SULLA TRASGRESSIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI E LA INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA. SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI SENZA ADDEBITO

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1 SULLA TRASGRESSIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI E LA INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA. SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI SENZA ADDEBITO TRIBUNALE DI MILANO - Sez. IX 14 novembre Pres. Dell Arciprete - Est. Ortolan - P.M. (concl. parz. diff.) - P. D. (Avv. Dileo) c. L. R. M. Coniugi - Deterioramento rapporti personali - Intollerabilità della convivenza - Marito - Allontanamento dalla casa residenziale - Relazione extraconiugale - Separazione giudiziale - Addebito della separazione - Non sussiste (C.c., artt. 151, 155) L alta conflittualità tra i coniugi, le reciproche doglianze sul comportamento e la intollerabile convivenza, poste in essere l uno verso l altro, giustificano la pronunzia di separazione coniugale. Le contrapposte domande di addebito della separazione richiedono, invece, la valutazione dei comportamenti, secondo i princìpi della costante giurisprudenza, e non solo l accertamento della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma l esame comparativo delle condotte, come, pure, l efficienza delle stesse rispetto alla rottura del vincolo. Al fine dell addebito non vale rilevare trattarsi di coppia molto conflittuale sin dagli inizi del matrimonio, l estraneazione progressiva del marito dalla vita familiare con l allontanamento dall abitazione, né l avere egli intessuto un rapporto extraconiugale in conseguenza della rottura del legame con la moglie. Il carattere aggressivo e dominante di questa, poi, contraddistintasi per gelosia morbosa, trascuratezza verso i figli e la casa, pure, non depongono a favore della pronunzia di addebito della separazione. [In senso conforme: Cass. 27 giugno 2013 n Cass. 17 dicembre 2010 n Cass. 27 giugno 2006 n Trib. Benevento 30 aprile 2009] (Omissis) Rilevato in diritto che: la domanda di separazione personale è fondata e va accolta. Nel caso di specie, dal contenuto degli atti difensivi, dall alta conflittualità tra i coniugi e dalle reciproche doglianze sul comportamento tenuto dall altro coniuge, dalla separazione di fatto intervenuta tempo prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale, è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi è divenuta ormai intollerabile. Ricorrono pertanto gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell art. 151, 1 comma, c.c. Quanto alle contrapposte domande di addebito, le stesse vanno valutate secondo i princìpi della costante giurisprudenza, che richiede, per fondare la

2 - 2 - domanda di addebito, non soltanto l accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma l esame comparativo delle condotte el efficienza causale delle stesse rispetto alla rottura del vincolo; così la fondamentale Cass. 2740/2008, la cui massima non è stata superata (Omissis) e preceduta da Cass /2005 e 14840/2006: Sulla parte, la quale richiede l addebito della separazione all altro coniuge, grava l onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso di specie, l esame comparato delle condotte dei coniugi porta all esclusione dell addebito della separazione in capo ad entrambi. La valutazione del materiale probatorio in atti è costituita principalmente dalle allegazioni delle parti, supportate da 3 certificati medici, due successivi al deposito del ricorso per separazione (datati agosto 2011) e coevi alle discussioni tra i coniugi circa le sorti dell impresa familiare di panetteria esercitata insieme; uno rilasciato a nome della moglie appena antecedente e (il) deposito del ricorso e comunque riportante lesioni refertate alcuni giorni dopo l episodio allegato; infatti, nessun altro elemento poteva ricavarsi dalle prove dedotte, escluse dal giudice istruttore con giudizio condivisibile, in quanto non efficaci ai fini della dimostrazione degli assunti nel merito e comunque non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. Nessuna valutazione complessiva di quanto raccolto in atti è stata effettuata dalle parti in quanto non sono stati depositati gli atti conclusivi. Dalle allegazioni iniziali emerge una coppia molto conflittuale sin dagli inizi del matrimonio. La ricorrente sostiene a (la) causa del carattere del marito, freddo e ostile anche con i parenti della moglie e ha segnalato in particolare la sua progressiva estraneazione dalla vita familiare sin dal gennaio del 2010 quando ha cominciato a rientrare dal lavoro sempre più tardi, a dormire spesso fuori casa e ad appartarsi per delle telefonate private, sino alla scoperta da parte sua dell esistenza di una relazione extraconiugale che avrebbe determinato l allontanamento nell agosto del Il resistente sostiene invece che il vero carattere dominante all interno della famiglia era sempre stato quello della moglie la quale aveva indotto il trasferi-

