TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI. Art.1 Oggetto del regolamento
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- Mariana Bernardini
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1 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE, FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA E DI REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLE OPERE E IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA E DELLA BALNEAZIONE NEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) LAGO BARATZ PORTO FERRO (ITB011155), TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI Art.1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le attività di accesso, circolazione, fruizione turisticoricreativa e di realizzazione, allestimento e gestione delle opere e impianti di facile rimozione a servizio della fruizione turistico ricreativa nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Lago di Baratz Porto Ferro (ITB011155), e in particolare nella sua fascia costiera, in modo che il loro esercizio non pregiudichi la tutela e la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario; Art. 2 - Finalità 1. Le finalità del presente regolamento sono: a) Conservare e tutelare gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC Lago Baratz Porto Ferro, coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE), recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.; b) evitare ogni tipo di danneggiamento alla geologia, alla geomorfologia, alla flora, agli habitat e alla fauna della fascia costiera del SIC dovuta alla sua frequentazione turistica; c) rendere il SIC una risorsa per il territorio promuovendone una fruizione ecologicamente sostenibile; d) preservare la naturalità e la qualità del paesaggio del SIC quali patrimonio della collettività che ne fruisce; e) preservare le strutture presenti nel SIC per garantirne la tutela e consentirne una completa fruizione nel rispetto dell ambiente naturale. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute in questo regolamento si applicano all intero territorio del SIC e in particolare alla sua fascia costiera, in cui sono presenti i seguenti ambiti: a) Settore marino-sommerso e praterie di Posidonia oceanica: area compresa tra la linea di rivaedla linea batimetrica corrispondente al limite inferiore della prateria di Posidonia. Le praterie di Posidonia oceanica sono considerate habitat comunitario prioritario (1120*). b) Spiaggia emersa: area comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla linea di riva fino a 2 m dal piede di avanduna e/o delle dune embrionali, o in alternativa fino alla berma di tempesta, in assenza del corpo dunale retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell'avanduna nell'ambito di retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni. c) Settore di avanduna e delle dune embrionali: area di avanduna e del piede di duna, occasionalmente raggiunto dai flutti montanti delle mareggiate più intense e 1
2 potenzialmente interessato dalla formazione di dune embrionali e berme vegetate dell'alta spiaggia con vegetazione psammofila. Caratteristico di questo settore è l habitat comunitario Vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210). d) Settore dunale e degli ambiti retrolitorali: settore delle dune primarie e secondarie, comprendente depositi eolici mobili,stabilizzati e semistabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea e dei cordoni sabbiosi con vegetazione psammofila terofitica a mosaico con le formazioni a macchia. Ambiti retrodunali e retrolitorali in diretta relazione con i sistemi marino-costieri. In questo settore ricadono gli habitat comunitari Dune fisse del litorale (Crucianellionmaritimae) (2210), Dune con prati dei Malcolmietalia (2230), Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (2240), e gli habitat prioritari Dune costiere con Juniperusspp. (2250*), Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinuspinaster (2270*). e) Costa rocciosa: settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all azione diretta e indiretta del mare. Comprende l habitat comunitario Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limoniumspp. endemici (1240). f) Lago di Baratz e zone perilacuali: area comprendente il bacino naturale lacustre del lago di Baratz, ed una fascia di rispetto di ampiezza 100 m dalle sue sponde, caratterizzata dall habitat comunitario Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150) e dagli habitat ad esso limitrofi. g) Aree interne del Sito Natura 2000 interessate da formazioni di macchia, forestali e di prateria. 