri ogni metri quadri ogni metri quadri eccedenti 20

21 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) CAMPIONAMENTO CASUALE: prelievo di campioni da un area in modo casuale 21

22 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) CAMPIONAMENTO SISTEMATICO: prelievo di campioni da un area suddivisa in una griglia di campionamento a maglie regolari 22

23 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) CAMPIONAMENTO STRATIFICATO: prelievo di campioni da un volume in modo casuale all interno di ogni strato 23

24 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) In generale, LA PROFONDITÀ D'INDAGINE sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo: - campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; - campione 2: nella zona di fondo scavo; - campione 3: nella zona intermedia tra i due; In ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione anche mediante PID (Photo Ionization Detec): Monitoraggio in sito della concentrazione di VOC mediante fotoionizzatore portatile PID 24

25 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) In ogni caso andrà previsto 1 CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DI OGNI ORIZZONTE STRATIGRAFICO individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione. Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche POSSONO ESSERE ALMENO 2: uno per ciascun metro di profondità. 25

26 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione SATURA DEL TERRENO, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire 1 CAMPIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo /05/2015 TERRE E ROCCE DA SCVAVO TECNICHE CAMPIONAMENTO SRV indagini geologiche srl geologiche.it

27 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) Nel caso di SCAVO ESPLORATIVO, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche: - campione composito di fondo scavo; - campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali /05/2015 TERRE E ROCCE DA SCVAVO TECNICHE CAMPIONAMENTO SRV indagini geologiche srl geologiche.it

28 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) Nel caso di SONDAGGI A CAROTAGGIO il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media. Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale. Qualora si riscontri la presenza di RIPORTO, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere: l'ubicazione DEI CAMPIONAMENTI in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi; la VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE IN MASSA DEGLI ELEMENTI DI ORIGINE ANTRO PICA. 28

29 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) RIPORTO: Sia per il riutilizzo nello stesso sito che, a maggior ragione, per il riutilizzo in altro sito diverso da quello di produzione I MATERIALI DI RIPORTO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A TEST DI CESSIONE effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.88, ai fini delle metodiche da utilizzare, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonte di contaminazione e come tali devono: O essere rimosse; O devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute; 29

30 CAMPIONAMENTO N.B. principi generali (D.M. 161/12 da Piano di Riutilizzo) 30

31 ESEMPI CAMPIONAMENTO DA TRINCEE / SCAVI 31

32 ESEMPI CAMPIONAMENTO DA TRINCEE / SCAVI 32

33 ESEMPI CAMPIONAMENTO DA TRINCEE / SCAVI 33

34 ESEMPI DIFFICOLTA DI ACCESSO/PRELIEVO 34

35 ESEMPI DIFFICOLTA DI ACCESSO/PRELIEVO 35

36 ESEMPI DIFFICOLTA DI ACCESSO/PRELIEVO 36

37 ESEMPI CAMPIONAMENTO PROFONDO 37

38 ESEMPI CAMPIONAMENTO PROFONDO 38

39 ESEMPI CAMPIONAMENTO PROFONDO 39

40 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN LUOGHI SEGREGATI E PERICOLOSI 40

41 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN LUOGHI SEGREGATI E PERICOLOSI 41

42 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN LUOGHI SEGREGATI E PERICOLOSI 42

43 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN SPAZI RISTRETTI 43

44 ESEMPI CAMPIONAMENTO LUNGO VIABILITA AD ELEVATO TRAFFICO 44

45 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN CORRISPONDENZA DI CANTIERI CON EVIDENZE ARCHEOLOGICHE 45

46 ESEMPI CAMPIONAMENTO IN CORRISPONDENZA DI CANTIERI CON EVIDENZE ARCHEOLOGICHE 46

47 ESEMPI CAMPIONAMENTO ED ANALISI I SITO 47

48 CAMPIONAMENTO DEVE ESSERE RAPPRESENTATIVO: - PER POSIZIONE; - ORIZZONTE OMOGENEO; - PRIVO DI RIMANEGGIAMENTI 48

49 GRAZIE PER L ATTENZIONE SRV indagini geologiche srl Geologo Massimo Valent- Geologo Stefano Russo

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