IMU 2012 : ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

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1 IMU 2012 : ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE Lo scopo di questo lavoro è quello di riepilogare la normativa IMU 2012 tenendo in considerazione il Decreto , le ultime novità introdotte dal decreto semplificazione n , dalla circolare interpretativa del MEF (CM 3 /DF/2012) e dal provvedimento n dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2012 (che ha introdotto il nuovo modello F24 semplificato). BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTA La nuova imposta, introdotta dal 2012 dal Decreto salva-italia n , è applicabile ai contribuenti che posseggono (sia in regime d impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili: -fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza; -aree fabbricabili; -fabbricati in corso di costruzione; - fabbricati rurali; -fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto -terreni agricoli. La novità più importante è rappresentata dall'abrogazione della norma che prevedeva fino al 2011 l'esenzione dall'imposta locale per l'abitazione principale e per i fabbricati rurali. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono il proprietario, i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, compreso l'ex coniuge separato che dispone della casa di abitazione. Non è invece obbligato al pagamento il soggetto nudo-proprietario. Al fine di individuare bene il concetto di abitazione principale si specifica che: per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e dove ha stabilito la residenza anagrafica. La prima casa può appartenere inoltre a qualsiasi categoria catastale (A/1,A/8 e A/9 OVVERO ANCHE CASE DI LUSSO).

2 LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTA La nuova imposta prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che potranno essere aumentate o diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro determinati limiti: - ALIQUOTA 7,60 x MILLE -ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA -ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE N.B. OGNI PROPRIETARIO DEVE APPLICARE L ALIQUOTA IN BASE ALLA PROPRIETA SPETTANTE 4,00 x MILLE 2,00 x MILLE PERCENTUALE DI N.B. I COMUNI POSSONO AUMENTARE O DIMINUIRE L'ALIQUOTA PER LA CASA PRINCIPALE DI 2 PUNTI E L'ALIQUOTA DI 3 PUNTI; INOLTRE I COMUNI POSSONO DIMINUIRE AL 1 X MILLE L'ALIQUOTA APPLICABILE AI FABBRICATI RURALI. N.B. PER I TERRENI IL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE DI 110 POTRA' ESSERE APPLICATO SOLO PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' AGRICOLA PROFESSIONALE. NEGLI ALTRI CASI OCCORRERA' UTILIZZARE IL PARAMETRO DI 135. RESTANO SOGGETTI ALL'IPEF E ALLE ADDIZIONALI I TERRENI ESENTI DALL'IMU. INOLTRE PER I TERRENI SONO PREVISTE LE SEGUENTI RIDUZIONI: -NESSUNA IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI FINO AD EURO 6.000; -RIDUZIONE DEL 70% SUL VALORE ECCEDENTE I 6000 EURO E FINO A EURO ; -RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL VALORE ECCEDENTE I EURO E FINO AD EURO ; RIDUZIONE 25% IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI ECCEDENTI EURO E FINO AD EURO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI HA STABILITO CHE L'ALIQUOTA APPLICABILE AI FABBRICATI INAGIBILI E AI FABBRICATI STORICI DEVE ESSERE RIDOTTA DEL 50%. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Se già iscritti al catasto urbano il versamento potrà essere effettuato in due rate mentre, se gli immobili sono iscritti nel catasto terreni per il solo anno 2012, è possibile versare l'imu in unica soluzione entro il 17 dicembre Si ricorda infine che tali fabbricati rurali devono essere iscritti nel catasto urbano entro il 30 novembre Il Decreto semplificazioni n ha stabilito che la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota base.

