Lettura 5: La tassazione delle attività finanziarie in Italia dopo la riforma Visco

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1 TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Corso di Laurea in Economia e Società, curriculum Finanza e moneta e Corso di Laurea specialistica in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, curriculum: Gestione finanziaria ) Docente: Maria Cecilia Guerra Lettura 5: La tassazione delle attività finanziarie in Italia dopo la riforma Visco Il regime attuale di tassazione delle attività finanziarie nel nostro paese è, nelle sue linee principali, quello uscito dalla cosiddetta riforma Visco - il ministro delle Finanze dell epoca - entrata in vigore nel luglio del Nell aprile del 2003 il parlamento ha approvato una legge delega (legge n. 80/2003) con cui delegava il governo a riformare l intero sistema di tassazione erariale. La delega in esame conteneva anche principi direttivi per la revisione della tassazione sui redditi di capitale. L unico decreto legislativo approvato prima della scadenza della delega, ed entrato in vigore dal gennaio 2004, riguarda la tassazione dei redditi societari (con l introduzione dell Ires) e con essa dei dividendi. Vi sono però stati altri provvedimenti del governo (Berlusconi ) che hanno modificato aspetti non secondari del regime di tassazione uscito dalla riforma Visco. Ci si riferisce, in particolare, all abolizione dell equalizzatore, lo strumento attraverso il quale si equiparava la tassazione delle plusvalenze all realizzazione, propria del regime della dichiarazione e del regime del risparmio amministrato con la tassazione delle plusvalenze alla maturazione, propria del regime del risparmio gestito. Il governo successivo (Prodi ) ha istituito una Commissione di studio sul problema del riordino della tassazione dei redditi di capitali e predisposto un disegno di legge delega che non ha però completato il suo iter parlamentare prima della caduta del governo stesso. In questa lettura si propone un insieme di diapositive che sintetizzano i caratteri essenziali del regime di tassazione introdotto con la riforma Visco e ricordano le principali modifiche introdotte negli anni successivi. Si propone poi un estratto di alcune pagine della Relazione finale della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi finanziari, che aiutano a mettere a fuoco i punti critici dell attuale sistema di tassazione. Segue un appendice che spiega, con qualche esempio, il funzionamento del prelievo sostitutivo operato dagli intermediari sui redditi di capitale. Per un analisi più estesa del regime attuale, lo studente deve fare riferimento al capitolo 6 del libro, a cura di P.Bosi e M.C. Guerra, I tributi nell economia italiana, edizione 2008 (vanno bene però anche l edizione 2007 e quella 2006), che è considerato testo d esame. In tale capitolo non è contenuta una descrizione puntuale della tassazione dei dividendi che viene quindi brevemente illustrata in quanto segue.

2 La tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali agli individui dopo la riforma dell imposta societaria. Gli utili delle società di capitale che, dopo avere scontato l Ires, siano distribuiti ad un socio persona fisica, diverso da impresa, sono nuovamente tassati in capo al socio. Ci si trova quindi di fronte ad una doppia tassazione. Tali utili non sono però inclusi nella base imponibile dell Irpef ma assoggettati ad un prelievo sostitutivo, più mite, che consiste nell applicazione agli stessi di una ritenuta a titolo di imposta (cedolare secca) del 12,5%. Se si considera una società di capitali con un utile lordo pari a 100, che paga 27,5% di Ires e distribuisce tutto l utile netto, pari a 72,5%, ad un unico azionista, si può notare come l applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% in capo a quest ultimo comporti un ulteriore prelievo pari a (0,125 72,5) = 9,06. L imposta complessivamente gravante sugli utili societari diviene quindi pari a (27,5+9,06) = 36,56 pari cioè al 36,56% dell utile lordo. Se si confronta questo sistema con un sistema, quale il credito di imposta, che elimini la doppia tassazione e assoggetti gli utili al solo prelievo personale, si nota che la cedolare secca risulta vantaggiosa per i contribuenti con aliquota marginale superiore al 36,56% e cioè, nel nostro attuale ordinamento, per i contribuenti con redditi superiori ai euro. L onere che grava sugli utili distribuiti a seguito dell applicazione della cedolare secca è più elevato rispetto a quello riservato ai rendimenti di altre forme di impiego finanziario, che, come vedremo, sono assoggettati a regimi sostitutivi secondo aliquote pari al 12,5% o al 27%. Ciò è fonte di iniquità e non neutralità del prelievo e può disincentivare l'investimento azionario. La cedolare secca ha comunque una sua razionalità nell ambito delle profonde revisioni che hanno interessato il sistema impositivo riservato, in generale, ai redditi di capitale. Esso è infatti caratterizzato da un forte coinvolgimento degli intermediari finanziari nel calcolo e nel versamento delle imposte su tali redditi, con la finalità di semplificare il prelievo e di facilitare l accertamento, e si concretizza nella previsione di regimi di tassazione sostitutivi dell Irpef. Un regime diverso riguarda i dividendi relativi a partecipazioni qualificate (come definite nelle diapositive che seguono): tali dividendi sono infatti inclusi nella base imponibile dell Irpef per il 49,72% del loro ammontare. Se si considera una società di capitali con un utile lordo pari a 100, che paga 27,5% di Ires e distribuisce tutto l utile netto, pari a 72,5%, ad un unico azionista, si può notare come la tassazione in capo a quest ultimo risulta, in caso di dividendi qualificati, pari a tm*72,5*0,4972 = tm*36,05. Nel caso in cui tm sia pari all aliquota relativa all ultimo scaglione dell Irpef (43%), l imposta complessivamente gravante sugli utili societari diviene pari a (27,5 +0,43*36,05) = 27,5 + 15,5 = 43 e cioè proprio pari all aliquota marginale del contribuente. Solo con riferimento ai contribuenti con l aliquota marginale più elevata la doppia imposizione viene quindi di fatto annullata. Ciò non si verifica per contribuenti con aliquota marginale più bassa. Se ad esempio poniamo tm =23% (l aliquota del primo scaglione Irpef), otteniamo che l imposta complessivamente gravante sugli utili societari diviene pari a (27,5 +0,23*36,05) = 27,5 + 8,29 = 35,79, pari ad un onere del 35,79%, molto maggiore del 23% che si avrebbe nel caso di abolizione della doppia tassazione.

