FINANZIAMENTI DEI SOCI: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALITA INDIRETTA

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1 FINANZIAMENTI DEI SOCI: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALITA INDIRETTA di Fabio Balestra e Raffaella Mango Premessa Non capita raramente che le società facciano ricorso delle disponibilità liquide dei soci piuttosto che sopperire al loro fabbisogno finanziario con la richiesta di capitale a terzi. Ciò accade in maniera più rilevante nelle imprese di piccole e medie dimensioni dove i finanziamenti dei soci possono suddividersi in: ordinari o fisiologici, cioè concessi con lo scopo di evitare un indebitamento bancario oneroso; patologici, cioè concessi dai soci alla società in presenza di determinate condizioni finanziarie anomale. I versamenti dei soci possono essere di varie tipologie: versamenti titolo di finanziamento ; versamenti a fondo perduto o in conto capitale ; versamenti in conto futuro aumento di capitale; Ciononostante è da sottolineare che la realtà aziendale è caratterizzata da una tale complessità che non permette di scindere agevolmente i finanziamenti aziendali e classificarli con facilità. Infatti è facile imbattersi in casi in cui molti versamenti considerati debiti di finanziamento svolgono il ruolo di fonti permanenti atte a sostenere il capitale aziendale; siamo cioè in presenza di forme ibride di finanziamenti difficilmente classificabili in una o altra categoria. Occorre dunque fare uno sforzo al fine di comprendere appieno le distinzioni fra le varie forme di versamento sia per quanto concerne la disciplina civilistica che per quanto riguarda i riflessi fiscali.

2 La postergazione L art C.C. che dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Sempre secondo il dettato normativo i finanziamenti che rientrano nella fattispecie legale sono: quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La norma, attraverso la postergazione, è intervenuta principalmente per salvaguardare i terzi nel soddisfacimento del loro credito a causa di un illegittimo concorso di crediti vantati dai soci, ma anche dei soci stessi quando finanziano la società con il solo scopo di evitare l indebitamento bancario. In quest ultimo caso, infatti, non operano i principi del 2467 cod. civ. Una deroga al principio della postergazione è stato recentemente apportato dall art. 48 del D.L. del 31/05/2010, n. 78 che inserisce l art. 182-quater al R.D. 16/03/1942 n. 267 con lo scopo di coinvolgere i soci nel processo di ricapitalizzazione di una società in crisi, infatti al primo comma sancisce che: i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

3 Al terzo comma aggiunge che: in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare Le tipologie di versamenti soci I versamenti dei soci, come anticipato in premessa, possono essere di vario tipo; il principio contabile 28 esamina i seguenti: versamenti titolo di finanziamento ; versamenti a fondo perduto o in conto capitale ; versamenti in conto futuro aumento di capitale; I versamenti a titolo di finanziamento consistono in somme date a mutuo dai soci, sono quindi voci di debito per le quali sorge in capo alla società un obbligo di restituzione e sui quali si presume debbano maturare interessi a favore dei soci, fatta salva una diversa volontà delle parti. Per tali versamenti non è richiesta la proporzionalità alle quote di partecipazione al capitale sociale: l elemento discriminante va individuato nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che per questa fattispecie di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto; occorre ricordare che è necessaria una delibera assembleare che espliciti la volontà dei soci di utilizzare i finanziamenti a copertura delle perdite o ad aumento del capitale sociale. Infatti dell aumento gratuito del capitale sociale beneficeranno tutti i soci, compresi quelli che non hanno effettuato il versamento oppure che lo hanno effettuato in misura non proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società. La rinuncia del credito vantato dal socio assume, così, natura di riserva di capitale che può concorrere alla copertura della perdita o all aumento futuro di capitale.