3 TABELLA PER L APPLICAZIONE PRATICA DELL IMU TIPO IMMOBILE VALORE DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO DELL IMPOSTA COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PRECISTO DA APPLICARE ALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA O AD ALTRI VALORI STABILITI DALLA NORMA ALIQUOTE IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE PREVISTA POSSIBILITA PER I COMUNI DI VARIARE ENTRO CERTI LIMITI LE ALIQUOTE ORDINARIE anche in base alla tipologia di immobile A/1 E FINO A/5 REND. RIV. 5% X MILLE 7,6 X MILLE A/6 REND. RIV. 5% 160 7,6 X MILLE A/7 FINO A/9 REND. RIV. 5% 160 7,6 X MILLE C/2,C/6,C/7 REND. RIV. 5% 160 7,6 X MILLE C/1 REND. RIV. 5% 55 7,6 X MILLE B REND. RIV. 5% 140 7,6 X MILLE C/3,C/4 C/5 REND. RIV. 5% 140 7,6 X MILLE A/10 REND. RIV. 5% 80 7,6 X MILLE ALIQUOTA 2 X MILLE D1 a D9 REND. RIV. 5% 60 7,6 X MILLE D5 REND. RIV. 5% 80 7,6 X MILLE GRUPPO D AGRICOLTORI REND. RIV. 5% 60 ALIQUOTA 2 X MILLE TERRENI AGRICOLI DI COLTIVATORI DIRETTI TERRENI AGRICOLI AREE EDIFICABILI FABBRICATI IN COSTRUZIONE REDDITO DOMINACALE RIV.DEL 25% REDDITO DOMINACALE RIV.DEL 25% VALORE VENALE VALORE VENALE 110 7,6 X MILLE 130 7,6 X MILLE VALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE VALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE GRUPPO D SOGGETTI IMPRESE NON ACCATASTATI VALORE CONTABILE VALORE CONTABILE PER 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE

4 CASI PARTICOLARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE PRINCIPALE ABITAZIONE DATA IN USO AI PARENTI Rispetto alla normativa ICI non trova più applicazione la disposizione che assimilava alle abitazioni principali le case concesso in uso gratuito ai parenti. Pertanto gli immobili di proprietà dei genitori e concessi in comodato al figli sono da considerarsi come seconde case. DIMORA ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILARE IN IMMOBILI DIVERSI Nel caso in cui un nucleo familiare stabilisca la dimora abituale in immobili diversi le agevolazioni per la prima casa si devono applicare secondo il seguente concetto: -dimora situata in immobili diversi ma nello stesso Comune: secondo la circolare del MEF se marito e moglie hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune le agevolazioni si applicano per uno solo dei due immobili. I contribuenti potranno scegliere a quale immobile applicare le agevolazioni secondo un criterio di convenienza (ovvero applicarle all'immobile con rendita più elevata); -dimora situata in immobili diversi e in Comuni diversi: non vi è la limitazione all'agevolazione per uno solo dei due immobili. ESEMPIO PRATICO n.1 coniugi non legalmente separati che possiedono due immobili al 100 % nello stesso Comune di residenza marito quota 100% rendita riv x160 x 0,4% = euro 640 moglie quota 100% rendita riv. 500 x160 x 0,76%= euro 608 in questo caso il contribuente ha scelto di applicare l'aliquota agevolata all'immobile con rendita più elevata. ESEMPIO PRATICO n.2 coniugi non legalmente separati che possiedono due immobili al 100 % in Comuni diversi marito quota 100% rendita riv x160 x 0,4% = euro 640 moglie quota 100% rendita riv. 500 x160 x 0,4% euro 320

5 CASISTICHE PARTICOLARI DI PRIMA CASA Sono equiparate alla prima casa con applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione i seguenti immobili: -casa assegnata all'ex coniuge separato in quanto è presente il diritto di abitazione;-casa assegnata al coniuge del decuius in quanto titolare del diritto di abitazione (indipendentemente dalle quote di proprietà trasferite ad eventuali eredi a seguito della successione); abitazioni appartenenti a soggetti anziani che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero (nel caso di specie l'immobile non deve essere affittato e il Comune deve prevedere tale possibilità) unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero (il Comune deve prevedere il caso e l'immobile non deve essere locato). Possono godere della detrazione base, ma non dell'aliquota agevolata i seguenti immobili: -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa quando tali immobili costituiscano abitazione principale del socio; immobili di proprietà IACP assegnati come abitazione principale (case popolari). IL CASO DELLA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI Nel caso in cui il soggetto dimori in una abitazione principale composta da due unità immobiliari accatastate in modo distinto ai fini IMU si considera abitazione principale solo uno dei due immobili. Il contribuente è libero di scegliere a quale immobile applicare l'agevolazione. Per applicare l'agevolazione in toto occorre che i due immobili siano accatastati in modo unitario. PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Secondo il D.L. n le pertinenze dell'abitazione principale possono appartenere in via esclusiva alle seguenti tipologie di immobili: -C/2, C/6 E C/7. La categoria C/3 non può essere pertinenza dell'abitazione principale. Ai fini IMU è ammessa una pertinenza per ogni tipologia catastale sopra indicata. ESEMPIO PRATICO n.3 Contribuente che possiede al 100 % i seguenti immobili: A/2 come abitazione principale rendita 1000 C/2 cantina rendita 32 C/6 box rendita 36 C/6 box rendita 30