3 LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IN ITALIA CARATTERISTICA FONDAMENTALE La quasi totalità dei redditi finanziari interessi, plusvalenze, dividendi percepiti da persone fisiche diverse da impresa è assoggetta a regimi sostitutivi dell Irpef di Maria Cecilia Guerra REGIMI SOSTITUTIVI Imposte reali e proporzionali (aliquote differenziate per tipologia di reddito: 12,5-27%) PRIMA DELLE RIFORMA VISCO Dividendi -tassazione ordinaria Irpef (con credito di imposta) - per i titoli quotati, opzione per cedolare secca PRIMA DELLE RIFORMA VISCO Interessi -tassati con aliquote differenziate a seconda dell attività finanziaria da cui originavano - aliquote continuamente modificate, nel livello e nel campo di applicazione, dal 1974 al 1998 con diverse finalità ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER: - favorire determinati impieghi del risparmio (es. titoli pubblici, non tassati fino al 1986, rispetto ai depositi) - combattere l elusione fiscale resa possibile dall innovazione finanziaria (titoli a cedola nulla, accettazioni bancarie, titoli atipici) -ottenere un maggior gettito 1

4 CONSEGUENZA Un sistema: scarsamente trasparente complesso iniquo distorsivo PRIMA DELLE RIFORMA VISCO Plusvalenze -generalmente escluse dal prelievo - tassate solo se derivanti da titoli partecipativi (azioni o quote di società), con regimi sostitutivi fortemente agevolativi (tassazione sospesa per i titoli quotati in borsa) RIFORMA VISCO Obiettivo introdurre un sistema di prelievo generale ed omogeneo su tutti i redditi finanziari per garantire RIFORMA VISCO -equità (evitare che redditi di uguale natura siano tassati in modo difforme) -efficienza (il sistema non deve distorcere le scelte dei contribuenti fra attività alternative) -efficacia antielusiva (l elusione infatti sfrutta trattamenti differenziati riservati ad attività o redditi che permettono il conseguimento del medesimo risultato economico) GENERALITÀ DEL PRELIEVO Il sistema che esce dalla riforma è generale riguarda cioè tutti i redditi finanziari distinti in due categorie: - redditi di capitale - plusvalenze e proventi dei prodotti derivati (redditi diversi) REDDITI DI CAPITALE Redditi derivanti dall impiego di capitale finanziario esclusi quelli conseguiti nell esercizio di impresa (reddito di impresa) 2