2. I contenuti di questo regolamento non si applicano ad esigenze dovute a casi di emergenza e pubblico soccorso, così come alle esigenze di infrastrutturazione e di gestione del Soggetto Gestore e dell Ente Foreste della Sardegna ai fini di tutela, della salvaguardia, ricerca e controllo e recupero della naturalità del SIC; 3. I contenuti di questo regolamento fanno salvi i diritti dei proprietari dei fondi e quelli formalmente acquisiti a vario titolo. Art. 4 - Disposizioni generali 1. Le attività di fruizione turistica degli ambiti terrestre e marino del SIC e della sua fascia costiera possono essere esercitate liberamente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; 2. la balneazione e le attività turistico-ricreative ad essa associate, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore e la navigazione da diporto, devono svolgersi all interno della parte a mare del SIC nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e della normativa vigente, e quindi senza incidenza significativa sulla geologia, sulla geomorfologia, sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna; 3. l accesso e la circolazione a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi motorizzati devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e della normativa vigente, e quindi senza incidenza significativa sulla geologia, sulla geomorfologia, sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna; 4. L Ente gestore, o in assenza di questo, i Comuni di Sassari e Alghero, potranno interdire con specifiche ordinanze l accesso in particolari periodi ad aree del SIC per motivi legati alla sicurezza, alla salvaguardia di habitat e specie e al rischio di incendio. 2
3 5. le attività di realizzazione, installazione e gestione delle opere e degli impianti di facile rimozione a servizio della fruizione turistico ricreativa e della balneazione nel SIC devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e della normativa vigente, e quindi senza incidenza significativa sulla geologia, sulla geomorfologia, sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna; 6. Il presente regolamento fa salva ogni altra normativa di settore vigente sul territorio e in particolare: a) le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii., come modificate con Deliberazione delle G.R. n.12/8 del ; b) l'ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione; c) l'ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che fornisce disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali; d) la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS, con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le modalità di rimozione ella Posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l'uso di mezzi meccanici; e) la Deliberazione n. 27/7 del , con cui l'assessorato della Difesa dell'ambiente, di concerto con l'assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera", che oltre agli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, è finalizzata anche alla preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri temporanei, e alla preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia. f) le norme degli strumenti urbanistici dei Comuni di Sassari e Alghero; g) il Regolamento del Parco Naturale Regionale Porto Conte; h) il Regolamento dell Area Marina Protetta di Capo Caccia Isola Piana. 7. L installazione, anche temporanea delle opere e degli impianti di facile rimozione a servizio della fruizione turistico ricreativa e della balneazione nel SIC dovrà essere soggetta a Studio di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 120/2003, da sottoporre per il parere al servizio SAVI della Regione Autonoma della Sardegna, per la verifica del rispetto dei contenuti del presente regolamento e per l identificazione di eventuali deroghe con prescrizioni agli stessi; 3
4 8. L Ente Gestore del SIC potrà aggiornare questo regolamento in accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell Ambiente, Direzione generale della difesa dell ambiente, Servizio Tutela della natura. TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER L INTERA FASCIA COSTIERA DEL SIC Art. 5 - Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale 1. L elevata valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica del SIC e della sua fascia costiera nelle sue componenti morfologiche e vegetazionali richiedono che tutte le attività antropiche svolte al loro interno tengano conto delle esigenze della loro salvaguardia; 2. il Soggetto Gestore adotterà e promuoverà tutte le misure necessarie al mantenimento e al recupero della naturalità del territorio e a rendere compatibile con essi la sua fruizione turistica e ricreativa, quali: azioni in grado di mitigare e risolvere processi di degrado ed erosione dei sistemi dunali, della spiaggia e degli habitat di interesse comunitario; azioni di controllo e monitoraggio della qualità dell ambiente e della fruizione; azioni di sensibilizzazione dei fruitori per la conoscenza delle valenze del SIC e il loro rispetto. 3. la realizzazione e l installazione di opere e strutture per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, così come la loro gestione, dovranno sempre avvenire perseguendo il massimo rispetto dell ambiente naturale in ogni sua componente fisica e biologica e della qualità del paesaggio; 4. le opere e le strutture per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione nella fascia costiera del SIC, dovranno essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili), e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante; 5. dovrà essere perseguita la sostenibilità ambientale della gestione delle attività all interno delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e per servizi di supporto alla balneazione, perseguendo criteri di qualità ambientale coerenti con quella del contesto naturalistico, ambientale e paesaggistico del SIC. e facendo ricorso anche a Sistemi di Gestione Ambientale certificati (ISO o EMAS II); 6. la sostenibilità delle attività all interno delle concessioni demaniali marittime dovrà essere perseguita in particolare per: a) la sostenibilità energetica, attraverso i ricorso a fonti rinnovabili, e il risparmio dell energia; b) il risparmio idrico; c) la corretta gestione del ciclo dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata; 7. il posizionamento stagionale delle opere e impianti di facile rimozione all interno delle concessioni dovrà essere preceduto da un analisi dello stato dei luoghi finalizzata a definirne nel dettaglio la localizzazione in relazione alle condizioni ambientali, morfologiche e vegetazionali dei luoghi, con particolare riferimento allo stato dell'avanduna e del piede della duna; 4
