149. ( 1 ) Scioglimento del matrimonio.

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1 Titolo VI Del matrimonio Ca p o V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi ( 1 ) ( 1 ) Si veda la L. 10 giugno 1985, n. 301, adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a l Aja l 1 giugno 1970 (suppl. ord. alla G.U. n. 149 del 26 giugno 1985). La Convenzione è entrata in vigore, in Italia, il 20 aprile ( 1 ) Scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ( 2 ). Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell articolo 82, o dell articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 31, L. 19 maggio, 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia. ( 2 ) Legge 1 dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Si veda altresì, l art. 4, L. 14 aprile 1982, n. 164, norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, il quale dispone: «4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni». Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi, ma esso può anche cessare quando la vita in comune è divenuta intollerabile per uno o per ambedue i coniugi. I presupposti e le forme giuridiche della cessazione del matrimonio vanno distinte in tre categorie: - il divorzio (con esso può sciogliersi sia un matrimonio civile che concordatario, sebbene in quest ultimo caso con riguardo ai soli effetti civili); - la separazione personale [ ]; - l annullamento [ bis]. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del presente codice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (di cui all art. 4, L. 898/1970), accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l esistenza di una delle seguenti cause: a) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l altro coniuge è stato condannato, con 149 sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 1) all ergastolo ovvero ad una pena superiore a quindici anni, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; 2) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all art. 564 del codice, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 3) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; 4) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. In tali ipotesi il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi finora elencate la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; b) e ancora quando: 1) l altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti ai numeri 2 e 3 della lett. a) di cui sopra, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; 2) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a decorrere dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L eventuale interruzione della 153

2 150 separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; 3) il procedimento penale promosso per i delitti previsti ai numeri 2 e 3 della lett. a) di cui sopra si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; 4) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; 5) l altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all estero l annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all estero nuovo matrimonio; 6) il matrimonio non è stato consumato; 7) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n Lo scioglimento del matrimonio è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Qualora lo scioglimento non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana. u In materia di separazione personale tra i coniugi, al fine dell accertamento dell intollerabilità della convivenza possono essere presi in considerazione anche episodi risalenti ad epoca anteriore ad una riconciliazione intervenuta in passato tra i coniugi, ove detti episodi si siano ripetuti in epoca successiva, dando conferma dei comportamenti che, con il protrarsi nel tempo, hanno reso non sopportabile la convivenza tra i coniugi (4620/1990, rv ). u La morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, e quindi rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio (tenendo conto dell operatività ex nunc della relativa pronuncia), determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la caducazione della sentenza che sia stata in precedenza resa e non abbia ancora acquisito definitività, anche quando si verifichi in pendenza del termine d impugnazione, potendo in tale ipotesi essere fatta valere anche dal coniuge superstite, Libro I Persone e famiglia con atto d impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto, indipendentemente dalla posizione che lo stesso coniuge superstite abbia assunto nella pregressa fase processuale (9592/1992, rv ) ( 1 ) Separazione personale. È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale (151) o consensuale (158). Il diritto di chiedere la separazione giudiziale (706 c.p.c.) o l omologazione di quella consensuale (711 c.p.c.) spetta esclusivamente ai coniugi. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 32, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e della quale l art. 226, dispone: «226. Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell entrata in vigore della presente legge. «Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all entrata in vigore della presente legge». Con la separazione cessa la convivenza, nonché la quasi totalità dei diritti e dei doveri tra i coniugi, ma resta in vita il vincolo matrimoniale formale: i coniugi separati non possono contrarre matrimonio con altre persone. Mentre la separazione di fatto non produce effetti se non la perdita del diritto all assistenza morale e materiale ex art. 146, risultando così irrilevante per il diritto, la separazione legale (consensuale e giudiziale) che promana da un procedimento formalizzato innanzi al tribunale, è l unica a possedere rilevanza giuridica nel nostro ordinamento. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale (o la omologazione di quella consensuale [ 158]), spetta ai soli coniugi, escludendosi l ipotesi della separazione (o il raggiungimento di un accordo) per il tramite di un procuratore dotato di poteri decisori. Non può chiedere la separazione l interdetto, ma il rappresentante legale può, qualora quest ultimo sia convenuto in giudizio, resistere e chiedere in via riconvenzionale che la separazione sia addebitata al coniuge attore. Gli effetti della separazione cessano in caso di: 154

