Le novità dei modello UNICO DC SAC Modulistica Agenzia delle entrate

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1 Le novità dei modello UNICO 2013 DC SAC Modulistica Agenzia delle entrate

2 Le novità del modello UNICO 2013 Persone fisiche Fascicolo 1

3 ARGOMENTI PRINCIPALI Tra le principali novità del modello Unico PF 2013 si segnala: - la nuova imposta comunale sugli immobili (IMU); - la nuova disciplina sugli immobili d interesse storico o artistico; - l aumento della percentuale di detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio 3

4 RAPPORTO IMU - IRPEF L Imposta Municipale propria, detta IMU, è stata introdotta con gli artt.8, 9 e 14 del d.lgs.23 del 2011 L art.13 del D.L. n. 201 del 2011 ha anticipato al 1 gennaio 2012 l applicazione dell IMU L IMU è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale 4

5 RAPPORTO IMU - IRPEF L IMU sostituisce l Irpef e le addizionali dovute sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati 5

6 RAPPORTO IMU - IRPEF IL REDDITO AGRARIO continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sul reddito è pertanto è sempre IMPONIBILE (art. 9, comma 9, D.lgs. 23 del 2011) 6

7 TERRENI TERRENI NON AFFITTATI Reddito dominicale: IMU Reddito agrario: IRPEF TERRENI AFFITTATI Reddito dominicale: IMU + IRPEF Reddito agrario: IRPEF Art. 9, comma 9, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 7

8 FABBRICATI FABBRICATI NON LOCATI (es. abitazione principale e pertinenze, immobili tenuti a disposizione, concessi in comodato d uso gratuito e destinati a uso promiscuo dal professionista) IMU FABBRICATI LOCATI IMU + IRPEF 8

9 ESENZIONE IMU Eccezione al principio di sostituzione Imu - Irpef IMMOBILI ESENTI DALL IMU: IL REDDITO È ASSOGGETTATO ALL IRPEF E ALLE ADDIZIONALI OVE DOVUTE Art. 9, comma 9, decreto legislativo n. 23 del 2011, modificato dal decreto legge n. 16 del

10 QUADRO RA Esenzione IMU Se è barrata la casella Esenzione Imu, ad esempio nel caso di terreni ricadenti in aree montane, il reddito del terreno è assoggettato ad Irpef secondo le vecchie regole Nel caso di compilazione di più righi in relazione al medesimo immobile (casella Continuazione barrata nei righi successivi al primo) la casella Esenzione Imu deve essere barrata solo nel primo rigo 10

11 QUADRO RA determinazione del Reddito dei terreni Reddito dominicale dei terreni affittati (o non affittati ma con esenzione IMU), da assoggettare a tassazione ordinaria Reddito agrario dei terreni (sia affittati sia non affittati) da assoggettare a tassazione ordinaria Reddito dominicale dei terreni non affittati (senza esenzione Imu) da non assoggettare a tassazione 11

12 QUADRO RA Redditi dei terreni 12

13 EFFETTI SOSTITUZIONE IMU - IRPEF REDDITO FONDIARIO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI non confluisce nel reddito complessivo non viene considerato per la determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo (es. detrazioni per lavoro dipendente, pensione e carichi di famiglia) Circolare n. 5/E dell 11 marzo

14 Redditi fondiari non imponibili Rigo RN50 Importi che non rilevano ai fini dell Irpef ma possono assumere rilievo nell ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali 14

15 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Fatta eccezione per le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI VANNO RIPORTATI I DATI DI TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI, anche se il reddito da questi prodotto, in virtù del principio di sostituzione Imu-Irpef, non è assoggettato all Irpef e alle addizionali 15

16 QUADRO RB Redditi dei fabbricati Fabbricato locato: IMU + IRPEF Fabbricato non locato: IMU 16

17 EFFETTI SOSTITUZIONE IMU - IRPEF Immobili locati per una parte dell anno L IMU sostituisce l IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l immobile non è locato Suddivisione del periodo di imposta tra la parte in cui i fabbricati sono locati e la parte in cui non lo sono Circolare n. 5/E dell 11 marzo