5 8. la collocazione delle aree destinate ad attività ludico-ricreative-sportive e a manifestazioni di carattere temporaneo dovrà cambiare da una stagione all altra per non provocare alterazioni permanenti degli habitat, ma favorire invece il loro recupero spontaneo; 9. i servizi igienici dovranno essere: a) realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di facile rimozione"; b) dotati di adeguati sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui; c) dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso; 10. la rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata a causa delle mareggiate è consentita solo in condizioni provate di scarsa accessibilità e ostacolo alla balneazione e dovrà avvenire nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto di disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti nel rispetto delle procedure previste. Le soluzioni da adottare non dovranno comunque prevedere la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata e il suo trasporto in discariche autorizzate. 11. le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni, così come tutte quelle riguardanti l uso di liquidi inquinanti (lubrificanti, vernici, ecc.) dovranno avvenire in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale sul suolo, quali i doppi contenitori. Art. 6 - Accesso e circolazione 1. All interno del SIC vengono individuati: a) strade carrabili e aree di parcheggio a libera circolazione; b) strade carrabili a traffico regolamentato; c) percorsi ciclabili; d) percorsi equestri; e) percorsi pedonali. 2. Nella fascia costiera del SIC la circolazione a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente lungo i tracciati esistenti, esclusivamente con le modalità consentite e nel rispetto delle limitazioni indicate dalla segnaletica e dalla cartellonistica installate sul territorio. Art.7 - Divieti generali 1. Sono vietati in tutta la fascia costiera del SIC identificata dagli ambiti descritti nell Art.3: a) la circolazione pedonale, in bicicletta a cavallo e con veicoli di ogni genere al di fuori dei varchi, degli accessi, delle strade rurali e dei sentieri esistenti. Tale circolazione dovrà avvenire lungo i diversi percorsi nel rispetto delle norme alla circolazione indicate dalla segnaletica e dalla cartellonistica installate sul territorio; b) la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio adibite allo scopo; 5
6 c) il bivacco e il campeggio libero anche con mezzi motorizzati (camper); d) lo spostamento e/o il danneggiamento delle strutture e delle attrezzature installate per la tutela di habitat e specie quali recinzioni, passerelle, cartellonistica, segnaletica, ecc.. e) l apertura di varchi, accessi e sentieri, anche temporanei, diversi da quelli autorizzati, segnalati ed eventualmente attrezzati allo scopo; f) l installazione di strutture e manufatti diversi da quelli assimilabili esclusivamente alle tipologie di opere e impianti di facile rimozione ; g) la messa a dimora, anche temporanea, per gli impianti a verde delle opere e impianti a servizio della fruizione turistico ricreativa e della balneazione di specie vegetali non appartenenti al contesto fitogeografico locale e non corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; le specie per gli impianti a verde dovranno essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone; h) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e il loro stoccaggio, anche temporaneo; i) lo stoccaggio di carburanti e di altri materiali inquinanti, che potranno essere introdotti nell ambito di applicazione del presente regolamento esclusivamente al momento del loro utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Tali sostanze dovranno essere conservate e trasportate in doppi contenitori integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo. TITOLO 3 DISCIPLINA SPECIFICA PER GLI AMBITI DI APPLICAZIONE NELLA FASCIA COSTIERA Art.8 - Settore marino-sommerso e praterie di Posidonia oceanica 1. Sono ammessi: a) la balneazione con o senza autorespiratore; b) l ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di praterie di Posidonia oceanica; c) gli interventi e le installazioni per la conservazione e la tutela della prateria di Posidonia oceanica e in particolare per ridurre l impatto della fruizione turistica su di essa, come disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore; d) l ancoraggio al fondo dei sistemi di segnalazione dei corridoi di lancio e di gavitelli di ormeggio solo mediante i seguenti sistemi: ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray". Per tutti questi dispositivi è auspicabile l'utilizzo di catenarie in tensione attraverso apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper"); e) la balneazione dei cani da compagnia. 6
