ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
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- Annalisa Mori
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1 Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Seconda edizione aggiornata Ag g i o r na m e n t o n. 5 3 settembre 2015 Bononia University Press
2 L editore mette a disposizione sul sito nella sezione download i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione. Bononia University Press Via Farini Bologna tel. (+39) fax (+39) info@buponline.com 2011, 2013 Bononia University Press I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. ISBN: Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini Stampa: Tipografia Moderna (Bologna) Prima edizione: settembre 2011 Seconda edizione: settembre 2013
3 Ag g i o r n a m e n t o n.5 AGGIORNAMENTO N. 5 3 settembre 20l5 Il processo esecutivo dopo la l. n. 132 del 6 agosto 2015 Il d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 6 agosto 2015 introdotto (insieme a disposizioni in materia civile, fallimentare e di organizzazione del processo telematico) una rilevante serie di modifiche al terzo libro del codice di procedura civile. Certo, non è facile individuare linee sistematiche di questa ulteriore riforma. Tuttavia, alcune tendenze sono chiare: alleggerire il carico dei debitori in difficoltà nell attuale contesto di crisi economica e semplificare qualche tratto del processo esecutivo, anche al fine di abbreviarne i tempi. 1 - L atto di precetto Nel secondo comma dell art. 480 c.p.c. (v. Argomento n. 96-IV) è stata inserita la previsione, secondo cui il precetto deve contenere l avvertimento che il debitore, con l ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Questa indicazione non è richiesta a pena di nullità. Lo si deduce, in primo luogo, dalla lettera della norma (che non riproduce nella nuova frase l incipit del secondo comma, con l espresso riferimento alla nullità). Lo si deduce anche perché non ogni soggetto precettato è un consumatore, ovvero si trova in una situazione di sovraindebitamento: trattandosi, quindi, di un avvertimento non rivolto alla generalità degli esecutati, ma solo a taluni di essi, la sua carenza non può costituire ragione di nullità dell atto. 2 - La pubblicità degli avvisi L art. 490 c.p.c. (relativo all espropriazione forzata in generale) è stato modificato con disposizioni di prevalente, ma non esclusiva, applicazione per le esecuzioni immobiliari e quelle di beni mobili registrati. Il primo comma vede abolita l arcaica forma di pubblicità sull albo dell ufficio giudiziario, sostituita dall inserimento dei dati di interesse per il pubblico in un apposito portale delle vendite pubbliche, all interno del sito del Ministero della giustizia. La norma si ispira giustamente a modernità e trasparenza. Peccato, però, che il portale, seppure annunciato, non sia immediatamente operativo. Il terzo comma, proprio in vista dell entrata a regime del futuro portale, diminuisce l impatto delle forme 3
4 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati di pubblicità sui quotidiani e sui giornali di divulgazione immobiliare. Infatti, questo tipo di pubblicità non è mai sostitutivo delle informazioni sul portale e può essere disposto dal giudice solo in via eventuale, anche su richiesta del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. E evidente che si punta a risparmiare i costi della pubblicità sulla stampa, che finiscono comunque col gravare il procedimento esecutivo, in definitiva a danno del debitore. 