Provvedimento n del 2011

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1 Provvedimento n del 2011 La condizione secondo cui l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà ( 2.2) 101

2 Decreto legge n. 98 del 2011 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27) Si applica, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: che intraprendono un attività d impresa, arte o professione; che l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre

3 Decreto legge n. 98 del 2011 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27) Una novità riguarda la permanenza nel regime. Mentre prima, infatti, si poteva restare minimi fino a quando si continuavano ad avere i requisiti, dal 2012 si potrà utilizzare il regime dei superminimi solo per 5 anni, in particolare per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i 4 successivi (ad esclusione dei giovani di età inferiore ai 35 anni di età, che possono permanere nel regime fino al compimento dei 35 anni) 103

4 Decreto legge n. 98 del 2011 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27) L imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell articolo 1 della legge 244 del 2007 del 20 per cento è ridotta al 5 per cento 104

5 QUADRO LM Il quadro dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti che accedono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità è stato denominato quadro LM ed è contenuto nel terzo fascicolo del Modello Unico PF

6 QUADRO LM 106

7 Quadro LM Come già accadeva con il vecchio quadro CM, non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta 107

8 Quadro LM Anche nel quadro LM poste al margine del quadro troviamo le tre caselle denominate Impresa, Autonomo e Impresa familiare che il contribuente è tenuto a barrare secondo l attività svolta nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione 108

9 Perdite pregresse Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d imposta precedenti all ingresso nel regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, trova applicazione il comma 107, dell art. 1, della legge finanziaria 2008, che con riferimento al precedente regime dei minimi prevedeva che dette perdite possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR 109

10 Perdite pregresse In particolare, nel rigo LM9 vanno riportate: -nel caso di esercizio d impresa, le eventuali perdite di impresa pregresse indicate nei righi RS9, RS12 o RS13 del Modello UNICO PF 2012; 110

11 Perdite pregresse In particolare, nel rigo LM9 vanno riportate: -nel caso di esercizio di arti o professioni, le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo indicate nei righi RS8, RS10 o RS11 del Modello Unico PF

12 Perdite pregresse In particolare, nel rigo LM9 vanno riportate: - nel caso in cui si tratti di un contribuente che nel periodo d imposta precedente ha adottato il regime dei contribuenti minimi, in tale rigo vanno indicate le eventuali perdite indicate nei righi CM22 e CM23 del Modello Unico PF

13 PERDITE PREGRESSE ATTENZIONE : Eventuali eccedenze residue vanno riportate nelle apposite sezioni del quadro RS (nei righi RS8, RS10 o RS11 nel caso di esercizio di arti o professioni, ovvero nei righi RS9, RS12 o RS13 in caso di esercizio di impresa) 113

14 Imposta sostitutiva Il reddito prodotto dai soggetti che adottano il presente regime è assoggettato ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5 per cento. Dall imposta sostitutiva, indicata nel rigo LM11, possono essere scomputati, nei limiti in cui trovano capienza nel reddito d impresa o di lavoro autonomo e con le ordinarie modalità, gli eventuali crediti d imposta indicati nel rigo LM12 114

15 Ritenute Contrariamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi i contribuenti che adottano il regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità non subiscono le ritenute di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600( cfr. Provvedimento del 22 dicembre 2011). Nel rigo LM13, infatti, va indicato esclusivamente l ammontare delle ritenute d acconto cedute dal consorzio (rigo RS33) 115

16 Circolare 17/E del 2012 Considerato che per chi applicava l ex regime dei minimi non esisteva l esonero dalla ritenuta d acconto, potrebbe verificarsi, nel periodo transitorio, che un soggetto, che intenda continuare ad avvalersi del nuovo regime fiscale di vantaggio, abbia già emesso nel 2011 una fattura con indicazione della ritenuta d acconto, ma il corrispettivo sia percepito nel corso del In tale evenienza, se il corrispettivo non è stato ancora riscosso, il contribuente può rettificare la fattura emessa, nella quale ha indicato la ritenuta d acconto non più dovuta. 116

17 Perdite di periodo Le perdite prodotte nel corso dell applicazione del regime per l imprenditoria e lavoratori in mobilità, possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nell esercizio d impresa, arte o professione prodotti nei successivi periodi d imposta, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza in essi. Inoltre, si applicano ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell ultimo periodo del comma 3, dell articolo 8, del TUIR. L ultima sezione del quadro LM, è dedicata all indicazione delle perdite fiscali non compensate che si sono generate nell ambito del presente regime 117