3 Titolo VI Del matrimonio - divorzio [ 149]; - riconciliazione (che coincide con la ripresa della vita coniugale, senza ricorrere ad alcuna procedura formale); - morte di un coniuge. Le condizioni della separazione legale, possono comunque essere modificate dal giudice su richiesta di uno dei coniugi, qualora le circostanze di fatto siano significativamente cambiate [157]. La Cassazione ci ricorda che pur dovendo la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione (così Cassazione n del 2007). La separazione è regolata dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Qualora la separazione non sia prevista dalla legge straniera applicabile, è regolata dalla legge italiana. In ipotesi di separazione di coniugi aventi la cittadinanza statunitense e residenti in Italia, ai fini dell accertamento del diritto all assegno di mantenimento deve essere applicata la norma vigente nel loro Paese d origine. u In materia di separazione personale tra i coniugi, al fine dell accertamento dell intollerabilità della convivenza possono essere presi in considerazione anche episodi risalenti ad epoca anteriore ad una riconciliazione intervenuta in passato tra i coniugi, ove detti episodi si siano ripetuti in epoca successiva, dando conferma 151 dei comportamenti che, con il protrarsi nel tempo, hanno reso non sopportabile la convivenza tra i coniugi (4620/1990, rv ). u Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e, dall altro lato, non è necessaria la determinazione dell esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l erogazione, dall uno all altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze (11523/1990, rv ). u La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza del procedimento di Cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado (2944/1997, rv ). u Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell obbligato, al fine di legittimare l esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l avveramento dell evento futuro e incerto cui è subordinata l efficacia della condanna (1758/2008) ( 1 ) Separazione giudiziale. La separazione (150) può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebita- 155

4 151 bile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 33, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia. Il tribunale dopo aver accertato, su richiesta di uno dei coniugi, che la vita coniugale è divenuta intollerabile o che si sono verificati fatti tali da recare grave pregiudizio all educazione della prole, pronuncia la separazione giudiziale, anche per ragioni indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. Lo stesso tribunale può, su richiesta, dichiarare a quale coniuge vada addebitata la separazione, in considerazione dei comportamenti contrari ai doveri inerenti il matrimonio (maltrattamenti, mancanza di assistenza morale e materiale). Occorre precisare che l eventuale trasferimento del domicilio del coniuge non comporta l addebito della separazione laddove la violazione del dovere di fissare concordemente la residenza familiare [144] piuttosto che essere la causa del disintegrarsi del consorzio familiare ne sia uno degli effetti (così Cassazione n del 2003). Con la medesima sentenza il giudice: - indica a quale dei due coniugi siano affidati i figli, in considerazione dell interesse di questi ultimi e mai delle responsabilità genitoriali nella separazione [ 151] [155]; - stabilisce il versamento periodico di una somma di danaro da parte di un coniuge in favore dell altro, qualora privo di redditi sufficienti e sempreché non gli venga addebitata la separazione; in caso contrario il giudice può comunque stabilire il versamento di una somma periodica in caso di bisogno, ma di ammontare ridotto [156]. L art. 2941, n. 1, che prevede, nei rapporti fra coniugi, la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, che non implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione del vincolo. La giurisprudenza di legittimità ci ricorda, altresì, che una stabile relazione extraconiugale viola gravemente l obbligo di fedeltà e può rendere intollerabile la convivenza, giustificando l addebito al coniuge che ne è responsabile, solo quando sia accertata la sussistenza del nesso causale fra tradimento e crisi della coppia (così Cassazione n del 2005). La stessa giurisprudenza fa chiarezza su una questione molto delicata del rapporto coniugale sostenendo che, Libro I Persone e famiglia laddove uno dei due rifiuta di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l altro per un lungo periodo (nel caso di specie sette anni) la separazione è addebitabile al primo. La Suprema Corte, motiva l assunto sostenendo innanzitutto che l indagine sull intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, dacché la condotta dell uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell altro, e solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Nell ipotesi, poi, in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, in quanto si traducano nell aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l incolumità e l integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell altro (così Cassazione n del 2005). Più di recente la Cassazione ha altresì ammesso la riconoscibilità in Italia del divorzio estero che non prevede periodi di separazione. In pratica non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio la circostanza che il diritto straniero non preveda la preventiva separazione personale dei coniugi e il decorso di un adeguato periodo di tempo, tale da consentire agli stessi di ritornare sulla loro decisione, attenendo invece all ordine pubblico, di cui all art. 64, lettera g) della L. n. 218/1995, solo l esigenza che lo scioglimento venga pronunciato all esito di un rigoroso accertamento dell irrimediabile disfacimento della comunione familiare. Peraltro non risulta contraria all ordine pubblico italiano la sentenza pronunciata in un ordinamento straniero il quale, agli effetti della notificazione dell atto introduttivo del giudizio a mezzo di plico raccomandato, non richieda, per il perfezionamento della notificazione, la prova dell effettiva ricezione dell atto, ma solo della spedizione del plico, poiché anche nell ordinamento italiano talvolta sono ritenute sufficienti formalità che non assicurano la conoscenza effettiva dell atto da parte del destinatario, ma solo la sua conoscibilità secondo la media diligenza (così Cassazione n del 2006). 156