3 - Modifiche al pignoramento telematico Pochi mesi dopo la l. n. 162 del novembre 2014 (v. Aggiornamento n. 3), il legislatore ritocca il nuovo istituto della ricerca in via telematica dei beni da pignorare, per correggere alcune difficoltà applicative e per completare una norma scritta, come di consueto, in fretta e senza avere riflettuto sulle ricadute in altre parti del sistema. Intanto, il c.d. pignoramento telematico può essere chiesto anche dai creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo: infatti, è stato eliminato il riferimento al solo creditore procedente, contenuto nella prima formulazione della norma. Si è poi previsto che normalmente la richiesta al presidente del tribunale non possa essere formulata prima della decorrenza del termine di dieci giorni dalla notificazione dell atto di precetto (salvo i casi di pericolo nel ritardo). Entrambe le modifiche concernono il primo comma dell art. 492-bis. Nel secondo comma, si precisa che l ufficiale giudiziario, una volta individuati beni utilmente pignorabili, dà corso al pignoramento, acquisendo, se del caso, copia del titolo esecutivo e del precetto dal fascicolo informatico. 4 - La conversione del pignoramento Un aiuto ai debitori in difficoltà consiste nel rendere più agevole il percorso di conversione di un pignoramento subito (v. Argomento n. 98-IV).. Il nuovo quarto comma dell art. 495 c.p.c. ammette la possibilità di rateazione del debito anche per il caso di pignoramento di beni mobili (e non solo immobili, come in precedenza) e permette che la rateazione si allunghi fino a 36 mesi (e non solo fino a 18). A titolo di contrappeso per i creditori che devono attendere più a lungo l incasso dei loro crediti, si prevede che ogni sei mesi il giudice dell esecuzione, anziché attendere la fine della procedura, distribuisca loro le somme man mano ricavate. In coerenza, è stato modificato il sesto comma della norma, parificando il regime dei beni mobili a quello dei beni immobili: infatti, la liberazione delle cose pignorate (non solo immobili, ma anche mobili) ha luogo con il versamento dell intera somma. 5 - La perdita di efficacia del pignoramento e la presentazione dell istanza di vendita o di assegnazione 4
5 Ag g i o r n a m e n t o n.5 Modificando l art. 497 c.p.c., il legislatore ha previsto che la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancata presentazione dell istanza di assegnazione o di vendita, si verifichi dopo 45 giorni (e non dopo 90 come fino ad ora). La norma ha molta importanza pratica, specie per gli avvocati del creditore. A livello di funzionalità del sistema, appare come il classico ruggito del topo. Si tenga presente che è interesse del creditore esecutante mettere in vendita quanto prima i beni pignorati, per cui il più lungo termine precedente non aveva la funzione di ritardare il procedimento, ma serviva per evitare decadenze, in caso di difficoltà nell ottenimento della documentazione da allegare all istanza di vendita (v. Argomento n. 98-VII). 6 - Modifiche al pignoramento di beni mobili registrati Introdotto nell autunno 2014 con la legge n. 162 (v. Aggiornamento n. 3), il pignoramento di beni mobili registrati conosce già una prima novellazione. Intanto, è importante segnalare che la nuova modalità di pignoramento non è più esclusiva, ma concorre con quella comune del pignoramento mobiliare. In entrambi i casi, resta ferma la competenza, che è quella (come modificata dalla l. n. 162) del foro del debitore. Quindi, sarà il creditore a optare per la modalità ritenuta più efficace. Se l automezzo è comodamente reperibile al domicilio o residenza del debitore, si sceglierà la forma comune; in caso contrario, sarà preferibile quella specifica. Nell ambito, poi, della modalità specifica di cui all art. 521-bis c.p.c., sono stati introdotti alcuni correttivi pratici. L istituto vendite giudiziarie a cui va consegnato l automezzo pignorato non è più necessariamente quello del domicilio del debitore, ma anche quello più vicino al luogo dove il mezzo si trova; gli organi di polizia stradale sono legittimati a consegnare il bene pignorato all istituto che lo dovrà custodire e vendere non solo se ne accertano la circolazione, ma anche se semplicemente lo trovano (si pensi al caso di un veicolo costantemente fermo). Ancora, il termine per presentare l istanza di vendita è (come si è appena visto) di 45 giorni, che però non decorrono dalla data del pignoramento, ma dal deposito, da parte del creditore, della nota di iscrizione a ruolo (o della copia conforme degli atti). 