per l'anno d'imposta si no

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1 ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI E DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DI CEDOLE D INVESTIMENTO ovvero ai fini del riconoscimento fiscale della riduzione dell utile per perdita derivante dall alienazione di immobile per l'anno d'imposta 1. CODICE DELLO STATUS DELLA DICHIARAZIONE (Compilazione a carico del contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, con autodichiarazione o rettifica della dichiarazione prima dell'emissione del provvedimento) (1 presentazione dopo la scadenza del termine, 2 autodichiarazione, 3 rettifica precedente all'emissione del provvedimento) 2. DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE (Nome e cognome) (Codice fiscale) (Dati relativi alla residenza: località, via, numero civico) (indirizzo di posta elettronica) (CAP, Ufficio postale) (numero telefonico) Il contribuente è residente della Repubblica di Slovenia: si no Stato di residenza: 3. DATI NECESSARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI, DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE, NONCHÉ DI CEDOLE D'INVESTIMENTO Il contribuente allega Tipo di prospetto Numero Prospetto del titolo ovvero della cedola d investimento Prospetto del titolo per la vendita allo scoperto Prospetto del titolo gestito da società di intermediazione in base al mandato di gestione Prospetto del titolo per la vendita allo scoperto gestito da società di intermediazione in base al mandato di gestione Prospetto della quota di partecipazione del capitale di società, cooperative o altre organizzazioni

2 4. ESONERO DAL PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DA CAPITALE, OTTENUTO TRAMITE ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, ACQUISITA CON INVESTIMENTI DI CAPITALE A RISCHIO, SECONDO L'ARTICOLO 96, SECONDO COMMA, QUINTO PUNTO DELLA LEGGE SULL'IRPEF (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 testo ufficiale riveduto; in seguito denominata Legge ZDoh-2) Chiede l esonero ai sensi dell art. 96, secondo comma, quinto punto della legge ZDoh-2: si no Il sottoscritto dichiara: di aver alienato la propria quota di partecipazione al capitale acquisita tramite investimenti nel capitale di rischio (investimenti nella forma di incremento del capitale societario tramite la partecipazione del contribuente o la costituzione di società) di una società costituita ai sensi della legge che regola le società di capitale di rischio, alla quale è stato riconosciuto, durante il periodo in cui il contribuente ne possedeva la quota di partecipazione, lo status di società con capitale di rischio. 5. RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE POSITIVA PER PERDITA PORTATA A NUOVO (art. 97, terzo comma della ZDoh-2) N. progr. Numero delibera della delibera Ufficio tributario: Perdita (in EUR, arrotondata al secondo decimale) 6. RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE POSITIVA NONCHÉ DELL'UTILE PER PERDITA DERIVANTE DALL ALIENAZIONE DI IMMOBILI N. progr. dichiarazione Numero delibera Perdita (in EUR, arrotondata al secondo decimale) Utile (in EUR, arrotondato al secondo decimale) Imposta calcolata (in EUR, arrotondata al secondo decimale) 7. RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL IMPOSTA VERSATA ALL ESTERO. OVVERO DI ESONERO N. progr Codice del capitale da cui deriva l'utile conseguito all'estero* Imposta estera (in EUR, arrotondata al secondo decimale) Stato 8. RIDUZIONE OVVERO ESONERO DAL PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI, DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DI CEDOLE D INVESTIMENTO, AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE Il sottoscritto chiede il riconoscimento della riduzione ovvero l'esonero dal pagamento dell'imposta sugli utili ottenuti dall'alienazione di titoli, di altre quote di partecipazione al capitale nonché di cedole

3 d investimento, ai sensi del comma, articolo della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e. Il sottoscritto conferma altresì di essere residente in, ai sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e. Si allega l'attestato di residenza rilasciato dall'autorità competente, in data, dal quale risulta che il sottoscritto è residente in, ai sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e. 9. ALLEGATI * * * * * Allegati (descrizione dei documenti o degli attestati che il contribuente ha allegato alla dichiarazione): Luogo., data. Firma del contribuente MF-DURS mod. DOHKAP n.

4 NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE: Importo espresso in EUR, arrotondato al secondo decimale CODICE FISCALE: N. progr. acquisizione Modalità acquisizione * PROSPETTO DEL TITOLO OVVERO DELLA CEDOLA D INVESTIMENTO CODICE ISIN, TICKER O DENOMINAZIONE DEL TITOLO Imposta pagata all estero SI NO Perdita portata al nuovo esercizio, ai sensi dell articolo 97 della ZDoh-2 SI NO Alienazione della quota di partecipazione, acquisita tramite scambio di SI NO azioni, in conformità con la Direttiva 90/434/CEE Richiesta di esonero ai sensi dell art. 96, secondo comma, quinto punto della legge ZDoh-2: SI NO Quantità Valore di acquisto all acquisizione (per unità) Imposta sulle successioni e donazioni pagata di alienazione Quantità di titoli alienati Fondo titoli Valore all'alienazione (per unità) Regola di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh ** ** I requisiti per la riduzione dell'imponibile positivo, di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh-2, sono soddisfatti (indicare SI o NO). * Modalità di acquisizione: A partecipazione al capitale sociale, E scambio di capitale in seguito alle modifiche statutarie della società, B acquisto, F successione, C incremento del capitale sociale finanziato con i G donazione, mezzi propri del contribuente, D incremento del capitale sociale finanziato con i H altro. mezzi della società, Luogo., data. Firma del contribuente

5 Importo espresso in EUR, arrotondato al secondo decimale NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE: CODICE FISCALE: PROSPETTO DEL TITOLO PER LA VENDITA ALLO SCOPERTO CODICE ISIN, TICKER O DENOMINAZIONE DEL TITOLO Imposta pagata all estero SI NO N. progr. di alienazione Quantità del titolo alienato Valore all'alienazione (per unità) acquisizione Modalità di acquisizione* Quantità del titolo acquisito Fondo titoli Valore di acquisto all acquisizione (per unità) Imposta sulle successioni e donazioni pagata * Modalità di acquisizione: A acquisto B successione C donazione D altro Luogo, data..firma del contribuente..