18 Contribuenti minimi A partire dal 1 gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi è stato assorbito dal nuovo regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il contribuente che nel 2011 ha adottato il regime dei minimi nel 2012 può trovarsi nell ipotesi: -Poiché possiede tutti i requisiti accede al nuovo regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - transita al regime ordinario (RF, RG, RE, RD). 118

19 Esempio Esempio di utilizzo delle perdite pregresse Supponiamo che Tizio nell anno 2011 abbia adottato il regime dei contribuenti minimi e abbia maturato una perdita d impresa, riportabile con limite temporale, pari ad Euro (rigo CM22 del Modello Unico PF Modello Unico PF 2012 quadro CM

20 Esempio Nell anno 2012 Tizio adotta il regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. La perdita d impresa maturata nell anno 2011 potrà essere utilizzata per abbattere il reddito indicato nel rigo LM6 Modello Unico PF 2013 quadro LM zero 120

21 Esempio l eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi attraverso l indicazione della stessa nell apposito prospetto contenuto nel quadro RS Perdite pregresse non compensate nell anno fuoriuscita dal regime del contribuenti minimi

22 Esempio Esempio di utilizzo delle perdite pregresse dei contribuenti minimi Supponiamo che Tizio nell anno 2011 abbia adottato il regime dei contribuenti minimi e abbia maturato una perdita d impresa, riportabile con limite temporale, pari ad Euro (rigo CM22 del Modello Unico PF Modello Unico PF 2012 quadro CM

23 Esempio Nell anno 2012 Tizio adotta il regime della contabilità semplificata. La perdita d impresa maturata nell anno 2011 potrà essere utilizzata per abbattere il reddito indicato nel rigo RG 32 Modello Unico PF 2013 quadro RG

24 Esempio l eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi attraverso l indicazione della stessa nell apposito prospetto contenuto nel quadro RS Perdite pregresse non compensate nell anno fuoriuscita dal regime del contribuenti minimi

25 RIPORTO CREDITO IMPOSTA SOSTITUTIVA L eventuale eccedenza di imposta sostitutiva dei contribuenti minimi deve essere riportata nella seconda sezione del quadro RX per l eventuale utilizzo in compensazione ovvero riporto a nuovo ovvero richiesta a rimborso (codice tributo 1800) 125

26 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Quadro RF Il Codice 9 deve essere utilizzato dai contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del predetto regime per indicare la parte eccedente l ammontare di cinquemila euro, derivante dalla somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR 126

27 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Quadro RF Il codice 10, deve essere utilizzato dai contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del predetto regime per indicare l ammontare della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/

28 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Quadro RG Tra gli altri componenti positivi, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità devono indicare la parte eccedente l ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (RG9, col.5) 128

29 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Quadro RG Tra gli altri componenti negativi, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, devono indicare l ammontare della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime,ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (RG20, col.5) 129

30 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Quadro RE Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui il contribuente che nel periodo d imposta successivo intende avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, svolga un attività professionale 130

31 REGIME SUPERSEMPLIFICATO DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Art. 27 comma 3 Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del dpr 600/1973, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva previsti dal dpr n. 100/1998. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n

32 REGIME SUPERSEMPLIFICATO Ai fini della determinazione del reddito tali soggetti compileranno i quadri del Modello Unico PF 2013 a seconda dell attività svolta e del regime contabile adottato (RG, RE, RD) 132

33 OPZIONE REGIME SUPERSEMPLIFICATO Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n ; I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario; L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 133

34 Novità Modelli Unico Enti 2013

35 Frontespizio Nel frontespizio dei modelli Unico è stata inserita la seguente casella Per richiedere che la comunicazione delle anomalie nei dati relativi agli studi di settore sia inviata all intermediario 135

36 Frontespizio L intermediario accetta di ricevere la predetta comunicazione barrando l apposita casella 136

37 Quadro RX Nel quadro RX è stata modificata la Sezione III, da compilare in caso di presentazione del modello IVA in forma unificata 137

38 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE Nel prospetto relativo all ACE sono state previste le colonne 10 e 11 per indicare rispettivamente il rendimento riportato dal precedente periodo d imposta e l eccedenza non attribuibile ai soci (in caso di trasparenza), né al consolidato perché generatasi prima dell opzione 138

39 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE è stato, inoltre, inserito un apposito rigo per indicare il rendimento utilizzabile in deduzione del reddito imponibile ai fini dell addizionale c.d. Robin Hood Tax 139

40 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE in maniera analoga è stato previsto uno specifico rigo per indicare il rendimento utilizzabile in deduzione del reddito imponibile ai fini della maggiorazione IRES prevista per i soggetti non operativi 140

