LE PENSIONI Il sistema pensionistico italiano è quotidianamente oggetto di dibattito perché se da un lato la c.d. "Riforma Fornero" pone l'italia fra

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1 LE PENSIONI Il sistema pensionistico italiano è quotidianamente oggetto di dibattito perché se da un lato la c.d. "Riforma Fornero" pone l'italia fra i Paesi più avanzati sotto il profilo della sostenibilità economica nel lungo periodo, dall'altro ritarda l'esodo dei lavoratori anziani e di conseguenza la possibilità di inserire giovani. 1

2 CAPITOLO 1 EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI La disciplina delle pensioni è particolarmente complessa ed articolata, soggetta a continue modifiche ed aggiustamenti. La legge di "Riforma Dini" (L , n. 335) ha già subito diversi correttivi: in ordine di tempo si menzionano: 2

3 Si ritiene pertanto opportuna una ricostruzione sistematica delle diverse disposizioni che si sono susseguite nel tempo, fornendo gli elementi di maggior interesse per le aziende. 3

4 CAPITOLO 2 IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO La L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini ) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni che, a differenza del precedente sistema cd. retributivo (che si fonda sulle retribuzioni percepite degli ultimi - 5 o 10 - anni di lavoro), si basa sull ammontare dei contributi effettivamente versati e sull età del lavoratore al momento del pensionamento. Lo scopo è quello di riequilibrare la spesa previdenziale che, negli ultimi anni, ha raggiunto livelli insostenibili. Il sistema di calcolo della pensione si differenzia in base all anzianità maturata al 31 dicembre 1995: a) per i lavoratori che alla che alla data del sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, si applica il tradizionale sistema di calcolo retributivo; b) per i lavoratori che alla data del sono in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, il criterio utilizzato è definito misto e comporta l applicazione del sistema di calcolo retributivo per le anzianità maturate sino al e il ricorso al sistema di calcolo contributivo per i periodi di attività prestati successivamente, ossia dal ; c) per i nuovi lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, si applica invece il solo sistema di calcolo contributivo, funzionalmente collegato al valore della contribuzione versata. Va sottolineato che in ogni caso, dal è prevista l applicazione generalizzata del sistema di calcolo contributivo per tutti, sia pure attraverso il meccanismo del pro rata, che interessa anche quelle categorie di lavoratori che all epoca della Riforma Dini avevano potuto conservare il più favorevole sistema retributivo. Anzianità contributive posseduta Lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla data del Lavoratori con meno di 18 anni di contributi alla data del Lavoratori assunti dal Sistema di calcolo retributivo Calcolo retributivo fino al Calcolo retributivo fino al _ Sistema di calcolo contributivo Calcolo contributivo dal Calcolo contributivo dal Calcolo contributivo dalla data di assunzione OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Occorre segnalare come il sistema di calcolo contributivo possa interessare anche i vecchi occupati, cioè coloro che alla data del 31 dicembre 1995 prestavano già attività lavorativa; in alcuni casi infatti, tale scelta consente di accedere prima alla pensione o permette addirittura un trattamento superiore al calcolo retributivo. 4

5 L opzione è ammessa a condizione che: a) l anzianità maturata al sia inferiore a 18 anni; b) si possano far valere almeno 15 anni di contributi; c) almeno 5 dei 15 anni di contributi risultino versati con il sistema di calcolo contributivo (vale a dire a decorrere dal ). Un caso in cui potrebbe risultare conveniente l'opzione per il calcolo contributivo è rappresentato dall'istituto della c.d. Opzione Donna (vedi capitolo 4 lettera B). Fatti salvi i casi di opzione per il sistema contributivo, in linea generale si può sostenere che la pensione contributiva si calcoli in modo integrale solo per i lavoratori che alla data del erano privi di contributi versati. Per gli altri lavoratori viene applicato il meccanismo pro-rata : la pensione è calcolata sommando due quote, di cui la prima è determinata sulla base del sistema di calcolo retributivo fino alla scadenze prefissate ( o ) mentre la seconda deriva dall applicazione del sistema di calcolo contributivo fino alla data di collocamento a riposo. In dettaglio, il sistema contributivo tiene conto dei seguenti elementi (art. 1, comma 6, L. n. 335/1995): 1) Accantonamento dell ammontare contributivo; 2) Determinazione del montante contributivo individuale; 3) Coefficiente di trasformazione; 4) Massimale contributivo; 5) Adeguamento dei requisiti anagrafici alla cd. speranza di vita; 6) Determinazione della pensione. 1) Accantonamento dell ammontare contributivo La pensione pubblica si finanzia attraverso un prelievo contributivo legato alla retribuzione (o al reddito) del lavoratore. La contribuzione è pari: al 33% (fino a euro ,00 - di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro ed il 9,19% a carico del dipendente) della retribuzione imponibile per i lavoratori dipendenti (ovvero del 34%, con la quota eccedente a totale carico del lavoratore) (1) ; al 22,65% del reddito d impresa (denunciato ai fini Irpef dell anno cui si riferiscono i contributi) per gli artigiani sino a euro ,00 per l anno 2015 e al 23,65% per la quota eccedente fino al massimale di euro ,00 (è comunque previsto un contributo annuo minimo per l anno 2015 pari ad euro 3.529,06) (2) ; al 22,74% del reddito dei commercianti sino a euro ,00 per l anno 2015 e del 23,74% per la quota eccedente fino al massimale di euro ,00 (è comunque previsto un contributo annuo minimo per l anno 2015 pari ad euro 3.543,05); al 30,72% per gli altri lavoratori autonomi (lavoratori parasubordinati e amministratori iscritti alla Gestione separata) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria sino al massimale di euro ,00 per 5