6 NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE: Importo espresso in EUR,arrotondato al secondo decimale CODICE FISCALE: PROSPETTO DEL TITOLO gestito da società di intermediazione in base al mandato di gestione CODICE ISIN, TICKER O DENOMINAZIONE DEL TITOLO Imposta pagata all estero SI NO Perdita portata al nuovo esercizio, ai sensi dell articolo 97 della ZDoh-2 SI NO Alienazione della quota di partecipazione, acquisita tramite scambio di SI NO azioni, in conformità con la Direttiva 90/434/CEE Richiesta di esonero ai sensi dell art. 96, secondo comma, quinto punto della legge ZDoh-2: SI NO N. progr. acquisizione Modalità acquisizione* Quantità Valore di acquisto all acquisizion e (per unità) Imposta sulle successioni e donazioni pagata di alienazione Quantità di titoli alienati Fondo titoli Valore all'alienazione (per unità) Regola di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh ** * Modalità di acquisizione: A partecipazione al capitale sociale, E scambio di capitale in seguito alle modifiche statutarie della società, B acquisto, F successione, C incremento del capitale sociale finanziato con i G donazione, mezzi propri del contribuente, D incremento del capitale sociale finanziato con i H altro. mezzi della società, ** I requisiti per la riduzione dell'imponibile positivo, di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh-2, sono soddisfatti (indicare SI o NO). Luogo., data. Firma del contribuente

7 NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE: CODICE FISCALE: PROSPETTO DEL TITOLO PER LA VENDITA ALLO SCOPERTO, gestito da società di intermediazione in base al mandato di gestione CODICE ISIN, TICKER O DENOMINAZIONE DEL TITOLO Imposta pagata all estero SI NO Importo espresso in EUR, arrotondato al secondo decimale N. progr. di alienazione Quantità del titolo alienato Valore all'alienazione (per unità) di acquisizione Modalità di acquisizione* Quantità del titolo acquisito Fondo titoli Valore di acquisto all acquisizione (per unità) Imposta sulle successioni e donazioni pagata * Modalità di acquisizione: A acquisto B successione C donazione D altro Luogo., data Firma del contribuente..

8 NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE: CODICE FISCALE: Importo espresso in EUR, arrotondato al secondo decimale PROSPETTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE DI SOCIETÀ, COOPERATIVE O ALTRE ORGANIZZAZIONI Imposta pagata all estero SI NO Perdita portata a nuovo ai sensi dell articolo 97 della ZDoh-2 SI NO Alienazione della quota di partecipazione, acquisita tramite scambio di SI NO azioni, in conformità con la Direttiva 90/434/CEE Richiesta di esonero ai sensi dell art. 96, secondo comma, quinto punto della legge ZDoh-2: SI NO N. progr. acquisizione Modalità acquisizione* Valore di acquisto all acquisizione Imposta sulle successioni e donazioni pagata di alienazione % della quota alienata Stato quota Valore all alienazione Regola di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh ** ** I requisiti per la riduzione dell'imponibile positivo, di cui al secondo comma in relazione al quinto comma dell articolo 97 della ZDoh-2, sono soddisfatti (indicare SI o NO). * Modalità di acquisizione: A partecipazione al capitale sociale, E scambio di capitale in seguito alle modifiche statutarie della società, B acquisto, F successione, C incremento del capitale sociale finanziato con i G donazione, mezzi propri del contribuente, MF-DURS D incremento mod. DOHKAP del capitale n. 4 sociale finanziato con i H altro. mezzi della società, Luogo., data. Firma del contribuente MF-FURS obr- DOHKAP št. 4

9 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI E DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DI CEDOLE D INVESTIMENTO 0. INTRODUZIONE (1) I contribuenti, eccetto i contribuenti non residenti, devono presentare, entro il 28 febbraio dell anno in corso, la dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli, di altre quote di partecipazione, nonché di cedole d'investimento relativa all esercizio precedente. I non residenti devono, invece, presentare detta dichiarazione entro i quindici giorni successivi all'operazione di alienazione di titoli, di altre quote di partecipazione, nonché di cedole d'investimento, salvo nel caso in cui essi dichiarino tutte le operazioni di alienazione effettuate nell'anno precedente. In tal caso possono presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio per l'anno precedente. (2) La dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli, di altre quote di partecipazione nonché di cedole d investimento va presentata all Autorità tributaria competente. I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione in forma elettronica tramite il sistema edavki, qualora abbiano eseguito nell'anno precedente almeno dieci alienazioni di capitale di cui sopra. I contribuenti che anno eseguito meno di dieci alienazioni di capitale di cui sopra soggette all'imposizione possono presentare la dichiarazione in forma scritta con un modulo o tramite il sistema edavki. Il contribuente necessita in questo caso il certificato digitale (SIGEN-CA, POŠTA CA, HALCOM CA, AC NLB). Per ulteriori informazioni sul funzionamento tributario digitale edavki sono rivolgersi all'indirizzo web (3) Non devono presentare la dichiarazione i contribuenti che hanno: alienato i titoli di debito; alienato il capitale (diverso dai titoli di debito) dopo 20 anni di titolarità; registrato un utile o perdita, alienando azioni o altre quote di capitale che sono state acquisite per la prima volta nel corso del processo di privatizzazione della società, ai sensi della normativa che disciplina la ristrutturazione patrimoniale delle imprese. Per prima alienazione si intende anche l'alienazione di azioni o quote di capitale ereditate che il deceduto aveva acquisito durante il processo di privatizzazione della società, ai sensi della normativa che disciplina la ristrutturazione patrimoniale delle imprese; conseguito l utile derivante dall alienazione di cedole d investimento, acquisite dal titolare mediante lo scambio di azioni della società d'investimento autorizzata oppure di azioni della società d'investimento, succeduta alla società d'investimento autorizzata, durante la fase di trasformazione obbligatoria della società d'investimento autorizzata o della società d'investimento, succeduta alla società d'investimento autorizzata, in fondi d'investimento comuni, o durante la fase obbligatoria di trasferimento di una parte dell attivo della società d investimento autorizzata al fondo comune d investimento, a condizione che lo scambio sia avvenuto nei termini e secondo la normativa in materia e che le cedole d investimento alienate siano state acquisite dal contribuente mediante lo scambio di quote acquisite durante il processo di privatizzazione delle società. 1. INSERIMENTO DEL CODICE DELLO STATUS DELLA DICHIARAZIONE (1) Lo status della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt della Legge di procedura tributaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 testo ufficiale riveduto; in seguito denominata Legge ZDavP-2). La casella non deve essere compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente, quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge ZDavP-2 che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione. (2) Codice 1 Il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo e per motivi giustificabili, può presentare presso l'autorità tributaria competente, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a motivare nella domanda il MF- FURS obr. DOHKAP št. 4