41 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE Nel prospetto relativo all ACE presente in UNICO PF 2013 è stata prevista una nuova colonna (colonna 7) per indicare il rendimento riportato dal precedente periodo d imposta 141

42 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE UNICO PF UNICO PF

43 SOGGETTI IN PERDITA SISTEMATICA La regola: Le società e gli enti di cui all art. 30, comma 1, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi ovvero per due periodi d imposta sono in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo (art. 2, decreto - legge n. 138/2011) 143

44 SOGGETTI IN PERDITA SISTEMATICA La disposizione si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 138/2011). per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, il

45 SOGGETTI IN PERDITA SISTEMATICA Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate dell 11 giugno 2012 ha individuato specifiche cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica.. ha, inoltre, modificato il provvedimento del 14 febbraio 2008 in tema di cause di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo 145

46 SOCIETA NON OPERATIVE la circolare dell Agenzia delle entrate n. 23/E dell 11 giugno 2012 ha, tra l altro, stabilito che, in tema di interpello, vanno presentate distinte ed autonome istanze ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica e da quella sulle società di comodo 146

47 SOCIETA NON OPERATIVE è stato, pertanto, modificato il prospetto per la verifica dell operatività e il calcolo del reddito minimo 147

48 SOCIETA NON OPERATIVE Se nella casella 3 è indicato il codice 1 la società si sta dichiarando in perdita sistematica e pertanto devono essere compilate solo le colonne 4 e 5 del prospetto 1 148

49 SOCIETA NON OPERATIVE Le nuove cause di disapplicazione individuate dal Provvedimento dell 11 giugno 2012 vanno indicate nella casella Soggetto in perdita sistematica 149

50 SOCIETA NON OPERATIVE.. e di per sé non determinano la NON compilazione del prospetto il prospetto, infatti, non va compilato SE esistono cause di esclusione o altre situazioni che determinano la non applicazione anche della disciplina delle società di comodo 150

51 SOCIETA NON OPERATIVE Ad esempio il prospetto non va compilato nella seguente ipotesi: 3 X X 151

52 SOCIETA NON OPERATIVE Le start-up innovative (articolo 25, comma 2, decreto-legge n. 179/2012) Società di capitali di diritto italiano (o Societas europee residenti in Italia) con quote o azioni non quotate in mercati regolamentati e in possesso di una serie di requisiti, tra cui: i soci persone fisiche detengono la maggioranza del capitale al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; è costituita da non più di 48 mesi; ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; Segue 152

53 SOCIETA NON OPERATIVE Le start-up innovative (articolo 25, comma 2, decreto-legge n. 179/2012) ha la sede dei propri affari in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; impiega come dipendenti o collaboratori, almeno pari a un terzo della forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero 153

54 SOCIETA NON OPERATIVE Le start-up innovative Alle start-up innovative non si applica la disciplina sulle società non operative né quella sulle società in perdita sistematica (articolo 26, comma 4, decreto-legge n. 179/2012) 154

55 SOCIETA NON OPERATIVE Ad esempio il prospetto non va compilato nella seguente ipotesi: 155

56 INTERESSI PASSIVI - RHT Vengono gestiti separatamente gli interessi passivi deducibili dal reddito da assoggettare all addizionale c.d. Robin Hood Tax 156

57 SC 2012 INTERESSI PASSIVI - RHT SC

58 INTERESSI PASSIVI - RHT Gli interessi passivi deducibili vanno poi considerati ai fini della determinazione della base imponibile int. di periodo int. aa.pp. int. attivi int. deducibili eccedenza Il reddito o la perdita da indicare nella colonna 1 devono tener conto di euro di interessi passivi deducibili derivanti dagli anni pregressi ( )

59 INTERESSI PASSIVI - RHT Al prospetto degli interessi passivi presente nel quadro RF di Unico SC 2012 sono state, quindi, apportate le seguenti modifiche: 159

60 REDDITO D IMPRESA Nel quadro RF di tutti i modelli è stata eliminata la colonna 3 del rigo in cui vanno indicate le spese di rappresentanza in tale colonna andavano indicate le quote deducibili nell esercizio delle spese di rappresentanza sostenute in periodi d imposta precedenti alle modifiche all articolo 108, comma 2, del Tuir, apportate dalla legge n. 244 del

61 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile Dal periodo d imposta in corso al è deducibile l Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (d.l. n. 201/2011, articolo 2) Nel quadro RF di tutti i modelli è stato previsto l apposito codice 33 tra le altre variazioni in diminuzione