5 REDDITI DI CAPITALE a) Elencazione di fattispecie - interessi e altri proventi - utili - proventi di gestioni collettive del risparmio - proventi da riporti e operazioni pronti contro termine - differenza fra capitale riscosso e premi versati nelle assicurazioni vita - differenza fra la somma data a mutuo e la somma ricevuta alla scadenza REDDITI DI CAPITALE b) Norma di chiusura Anche se non è esplicitamente elencato fra le fattispecie imponibili è considerato reddito di capitale da sottoporre a tassazione ogni provento che deriva dall impiego di capitale NON SONO CONSIDERATI REDDITI DI CAPITALE pur derivando dall impiego di capitale le plusvalenze e i proventi dei prodotti derivati in quanto possono anche assumere valori negativi (minusvalenze e perdite) Questi redditi sono inclusi fra i redditi diversi QUESTA DISTINZIONE è funzionale alla definizione di regole diverse per le due categorie reddituali Redditi di capitale: tassati al lordo delle spese di produzione Redditi diversi: tassati al netto di tali spese e al netto delle perdite REDDITI DI CAPITALE Interessi e Dividendi DIVIDENDI: com era nella riforma Visco Cedolare secca 12,5% senza credito per l imposta pagata dalla società Regime opzionale Tassazione ordinaria Irpef con credito per l imposta pagata dalla società 3

6 DIVIDENDI: com è dal 2004 (dopo la riforma dell imposizione societaria) Cedolare secca 12,5% senza credito per l imposta pagata dalla società abolito Tassazione ordinaria Irpef con credito per l imposta pagata dalla società DIVIDENDI: com è dal 2004 (dopo la riforma dell imposizione societaria) I dividendi relativi a partecipazioni qualificate sono inclusi in Irpef ordinaria per una percentuale del loro ammontare Questa percentuale, dal 2008, è pari al 49,72% INTERESSI ritenuta alla fonte effettuata al momento della corresponsione dal soggetto emittente a titolo d acconto se il percettore è un impresa a titolo d imposta se il percettore è una persona fisica diversa da impresa ATTENZIONE Interessi delle obbligazioni pubbliche e interessi delle obbligazioni private ad esclusione di quelle: - emesse da società non quotate - di durata < 18 mesi niente ritenuta prelievo sostitutivo operato dagli intermediari VANTAGGI DELL ABOLIZIONE DELLA RITENUTA -introduzione di un sistema di negoziazione dei titoli fondato sui rendimenti lordi maggiore trasparenza - evitare il formarsi di crediti delle imprese nei confronti dell erario ALIQUOTE Depositi e c.c. bancari e postali Certificati di deposito e buoni fruttiferi delle banche Obbligazioni private 27% di durata < 18 mesi Accettazioni bancarie Titoli atipici Titoli pubblici Obbligazioni private 12,5% di durata > 18 mesi Cambiali finanziarie 4

7 DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE Su redditi di uguale natura non è giustificata. Non è coerente con l obiettivo di omogeneità della tassazione dei redditi di capitale proprio della riforma VINCOLI ALL UNIFORMITÀ DELLE ALIQUOTE al momento della riforma Visco 1) Vincolo politico: non aumentare il prelievo sui titoli di Stato (12,5%) in una fase di consolidamento della politica fiscale 2) Vincolo di gettito: per evitare perdite di gettito non si può abbassare sensibilmente il prelievo sui depositi UNIFORMITÀ DELLE ALIQUOTE Visto come obiettivo di medio periodo Il livello a cui fissarle è legato all esito del coordinamento della tassazione sui redditi finanziari in ambito europeo PLUSVALENZE E PROVENTI DEI DERIVATI La tassazione è generale riguarda infatti: -tutte le plusvalenze relative a qualsiasi tipo di partecipazione, ogni altro valore mobiliare, valute e metalli preziosi - tutti i proventi dei derivati, con o senza attività sottostanti DECISIONE FORTEMENTE INNOVATIVA Resistenza a tassare plusvalenze perché entrate aleatorie Compromesso: -intento speculativo (generalmente solo per i titoli partecipativi) - cessioni di partecipazioni rilevanti (anche con finalità antielusive) MA -l attività speculativa, finalizzata cioè al conseguimento di plusvalenze, non è confinata al solo settore azionario (si pensi all attività di trading degli investitori istituzionali) - la definizione dell intento speculativo comporta scelte arbitrarie e distorsive 5