3 - 3 - mento del marito al Nord per ragioni lavorative dove, con il suo lavoro di panettiere, aveva sempre rappresentato l unica fonte di reddito della famiglia. Ancora la moglie si era sempre contraddistinta per una gelosia morbosa nei confronti del marito, per un eccessiva petulanza e aggressività e per reiterati comportamenti di trascuratezza nei confronti della casa e dei figli e per non averlo sostenuto nel proprio lavoro. Non ha negato la sussistenza di una relazione extraconiugale, ma ha sostenuto essere intervenuta quale conseguenza della rottura del rapporto che lo legava alla moglie avvenuta ben prima dell instaurazione di detto legame che, anzi, avrebbe colmato un vuoto d affetti. La moglie, invero, non ha contestato le affermazioni relative ai tratti caratteriali e, nelle prove dedotte, oltre a formulare capitoli assolutamente generici sull esistenza della relazione extraconiugale, si è limitata a concentrare l attenzione su tutta una serie di capitoli volti a dimostrare l esistenza dell impresa familiare e del suo apporto lavorativo in essa. Come già anticipato nessun argomento di prova può essere tratto dai due certificati medici successivi al deposito del ricorso, mentre l unico antecedente (doc. 3 fasc. ric.) referta uno strattonamento avvenuto due giorni prima con l insorgenza di cervicobrachicalgia a destra e prognosi di cinque giorni, unico certificato prodotto a prova di violenze asseritamente durevoli da tempo e invece compatibile con le modalità aggressive reciproche di rapportarsi derivanti dai reciproci tratti caratteriali. In questo contesto di rapporti personali ormai degradati e compromessi, anche l allontanamento dall abitazione familiare non può essere letto come violazione di uno dei fondamentali doveri del matrimonio e avente efficacia causale rispetto alla rottura dell unione, quanto piuttosto come comportamento giustificato dalla predetta situazione di rottura della comunione familiare. Non emergono quindi elementi sufficienti né per fondare una pronuncia di addebito della separazione nei confronti della moglie né di analoga pronuncia nei confronti del marito e le relative domande devono pertanto essere respinte. Due dei figli, nelle more del procedimento, hanno raggiunto la maggiore età e uno di loro è andato a convivere con il padre, per cui nessuna statuizione deve essere più pronunciata nei loro confronti mentre con riguardo all unico figlio minore, F., non sono emersi elementi di pregiudizio, per cui può essere confermato l affido condiviso ai genitori con collocamento presso la madre e

4 - 4 - libere facoltà di visita con il padre secondo accordi diretti e previa comunicazione alla madre affidataria. Quanto agli aspetti economici della presente vicenda, pur avendo le parti impegnato gran parte delle udienze a recriminare il rispettivo contributo al lavoro nell impresa familiare e al tenore di vita della famiglia, gli elementi acquisiti al procedimento sono alquanto scarni, risalenti nel tempo e non aggiornati (gli ultimi modelli fiscali fatti risalgono al 2011); l unico documento a dimostrazione della peggiorata situazione economica familiare complessiva è rappresentata dall intimazione di sfratto dalla casa familiare. In assenza di elementi aggiornati nonché delle relative allegazioni negli atti conclusivi, il Collegio non può che confermare i provvedimenti presidenziali oggi in vigore che vedono la previsione di un assegno di 500 mensili per i due figli conviventi con la madre, oltre ad un contributo alle spese. Come pure non vi sono elementi per modificare la previsione di un contributo di mantenimento a favore della moglie nella misura quantificata dall istruttore in 200 mensili in quanto dalle allegazioni iniziali dello stesso resistente è risultato che egli rappresentava l unica fonte di reddito familiare e che la moglie per lungo tempo si era dedicata alla cura prevalente dei figli, per cui sussistono tutti gli elementi per la previsione di un contributo di mantenimento a suo favore. Anche quando ella si era riaffacciata sul mondo del lavoro aveva cominciato a contribuire con la propria prestazione d opera nell attività familiare: quindi, venuta meno l unione coniugale è venuta anche meno la possibilità lavorativa. Per il basso grado di istruzione deve essere ritenuta difficile la sua ricollocazione nel mondo del lavoro, per cui il contributo a suo favore viene ulteriormente confermato anche sotto questo aspetto. Va dichiarata l inammissibilità di tutte le domande relative agli oneri di locazione e alla ripartizione delle spese condominiali o alla diversa modulazione dell assegno a seconda che il padre paghi o meno le spese di locazione familiare. In considerazione dell andamento della causa, della prevalente e reciproca soccombenza in punto di addebito, della necessità di provvedere alla modifica dei provvedimenti presidenziali in conseguenza delle scelte abitative del figlio maggiorenne, sussistono le giuste ragioni per procedere alla compensazione totale delle spese di lite. (Omissis)