62 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile mentre nel quadro RG dei modelli Unico SP, Unico Enc e Unico PF 2013 è stata inserita un apposita colonna 162

63 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile come anche nel quadro RE (Unico SP, Unico Enc e Unico PF 2013) 163

64 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile E possibile presentare un istanza per ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate a seguito della mancata deduzione dell Irap relativa alle spese per il personale dipendente (d.l. n. 201/2011, articolo 2, comma 1-quater) Qualora dall istanza emergano maggiori perdite d impresa o di lavoro autonomo, queste vanno evidenziate in UNICO. 164

65 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile Nel modello UNICO PF 2013 è stata, quindi, modificata la sezione presente in RS UNICO PF 2012 UNICO PF

66 REDDITO D IMPRESA Irap deducibile Considerato che nei modelli UNICO SC e UNICO SP le perdite pregresse si suddividono in perdite utilizzabili in misura piena e limitata, la sezione non è stata modificata UNICO SC 2013 UNICO SP

67 REDDITO D IMPRESA Nel quadro RG dei modelli Unico SP, Unico Enc e Unico PF 2013 è stata inserita una colonna nella quale indicare la deduzione prevista dall articolo 66, comma 5, del TUIR in favore degli autotrasportatori monitoraggio dell agevolazione 167

68 DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 compete una detrazione pari al 50%, nel limite di euro. Nel quadro RP del modello Unico Sp 2013 sono state, quindi, create due sezioni distinte: 168

69 DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE il totale delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 che danno diritto alla detrazione del 36% - e di quelle sostenute dal 26 giugno 2012 che danno diritto alla detrazione del 50% - vanno riportare nel quadro RN 169

70 DETRAZIONE PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA sempre nel quadro RN del modello Unico SP 2013 è stata prevista una nuova colonna per indicare le spese per la sostituzione di scaldacqua, che danno diritto alla detrazione del 55% (articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) 170

71 Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni Le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2013 possono essere rivalutati versando un imposta sostitutiva (4% per terreni e partecipazioni qualificate, 2% per le partecipazioni non qualificate) - Articolo 1, comma 473 della legge di stabilità 2013 Il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2013 (domenica) 1 luglio

72 Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni La disposizione interessa contribuenti con esercizio non coincidente con l anno solare, che detengono terreni e partecipazioni (non in regime di impresa) al 1 gennaio 2013 Enti non commerciali 172

73 Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni Nel modello Unico Enc 2013 sono state mantenute la sezione III del quadro RM e la sezione V del quadro RT 173

74 Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni Negli altri modelli 2013 (Unico SC, Unico SP e Unico PF) le sezioni dei quadri RM e RT sono state mantenute per accogliere le rivalutazioni eseguite in base al decreto - legge n. 70 del Perizia e versamento da eseguire entro il 30 giugno

75 LE ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ 175

76 ECCEDENZE CEDOLARE SECCA RIGO RB11 Cedolare secca Colonna 4: eccedenza precedente dichiarazione Colonna 5: eccedenza compensata con il mod. F24 176

77 RIENTRO LAVORATORI E CERVELLI IN ITALIA Quadro RC Casella Rientro in Italia La casella va compilata (codice 1 per lavoratori o lavoratrici e codice 2 per cervelli ) nell ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione e, pertanto, il contribuente intende fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nel quadro RC (sez. I o II) già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%) rispetto all importo certificato nel CUD 177

78 PREMI DI PRODUTTIVITÀ: IMPOSTA SOSTITUTIVA Prorogata per l anno 2012 la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, alle somme correlate a incrementi di produttività, erogate ai dipendenti privati Art. 26 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 e artt. 22 comma 6 e 33 comma 12 della legge 12 novembre 2011 n

79 PREMI DI PRODUTTIVITÀ: IMPOSTA SOSTITUTIVA DPCM 23 marzo 2012 Per il 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro trovano applicazione entro il limite di euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva 179

80 RIDUZIONE COMPARTO SICUREZZA Art. 33, comma 13, legge n. 183/2011 DPCM del 25 maggio 2012 Nel 2012 la misura della riduzione dell'imposta lorda, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2011 sia stato non superiore a euro, è rideterminata nell'importo massimo di 145,75 euro 180

81 PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE Prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 (es. podologo, fisioterapista, logopedista) Detrazione del 19% anche senza specifica prescrizione medica Dalla certificazione devono risultare: figura professionale descrizione della prestazione sanitaria resa Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 paragrafo

82 CONTRIBUTO S.S.N. R.C. VEICOLI Contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deducibile solo per la parte che eccede 40 euro Art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n