8 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE 1)Tassazione dei redditi netti: sempre ammessa la deducibilità delle minusvalenze e perdite su derivati 2) Tassazione alla maturazione 1) TASSAZIONE DEI REDDITI NETTI La compensazione delle perdite è sempre ammessa nei confronti dei redditi della stessa categoria La distinzione artificiale fra redditi di capitale e redditi finanziari diversi impedisce, generalmente, la deducibilità delle minusvalenze e delle perdite dei derivati nei confronti di interessi e dividendi TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE Equità Coerente con il concetto di reddito entrata. Tassazione di tutte le entrate che potenzialmente possono tradursi in consumo Efficienza Evita il fenomeno del lock in effect, evita cioè che la variabile fiscale condizioni le scelte di revisione del portafoglio TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE Efficacia antielusiva si elimina l interesse al differimento dell imposta che può rendere di per sé conveniente la trasformazione di redditi di capitale in plusvalenze TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE Complessità amministrativa Richiede la conoscenza del valore di mercato delle attività finanziarie al 31 dicembre di ogni anno Ma non tutti i soggetti sono tenuti alla contabilità e, in particolare, alla contabilità ai prezzi di mercato TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE Per evitare complicazioni amministrative, per i soggetti non tenuti alla contabilità ai prezzi di mercato era prevista tassazione alla realizzazione + equalizzatore 6

9 EQUALIZZATORE L equalizzatore è un correttivo che ha la funzione di rendere equivalente la tassazione delle plusvalenze alla realizzazione con la tassazione alla maturazione: toglieva ogni vantaggio al differimento dell imposizione (tassazione retrospettiva) EQUALIZZATORE è stato abrogato dall agosto del 2001 La tassazione delle plusvalenze è quindi ora alla maturazione nel caso del risparmio gestito e alla realizzazione in tutti gli altri casi CESSIONI QUALIFICATE Cessioni di partecipazioni o azioni in ammontare tale da configurare una cessione del potere di controllo o della proprietà stessa della società partecipata La tassazione delle plusvalenze cui danno luogo era inizialmente coerente con quella prevista per le plusvalenze che originano dalla cessione di aziende CESSIONI QUALIFICATE Cessioni che rappresentino almeno il 2% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o 5% del capitale della società per titoli quotati 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o 25% del capitale della società per titoli non quotati ALIQUOTE: com era nella riforma Visco ALIQUOTE: com è dal 2004 (dopo la riforma dell imposizione societaria) Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate Proventi dei prodotti derivati 12,5% Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate Proventi dei prodotti derivati 12,5% Plusvalenze derivanti da cessioni qualificate 27% Plusvalenze derivanti da cessioni qualificate Incluse nell Irpef, per una percentuale ora pari al 49,72%, del loro ammontare 7

10 ALIQUOTE Tassazione coordinata con quella dei redditi di capitale: articolata secondo le medesime aliquote REDDITI FINANZIARI Aliquota del 12,5% Titoli pubblici Obbligazioni private di durata > 18 mesi Cambiali finanziarie Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate Proventi dei prodotti derivati Dividendi REDDITI FINANZIARI Aliquota del 27% Depositi e c.c. bancari e postali Certificati di deposito e buoni fruttiferi delle banche Obbligazioni private di durata < 18 mesi Accettazioni bancarie Titoli atipici IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI Caratteristica fondamentale della riforma Visco: ampio coinvolgimento degli intermediari nel prelievo -semplicità di gestione -facilità di accertamento IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI Il sistema di prelievo si articola su tre regimi (fra cui, a certe condizioni, è possibile optare) che riflettono il diverso rapporto che il risparmiatore può instaurare con gli intermediari finanziari TRE REGIMI 1) Il risparmiatore tiene i propri titoli, quote o certificati in custodia o amministrazione presso intermediari senza affidarne loro la gestione può optare per il regime del risparmio amministrato 8

11 TRE REGIMI 2) Il risparmiatore affida ad un intermediario la gestione di parte (o di tutto) il proprio patrimonio. Gestione individuale in quanto il risparmiatore resta titolare dei singoli valori mobiliari che compongono il suo portafoglio può optare per il regime del risparmio gestito IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI In entrambi i regimi -del risparmio amministrato -del risparmio gestito il compito di calcolare le imposte e di versarle è affidato agli intermediari TRE REGIMI 3) Il risparmiatore non è obbligato a rivolgersi ad un intermediario per la custodia o la gestione dei propri titoli Se lo fa non è comunque tenuto a utilizzare l intermediario per il calcolo e il versamento dell imposta può optare per il regime della dichiarazione REGIME DELLA DICHIARAZIONE Anche in caso di opzione per il regime della dichiarazione gli interessi e i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate sono comunque tassati secondo i regimi sostitutivi descritti in precedenza Il regime della dichiarazione interessa pertanto soltanto i redditi finanziari diversi REGIME DEL RISPARMIO GESTITO è il più innovativo La tassazione avviene sul risultato di gestione RISULTATO DI GESTIONE In prima istanza: Valore del patrimonio gestito al termine del periodo meno Valore del patrimonio gestito all inizio del periodo 9

