Caratteristiche del permesso di soggiorno rilasciato.
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- Marianna Rosalinda Marchese
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1 Nel primo caso, qualora la persona inferma non sia in grado, per un impedimento permanente, né a sottoscriverere la domanda di regolarizzazione, né a recarsi allo sportello polifunzionale, sembra che l'unica possibilità sia quella di conferire una procura speciale a un soggetto terzo. Sempre la Prefettura di Milano (in ha escluso l'applicabilittà dell'art. 4, comma 2 del DPR 28/12/2000, n Convocazione presso gli sportelli polifunzionali. - A seguito della spedizione del plico alla Prefettura competente (quella di residenza del datore di lavoro o quella del luogo in cui si svolgerà il rapporto di lavoro) nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro e al lavoratore interessato. Le parti dovranno solamente aspettare la lettera di convocazione della Prefettura che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l'appuntamento (luogo, giorno, orario) per i successivi adempimenti. La Prefettura verifica l'ammissibilità della domanda e la ricevibilità della stessa, verificherà, cioè, sia la corretta compilazione della dichiarazione di emersione, sia la presenza di tutti gli allegati. Successivamente alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la parti saranno convocate dalla Prefettura presso uno degli sportelli polifunzionali che saranno approntati per la definizione della pratica. Il datore di lavoro e il lavoratore si dovranno presentare il giorno stabilito presso lo sportello indicato nella comunicazione portando con sé: 1. gli originali dei documenti di identità (proprio e del lavoratore); 2. la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione del lavoro nero; 3. tutti gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione fotografie del lavoratore e una marca da bollo da euro. La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell'orario stabilito, potrà comportare l'archiviazione della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione!! Presso ogni sportello saranno presenti: 1. un rappresentante dell'agenzia delle Entrate, al fine di rilasciare, al lavoratore che ne sia sprovvisto, il codice fiscale; 2. un rappresentante della Prefettura che esaminerà in via definitiva la dichiarazione presentata, completandola con elementi eventualmente mancanti; 3. un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro per la stipulazione del contratto di soggiorno e, si presume, il rilascio del libretto di lavoro; 4. un rappresentante della Questura per il ritiro del permesso di soggiorno. E' probabile che presso lo sportello sia anche presente un rappresentante dell'inps per la definizione della pratica previdenziale. In mancanza del funzionario dell'ente previdenziale il datore di lavoro dovrà dichiarare all'inps l'assunzione del lavoratore mediante compilazione del Mod. LD09 (a disposizione presso le sedi INPS e i patronati). Per tale procedura si rimanda alla parte del presente Vademecum, relativa alla disciplina del lavoro domestico. Caratteristiche del permesso di soggiorno rilasciato.
2 Il permesso di soggiorno avrà durata annuale e sarà rinnovabile per lo stesso periodo se sarà data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Si ritiene che il permesso di soggiorno rilasciato ex art. 33 sia identico in tutto e per tutto a un normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Per tale motivo al momento del rinnovo - stante anche il tenore letterale del comma 5 dell'art. 33 che parla di continuità del rapporto e non di quel rapporto specifico che ha consentito la regolarizzazione - sarà sufficiente la prova dell'esistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato. La considerazione per cui il permesso di soggiorno in parola debba poter consentire, ad esempio, il ricongiungimento familiare, piuttosto che l'iscrizione alle liste di collocamento, ecc, si dovrebbe desumere altresì dal fatto che in caso contrario, nei confronti dell'art. 33 potrebbe essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di parità di trattamento. Condanne per le dichiarazioni mendaci Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, sempre che ne possa conoscere la mendacità, è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
3 SINTESI SCHEMATICA Procedura di regolarizzazione COLF e BADANTI DESTINATARI DELLA REGOLARIZZAZIONE: CITTADINI EXTRACOMUNITARI che prestano attività lavorativa da almeno TRE MESI per un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante e che siano adibiti: 6 a LAVORO DOMESTICO 7 ad ATTIVITA DI ASSISTENZA ai componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che limitano l autosufficienza; e che al momento dell entrata in vigore della legge: 6 siano in possesso del passaporto o altro documento valido per l espatrio: 7 siano sprovvisti di un permesso di soggiorno o titolari di un permesso che non consente di svolgere attività lavorativa 8 siano d accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione, stipuli il contratto di soggiorno, versi il contributo, si impegni a garantire una sistemazione alloggiativa nonché a versare le spese di viaggio in caso di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine. SOGGETTI ESCLUSI DALLA REGOLARIZZAZIONE 6 coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera (non eseguito) 6 coloro che siano destinatari di un provvedimento di espulsione con intimazione (ad es. per essersi sottratti ai controlli di frontiera o per non avere richiesto il p.s. entro 8 giorni dall ingresso) e che siano sottoposti a procedimento penale per un qualsiasi delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l interessato non lo ha commesso si veda nota pagg. 5,6-6 coloro che risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato 6 coloro che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 c.p.p. salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell interessato ovvero risultino destinatari dell applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione si veda nota pagg. 5,6 6 coloro che non siano in possesso del passaporto o di un documento equipollente valido per l espatrio.