7 - La vendita mobiliare Il legislatore opera qui nel senso di rendere più efficace la vendita mobiliare (v. Argomento n. 101-VI), evitando situazioni di notevole dispendio di energie giudiziarie, senza apprezzabili risultati pratici. Va detto che alcune delle modifiche servono a coordinare le norme sulla vendita mobiliare alla già avvenuta restrizione dello spazio di operatività della vendita con incanto, che resta residualmente nell espropriazione immobiliare o in quella relativa ai mobili registrati (art. 534-bis) e viene del tutto esclusa nell espropriazione mobiliare comune. Questa esclusione discendeva già da una corretta interpretazione dell art. 503 c.p.c. come modificato con la l. n. 162 del 2014 (v. Aggiornamento n. 3), ma la recente novella ha il pregio di togliere ogni possibile dubbio. Così, il primo comma dell art. 532 prevede che la vendita avvenga sempre 5
6 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati senza incanto o a mezzo commissionario. In primo luogo, si dispone che venga sempre effettuata la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (a cui si è fatto cenno più sopra). Ancora, il versamento del prezzo da parte dell acquirente può essere rateale (art. 530, commi 7 e 8 ). Il commissionario (giacché, come detto, questo tipo di vendita è sempre senza incanto) è individuato, oltre che nell istituto vendite giudiziarie, nei soggetti iscritti in un apposito elenco (art. 169-sexies disp. att. c.p.c.). Si tratta di norma volta a tutelare la trasparenza. Importanti sono le modifiche del secondo comma dell art. 532 c.p.c.. L obiettivo è quello di un ragionevole impiego di energie giurisdizionali (in conformità al principio di ragionevole durata) nel processo esecutivo. Il giudice dell esecuzione, nell ordinanza di vendita, detta disposizioni sul numero degli esperimenti di vendita, sui criteri per i ribassi in caso di mancata vendita e il termine che non può essere superiore a un anno entro il quale la vendita va eseguita. Se il soggetto incaricato non riesce a vendere i beni con le modalità e soprattutto nel termine fissato, deve restituire gli atti alla cancelleria, dando adeguata giustificazione dell attività (inutilmente) svolta per reperire i potenziali acquirenti e, in specie, dell effettuazione della pubblicità prescritta dal giudice (art. 533, comma 2 ). In questo caso, il giudice dell esecuzione dispone la chiusura anticipata quindi, con un nulla di fatto del processo esecutivo. Si sottrae a questo sbocco solo il caso in cui vi siano istanze di integrazione del pignoramento, a norma dell art. 540-bis c.p.c. Ne nasce, dunque, una nuova forma di estinzione del processo esecutivo, analoga ma distinta da quella (pure di recente introduzione, con la l. n. 162 del 2014), regolata dall art. 164-bis disp. att. c.p.c. Infatti, in questa ipotesi, il giudice deve verificare la sussistenza in concreto di una sproporzione fra le possibilità di ricavo e i costi collegati alla prosecuzione dell esecuzione forzata; invece, in base al nuovo art. 532, comma 2, la chiusura anticipata del processo (con la conseguenza che gli effetti del pignoramento cadono e le cose rimangono di proprietà del debitore) viene disposta automaticamente, sulla semplice constatazione della mancata vendita (v. Aggiornamento n. 3). 8 - La delega delle operazioni di vendita La l. n. 132 del 2015 prosegue nel percorso volto ad affidare a professionisti privati il compimento delle operazioni di vendita. La delega, che fino ad ora era una possibilità, diviene la regola, salvo eccezioni (v. Argomento n. 104-IV). Così, l art. 534-bis dispone che vi sia sempre la delega (al commissionario o a un professionista) per il compimento delle operazioni di vendita per i mobili registrati. L art. 534-ter completa il quadro, confermando che il giudice dell esecuzione ha il controllo di tali operazioni, nel senso che sia il delegato può rivolgersi al giudice per risolvere le difficoltà che insorgono durante le operazioni e che le parti e gli interessati possono ricorrere al giudice contro gli atti del delegato. La novità sta nel fatto che contro le ordinanze del giudice, la tutela non è più affidata alle forme dell opposizione agli atti esecutivi, ma ad un reclamo nelle forme e nei termini dell art. 669-terdecies (cioè il 6