6 CALCOLO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: X 160 X 0,4%= 684 EURO - DETRAZIONI BOX rendita 30 X 160 X 0,76%= 36 EURO MODALITA, TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU In attesa delle aliquote ufficiali deliberate dal Comune il versamento di giugno potrà essere calcolato con l'applicazione delle aliquote del 4 X mille e del 7,60 x mille (in dicembre verrà effettuato il versamento a conguaglio). Con la conversione in Legge del Decreto semplificazioni viene stabilito che il versamento andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (da dicembre è ammesso anche il bollettino postale) alle seguenti date: 100 % unica soluzione al 18 giugno % al 18 giugno % al 17 dicembre 2012 ovvero in tre rate nelle seguenti date (se il versamento riguarda l'abitazione principale); 100 % unica soluzione al 18 giugno % al 18 giugno % al 17 settembre % al 17 dicembre 2012 Si segnala che non possono essere effettuati in tre rate i versamenti relativi agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli IACP. NB. I COMUNI POSSONO MODIFICARE LE ALIQUOTE IMU PER IL 2012 ENTRO IL 30 SETTEMBRE La dichiarazione IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto nel 2012 dovrà essere trasmessa al Comune entro il 30 settembre Nel modello F24 devono essere indicate separatamente le quote dovute al Comune e le quote dovute alla Stato. Con la risoluzione n.35/e l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: 3912 per abitazione e pertinenza (non occorre indicazione di altro codice in quanto l'imposta è tutta del Comune; 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (solo Comune); 3914 quota per terreni (Comune); 3915 quota terreni (Stato);

7 3918 quota per il Comune riferita agli altri fabbricati; 3919 quota per lo Stato riferita agli altri fabbricati; 3923 interessi accertamento (Comune); 3924 sanzioni accertamento (Comune). E' stato anche predisposto un nuovo modello F24 ma l'agenzia ha specificato che fino al 31 maggio 2013 si potrà utilizzare la versione vecchia del mod. F24 compilando la sezione ICI. Il decreto semplificazioni n ha inoltre disposto la possibilità di usare il bollettino postale per il pagamento dell'imu con scadenza Dicembre N.B. SI SEGNALA COMUNQUE CHE, COME PER L'ICI, I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE F24 TELEMATICO. Con il versamento di giugno,stante le poche delibere Comunali probabilmente approvate, sarà praticamente impossibile versare l'imu in unica soluzione in maniera corretta. I Contribuenti che utilizzano il modello 730 potranno scomputare il credito scaturente dalla dichiarazione per compensare l 'IMU compilando l'apposito quadro I IMU e presentando il modello F24 a zero in banca. L'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello F24 che ha sostituito la sezione ICI con la sezione IMU ma l Amministrazione, nello stesso tempo, ha previsto la possibilità di usare il modello F24 vecchio fino al 31 maggio Il versamento dell'imu deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro ed è soggetto ad un limite minimo pari a 12 euro. I cittadini non residenti in Italia dovranno provvedere al versamento tramite vaglia internazionale o bonifico bancario in modo unitario per tutti gli Immobili posseduti anche se ubicati in Comuni diversi. Si segnala infine che dal 01/06/2012 è utilizzabile per il pagamento anche il modello F24 semplificato (approvato dall'agenzia delle Entrate lo scorso 25 maggio 2012) indicando il soggetto destinatario del versamento nel seguente modo : ER (ERARIO), RG (REGIONI) E EL (ENTI LOCALI). Con un apposito comunicato stampa del 24 maggio 2012 l Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il campo rateazione/ mese rif va compilato esclusivamente per il versamento della prima casa (al fine di indicare il numero delle rate ) mentre non va compilato in tutti gli altri casi. Quindi per quanto riguarda la rateizzazione dell IMU relativa alla prima casa oltre all indicazione del numero delle rate deve essere barrata anche la casella ACC. Nel versamento a saldo il campo rateazione /mese rif. non dovrà essere compilato ma dovrà essere barrata la sola casella saldo. Infine per il versamento IMU relativo a tutti gli altri Immobili ( seconde case,terreni, fabbricati strumentali ecc.) l Agenzia ha ribadito che dovranno essere barrate solo la caselle acc. e saldo mentre non andrà compilata la casella rateazione in quanto tale modalità di pagamento non è prevista per le tipologie di immobili in oggetto. L'Agenzia, sempre con lo stesso comunicato, ha comunque precisato che le deleghe di versamento già compilate senza l'indicazione della casella rateazione/mese rif. sono valide e devono pertanto essere accettate dagli intermediari finanziari.