4 PROCEDURA DI EMERSIONE: A) DICHIARAZIONE DI EMERSIONE Il datore di lavoro che intende procedere alla regolarizzazione del cittadino straniero occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti l entrata in vigore della legge ( ) deve: 1) ritirare, presso l Ufficio postale, l apposito plico contenente: - le istruzioni per la compilazione - il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario (pari a Euro 290) - la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati - la cedola dell assicurato con l indicazione del datore di lavoro e del lavoratore - il modulo per la dichiarazione di lavoro irregolare 6 compilare la dichiarazione di emersione in stampatello, riempiendo ogni casello con un solo carattere, lasciando una casella vuota tra un nome e l altro. La dichiarazione (limitata ad un lavoratore per nucleo familiare in caso di colf, senza limiti per gli assistenti a malati e/o anziani) deve contenere a pena di inammissibilità: - le generalità del datore di lavoro (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita); - l indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori extracomunitari occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l espatrio e dell eventuale permesso di soggiorno; - l indicazione della tipologia e delle modalità di impiego (colf/badanti, tempo pieno/part-time) - l indicazione della retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento) 6 allegare alla dichiarazione di emersione i seguenti documenti, a pena di irricevibilità: - attestato di pagamento del contributo forfettario, pari all importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o interessi; - certificazione medica della patologia o handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore; - copia del documento di identità del dichiarante; - copia di tutte le pagine del documento valido per l espatrio del lavoratore; - copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno. 6 conservare in fotocopia la documentazione predisposta (una per sé e l altra per il lavoratore) 7 recarsi all Ufficio postale dove: - pagherà il contributo forfettario - presenterà la dichiarazione di emersione - pagherà le relative spese (40 Euro) - inserirà la dichiarazione di emersione nella busta prestampata - consegnerà il plico all impiegato delle poste che rilascerà il tagliando timbrato dell assicurata contenente la causale e i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore.
5 Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione allo scopo di eludere le norme in materia di immigrazione è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. B) CONVOCAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI Le buste contenenti la dichiarazione di emersione e i relativi allegati saranno trasmesse dagli uffici postali al Centro Servizi delle Poste Italiane che: - trasmetterà le istanze ad ogni PREFETTURA - invierà i dati (informatici) alle QUESTURE competenti che accerteranno se sussistono eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore extracomunitario. Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione - la PREFETTURA verificherà l ammissibilità della domanda e la ricevibilità della stessa - la QUESTURA accerterà se sussistono motivi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno Nei 10 giorni successivi alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi il datore di lavoro sarà convocato dalla Prefettura presso lo SPORTELLO POLIFUNZIONALE indicato nella comunicazione per la definizione della pratica. Il datore di lavoro e il lavoratore si dovranno presentare nella sede, nel giorno e nell orario stabiliti portando con sé: - gli originali dei documenti di identità - la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione - gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione Presso ogni sportello saranno presenti: - un RAPPRESENTANTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE per il rilascio, al lavoratore che ne sia sprovvisto, del codice fiscale; - un RAPPRESENTANTE DELLA PREFETTURA, per l esame, in via definitiva, della dichiarazione presentata; - un RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO per la stipula del contratto di soggiorno; - un RAPPRESENTANTE DELLA QUESTURA per il rilascio del permesso di soggiorno. La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell orario stabilito, potrà comportare l ARCHIVIAZIONE della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione. C) STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato presso lo Sportello Polifunzionale davanti al Rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro conterrà, A PENA DI INVALIDITÀ: 6 la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 7 l impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza.
