LEGGE REGIONALE: SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA EDILIZIA. Ottobre 2013
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1 LEGGE REGIONALE: SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA EDILIZIA Ottobre 2013
2 DUE ANNI FA: GLI OBIETTIVI DI ANCE ER 1. Autocertificazione; 2. Dematerializzazione; 3. Standardizzazione delle pratiche edilizie; 4. Rafforzamento della funzione dello sportello unico; 5. Riduzione del numero e della tipologia dei titoli abilitativi; 6. Estensione dei casi di attività di edilizia libera. 7. Agibilità parziale per singoli appartamenti o unità immobiliari; 8. Proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori. 9. Eliminazione della Commissione urbanistica;
3 I PERCHÉ DELLA LEGGE Tale provvedimento si è reso necessario per due motivi: per dare attuazione a disposizioni statali che sono intervenute nel campo delle procedure edilizie; per sviluppare una delle principali azioni, fortemente sostenuto da ANCE Emilia-Romagna, e sulla quale è impegnata la Giunta in attuazione della L.R. n. 18 del 2011, ovvero la semplificazione del sistema amministrativo. Il recepimento non è stato effettuato in modo meramente riproduttivo delle norme statali, ma ha tenuto conto dell'esperienza giuridica e amministrativa della regione e delle esigenze manifestate dalle Associazioni di categorie. MA!!!!!
4 L IMPREVISTO l Consiglio dei Ministri n settembre 2013 Ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale le seguenti leggi: 1. Legge Regione Emilia Romagna n.15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" in quanto contiene numerose disposizioni in contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione". Consiglio dei Ministri n Settembre 2013 Ha deliberato la non l impugnativa: 1. Legge Regione Emilia Romagna n. 15 del 30/07/2013, Semplificazione della disciplina edilizia.
5 ART. 1 PRINCIPI GENERALI La presente legge riconosce e valorizza la funzione di certificazione e di accertamento di conformità svolta nell'interesse generale dai professioni abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie.
6 ART. 3 GESTIONE TELEMATICA DEI PROCEDIMENTI EDILIZI La Regione promuoverà la realizzazione di un sistema integrato per: la dematerializzazione; la gestione telematica dei procedimenti edilizi. Con l interconnessione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di semplificazione dei procedimenti e standardizzazione della modulistica, previsti dalla normativa statale.
7 ART. 4 - LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA SUE diviene l'unico punto di accesso per il privato per: procedimenti abilitativi per l'edilizia residenziale; funzioni di controllo; rilascio dell'agibilità; Per il permesso di costruire acquisisce direttamente o tramite conferenza dei servizi le autorizzazioni e gli altri atti di assenso necessari; In caso di attività edilizia libera o di SCIA, lo svolge la medesima attività su istanza dei privati;
8 ART. 6 - COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO È un organo consuntivo ed emana pareri, obbligatori e non vincolanti!! La commissione si esprime: in materia di beni paesaggistici; sulla realizzazione di interventi edilizi di valore storicoarchitettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali; sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora previsto dal RUE.
9 ART. 7 - ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA interventi di manutenzione ordinaria; eliminazione delle barriere architettoniche; opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo; movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; serre mobili stagionali; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, stagionali; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; aree ludiche; modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive; installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto; pannelli solari, fotovoltaici con specifiche limitazioni; installazioni depositi gas di petrolio liquefatto non superiori a 13 mc mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa.
10 Art. 7 - Attività soggetta a CIL a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell edificio; b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa; c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico. La comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell impresa..
11 ART PROCEDURE ABILITATIVE SPECIALI Non sono soggetti ai titoli abilitativi: le opere, gli interventi e i programmi da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, a condizione che l'amministrazione comunale lo consenta; le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale a condizione che la validazione del progetto, contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia.
12 ART REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE L attività edilizia è subordinata alla conformità dell intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. Questa definizione comporta pertanto l abrogazione implicita delle deliberazioni regionali sui requisiti cogenti e volontari.
13 ART REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE Per favorire il miglioramento del rendimento energetico : a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi: 1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri; 2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri; b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. La legge regionale in materia di riduzione del rischio sismico prevede misure di incentivazione degli interventi per migliorare la sicurezza sismica del patrimonio esistente.
14 ART. 12 ATTI REGIONALI DI COORDINAMENTO TECNICO Hanno la finalità di assicurare uniformità e trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa; i Comuni hanno 180 giorni per recepirne i contenuti. Alcuni esempi: a) modello unico regionale della richiesta di permesso, della SCIA; b) elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire e alla SCIA; c) modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo; d) classificazione uniforme delle destinazioni d uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali; e) criteri per l applicazione omogenea della classificazione degli interventi edilizi.
15 ART. 12 ATTI REGIONALI DI COORDINAMENTO TECNICO A livello regionale sono già operativi i seguenti gruppi di lavoro: Modulistica e documentazione; Campione dei controlli; Requisiti degli insediamenti impattanti; Frazionamenti non onerosi; Semplificazione strumenti urbanistici; Contenuti della Tavola dei vincoli.
16 ART SONO SUBORDINATI A SCIA manutenzione straordinaria e le opere interne non sottoposte a CIL; risanamento conservativo e restauro scientifico; ristrutturazione edilizia; recupero a fini abitativi dei sottotetti; mutamento destinazione d'uso senza opere; installazione o revisione impianti con realizzazione di volumi tecnici; opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione; recinzioni, cancellate e muri di cinta; varianti in corso d'opera; parcheggi da destinare a pertinenza; interventi di nuova costruzione; interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; recupero e risanamento aree libere e interventi di rinaturalizzazione. Gli strumenti urbanistici possono individuare gli interventi di nuova costruzione che, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA.