12 RISULTATO DI GESTIONE Valore del patrimonio gestito al termine del periodo meno Valore del patrimonio gestito all inizio del periodo più prelievi meno conferimenti meno redditi soggetti a ritenuta alla fonte, redditi esenti, proventi dei fondi comuni e delle Sicav RISULTATO DI GESTIONE comprende - tutte le plusvalenze maturate - tutti i proventi dei prodotti derivati - tutti i redditi di capitale tassati al 12,5% - gli interessi sui conti correnti bancari la cui giacenza media non ecceda il 5% dell attivo gestito RISULTATO DI GESTIONE 1) calcolato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito 2) tassato al 12,5% 3) se negativo può essere utilizzato per compensare il risultato positivo dei successivi quattro anni RISULTATO DI GESTIONE Permette la compensazione delle minusvalenze e delle altre perdite non solo nei confronti dei redditi finanziari diversi ma anche nei confronti di importanti categorie di redditi di capitali (quelli tassati al 12,5%) e cioè gli interessi delle principali tipologie di titoli obbligazionari e i dividendi REGIME DEL RISPARMIO GESTITO E l unico regime che permette un approccio unitario alla tassazione dei redditi finanziari può garantire un prelievo generale, omogeneo e semplice da amministrare, senza aggravi sugli intermediari già tenuti alla contabilità ai prezzi di mercato Redditi di capitale -tassati al 12,5% -tassati al 27% Dividendi qualificati I TRE REGIMI A CONFRONTO regime della dichiarazione Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva Dich. analitica del 49,78% del loro ammontare risparmio amministrato Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva Opzione non ammessa risparmio gestito Risultato di gestione Imposta sostitutiva (interessi su liquidità nel risultato di gestione) Opzione non ammessa 10

13 Plusvalenze -qualificate -non qualificate (12,5) deducibilità minusvalenze regime della dichiarazione dich. analitica del 49,72% del loro ammontare dichiarazione analitica contro plusvalenze risparmio amministrato opzione non ammessa imposta sulle singole operazioni contro plusvalenze risparmio gestito opzione non ammessa risultato di gestione risultato di gestione Accertamento regime della dichiarazione Segnalazione al fisco, monitoraggio risparmio amministrato Anonimato risparmio gestito Anonimato riporto perdite timing della tassazione (realizzazione o maturazione) 4 anni dichiarazione plusvalenze realizzate 4 anni realizzazione 4 anni maturazione FONDI COMUNI APERTI E CHIUSI E SICAV Il modello di tassazione secondo l utile di gestione si applica anche alle gestioni collettive del risparmio mobiliare Il riporto delle perdite è illimitato e non si ha tassazione in capo al sottoscrittore al momento della cessione delle quote. 11

14 I limiti dell attuale sistema impositivo Quello che segue è un estratto dei paragraf e 1.2 della Relazione finale della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria istituita presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. La commissione, presieduta da Maria Cecilia Guerra, ha svolto i suoi lavori nel periodo compreso fra il 20 giugno e il 25 settembre (Il testo completo della relazione è a disposizione degli studenti sul sito del docente) 1.1. I requisiti di base di un sistema di tassazione dei redditi finanziari La commissione condivide l obiettivo di disegnare un sistema di tassazione dei redditi finanziari che risponda ai seguenti requisiti fondamentali: - l efficienza, sia cioè neutrale rispetto all impiego dell uno o l altro strumento finanziario. In particolare non alteri i prezzi relativi, che hanno la funzione di riflettere la riallocazione del rischio, la diversa liquidità ecc.; - l equità, tratti nello stesso modo transazioni equivalenti, ovvero tassi i diversi strumenti finanziari in relazione alla loro sostanza economica e non alla forma legale che assumono; - la prevenzione dei fenomeni elusivi, resi possibili dal trattamento fiscale diversificato di redditi di uguale natura. Questi obiettivi devono essere realizzati senza perdere di vista la necessità di evitare complessità applicative che avrebbero ricadute negative: sia sui costi di adempimento (specie in capo agli intermediari), sia sulle possibilità di controllo (da parte dell amministrazione finanziaria), sia in termini di trasparenza e quindi leggibilità da parte del contribuente. Essi richiedono la definizione di un sistema ad un tempo generale (che comporti cioè la tassazione di tutte le transazioni finanziarie) ed omogeneo (che escluda cioè trattamenti differenziati per l una o l altra di esse) I limiti dell attuale sistema impositivo L attuale sistema di tassazione dei redditi finanziari risponde solo in parte a questi requisiti. Si tratta effettivamente di un sistema generale, in quanto riguarda tutti i redditi di capitale, e tutti quei redditi finanziari che sono ricompresi nella categoria dei redditi diversi: plusvalenze e proventi dei prodotti derivati. Queste due categorie reddituali (redditi di capitale e redditi diversi) sono definite, in modo organico e coordinato, così da ricomprendere tutti i proventi derivanti dall impiego di capitale. Sono poi previste specifiche norme di chiusura cui è assegnata la funzione di ricondurre a tassazione anche fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate. L attuale sistema di prelievo non è però omogeneo. Le più importanti fonti di disomogeneità di trattamento riguardano i seguenti aspetti: l esistenza di due aliquote di prelievo (12,5 e 27%); le diversità fra i tre regimi di tassazione del risparmio (regime del risparmio amministrato, del risparmio gestito e della dichiarazione) con riferimento alla deducibilità delle minusvalenze e al timing della tassazione, le disparità di trattamento fra Oicvm italiani e Oicvm comunitari armonizzati, gli uni tassati in monte e alla maturazione, gli altri in capo al percipiente alla realizzazione; il differimento dell imposta sui redditi di capitale percepiti su titoli a cedola nulla. 1) L esistenza di due aliquote di prelievo: 12,5 e 27%.