8 ESEMPIO RATEIZZAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Si ipotizzi che il contribuente decida di pagare la relativa Imu a rate per il seguente immobile prima casa di proprietà al 100 %: rendita 1000 euro rendita rivalutata 1050 euro renditra riv. X euro x 0,4% = 672 euro Detrazione 200 Detr. X figli zero IMU NETTA DOVUTA 472 EURO Secondo la norma se si sceglie di versare in tre rate occorre versare il 33% in data 18 giugno, il 33% in data 17 settembre la rimanenza in data 17 dicembre FAC SIMILE F24 Il modello F24 deve essere compilato come segue: RATA DEL 18 giugno 2012 Codice ente B157 Barrare casella Acconto. Numero Immobili 1 codice Tributo 3912 Rateazione 0102 anno riferimento 2012 importo a debito 157 RATA DEL 17 settembre 2012 Codice ente B157 Barrare casella Acconto. Numero Immobili 1 codice.tributo 3912 Rateazione 0202 anno riferimento 2012 importo a debito 157 RATA DEL 17 Dicembre 2012 Codice ente B157 Barrare casella saldo. Numero Immobili 1 codice.tributo 3912 Rateazione ( non compilare) anno riferimento 2012 importo a debito 157 ( salvo conguaglio)

9 LE DETRAZIONI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE E' prevista una detrazione per i proprietari di abitazione principale e relativa pertinenza nella misura massima di euro 200,00 rapportabile al periodo dell anno in cui l immobile conserva i requisiti di abitazione principale; è stata previsto che, solo per il 2012 e per il 2013, l incremento di tale detrazione per un importo di euro 50,00 per ciascun figlio avente un età non superiore ai 26 anni (fatto salvo il caso che lo stesso dimori effettivamente nell abitazione in oggetto (non è quindi sufficiente la semplice residenza anagrafica) nel limite massimo di 400 euro. Il figlio di cui sopra non deve anche essere fiscalmente a carico per avere diritto alla detrazione. Viene inoltre chiarito che i Comuni possono aumentare l importo della detrazione per i figli nel rispetto del loro bilancio. Esempio pratico: immobile acquistato al 100% da un unico contribuente in data 15 maggio Il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica in data 01 ottobre Il contribuente dovrà pagare l' IMU PER OTTO MESI di cui TRE mesi come abitazione principale. APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE IN PRESENZA DI CONTITOLARI Se l'abitazione principale è dimorata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta in via esclusiva a questo soggetto; se invece l'abitazione principale è dimorata da più' contitolari la detrazione spetta a tutti i soggetti indipendentemente dalla percentuale della quota di possesso. MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI CON MENO DI 26 ANNI Come noto la detrazione base può essere incrementata (solo per il 2012 e 2013) di euro 50 per ciascun figlio avente età non superiore ad anni 26 se conviventi nella stessa abitazione principale e fino ad un massimo di euro 400 (50 euro per massimo 8 figli). La detrazione va ragguagliata al periodo di spettanza del requisito calcolando come mese intero il periodo di almeno 15 giorni e il figlio non deve essere necessariamente soggetto a carico fiscalmente. Esempio: Figlio nato il spetta la detrazione per 3 mesi (50 euro / 12 x 3) Figlio che compie i 26 anni il spetta la detrazione per 10 mesi (50 euro/12x10) LE AGEVOLAZIONI E LE ESENZIONI IN MATERIA DI IMU Il Comune, nel rispetto del proprio bilancio, potrà: aumentare la detrazione prevista dalla legge di euro 200 e di euro 50 per i figli; potrà prevedere riduzioni o aliquote agevolate per particolari immobili quali: storici, dati in uso ai parenti e posseduti da cittadini Italiani residenti all'estero; prevedere una aliquota ridotta per i beni merci posseduti dalle imprese ; prevedere la riduzione dell'aliquota per gli immobili degli anziani o dei disabili che risiedono in Istituti di ricovero (la casa non deve essere locata).