5 Titolo VI Del matrimonio La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di ribadire che l inosservanza dell obbligo di fedeltà coniugale (ed a maggior ragione un comportamento estremo quale l abbandonarsi al meretricio) rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (così Cassazione n del 2006). Con sentenza n del 2007 la Cassazione approfondisce e riepiloga il proprio orientamento circa il presupposto dell intollerabilità sostenendo che la formula adottata dall articolo in commento si presta anche a un interpretazione aperta a valorizzare elementi di carattere soggettivo, costituendo la intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi. La possibilità attribuita a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l affectio coniugalis sia venuta meno. Pur dovendo la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Il giudice, dunque, per pronunciare la separazione, deve verificare, 151 in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell altro, la convivenza. La giurisprudenza di merito, dal canto suo, sostiene che non si può pronunciare l addebito della separazione a carico della moglie che abbia deciso di interrompere la gravidanza senza avere coinvolto il marito-padre nel prendere la decisione, ovvero non è accoglibile la richiesta di pronunziare l addebito della separazione per allontanamento dalla casa familiare, quando tale scelta è l effetto di un matrimonio già in crisi (così Trib. Monza 26 gennaio 2006). La Suprema Corte ha avuto anche occasione di puntualizzare circa eventuali limiti imposti al diritto di visita dei figli al genitore che subisce l addebito della separazione per infedeltà coniugale. L esistenza di una relazione sentimentale con un altra donna durante la convivenza coniugale - sostengono i giudici - se, da un lato, può essere causa di addebito della separazione al marito, dall altro, non può rendergli più gravoso il diritto di visita dei figli minori. Nel caso di specie il padre separato che ha il diritto di incontrare i figli non è costretto a nascondere la sua nuova compagna. Anzi, se vuole può farlo in presenza della stessa, ovviamente, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto stabilite dal giudice. La Cassazione ha confermato un verdetto d appello che aveva autorizzato un marito separato ad incontrare le figlie minori anche alla presenza della nuova convivente, condividendo, così, le conclusioni dell appello relativamente ai rapporti tra padre separato e figli: non è giustificato il divieto ad incontrare, in occasione delle visite al papà, la nuova partner del padre (così Cassazione n. 283 del 2009). Clara chiede l addebito della separazione all ex marito Fabrizio a causa della sua infedeltà coniugale, sostenendo che questa fosse dimostrata dalle frequenti uscite dell uomo da solo e dal fatto che aveva trascorso le vacanze da solo. Il ricorso va respinto in quanto un simile comportamento non può essere di per sé indice di infedeltà coniugale, occorrendo in proposito prove concrete. Analogamente non è causa dell intolle- 157