6 l anno La contribuzione è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. E a carico dei professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata l intero contributo, con possibilità di rivalsa nella misura del 4% sul committente (3). Nel caso di associazione in partecipazione con apporto lavorativo, la ripartizione del contributo grava al 55% sull associante e al 45% sull associato. al 23,50% per gli altri lavoratori parasubordinati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione sino al massimale contributivo di euro ,00 per l anno (1) Si rammenta che l art. 2, comma 36, della L. n. 92/2012 ha previsto, a decorrere dal e per le assunzioni a tempo indeterminato, una ulteriore contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro in misura pari all 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli apprendisti artigiani e non artigiani. (2) Le aliquote si riducono di 3 punti percentuali nel caso di soggetti di età inferiore ai 21 anni. (3) Vale la pena segnalare che i lavoratori autonomi si distinguono in tre categorie: a) artigiani, commercianti coltivatori diretti, iscritti alle gestioni speciali amministrate dall Inps; b) liberi professionisti, iscritti o meno alle casse professionali; c) altri lavoratori autonomi non rientranti nelle prime due categorie (amministratori di società, collaboratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, ecc.). 2) Determinazione del montante contributivo individuale L ammontare contributivo viene sommato e rivalutato ogni anno sulla base della variazione del P.I.L. (media quinquennale). La somma dei contributi rivalutati forma il cd. montante contributivo individuale. In specie, occorre calcolare i contributi di ogni anno alla retribuzione imponibile per i lavoratori dipendenti o ai redditi per i lavoratori autonomi sulla base della cd. aliquota di computo (pari esattamente al 33% per i lavoratori dipendenti; al 20% per i lavoratori autonomi; a quella vigente anno per anno (nel 2015 pari al 30%) per gli iscritti alla Gestione separata senza ulteriore copertura previdenziale). 3) Coefficiente di trasformazione Al momento del pensionamento, il montante contributivo individuale deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione legato all età anagrafica del soggetto al momento della cessazione. COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (introdotti dalla L. n. 247/2007 a decorrere dal ) ETÀ VALORI % 57 4, , ,664 6

7 60 4, , , , , ,620 Si consideri che si applica il coefficiente di trasformazione relativo al 57 anno per le pensioni liquidate ai soggetti di età inferiore a 57 anni (in presenza di pensioni di anzianità, di inabilità e pensione ai superstiti). Per incentivare il proseguimento dell attività lavorativa, i coefficienti di trasformazione che servono per calcolare la pensione dal montante contributivo, sono calcolati non più fino all età anagrafica di 65 anni ma vengono estesi all età di 70 anni. Tuttavia, i predetti coefficienti si adeguano anch essi all incremento della speranza della vita. Così, a decorrere dal , l art. 24, comma 16, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, prevede la revisione dei coefficienti di trasformazione da applicare nel caso di pensionamenti ad età maggiori di 65 anni fino a 70 anni di età. Il Decreto Interministeriale del 15 maggio 2012 opera la predetta revisione, come evidenziato nella seguente tabella: REVISIONE COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE a decorrere dal 1 gennaio 2013 ETÀ VALORI % 57 4, , , , , , , , , , ,826 7