10 motivo del ritardo ed allegarvi i giustificativi. Per motivi giustificabili s intendono circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire e tali da impedire la compilazione o la presentazione della dichiarazione nei termini prescritti. Il contribuente è tenuto a presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e comunque entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Di norma, il contribuente è tenuto ad allegare la dichiarazione alla domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente sarà libero di presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione senza allegarvi la dichiarazione, con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'autorità tributaria competente conceda la presentazione della dichiarazione successivamente alla scadenza del termine prescritto, viene fissato il termine di presentazione della dichiarazione con un provvedimento. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica Codice dello status della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine). (3) Codice 2 Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione nel termine prescritto e non adempia i criteri per la presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto oppure abbia indicato nella dichiarazione, in base alla quale l'autorità tributaria aveva già emesso il provvedimento di imposizione, dati non veritieri, non corretti o incompleti, il contribuente potrà presentare, ai sensi dell'art. 63 della Legge ZdavP-2, entro e non oltre la notifica del provvedimento di imposizione o entro l'avvio dell'ispezione tributaria di controllo o entro l'avvio della procedura relativa alla violazione o del procedimento penale, la dichiarazione dei redditi con autodichiarazione. Ai sensi dell'art. 396 della Legge ZDavP-2 il contribuente che ha presentato la dichiarazione mediante autodichiarazione non viene sanzionato per la violazione se corrisponde l'imposta calcolata indicata nell autodichiarazione. Il contribuente non può presentare una nuova autodichiarazione per i debiti in relazione ai quali ha già presentato l'autodichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodichiarazione ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica Codice dello status della dichiarazione il numero 2 (autodichiarazione). (4) Codice 3 Il contribuente è libero di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata all'autorità tributaria in conformità con l'art. 64 della Legge ZDavP-2, entro e non oltre l'emissione del provvedimento di imposizione. Il contribuente che rettifica la dichiarazione presentata prima dell'emissione del provvedimento di imposizione, è tenuto ad inserire nella rubrica Codice dello status della dichiarazione il numero 3 (rettifica precedente all'emissione del provvedimento). 2. INDICAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE (1) Vengono inseriti i dati identificativi di base del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono). 3. INDICAZIONE DEI DATI NECESSARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI E DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE, NONCHÉ DI CEDOLE D'INVESTIMENTO (1) Il contribuente deve indicare il numero dei prospetti relativi alle diverse tipologie di capitale alienato nell anno, per il quale si determina l imposta sugli utili derivanti dall alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione, nonché di cedole d investimento. 4. INDICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER RICHIEDERE L'ESONERO DEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DA CAPITALE, OTTENUTO TRAMITE ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, ACQUISITA CON INVESTIMENTI DI CAPITALE A RISCHIO, SECONDO L'ARTICOLO 96, SECONDO COMMA, QUINTO PUNTO DELLA ZDOH-2 (1) Ai sensi dell articolo 96, secondo paragrafo, quinto punto della Legge sull'irpef (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 testo ufficiale riveduto; in seguito denominata Legge Zdoh-2) non deve essere pagata l'imposta sugli utili derivanti da capitale, ottenuti tramite alienazione della quota di partecipazione al capitale, acquisita con investimenti nel capitale di rischio (investimenti

11 nella forma di incremento del capitale societario tramite la partecipazione del contribuente o la costituzione di società) di una società costituita ai sensi della legge sulle società di capitale di rischio, a condizione che la società godesse dello status di società con capitale di rischio per tutto il periodo durante il quale il contribuente era titolare di tale quota di partecipazione. (2) Il contribuente deve indicare se desidera richiedere l'esonero in oggetto. Barrando la casella si, il contribuente conferma l'avvenuta notifica all Autorità tributaria. 5. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE POSITIVA PER PERDITA PORTATA AL NUOVO ESERCIZIO (1) Il contribuente indica i dati relativi alla perdita riportata dagli esercizi precedenti, derivante dall'alienazione di azioni o quote ovvero partecipazioni, acquisite prima dell'alienazione di nuove azioni o quote ovvero partecipazioni, in seguito all'incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società. 6. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'UTILE OVVERO ALLA PERDITA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI (1) Il contribuente deve compilare la tabella 5 se richiede: la riduzione della base imponibile positiva relativa all'utile di capitale derivante dall alienazione dell immobile, per la perdita proveniente dall alienazione di altro immobile (in tal caso deve compilare soltanto i punti 1 e 4; nel caso di alienazione di immobile e del relativo pagamento dell imposta all estero, il contribuente deve anche compilare la sezione 5, salvo il caso in cui non abbia già dichiarato l'imposta pagata all'estero presentando la relativa dichiarazione finalizzata alla determinazione dell imposta sull'utile realizzato con alienazione dell'immobile); la riduzione della base imponibile positiva relativa all'utile, derivante dall'alienazione di titoli e di altre quote nonché di cedole di investimento per la perdita proveniente dall alienazione dell immobile; la riduzione della base imponibile positiva relativa all'utile, derivante dall'alienazione dell immobile, per la perdita proveniente dall alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione, nonché di cedole di investimento. (2) Il contribuente deve indicare i dati relativi all'utile ed alla perdita derivante dall'alienazione degli immobili nell esercizio per cui si determina l'imposta. (3) Il contribuente deve inserire il numero progressivo, la data di presentazione della dichiarazione per la determinazione dell'imposta sull'utile derivane dall'alienazione dell'immobile, il numero della delibera dell autorità tributaria, l importo della perdita ovvero dell utile e l importo dell imposta calcolata. 7. INDICAZIONE DEI DATI PER LA RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL IMPOSTA VERSATA ALL ESTERO, OVVERO DI ESONERO (1) Il contribuente residente che percepisce redditi derivanti dall utile per l alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione nonché di cedole di investimento, che sono tassati all estero, può fare richiesta, nella dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta su detti utili, di detrazione dell imposta già versata all estero. (2) Il contribuente che richiede la detrazione dell'imposta versata all'estero deve allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante gli obblighi tributari all'estero e, in particolare, l'ammontare dell'imposta corrisposta all estero, la base imponibile nonché la quietanza di pieno pagamento e saldo dell'imposta. Sono validi i documenti rilasciati dall'autorità tributaria dello Stato estero o altri documenti comprovanti la sussistenza dell'obbligo tributario ed il saldo dell'imposta all'estero. (3) Nella tabella 6 devono essere riportati il codice del capitale, da cui deriva l'utile ottenuto all'estero, l'importo dell'imposta estera corrisposta e l'indicazione dello Stato dove l'imposta è stata calcolata e versata.