7 Ag g i o r n a m e n t o n.5 reclamo cautelare). Ne segue che di eventuali ricorsi viene investito il tribunale, in composizione collegiale. La disposizione è stata estesa anche ai ricorsi contro gli atti del giudice delegato nell espropriazione immobiliare (come da nuova ultima parte dell art. 591-ter). Nell ambito dell espropriazione immobiliare, l art. 591-bis è stato incisivamente modificato, nella stessa direzione. Il nuovo secondo comma stabilisce che la delega al professionista sia la soluzione abituale. Il giudice dell esecuzione la può evitare solo se, sentiti i creditori, ritenga preferibile procedere direttamente alle operazioni di vendita, a tutela così la norma degli interessi delle parti. Il nuovo ultimo comma prevede che la delega venga revocata, sentito il professionista, se non vengono rispettati i termini e le direttive impartiti dal giudice (in specie, nell ordinanza di vendita), a meno che queste inosservanze dipendano da causa non imputabile. Il senso di queste innovazioni è duplice: da un lato, elevare la delega a fattispecie normale (adeguando la norma alla prassi); dall altro, consentire un margine di intervento al giudice in situazioni ambientali che non assicurano un corretto adempimento della procedura. 9 - Limitazione al pignoramento di crediti Una delle innovazioni più significative della l. n. 132 del 2015 consiste nell introduzione di tre commi finali all art. 545 c.p.c., in materia di pignoramento dei crediti derivanti da rapporti di lavoro o pensione (v. Argomento n. 102-I). E chiara la volontà del legislatore in questo condivisibile, tanto più perché sollecitata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2015 di proteggere le fasce sociali più deboli, nel quadro di crisi economica del paese. Le nuove norme incidono sia sull individuazione dei beni pignorabili, sia sulle modalità del pignoramento di crediti e quindi presso terzi, comportando una coerente modifica dell art. 546 c.p.c. In sintesi, la legge individua due livelli di pignorabilità di questi redditi. Fino ad un determinato ammontare, parametrato alla misura dell assegno sociale, i redditi in questione sono assolutamente impignorabili. Oltre a tale ammontare, sono pignorabili nella misura di un quinto. Quindi, mentre in precedenza l entità pignorabile era di un quinto, ora a questi importi va sottratta la fascia di totale impignorabilità e solo sul residuo si può attuare il pignoramento del quinto. Più in dettaglio, per i redditi da pensione ed equiparati, la fascia di non pignorabilità è fissata alla misura massima dell assegno sociale, aumentata della metà. Per i redditi da lavoro dipendente e anche per quelli pensione, se accreditati su un conto corrente bancario o postale, si distingue a seconda che l accredito sia avvenuto prima o dopo il pignoramento: in altre parole, a seconda che si tratti di somme già presenti nella disponibilità del debitore e che non siano state consumate, ovvero di somme che gli pervengono successivamente e che gli occorrono per vivere. Nel primo caso, il pignoramento può comprendere tutto ciò che si trova sul conto, ad eccezione dell importo pari al triplo dell assegno sociale; nel secondo caso, si applica la regola della non pignorabilità dell importo dell assegno sociale, aumentato della metà, e della pignorabilità fino ad un quinto di ciò che supera tale somma. Il terzo debitore del debitore (quindi, la banca o le poste) è soggetto agli obblighi di custodia delle somme 7
