Split payment Consigli per gestirlo con E/satto ver. 2 Sommario
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- Leonzio Leone
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1 Split payment Consigli per gestirlo con E/satto ver. 2 Sommario Split payment Consigli per gestirlo con E/satto ver Cenni normativi e aspetti non definiti... 2 Consigli per una gestione con E/satto... 4 Modalità operative... 4 Creazione Sottoconto IVA, Causali contabili, Codici IVA... 5 Inserimento fattura nel ciclo attivo... 8 Eventuale generazione della Fattura Elettronica PA Contabilizzazione o registrazione fattura Registrazione manuale di un giroconto per stornare l IVA Registri IVA Liquidazione IVA Contabilizzazione liquidazione IVA Appendici A Nota di credito split payment... 18
2 Cenni normativi e aspetti non definiti L art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell IVA, c.d. split payment (scissione dei pagamenti), per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia d imposta sul valore aggiunto. In particolare, con l intento di contrastare l evasione dell IVA in sede di riscossione, è previsto che tali soggetti saranno tenuti in ogni caso a versare l IVA agli stessi addebitata in fattura direttamente all Erario e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto ministeriale attuativo in corso di emanazione. Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Legge di Stabilità per l'anno 2015 il nuovo art. 17-ter attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale [viene] accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell IVA indicata in fattura. Tale imposta [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall Erario. I soggetti passivi dell'iva che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti suindicati emettono la fattura ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Essi non sono tenuti al pagamento dell'imposta indicata in fattura, registrano le fatture emesse nei registri Iva ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. n. 633/1972, ma non computano l'imposta ivi indicata in liquidazione periodica. E' quanto è stato previsto dall'art. 2 D.M. 23/01/2015 che detta la disciplina attuativa del meccanismo della scissione dei pagamenti. Posto che l art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l Ente pubblico assume la qualifica di debitore d imposta, lo split payment non si applica quindi agli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al meccanismo del reverse charge. La relazione illustrativa al D.M. 23/01/2015 elenca alcuni esempi al riguardo: - pubblica amministrazione che acquista nell esercizio d impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell inversione contabile generalizzata di cui all art. 17, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972; - pubblica amministrazione che acquista nell esercizio d impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell inversione contabile interna di cui all art. 74, settimo comma, D.P.R. n. 633/1972; - pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell art. 47, comma 3, D.L. n. 331/1993 e la relativa IVA deve essere versata ai sensi dell art. 49 dello stesso decreto. La norma prevede inoltre che lo split payment non si applichi ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (articolo 17-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). L'interpretazione più accreditata in merito è quella secondo la quale sono esclusi i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta alla fonte sia a titolo di imposta che a titolo di acconto: è quanto riferisce la stessa Agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro di gennaio 2015 con la stampa specializzata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.6/e del 19/02/2015). Parimenti allo stato attuale risultano non soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti i soggetti che emettono fatture (senza iva esposta) in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 98/2011 e dell art. 1 commi Legge n. 244/2007. Il Comunicato stampa MEF , n. 7 ha chiarito che lo split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Questa anticipazione è stata poi confermata anche dall'art. 9 D.M. 23/01/2015.