5 - 5 - IL COMMENTO di Vittorio Santarsiere Sommario: 1. Nozione Norme di legge Oggetto Tutela giurisdizionale 1. Nozione. - Le questioni, che caratterizzano essenzialmente la disputa fra i coniugi, sono l alta conflittualità, le reciproche doglianze sul comportamento di essi, la relazione extraconiugale, intrapresa dal marito, ed il graduale allontanamento di costui dalla vita familiare. I coniugi, di fatto già separati, hanno richiesto la separazione giudiziale con addebito l uno all altro. La domanda di separazione, com è noto, si fonda sulla intollerabilità della convivenza, che, si è spiegato in giurisprudenza, non sopravviene solo in presenza di situazione di conflitto riconducibile alla volontà dei due coniugi, ma, la frattura dell unione bene potrebbe dipendere dalla disaffezione e distacco spirituale anche di una sola delle parti (1). Nel caso polarizza speciale attenzione l addebito della separazione, peraltro, non posto a carico di alcuno dei coniugi. E, come rilevato in dottrina, la dichiarazione di addebito è un accertamento giudiziale imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi, posta la violazione dei doveri afferenti al matrimonio, dovuti dai coniugi, l uno verso l altro e verso i figli. Occorre che l inosservanza sia intenzionale o ascrivibile a negligenza del coniuge, il quale non si è adeguato al criterio del normale impegno diligente. Né basta riscontrare una condotta di esso contraria ai doveri del matrimonio, necessita verificare se la stessa contribuì a determinare, con la sua gravità, la convivenza intollerabile (2). La pur accertata violazione dei doveri matrimoniali resta irrilevante, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, se risulti che essa non ha avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Perché vi sia l addebito è necessario che sussista un nesso causale tra violazioni e crisi, nel (1) Trib. Potenza 10 agosto 2011, in Guida dir., 2011, 43, 70. (2) C. M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia le successioni, Giuffrè, Milano, 2005, 206.

6 - 6 - senso che la seconda deve essere stata effetto delle prime (3). Quando faccia difetto la prova che uno od entrambi i coniugi abbiano tenuto un comportamento, volontario e consapevole, avverso i doveri nascenti dal matrimonio, se la condotta degli stessi, per la sua gravità, renda intollerabile la ulteriore convivenza, può pronunziarsi la separazione senza l addebito. Per quanto concerne i figli della coppia di che trattasi ne fu disposto l affidamento condiviso ad entrambi i genitori e furono collocati presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo avviso alla ex coniuge. Determinato a carico del padre, l assegno di mantenimento dei tre figli nella entità di 200 mensili per ognuno, più le spese mediche e scolastiche. Fu stabilito, inoltre, un contributo di mantenimento di 200 mensili, da corrispondere dal marito alla moglie. L assetto venne modificato dal g.i. quando il primo figlio divenuto maggiorenne fu collocato presso il padre, con a carico di questo l integrale mantenimento, mentre il contributo per il mantenimento degli altri due figli fu portato ad 500. Queste condizioni sono rimaste invariate alla emanazione della sentenza in commento, stante la mancanza di allegazioni circa gli aspetti economici degli ex coniugi. 2. Norme di legge. - La disciplina predisposta dall ordinamento concerne la separazione dei coniugi, l addebito eventuale di essa, i provvedimenti verso i figli. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all educazione della prole (art. 151, comma 1, c.c.). Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.). (3) B. De Filippis, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Cedam, Padova, 2012, 564.