8 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati pignorate solo nei limiti appena descritti. Quindi, in pratica, il conto corrente del debitore non può essere interamente bloccato, ma al correntista deve essere consentito il prelievo delle somme non pignorabili e non sembra applicabile l estensione dell obbligo di custodia all aumento fino alla metà del credito precettato. Il pignoramento eseguito al di fuori dei limiti di cui alle nuove norme è inefficace e l inefficacia può essere rilevata d ufficio dal giudice dell esecuzione, con apposita ordinanza. Il debitore può proporre opposizione all esecuzione ex art. 615, comma 2, contestando la pignorabilità delle somme in questione; si può ritenere che possa anche stimolare l intervento del giudice, rivolgendogli apposita istanza, ai sensi dell art. 486 c.p.c. In ogni caso, il giudice dell esecuzione dovrà provvedere in contraddittorio con i creditori, fissando un apposita udienza Ulteriori modifiche al pignoramento presso terzi Non vi è riforma del processo esecutivo che, ogni anno, non modifichi questo istituto (v. Argomento n. 102-III). In realtà, la scelta di ritenere non contestati i crediti, in caso di mancata dichiarazione del terzo, ha rivelato più di una difficoltà, che il legislatore (che meglio avrebbe fatto a riflettere in precedenza) cerca di superare. La modifica apportata dalla l. n. 132 agli artt. 548 e 549 è, in sé, positiva. Infatti, si esamina e si affronta l ipotesi in cui l atto di pignoramento non consenta l esatta identificazione dei crediti o dei beni del debitore in possesso del terzo. E evidente che qui la non contestazione non può avere l effetto di rendere chiaro ciò che non lo è: il silenzio può significare, al massimo, ammissione di ciò che è specificato, ma non individuazione di ciò che è generico. Ecco allora che l ordinanza di assegnazione delle somme o dei beni al creditore può essere pronunciata solo se sussistono i requisiti di chiarezza (art. 548). Se l individuazione non è possibile, il regime di questa fattispecie si assimila a quello in cui vi sia una dichiarazione del terzo contestata. In tal caso, il giudice dell esecuzione (sempre ai soli fini endoesecutivi) risolve il caso con ordinanza. Il nuovo testo dell art. 549, al riguardo, precisa che ciò avviene su istanza di parte e previo il necessario accertamento nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Sembra si possano trarre le seguenti conseguenze. Se non vi è istanza di parte, e manca la chiarezza nell individuazione, il pignoramento non si perfeziona (per incertezza dell oggetto) e il giudice non può disporre l assegnazione. Quindi, l interesse a chiedere l accertamento è soprattutto dei creditori, anche se la norma si riferisce alle parti in genere e quindi anche al debitore (ma non al terzo). Quanto al procedimento, siamo alle solite ipotesi di rito destrutturato, con la sola esigenza del rispetto del contraddittorio e con la presenza in causa anche del terzo La vendita immobiliare Numerose norme del codice sono state riformate in relazione alla vendita immobiliare (v. Argomenti n. 103 e 104). Due sembrano le linee che hanno ispirato il legislatore: da un lato, coordinare meglio le varie 8
9 Ag g i o r n a m e n t o n.5 disposizioni al carattere, come detto, solo residuale della vendita con incanto (e questo è il caso delle correzioni apportate agli artt. 588, 589 e 590 c.p.c., in tema di assegnazione); dall altro, rendere più rapida e snella la procedura esecutiva. In primo luogo, l art. 567 dimezza i termini per la produzione degli allegati all istanza di vendita e alle relative proroghe, da 120 a 60 giorni. L art. 568 interviene a proposito della determinazione del valore dell immobile, abrogando gli obsoleti criteri precedenti e applicando decisamente il criterio del valore di mercato, stabilito nella stima dell esperto, che deve sempre essere nominato. La legge precisa che si deve tenere conto di tutti gli elementi che, nel libero mercato, concorrono a fissare il prezzo di un immobile: dalla superficie commerciale allo stato d uso e di manutenzione, fino agli oneri per l eventuale regolarizzazione urbanistica e alle spese condominiali insolute. La nomina dell esperto e la fissazione dell udienza per disporre la vendita (entro la quale la stima deve essere pronta) avvengono con termini ridotti rispetto agli attuali: si tratta peraltro di termini del giudice e quindi ordinatori. L esperto, inoltre, giura in cancelleria e non davanti al giudice (che quindi si risparmia il relativo adempimento): art. 569, comma 1, c.p.c. Il terzo comma dell art. 569, che disciplina il contenuto dell ordinanza di vendita, è stato riformato in più punti, tenendo conto che la modalità comune