6 D) PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno rilasciato: a) avrà durata annuale b) sarà rinnovabile per lo stesso periodo se sarà data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. E) RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Le PREFETTURE accantoneranno le pratiche per trattarle al termine di tutta la procedura di emersione e regolarizzazione: - se risultano incomplete nella compilazione - se mancano gli allegati previsti - se presentano aspetti di dubbio e di particolare complessità - se le parti non si presentano senza giustificato motivo nel giorno della convocazione. I provvedimenti di rigetto e archiviazione delle istanze saranno notificati al domicilio del datore di lavoro, tramite il servizio postale. Dalla data del rigetto decorrono i termini per l eventuale impugnazione del provvedimento di diniego
7 La disciplina del lavoro domestico: regole sostanziali, previdenziali e fiscali Dopo la regolarizzazione del collaboratore familiare addetto al lavoro domestico (colf) o di assistenza (badante) secondo la procedura ora spiegata, è necessario seguire alcune semplici regole, per lo più contenute nel contratto nazionale disciplinante il lavoro domestico (ccnl); si consiglia pertanto di averne sempre una copia aggiornata, reperibile nelle librerie o presso le associazioni sindacali di categoria (schema riepilogativo del contratto). In sintesi le regole più importanti da seguire sono le seguenti: REGOLE SOSTANZIALI 1) La scelta dell inquadramento del lavoratore (art. 10 ccnl) Il contratto nazionale prevede un preciso inquadramento (ed una corrispondente retribuzione) a seconda delle mansioni svolte dal lavoratore o dalla lavoratrice, e precisamente: Nella prima categoria super sono inquadrati i lavoratori che abbiano una specifica professionalità sul piano pratico operativo in possesso di diploma o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici (ad esempio: infermieri professionali che svolgono attività di assistenza qualificata). Si precisa che il cittadino extracomunitario in possesso di diploma o attestato rilasciato all estero può ottenerne il riconoscimento in Italia, esperendo la procedura prevista da accordi bilaterali (ove esistenti) o dalle disposizioni di legge italiane. Nella prima categoria sono inquadrati i lavoratori in possesso di elevata competenza professionale (ad esempio: istitutore, puericultore, infermiere diplomato generico, assistente anziani) ovvero i lavoratori che presiedono all andamento della casa con piena autonomia e responsabilità (ad esempio: maggiordomo, direttore di casa, chef o capocuoco). Le badanti, a seconda delle mansioni, del grado di professionalità e dei titoli, potrebbero quindi essere inquadrate nella 1 super o nella prima categoria. Nella seconda categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare, per i quali è richiesta la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode di ville o case private). Nella terza ed ultima categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni prettamente manuali e di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, alla manutenzione ordinaria del giardino, aiuto in cucina, addetto alla lavanderia, assistente agli animali domestici). Quindi le colf, a seconda delle mansioni (e della varietà delle stesse), potrebbero essere inquadrate nella seconda o nella terza categoria; ad ogni modo, in caso di inquadramento nella terza categoria il lavoratore avrà diritto al passaggio alla seconda categoria generalmente dopo 14 mesi (art. 12 ccnl). Si precisa da ultimo che in caso di mansioni plurime l inquadramento (e la retribuzione) sarà corrispondente alle mansioni prevalenti. 2) Il periodo di prova (art. 15 ccnl) Poiché la regolarizzazione presuppone come già instaurato il rapporto lavorativo, non è consentito prevedere un periodo di prova.