8 68 6, , ,541 4) Massimale contributivo A differenza del sistema retributivo, quello contributivo si differenza su un altro punto fondamentale: l esistenza di un massimale contributivo, oltre il quale non sono dovute le contribuzioni. La quota di retribuzione che eccede il tetto stabilito non consente alcun beneficio in termini di pensione. Peraltro, il massimale (per l anno 2015 determinato in misura pari a ,00 euro) è annualmente rivalutato sulla base dell indice Istat dei prezzi al consumo. Tale massimale si applica solo ai lavoratori, iscritti per la prima volta successivamente al a forme pensionistiche obbligatorie, nonché ai lavoratori che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. MASSIMALE CONTRIBUTIVO-PENSIONABILE ANNO IMPORTI ANNO IMPORTI 1996 Lire Euro , Lire Euro , Lire Euro , Lire Euro , Lire Euro , Lire Euro , Euro , Euro , Euro , Euro , Euro , Euro , Euro , Euro ,00 5) Adeguamento dei requisiti anagrafici alla cd. speranza di vita I requisiti anagrafici sono soggetti all adeguamento della c.d. speranza di vita: man mano che aumenta la vita media si sposta l età per il collocamento a riposo e sono richiesti più anni di contributi. La cadenza della 8

9 revisione è triennale fino a quello del 2019 e, successivamente, biennale (*). (*) In questo senso l art. 24, comma 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/ ) Determinazione della pensione In definitiva, pare efficace l immagine figurata del sistema contributivo come un conto corrente individuale fruttifero (uno per ogni assicurato) sul quale annualmente il lavoratore versa una quota della retribuzione (o del suo reddito) in modo da riscuotere, alla fine della vita lavorativa, il capitale accumulato trasformato in rendita vitalizia. Da quanto precede, risulta evidente che il sistema contributivo favorisce coloro che permangono più a lungo nel mondo del lavoro e penalizza, invece, coloro che decidono di abbandonare prima. Così, se indichiamo con: P = pensione; M = montante contributivo maturato dal lavoratore alla data di cessazione; CTE = Coefficiente di trasformazione anagrafico corrispondente all età dell iscritto di cui alla recente Tabella del D.I , a decorrere dal avremo la seguente formula: P = M x CTE 9

10 CAPITOLO 3 LA RIFORMA FORNERO REQUISITI DI ACCESSO ALLE PENSIONI CON IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO: LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 2012 A decorrere dal , il D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 214/2011, estende il sistema di calcolo contributivo anche a coloro che alla data del erano in possesso di più di 18 anni di contributi e ai quali, ai sensi della L. n. 335/1995, si applicava il sistema di calcolo retributivo. Occorre inoltre distinguere a seconda che la pensione spetti a coloro che possono far valere una anzianità contributiva a valere dal (qui definiti nuovi occupati dal 1996 ), dagli altri lavoratori che possono vantare un anzianità contributiva anteriore al ( vecchi occupati ). VECCHI OCCUPATI PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI Per tutti: almeno 20 anni di contribuzione Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro a) DONNE lavoratrici dipendenti: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 9 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi b) DONNE iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 9 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi c) UOMINI dipendenti e DONNE dipendenti iscritte all ex Inpdap: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi d) UOMINI iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 10

11 IMPORTANTE I requisiti anagrafici sopraindicati sono già adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M che dal prevede ulteriori 4 mesi; la speranza di vita sarà poi ulteriormente adeguata ogni biennio dal 2019 PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro Per tutti: Decorrenza Uomini Donne dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio anni e 6 mesi (pari a settimane) 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227settimane) 41 anni e 6 mesi (pari a settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a settimane) IMPORTANTE I requisiti anagrafici sopraindicati sono già adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M che dal prevede ulteriori 4 mesi; la speranza di vita sarà poi ulteriormente adeguata ogni biennio dal Penalizzazione: Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari all 1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni e al 2% per ogni anno successivo ai 2. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest ultima data l interessato abbia un età inferiore a 62 anni. La riduzione percentuale non si applica inoltre a tutti i nuovi occupati dal 1996 così come sopra definiti nelle premesse del presente capitolo. 11

