Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Il nuovo principio OIC 29 A cura di Paola Sabatino Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili L Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato, lo scorso 23 dicembre 2016, i nuovi principi contabili, che sono diventati pertanto definitivi. A seguito delle novità che sono state introdotte dal D.Lgs. n.139/2015, con il quale si è completato l iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE, i nuovi documenti avranno rilevanza nei bilanci di esercizio relativi al OIC 29 Il nuovo OIC 29, disciplina il trattamento contabile e l informativa da indicare nella Nota Integrativa degli eventi che riguardano: i cambiamenti dei principi contabili; i cambiamenti delle stime contabili; la correzione di errori; i fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio. Cambiamenti di principi contabili L articolo 2423-bis al comma 1 n. 6, del codice civile, precisa che, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro. Il comma 2, del predetto articolo, prevede però una deroga, solo nel caso in cui si verifichino degli eventi eccezionali. 1

2 Pertanto, in tale ipotesi, la nota integrativa deve motivare tale deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L OIC 29, chiarisce che, può essere ammesso un cambiamento di principio contabile solo se si verifichino determinate situazioni, ossia: Immobili anche da costruire o in costruzione. Contratti di locazione finanziaria per i quali sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita. L OIC in commento, precisa che, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili, sono determinati retroattivamente. Questo sta a significare che, il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso. Ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente, ed i dati comparativi dell esercizio precedente, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Solitamente la rettifica, precisa l OIC 29, viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, tale rettifica può essere apportata a un altra componente del patrimonio netto solo se più appropriata. Le informazioni da indicare nella Nota Integrativa Nel caso in cui, si verifichino degli eventi eccezionali, nella nota integrativa devono essere indicate: le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile; gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell esercizio in corso e di quello precedente; le motivazioni alla base delle facilitazioni concesse. 2

3 Con riguardo alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, disciplinate dall articolo 2435-bis del codice civile, l OIC 29, stabilisce che, quest ultime devono indicare nella nota integrativa: le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile; l ammontare delle modifiche apportate alle voci dell esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell impossibilità di adattare le voci dell esercizio precedente. Stessa regola, vale anche per le micro imprese di cui all articolo 2435-ter del codice civile. Cambiamenti di stime contabili Il documento contabile, definisce i cambiamenti di stima come una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria. Il cambiamento di stima contabile non costituendo correzione di errori o cambiamenti di principi contabili, rientra nel normale procedimento di formazione del bilancio, e viene rilevato nel bilancio dell esercizio in cui si verifica il cambiamento. Un cambiamento di stima può avere effetti sul solo esercizio in corso o anche sugli esercizi successivi. Detti cambiamenti, normalmente, dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi futuri acquisiti dall esterno, hanno effetto solo sull esercizio in corso, poiché costituiscono un graduale affinamento della stima originaria. Il su citato principio, afferma inoltre che, gli effetti del cambiamento di stima, sono classificati nella voce di conto economico relativa all elemento patrimoniale oggetto di stima. La nota integrativa e i cambiamenti Con riferimento ai cambiamenti di stime contabili, l articolo 2427 del codice civile, non prevede specifiche informazioni da inserire nella nota integrativa. Diventa necessario, inserire tali informazioni, nel caso in cui, il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime. Pertanto, solo in questi casi, nella nota integrativa, dovranno essere indicate: le ragioni del cambiamento; il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione; l effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale. 3