4 Per distinguere in concreto tra versamenti e prestiti, in mancanza di un atto scritto tra società e socio da cui risulti chiaramente il titolo del finanziamento, può non essere sufficiente fare riferimento alla qualificazione nominale loro attribuita dall amministratore nel bilancio; è necessario invece individuare la reale volontà delle parti desumibile sia dalle finalità pratiche eseguite (i.e. nel verbale della relativa delibera assembleare), sia dalle concrete modalità di attuazione del rapporto. I versamenti dei soci erogati a titolo di finanziamento sono soggetti ad alcune restrizioni stabilite con la delibera CICR 3 marzo 1994, in esecuzione dell art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), in base al quale, la raccolta di mezzi finanziari con obbligo di restituzione, se effettuata presso i soci, deve rispettare tre condizioni: a) i soci eroganti devono essere iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi; b) detti soggetti devono detenere una partecipazione di almeno il 2 % del capitale sociale risultante dall ultimo bilancio approvato; c) tale possibilità di finanziamento deve essere prevista dallo statuto della società. Versamenti a titolo finanziamento Si presumono fruttiferi salvo prova contraria prova risultante da bilanci e rendiconti Comportano obbligo di restituzione e rappresentano un debito per la società Non è richiesta proporzionalità

5 I versamenti a fondo perduto o in conto capitale si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del Patrimonio netto, al punto A. 7 "Altre riserve", in voci denominate di solito "Versamenti in conto capitale", oppure "Versamenti a copertura perdite", se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio. Chi effettua il versamento può farlo anche in misura non proporzionale alla sua quota di partecipazione, e senza rispettare alcun requisito particolare di forma. Le somme versate non producono interessi in capo a chi le versa e diventano proprietà della società, che può disporne liberamente e senza alcun vincolo di destinazione, salvo quelle versate con la precisa finalità di coprire le perdite. Infatti, quando tali versamenti si utilizzano per la copertura di perdite, si richiede una delibera assembleare in quanto vi è una operazione sul capitale sociale, e quindi una modificazione dall atto costitutivo. Versamenti a fondo perduto o in conto capitale Possono essere fatti anche per coprire perdite Non comportano obbligo di restituzione e rappresentano un una riserva di capitale Non è richiesta proporzionalità

6 I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di una futura delibera di aumento del capitale sociale a pagamento che la società prevede di deliberare in futuro entro un termine stabilito. Oltre che per il caso di aumento di capitale sociale, la società può utilizzare tali versamenti a copertura di perdite, ma in tal caso l assemblea straordinaria deve rimuovere con una sua deliberazione il vincolo di destinazione di tali somme e destinarle espressamente a al fine. Le somme versate a tale titolo non producono interessi a chi le versa, sono considerate conferimenti e non debiti della società che devono essere iscritti nel Patrimonio Netto alla voce A. 7 Altre Riserve e distintamente indicate in una sottovoce denominabile Versamenti in conto futuro aumento di capitale. Anche in questo caso non è richiesta la proporzionalità del versamento in base alle quote detenute, è bene però che tale circostanza risulti chiaramente dal Bilancio e dalla Nota Integrativa. Versamenti in conto futuro aumento di capitale Hanno un vincolo di destinazione Confluiscono nelle riserve di capitale Non è richiesta proporzionalità Finanziamento soci e imposta di registro La disciplina fiscale sancisce che il finanziamento soci, fruttifero o meno, non costituisce un atto societario proprio, ma è un atto assimilabile al contratto di mutuo. Al contrario dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto, che sono atti societari veri e propri e che scontano l imposta di registro in misura fissa, i finanziamenti soci sono soggetti all imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%.

7 Se il contratto è stipulato per iscritto (verbale di assemblea o contratto sottoscritto dal socio e legale rappresentante della società) l imposta è da assolvere nel termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto. Nessun tributo è invece dovuto quando l operazione viene formalizzata tramite scambio di corrispondenza commerciale tra la società e i soci. Tale risparmio fiscale spiega perché è in uso nella prassi di far ricorso al finanziamento soci mediante scambio di corrispondenza. La registrazione, in questi caso, è necessaria solo in caso d uso e la data certa di registrazione sarà quella del timbro postale dell invio del plico raccomandato di conseguenza torna ad essere applicabile l imposta nella misura del 3% (art. 1 lett. a Tariffa del Registro, parte II). Si ricorda che si ha il caso d uso quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie, nella esplicazione di attività amministrative presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell adempimento di una obbligazione dell amministrazione o dell ente ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento (art. 6, D.P.R. 26/04/1986 n. 131). Versamenti in conto capitale o a fondo perduto Imposta di registro fissa Formati con scambio corrispondenza: registro solo in caso d uso Finanziamenti soci Formati con verbali societari: registro 3%