12 NUOVI OCCUPATI PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI Per questa categoria di lavoratori sono previsti requisiti diversi e alternativi - il primo gruppo di requisiti viene qui identificato come soluzione A SOLUZIONE A Per tutti: almeno 20 anni di contribuzione Per tutti: purché l importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale (673 euro mensili per il 2015) Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro a) DONNE lavoratrici dipendenti: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 9 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi b) DONNE iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 9 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi c) UOMINI dipendenti e DONNE dipendenti iscritte all ex Inpdap: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi d) UOMINI iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 12

13 IMPORTANTE I requisiti anagrafici sopraindicati sono già adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M che dal prevede ulteriori 4 mesi; la speranza di vita sarà poi ulteriormente adeguata ogni biennio dal 2019 ***** ***** ***** Requisiti alternativi a quelli sopraindicati sono previsti con la soluzione B SOLUZIONE B Per tutti: 70 anni e 3 mesi di età; 70 anni e 7 mesi dal Per tutti: almeno 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro N.B. Il requisito anagrafico sopraindicato sarà ulteriormente adeguato ogni biennio dal 2019 PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI Anche in questo caso sono previsti requisiti diversi e alternativi - il primo gruppo di requisiti viene qui identificato come soluzione A SOLUZIONE A Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro Per tutti: Decorrenza Uomini Donne dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio anni e 6 mesi (pari a settimane) 42 anni e 10 mesi (pari 2.227settimane) 41 anni e 6 mesi (pari a settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a settimane) 13

14 IMPORTANTE I requisiti anagrafici sopraindicati sono già adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M che dal prevede ulteriori 4 mesi; la speranza di vita sarà poi ulteriormente adeguata ogni biennio dal 2019 Requisiti alternativi a quelli sopraindicati sono previsti con la soluzione B SOLUZIONE B Per tutti: 63 anni e 3 mesi di età; 63 anni e 7 mesi dal Per tutti: almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) Per tutti: purché l importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l importo dell assegno sociale (1.256 euro mensili per il 2015) Per i dipendenti: cessazione del rapporto di lavoro N.B. Il requisito anagrafico sopraindicato sarà ulteriormente adeguato ogni biennio dal 2019 DECORRENZA DELLE PENSIONI PER VECCHI E NUOVI OCCUPATI Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 della c.d. riforma Fornero è venuto meno il sistema delle finestre mobili che spostava la decorrenza della pensione rispetto al momento in cui venivano maturati i requisiti. Pertanto oggi per tutti i soggetti pensionabili il trattamento decorre: Per la pensione di vecchiaia: dal mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti; oppure - su richiesta dell interessato - dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda Per la pensione anticipata: dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda La decorrenza con le finestre mobili rimane in vigore per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione. 14

15 CAPITOLO 4 DEROGHE E REQUISITI PARTICOLARI A - LAVORATORI SETTORE PRIVATO 1. i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64 anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei vecchi requisiti per il trattamento pensionistico con il sistema delle quote: quota 96 con età min. 60 anni 2. le donne dipendenti del settore privato iscritte all A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia anche al: o compimento del 64 anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un età anagrafica di almeno 60 anni. Il requisito dei 64 anni sopraindicato dovrà essere adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M che dal prevede ulteriori 4 mesi; la speranza di vita sarà poi ulteriormente adeguata ogni biennio dal 2019 B - OPZIONE DONNA Fino al 31 dicembre 2015, le donne possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre I requisiti di accesso a tale trattamento sono: o 35 anni di contribuzione o 57 anni di età Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita. C - SOGGETTI CON REQUISITI MATURATI ENTRO IL Tali soggetti possono accedere alla pensione anche con i vecchi requisiti precedenti alla riforma Fornero. D - ALTRE CATEGORIE PARTICOLARI Le disposizioni della legge 214/2011 (riforma Fornero) non si applicano alle seguenti categorie: iscritti all ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 15

16 iscritti al fondo di previdenza per il personale di volo di aziende di navigazione aerea lavoratori marittimi iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica E - LAVORATORI ADDETTI A LAVORI USURANTI Gli addetti a lavorazioni faticose e pesanti sono assoggettati ad un regime speciale previsto dal D.lgs. n.67/2011 che, in sintesi, riconosce una riduzione dell età anagrafica rispetto a quella normalmente prevista per l accesso alla pensione. 16

