C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA

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1 C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA ORIGINALE COPIA Verbale di deliberazione della Giunta comunale N. 107 del 05/12/2012 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PRORIETA COMUNALE DA ADIBIRE A FARMACIA. L anno 2012 il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 13,00 nella Casa comunale. Convocata dal sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l intervento dei Signori: PRESENTE ASSENTE BERTONE ENRICO PRESIDENTE X PASSARIN ROSELLA ASSESSORE X BELTRAME MARIA ASSESSORE X BOGLIANO ALBERTO ASSESSORE X TEMPORELLI ALESSIA ASSESSORE X Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Siliberto. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Sig.ra Rosella Passarin assume la presidenza,dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE - sul Bollettino Ufficiale n. 11 del , veniva pubblicato il bando di pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione urbane e rurali dei Comuni della Regione Piemonte, bandito dalla direzione Sanità con D.D. n. 118 del ; - la graduatoria dei candidati risultati idonei è stata approvata con D.D. n. 245 del e pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del (rettificata con D.D. n. 715 del e pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del ); PRESO ATTO che la Dott.ssa Pacifica Menzano, utilmente collocata nella graduatoria del concorso di cui sopra, confermava l accettazione della sede farmaceutica del Comune di Recetto; CONSIDERATO CHE il Comune è proprietario dell immobile sito al piano terra del Palazzo Municipale, come da allegata planimetria; RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni: - G.C. n. 73 del , avente ad oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED IL R.U.P., PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A FARMACIA ; - G.C. n. 78 e 79 del , aventi ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A FARMACIA. - G.C. n. 80 del , avente ad oggetto: RECESSO CONTRATTO COMODATO D USO CON ASSOCIAZIONE CROCE DI SANT ANDREA ONLUS ; - G.C. n. 83 del , avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A FARMACIA. CONSTATATO che è intenzione di Questa Amministrazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, procedere con l implementazione della farmacia comunale, di nuova istituzione, presso il locale comunale polivalente, sito al piano terra del Palazzo Municipale, sopra richiamato; VALUTATO che il suddetto immobile comunale può essere concesso in locazione a terzi, previa stipula di un contratto di locazione; VERIFICATO che la locazione di un bene immobile ad uso diverso dall abitazione è disciplinata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, sia nella parte normativa, sia in quella economica e che pertanto può essere applicato il canone annuo, così determinato dall Ufficio Tecnico, di. 150,00, che ai sensi dell'art. 32 della predetta legge verrà aggiornato annualmente, secondo gli indici ISTAT; RITENUTO di fissare la durata della locazione in anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

3 VISTA la bozza di contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo relativa ai locali della farmacia Comunale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; RITENUTO di dover approvare il nuovo schema di contratto di locazione dell immobile comunale dei locali adibiti ad uso farmacia da stipularsi con la Dott.ssa Pacifica Menzano; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell Ufficio Tecnico sulla presente deliberazione, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; TUTTO ciò premesso; VISTI - il D.L.g.s. n. 267/2000; - La legge 27 luglio 1978, n. 392; - Il C.C., in particolare gli artt e ss.; ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA Di approvare integralmente le premesse del presente atto, facenti parte integrante e sostanziale di questo dispositivo; Di concedere alla Dott.ssa Pacifica Menzano, la locazione dell immobile comunale adibito a locale farmacia, sita in Recetto alla Via Cavour n. 8 al piano terra del Palazzo Municipale, con contratto di locazione ad uso non abitativo; Di stabilire un canone annuo pari a di. 150,00 che ai sensi dell'art. 32 della predetta legge verrà aggiornato annualmente, secondo gli indici ISTAT; Di fissare la durata del contratto in anni dalla sottoscrizione del contratto; Di approvare la bozza di contratto di locazione immobile ad uso non abitativo, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del Contratto di Locazione con la Dott.ssa Pacifica Menzano; Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Dott.ssa Pacifica Menzano; Di assegnare al presente atto, stante l urgenza, con votazione unanime e separata, l immediata eseguibilità, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del ;

4 Letto,approvato e sottoscritto IL VICE SINDACO Rosella Passarin IL SEGRETARIO Dott.ssa Sabrina Siliberto Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art.49 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000. IL RESPONSABIEL DEL SERVIZIO TECNICO Arch. Giovanni Regis IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo comunale il per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art.124 D. Lgs. 18/08/2000, n.267. IL MESSO COMUNALE Dell Olmo Franco IL SEGRETARIO Dott.ssa Sabrina Siliberto La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art.134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. Data IL SEGRETARIO Copia conforme all originale. Recetto, IL SEGRETARIO