17 ART. 14: LA DISCIPLINA DELLA SCIA La SCIA è presentata allo Sportello Unico in osservanza dell'atto di coordinamento tecnico. Entro 5 giorni lavorativi, SUE verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte: in caso di verifica negativa, trasmette all'interessato l'inefficacia della SCIA; in caso di verifica positiva, trasmette all'interessato in via telematica la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di 5 gg lavorativi dalla sua presentazione.
18 ART SCIA CON INIZIO DEI LAVORI DIFFERITO E possibile chiedere che: i lavori non siano avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero con una data successiva, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA.
19 ART VALIDITÀ DELLA SCIA I lavori con SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista che assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
20 ART INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE Sono subordinati a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA; interventi di ripristino tipologico; interventi di ristrutturazione urbanistica.
21 ART PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE L incompletezza della documentazione essenziale, determina l improcedibilità della domanda, che viene comunicata all interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.
22 ART.19 CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. È confermato che: il termine per l'inizio lavori non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; il termine entro il quale l'opera deve essere completata, non potrà superare tre anni dalla data di inizio dei lavori. Entrambi i termini potranno essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, ma non è indicata una scadenza massima e non è posto il limite di un solo rinnovo. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
23 ART PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici era rilasciato per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. Ora si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente; Purtroppo sarà consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'art. 7-ter della L.R. 20 del La deroga può riguardare le destinazioni d'uso ammissibili, densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
24 ART. 22: VARIANTI IN CORSO D'OPERA Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA. Questa SCIA può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle varianti e contestualmente alla comunicazione di fine lavori. Tale possibilità è esclusa per alcune tipologie di varianti elencate che richiedono un nuovo titolo abitativo.
25 ART CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ La completa presentazione della documentazione consente l utilizzo immediato dell immobile, fatto salvo l obbligo di conformare l opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità
26 ART. 25: AGIBILITÀ PARZIALE Il rilascio del certificato di conformità e agibilità parziale può essere richiesto: per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purchè strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; per le singole unità immobiliari, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio in cui fanno parte.
27 ART. 32, LETTERA G) ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Il frazionamento di unità immobiliari, sarà escluso dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione: qualora ciò non porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d uso con incremento delle dotazioni territoriali. La Giunta regionale deve decidere quali interventi saranno esonerati.
28 ART VARIAZIONI ESSENZIALI Gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto: alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati. Gli scostamenti superiori al 20 per cento: della sagoma; dell'area di sedime, La riduzione superiore al 20 per cento: delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza
29 ART. 50 SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dovranno unicamente attenersi alle funzioni di governo del territorio attribuite al proprio livello di pianificazione e non contenere la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite da: a) leggi statali e regionali, b) regolamenti, c) atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) norme tecniche, e) prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) ogni altro atto normativo di settore avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull attività e
30 ART CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI Allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente.. i Comuni si dotano di un apposito strumento la Tavola dei vincoli, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l uso o la trasformazione del territorio
31 ART. 55: MISURE PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA La data di inizio e di fine dei lavori dei permessi di costruire in essere rilasciati entro la data di pubblicazione della legge o già prorogati entro la stessa data, sono prorogati di due anni. La proroga dei termini si applica anche alle denunce di inizio attività e alle SCIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe non si applicano nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.
32 ART ENTRATA IN VIGORE Il testo di legge è entrato in vigore il 28/09/2013 ad eccezione dell articolo 55 che è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURERT (31/07/2013)
33 PROBABILI MODIFICHE ALLA LR 15/2013 IN BASE AL CONFRONTO STATO-REGIONE dovrebbe essere rivisto l allineamento delle definizioni regionali degli interventi edilizi contenute nell allegato con le definizioni previste dal DPR 380/2001; potrebbe essere reinserita la superdia alternativa al PDC di cui all art.22 del DPR 380/2001 per garantire maggiori controlli sugli atti autorizzativi richiesti dal procedimento e il raccordo con l art.44 del DPR 380/2001 sulle sanzioni penali in merito; dovrebbe essere ridefinito il procedimento edilizio previsto per la realizzazione delle piscine private che, considerandole come pertinenze dell immobile principale, non può prevedere unicamente la SCIA, ma in alcuni casi anche con il PDC;
34 PROBABILI MODIFICHE ALLA LR 15/2013 IN BASE AL CONFRONTO STATO-REGIONE dovrebbe essere eliminata l opzione (art.14 comma 5) dell introduzione dei controlli a campione nel caso in cui le risorse organizzative disponibili (degli uffici tecnici) non siano sufficienti e si manterrà solo il controllo sistematico sulla SCIA; dovrebbe essere rivisto l art.22 sulle varianti in corso d opera per allineare la disciplina con le prescrizioni del DPR 380/2001 (art.22 comma 2 sulle varianti minori); dovrebbe essere cancellato l obbligo di cui all art.24 in merito al fascicolo del fabbricato; potrebbe essere eliminata la sanzione pecuniaria per gli interventi di attività edilizia libera (art.44): poiché vista come sanatoria per abusi minori.
TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L.
TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI ordinaria manutenzione D.P.R. 380/01 art. 6 e L.R. 12/05 art. 27 gli interventi edilizi che riguardano le opere
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