8 In linea generale, ed in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, è possibile (ma non obbligatorio) prevedere contestualmente all assunzione e per iscritto - un periodo di prova regolarmente retribuito pari a 30 giorni di lavoro effettivo nel caso di lavoratore inquadrato in una delle categorie più elevate (prima super e prima) e di 8 giorni nel caso di lavoratore inquadrato in una delle restanti categorie. Nel caso di cessazione del rapporto (per licenziamento o dimissioni) nel corso del periodo di prova, le parti non sono tenute a dare il preavviso (v. oltre). 3) La retribuzione e il prospetto paga (art. 30 ccnl) Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione della retribuzione mensile, deve predisporre in duplice copia il prospetto paga, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro e l altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Il prospetto paga deve contenere: 1) la retribuzione minima contrattuale; 2) eventuali scatti di anzianità previsti dall art. 33 ccnl; 3) l eventuale compenso sostitutivo del vitto e alloggio; 4) l eventuale superminimo (ovvero compenso aggiuntivo rispetto a quello minimo previsto dal ccnl) con l indicazione circa l assorbibilità (in caso di aumenti stabiliti in sede di rinnovo del ccnl o di passaggio di livello) o la non assorbibilità; 5) le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali. 4) La tredicesima mensilità e la liquidazione (artt ccnl) Entro il mese di dicembre il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la tredicesima mensilità, da calcolarsi in base alla retribuzione ordinaria, comprensiva di tutte le voci sopra specificate, eccettuati gli straordinari (se non continuativi). Al termine del rapporto di lavoro, inoltre, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi in base ai compensi percepiti di anno in anno, diviso 13,5 con la rivalutazione secondo i coefficienti di legge. 5) L orario di lavoro e i riposi (artt. 16, 17, 18, 19, 20 ccnl) Per i lavoratori conviventi l orario massimo di lavoro è di 55 ore settimanali e 10 giornaliere non consecutive, mentre per i lavoratori non conviventi l orario massimo di lavoro è di 48 ore settimanali e 8 giornaliere non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a due ore. E possibile richiedere al lavoratore, con almeno un giorno di anticipo (salve emergenze o necessità impreviste), l effettuazione di ore straordinarie (nel limite di ore settimanali e giornaliere) sia di giorno che di notte, che andranno retribuite in misura maggiore rispetto a quelle ordinarie (25% di maggiorazione per lo straordinario diurno, 50% per lo straordinario notturno e 60% per lo straordinario domenicale e festivo, ovvero quello prestato nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, santo patrono). Il riposo settimanale del lavoratore è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, e le restanti 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Un lavoratore a tempo pieno (convivente o non convivente) ha quindi, in sostanza, diritto ad un giorno di riposo coincidente con la domenica, ed a mezza giornata di riposo nell arco della settimana. Il lavoratore ha inoltre diritto a ferie annuali di 26 giorni continuativi o frazionati al massimo in due periodi all anno; il lavoratore non italiano può chiedere al datore di lavoro di cumulare le ferie maturate nell arco (al massimo) di un biennio, onde poter sfruttare un periodo più lungo per un rimpatrio non definitivo.
