ALLEGATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE nel PUBBLICO IMPIEGO

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1 ALLEGATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE nel PUBBLICO IMPIEGO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) Una trattazione specifica è necessaria per il TFR e le indennità equipollenti (IPS, e IB, accomunate in TFS) per meglio comprendere il principio per il quale per potere aderire ad un fondo pensione è indispensabile che il lavoratore goda della liquidazione sotto forma di TFR, così come avviene normalmente nel settore privato. In realtà invece nella pubblica amministrazione la liquidazione viene e in parte verrà corrisposta in forma di trattamento di fine servizio (TFS). Ecco perché, in previsione della estensione della previdenza complementare anche al pubblico impiego, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, per allargare al settore pubblico il regime del TFR. Breve storia del TFR Il codice civile del 1942 disciplinava, all articolo 2120, l indennità di anzianità stabilendo che, in caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti privati, essa fosse dovuta al prestatore di lavoro proporzionalmente agli anni di servizio. Agl inizi degli anni 70, l indennità di anzianità formava oggetto di contrattazione collettiva e veniva usualmente commisurata all ultima retribuzione, con un parametro che variava sensibilmente secondo le qualifiche (per ogni anno di anzianità una mensilità e mezza per i dirigenti, una mensilità per gli impiegati, qualche settimana con ampia variabilità, per effetto delle diverse pattuizioni collettive, da settore a settore per gli operai).si trattava quindi di un meccanismo che al pari del metodo retributivo di calcolo della pensione, favoriva le carriere più dinamiche. L intero istituto fu riformato con la legge 29 maggio 1982, n 297, che (riscrivendo l articolo 2120 (*) del codice civile) ne modificò anche la denominazione in trattamento di fine rapporto. L ammontare maturato a favore di ciascun dipendente al 31 maggio 1982 venne fotografato in base alla legislazione e agli accordi collettivi precedenti. I successivi incrementi del fondo sono stati determinati secondo le nuove e tuttora vigenti norme, identiche per ogni dipendente privato quale che ne sia la qualifica, e che prevedono un accantonamento annuo pari alla retribuzione dell anno( in realtà il reinserimento nella base retributiva di riferimento dei punti di indennità di contingenza sterilizzati tra il 1977 e il 1982 non fu immediato, ma avvenne gradualmente tra il 1983 e il 1986 come disposto dall articolo 5 secondo comma, della legge 297/82), divisa per 13, 5, che corrisponde al 7,41%, costo effettivamente sostenuto all impresa; la stessa legge dispone peraltro il versamento immediato all INPS dello 0,50%, onde l effettivo accantonamento al fondo ammonta al 6,91%. Annualmente si procede poi alla rivalutazione delle somme accantonate, con esclusione della quota relativa all anno in corso, sulla base del 75% del tasso d inflazione più un valore fisso dell 1,5%. ( * ) Codice civile art Disciplina del trattamento di fine rapporto In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il presentare di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo noti occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella

2 retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui- al precedente -primo comma, con` esclusione della quota maturata nell'anno è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'istat, T, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. A Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTA T è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.( omissis) Le differenze tra le indennità di buonuscita e di fine servizio e il TFR Il Trattamento di fine rapporto Come già indicato precedentemente ogni anno il datore di lavoro accantona un importo ottenuto dividendo la retribuzione annua per un divisore fisso pari a 13,5 (corrispondente in termini percentuali a, 7,4 1%). Nel caso di frazioni di anno, la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni. La retribuzione annua considerata è quella erogata dal datore di lavoro, senza alcuna esclusione; la legge tuttavia attribuisce ai Ccnl la possibilità di definire la retribuzione utile ai fini dei Tfr e nei Ccnl del settore privato alcune voci retributive sono state escluse dalla base di calcolo. Dalla quota annualmente accantonata viene sottratta una contribuzione aggiuntiva al Fpld,anticipata dal datore di lavoro, di importo pari allo 0,5%. Comunemente si afferma che l'accantonamento annuo è dunque del 6,91% (7,41-0,5); in realtà la percentuale di accantonamento nel settore privato risulta minore del 6,91%: infatti mentre il 7,41% è riferito alla base utile per il calcolo dei TFR lo 0,5% è rapportato all'intera retribuzione percepita che, spesso, è superiore. Sottraendo quindi questo 0,5% all'accantonamento annuo, il valore netto di quest'ultimo risulta inferiore al 6,91% della retribuzione di riferimento. Annualmente si procede poi alla rivalutazione delle somme accantonate, con esclusione della quota relativa all anno in corso, sulla base del 75% del tasso di inflazione più un valore fisso dell'1,5%. La configurazione giuridica del Tfr è quella di salario differito, il cui onere è quindi a carico dei datore di lavoro. Pertanto ai fini del diritto al Tfr i lavoratori del settore privato non pagano alcun contributo previdenziale. Le indennità o trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego Le prestazioni o trattamenti di fine servizio (IPS) dei dipendenti pubblici hanno una origine previdenziale, e non di salario differito, natura confermata dal non essere erogati dal datore di lavoro, ma da appositi enti (Enpas e Inadel, ora assorbiti dall'inpdap), e con finanziamento effettuato con contributi a carico dei dipendenti e dei datori di lavoro. Nello Stato i lavoratori versano il 2,5% della base imponibile lo stato il 7.1 % per un totale del 9,6%. Negli enti locali i contributi a carico dei lavoratori sono il 2,5%, quelli a carico dei datori di lavoro il 3,6%, per un totale del 6, 1 %. Oltre a questa differenza di origine, diversità vi sono nella modalità di calcolo della prestazione.