18 Abitazione principale parzialmente locata Nel quadro RB deve essere data apposita indicazione nel caso in cui l immobile sia stato utilizzato durante l anno in parte come abitazione principale e in parte concesso in locazione : Il nuovo codice di utilizzo 11 deve essere utilizzato nel caso in cui l immobile è stato in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o patti in deroga Il nuovo codice di utilizzo 12 se l immobile è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è stato in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato 18

19 QUADRO RB Redditi dei fabbricati Quadro RB: nuovi codici utilizzo 11 e 12 Se Quota di rendita >= Quota di canone: solo IMU Se Quota di rendita < Quota di canone: IMU + Irpef 19

20 QUADRO RB Esenzione IMU se è barrata la casella Esenzione Imu il reddito è assoggettato ad Irpef con le vecchie regole Nel caso di compilazione di più righi in relazione al medesimo immobile (casella Continuazione barrata nei righi successivi al primo) la casella Esenzione Imu deve essere barrata solo nel primo rigo 20

21 QUADRO RB Redditi dei fabbricati Determinazione del reddito dei fabbricati 21

22 QUADRO RB Redditi dei fabbricati Determinazione del reddito dei fabbricati 22

23 QUADRO RB: Dati del fabbricato su più righi ESEMPIO: Abitazione principale parzialmente locata H x Utilizzo 1 Reddito abitazione principale = (1.050 x 100/365) = 288 Utilizzo 11 Quota di rendita = x 265/365 = 762 < Canone = Imponibile tassazione ordinaria =

24 EFFETTI SOSTITUZIONE IMU - IRPEF NUOVE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Contribuente che possiede esclusivamente: redditi di fabbricati non locati (compresi abitazione principale e sue pertinenze e fabbricati concessi in comodato d uso gratuito) oppure redditi di lavoro dipendente o pensione (corrisposti da un unico sostituto obbligato ad effettuare le ritenute o da più sostituti purché certificati dall ultimo che effettua il conguaglio) + redditi di fabbricati non locati 24

25 EFFETTI SOSTITUZIONE IMU - IRPEF Esonero dalla presentazione della dichiarazione Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l imposta non è dovuta (art. 11, comma 2-bis, TUIR) Nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l IMU 25

26 EFFETTI SOSTITUZIONE IMU - IRPEF DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Il reddito dell abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo, quindi la deduzione per l abitazione principale (art. 10 comma 3-bis TUIR) non risulta più applicabile Circolare n. 5/E dell 11 marzo

27 Abitazione principale Rigo RN2 Deduzione per abitazione principale 27

28 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadri RA e RB Per i redditi fondiari, relativi a beni non locati, posseduti da società semplici l effetto sostituzione IMU IRPEF si applica ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l effetto sostituzione 28

29 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RA Con riferimento ai redditi dei terreni: Terreni non affittati soggetti a IMU Reddito dominicale NON imponibile Terreni affittati + Terreni non affittati esenti da IMU Reddito dominicale imponibile 29

30 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RA Nel quadro RA sono state, quindi, previste due colonne per indicare: se il terreno è esente da IMU; il reddito dominicale non imponibile (terreni non affittati soggetti a IMU) 30

31 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RA Dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati per i quali opera l effetto sostituzione 31

32 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RA Il totale del reddito dei terreni (reddito dominicale imponibile, reddito dominicale non imponibile e reddito agrario) va riportato nel quadro RN Reddito dom.le imponibile Reddito agrario imponibile Reddito dom.le non imponibile 32

33 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RB La disciplina descritta (l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi a beni non locati o non affittati) NON TROVA APPLICAZIONE per i soci di società semplici diversi da persone fisiche e per i soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa 33

34 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP l eventuale maggior reddito dominicale che la società deve attribuire ai soci diversi da persone fisiche e ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa va indicato nel quadro RK: 34

35 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RB quindi con riferimento ai redditi dei fabbricati: Fabbricati non locati soggetti a IMU Reddito NON imponibile Fabbricati locati + Fabbricati non locati esenti da IMU Reddito imponibile 35

36 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RB Sono state, quindi, previste due colonne per indicare: il reddito non imponibile (immobili non locati soggetti a IMU); se l immobile è esente da IMU; 36