7 - 7 - La lettera di questo articolo fu apportata dalla novella n. 151 del 1975 ed è rimasta invariata dopo la legge n. 219 del 2012 e D. lgs. n. 154 del 2013, sicché la separazione giudiziale può chiedersi da ciascun coniuge senza l allegazione della colpa dell altro. Allo stato, per la domanda di separazione basta che, indipendentemente dalla colpa di uno od entrambi i coniugi, si verifichino fatti da rendere: intollerabile la prosecuzione della convivenza; grave pregiudizio alla educazione della prole. L azione del coniuge per la pronunzia della separazione si fonda sulla idoneità dei fatti addotti ad incidere sulla prosecuzione della convivenza. Per il secondo comma, la separazione può essere addebitata, ove richiesta e se ne ricorressero le circostanze, con riferimento al comportamento avverso ai doveri scaturiti dal matrimonio. L addebito fu inserito nell articolo stesso con un emendamento sul finire dell iter parlamentare. Conseguono all addebito della separazione ripercussioni patrimoniali come, pure, l estinzione di ogni solidarietà, quale il diritto all assistenza morale e materiale. Sopravviene la perdita del diritto di ricevere dall altro coniuge quanto necessario per il mantenimento (art. 156 c.c.). Ancora, il coniuge cui fosse addebitata la separazione perde i diritti della successione legittima. Egli ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se, all apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 c.c.). Le condotte in violazione dei doveri coniugali non sono tipizzate come ante legem n. 151 del 1975, quando erano individuate nell adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce, ingiurie gravi. Il fondamento giuridico dell addebito sarebbe di tutelare il coniuge danneggiato dalla rottura del vincolo matrimoniale, che dopo la pronunzia viene esentato da alcuni doveri, che rimarrebbero, invece, a suo carico sebbene separato. Quanto ai provvedimenti riguardo ai figli della coppia, si applica l art. 155 c.c., testo scaturito dalle novelle al codice nn. 151 del 1975 e 54 del La sentenza in commento fu depositata il 14 novembre 2013, impensabile, quindi, sussumere la fattispecie, per il principio tempus regit actum, alla normativa delegata dalla legge n. 219 del 2012, che ha portato il D. lgs. 28 dicembre 2013

8 - 8 - n. 154, in vigore dal 7 febbraio E, per l art. 155 c.c. vigente al tempo del giudizio di che trattasi, il figlio minore ha diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice, che pronunzia la separazione dei coniugi, adotta i provvedimenti relativi ai figli e valuta in via prioritaria l affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Nello stesso contesto determina tempi e modalità della loro presenza presso ciascuno, fissa la misura, il modo con cui ogni genitore deve contribuire al mantenimento, cura, istruzione ed educazione. Il genitore provvede al mantenimento della prole, proporzionalmente al suo reddito. La corresponsione di un assegno periodico viene stabilito dal giudice sulla base di 5 considerazioni dettate dalla legge. La somma stessa è automaticamente adeguata, se non fosse indicato altro parametro, agli indici ISTAT. L articolo, come riformato nel 2006, enuncia il diritto del minore alla bigenitorialità, estrinsecantesi nel rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore anche dopo dissolta l unione coniugale. Col che si intende sdrammatizzare l astio tra i genitori dopo il trauma della separazione, impedendo che le questioni afferenti ai figli vengano utilizzate dai genitori l un contro l altro. Il legislatore ha cercato di sancire un diritto alla continuità degli affetti, affinché l assetto di vita dei figli risulti meno possibile alterato dopo la crisi matrimoniale. 3. Oggetto. - Il Tribunale giudicante conferma la dazione di un contributo di mantenimento a carico del marito ed a favore della moglie di 200 mensili, come quantificato dal giudice istruttore. L entità è modesta in quanto fanno difetto elementi per una quantificazione diversa, del resto la ricollocazione lavorativa per la signora, non è di facile realizzazione. Costei si è presa cura dei figli per molti anni, tanto che due di essi sono divenuti maggiorenni. Nella determinazione del quantum si dovrebbe tenere in buon conto che la corresponsione della somma volge a riequilibrare la situazione del coniuge in stato di inferiorità economica, quando vi è stata comunione di vita matrimoniale, alla quale il coniuge bisognoso abbia collaborato con la sua attività ovvero rinunziando a possibili propri sbocchi professionali. La natura assistenziale del contributo di mantenimento postconiugale è prevalsa su quelle