3 Nello Stato (indennità di buonuscita) la base di calcolo è costituita dall'80% delle voci stipendiali fisse, con esclusione quindi dell'accessorio, comprensive della tredicesima, e dal 60% dell'iis. L'indennità è pari a 1/12 della base di calcolo moltiplicata per gli anni computabili. Negli enti locali e nella sanità (Indennità premio di servizio) la base di calcolo è costituita dall'80% delle voci stipendiali fisse e della IIS (60%), compresa la tredicesima mensilità. L'indennità è pari a 1/15 della base di calcolo moltiplicata per gli anni computabili. Il DIVERSO TRATTAMENTO FISCALE Tfr e indennità di liquidazione sono redditi sottoposti a tassazione separata in base al Testo unico delle imposte dirette. Precedentemente all entrata in vigore del d.lgs 47/2000 la diversità di tassazione si limitava alla base imponibile, mentre ora è totale. Il TFR subisce una prima imposizione al momento della rivalutazione annua il suo ammontare è infatti tassato con una aliquota dell'11%, cosicché il valore netto della rivalutazione annua scende dal 6,91% al 6,15%. La rivalutazione effettiva sarà, quindi, minore e più bassa risulterà la prestazione lorda finale. A compensazione di questa tassazione la prestazione finale non sarà tassata totalmente, ma al netto di quanto prodotto dalla rivalutazione, in quanto già tassata, in pratica sarà soggetta a prelievo fiscale solo la somma derivante dagli accantonamenti. Non vi è più, peraltro, la deduzione annua dall'imponibile di euro 309,87 prevista fino al La nuova forma di tassazione è vantaggiosa nel caso di carriere lunghe sullo stesso posto di lavoro e/o nel caso di retribuzioni alte. E' invece meno vantaggiosa nel caso di carriere brevi e/o con retribuzioni basse. Il D.lgs 47/00 ha invece lasciato invariata la tassazioni delle indennità di buonuscita e di fine servizio. Il TUIR stabilisce, infatti, che ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale vada sottratta al valore lordo una percentuale pari al rapporto tra il contributo versato dal lavoratore e la somma dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro. Nello stato i lavoratori versano il 2,5% della base imponibile, lo stato il 7,1% per un totale dei 9,6%. Il rapporto indicato è pari al 26,04%( (2,5x 100): 9.6) ) che corrisponde alla percentuale di indennità di buonuscita esente da imposizione fiscale. Negli enti locali i contributi a carico dei lavoratori sono il 2,5%, quelli a carico dei datori di lavoro il 3,6%, per un totale del 6,1%. Il rapporto è pari al 40,98% ( (2,5x 100): 6,1) ) che corrisponde alla percentuale di indennità di fine servizio esente da imposizione fiscale. Ai fini dell'imponibile poi, le due prestazioni continuano a godere della deducibilità di euro 309,87 annue. Se quindi i pubblici dipendenti pagano sulla base imponibile il 2,5%, che non grava sullo stipendio dei privati, ne ricavano peraltro un vantaggio fiscale, non indifferente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