83 CONTRIBUTO S.S.N. R.C. VEICOLI Rigo RP21: colonna 1 "Contributo S.S.N. - R.C. veicoli" Va indicato l importo complessivo dei contributi versati che supera il limite di 40 euro. Art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n

84 RISPARMIO ENERGETICO La detrazione fiscale del 55% è prorogata al 30 giugno 2013 Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011 modificato dall art. 11, comma 2, D.L. n. 83/2012 La detrazione è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 184

85 ACCONTO 2013: ULTERIORE RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE E AGRARIO 185

86 ACCONTO 2013: rivalutazione terreni Dal 2013 al 2015 Redditi dominicale e agrario dei terreni Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) Rivalutazione (ulteriore) 15% Rivalutazione (ulteriore) 5% La rivalutazione si deve applicare già per il calcolo dell acconto 2013 Art. 1, comma 512, legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) 186

87 ACCONTO 2013: rivalutazione terreni Per il calcolo dell acconto Irpef 2013 il contribuente rivaluta i redditi dominicale e agrario di un ulteriore 15 per cento. Reddito dominicale + 80% + 15% Reddito agrario + 70% + 15% 187

88 ACCONTO 2013: rivalutazione terreni Casella Coltivatore diretto o IAP Colonna 13 quadro RA Se è barrata la casella Coltivatore diretto o IAP l ulteriore rivalutazione (sempre per l acconto Irpef 2013) sarà pari al 5% anziché al 15% 188

89 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI IN ZONE DI FRONTIERA: QUOTA ESENTE E CALCOLO DELL ACCONTO

90 REDDITI DEI FRONTALIERI I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro (in precedenza la franchigia ammontava a euro) Articolo 29, comma 16-sexies, decreto legge 29 dicembre 2011, n

91 FRANCHIGIA PER REDDITI DEI FRONTALIERI Lavoro dipendente prestato all estero in zone di frontiera codice 4 Colonna 1 righi da RC1 a RC3 Colonna 3 (Reddito): va riportato l intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD, all importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni 191

92 FRANCHIGIA PER REDDITI DEI FRONTALIERI Rigo RC5 colonna 1: Quota esente frontalieri Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) è superiore o uguale a euro, va indicato 6.700; se invece tale reddito è inferiore a euro va riportato l intero importo del reddito, in quanto totalmente esente 192

93 FRANCHIGIA PER REDDITI DEI FRONTALIERI Totale redditi di lavoro dipendente (Rigo RC5 colonna 3) RC1 + RC2 + RC3 + RC4 colonna 8 (minore importo tra RC4 colonna 1 e colonna 9) RC5 colonna 1 193

94 FRANCHIGIA PER REDDITI DEI FRONTALIERI ACCONTO IRPEF 2013 Per il calcolo dell acconto Irpef dovuto per l anno 2013 il contribuente deve considerare l intero ammontare del reddito prodotto in zone di frontiera, comprensivo della quota esente di euro. Art. 1, comma 549, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 194

95 NUOVE ISTITUZIONI RELIGIOSE DESTINATARIE DELL 8 PER MILLE DELL IRPEF E DELLE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI 195

96 RAPPORTI TRA STATO E ISTITUZIONI RELIGIOSE Stato e Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l'europa Meridionale Legge 30 luglio 2012, n. 126 Stato e Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni Legge 30 luglio 2012, n. 127 Stato e Chiesa apostolica in Italia Legge 30 luglio 2012, n. 128 Stato e Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia Legge 12 marzo 2012, n. 34, modificativa delle legge 12 aprile 1995, n

97 NUOVI DESTINATARI DELL'8 PER MILLE Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia 197

98 EROGAZIONI ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE Oneri deducibili Rigo RP24: nuovi destinatari Erogazioni liberali in denaro, fino a 1.032,91 euro, a favore di: Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l'europa Meridionale Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni Chiesa Apostolica in Italia Le modalità della deduzione verranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze: (es. Chiesa Apostolica in Italia: decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 1 febbraio 2013) 198

99 ASSEGNI CORRISPOSTI AI MINISTRI DEL CULTO Art. 22, Legge n.126 del 30/07/2012; Art. 27, Legge n. 128 del 30/07/2012 Gli assegni corrisposti ai ministri del culto della Sacra arcidiocesi ortodossa d'italia ed Esarcato per l'europa Meridionale e della Chiesa Apostolica in Italia sono assimilati a redditi di lavoro dipendente Righi da RC1 a RC3 Redditi di lavoro dipendente e assimilati 199

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