9 - 9 - risarcitoria e compensativa (4). Secondo un orientamento degli interpreti, la disciplina della separazione volgerebbe ad assicurare al coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il rapporto di matrimonio. E se prima della separazione i coniugi concordarono che uno di loro non svolgesse attività, questi avrebbe diritto di vedere confermata la decisione stessa. Certo, non indurre il coniuge, che apportava lavoro casalingo, a cercare altro lavoro convince ad intravedere un menage familiare diverso quando è cambiato il precedente stato. La corresponsione del mantenimento, rispondente al tenore di vita del tempo del matrimonio, potrebbe configurare una rendita ingiustificata e parassitaria, quale proiezione di un rapporto sciolto, non secondata in giurisprudenza (5). Affermato in dottrina che il giudice chiamato a pronunciare la dichiarazione di addebito deve svolgere una valutazione complessiva e comparativa del rapporto matrimoniale, confrontando i comportamenti con le norme giuridiche sui doveri coniugali. Ove accerti chiaramente ed univocamente che la condotta trasgressiva dei doveri coniugali abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza potrà dichiarare che la separazione è addebitabile ad uno od entrambi i coniugi (6). La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia esclusivamente ricollegabile al comportamento, volontario e consapevole contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno od entrambi i coniugi ovverosia che sussiste un nesso di causalità tra i comporta- (4) V. Santarsiere, Assetti post matrimoniali: addebito separazione; casa familiare, revoca dell assegnazione; mantenimento, in Giur. merito, 2009, 907. Cfr. Coniugi separati, riconciliati e nuova frattura del rapporto. Sorte del nesso causale - Violazione del dovere di fedeltà - Convivenza intollerabile. Obliterazione dell addebito della separazione, in Quest. dir. fam., 2010, 78. Separazione dei coniugi agiati, senza prole. Determinazione degli assetti economici, in Quest. dir. fam., 2010, 95. Separazione dei coniugi appena sposati e comunione di intenti frustrata. Addebito a quello comportatosi in maniera opportunista, in Giur. merito, 2013, (5) Cass. - Sez. un. 29 novembre 1990 n , in Foro it., 1991, I, 87. (6) M. Calogero, La separazione giudiziale, in Trattato diritto di famiglia diretto da Zatti, v. I, Famiglia e matrimonio a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello, t. 2, Separazione divorzio, Milano, 2011, 1412.

10 menti addebitati ed il determinarsi dell intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (7). Per la pronunzia di addebito della separazione, occorre accertare se la violazione dei doveri a carico dei coniugi abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (8). Osservato che il carattere davvero eccezionale del provvedimento di addebito si comprende ove si consideri la gravità degli effetti, che l ordinamento vi collega, perdita dei diritti successori e del diritto al mantenimento, che presuppongono necessariamente l estinzione di ogni solidarietà coniugale. La posizione del coniuge, cui fosse addebitata la separazione, risulta deteriore rispetto a quella del divorziato (9). 4. Tutela giurisdizionale. - La sentenza in epigrafe riconosce un modesto contributo di mantenimento a favore della moglie, 200 al mese. Ciò in quanto la medesima, dedita prevalentemente alla cura dei figli, da poco aveva ripreso a lavorare nell attività familiare, venuta meno con la rottura del rapporto di coniugio. Il basso grado di istruzione lascia inferire molto improbabile la sua ricollocazione lavorativa in altro contesto. D altra parte, come osservato in dottrina, l estinzione del vincolo coniugale e dei doveri, che vi ineriscono, non cancella il fatto che i due sono stati marito e moglie. L unione realizzata pone una esigenza di solidarietà postconiugale, tanto più intensa quanto maggiore è stata l attuazione dell impegno di vita matrimoniale. Questa solidarietà postconiugale costituisce il fondamento degli effetti di ordine patrimoniale a favore del coniuge (10). (7) Cass. 27 giugno 2006 n , in Rep. Giust. civ., 2006, v. Separazione coniugi n. 16. (8) App. Roma 9 luglio 2008, in Guida dir., 2009, 5, 78 (sm). (9) A. Morace Pinelli. La crisi coniugale tra separazione e divorzio, Milano, 2001, 203. (10) Bianca, in op. cit., 257.