4 LA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR Ai sensi dell art.2120 c.c., salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo dell accantonamento annuale, tiene conto di tutte le somme ( intere ), compreso l equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La normativa, pertanto, ritiene utile ai fini del TFR l intera retribuzione del lavoratore, ma demanda alla contrattazione fra le parti eventuali esclusioni o inclusioni. Nello specifico la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del TFR comprende le seguenti voci ( art.46 CCNL integrativo ): - stipendio tabellare - fasce economiche di sviluppo professionale - indennità integrativa speciale - tredicesima mensilità - retribuzione individuale d anzianità - eventuali assegni ad personam, sia non riassorbibili che riassorbibili - indennità di funzione per posizioni organizzative - indennità professionali specifiche - indennità di coordinamento - altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo del TFS, comunque denominati ai sensi della preesistente normativa. - Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto. DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DEL TFR Il diritto si acquisisce con un periodo non inferiore a 15 giorni nel mese. ( per IPS e IB un anno di servizio anche non continuativo) ASSOGETTAMENTO O MENO AL TFR ( DPCM 2 marzo 2001) e (circ.inpdap 29 e 45 del 2000 e 11 del 2001) 1) Ai dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, come primo impiego, dopo il 31/12/2000 ( informativa Inpdap 414 del ) si applica il TFR sulla base di quanto previsto dall'art del codice civile. Per questi è prevista la possibilità di aderire a forme di previdenza complementare associandosi al fondo pensione al momento dell'assunzione od in qualsiasi momento della loro vita lavorativa. Sono considerali nuovi assunti anche quei pubblici dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro e che dopo il 31 ' sono stati riassunti presso una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.(*) (*) Né le ferie né le festività risolvono la continuità del rapporto di lavoro. La condizione della soluzione di continuità è, pertanto, soddisfatta solo se tra l'uno e l'altro servizio ci sia una interruzione di almeno un giorno lavorativo. 2) I dipendenti assunti a tempo determinato dopo il , sono anch essi assoggettati al TFR. 3) I dipendenti assunti a tempo indeterminato fra il e il , conservano l IPS o IB. Il D.P.C-M. 2 marzo 2001 nulla dispone in merito ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato sorti fra il e risolti entro il Secondo l'inpdap in questo caso conservano efficacia le disposizioni del D.P.C.M e. pertanto, i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 30 maggio 2000 e cessati dal servizio entro il conseguono il diritto alla liquidazione del T.F.R..

5 4) I periodi di lavoro a tempo determinato in vigore al 30 maggio 2000 che non abbiano dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazione di appartenenza, saranno oggetto di TFR. Qualora il periodo compreso fra l'inizio del rapporto di lavoro ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio, questa costituisce il montante che, assieme alle quote di TFR maturate nel periodo compreso fra il 31 di maggio ed il termine del rapporto di lavoro, formeranno il complessivo trattamento di fine rapporto. Il montante sopra indicato è comprensivo dei periodi comunque valutabili secondo la previgente normativa. Qualora al 30 maggio 2000 non si sia maturato il diritto ad una prestazione, per l'intero periodo dovrà essere liquidato il TFR. La circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo 2001 chiarisce che : i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, per tali contratti sarà obbligatoriamente erogato il TFR; ( non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle Amministrazioni di appartenenza ( esempio: incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti del SSN, attribuzione di funzioni dirigenziali di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia, etc.)). nel caso di iscritto assunto con contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente al 31/12/2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: anche per il secondo periodo è obbligatoria la disciplina del TFR. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile. Tali previsioni normative sembrano escludere per tutti i suddetti soggetti ogni vincolo di subordinazione con la Asl, il che comporta la non iscrivibilità all'inpdap. La nomina a Direttore Generate, Amministrativo e Sanitario delle Asl di lavoratori dipendenti del settore pubblico determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, e che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. In tal caso l'obbligo iscrittivo all'ente previdenziale non deriva dal!' instaurarsi di un rapporto di lavoro, ma dalla continuazione di quello. Pertanto, in caso di nomina a Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario di una Asl di un dipendente iscritto all'inpdap continuano ad applicarsi l IPS o il TFR (per il personale assunto successivamente al 30/5/2-000); -che -saranno calcolati sulla retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto nell'ente di provenienza.