37 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RB ESEMPIO immobile di proprietà al 100% con rendita catastale non esente da IMU tenuto a disposizione per l intero periodo d imposta Il quadro RB si compila nel seguente modo = /3 (1.050) 37

38 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico SP 2013 quadro RB.se lo stesso immobile fosse esente da IMU: X 38

39 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RA Dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l effetto sostituzione 39

40 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RB Il totale dei redditi dei fabbricati imponibile e non imponibile va riportato nel quadro RN: 40

41 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP 2013 quadro RB La disciplina descritta (l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi a beni non locati o non affittati) NON TROVA APPLICAZIONE per i soci di società semplici diversi da persone fisiche e per i soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa 41

42 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico SP l eventuale maggior reddito dei fabbricati che la società deve attribuire a tali soci va indicato nel quadro RK: 42

43 REDDITI FONDIARI SOGGETTI IMU Unico PF nel quadro RH del socio (UNICO PF 2013) è stata inserita una nuova colonna per indicare la quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale e reddito dei fabbricati) imputata dalla società semplice 43

44 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico PF 2013 la colonna è compilabile solo se nel campo 2 «Tipo» è indicato il codice 4 «società semplice» 44

45 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico PF

46 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico ENC La disciplina in base alla quale l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali NON trova applicazione per gli enti non commerciali, che sono soggetti passivi IRES la struttura dei quadri RA e RB del modello UNICO ENC 2013 non ha, quindi, subito variazioni 46

47 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: NUOVA DISCIPLINA 47

48 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Nuova disciplina per gli immobili di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 4 decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n

49 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Vecchia disciplina Abrogato l art. 11, comma 2, legge n. 413 del 1991 Il reddito degli immobili storici o artistici doveva essere determinato, in ogni caso, mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato 49

50 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Nuova disciplina Reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico non locati Rendita catastale effettiva dell immobile rivalutata del 5% e ridotta del 50% (risoluzione n. 114/E del 31 dicembre 2012), rapportata al periodo e alla percentuale di possesso 50

51 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Quadro RB Colonna 1 (Rendita catastale) La rendita catastale va indicata nella misura già ridotta del 50% 51

52 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Nuova disciplina Reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione Maggiore importo tra: rendita catastale effettiva dell immobile rivalutata del 5% e ridotta del 50% (risoluzione n. 114/E del 31 dicembre 2012), rapportata al periodo e alla percentuale di possesso canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso (art. 37 del TUIR) 52

53 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO Quadro RB Colonna 5 (Codice canone) - Codice 4 Nella colonna Codice canone va indicato il codice 4 e nella colonna Canone di locazione va riportato il canone nella misura già ridotta al 65% 4 53

54 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO ACCONTI 2012 Gli acconti dell Irpef e dell addizionale comunale all Irpef per l anno 2012 dovevano essere calcolati tenendo conto della nuova disciplina per gli immobili di interesse storico artistico Per le modalità di calcolo degli acconti: circolare n. 19/E del 1 giugno 2012, paragrafo

55 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO DATI CALCOLO ACCONTI 2012 Rigo RB31 Colonna 1: Differenza 2011 rideterminato Colonna 2: acconto Irpef relativo all anno 2012 rideterminato Colonna 3: imponibile addizionale comunale 2011 ricalcolato Colonna 4: acconto addizionale comunale 2012 rideterminato 55

56 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO DATI CALCOLO ACCONTI 2012 Rigo RS27 Se nella rideterminazione dell acconto hanno inciso anche redditi dichiarati nel terzo fascicolo (es. reddito d impresa), va compilato il rigo RS27 in luogo del rigo RB31 56

57 Unico ENC 2013 Immobili di interesse storico artistico (articolo 4, comma 5-quater e 5-sexies) Per gli enti non commerciali, il reddito fondiario è pari: -alla rendita catastale ridotta del 50%, se l immobile non è locato non si applica la maggiorazione di 1/3; -al maggiore importo tra la rendita catastale ridotta al 50% e il canone annuale ridotto del 35%, se l immobile è locato (cfr. Ris. n. 114/E del 31 dicembre 2012 dell Agenzia delle entrate) 57

58 REDDITI FONDIARI SOGGETTI A IMU Unico ENC 2013 SOLO nel modello UNICO ENC 2013 gli immobili di interesse storico-artistico vengono indicati con l apposito codice