di vendita è quella senza incanto. Prima di tutto, la norma, dopo avere confermata la fissazione del termine per la presentazione delle offerte, chiarisce che il giudice deve precisare se la vendita è fatta in uno o più lotti, indicare il prezzo base come stimato dall esperto, stabilire l entità dell offerta minima, fissare un termine non maggiore di 120 giorni dall aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e fissare l udienza per la deliberazione sulle offerte e per la gara fra gli offerenti al giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine per effettuare le proposte di acquisto. Se sussistono giustificati motivi, si può consentire che l aggiudicatario versi il prezzo ratealmente. In coerenza alla riforma compiuta con la l. n. 162 del 2014, viene chiarito che si può procedere alla vendita con incanto solo se si ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa fruttare un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima. Il legislatore si pone, poi, il problema di facilitare la vendita del bene. Si tratta di una scelta delicata, che certo agevola l ottenimento di un qualche risultato per i creditori, ma che allo stesso tempo può penalizzare il debitore esecutato, che rischia di perdere il proprio bene ad un prezzo inferiore al dovuto. In questa ottica, si prevede che l offerta sia efficace anche se è inferiore (purché non oltre un quarto) al prezzo di stima stabilito nell ordinanza di vendita (art. 571, comma 2 ). Così pure, se vi è una sola offerta, si prevede che sia sempre accolta se è pari o superiore al prezzo di stima (in precedenza, doveva superarlo almeno di un quinto); se l offerta è inferiore (purché non oltre un quarto) al prezzo di vendita, anche in questo caso il giudice può disporre la vendita, se ritiene che non vi sia una seria possibilità di vendere ad un prezzo migliore e se non sono state presentate istanze di assegnazione (art. 572, commi 2 e 3 ). Infine, va considerato il caso di più offerenti. Qui la gara deve sempre svolgersi. Nell individuazione dell offerta migliore, il giudice non si basa soltanto sull entità del prezzo offerto, ma anche sui tempi e modi di pagamento, sull entità delle cauzioni prestate e ogni altro elemento utile. Per quanto concerne il 9
10 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati concorso fra offerte di acquisto e istanze di assegnazione, si dispone che, se vi sono istanze di assegnazione e la migliore offerta o (in caso di parità) l offerta presentata per prima sono inferiori al valore dell immobile stabilito nell ordinanza di vendita, il giudice dispone l assegnazione, anziché la vendita (art. 573 c.p.c.). Non basta. Per facilitare gli acquirenti, l art. 574, comma 2, c.p.c. stabilisce che, quando il pagamento avviene ratealmente (il che può verificarsi non solo nel caso di un offerta unica, ma anche di più offerte), il giudice possa autorizzare che l aggiudicatario occupi l immobile prima di avere concluso il pagamento (e quindi, prima del decreto di trasferimento), purché presti una fideiussione, le cui rigorose caratteristiche sono specificate nel testo della nuova norma, e in ogni caso di importo pari almeno al trenta per cento del prezzo di vendita. Contrappeso a queste facilitazioni, è dato dalla disposizione di cui alla nuova seconda parte dell art. 587 c.p.c., per cui l aggiudicatario che non versa anche solo una rata perde tutte le somme già versate e, se già in possesso dell immobile, riceve in forma di decreto (che costituisce titolo esecutivo) l ordine di rilasciare l immobile a mani del custode. Infine, occorre segnalare che, in coerenza con l impianto della novella, l art. 591 c.p.c. fissa una possibile pluralità di percorsi per l immobile invenduto: l amministrazione giudiziaria, oppure l incanto (ma solo se, come al solito, si suppone di ricavare un prezzo maggiore della metà rispetto al valore del bene), oppure un nuovo tentativo di vendita senza incanto con riduzione del prezzo base fino a un quarto, oppure ancora (se anche il nuovo tentativo fallisce e vi sono istanze in tal senso) l assegnazione del bene ai creditori