12 8. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TITOLI, E DI ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DI CEDOLE D INVESTIMENTO, AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE (1) Il contribuente non residente deve indicare il relativo articolo e comma della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e lo Stato in questione, in virtù della quale richiede l'esonero dal pagamento dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale nonché di cedole di investimento. (2) Il contribuente non residente deve inoltre allegare il certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente dello Stato firmatario, dal quale si evince che il contribuente risulta avere la residenza nello Stato estero, ai sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e lo Stato in questione. Deve indicare lo Stato contraente e la data (gg,mm,aaaa) di rilascio del certificato. 9. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DEL TITOLO OVVERO DELLA CEDOLA DI INVESTIMENTO (1) I prospetti di ogni singolo titolo ovvero cedola di investimento costituiscono parte integrante della dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale, nonché di cedole d'investimento. (2) Il prospetto deve essere compilato per i titoli ovvero le cedole di investimento che sono stati alienati durante l anno solare, prima che fossero trascorsi vent'anni dalla data di acquisizione. (3) Il contribuente deve riportare nel prospetto il codice ISIN, ticker o la denominazione del titolo ovvero della cedola di investimento o l indicazione dell emittente del titolo ovvero della cedola di investimento. (4) Nei prospetti relativi ai titoli alienati all estero deve essere contrassegnata la casella del "SI qualora l imposta sugli utili sia stata pagata all estero. (5) Nei prospetti relativi ai titoli alienati, acquisiti prima dell alienazione di nuove azioni in seguito all'incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, deve essere contrassegnata la casella "SI se l eventuale perdita è stata riportata sugli utili degli anni successivi. (6) Nei prospetti relativi ai titoli alienati all'estero deve essere contrassegnata la casella "SI" nel caso in cui il titolo alienato all'estero sia stato acquisito in seguito al trasferimento di titoli, in virtù della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20 agosto 1990 pag. 142), modificata dalla direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d attivo ed agli scambi d azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58 del 4 marzo 2005, pag. 19) e che tale operazione non sia stata dichiarata nell'anno di effettuazione dello scambio (ovvero che il contribuente abbia deciso di portare la determinazione degli obblighi fiscali, relativi allo scambio d'azioni effettuato, al periodo d imposta successivo). (7) Qualora intenda richiedere l'esonero dal pagamento dell'imposta, il contribuente deve contrassegnare la casella "SI" nei prospetti relativi ai titoli acquisiti tramite investimenti nel capitale di rischio (investimenti nella forma di incremento del capitale societario tramite la partecipazione del contribuente o la costituzione di società) di una società costituita ai sensi della legge che regola le società di capitale di rischio, alla quale è stato riconosciuto, durante il periodo in cui il contribuente ne possedeva la quota di partecipazione, lo status di società con capitale di rischio. (8) Nel prospetto il contribuente deve indicare ogni acquisizione ed ogni alienazione riguardante un determinato titolo ovvero cedola di investimento. Per ogni acquisizione di titoli o cedole d investimento deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Per ogni alienazione di titoli o cedole di investimento deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 6, 7, 8, 9 e 10.