7 2. Non sono ammessi: a) l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di Posidonia oceanica e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa; b) l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli e altri sistemi di ormeggio e di corridoi di lancio; c) l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale. Art. 9 - Settore spiaggia emersa 1. Sono ammessi: a) l accesso pedonale e veicolare esclusivamente attraverso i percorsi individuati e attrezzati allo scopo; b) il libero passaggio e la frequentazione pedonale; c) le attività turistico-ricreative; d) l installazione temporanea e stagionale di strutture e manufatti assimilabili esclusivamente alle tipologie di opere e impianti di facile rimozione e delle relative attrezzature (cestini porta rifiuti, generatori, ecc.); e) il transito e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t, esclusivamente per cause di servizio e solo se autorizzati, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore, esclusivamente per le seguenti finalità: 1) montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi; 2) approvvigionamento dei servizi turisticoricreativi durante la stagione balneare; 3) operazioni di pulizia autorizzate; f) l installazione di passerelle in legno temporanee e rimovibili poggiate sulla sabbia per la stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili; g) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora nel rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti per la classe I di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991; h) l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate, nel rispetto di quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (ART. 19 Comma 1, L.R. 29 maggio 2007, N. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b). i) la messa a dimora di recinzioni in legno e/o in pali in legno e corda per la delimitazione degli habitat sensibili con funzione di dissuasori; j) la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali, e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore. 7
8 k) l'eventuale rimozione delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica spiaggiata, esclusivamente se autorizzato, con mezzi meccanici idonei e/o manuali, solo in condizioni di scarsa accessibilità per la balneazione, e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore. l) il passaggio di cavidotti non interrati, preferibilmente al di sotto di passerelle in legno, esclusivamente a servizio delle strutture turistico-ricreative; m) lo stoccaggio temporaneo nel retrospiaggia e a ridosso del piede della duna delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica piaggiata, rimossa dalla battigia antistante; n) lo stoccaggio temporaneo di attrezzature e materiali non inquinanti su piattaforme in legno; o) la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati e le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi; p) il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso; q) l'accesso esclusivamente dei cani da compagnia che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni. 2. Non sono ammessi: a) l accesso all arenile con mezzi motorizzati da varchi diversi da quelli appositamente realizzati e segnalati; b) il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati; c) l accesso pedonale da varchi diversi da quelli appositamente realizzati e segnalati; d) l apertura, anche temporanea, di accessi all arenile diversi da quelli autorizzati e attrezzati allo scopo; e) l installazione di servizi igienici di tipo "chimico"; f) la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti interrati; g) interventi di scavo e sbancamento e la rimozione di sedimenti; h) la rimozione di specie vegetali e animali, nonché l alterazione, il danneggiamento e il disturbo della flora, della vegetazione e della fauna naturali; i) l'allontanamento della biomassa vegetale depositata e in particolare delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica, sia con mezzi meccanici che manuali, se non autorizzato; j) la pulizia meccanica della spiaggia; k) lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti; l) lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti; 8
9 m) l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate e comunque se diverse da quelle previste dal precedente comma 1 di questo articolo; n) l installazione e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora in modalità differenti da quelle previste dal precedente comma 1 di questo articolo. Art Settore di avanduna e delle dune embrionali 1. Sono ammessi: a) l accesso alla spiaggia emersa, esclusivamente attraverso i varchi e i percorsi individuati e attrezzati allo scopo; b) il transito pedonale da realizzarsi attraverso passerelle o pedane temporanee appoggiate sulla sabbia, per il solo raggiungimento di opere e attrezzature, garantendo l'assenza di incidenza significativa sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente; c) l installazione di recinzioni in legno o pali in legno e corda, ai fini della delimitazione delle aree sensibili e/o a fruizione controllata, e di dispositivi per la chiusura di varchi e accessi non regolamentati; d) il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza di accessi, percorsi, aree individuate per la fruizione e recinzioni di delimitazione delle zone sensibili; e) la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali; f) il transito di veicoli gommati, di peso non superiore alle 2,5 t, esclusivamente nei varchi autorizzati per l attraversamento e per l'accesso alle zone consentite dal presente regolamento, preferibilmente su passerelle, per cause di servizio e solo se autorizzato, ai fini dell'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi, per l allontanamento dei rifiuti g) lo stoccaggio temporaneo a ridosso del piede della duna delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica spiaggiata rimossa dalla battigia antistante. 