15 È difficile trovare giustificazioni valide a sostegno di un articolazione del prelievo su più di un aliquota, che, nella situazione attuale, si traduce, di fatto, in una discriminazione ai danni degli interessi dei depositi e delle altre passività bancarie e postali. Le giustificazioni tradizionalmente portate a sostegno di una differenziazione di aliquote sono state prevalentemente due: riservare un trattamento di favore agli impieghi a lungo termine, o a quei redditi, quali le plusvalenze, che hanno natura aleatoria. Entrambe sembrano ormai difficilmente sostenibili. La sofisticazione raggiunta dai mercati finanziari, anche a seguito dello sviluppo dei prodotti derivati e del ruolo esercitato dagli investitori professionali, rende infatti inadeguata, sotto il profilo economico, una distinzione, cui si accompagni, come nel caso italiano, una differenza di tassazione, fra redditi di capitale e guadagni di capitale, così come fra titoli a breve o titoli a lungo termine. È infatti facile trasformare la natura del proprio reddito (da reddito di capitale a reddito diverso) e operare trasformazioni di scadenze (fra il lungo e il breve termine). L articolazione su due aliquote presente nel nostro ordinamento solleva poi problemi anche sotto il profilo equitativo: la discriminazione ai danni dei depositi bancari e postali comporta infatti un onere più elevato nei confronti dell attività in cui è investita la quota più rilevante del portafoglio dei soggetti a più basso reddito. 2) Le diversità fra i tre regimi di tassazione del risparmio L attuale sistema di tassazione prevede tre regimi di imposta alternativi e opzionali: il regime del risparmio gestito, di quello amministrato e della dichiarazione. I due regimi (del gestito e dell amministrato) che si avvalgono degli intermediari per il calcolo e il versamento dell imposta garantiscono l anonimato e l esclusione dal monitoraggio riservato ai redditi prodotti all estero. L intervento degli intermediari rende infatti possibile l accertamento del reddito senza ricorrere a successive segnalazioni al fisco. Questa considerazione, unita alla semplificazione dei compiti che i due regimi, del risparmio gestito e di quello amministrato, pongono in capo al contribuente, costituisce un indubbio incentivo a favore degli stessi, che ha fondate giustificazioni in relazione agli obiettivi sopra richiamati (riduzione dei costi di accertamento e di adempimento). L attribuzione delle aliquote del prelievo alle diverse tipologie di reddito è la medesima nei tre regimi. (L unica eccezione, motivata dalla necessità di evitare complessità nel sistema, è costituita dagli interessi sulla liquidità, nel caso del risparmio gestito, che, confluendo nell utile di gestione, vengono assoggettati al 12,5 anziché al 27%). Tutti e tre i regimi garantiscono la deducibilità delle minusvalenze (e altre perdite) dalle plusvalenze e dai proventi della stessa natura. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono deducibili dalle sole plusvalenze derivanti da analoghe cessioni. Con riferimento a tali redditi non è possibile optare per regimi diversi da quello della dichiarazione; il riporto di eventuali perdite è sempre ammesso per quattro anni. Vi sono però due importanti differenze da sottolineare. a) Il regime del risparmio gestito è l unico che garantisce un approccio aggregato alla tassazione dei redditi finanziari, in quanto è l unico che permette la deducibilità delle minusvalenze e delle altre perdite, non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche nei confronti di importanti categorie di redditi di capitali (quelli tassati al 12,5%), fra cui rientrano, in particolare, gli interessi sulle principali tipologie di titoli obbligazionari e i dividendi. Tali redditi costituiscono infatti una componente positiva del risultato di gestione, che può essere diminuita da componenti negative, rappresentate appunto dalle minusvalenze maturate o dalle perdite sui prodotti derivati. Il risultato di gestione oggetto di tassazione è inoltre valutato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito, mentre negli altri regimi non è ammessa la deducibilità degli oneri e delle commissioni in cui si incorre, b) Il timing della tassazione è molto diverso nei tre regimi. A seguito dell abrogazione del cosiddetto equalizzatore, nel regime della dichiarazione e in quello del risparmio amministrato la 1