13 (9) Nella colonna 1 devono essere riportate le date di acquisizione del titolo ovvero della cedola di investimento, alienata prima che siano trascorsi vent'anni da tale data, cominciando con la prima acquisizione, in ordine cronologico, del titolo ovvero della cedola di investimento. (10) Nella colonna 2 deve essere indicata la modalità di acquisizione, riportando il codice indicato nel modello. (11) Nella colonna 3 deve essere indicata la quantità di titoli ovvero di cedole di investimento acquisite in una singola operazione, indicata nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l'avvenuta operazione di acquisto. (12) Nella colonna 4 deve essere indicato il valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità) realizzata con una singola operazione, come indicato nel contratto di compravendita o di altro tipo ovvero comprovato dal contribuente con valida documentazione senza che venga per questo applicato l incremento dell 1% per le spese forfettarie. Ai fini della determinazione del valore d acquisto devono essere rispettate, nei casi seguenti, particolari indicazioni: se il capitale è stato acquisito mediante successione o donazione, si considera quale valore d acquisto al momento dell acquisizione il valore base per la determinazione dell imposta sulle successioni e donazioni. Se tale imposta non è stata determinata, si considera il prezzo di mercato vigente al momento dell acquisizione; se il datore di lavoro ha garantito al dipendente il diritto di acquisto ovvero di acquisizione dell azione ad un prezzo ridotto, si considera, ai fini della dichiarazione, come valore d'acquisto il prezzo di mercato in vigore alla data di acquisizione dell'azione da parte del contribuente; se il contribuente ha acquisito le azioni in seguito all incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, il valore d acquisto delle azioni è considerato pari a zero; se il contribuente ha alienato le azioni acquisite al momento dell incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, negli esercizi 2005 o 2006, e tale incremento è stato tassato secondo le modalità valide per i dividendi, si considera quale valore d acquisto delle suddette azioni il valore nominale delle stesse al momento della trasformazione; se le cedole d investimento sono state acquisite prima del 1 gennaio 2003, si considera, quale loro valore d'acquisto, il valore di mercato al 1 gennaio 2006; se i titoli sono stati acquisiti prima del 1 gennaio 2003, si considera, quale loro prezzo di acquisizione, il valore di mercato al 1 gennaio 2006, comprovabile con valida documentazione, o il valore contabile al 1 gennaio 2006, qualora il contribuente non disponga di adeguati documenti. Se il valore d acquisto reale dei titoli, dimostrato dal contribuente, risulta essere superiore al valore di mercato o al valore contabile al 1 gennaio 2006, si considera il valore d acquisto reale; se il titolare ha acquisito la cedola di investimento mediante lo scambio di azioni della società d'investimento autorizzata oppure di azioni della società d'investimento, succeduta alla società d'investimento autorizzata durante la fase di trasformazione obbligatoria della società d'investimento autorizzata o della società d'investimento, succeduta alla società d'investimento autorizzata, in fondi d'investimento comuni, o durante la fase obbligatoria di trasferimento di una parte dell attivo della società d investimento autorizzata al fondo comune d investimento, a condizione che lo scambio sia avvenuto entro i termini e secondo la normativa in materia, si considera che il valore d acquisto della cedola d investimento sia pari al valore d'acquisto delle azioni della società d'investimento autorizzata o della società d'investimento prima della trasformazione ovvero prima del trasferimento di una parte dell'attivo, considerando il rapporto di cambio al momento dello scambio delle quote; se le azioni della società d investimento autorizzata o della società d investimento, succeduta alla società d investimento autorizzata, sono stata acquisite sul mercato secondario prima del 1 gennaio 2003, si considera quale valore di acquisto delle azioni prima della trasformazione ovvero del alienazione di una parte dell'attivo il loro prezzo di mercato comparabile vigente al 1 gennaio (13) Per il valore d'acquisto espresso in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di acquisizione del capitale. (14) Indicare nella colonna 5 l importo dell imposta sulle successioni e donazioni versata dal contribuente al momento dell acquisizione dei titoli o delle cedole d investimento.

14 (15) Nella colonna 6 deve essere indicata la data di alienazione del titolo o della cedola di investimento, come specificato nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione. (16) Nella colonna 7 deve essere indicata la quantità dei titoli ovvero delle cedole d investimento alienati, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione. (17) Nella colonna 8 deve essere riportato il valore del fondo di titoli ovvero di cedole di investimento. I fondi del capitale della stessa tipologia sono gestiti secondo il metodo FIFO. (18) Nella colonna 9 deve essere indicato il valore dei titoli o delle cedole d investimento alienate per unità, come specificato nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione, senza che venga per questo applicata la riduzione dell 1% per le spese forfettarie. (19) Per i valori di capitale espressi in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di alienazione del capitale. (20) Nella colonna 10 deve essere contrassegnata la casella "SI" se il requisito per la riduzione della base imponibile positiva è soddisfatto, la casella "NO" se il requisito non è soddisfatto. La differenza negativa (perdita) riscontrata con l alienazione del capitale non dà diritto alla riduzione della base imponibile positiva se: nei 30 giorni precedenti l'alienazione del capitale o dopo tale data, il contribuente ha acquisito il capitale compensativo della stessa tipologia oppure il diritto di acquisto o l'obbligo di acquisto del capitale della stessa tipologia; se, contestualmente all alienazione, un componente della famiglia del contribuente o un socio della persona giuridica, della quale il contribuente detiene una quota uguale o pari al 25% del capitale sotto forma di valore complessivo delle quote o sotto forma di diritto di voto in base alle quote di partecipazione detenute, acquisisce, direttamente o indirettamente, un capitale di pari tipologia. 10. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DEL TITOLO PER LA VENDITA ALLO SCOPERTO (1) Il prospetto di ogni singolo titolo costituisce parte integrante della dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale, nonché di cedole d'investimento. (2) Il prospetto deve essere compilato per quei titoli che sono stati acquisiti durante l anno solare, prima che siano trascorsi vent'anni dalla data di alienazione. (3) Il contribuente deve riportare nel prospetto il codice ISIN, ticker o la denominazione del titolo oppure l indicazione dell emittente del titolo. (4) Nei prospetti relativi ai titoli per la vendita allo scoperto realizzata all estero, deve essere contrassegnata la casella del "SI qualora l imposta sull utile sia stata pagata all estero. (5) Nel prospetto il contribuente deve indicare innanzitutto ogni alienazione ed in seguito ogni acquisizione riguardante un determinato tipo di titolo. Per ogni alienazione di titoli si compila una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3 e 7. Per ogni acquisizione di titoli si compila una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 9. (6) Nella colonna 1 deve essere indicata la data di alienazione del titolo, come specificata nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione. Le avvenute alienazioni devono essere indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (7) Nella colonna 2 deve essere indicata la quantità del titolo alienato, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione.