richiedenti, con fissazione del termine per il versamento dell eventuale conguaglio L opposizione all esecuzione La l. n. 132 del 2015 modifica l opposizione all esecuzione, quando è proposta prima dell inizio dell esecuzione forzata. L art. 615, comma 1, prevede che, se il diritto a procedere all esecuzione è contestato solo parzialmente (si pensi al caso di un pagamento parziale avvenuto dopo la formazione del titolo esecutivo), il giudice, di fronte alla richiesta di sospensione avanzata dall opponente, sospende, qualora concorrano gravi motivi, l efficacia esecutiva del titolo solo in relazione alla parte contestata (v. Argomento n. 106-II). Dato che qui, per definizione, l esecuzione non è iniziata, non si pongono problemi di coordinamento con la disciplina dell art. 624 c.p.c. Dal lato del creditore, l espropriazione potrà proseguire non necessariamente notificando un nuovo atto di precetto per la somma ridotta, ma anche consegnando all ufficiale giudiziario il precetto originario con l ordinanza di sospensione parziale. Dal lato del debitore, qualora l esecutante cercasse di procedere per l intero, potrà essere reiterata l opposizione all esecuzione, questa volta nelle forme dell art. 615, comma L estinzione del processo esecutivo Si sono ricordate la fattispecie di estinzione del processo esecutivo di cui all art. 164-bis disp. att. c.p.c. 10
11 Ag g i o r n a m e n t o n.5 e quella introdotta dalla legge in commento, ai sensi dell art. 533, comma 2, c.p.c. (v. Argomento n. 107-V). Vi è anche una terza nuova fattispecie: se è stata omessa la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto dotato di funzione vicaria, nel termine stabilito dal giudice dell esecuzione, questi dichiara con ordinanza l estinzione del processo esecutivo (art. 631-bis c.p.c.). E interessante notare che il legislatore prevede che la drastica disposizione non si applichi quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata, perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (così, testualmente, la norma). E un articolo di legge tutto italiano: anziché disporre che venga fatta in un secondo momento la pubblicità non effettuata (con una sorta di improcedibilità temporanea del processo esecutivo), si commina una sanzione grave, ammettendo però, con candore, che l amministrazione pubblica può talvolta non funzionare. Del resto, la precisazione è superflua, visto che le disfunzioni del portale pubblico non sono certo imputabili ai creditori. 14. Le misure di coercizione indiretta Il legislatore interviene anche sull art. 614-bis c.p.c. (v. Argomento n. 52). Con la riforma, si amplia il contenuto della disposizione sull esecuzione indiretta. Infatti, mentre fino ad ora la norma si applicava solo agli obblighi infungibili di fare e non fare, ora il provvedimento, con cui il giudice condanna la parte inadempiente, si estende ad ogni altro obbligo, che sia oggetto della pronuncia di cognizione, con la sola esclusione del pagamento di somme di denaro. Quindi, l esecuzione indiretta acquista un carattere più generale e viene a comprendere, ad esempio, la consegna di cose mobili, anche fungibili (ad esempio, una determinata quantità di beni o di macchinari) o il rilascio di immobili o aziende. Il risultato è ottenuto sia con una modificazione al testo del primo comma della norma, sia con la sua uscita dal titolo IV del terzo libro del c.p.c., relativo all esecuzione degli obblighi di fare e non fare, e la sua collocazione in un titolo autonomo, il IV-bis, denominato Delle misure di coercizione indiretta. Sul piano sistematico, ne esce confermato che si tratta qui di un aspetto direttamente collegato alla decisione del giudizio di cognizione, così come esposto nel volume di Argomenti. Va poi sottolineato che la norma smentisce totalmente il disegno di legge delega n. 2953, che invece prevedeva l estensione dell esecuzione indiretta anche agli obblighi pecuniari. Durante la discussione in commissione alla Camera sul testo del d.d.l., il Parlamento ha approvato una norma di segno radicalmente opposto. 11
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