9 5) Le assenze, i permessi, la gradivanza, il congedo matrimoniale (artt. 22, 24, 25, 27, 28) Il lavoratore, nel caso in cui debba effettuare visite mediche documentabili, ha diritto a permessi retribuiti secondo le seguenti modalità: a) lavoratori conviventi: 16 ore annue; b) lavoratori non conviventi con un orario di almeno 30 ore settimanali: 12 ore annue; c) lavoratori non conviventi con orario inferiore alle trenta ore settimanali: 12 ore da riproporzionarsi in base all orario (ad esempio, in caso di 20 ore i permessi riproporzionati sono di 8 ore annue, così calcolate: 20 : x = 30:12). In caso di lutto familiare il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito della durata di tre giorni di calendario e nel caso di nascita di un figlio, al lavoratore maschio spettano due giorni di permesso retribuito. Possono inoltre essere concessi permessi non retribuiti su richiesta motivata del lavoratore. Le assenze per malattia vanno documentate dal lavoratore con certificato medico da spedire entro tre giorni dall evento (l obbligo di certificazione non è previsto, ovviamente, per i lavoratori conviventi, salvo che nel periodo della malattia non si trovino nell abitazione del datore di lavoro). Le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (non licenziabilità del lavororarore) per giorni di calendario a seconda che abbia, rispettivamente, un anzianità fino a sei mesi, tra i sei mesi e i due anni, ovvero superiore a due anni. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno sono, secondo il contratto collettivo, da considerarsi dimissioni del lavoratore. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, comprendente, in caso di lavoratori conviventi, il compenso sostitutivo convenzionale mentre in caso di gravidanza la lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i due mesi antecedenti alla data del presunto parto e nei tre mesi successivi e in tale periodo non può essere licenziata se non per giusta causa. 6) La cessazione del rapporto e il preavviso (art. 36 ccnl) Le parti possono interrompere il rapporto anche verbalmente e senza necessità di motivazione ma con il rispetto di un termine di preavviso. Tale termine, in caso di licenziamento è di 15 ovvero 30 giorni di calendario a seconda che l anzianità di servizio presso la famiglia sia inferiore o superiore a cinque anni in caso di rapporto con orario superiore a 25 ore settimanali; in caso di dimissioni del lavoratore tali termini di preavviso sono dimezzati; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore a 25 ore settimanali, il preavviso è inoltre ridotto a 8 ovvero 15 giorni di calendario a seconda che il lavoratore abbia un anzianità inferiore o superiore a due anni. Per i porteri privati, i custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 ovvero di 60 giorni a seconda che il lavoratore abbia un anzianità d servizio inferiore o superiore ad un anno. Nel caso di mancato rispetto del preavviso, la parte che interrompe il rapporto è tenuta a pagare un indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Il rapporto può essere interrotto senza preavviso in caso di giusta causa, ovvero di una mancanza o di un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Benché non previsto, si consiglia di formulare il licenziamento o le dimissioni per iscritto e farsi rilasciare una ricevuta della lettera, in maniera da essere sempre in grado di dimostrare di aver rispettato il preavviso contrattualmente stabilito. REGOLE PREVIDENZIALI Il datore di lavoro, dopo la regolarizzazione della colf, dovrà presentare all Inps (Istituto Nazionale Predivenza sociale) la dichiarazione di instaurazione del rapporto; poiché, come già detto, verrà
10 probabilmente prevista presso lo sportello polifunzionale una postazione INPS per la definizione anche della pratica contributiva dello straniero, tale dichiarazione (MOD. LD09) sarà contestuale alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. In caso contrario, il MOD. LD09 sarà a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato e andrà consegnato o allo sportello INPS competente o spedito per posta presso la stessa sede entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre o il 10 gennaio rispettivamente per le assunzioni (contratti di soggiorno) avvenuti dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre o dal 1 ottobre al 31 dicembre. A tale dichiarazione va, in ogni caso, allegata copia del libretto di lavoro del lavoratore (che verrà rilasciato presso lo sportello polifunzionale o è comunque richiedibile presso l Ispettorato del lavoro), il permesso di soggiorno e un documento di identità del lavoratore e del datore di lavoro. Inoltre dovrà essere presentata all INAIL (Istituto Nazionale infortuni sul lavoro e malattie professionali) entro 24 ore dall assunzione (stipula contratto di soggiorno) una dichiarazione contenente la data di assunzione e i codici fiscali del lavoratore e del datore di lavoro (n verde fax ). I contributi Inps e Inail saranno riscossi dall INPS che ogni trimestre invierà al datore di lavoro dei bollettini. Il datore di lavoro dovrà compilarli seguendo le regole di calcolo indicate nella tabella. REGOLE FISCALI Il datore di lavoro non è c.d. sostituto di imposta, e quindi non deve operare alcuna ritenuta fiscale mensile. Ha solo l obbligo di compilare una dichiarazione dalla quale risulti l ammontare complessivo delle somme erogate nell anno (inclusi straordinari, premi, ecc.), con indicazione dei compensi lordi, delle trattenute INPS effettuate per la quota a carico del lavoratore e del compenso netto complessivo. Tale dichiarazione servirà al lavoratore per presentare la dichiarazione dei redditi.
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