59 SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 59

60 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE A REGIME Dal 1 gennaio 2012 vengono messe a regime: la detrazione relativa alle opere di recupero del patrimonio edilizio la detrazione concernente le opere finalizzate al risparmio energetico Articolo 16-bis del TUIR: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 60

61 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: 36% e 50% Spese sostenute dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012 Detrazione del 36% Spesa massima euro per unità immobiliare Detrazione del 50% Spese sostenute dal 26 giungo 2012 al 31 dicembre 2012 (e fino al 30 giugno 2013) Spesa massima euro per unità immobiliare, al netto della spesa sostenuta fino al 25 giugno 2012 nel limite di euro Art. 11, comma 1, decreto legge n. 83/

62 Quadro RP Sezione III A Codice 2 (detrazione 36%) spese sostenute dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 Codice 3 (detrazione 50%) spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre

63 RISTRUTTURAZIONI: 10 RATE Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali 63

64 RISTRUTTURAZIONI: Vendita dell immobile Vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili In assenza di accordo delle parti, la detrazione è trasferita all acquirente In presenza di un espresso accordo delle parti, nell atto di vendita è possibile mantenere la detrazione in capo al venditore Circolare n. 25/E del 19/06/2012 paragrafo

65 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Art. 16-bis, comma 1 lett. c), del TUIR Ricostruzione immobili danneggiati da eventi calamitosi Estensione dell agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza 65

66 SEZIONE III B DATI CATASTALI La sezione deve essere compilata: con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. UNICO PF 2013 per le spese sostenute nel 2012) nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. 66

67 Le novità del modello UNICO 2013 Persone fisiche Fascicolo 2

68 IVIE - IVAFE L art. 1 (commi 518 e 519) della legge di stabilità 2013 ha apportato modifiche all imposta sul valore degli immobili situati all estero e all imposta sulle attività finanziarie detenute all estero 68

69 Legge di stabilità In particolare si prevede per entrambe le imposte il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i relativi versamenti già effettuati per l anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l anno

70 IVIE Decorrenza Anno d imposta 2012 Soggetti Persona fisica residente Oggetto Immobile posseduto all estero UNICO PF

71 IVIE Versamenti effettuati nel 2012 Valore Da considerarsi acconti per l imposta dovuta nel 2012 Atto di acquisto o di mercato o valore catastale per gli immobili nei paesi UE o SEE Calcolo imposta Proporzionale alla quota e ai mesi di possesso UNICO PF

72 IVIE Misura dell imposta 0,76 per cento del valore 0,40 per cento del valore se abitazione principale 200 euro per abitazione principale Detrazione 50 euro per ciascun figlio UNICO PF

73 Esempio n.1 IVIE Valore immobile Quota di possesso 100% Periodo di possesso 12 mesi Imposta calcolata = * 0,76%= 760,00 Imposta pagata all estero 150 Imposta dovuta = 760,00-150,00= 610,00 Imposta versata nel UNICO PF

74 Esempio n.2 IVIE L immobile di cui all esempio n. 1 viene venduto in data 30 aprile 2012 Valore immobile Quota di possesso 100% Periodo di possesso 4 mesi Imposta calcolata = * 4/12 * 0,76%= 253 Imposta pagata all estero 50 Imposta dovuta = = 203 Imposta versata nel UNICO PF

75 Esempio n.3 IVIE Valore immobile prima casa Quota di possesso 100% Periodo di possesso 12 mesi Imposta calcolata *0,4%= Detrazioni per prima casa 200,00 detrazione per 1 figlio 50 Imposta dovuta 1.000,00-200,00-50,00= X UNICO PF

76 IVAFE Decorrenza Anno d imposta 2012 Soggetti Persone fisica residente Oggetto Attività finanziarie possedute all estero UNICO PF

77 IVAFE Versamenti effettuati nel 2012 Da considerarsi acconti per l imposta dovuta nel 2012 Valore di mercato per le attività finanziarie Valore Valore medio di giacenza annuo per i conti correnti UNICO PF

78 IVAFE Calcolo imposta Proporzionale alla quota e ai giorni di possesso Imposta 1 per mille del valore per le attività finanziarie Imposta fissa di euro 34,20 per i conti correnti UNICO PF