16 tassazione avviene infatti alla realizzazione, mentre nel regime del risparmio gestito la tassazione avviene alla maturazione. Queste asimmetrie di trattamento rappresentano un evidente violazione del principio di omogeneità cui ci si è richiamati in apertura. 3) Disparità di trattamento fra Oicvm italiani e Oicvm comunitari armonizzati Due aspetti dell attuale sistema di prelievo rischiano di porre su un piano di svantaggio gli Oicvm italiani (e cioè quelli con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia) rispetto agli Oicvm comunitari armonizzati (con sede in un altro Stato membro dell Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie), ed interferire, quindi, con il corretto funzionamento dei mercati. 1. I redditi degli Oicvm italiani sono tassati alla maturazione mentre i redditi degli Oicvm comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione: il pagamento dell imposta è infatti differito fino a quando i partecipanti non percepiscano tali redditi tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche. A seguito dell abolizione dell equalizzatore, tale differimento non è più compensato da un corrispondente incremento dell ammontare dell imposta. 2. Nel caso degli Oicvm italiani, il prelievo avviene in capo al fondo. I redditi degli Oicvm comunitari armonizzati sono invece tassati direttamente a carico dei partecipanti. Ne consegue che i fondi italiani espongono nei propri rendiconti i rendimenti al netto dell imposta sostitutiva, e, pertanto, anche quando maturino rendimenti di importo esattamente pari a quelli conseguiti dagli Oicvm comunitari armonizzati evidenziano peggiori performance. Concorre a questo risultato l iscrizione nella voce dell attivo degli Oicvm italiani relativa agli altri crediti, dell importo del risparmio d imposta ricollegabile ai risultati negativi di gestione, utilizzabili a compensazione dei risultati positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro fondo. Poiché tali crediti non sono sempre immediatamente liquidabili, gli Oicvm italiani che abbiano valorizzato i risultati negativi di gestione non possono investire interamente il loro attivo e registrano quindi peggiori performances rispetto agli Oicvm comunitari armonizzati. Nei casi poi in cui questo risparmio d imposta rappresenti una quota rilevante del suo attivo, l Oicvm corre il rischio di andare in default, non essendo i risultati negativi di gestione monetizzabili. Tale rischio sarebbe ovviamente destinato a diventare ancora più rilevante in presenza di una più elevata imposta sostitutiva. 4) Il differimento di imposta nel caso dei titoli a cedola nulla I titoli zero coupon bond (di seguito, zcb) sono tassati in capo alle persone fisiche al momento della percezione dei proventi, e cioè alla vendita o al rimborso del titolo. Tali proventi sono costituiti sia da redditi di capitale (pari allo scarto di emissione maturato nel periodo intercorrente tra data di acquisto e data di cessione o rimborso), sia da redditi diversi (plusvalenze o minusvalenze da cessione). La possibilità di differire la tassazione sui redditi di capitale al momento del rimborso comporta che, a parità di altre condizioni, l onere fiscale effettivo sul titolo sia inferiore a quello gravante su un titolo cum cedola. Quest ultimo subisce infatti la tassazione sul pagamento periodico degli interessi: alla fonte, nel regime del risparmio amministrato e della dichiarazione, e annualmente, come componente del risultato di gestione, nel caso del regime del risparmio gestito. Questa disparità di trattamento fiscale era stata rimossa con l introduzione, di un apposito meccanismo di equalizzazione (cosiddetto piccolo equalizzatore ), poi abrogato. 2

17 Un problema analogo di differimento della tassazione, per il quale è necessario individuare una soluzione coordinata con quella che si vorrà adottare per gli zcb, si pone anche con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Per quanto riguarda invece i contratti assicurativi a natura previdenziale, la commissione segnala che di tale problema ci si debba occupare nell ambito del coordinamento complessivo fra le nuove disposizioni e quelle del regime riservato alla tassazione del risparmio previdenziale e assicurativo. La commissione ritiene che su tutti e quattro gli aspetti richiamati sia necessario intervenire. Scopo di questo rapporto è prospettare gli interventi possibili, sottolineando anche le inevitabili difficoltà imposte dal prevedere cambiamenti in prassi ormai consolidate e dalla necessità di intervenire su un sistema complesso, articolato e in continua evoluzione, come quello degli strumenti finanziari. 3