11 In sede di separazione coniugale compete alla parte, che chieda l accoglimento della domanda di addebito, di assolvere l onere della prova non solo che la irreversibile crisi del rapporto di coniugio sia ascrivibile in via esclusiva alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell altro coniuge, ma soprattutto deve dimostrare che tra detto comportamento e la crisi matrimoniale vi sia un rapporto di causa ad effetto. Consegue che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di uno solo di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta (11). Nel caso di coniuge infedele, si è osservato in giurisprudenza che bisogna verificare se la infedeltà del coniuge determinò l incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell addebito della separazione si individua nel rapporto causale, che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell unione matrimoniale. L accertamento del presupposto si compie verificando se la relazione fuori dal matrimonio risulti o meno priva di efficienza causale siccome intervenuta in un menage già compromesso. Ancora, la inosservanza dell obbligo di fedeltà non costituisce circostanza sufficiente per giustificare l addebito della separazione quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca, sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis (12). La intollerabilità della convivenza matrimoniale, la determinazione del contesto in cui si realizza non sono di facile risultanza. Come osservato in dottrina, se violazioni dei doveri matrimoniali vi fossero da entrambe le parti, sarebbe arduo, se non impossibile, separare le singole responsabilità ed accertare quando quella posta in essere da un coniuge sia giustificata o meno dal comportamento dell altro. Quasi sempre in questi casi la realtà è un miscuglio di azioni e reazioni, che richiamano alla intollerabilità della convivenza, senza che sia possibile isolare singole responsabilità (13). (11) Trib. Benevento 30 aprile 2009, in Guida dir, 2009, 31, 75 (sm). (12) Cass. 20 aprile 2011 n. 9074, in Rep. Foro it., 2011, v. Separazione coniugi n (13) M. Dogliotti, La separazione giudiziale, in Trattato Bonilini, Cattaneo, Il diritto di famiglia, 1, Famiglia e matrimonio, Torino, 2007, 525.

12 Il giudizio sulla intollerabilità della convivenza si riduce alla constatazione della frattura intervenuta nella convivenza familiare, mentre complesso e delicato è l accertamento delle colpe dei coniugi, che a tale frattura diedero causa. Spesso il fallimento della unione coniugale è il risultato di un complesso di cause. Rimane arduo stabilire con precisione se le vicende che hanno portato al fallimento della convivenza matrimoniale siano da ricondurre alla responsabilità dell uno o dell altro coniuge, oltre tutto c è il rischio che i giudici si addentrino in ambiti della vita personale e familiare, talvolta imperscrutabili (14). La richiesta di addebito della separazione deve proporsi necessariamente con la domanda di separazione, si fonda su causa petendi, volge ad un petitum autonomi. Nella sola domanda di separazione causa petendi e petitum vanno ritrovati nella intollerabilità della convivenza o pregiudizio per la prole e nella richiesta di separazione. La domanda di addebito, invece, si fonda sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (causa petendi) e ambisce (petitum) alle conseguenze di ordine patrimoniale, di cui alla legge, l addebito. Il rapporto extraconiugale come, pure, l allontanamento dal domicilio familiare possono determinare o no l addebito della separazione dei coniugi a seconda che preesista o meno la intollerabilità della convivenza. Quando la crisi familiare sia pregressa e continuasse il rapporto di coniugio meramente formale a cessato affectio coniugalis, la intollerabilità della convivenza è palese, sicché il partner è dispensato dai doveri scaturenti dal matrimonio. In questa evenienza la intollerabilità non è effetto delle condotte trasgressive, ma preesiste, così non ne consegue l addebito della separazione. Si potrebbe spuntare l addebito della separazione sol che la stessa si domandi appena realizzata la condotta intollerabile per la prosecuzione della convivenza. (14) Calogero, in op. cit., 1410.

