Indicazioni per il bilancio abbreviato
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- Arnoldo Murgia
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Indicazioni per il bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il bilancio in forma abbreviata si sostanzia in una semplificazione negli schemi e nel dettaglio informativo da fornire nel bilancio e nella Nota integrativa e può essere redatto, in via facoltativa, soltanto dai soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali previsti nell articolo 2435-bis, C.c. In sede di chiusura del bilancio 2013 è opportuno ricordare alcune indicazioni circa la sua corretta compilazione. La Circolare CNDCEC 26 novembre 2012, La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità ; esprime, infatti, criticità e problematiche contabili ricorrenti nelle piccole società, relativamente a finanziamento dei soci, informativa sulle operazioni con parti correlate e sugli accordi fuori bilancio nel bilancio in forma abbreviata; informativa sulle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine ai sensi della L. 3 agosto 2009, n Finanziamento soci Nelle società di piccole dimensioni è piuttosto frequente il ricorso al finanziamento dei soci. Come evidenziato dal CNDCEC: la diffusione di tale prassi ha amplificato l interesse per un opportuna informativa e comunicazione degli aspetti connessi a questa particolare tipologia di finanziamento, sia da parte della società erogante che di quella beneficiaria. Società erogante il finanziamento Per la società (socia) che effettua il finanziamento a favore della società partecipata, lo stesso rappresenta un credito che deve essere iscritto a bilancio, a seconda della relativa natura: tra le immobilizzazioni (B.III.2); 1
2 ovvero nell attivo circolante (C.II). In particolare se il credito è vantato: nei confronti di società (partecipate) controllate e collegate, lo stesso va iscritto rispettivamente nelle voci B.III.2.a / C.II.2 ovvero B.III.3.a / C.II.3; nei confronti di società (partecipate) diverse dalle predette, lo stesso va iscritto rispettivamente nelle voci residuali relative ai crediti verso altri, ossia B.III.2.d / C.II.5. Va inoltre considerato che nella Nota integrativa: secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 15, devono essere indicati i crediti vantati nei confronti di parti correlate; ai sensi dell art. 2427, n. 22-bis, C.c., devono essere riportate le informazioni delle operazioni poste in essere con parti correlate rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato. L operazione è considerata non conclusa a normali condizioni di mercato nel caso in cui il finanziamento sia concesso a condizioni che la società beneficiaria non avrebbe potuto ottenere se si fosse rivolta a soggetti diversi dalla parte correlata. Secondo il CNDCEC, da quanto sopra, si desume la necessità di indicare nella Nota integrativa i finanziamenti infruttiferi, al fine di consentire, tra l altro, ai destinatari del bilancio di essere informati circa: gli eventuali rapporti particolari e contestualmente l attività svolta in maniera sinergica dal gruppo. Peraltro, detta informazione evita anche complicazioni di natura fiscale. Va infatti considerato che la Cassazione, nella Sentenza , n. 2735, ha ritenuto erogato a titolo di mutuo un finanziamento infruttifero in mancanza della prova della natura gratuita del finanziamento stesso. In particolare, secondo i Giudici detta prova può essere fornita, ai sensi dell art. 46 Tuir, esclusivamente tramite il bilancio. La non onerosità del finanziamento, ancorché risultante da un altro documento, quale ad esempio, un verbale del Consiglio di Amministrazione, non assume valore probatorio. Di fatto, il Documento in esame specifica che: al fine di costituire una prova idonea a vincere la presunzione è necessario che la gratuità del finanziamento soci emerga esplicitamente dai bilanci delle società che erogano il finanziamento 2
3 Società beneficiaria del finanziamento Per la società beneficiaria, i versamenti effettuati dai soci possono rappresentare: conferimenti a titolo di dotazione patrimoniale; ovvero finanziamenti a titolo di capitale di credito. In tal caso gli stessi, a prescindere dalla natura fruttifera o infruttifera ovvero dall effettuazione da parte di tutti o soltanto di alcuni soci, sono iscritti: nella voce D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) del passivo dello Stato patrimoniale, con separata indicazione dell importo esigibile oltre l esercizio successivo. L ammontare del finanziamento da iscrivere a bilancio è comprensivo dell effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data del bilancio, ancorché questi ultimi siano addebitati successivamente a tale data. In caso di preventiva rinuncia dei soci alla restituzione, si determina il relativo passaggio a capitale; la riserva costituita a seguito di detta rinuncia ha natura di riserva di capitale e può essere utilizzata sia per la copertura di perdite che per futuri aumenti di capitale sociale (fiscalmente tale rinuncia non costituisce comunque un provento tassabile ai sensi dell art. 88, comma 4, Tuir). Nella Nota integrativa, relativamente ai finanziamenti erogati dai soci vanno specificate: la ripartizione per scadenza; la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Ulteriori informazioni complementari sono rappresentate dall indicazione: delle principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari (modalità di rimborso, tasso di interesse, ecc.); dalla scadenza, modalità di rimborso e tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale; dall ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene/servizio; dalla natura ed ammontare dei finanziamenti effettuati dai soci/soggetti che esercitano l attività di direzione e coordinamento, suddivisi per scadenza e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione. 3