3 La Circolare n. 1/E del 09/02/2015 diffusa dall'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti che si elencano in sintesi: - la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell esercizio di attività d impresa; - la scissione dei pagamenti interessa le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell art. 21 D.P.R. n. 633/1972. Sono ritenute escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio: le piccole spese dell ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all art. 8 Legge 10/05/1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla Legge 26/01/1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della Legge n. 413/1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi; - il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1 gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014; - ai fini dell individuazione dell ambito soggettivo di applicazione dell art. 17-ter D..P.R. n. 633/1972, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell art. 6, quinto comma D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano: o o o o o o o o Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell art. 31 TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n Ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall art. 2 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antievasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l adesione in forza della riforma recata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; istituti universitari; aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, l'agenzia è dell avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell ambito applicativo della norma in commento; enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato; enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); o enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). - L'Agenzia delle Entrate ritiene che può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell ausilio dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell anagrafica dell IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell ente pubblico acquirente. Allo stato attuale restano ancora alcuni dubbi in merito alla novità normativa suindicata, soprattutto in riferimento alla sua pratica applicazione nelle aziende e negli Enti pubblici. Una pluralità di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, aziende, enti pubblici, ecc.) sollecita la diffusione di ulteriori
4 chiarimenti all Agenzia delle Entrate sull applicazione di questo innovativo metodo di versamento dell IVA, anche dopo la diffusione della Circolare n. 1/E del 09/02/2015. Consigli per una gestione con E/satto Visto i continui solleciti da parte delle aziende che hanno necessità di emettere le fatture, si è ritenuto utile indicare una modalità operativa che, utilizzando le attuali versioni di E/satto, permetta di gestire con alcune operazioni manuali un flusso che sembra in linea con le interpretazioni più accreditate della normativa ad oggi disponibili. La gestione consigliata per lo split payment si può così sintetizzare: - Emissione della fattura in modo normale (IVA ad esigibilità immediata) indicando che l importo dell IVA non sarà incassato ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; l importo dell IVA viene stornato dopo il totale fattura in modo da evidenziare un netto a pagare pari al solo importo dell imponibile. - Eventuale generazione della Fattura Elettronica PA secondo le normali modalità operative (*) - Registrazione in prima nota della fattura emessa in modo normale. In caso di fattura emessa dal ciclo attivo di E/satto la contabilizzazione è ovviamente automatica. - Registrazione manuale di un giroconto per stornare l IVA (che non sarà mai incassata) dal credito acceso verso il cliente. La registrazione verrà effettuata tipicamente con il saldaconto. In questo modo la posizione del cliente e la partita restano aperte solo per l effettivo importo del netto a pagare. Come contropartita si alimenterà un apposito Conto IVA 17 ter, che viene così aperto. - Le registrazioni di incasso saranno effettuate con le normali scritture di incasso di fatture ad esigibilità immediata. - La fattura viene riportata come tutte le normali fatture di vendita sul Registro IVA del mese/periodo di competenza. - L IVA vendite viene esposta a debito nella Liquidazione IVA. Poiché però questa IVA non è stata incassata e non deve essere versata, occorre agire manualmente prima sul programma di Liquidazione IVA e poi sulla stampa sulla liquidazione per stornare l IVA a debito derivante dallo split payment. - Infine, anche nella scrittura di contabilizzazione della liquidazione IVA occorre stornare l importo dell IVA derivante dallo split payment dal sottoconto dell'iva c/vendite al sottoconto dell IVA 17 ter, che così si chiude. (*) questa funzionalità è presente solo a partire dalla release 8.4 di E/satto Modalità operative Di seguito vengono illustrate le modalità operative secondo le quali, con le release attualmente disponibili di E/satto, quindi senza installare aggiornamenti, si può gestire lo split payment. Si ribadisce che le note riportate in questo documento prevedono una gestione parzialmente manuale, pensata per poter operare con le release attualmente disponibili di E/satto, in attesa di eventuali future implementazioni, che potranno essere pianificate solo una volta che la normativa fiscale sarà stata chiarita e definitiva nei dettagli operativi. Le indicazioni e le videate sotto riportate, sono degli esempi; le descrizioni e le modalità operative possono essere adattate da ciascun cliente alla propria realtà aziendale o alle indicazioni dei propri consulenti.