13 Il quesito La separazione dei coniugi ha oggi motivo di esistere? La risposta Non vi è uniformità di vedute. Per una tesi dottrinale, la separazione giudiziale andrebbe abrogata. Venuto meno il principio di indissolubilità del matrimonio, il rimedio alla crisi della convivenza è unicamente lo scioglimento di esso. La separazione configurerebbe una sorta di doppione, che rende il recupero dello stato libero una vera e propria via crucis. La giurisprudenza, in attesa dell auspicata abrogazione dell addebito, interpreta restrittivamente tale istituto (A. Morace Pinelli, Violazione dei doveri matrimoniali e responsabilità civile, in Giust. civ., 2006, I, 102). Altra tesi evidenzia che i coniugi potrebbero ambire la soluzione interlocutoria della separazione, che non preclude la possibilità di una ricostruzione del nucleo familiare, dispensando, nel frattempo, dalla osservanza degli obblighi della convivenza, fedeltà, collaborazione (C. M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia le successioni, Milano, 2005, 192). Nelle passate Legislature vari conati di riforma hanno riguardato non l abrogazione della separazione, ma, più modestamente, l abbreviazione della durata di essa, senza giungere a buon fine. Le prevalenti resistenze ideologiche non hanno permesso modifiche migliorative della materia, sebbene una opportuna rivisitazione ci porterebbe nell alveo della cultura europea. Durante la XVII Legislatura sono state ripresentate all esame del Parlamento varie proposte di legge (6) concernenti la modifica dell art. 3, comma 1, n. 2, sub lett. b), cpv. per ridurre ad uno i tre anni di separazione ininterrotta dei coniugi onde adìre il giudice al fine del divorzio. Il relativo iter è pervenuto alla redazione di un unico testo, approvato dalla Camera dei Deputati il 29 maggio L articolato è stato trasmesso al Senato per il prosieguo verso l approvazione definitiva (A. S. 1504). I capisaldi previsti dalle proposte permangono nel testo unificato e, segnatamente, la durata della separazione ininterrotta dei coniugi per la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è diminuita da tre anni a dodici mesi. Nelle separazioni consensuali, il termine stesso è ridotto a sei mesi dal deposito del ricorso. La comunione legale tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione

14 del verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato. E debbono comunicarsi all ufficiale dello stato civile la domanda di separazione dei coniugi in comunione legale e l ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati per l annotazione a margine dell atto di matrimonio. Lo scioglimento della comunione, come delineato, non avverrebbe più al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma sin dalla udienza presidenziale di autorizzazione a vivere separati (Corte Cost. 7 luglio 1988 n. 795). Il quesito Un vincolo extraconiugale intrapreso dal coniuge influisce sull addebito della separazione? La risposta L obbligo reciproco alla fedeltà dei coniugi è sancito dall art. 143 c.c., tuttavia, è un dovere oggi non coartato penalmente. L evoluzione socio - culturale ha dilatato la nozione di fedeltà, sicché il coniuge non dovrebbe intraprendere rapporti con altra persona, che, per la valutazione sociale, fossero lesivi della esclusività del vincolo derivante dal matrimonio. Normalmente determina la intollerabilità della prosecuzione della convivenza la reiterata violazione dell obbligo di fedeltà coniugale, attuata mediante una stabile relazione con altra persona, che costituisce grave trasgressione dei doveri matrimoniali. Come rilevato in dottrina, la violazione del dovere di fedeltà richiede la prova del nesso causa - effetto con la intollerabilità della convivenza. L addebito, pur a fronte di tale violazione, non si configura in re ipsa, esso richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge. Occorre un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e la intollerabilità della convivenza. Il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente della intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito ( G. Casaburi, in Foro it., 2012, I, 2438). In giurisprudenza si è rilevato che la inosservanza dell obbligo di fedeltà rappresenta grave violazione, determinante la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Se dall accertamento risultasse una crisi preesistente, caratterizzata da convivenza meramente