4 Con riguardo alle società che redigono il bilancio in forma abbreviato, l articolo 2435-bis del codice civile, non prevede specifiche informazioni da inserire nella nota integrativa per i cambiamenti di stima. Tali società, dovranno applicare quanto previsto dall articolo 2423, comma 4, del codice civile, ossia non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Anche le micro imprese che redigono la nota integrativa dovranno applicare quanto previsto dall articolo 2423, comma 4, del codice civile. La correzione degli errori L OIC 29 definisce l errore come un impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Precisa inoltre che, gli errori possono riguardare errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile Il nuovo principio contabile, precisa che, una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui viene individuata e, nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. In merito alla contabilizzazione, la correzione di errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti va eseguita sul saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio in cui si individua l errore e si rileva in rettifica degli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un altra componente del patrimonio netto se più appropriata. Mentre, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell esercizio in cui si individua l errore. Inoltre, ai fini comparativi, la società, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente, nel primo bilancio dopo la loro individuazione, ossia: se l errore è stato commesso nell esercizio precedente, occorre rideterminare gli importi comparativi per l esercizio precedente; se l errore è stato commesso prima dell inizio dell esercizio precedente occorre rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell esercizio precedente. 4

5 Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o, l effetto di competenza dell esercizio precedente ovvero l effetto cumulativo dell errore. Nel caso in cui, non sia fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente di un errore rilevante, la società, in sede di redazione del bilancio, dovrà rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l esercizio corrente. Anche in questo caso, pertanto, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio in cui si individua l errore. Qualora, invece, non sia possibile determinare l effetto cumulativo di un errore rilevante all inizio dell esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. La nota integrativa e gli errori Per quel che concerne le informazioni da indicare nella nota integrativa, il principio contabile OIC 29, precisa che, in base a quanto previsto dall articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile se le voci non sono comparabili, quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l adattamento o l impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Pertanto, nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, nella nota integrativa, dovranno essere specificati: la descrizione dell errore commesso; l ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata; le motivazioni alla base dell utilizzo delle facilitazioni, qualora non sia fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente, o l effetto cumulativo dell errore. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata di cui all articolo 2435-bis del codice civile, in caso di correzioni di errori, devono indicare nella nota integrativa le informazioni richieste dall articolo 2423, comma 4 del codice civile che prevede non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 5

6 informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Devono ulteriormente rispettare quanto previsto dall articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile che prevede se le voci non sono comparabili, quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l adattamento o l impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Anche le micro imprese che redigono la nota integrativa dovranno applicare quanto previsto dagli articoli 2423, comma 4, e 2423-ter comma 5 del codice civile. Fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio L OIC 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio, ossia: 1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: in questo caso, si tratta, di fatti positivi o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura del bilancio di esercizio e che richiedono, quindi, modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Ne sono esempio, la definizione dopo la chiusura dell esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data; la scoperta di un errore o di una frode, ecc. 2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: si tratta di quei fatti che non richiedono variazioni dei valori di bilancio, in quanto sono valori di competenza dell esercizio successivo. Ne sono esempio, la distruzione di impianti di produzione causata da calamità; la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell esercizio e quella di formazione del bilancio. 3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Nel caso in cui, il presupposto delle continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale, nella valutazione di bilancio. 6

7 Occorre precisare che, sia i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, sia i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, sono rilevati in bilancio per riflettere l effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell esercizio. Mentre, con riferimento ai fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio. Tuttavia, a titolo di esempio, la distruzione di un macchinario a seguito di incendio, accaduto dopo la chiusura dell esercizio ma prima dell approvazione del bilancio, non incide nel bilancio in chiusura, se i fatti sono rilevanti è necessario illustrarli nella nota integrativa, poiché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. L OIC 29, precisa inoltre che, il termine entro il quale il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di formazione del bilancio. Nel caso in cui, tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori dovranno modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio. La nota integrativa e i fatti L articolo 2427, comma 1, numero 22 quater del codice civile prevede che, la nota integrativa deve indicare la natura e l effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. L OIC 29, precisa che, si considerano fatti di rilievo quelli che: richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio; influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. 7

8 Nelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata di cui all articolo 2435-bis del codice civile, la nota integrativa deve contenere le informazioni richieste dall articolo 2427, comma 1, numero 22 quater, del codice civile. Anche le micro imprese, di cui all articolo 2435-ter del codice civile, che redigono la nota integrativa, devono osservare le disposizioni previste dall articolo 2427, comma 1, numero 22 quater, del codice civile, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. - Riproduzione riservata - 8

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