6 151 rabilità della convivenza coniugale la tendenza del marito a fare battute sulla moglie in presenza degli amici, essendo in tali occasioni le frasi pronunciate per scherzo (così Cassazione n del 2005). Libro I Persone e famiglia u Nel giudizio promosso per conseguire un mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale, spetta alla parte che richieda anche una modificazione delle disposizioni inerenti all assegno di mantenimento, in base alla sopravvenienza di nuove circostanze, di fornire la relativa prova (3637/1983, rv ). u Il principio, secondo il quale il cittadino italiano è soggetto alla giurisdizione italiana indipendentemente dal luogo in cui si trova, comporta che la causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalità italiana, spetta inderogabilmente alla cognizione del giudice italiano, restando in proposito irrilevante l ubicazione all estero della loro residenza o domicilio (5291/1985, rv ). u L obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi è imposto allo scopo di stabilire se quello di uno di essi possa trovare giustificazione o meno nel comportamento dell altro; alla comparazione, pertanto, non si deve procedere, ed essa non può costituire mezzo per escludere l addebitabilità nei confronti di uno dei due coniugi, quando i fatti accertati costituiscono trasgressione di precise norme di carattere imperativo sull ordine familiare insuscettibili di essere giustificati come ritorsione alla provocazione dell altro coniuge o quando si tratti di comportamenti cronologicamente precedenti a quelli posti in essere dall altro coniuge (6256/1987, rv ). u La separazione personale dei coniugi non può essere pronunciata con addebito al coniuge che si sia convertito ad altra religione ed abbia abbandonato la fede religiosa praticata (anche se da entrambi i coniugi) al momento del matrimonio, giacché ciò non costituisce di per sé violazione dei doveri coniugali, salvo che resti accertato in concreto che i comportamenti di vita adottati abbiano importato violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, verso il coniuge o verso la prole, così da rendere intollerabile la convivenza coniugale (4892/1988, rv ). u Al fine dell addebitabilità della separazione personale, il giudice deve procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche all accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione d intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima: e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (1933/1989, rv ). u La separazione personale dei coniugi è legittimamente pronunciata senza addebito ancorché le parti l abbiano richiesta con addebito, ove questo sia ritenuto insussistente, sempre che ricorra una situazione di accertata intollerabilità del rapporto coniugale (3249/1989, rv ). u Nel procedimento di separazione personale, l esistenza di un accordo simulatorio, con l intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell addebito della separazione, sotto il profilo soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi (1722/1990, rv ). u In materia di separazione personale tra i coniugi, al fine dell accertamento dell intollerabilità della convivenza possono essere presi in considerazione anche episodi risalenti ad epoca anteriore ad una riconciliazione intervenuta in passato tra i coniugi, ove detti episodi si siano ripetuti in epoca successiva, dando conferma dei comportamenti che, con il protrarsi nel tempo, hanno reso non sopportabile la convivenza tra i coniugi (4620/1990, rv ). u La separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata, ai sensi dell art. 151 cod. civ., ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per la prole, anche quando non risulti che i coniugi abbiano avuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, può essere considerato idoneo a determinare, in concreto, una situazione d improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole anche il comportamento del coniuge, ispirato a motivi ideologici, che si ricolleghi all esercizio di diritti garantiti dall art. 19 Cost. e che rientri, inoltre, nell ambito dei poteri-doveri inerenti alla potestà genitoriale - quando il detto comportamento si traduca in atti oppressivi di intolleranza ed aggressività (4920/1990, rv ). u Pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al secondo comma dell art