17 CAPITOLO 5 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI A decorrere dal 1 gennaio 2012, è data facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti in diverse gestioni senza alcun requisito contributivo minimo, al fine di poter conseguire un'unica pensione. Ad esempio un soggetto con 2 anni di contribuzione nella gestione Artigiani, 10 anni nella gestione lavoratori Dipendenti e 30 anni nella Gestione Separata potrà cumulare un totale di 42 anni. La disposizione di cui sopra ha solo soppresso il limite minimo per l accesso al regime di totalizzazione, ma nulla è innovato rispetto ai precedenti requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006 e per la pensione di anzianità anche la legge 111/2011, pertanto la pensione in regime di totalizzazione si può conseguire con i seguenti requisiti: Vecchiaia - 65 anni di età (uomini e donne) o almeno 20 anni di contribuzione o decorrenza della pensione ( finestra ) dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti Anzianità - almeno 40 anni di contribuzione (2.080 contributi settimanali) Entrambi i requisiti - di età e di contribuzione - vanno adeguati agli incrementi della speranza di vita. 17

18 CAPITOLO 6 GLI ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI: INVALIDITÀ, INABILITÀ, SUPERSTITI E INDENNITÀ UNA TANTUM 1) L ASSEGNO DI INVALIDITÀ La disciplina in tema di pensione di invalidità (e quella di inabilità) è dettata dalla L. 12 giugno 1984, n E considerato invalido colui la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di un difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 (art. 1, L. n. 222/1984). L assegno ordinario di invalidità presuppone la presenza dei seguenti 3 requisiti: a) Riconoscimento dell invalidità b) Iscrizione all assicurazione da almeno 5 anni c) Possesso di 5 anni di contribuzione di qualunque tipo, anche non continuativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di assegno L assegno ha carattere temporaneo; viene accordato per un triennio ed è suscettibile di riconferma sempreché venga rinnovata l invalidità. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l assegno è confermato automaticamente. Non è reversibile ai superstiti. Qualora venga liquidato in conseguenza di infortunio o di malattia professionale non è cumulabile con la rendita INAIL per lo stesso evento invalidante. Al compimento dell età pensionabile per la vecchiaia prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame, sempreché sussistano i requisiti di contribuzione, l assegno di invalidità è trasformato d ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che gli interessati cessino il rapporto di lavoro dipendente. Infine, l assegno è ridotto proporzionalmente in relazione all entità dei redditi conseguiti per lavoro autonomo, dipendente o di impresa. In particolare, l assegno di invalidità può cumularsi con il reddito di lavoro dell invalido fino a 4 volte l ammontare annuo del trattamento minimo INPS. Ove la pensione di invalidità presenti un importo superiore ad oltre a 4 volte l ammontare annuo del trattamento minimo INPS, essa subisce una riduzione del 25% ovvero del 50%, nel caso di importo superiore ad oltre a 5 volte l ammontare annuo del trattamento minimo INPS. 2) LA PENSIONE DI INABILITÀ La pensione è corrisposta qualora l assicurato o il titolare dell assegno di invalidità si trovi nell assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (artt.1 e 8, L. n. 222/1984). La pensione ordinaria di inabilità presuppone la presenza dei seguenti requisiti: a) Stato di inabilità 18

19 b) Iscrizione all assicurazione da almeno 5 anni c) Possesso di 5 anni di contribuzione di qualunque tipo, anche non continuativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione d) Divieto di iscrizione in albi professionali o elenchi lavoratori autonomi e) Rinuncia a trattamenti di disoccupazione o altra prestazione sostitutiva o integrativa della retribuzione La pensione è costituita dal trattamento effettivamente maturato maggiorato di un bonus (vale a dire di una quota pari a quella che l inabile avrebbe maturato se avesse raggiunto l età di prevista per il collocamento a riposo). Tenuto conto di quanto disposto dall art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012, la maggiorazione convenzionale, di cui all art. 2, comma 3, L. n. 222/1984, si calcola secondo le regole del sistema contributivo. Il riconoscimento della pensione di inabilità è incompatibile con l attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 2, comma 5, L. n. 222/1984). 3) LA PENSIONE AI SUPERSTITI Il trattamento pensionistico è riconosciuto in caso di decesso del pensionato o del lavoratore in attività. L assicurato, al momento del decesso, deve possedere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni versata nel quinquennio precedente la data di decesso. Si distingue in pensione di reversibilità e pensione indiretta a seconda che l assicurato sia deceduto quando già fruiva del trattamento pensionistico ovvero quando il decesso si verifica in attività. I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: a) coniugi e figli; b) genitori; c) fratelli e le sorelle. Ai superstiti spettano le seguenti quote di pensione: Coniuge solo 60% Coniuge e un figlio 80% (60 % coniuge e 20% figlio) Coniuge e due o più figli 100% Un figlio 70% (in caso di minore di età, studenti, o soggetti inabili) Due figli 80% (40% e 40%) Tre figli 100% (33,33%, 33,33%,33,33%) Un genitore solo 15% Due genitori 30% (15% e 15%) Un fratello o una sorella 15% 19