4 Operazioni con parti correlate e fuori bilancio Nella Nota integrativa, anche relativa al bilancio abbreviato, devono essere riportate le informazioni sulle operazioni: con parti correlate; fuori bilancio. In particolare: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Le informazioni da riportare nella Nota integrativa relative alle operazioni con parti correlate, sono rappresentate: dall importo dell operazione; dalla natura del rapporto, ossia se trattasi di operazione commerciale, finanziaria, acquisti/vendite di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti a titolo di finanziamento, garanzie prestate nell interesse della parte correlata, della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche, ecc.; da ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni. Tuttavia, nel bilancio abbreviato le stesse devono essere riportate soltanto qualora: siano rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato, analogamente a quanto previsto per il bilancio ordinario; soltanto se realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti (ossia gli azionisti di controllo nonché quelli che, detenendo partecipazioni di collegamento, possono influenzare in maniera rilevante l andamento della società) nonché a quelle con i componenti degli organi amministrativi e di controllo. Di conseguenza, l informativa richiesta è ancora più ristretta rispetto a quella prevista per il bilancio ordinario, considerato che le operazioni oltre a presentare i suddetti requisiti (rilevanza e condizioni non normali di mercato) devono essere poste in essere con determinati soggetti. OPERAZIONI FUORI BILANCIO Secondo il CNDCEC, per le società che redigono il bilancio abbreviato le informazioni relative alle operazioni fuori bilancio possono essere limitate alla natura e all obiettivo economico perseguito, senza necessità di ulteriori specificazioni. 4
5 Tuttavia, se i predetti effetti patrimoniali, finanziari e economici sono significativi, è opportuna l indicazione degli stessi, ancorché non esplicitamente prevista dal Legislatore, considerato che potendo esporre la società a rischi o determinando benefici significativi, la relativa conoscenza è utile per la comprensione del bilancio da parte dei destinatari dello stesso. Relativamente alle informazioni da riportare nella Nota integrativa del bilancio abbreviato con riguardo alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio, il CNDCEC propone il seguente schema riepilogativo: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE Rilevanti non Operazioni effettuate a con parti normali correlate condizioni di mercato accordi non Accordi risultanti fuori dallo Stato bilancio patrimoniale PARTE CORRELATA Realizzate direttamente o indirettamente con: maggiori azionisti componenti di organi di amministrazione e controllo CONTENUTO NOTA INTEGRATIVA Importo operazione natura del rapporto altre informazioni necessarie per la comprensione dell operazione natura dell accordo obiettivo economico dell accordo Moratoria Nella Relazione sulla Gestione (se redatta) ovvero nella Nota integrativa, gli amministratori delle società che redigono il bilancio abbreviato devono riportare, qualora cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e dell andamento economico : le informazioni relative all eventuale situazione di difficoltà finanziaria, ancorché temporanea, in cui versa la società, e della correlata adesione alla moratoria bancaria al fine di far fronte alle esigenze di cassa. 5
6 A tale proposito si rammenta che in attuazione di quanto previsto dall art. 5, comma 3-quater D.L. n. 78/2009, sono state previste a favore delle PMI alcune misure dirette a riequilibrare la struttura finanziaria e l accesso al credito, quali: la sospensione dei finanziamenti, ossia la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine, nonché la sospensione per 12/6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare; l allungamento dei finanziamenti, ossia della durata dei mutui ovvero dell allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili; la promozione della ripresa e lo sviluppo delle attività, ossia operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall impresa. In particolare, nei predetti documenti dovrebbe essere fornita una specifica informativa in merito agli effetti migliorativi della moratoria sulla liquidità della società, sulla gestione dei rischi finanziari e tra questi, di quello relativo alla liquidità. Inoltre: considerato che, per poter essere ammesse alla moratoria le società devono presentare adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, secondo il CNDCEC è opportuno specificare nella Nota integrativa le prospettive di continuità aziendale non compromesse dalle difficoltà finanziarie temporanee; gli amministratori, dopo aver verificato la capacità della società di far fronte ai fabbisogni finanziari devono, se del caso, darne informazione nella Nota integrativa. - Riproduzione riservata - 6
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