15 formale, l infedele comportamento successivo non è rilevante e non può giustificare una pronunzia di addebito (Cass. 12 aprile 2006 n. 8512). Il quesito E rilevante per l addebito della separazione l allontanamento del coniuge dall abitazione coniugale? La risposta L art. 143, comma 2, c.c. prescrive l obbligo della coabitazione dei coniugi. Quello di essi, che se ne sottraesse, abbandonando la casa matrimoniale, trasgredirebbe il comando della legge, rendendo anche impossibile la coabitazione all altro coniuge. Ora, l abbandono del tetto coniugale non estrinsecherebbe condotta incompatibile con i doveri del matrimonio quando intervenisse in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall addebitabilità ad uno dei coniugi (Cass. 8 maggio 2013 n ). L allontanamento dalla casa familiare non costituisce causa di addebito della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell altro coniuge ovvero l abbandono sia avvenuto nel momento in cui l intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata (Cass. 11 agosto 2000 n ). Una disputa originale in materia, concernente il procedimento di separazione dei coniugi, è pervenuta in Cassazione. Si è provato e non contestato che la moglie ha lasciato il tetto coniugale nel difetto di allegazioni dell abbandono conseguente al comportamento dell altro coniuge o a disaffezione e distacco spirituale tra i due. Con la novella del 1975, la separazione dei coniugi è stata esentata dal presupposto della colpa di uno di essi e consentita sol che si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La intollerabilità può costituire un fatto psicologico squisitamente individuale, così la frattura può dipendere dalla disaffezione, distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi. E, nel caso, viene respinto l addebito della separazione alla moglie settantenne, che ha lasciato il tetto coniugale. La disaffezione maturata da costei è ritenuta dal giudice indice di unione non felice, che per la stessa ha superato il limite della tollerabilità, considerando che in avanzata età si ha bisogno di stringersi ai propri cari (Cass. 30 gennaio 2013 n. 2183).

16 Il quesito L addebito della separazione giudiziale consegue a violazioni gravi? La risposta Potrebbe conseguire a violazioni anche lievi considerate isolatamente, che rileverebbero, invece, se valutate nell insieme. Separazione addebitata al marito è scaturita per abuso di sostanze alcooliche - alimentari, essendosi egli sottratto ad uno stile di vita ordinato; dedito al gioco, dilapidò il modesto patrimonio familiare, ingiuriava il coniuge, lasciò il proprio lavoro ed evitò di cercarne un altro (Trib. Perugia 22 gennaio 2009). E stata ritenuta addebitabile la separazione al coniuge responsabile di un solo episodio accertato di percosse a danno dell altro, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 14 gennaio 2011 n. 817). Sono queste violazioni dei reciproci doveri dei coniugi non eclatanti, di possibile emendamento, che, tuttavia, hanno recato l addebito della separazione. Per altra sentenza, supportata da una legge settoriale, non può pronunciarsi l addebito della separazione a carico della moglie che, senza aver preventivamente ottenuto il consenso del marito, abbia deciso di interrompere la gravidanza, dal momento che la l. n. 194 del 1978 attribuisce siffatto diritto esclusivamente alla donna, senza limitarlo in alcun modo nel caso che ella fosse coniugata (Trib. Monza 26 gennaio 2006). Si consideri che la domanda di addebito è divenuta la regola nei procedimenti di separazione, configurabile merce di scambio, arma di repressione, che viene abbandonata senza rimpianto appena le parti si accordano sui rapporti economici. La classe forense richiede sempre l addebito, quale malintesa forma di garanzia per la parte, la magistratura spesso ne riconosce l esistenza sebbene non dovrebbe esservene traccia (M. Dogliotti, in op. cit., 520).

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