6 RISCATTI L'applicazione del TFR secondo le regole civilistiche non prevede l'istituto del riscatto. Un'eccezione è stata prevista dal legislatore per i dipendenti pubblici con l'art. 1, comma 9, del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato DPCM che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'inpdap né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell'ente datore di lavoro. OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE I lavoratori pubblici già in servizio prima del con diritto al IPS o IB, che intendano aderire ad un fondo di previdenza complementare, all atto dell adesione opteranno automaticamente anche per il TFR; quindi con la data di iscrizione al fondo si determinerà l automatico passaggio al TFR, mentre fino a quel momento resterà in vigore la normativa sul IPS o IB. Si ribadisce pertanto che il dipendente pubblico in regime di TFS che voglia aderire ad un fondo negoziale può farlo solo esercitando l opzione per la trasformazione del TFS in TFR.. L opzione, in base all accordo quadro Aran Sindacati siglato il 1 dicembre 2010 e definitivamente sottoscritto il 29 marzo 2011, è esercitabile fino al 31 dicembre In conseguenza del passaggio volontario al TFR succederà che: alla data dell opzione sarà calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore in base alla disciplina del IPS o IB ( ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio a quel momento) e la cifra ottenuta costituirà il primo accantonamento per il TFR a cui si aggiungeranno i futuri accantonamenti annui; quindi la restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (di norma pari al 4,91%) è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all adesione e sull intero ammontare verranno eseguite le rivalutazioni previste nei modi e nei tempi stabiliti. I lavoratori assunti, invece, per la prima volta in assoluto nell Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato a decorre dal e a tempo determinato dal , oltre alle altre fattispecie elencate nei paragrafi precedenti, solo assoggettate al TFR e al momento dell adesione volontaria al Fondo Complementare, trasferiscono l intero ammontare del TFR al Fondo stesso (100%). Va tenuto in estrema considerazione, pertanto, che la partecipazione alla Previdenza Complementare è obbligatoriamente subordinata alla presenza nel rapporto di lavoro di ogni dipendente pubblico del TFR che, si ribadisce, è automatico e totale per i nuovi assunti a partire dal mentre è ad adesione opzionale e nella misura del 2% del maturando per quelli in servizio alla data del

7 ASSENZE DA SERVIZIO E ASPETTATIVE Di seguito viene presentato un prospetto indicante la validità o meno dei periodi di assenza dal servizio ai fini delle prestazioni IPS, IB e TFR ( circ. Inpdap n.11 del 12/3/2001) :

8 I P S I B T F R Assenze e aspettative per malattia : ad assegni interi valutabile valutabile valutabile ad assegni ridotti valutabile con versamento stipendio virtuale intero valutabile valutabile con versamento stipendio virtuale intero senza assegni Assenze per infortunio valutabile valutabile valutabile sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (sempre a stipendio inero) Astensione valutabile valutabile valutabile obbligatoria retribuita per maternità Astensione facoltativa per maternità ad assegni interi valutabile valutabile valutabile ad assegni ridotti, per un periodo massimo comprensivo tra i genitori di 6 mesi, fino al 3 anno di vita del bambino (comma 2,lett.a,art.15,L.1204/71 per il restante periodo di astensione facoltativa (comma 2,lett.b,art.15, L.1204/71 valutabile con versamento stipendio virtuale intero valutabile al 50% valutabile con versamento stipendio virtuale intero Astensione facoltativa per malattia del bambino con assegni valutabile valutabile valutabile senza assegni Congedo per assistenza al figlio con handicap(art.4- comma4bis.l.53/00 introdotto dall art.80 della L.388/00) Congedo s.a. per gravi e documentati motivi familiari (art.4- comma 2-L.53/00) Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori adottivi di un minore straniero (L.476/98)

9 Aspettativa non retribuita per mandato parlamentare Aspettativa non retribuita per motivi sindacali Aspettativa non retribuita per volontari in servizio civile (art.33 L.49/87) Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge volontario in servizio civile (art.33 L.49/87) ovvero con il coniuge dipendente statale in servizio all estero (L.26/80) Aspettativa retribuita per cooperazione con i paesi in via di sviluppo (art.22 L.49/87) Collocamento in disponibilità con intera retribuzione dei segretari comunali ( DPR 465/97) Congedo straordinario per dottorato di ricerca Congedo non retribuito per la formazione (art.5 L.53/00) Congedo straordinario senza assegni previsto dai CCNL per il personale assunto a tempo determinato Congedi straordinari con assegni previsti dai CCNL (matrimonio, ecc.) Aspettativa non retribuita per motivi personali dal 29/3/93 non valutabile. Prima di tale data valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero dal 29/3/93 non valutabile. Prima di tale data valutabile previa regolarizzazione contributiva valutabile con versamento stipendio virtuale intero valutabile previa regolarizzazione contributiva valutabile previa regolarizzazione contributiva valutabile valutabile valutabile valutabile valutabile valutabile con versamento stipendio virtuale intero valutabile previa regolarizzazione contributiva valutabile con versamento stipendio virtuale intero valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero valutabile valutabile valutabile

10 Messa in disponibilità con indennità peri all 80% della retribuzione Servizio militare Sciopero valutabile alle condizioni previste dalla L.412/91 con onere a carico dello Stato versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero Valutabile in costanza di servizio ovvero se prestato a cavallo del 30/1087 o successivamente a tale data valutabile alle condizioni previste dalla L. 412/91 con onere a carico dello Stato valutabile Sospensione cautelare dal servizio Non valutabile non valutabile per il servizio civile;valutabile al 50% per il personale militare Congedo retribuito per donatori di sangue L.584/67 valutabile valutabile valutabile

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