15 (8) Nella colonna 3 deve essere indicato il valore del titolo alienato al momento dell alienazione (per unità), come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione, senza che venga per questo applicata la riduzione dell 1% per le spese forfettarie. (9) Per il valore del titolo, valido al momento della sua alienazione ed espresso in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo viene effettuato in base al tasso di cambio valido alla data di alienazione del titolo. (10) Nella colonna 4 devono essere riportate le date di acquisizione del titolo, alienato prima che siano trascorsi vent'anni da tale data. Le acquisizioni devono essere indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (11) Nella colonna 5 deve essere indicata la modalità di acquisizione, riportando i codici (A,B,C, D) indicati nel modello. (12) Nella colonna 6 deve essere indicata la quantità del titolo acquisito in una singola operazione, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l'avvenuta operazione d'acquisto. (13) Nella colonna 7 deve essere riportato il valore del fondo del titolo. (14) Nella colonna 8 deve essere indicato il valore di acquisto del titolo al momento dell acquisizione (per unità) che è stato ottenuto in un unica operazione ed è specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettivo valore di acquisto, senza che venga per questo applicato l incremento dell 1% per le spese forfettarie. (15) Per il valore d'acquisto espresso in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo viene effettuato in base al tasso di cambio valido alla data di acquisizione del titolo. (16) Indicare nella colonna 9 l importo dell imposta sulle successioni e donazioni versata dal contribuente al momento dell acquisizione del titolo. 11. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DEL TITOLO GESTITO DA SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE IN BASE AL MANDATO DI GESTIONE (1) I prospetti di ogni singolo titolo, gestito da una società di intermediazione in base al mandato di gestione, costituiscono parte integrante della dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale nonché di cedole di investimento. (2) Il prospetto deve essere compilato quando il contribuente gestisce separatamente la lista dei fondi di titoli, dati in gestione a società di intermediazione in base al mandato di gestione di titoli. (3) Il prospetto deve essere compilato per quei titoli che sono stati alienati durante l anno solare, prima che fossero trascorsi vent'anni dalla data di acquisizione. (4) Il contribuente deve riportare nel prospetto il codice ISIN, ticker o la denominazione del titolo ovvero della cedola di investimento o l indicazione dell emittente del titolo ovvero della cedola di investimento. (5) Nei prospetti relativi ai titoli alienati all estero deve essere contrassegnata la casella "SI qualora l imposta sugli utili sia stata pagata all estero. (6) Nei prospetti relativi ai titoli alienati, acquisiti prima dell alienazione di nuove azioni in seguito all'incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, deve essere contrassegnata la casella "SI se l eventuale perdita è stata riportata sugli utili degli anni successivi.

16 (7) Nei prospetti relativi ai titoli alienati all'estero deve essere contrassegnata la casella "SI" nel caso in cui il titolo alienato all'estero sia stato acquisito in seguito al trasferimento di titoli, in virtù della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20 agosto 1990 pag. 142), modificata dalla direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d attivo ed agli scambi d azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58 del 4 marzo 2005, pag. 19) e che tale operazione non sia stata dichiarata nell'anno di effettuazione dello scambio (ovvero che il contribuente abbia deciso di portare la determinazione degli obblighi fiscali, relativi allo scambio d'azioni effettuato, al periodo d imposta successivo). (8) Qualora intenda richiedere l'esonero dal pagamento dell'imposta, il contribuente deve contrassegnare la casella "SI" nei prospetti relativi ai titoli acquisiti tramite investimenti nel capitale di rischio (investimenti nella forma di incremento del capitale societario tramite la partecipazione del contribuente o la costituzione di società) di una società costituita ai sensi della legge che regola le società di capitale di rischio, alla quale è stato riconosciuto, durante il periodo in cui il contribuente ne possedeva la quota di partecipazione, lo status di società con capitale di rischio. (9) Nel prospetto devono essere riportate tutte le acquisizioni ed alienazioni di titoli. Per ogni acquisizione di titoli si deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Per ogni alienazione di titoli si deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 6, 7, 8, 9 e 10. (10) Nella colonna 1 devono essere riportate le date di acquisizione del titolo, alienato prima che siano trascorsi vent'anni da tale data. Queste vanno indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (11) Nella colonna 2 deve essere indicata la modalità di acquisizione, riportando il codice indicato nel modello. (12) Nella colonna 3 deve essere indicata la quantità di titoli acquisiti in una singola operazione, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l'avvenuta operazione d'acquisto. (13) Nella colonna 4 deve essere indicato il valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità) realizzata in una singola operazione, come specificato nel contratto di compravendita o di altro tipo ovvero comprovato dal contribuente con valida documentazione, senza che venga per questo applicato l incremento dell 1% per le spese forfettarie. Ai fini della determinazione del valore d acquisto devono essere rispettate, nei casi seguenti, particolari indicazioni: se il capitale è stato acquisito mediante successione o donazione, si considera quale valore d acquisto al momento dell acquisizione, il valore preso a base per la determinazione dell imposta sulle successioni e donazioni. Se tale imposta non è stata determinata, si considera il prezzo di mercato vigente al momento dell acquisizione; se il datore di lavoro ha garantito al dipendente il diritto di acquisto ovvero di acquisizione dell azione ad un prezzo ridotto, si considera, ai fini della dichiarazione, come valore d'acquisto, il prezzo di mercato in vigore alla data di acquisizione dell'azione da parte del contribuente; se il contribuente ha acquisito le azioni in seguito all incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, il valore d acquisto delle azioni è considerato pari a zero; se il contribuente ha alienato le azioni acquisite al momento dell incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, negli esercizi 2005 o 2006, e tale incremento è stato tassato secondo le modalità valide per i dividendi, si considera quale valore d'acquisto delle suddette azioni il valore nominale delle stesse al momento della trasformazione; se i titoli sono stati acquisiti prima del 1 gennaio 2003, si considera, quale loro valore d acquisto, il valore di mercato al 1 gennaio 2006, comprovabile con valida documentazione, o il valore contabile al 1 gennaio 2006, qualora il contribuente non disponga di adeguati documenti. Se il valore d acquisto reale dei titoli, dimostrato dal contribuente, risulta essere superiore al valore di mercato o al valore contabile al 1 gennaio 2006, si considera il valore d acquisto reale; se le azioni della società d investimento autorizzata o della società d investimento, succeduta alla società d investimento autorizzata sono stata acquisite sul mercato secondario prima del 1 gennaio 2003, si considera quale valore di acquisto delle azioni prima della trasformazione ovvero