10 Rimangono esenti dall IMU i seguenti immobili e terreni: -terreni agricoli situati in aree montane o collinose, gli immobili destinati ad usi culturali (ad esempio musei, biblioteche ecc.), immobili appartenenti alla categoria catastale E (stazioni carburanti), fabbricati destinati a sedi diplomatiche,unicef ecc, fabbricati destinati al culto o del Vaticano (chiese, conventi ecc.), fabbricati degli enti non commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali. Rispetto alla vecchia ICI non possono usufruire della esenzione dall' imposta gli immobili delle Camere di Commercio, gli Immobili di proprietà Comunale siti sono stati esentati dall'imposta a seguito delle novità introdotte dal Decreto semplificazioni (i Comuni devono invece pagare l'imu sugli Immobili di loro proprietà che si trovano in altro Comune). Pagheranno l Imu anche gli Immobili appartenenti alle Provincie se non destinati a compiti Istituzionali dell'ente che ne è proprietario. LA DETRAIBILITA DELLA NUOVA IMPOSTA IMU Viene stabilito che l importo pagato a titolo di IMU è totalmente indetraibile ai fini Irpef, Ires ed Irap. IMMOBILI POSSEDUTI ALL ESTERO: INTRODOTTA NUOVA IMPOSTA I proprietari di immobili situati all estero dal 2012 dovranno corrispondere un imposta pari all aliquota del 7,6 x mille sul valore degli immobili in oggetto; il valore cui applicare l aliquota è dato dal costo storico d acquisto o in mancanza dal valore di mercato dell immobile nel paese ove si trova. L'imposta non è dovuta se non supera i 200 euro (se però si devono pagare 210 euro si paga tutto l'importo); la tassazione si compie con la compilazione del modello Unico quadro RM. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,40 % per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato Italiano se si tratta di abitazione principale con il diritto alla detrazione di 200 euro per la prima casa e la detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell'abitazione. Per gli Immobili situati nella Comunità Europea o nei Paesi aderenti allo Spazio Europeo il valore per il calcolo dell'imposta può coincidere con quello in uso nel Paese d'origine al fine di pagare le imposte sul Patrimonio. Si segnala che le istruzioni del Modello unico non prendono in considerazioni le novità introdotte dal Decreto legge PROSPETTO CALCOLO IMU E RAFFRONTO CON ICI ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/2 ALIQUOTA 4X MILLE = 268,80 RENDITA 400 DETRAZ. 200 EURO RENDITA RIV. 5% 420 DETRAZIONE 1 FIGLIO 50 RAFFRONTO CON ICI 2011 FINO AL 2011 IL CONTRIBUENTE NON AVREBBE PAGATO NIENTE IN QUANTO ABITAZIONE PRINCIPALE