18 APPENDICE: Il prelievo sostitutivo alla fonte sui redditi di capitale operato dagli intermediari Il decreto legislativo 239/96 ha modificato significativamente le modalità del prelievo alla fonte sui redditi di capitale. In particolare, in un insieme rilevante di casi, il regime di applicazione di ritenute alla fonte, a carico dell emittente, è stato sostituito da un prelievo sostitutivo alla fonte ad opera degli intermediari. Il prelievo sostitutivo si applica agli interessi ed altri proventi di: - obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie. - obbligazioni e titoli pubblici ed equiparati - obbligazioni emesse da enti territoriali - obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti (per obbligazioni diverse da quelle pubbliche il prelievo avviene secondo l aliquota del 27% se i titoli hanno scadenza inferiore ai diciotto mesi; in questo caso il prelievo sostitutivo viene operato anche quando il percettore è un Oicvm o un fondo pensione) Il prelievo alla fonte ai applica alla parte dei redditi maturata nel periodo di possesso, e si applica ai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche, per le quali il prelievo avviene a titolo di imposta. b) imprese individuali, associazioni professionali ed enti non commerciali, per i quali il prelievo ha invece natura di acconto. c) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (prelievo a titolo di imposta) L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell economia, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata da Poste italiane Spa. Il prelievo dell imposta avviene attraverso l istituzione, da parte degli intermediari indicati, di un apposito conto unico, destinato ad accogliere le registrazioni di accrediti e addebiti relativi ad operazioni effettuate dai soggetti sottoposti al prelievo sostitutivo. Il funzionamento del conto unico può essere sinteticamente spiegato nei termini seguenti. La negoziazione avviene al lordo dell imposta dovuta sui proventi maturati nel periodo di possesso. L intermediario riceve il corrispettivo lordo, ma corrisponderà all investitore finale che sia assoggettato al prelievo sostitutivo solo l ammontare al netto dell imposta. L intermediario quindi addebita al venditore l imposta sui proventi dei titoli riconosciuti nel corrispettivo. Tale addebito si tradurrà in un accredito sul conto unico. Allo stesso modo accredita all acquirente l imposta sui proventi riconosciuti nel corrispettivo, addebitandola contestualmente sul conto unico. Al contribuente verrà in ogni caso accreditata l imposta dovuta in occasione dell incasso delle cedole. Complessivamente, quindi, il contribuente verrà gravato del saldo fra l imposta che gli verrà addebitata in occasione del pagamento delle cedole o dell eventuale cessione del titolo e l imposta che gli verrà accreditata in occasione dell acquisto del titolo (che non deve essere assolta da lui in quanto non si riferisce ad un periodo in cui il titolo sia stato in suo possesso).

19 Il saldo fra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico, che risulta alla fine di ogni mese, può essere positivo o negativo. Se positivo, viene versato. Se negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Per i titoli senza cedola di durata non superiore a 12 mesi la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono inoltre soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Il sistema di tassazione sostitutiva introdotta dal 239 si applica anche sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A, al posto della ritenuta. L imposta è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Questi soggetti accreditano l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili al conto unico con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Per gli utili spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, l'imposta sostitutiva viene prelevata nella misura prevista dalla convenzione Nella pagina seguente viene presentato un esempio di applicazione del prelievo sostitutivo previsto dal decreto 239/96.

20 valore del titolo 100 cedola 6 godimento 01/10/ /04/2008 prezzo lordo conto unico rendimento prezzo netto accrediti addebiti lordo netto Data sogg.x sottoscrive titolo 01/10/ vende titolo 01/11/ ,125 addebito imposta 0, , ,875 sogg.y acquista titolo 01/11/ accredito imposta 0, ,875 0,125 vende titolo 31/12/ addebito imposta 12,5% 0,375 0, ,625 soggetto G acquista titolo 01/01/ accredito imposta 12,5% 0, ,625 0,375 vende titolo 01/03/ addebito imposta 12,5% 0,625 0, ,375 sogg. Z acquista titolo 01/03/ accredito imposta 0, ,375 0,625 incassa cedola e vende titolo 01/04/ addebito imposta 0,75 105,25 0,75 1 0,875 totale addebiti e accrediti conto unico 1,875 1,125 saldo conto unico da versare 0,75

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