17 dell alienazione di una parte dell'attivo il loro prezzo di mercato comparabile vigente al 1 gennaio (14) Per il valore d'acquisto espresso in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di acquisizione del capitale. (15) Indicare nella colonna 5 l importo dell imposta sulle successioni e donazioni versata dal contribuente al momento dell acquisizione dei titoli. (16) Nella colonna 6 deve essere indicata la data di alienazione del titolo, come specificato nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione. (17) Nella colonna 7 deve essere indicata la quantità dei titoli alienati, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione. (18) Nella colonna 8 deve essere riportato il valore del fondo di titoli. I fondi del capitale della stessa tipologia sono gestiti secondo il metodo FIFO. (19) Nella colonna 9 deve essere indicato il valore dei titoli alienati, per unità, come indicato nel contratto di compravendita o in altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione, senza che venga per questo applicata la riduzione dell 1% per le spese forfettarie. (20) Per i valori di capitale alienati all'estero espressi in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di alienazione del capitale. (21) Nella colonna 10 deve essere contrassegnata la casella "SI" se il requisito per la riduzione della base imponibile positiva è soddisfatto, la casella "NO" se il requisito non è soddisfatto. (22) La differenza negativa (perdita) riscontrata con l alienazione del capitale non dà diritto alla riduzione della base imponibile positiva se: nei 30 giorni precedenti l'alienazione del capitale o dopo tale data, il contribuente ha acquisito il capitale compensativo della stessa tipologia oppure il diritto di acquisto o l'obbligo di acquisto del capitale della stessa tipologia; se, contestualmente all alienazione, un componente della famiglia del contribuente o della persona giuridica, della quale il contribuente detiene una quota uguale o pari al 25% del capitale sotto forma di valore complessivo delle quote o sotto forma di diritto di voto in base alle quote di partecipazione detenute, acquisisce, direttamente o indirettamente, un capitale di pari tipologia. 12. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DEL TITOLO PER LA VENDITA ALLO SCOPERTO, GESTITO DA SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE IN BASE AL MANDATO DI GESTIONE (1) Il prospetto di ogni singolo titolo costituisce parte integrante della dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale, nonché di cedole d'investimento. (2) Il prospetto deve essere compilato per quei titoli che sono stati acquisiti durante l anno solare, prima che siano trascorsi vent'anni dalla data di alienazione. (3) Il contribuente deve riportare nel prospetto il codice ISIN o il ticker del titolo o l indicazione dell emittente del titolo. (4) Nei prospetti relativi ai titoli per la vendita allo scoperto realizzata all estero, deve essere contrassegnata la casella del "SI qualora l imposta sull utile sia stata pagata all estero. (5) Nel prospetto il contribuente deve indicare innanzitutto ogni alienazione ed in seguito ogni acquisizione riguardante un determinato tipo di titolo. Per ogni alienazione di titoli si compila una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3 e 7. Per ogni acquisizione di titoli si compila una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

18 (6) Nella colonna 1 deve essere indicata la data di alienazione del titolo, come specificata nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione. Le avvenute alienazioni devono essere indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (7) Nella colonna 2 deve essere indicata la quantità del titolo alienato, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione. (8) Nella colonna 3 deve essere indicato il valore del titolo alienato al momento dell alienazione (per unità), come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettiva alienazione, senza che venga per questo applicata la riduzione dell 1% per le spese forfettarie. (9) Per il valore del titolo, valido al momento della sua alienazione ed espresso in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo viene effettuato in base al tasso di cambio valido alla data di alienazione del titolo. (10) Nella colonna 4 devono essere riportate le date di acquisizione del titolo, alienato prima che siano trascorsi vent'anni da tale data. Le acquisizioni devono essere indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (11) Nella colonna 5 deve essere indicata la modalità di acquisizione, riportando i codici (A,B,C, D) indicati nel modello. (12) Nella colonna 6 deve essere indicata la quantità del titolo acquisito in una singola operazione, come specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l'avvenuta operazione d'acquisto. (13) Nella colonna 7 deve essere riportato il valore del fondo del titolo. (14) Nella colonna 8 deve essere indicato il valore di acquisto del titolo al momento dell acquisizione (per unità) che è stato ottenuto in un unica operazione ed è specificato nel rendiconto dell'operazione o in altro documento comprovante l effettivo valore di acquisto, senza che venga per questo applicato l incremento dell 1% per le spese forfettarie. (15) Per il valore d'acquisto espresso in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo viene effettuato in base al tasso di cambio valido alla data di acquisizione del titolo. (16) Indicare nella colonna 9 l importo dell imposta sulle successioni e donazioni versata dal contribuente al momento dell acquisizione del titolo. 13. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE DI SOCIETÀ, COOPERATIVE O ALTRE ORGANIZZAZIONI (1) Il prospetto della quota di partecipazione nel capitale di società, cooperative o altre organizzazioni costituisce parte integrante della dichiarazione delle persone fisiche ai fini della determinazione dell'imposta sull utile derivante dall'alienazione di titoli e di altre quote di partecipazione al capitale nonché di cedole d'investimento. (2) Il prospetto deve essere compilato per le quote di partecipazione nel capitale di società, cooperative o altre organizzazioni che sono state alienate durante l anno solare, prima che fossero trascorsi vent'anni dalla data di acquisizione. (3) Il contribuente deve indicare nel prospetto la denominazione della società, cooperativa o altra organizzazione. (4) Nei prospetti relativi alle quote alienate all estero, deve essere contrassegnata la casella "SI qualora l imposta sull utile sia stata pagata all estero.