11 EURO COEFF.IMU 160 IMU NETTA 38,80 VALORE IMU PROSPETTO ABITAZIONE SECONDARIA CATEGORIA A/2 ALIQUOTA 7,60 X MILLE EURO RENDITA 800 DETRAZ. EURO NON SPETTANTE RENDITA RIV. 5% 840 DETRAZIONE 1 FIGLIO NON SPETTANTE COEFF.IMU 160 IMU NETTA EURO 1021,44 VALORE IMU RAFFRONTO CON ICI 2011 RENDITA RIVALUTATA 840 EURO ALIQUOTA ICI SI IPOTIZZI 7 X MILLE VALORE ICI ICI DOVUTA 588 EURO DIFFERENZA TRA IMU ED ICI 433,44 EURO AI FINI DEL CALCOLO DI CONVENIENZA OCCORRE CONSIDERARE CHE L IMU SOSTITUISCE L IRPEF E LE ADDIZIONALI SUL REDDITO FONDIARIO NEL NOSTRO CASO PARI A 840 EURO (I MOLTIPLICATORI IMU NON VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI IRPEF); IPOTIZZANDO UNA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEL 23% E DELLO 0.90 DI ADDIZIONALE IL CONTRIBUENTE PAGHEREBBE IRPEF E ADDIZIONALE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 200,76. COMPARANDO IL CASO IN ESEMPIO L IMU RISULTA ANCORA SFAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE PER UN IMPORTO DI EURO RISPETTO ALLA VECCHIA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL ALTRI ESEMPI PRATICI PER IL CALCOLO DELL IMU Contribuente che possiede un NEGOZIO DATI NEGOZIO: categoria catastale: C/3;- rendita catastale: euro; - percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76%. CALCOLO: - RENDITA RENDITA RIVALUTATA RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 140= EURO - IMPORTO IMU = EURO X 7,6 X MILLE = CALCOLO PER AREA FABBRICABILE

12 Area fabbricabile; Valore venale: euro; percentuale di possesso: 100%; - mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76 CALCOLO: X 7,6 X MILLE =1.824 EURO Contribuente che possiede una seconda casa categoria catastale: A/3;- rendita catastale: 500; - percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76%. CALCOLO: - RENDITA RENDITA RIVALUTATA RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 160= 84,000 EURO - IMPORTO IMU = EURO 84,000 X 7,6 X MILLE = euro 638,40 - DETRAZIONI ZERO - IMU DOVUTA EURO 638,40 Contribuente che possiede una PRIMA CASA E OTTO FIGLI CON MENO DI 26 ANNI DIMORANTI NELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DATI: categoria catastale: A/3;- rendita catastale: 500; - percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,40%. CALCOLO: - RENDITA RENDITA RIVALUTATA RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 160= 84,000 EURO - IMPORTO IMU = EURO 84,000 X 4,0 X MILLE = euro DETRAZIONI BASE DETRAZIONE PER OTTO FIGLI ( 50 X 8 = 400) - IMU DOVUTA = ZERO Abitazione principale posseduta al 50% da moglie e marito per tutto il periodo presenza di un figlio dimorante nell'immobile di età inferiore ai 26 anni. e

13 Rendita 1500 Rendita rivalutata 5 % 1575 rendita moltiplicata per 160 rendita aliquota 0,4% imposta lorda 1008 euro detrazione 200 euro detrazione figlio 50 euro Ogni coniuge dovrà pagare : IMU lorda 504 euro detr. 100 euro detr. Figlio 25 euro = 379 euro Fabbricato Rurale strumentale posseduto per tutto l'anno 2012 da un contribuente al 100% Rendita catastale rivalutata 1000 rendita moltiplicata per 60 euro aliquota 0,2% Imu dovuta 120 euro il 30% dovrà essere versato entro il 18 giugno 2012 ovvero euro 36; la seconda rata entro la scadenza del 17 dicembre 2012 (ovvero il 70% pari ad 84 euro salvo modifica dell'aliquota). CELESTE VIVENZI

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