5 Creazione Sottoconto IVA, Causali contabili, Codici IVA Creare un sottoconto IVA specifico per lo Split payment
6 Creare causale specifica per le fatture attive Split payment La causale è una normale causale di fattura attiva, senza nessuna particolarità; è però necessario creare ed utilizzare una causale specifica per queste fatture in modo da poterle riconoscere e trattarle in eventuali elaborazioni future o per il reperimento di dati. IVA
7 Creare apposita causale per il giroconto Split payment per stornare l IVA dal credito acceso verso il cliente La causale è di tipo Contabile, che chiude partita cliente. Per semplificare l input della scrittura della registrazione GS si consiglia di inserire come primo conto proposto Dare il conto IVA specifico per lo Split payment. Creare codici IVA specifici Ai fini dei trasferimenti verso la dichiarazione IVA annuale, e per identificare più facilmente l ammontare delle operazioni, si ritiene opportuno utilizzare per la registrazione delle fatture emesse in regime di Split Payment codici IVA specifici (ne possono servire tre, uno per ciascuna aliquota Iva: 4%, 10% e 22%).
8 Questa esigenza nasce dal fatto che non è noto come dovranno essere esposte le informazioni nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale del prossimo anno. Inserimento fattura nel ciclo attivo L inserimento della fattura nel ciclo attivo di E/satto avviene in modo normale, con alcune particolarità di seguito indicate. - Nella fattura si deve utilizzare la causale specifica per le fatture attive Split payment - Si consiglia di inserire alla fine del corpo documento una riga descrittiva che indica che l IVA è versata dal committente ai sensi dell art. 17-ter D.P.R. 633/1972 La dicitura più accreditata che circola fra le varie fonti è la seguente: IVA versata dal committente ai sensi dell art. 17-ter D.P.R. 633/1972 scissione dei pagamenti Per maggiore chiarezza nella lettura del documento, visto che l IVA viene stampata nel campo Reso, si può scrivere: IVA versata dal committente ai sensi dell art. 17-ter D.P.R. 633/ scissione dei pagamenti (indicata nel campo Reso) Causa la limitazione del campo descrittivo, la descrizione è stata sintetizzata in: IVA versata dal committ. Art. 17-ter DPR 633/72 (campo RESO)
9 - Nei Dati chiusura inserire manualmente l importo dell IVA nel campo Reso In questo modo l importo dell IVA viene stornato dopo il Totale documento in modo da ottenere un Netto a pagare pari al solo importo dell imponibile
10 Ecco come si presenta la fattura così compilata Eventuale generazione della Fattura Elettronica PA Qualora occorra generare la Fattura Elettronica PA, procedere secondo le normali modalità operative. In particolare, nel caso di fattura split payment, va valorizzato il tag <EsigibilitaIVA> con il nuovo valore S = scissione dei pagamenti (si raccomanda di leggere le istruzioni relative). Nota: si fa presente che la generazione della fattura elettronica è presente solo a partire dalla release 8.4 di E/satto.
11 Contabilizzazione o registrazione fattura La contabilizzazione o la registrazione manuale della fattura in prima nota avviene con le modalità consuete. Registrazione manuale di un giroconto per stornare l IVA Subito dopo aver registrato la fattura in prima nota è necessario eseguire un giroconto manuale per stornare l IVA (che non sarà mai incassata) dal credito acceso verso il cliente, utilizzando l'apposita causale per il giroconto Split payment. In questo modo la posizione del cliente e la partita restano aperte solo per l effettivo importo del netto a pagare. Come contropartita deve essere indicato il conto IVA specifico per lo Split payment, che viene così aperto.
12 - La registrazione verrà effettuata tipicamente con il saldaconto - Se la causale è stata predisposta come più sopra indicato, nella registrazione contabile verrà proposto automaticamente il Conto IVA Split payment; viceversa questo va indicato come contropartita.
13 Ecco come si presenta l estratto conto del cliente - Le successive registrazioni di incasso saranno effettuate con le normali scritture di incasso di fatture ad esigibilità immediata. Registri IVA Le fatture Split payment vengono riportate come tutte le normali fatture di vendita sul Registro IVA del mese/periodo di competenza. Qualora si siano utilizzati codici IVA appositi, l imposta relativa alle fatture Split payment è indicata separatamente.