79 Esempio n. 1 IVAFE Valore attività finanziaria Quota di possesso 100% Periodo di possesso 365 giorni Imposta calcolata *0,1%= 200 Imposta dovuta UNICO PF

80 Esempio n. 2 IVAFE Valore giacenza medio conto corrente Quota di possesso 50% Periodo di possesso 300 giorni Imposta calcolata 34,20*50%*300/365= 14,05 Imposta dovuta 14 Casella di colonna 7 del rigo RM34 va barrata X UNICO PF

81 Ivie e Ivafe Riferimenti normativi art. 19, commi da 13 a 22, del decreto legge n. 201/2011 articolo 8, commi 16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 art. 1, commi 518 e 519 della Legge di stabilità 2013 provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 5/6/2012 circolare n. 28/E del 2012 UNICO PF

82 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI L articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati 82

83 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI Le suddette disposizioni regolano l ipotesi in cui i beni relativi all impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire: senza corrispettivo con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli 83

84 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI Il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo: per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso per il soggetto concedente i beni in godimento, l indeducibilità dei relativi costi sostenuti 84

85 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI Circolare n. 24/e del 2012 Nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari) 85

86 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d'impresa imputato all'imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione (cfr. circ. n. 36/e del 2012); Solo l'eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso 86

87 REDDITO D IMPRESA Beni concessi in godimento ai soci nel rigo RL10 del quadro RL UNICO PF

88 REDDITO D IMPRESA Beni concessi in godimento ai soci Nel quadro RF è stato istituito un apposito codice tra le altre variazioni in aumento per indicare: 34 i costi relativi ai beni concessi in godimento all imprenditore e/o propri familiari per fini privati ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato 88

89 REDDITO D IMPRESA Beni concessi in godimento ai soci Nel quadro RG non devono essere indicati i costi indeducibili relativi ai beni concessi in godimento all imprenditore e/o propri familiari per fini privati ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato 89

90 Esempio Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: valore normale del diritto di godimento: ,00; corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00; costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00; differenza 4.500,00 (10.000, ,00); reddito d impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00; reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500,00 (4.500, ,00). 90

91 Plusvalenze di partecipazioni non qualificate L articolo 2 comma 6 del decreto legge n. 138 del 2011 stabilisce l aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2012 Corrispettivo percepito nel 2012 Cessione ,5% Cessione % UNICO PF

92 Plusvalenze di partecipazioni non qualificate UNICO PF

93 Plusvalenze di partecipazioni qualificate Corrispettivo percepito nel 2012 Cessione dal 2009 Cessione antecedente al ,72% 40% UNICO PF

94 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA Partecipazioni qualificate: nel quadro RT di tutti i modelli sono state riunite le sezioni III-A e III-B, ora confluite nell unica sezione III in particolare 94

95 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA Se è barrata la casella del rigo RT31, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito per il 40% Se non è barrata la casella del rigo RT31, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito per il 49,72% 95

96 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA In particolare, se barrata la casella di RT31, colonna 1, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo al 40%

97 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA In particolare, se non è barrata la casella di RT31, colonna 1, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo al 49,72%

98 TERZO FASCICOLO PF 2013

99 Il nuovo regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Terzo Fascicolo PF

100 Decreto legge n. 98 del 2011 Regime agevolato per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27) Rivolto ai giovani che intendano costituire nuove imprese, e a coloro che abbiano perso il lavoro a condizione che: -il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; - l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; -in caso di prosecuzione di un'attività d impresa svolta da altro soggetto, i relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non siano superiori a euro 100

Novità modello 730/2013 e modello Unico Persone Fisiche2013 (Fascicolo1) Roma, 26 marzo 2013

Novità modello 730/2013 e modello Unico Persone Fisiche2013 (Fascicolo1) Roma, 26 marzo 2013 Novità modello 730/2013 e modello Unico Persone Fisiche2013 (Fascicolo1) Roma, 26 marzo 2013 RAPPORTO TRA IMU E IRPEF EFFETTI SUI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI RAPPORTO IMU -IRPEF REDDITI FONDIARI

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