7 Titolo VI Del matrimonio cod. civ., come novellato dall art. 33 della legge 19 maggio 1975 n. 151, non può avere altro significato che quello d imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d intendere e di volere (26/1991, rv ). u Ai fini dell addebitabilità della separazione, assume rilievo il comportamento complessivo dei coniugi anche successivo all introduzione del giudizio di separazione, in quanto durante tale giudizio permane a carico dei medesimi il dovere del reciproco rispetto (26/1991, rv ). u Qualora l assegno alimentare, nel rapporto fra coniugi separati, venga riconosciuto e liquidato sulla base della disponibilità, da parte dell onerato, di una determinata fonte di reddito, l accertamento della temporaneità di tale reddito, con cessazione ad una scadenza certa, comporta che analoga scadenza dev essere prevista per l assegno medesimo, in considerazione del venir meno, alla relativa data, del suo presupposto (2654/1991, rv ). u Ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In quest ultimo caso l intollerabilità della convivenza non può ritenersi esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assume un atteggiamento di accettazione e di disponibilità, potendo tale atteggiamento trovare spiegazione in motivi pratici e nella prevalenza di concezioni etiche, ovvero in prospettive di recupero del rapporto, che rendono quel coniuge eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio della comunione coniugale (7148/1992, rv ). u L addebito della separazione ad un coniuge comporta solo gli effetti previsti dalla legge, ma non comporta la violazione di un diritto dell altro coniuge in relazione alla quale poter invocare la tutela risarcitoria ex art cod. civ. (3367/1993, rv ). u Nell ipotesi in cui l assegno di mantenimento per il coniuge separato e per i figli sia quantificato in sentenza in misura maggiore rispetto a quella fissata in via provvisoria dal presidente del tribunale, in considerazione della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, la decorrenza di tale maggiore misura non può 151 farsi coincidere con la data della decisione senza alcun conguaglio per il periodo intermedio, dovendosi invece riconoscere l adeguamento secondo scaglioni progressivi, rapportati ad un anno od al diverso periodo di tempo ritenuto opportuno, fino a raggiungere, a partire dal momento della decisione, la quantità aggiornata al valore della moneta all epoca corrente (1702/1995, rv ). u L abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l onere incombe a chi ha posto in essere l abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa (7920/1996, rv ). u In tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Peraltro, il giudice, prima di addebitare la separazione, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell altro (7817/1997, rv ). u In base al testo dell art. 151 cod. civ., non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l altro senza addebito, bensì un unica figura, in quanto l eventuale richiesta di addebito all altro coniuge non sposta l indagine del giudice, basata pur sempre sull intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all educazione dei figli, da valutarsi, in caso di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. Ne consegue che non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione (con immediata pronunzia della stessa) ed un successivo esame dell eventuale addebito in sede di prosieguo, poiché una volta pronunziata la separazione è già intervenuta la decisione avente per contenuto lo stesso oggetto dalla cui valutazione dipende anche il giudizio sull addebito (7945/1998, rv ). u In tema di separazione personale tra coniugi, non è ammissibile la domanda di mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, essendo 159

8 151 prevista l accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione. Ciò in quanto, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la separazione, quale effetto e rimedio di una convivenza ormai intollerabile, o tale da pregiudicare gravemente l educazione della prole, non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva della ricomposizione dell unione coniugale, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti. Di qui la volontà del legislatore, espressa nell art. 151 cod. civ., di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze, e se ne sia richiesto, l addebitabilità della separazione, precludendo, in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata aliunde, in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione. La possibilità di attribuzione di addebito in precedenza non attribuito è configurabile solo in caso di nuova pronuncia di separazione, emessa in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo l eventuale riconciliazione (8272/1999, rv ). u La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Né ad escludere la rilevanza dell infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande (7859/2000, rv ). u In materia di separazione personale dei coniugi il giudice di merito, in applicazione dell articolo 277, comma 2, c.p.c., può limitare Libro I Persone e famiglia la decisione alla domanda di separazione, se ciò corrisponde ad un apprezzabile interesse della parte e se non suscita per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l effetto della formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull addebito (16996/2004). u Al fine dell assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finché era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica (1198/2006). u Il coniuge nei cui confronti sia stato pronunciato il divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sia titolare di assegno, a una percentuale dell indennità di fine rapporto percepita dall altro all atto della cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al quaranta per cento dell indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Detta percentuale deve essere valutata con riferimento all intera durata del matrimonio sino alla data del suo scioglimento senza che rilevi il venire meno della convivenza o l instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, specie tenuto presente che la cessazione della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venire meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi (4867/2006). u Nella determinazione dell importo dell assegno divorzile, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro. Il successo economico 160