14 Liquidazione IVA L IVA vendite viene esposta a debito nella Liquidazione IVA. Poiché però questa IVA non è stata incassata e non va versata, occorre modificare manualmente la liquidazione per stornare l IVA a debito derivante dallo Split payment. Si può procedere nel seguente modo: - nel programma Liquidazione IVA premere il bottone Importi dichiarazione per avviare la maschera corrispondente
15 - inserire manualmente l importo dell IVA a debito derivante dallo Split payment nel campo VP14 IVA versata in eccesso in dichiarazioni periodiche precedenti Il valore dell importo da stornare in liquidazione per IVA split payment può essere desunto dai Registri IVA, in corrispondenza dei codici IVA appositi utilizzati, o dal mastrino del conto IVA specifico per lo Split payment.
16 Con la operazione sopra descritte si ottiene la Liquidazione IVA con l importo da versare corretto, ma con la dicitura non corretta. A questo punto occorre modificare la dicitura IVA versata in ecc. dich. prec..: con Storno IVA debito da Split Paym.:. Questa operazione si può effettuare:
17 - apportando una correzione manuale semplicemente tirando una riga al di sopra della dicitura errata (che lasci leggere chiaramente la dicitura cancellata) e nell aggiunta con penna NERA della dicitura corretta - oppure stampando il documento su file e modificando il file prima di stamparlo su carta. Contabilizzazione liquidazione IVA Anche nella scrittura di contabilizzazione della liquidazione IVA che viene inserita manualmente a seguito della liquidazione occorre stornare l importo dell IVA derivante dallo split payment dall IVA c/vendite al conto IVA specifico per lo Split payment, che così si chiude. Per la compilazione si veda l esempio sotto (caso molto semplificato). Con questa ultima scrittura il conto IVA specifico per lo Split payment si chiude.
18 Appendici A Nota di credito split payment Premessa Sebbene non ci sia una indicazione esplicita da parte della normativa, i vari esperti concordano che debbano essere gestite come segue: - Note credito su fatture emesse prima del 2015 Si gestiscono note di credito a storno dell IVA esigibilità differita - Note credito su fatture emesse nel 2015 Si gestiscono come le fatture in regime di split payment ma ovviamente con i sottoconti alla rovescio. La nota di accredito storna un Iva vendite in Dare. Il giroconto storna il Cliente in Dare per lo stesso ammontare dell Iva, il giroconto successivo dell Iva c/split Payment storna l Iva a vendite in Avere. Operatività Note credito su fatture emesse nel 2015 Date le premesse sopra, le note di credito su fatture emesse nel 2015 si possono gestire in modo analogo alle fatture split payment, come indicato nel presente documento. Nel programma Note di accredito di E/satto però non è presente il campo Reso ; per abilitarlo procedere seguendo le istruzioni di seguito riportate. Abilitare nell esatto.ini la voce [Fattura/Nota credito] AbilitaResoNotaCredito=SI E possibile abitare questa voce anche dal programma Configura file INI presente nel menu Servizio di E/satto. Tale abilitazione permette di scrivere nel campo Reso anche nel caso di nota di credito.
19 Emettere la Nota di credito - Anche in questo caso occorre caricare una causale contabile apposita. La causale è una normale causale di nota di credito, senza nessuna particolarità; è però necessario creare ed utilizzare una causale specifica per queste fatture in modo da poterle riconoscere e trattarle in eventuali elaborazioni future o per il reperimento di dati. - Nella nota di credito si deve utilizzare la causale specifica per le note di credito Split payment
20 - Si consiglia di inserire alla fine del corpo documento una riga descrittiva che indica che l IVA è versata dal committente ai sensi dell art. 17-ter D.P.R. 633/ Nei Dati chiusura inserire manualmente l importo dell IVA nel campo Reso In questo modo l importo dell IVA viene stornato dopo il Totale documento in modo da ottenere un Netto a pagare pari al solo importo dell imponibile.
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