20 Due fratelli o sorelle 30% (15% e 15%) Tre fratelli o sorelle 45% (15%, 15%, 15%) La pensione, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi sono figli minori, studenti o soggetti inabili, è corrisposta in MISURA RIDOTTA: 75% se i redditi conseguiti sono superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps 60% se i redditi conseguiti sono superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps 50% se i redditi conseguiti sono superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps Sui trattamenti ai superstiti e di reversibilità liquidati a decorrere dal si applica una riduzione dell aliquota percentuale rispetto alla disciplina generale, sulla base di quanto dall art. 18, comma 5, D.L. 98/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 111/2011. La riduzione è applicata nel caso in cui: Il matrimonio con il soggetto deceduto sia stato contratto ad un età superiore del medesimo di 70 anni La differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni Il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni In presenza di tali requisiti l aliquota è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minori di età, studenti o inabili. La pensione spetta al coniuge superstite anche quando a questi sia addebitabile la separazione o lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il coniuge separato o divorziato: a) deve essere titolare dell assegno di divorzio; b) non deve avere contratto nuove nozze; c) la morte del coniuge non deve anteriore al ; d) il rapporto assicurativo tra il coniuge deceduto e l ente previdenziale deve essere anteriore alla data della sentenza di divorzio; e) il rapporto assicurativo tra il coniuge deceduto e l ente previdenziale deve essere anteriore alla data della sentenza di divorzio. 4) INDENNITÀ UNA TANTUM L art. 1, comma 20, L. n. 335/1995 ha stabilito che nel caso di morte dell assicurato - il cui trattamento dovrebbe essere liquidato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo - senza che siano maturati i requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti, compete a costoro, qualora non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale e sempreché i loro redditi non superino quelli previsti per l ottenimento 20

21 dell assegno sociale, un indennità una tantum pari all ammontare mensile dell assegno stesso, in vigore alla data del decesso dell assicurato, moltiplicato per il numero delle mensilità di contribuzione accreditata in favore dell assicurato defunto. L indennità è ripartita con gli stessi criteri previsti per la pensione ai superstiti. DECORRENZA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ, INABILITÀ E SUPERSTITI L assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa. 21

22 CAPITOLO 7 CUMULO FRA PENSIONE E REDDITI DA LAVORO DISCIPLINA VIGENTE DAL Con l art. 19, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, è stato soppresso - con effetto dal 1 gennaio ogni divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo. SISTEMA RETRIBUTIVO Per le pensioni di vecchiaia, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, già vige, e a decorrere dal il regime di totale cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo (art. 72, L. n. 388/2000). Anche le pensioni di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a decorrere dalla rata di pensione che decorre dal 1 gennaio SISTEMA CONTRIBUTIVO Il D.L. n. 112/2008 prevede la totale cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni dirette di anzianità, calcolate con il sistema di calcolo contributivo. Si riepiloga il cumulo delle pensioni con i redditi di lavoro dal : Tipologia pensione Redditi dal lavoro dipendente Redditi da lavoro autonomo Pensione di vecchiaia retributiva CUMULO TOTALE CUMULO TOTALE Pensione di vecchiaia contributiva CUMULO TOTALE CUMULO TOTALE ex Pensione di anzianità e pensione di vecchiaia cd. anticipata CUMULO TOTALE CUMULO TOTALE Pensione o assegno di invalidità liquidato con almeno 40 anni di CUMULO TOTALE CUMULO TOTALE 22

23 contributi Pensione o assegno di invalidità liquidato con meno di 40 anni di contributi PARZIALE INCUMULABILITÀ per la parte eccedente il trattamento minimo INPS PARZIALE INCUMULABILITÀ per la parte eccedente il trattamento minimo INPS Pensione di inabilità TOTALE INCUMULABILITÀ TOTALE INCUMULABILITÀ Pensione ai superstiti CUMULABILITÀ entro determinati limiti per la parte eccedente il trattamento minimo INPS CUMULABILITÀ entro determinati limiti per la parte eccedente il trattamento minimo INPS La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica: per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente; per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. 23

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