9 Titolo VI Del matrimonio conseguito circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale e derivato dalla attività libero-professionale, cui il coniuge si è dedicato lasciando la precedente attività di pubblico dipendente, costituisce non già il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi (20204/2007). u Pur dovendo la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione (21099/2007). u Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione degli assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 Cost. solo per violazione di legge. Il provvedimento di revisione dell assegno divorzile postula non soltanto l accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (6/2008). u L accertamento del diritto all assegno divorzile va effettuato verificando l inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (11569/2008). 151 u La pronuncia dell addebito ai sensi dell art. 151 c.c. richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell art. 143 c.c., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio (15557/2008). u L assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a permanere nell ambiente domestico in cui è cresciuta, e, pertanto, anche nell ipotesi in cui l immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all imprescindibile presupposto dell affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (22394/2008). u Una volta iniziato il giudizio di separazione e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere autonomo rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha quindi ragion d essere allorché la convivenza è cessata (23885/2008). u La determinazione dell assegno di divorzio, alla stregua dell art. 5 della legge n. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, essendo in ogni caso compito del giudice di merito procedere alla 161

10 Libro I Persone e famiglia comparazione delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (28741/2008). u Il reato previsto dall art. 12-sexies della legge n. 898/1970 si configura per la semplice mancata corresponsione all ex coniuge dell assegno nella misura disposta dal giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza; e, ai fini della sua integrazione, è sufficiente anche un inadempimento parziale dell obbligo di corresponsione dell assegno divorzile, non essendo riconosciuto all obbligato un potere di adeguamento dell assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice civile. Il fatto che la norma in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento dell obbligo di corresponsione dell assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro, non esclude la rilevanza dell eventuale incapacità economica dell obbligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur (45273/2008). u L infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima, come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto dovuta al comportamento dell altro coniuge ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (6697/2009). u Il sopravvenuto art. 12, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2007 (non modificato in parte qua dal d.lgs. n. 32 del 2008), in forza del quale il divorzio e l annullamento del matrimonio con il cittadino dell Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell inizio del procedimento di divorzio o di annullamento (19893/2010). u La violazione dell obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (21245/2010). u Ai fini della quantificazione dell assegno di divorzio deve essere considerata anche l indennità di servizio all estero attribuita ai diplomatici a norma dell art. 171 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 18, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e sia attribuita per fronteggiare i possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all estero. Infatti assume rilievo ai fini in questione che tale indennità, mirando a far fronte ad esigenze di rappresentanza connaturate alle funzioni esercitate, determini migliori condizioni di vita sul piano economico, da cui non può prescindersi nel giudizio sulla adeguatezza della condizione economica dell ex coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio (21245/2010). u In tema di divorzio, il potere del presidente del tribunale di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell interesse dei coniugi e della prole, dopo l infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione e senza necessità di aprire uno specifico dibattito al riguardo (art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario che in quello riformulato dall art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74), si estende ai rapporti patrimoniali ed implica la facoltà di incidere a titolo provvisorio sulle condizioni eventualmente diverse del rapporto di separazione. Nell esercizio di detto potere, pertanto, il presidente del tribunale può riconoscere un emolumento mensile al coniuge che risulti averne bisogno, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura inferiore (21245/2010) (Omissis) ( 1 ). ( 1 ) Articoli riguardanti: separazione per condanna penale e separazione per non fissata residenza; abrogati dall art. 34, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia ( 1 ) Riconciliazione. La riconciliazione tra i coniugi comporta l abbandono della domanda di separazione personale già proposta (157; 708 c.p.c.). ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 35, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia. 162

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