2. Non sono ammessi: a) il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere; b) il libero accesso pedonale e la sosta e la frequentazione pedonale; c) l'apertura, anche temporanea, di accessi, varchi, camminamenti, strade e piste diversi da quelli autorizzati e/o attrezzati; d) lo svolgimento di attività turistico-ricreative e ludico-sportive e i servizi di supporto alla balneazione oggetto di rilascio di concessioni, ad esclusione dell acceso e del transito di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1. 9
10 e) l installazione di strutture e attrezzature anche temporanee di qualsiasi genere funzionale allo svolgimento delle attività turistico-ricreative e di supporto alla balneazione oggetto di rilascio di concessioni (gruppi elettrogeni, collegamenti idraulici ed elettrici, ecc.), ad esclusione delle passerelle in legno per il passaggio pedonale; f) l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica spiaggiata dalle mareggiate; g) interventi di scavi e sbancamenti e la rimozione di sedimenti; h) la rimozione di specie vegetali e animali, nonché l alterazione, il danneggiamento e il disturbo della flora, della vegetazione e della fauna naturali; i) lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti; j) la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere; k) l installazione sul terreno anche temporanea di infrastrutture di rete idriche, fognarie, elettricheal di fuori dei varchi autorizzati; l) lo stoccaggio anche temporaneo attrezzature, materiali e di carburanti e altre sostanze inquinanti; m) l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora; n) l accesso di cani da compagnia non tenuti al guinzaglio. Art Settore dunale e degli ambiti retrolitorali 1. Sono ammessi: a) il transito pedonale, a cavallo e in bicicletta esclusivamente attraverso i varchi e i percorsi autorizzati eventualmente attrezzati allo scopo (passerelle), nel rispetto delle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e della vegetazione presente; b) il transito veicolare esclusivamente attraverso i varchi e lungo le strade rurali dove è autorizzato, esclusivamente di veicoli gommati, di peso non superiore alle 2,5 t; c) l installazione di passerelle in legno e di collegamenti elettrici ed elettrici esclusivamente lungo i varchi autorizzati; d) l installazione di recinzioni di delimitazione dei settori dunali e di altre aree sensibili e/o a fruizione controllata, e di dispositivi per la chiusura di varchi e accessi non regolamentati (cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e cartelli informativi; e) il posizionamento di segnaletica per indirizzare la fruizione (direzionale, di divieto, di segnalazione dei livelli di attenzione, ecc.) e di cartellonistica di tipo didatticoeducativo, in corrispondenza di accessi, percorsi e aree designate per la fruizione; f) la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali; 10
11 g) l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate, nel rispetto di quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (ART. 19 Comma 1, L.R. 29 maggio 2007, N. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b); h) l installazione di strutture e manufatti assimilabili esclusivamente alle tipologie di opere e impianti di facile rimozione di cui il Soggetto gestore ravvisi l esigenza per motivi di controllo del territorio e della fruizione e di servizio; i) la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale. 2. Non sono ammessi: a) il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale, a cavallo e in bicicletta in genere, al di fuori dei percorsi autorizzati; b) il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere al di fuori delle strade e dei varchi aperti al traffico veicolare; c) l installazione anche temporanea di strutture, attrezzature e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività turistico-ricreative e di supporto alla balneazione oggetto di rilascio di concessioni (gruppi elettrogeni, collegamenti idraulici ed elettrici, ecc.), ad esclusione di quelli previsti dal punto c) del precedente comma 1); d) l'apertura, anche temporanea, di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste; e) la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere; f) l installazione sul terreno anche temporanea di infrastrutture di rete idriche, fognarie, elettriche al di fuori dei varchi autorizzati; g) la rimozione delle foglie e dei banchi di Posidonia oceanica spiaggiata dalle mareggiate; h) interventi di scavo e sbancamento e la rimozione di sedimenti; i) la rimozione di specie vegetali e animali, nonché l alterazione, il danneggiamento e il disturbo della flora, della vegetazione e della fauna naturali; j) lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti; k) lo stoccaggio anche temporaneo di attrezzature, materiali e di carburanti e altre sostanze inquinanti; l) l'installazione di apparecchi di diffusione sonora. Art Lago Baratz e fascia perilacuale 1. Sono ammessi: 11