19 (5) Nei prospetti relativi alle quote alienate, acquisite prima dell alienazione delle quote ovvero della partecipazione in seguito all'incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, va contrassegnata la casella "SI se l eventuale perdita è stata riportata sull utile degli anni successivi. (6) Nei prospetti relativi alle quote di partecipazione in società alienate all'estero deve essere contrassegnata la casella "SI" nel caso in cui il titolo alienato all'estero sia stato acquisito in seguito al trasferimento di titoli in virtù della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20 agosto 1990 pag. 142), modificata dalla direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d attivo ed agli scambi d azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58 del 4 marzo 2005, pag. 19) e che tale scambio d'azioni non sia stato dichiarato nell'anno di realizzazione dello scambio (ovvero che il contribuente abbia deciso di portare la determinazione degli obblighi fiscali, relativi allo scambio d'azioni effettuato, al periodo d imposta successivo). (7) Se intende richiedere l'esonero dal pagamento dell'imposta, il contribuente deve contrassegnare la casella "SI" dei prospetti relativi alle quote di partecipazione nel capitale sociale, acquisite tramite investimenti nel capitale di rischio (investimenti nella forma di incremento del capitale societario tramite la partecipazione del contribuente o la costituzione di società) di una società costituita ai sensi della legge che regola le società di capitale di rischio, alla quale è stato riconosciuto, durante il periodo in cui il contribuente ne possedeva la quota di partecipazione, lo status di società con capitale di rischio. (8) Nel prospetto devono essere riportate ogni acquisizione o incremento della quota di partecipazione nel capitale sociale ed ogni alienazione della quota. Per ogni acquisizione o incremento della quota di partecipazione nel capitale sociale si deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3 e 4. Per ogni alienazione della quota di partecipazione si deve compilare una singola riga, inserendo i dati nelle colonne 5, 6, 7 e 8. (9) Nella colonna 1 devono essere riportate le date di acquisizione della quota di partecipazione, alienata prima che siano trascorsi vent'anni da tale data. Queste vanno indicate in ordine cronologico crescente, partendo cioè dalla più remota. (10) Nella colonna 2 deve essere indicata la modalità di acquisizione, riportando il codice indicato nel modello. (11) Nella colonna 3 deve essere indicato il valore di acquisto della quota al momento dell'acquisizione o dell incremento della quota, come precisato nel contratto di compravendita o di altro tipo ovvero comprovato dal contribuente con valida documentazione, senza che venga per questo applicato l incremento dell 1% per le spese forfettarie. Ai fini della determinazione del valore d acquisto devono essere rispettate, nei casi seguenti, particolari indicazioni: se il capitale è stato acquisito mediante successione o donazione, si considera quale valore d acquisto al momento dell acquisizione il valore base per la determinazione dell imposta sulle successioni e donazioni. Se tale imposta non è stata determinata, si considera il prezzo di mercato vigente al momento dell acquisizione; se il datore di lavoro ha garantito al dipendente il diritto d acquisto ovvero di acquisizione della quota ad un prezzo ridotto, si considera ai fini della dichiarazione come valore d'acquisto il prezzo di mercato in vigore alla data di acquisizione della quota da parte del contribuente; se il contribuente ha acquisito una quota maggiorata ovvero la partecipazione all incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, il valore di acquisto della quota maggiorata ovvero della partecipazione nel capitale è considerato pari a zero; se il contribuente ha alienato la quota acquisita al momento dell incremento del capitale sociale finanziato con i mezzi della società, negli esercizi 2005 o 2006, e tale incremento è stato tassato secondo le modalità valide per i dividendi, si considera quale valore d'acquisto della quota acquisita o maggiorata il valore nominale della stessa al momento della trasformazione; se le quote sono state acquisite prima del 1 gennaio 2003, si considera, quale loro valore d acquisto, il valore di mercato al 1 gennaio 2006, comprovabile con valida documentazione, o il valore contabile al 1 gennaio 2006, qualora il contribuente non disponga di adeguati documenti. Se il valore d acquisto reale delle quote, dimostrato dal contribuente, risulta essere superiore al

20 valore di mercato o al valore contabile al 1 gennaio 2006, si considera il loro valore d acquisto reale; qualora la quota di partecipazione nella propria società aumenti in seguito al trasferimento degli utili alla quota stessa, il valore di acquisto della quota maggiorata è pari all'importo dell'utile indicato per il pagamento della relativa imposta sul reddito delle persone fisiche; (12) Per il valore d'acquisto della quota, espresso in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di acquisizione del capitale. (13) Nella colonna 4 deve essere indicato l importo dell imposta sulle successioni e donazioni versata dal contribuente al momento dell acquisizione del capitale. (14) Nella colonna 5 deve essere indicata la data di alienazione della quota di partecipazione nel capitale, come specificato nel contratto o altro negozio giuridico ovvero in altri documenti attestanti l operazione. (15) Nella colonna 6 deve essere riportata la percentuale del valore complessivo della quota di partecipazione nel capitale. (16) Nella colonna 7 deve essere riportato il valore della quota (stato) dopo l alienazione. (17) Nella colonna 8 deve essere indicato il valore della quota alienata, come specificato nel contratto di compravendita o altro tipo di contratto ovvero in altri documenti attestanti l operazione, senza che venga per questo applicata la riduzione dell 1% per le spese forfettarie. (18) Per il valore della quota al momento della sua alienazione ed espresso in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro calcolato applicando il tasso di cambio praticato dalla Banca di Slovenia. Il calcolo si effettua in base al tasso di cambio valido alla data di alienazione del titolo. (19) Nella colonna 9 v deve essere a contrassegnata la casella "SI" se il requisito per la riduzione della base imponibile positiva è soddisfatto, la casella "NO" se il requisito non è soddisfatto. La differenza negativa (perdita) riscontrata con l alienazione del capitale non dà diritto alla riduzione della base imponibile positiva se: nei 30 giorni precedenti l'alienazione del capitale o dopo tale data, il contribuente ha acquisito il capitale compensativo della stessa tipologia oppure il diritto di acquisto o l'obbligo di acquisto del capitale della stessa tipologia; se, contestualmente all alienazione, un componente della famiglia del contribuente o un socio della persona giuridica, della quale il contribuente detiene una quota uguale o pari al 25% del capitale sotto forma di valore complessivo delle quote o sotto forma di diritto di voto in base alle quote di partecipazione detenute, acquisisce, direttamente o indirettamente, un capitale di pari tipologia.

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