5 REP. N. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO, RELATIVO ALL IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A FARMACIA, SITO IN RECETTO (NO) ALLA VIA CAVOUR N. 8 AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE. L'anno Duemiladodici addì del mese di presso la Sede del Comune di Recetto, c on la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni valore di legge, tra le sottoscritte parti: - BERTONE Arch. Enrico (C.F. BRTNRC72C24L219X), nato a Torino (TO) il 24/03/1972 e residente in Recetto (NO) via San Giuseppe n 30, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Recetto C.F in nome, per conto e nell interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come locatore; E Dott.ssa Pacifica Menzano, (C.F. MNZPFC60A59F637K) nata a Montescaglioso (MT), il , residente a Montescaglioso (MT), via Kennedy n. 52, di seguito indicato anche come locatario o conduttore; premesso - che il Comune di Recetto ha la libera e piena disponibilità dell'immobile sito in Recetto (NO) Via Cavour n.8 costituito da n. 1 locale e servizio igienico, per una superficie coperta utile netta complessiva di mq. 50 circa; - che il Comune di Recetto intende locare tale immobile alla Dott.ssa Pacifica Menzano, che intende riceverlo in locazione, alle condizioni sotto esposte; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

6 1) Il locatore concede in locazione al conduttore, l'unità immobiliare costituita da spazio di vendita e locali accessori oltre a n. 1 servizio igienico, sito in Recetto, via Cavour, n. 8, p. T, censito al catasto, Foglio 10 Particella 198 Sub.1, per anni 6 e cioè dal al La locazione viene stipulata per lo svolgimento esclusivo di attività attinenti a servizi e prestazioni di farmacia, previsti per legge. 2) Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di 6 anni, e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita almeno 12 mesi prima della scadenza della locazione, e salvo recesso, dietro preavviso mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almento 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto dall'art.27, comma 7 della L.27/07/1978 n.392, fermo restando il pagamento del Canone di Locazione per l'intero semestre di preavviso. 3) Il canone di locazione viene fissato in annue, oltre al rimborso delle spese per prestazioni accessorie che si presumono in <...>, salvo conguaglio da calcolarsi <...>; complessivamente <...> da pagarsi presso il domicilio del locatore in 12 rate scadenti il 05 di ogni mese Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo. Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini degli oneri accessori alla porzione locata competono millesimi <...> per le spese di riscaldamento; millesimi <...> per tutte le altre spese (ivi comprese quelle di pulizia). 4) La locazione è ad uso esclusivo di di attività attinenti a servizi e prestazioni di farmacia, previsti per legge; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento

7 dell'uso pattuito, alla cessione o alla sublocazione, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore. 5) Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori. 6) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione entro 60 giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro 60 giorni dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art c.c.. 7) Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc... Il conduttore è costituito custode della casa locata: a tal riguardo si obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed allagamenti con polizza che viene prodotta all'atto della firma del presente contratto. 8) Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Locatore, non assume inoltre, alcuna responsabilità per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di Legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale e per i danni che possono derivare a qualsivoglia persona nell'accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all'interno della stessa. 9) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno dalle ore <...> alle ore <...>, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.

8 10) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il conduttore versa al locatore una cauzione pari a tre mensilità del canone. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione e sarà restituita alla riconsegna dell'immobile in buono stato locativo. 11) Il conduttore, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto, e di prenderne consegna per ogni effetto con il ritiro delle chiavi. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata. 12) Il conduttore prende in consegna i seguenti impianti idrico,termico,elettrico,sanitario e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo. All'atto della firma del presente contratto, il locatore consegna al conduttore copia della documentazione sulla sicurezza degli impianti e quella della certificazione in materia di risparmio energetico. 13) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute. 14) In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di <...>, aggiornabile in base all'indice ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio della locazione, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione e agli oneri accessori. 15) Il conduttore autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 all amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque a esso collegati. 16) La registrazione del presente contratto avverrà a cura e a spese del conduttore; 17) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto.

9 18) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e/o regolamentari, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione. 19) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del domicilio del locatore, che viene eletto, a tutti gli effetti, in Novara. Letto, approvato e sottoscritto A norma degli artt e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente tutto quanto contenuto nel seguente contratto. PER IL COMUNE DI RECETTO Arch. Enrico Bertone IL CONDUTTORE Dott.ssa Pacifica Menzano

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