12 a) il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonali, per l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico-ambientale, esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e nelle aree attrezzate allo scopo; b) il transito a piedi, a cavallo, in bicicletta e con veicoli a motore esclusivamente lungo i tracciati in cui è consentito; c) l installazione di strutture per la fruizione naturalistica e per la riduzione del suo impatto sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna (passerelle, pontili, capanni di osservazione, staccionate in legno, dispositivi per la chiusura di varchi e accessi non autorizzati, ecc.); d) il posizionamento di segnaletica per indirizzare la fruizione (direzionale, di divieto, di segnalazione dei livelli di attenzione, ecc.) e di cartellonistica di tipo didatticoeducativo, in corrispondenza di accessi, percorsi e aree designate per la fruizione; e) la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali. 2. Non sono ammessi: a) il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale, a cavallo e in bicicletta in genere, al di fuori dei percorsi autorizzati; b) il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere al di fuori delle strade aperte al traffico veicolare; c) l'apertura, anche temporanea, di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste; d) la balneazione e la navigazione con natanti di ogni genere; e) l installazione, anche temporanea, di strutture, attrezzature e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività turistico-ricreative ad esclusione di quelle previste al punto c) del precedente comma 1; f) la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere; g) l installazione sul terreno anche temporanea di infrastrutture di rete idriche, fognarie, elettriche al di fuori dei varchi autorizzati; h) interventi di scavo e sbancamento; i) lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti; j) la rimozione di specie vegetali e animali, nonché l alterazione, il danneggiamento e il disturbo della flora, della vegetazione e della fauna naturali; k) lo stoccaggio anche temporaneo di attrezzature, materiali e di carburanti e altre sostanze inquinanti; l) l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora. 12
13 Art Costa rocciosa 1. Sono ammessi: a) il libero passaggio e la frequentazione pedonale; b) il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore nei percorsi e nelle aree individuate in cui è consentito, garantendo l'assenza di incidenza significativa sulle componenti ambientali; c) l installazione di strutture per la fruizione naturalistica e per la riduzione del suo impatto sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna (passerelle, pontili, capanni di osservazione, staccionate in legno, dispositivi per la chiusura di varchi e accessi non autorizzati, ecc.); d) il posizionamento di segnaletica per indirizzare la fruizione (direzionale, di divieto, di segnalazione dei livelli di attenzione, ecc.) e di cartellonistica di tipo didatticoeducativo, in corrispondenza di accessi, percorsi e aree designate per la fruizione; e) l installazione di cestini portarifiuti e di cassonetti per la raccolta differenziata nelle localizzazioni autorizzate; f) la pulizia dai rifiuti di origine antropica con mezzi manuali. 2. Non sono ammessi: a) il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale, a cavallo e in bicicletta in genere, al di fuori dei percorsi autorizzati; b) il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere al di fuori delle strade aperte al traffico veicolare; c) l'apertura, anche temporanea, di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste; d) l installazione, anche temporanea, di strutture, attrezzature e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività turistico-ricreative ad esclusione di quelle previste al punto c) del precedente comma 1; e) la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere; f) l installazione sul terreno anche temporanea di infrastrutture di rete idriche, fognarie, elettriche al di fuori dei varchi autorizzati; g) interventi di scavo e sbancamento; h) lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti; i) la rimozione di specie vegetali e animali, nonché l alterazione, il danneggiamento e il disturbo della flora, della vegetazione e della fauna naturali; j) lo stoccaggio anche temporaneo di attrezzature, materiali e di carburanti e altre sostanze inquinanti; 13
14 k) l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora. TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI Art Sorveglianza 1. La sorveglianza del rispetto del presente regolamento è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, dalla Polizia Municipale dei Comuni di Sassari e Alghero, dalle Compagnie Barracellari dei Comuni di Sassari e Alghero, in coordinamento con il personale dell Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. Art.15 - Sanzioni 1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio
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