8 L enunciazione scopre il registro In riferimento alla problematica sopra sposta, è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n del 30/06/2010. Il caso è riferito ad una S.r.l. che al momento della registrazione di una delibera per azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione attraverso la rinuncia di due soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, ha ricevuto dall Ufficio del registro la richiesta del 3% sulle somme erogate previste dall art. 9 della Tariffa di registro, in quanto il finanziamento era da considerarsi mutuo a tutti gli effetti e che non era stato sottoposto a registrazione. Le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado insistevano sulla non applicazione dell imposta di registro affermando che, pur non essendovi alcun accordo scritto fra le parti in ordine alle modalità di finanziamento, la società versava in difficoltà finanziarie e aveva chiesto con lettera ai soci che fosse a tasso zero. La presunzione di mutuo era stata dedotta in modo indiretto dalla collocazione del finanziamento come posta passiva di bilancio e quindi non ricorrevano i presupposti dell art. 9 della Tariffa del Registro. La Corte di Cassazione rilevando in premessa che non era intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e dichiarando la corretta indicazione del prestito dei soci fra le poste passive nel bilancio, affermava che l art. 22 c. 1 del DPR 26/04/1986 n. 131 sancisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali, o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell atto che ne contiene l enunciazione, l imposta si applica alle disposizioni enunciate. Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in un atto di ripianamento delle perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall effettivo uso del finanziamento, che è irrilevante ai fini dell applicazione del tributo.

9 In generale, il legislatore, invocando l istituto dell enunciazione di cui all art. l art. 22 comma 1 del DPR 26/04/1986 n. 131 persegue l obiettivo di evitare che, attraverso appunto l enunciazione, in un atto sottoposto a registrazione si possa evitare la tassazione di un atto non precedentemente sottosposto a registrazione. L intento, quindi, del legislatore risulta essere quello di sottoporre a tassazione sia gli atti formati per iscritto, in epoca posteriore rispetto all atto in cui sono enunciati, sia eventuali contratti verbali stipulati in precedenza, anche se per questi non vi era obbligo di registrazione. Nota bene La conseguenza pratica della sentenza è che se in un atto oggetto di registrazione si richiamano atti scritti, registrati e non registrati o contratti verbali, bisogna sottoporre ad imposta di registro sia l atto enunciante che l atto enunciato. In questo modo possono venire coinvolte varie operazioni che fanno parte dello svolgimento normale delle realtà societarie come i finanziamenti con obbligo di restituzione, versamenti soci in conto capitale, a fondo perduto ecc. Verbali di assemblea ordinaria Ne consegue che, quando l enunciazione di atti non sottoposti a registrazione viene effettuata nell ambito di una assemblea straordinaria (sottoposta a registrazione), devono essere sottoposti a imposta di registro. Verbali di assemblea straordinaria Diverso è il caso in cui l atto sia enunciato in un verbale in sede di assemblea ordinaria; infatti essendo un atto non sottoposto a registrazione cadono i presupposti dell art. 22 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 divenendo neutrale dal punto di vista fiscale.

10 Esempio Un esempio potrebbe essere quello del versamento in conto capitale di un socio, senza procedere ad un aumento di capitale, che si appalesa attraverso un verbale di assemblea ordinaria a seguito di una lettera del socio che effettua l apporto. Le somme sono acquisite senza vincolo di destinazione, vengono iscritte a patrimonio netto alla voce A.7 e non sono, in questo caso soggette ad imposizione tributaria, in quanto atto non sottoposto a registrazione. 7 aprile 2011 Fabio Balestra

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