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1 D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Uso delle attrezzature di lavoro Antonio Oddo - Avvocato Roberto Petringa Nicolosi - Avvocato Elena Benedetti - Avvocato Premessa Le modifiche apportate - con le disposizioni «integrative e correttive» - dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 al D.Lgs. n. 81/2008 «in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», hanno riguardato anche, com era prevedibile, il Titolo III del c.d. Testo Unico relativamente all «uso delle attrezzature di lavoro». L intervento legislativo ha interessato più punti dei Capi in cui si articola questo Titolo, toccando svariati aspetti che spaziano dalla portata delle definizioni a integrazioni e correzioni di diverso peso e rilievo che sono disseminate nel testo normativo così come nei relativi allegati. La portata delle modifiche introdotte risulta essere più o meno significativa per la disciplina applicabile e, in ogni caso, trattandosi di interventi legislativi sparsi nel testo, la valutazione delle implicazioni che essi comportano suggerisce - con riferimento specifico al Titolo III, Capo I - una esposizione e un commento di tipo analitico e articolato in funzione di ciascuna delle disposizioni che sono state oggetto di modifica. Definizioni Le modifiche apportate alla formulazione originaria dell art. 69, per effetto dell art. 42 del D.Lgs. 106/2009, riguardano soltanto la lett. a) del comma 1, ma con conseguenze potenzialmente significative. Le differenze della nuova versione sono evidenziate nella Tabella 1 in carattere corsivo. La precisazione in tal modo introdotta appare di carattere più integrativo e chiarificativo che correttivo rispetto alla precedente formulazione la quale, comunque richiedeva una non facile interpretazione così da suscitare, nella pratica degli «addetti ai lavori», equivoci e dubbi di notevole portata in ordine alla valenza effettiva del termine «impianto» nel contesto definitorio del Titolo III sull uso delle attrezzature di lavoro. L integrazione esplicativa ora apportata alla precedente definizione sembra avere come effetti principali: a) l eliminazione di ogni equivoco relativo al fatto che nella nozione di «attrezzatura di lavoro» debba considerarsi rientrante ogni «impianto» che sia inserito nell ambito di un processo produttivo e che consista in uno strumento di produzione complesso in quanto caratterizzato da un insieme di macchine, attrezzature e componenti; b) in negativo, rispetto all ambito tracciato dalla definizione, la non considerabilità come attrezzatura di lavoro di ogni impianto che sia privo delle caratteristiche suddette e che, pertanto, pur essendo, in ipotesi, un impianto tecnologico - ad esempio elettrico - asservito ad un edificio, tuttavia non possa considerarsi attrezzatura di lavoro in quanto non direttamente inserito nell attuazione del processo produttivo e non assimilabile ad uno «strumento di produzione complesso». Quest ultimo, infatti, rientra nella definizione normativa soltanto se costituito da macchine, attrezzature e componenti, quali elementi che risultano tutti necessari - nel loro insieme composito, coordinato e integrato (così come, ad esempio, un impianto costituente una linea di produzione industriale) - allo svolgimento del processo produttivo cui sono unitariamente finalizzati. Appare peraltro evidente come, ad esempio, gli impianti elettrici che, per le proprie caratteristiche strutturali e/o funzionali, non possono considerarsi attrezzatura di lavoro ai sensi della definizione modificata dal D.Lgs. n. 106/2009, rientrino nondimeno - in quanto tali, ossia impianti elettrici - nella disciplina prevista in particolare per apparecchiature ed impianti elettrici - dal Capo III del Titolo III del c.d. Testo Unico. Non può negarsi, comunque, che questo intervento integrativo del legislatore, se per un verso, può risultare chiarificatore relativamente ai casi più evidenti di conformità alla definizione legislativa, per altro verso, non mancherà di suscitare dubbi interpretativi per tutte le ipotesi di impianti che non si inquadrino compiutamente nella definizione legislativa. Requisiti di sicurezza L art. 43 del D.Lgs. n. 106/ 2009 ha modificato l art. 70 ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/

2 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. In particolare è stato sostituito il comma 4 del citato articolo. Si riporta, in Tabella 2, il testo Tabella 1 - Definizione di attrezzatura di lavoro 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; Tabella 2 - Requisiti di sicurezza 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura oggetto dell accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza; b) dall organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato. Art. 69, comma 1, lett. a) Art. 70, comma 4 comparato dell articolo in commento, con evidenziate in carattere corsivo le differenze. Preliminarmente si evidenzia che è stata sostituita la parola «accertino»con la parola «constatino», relativamente alle funzioni svolte dall organo di vigilanza. La differente terminologia utilizzata non sembra assumere particolare significato in con- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentati di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per il tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento, tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2009

3 siderazione del fatto che lessicalmente i termini «constatare» e «accertare» sono considerati equivalenti. Un altra - e più rilevante - modifica riguarda la sostituzione della locuzione «ai sensi della direttiva di prodotto» con «conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili e utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante». Per quanto riguarda la prima parte - concernente la puntualizzazione del riferimento alle disposizioni interne di attuazione delle «direttive di prodotto» - si tratta di un utile rettifica che elimina una precedente imprecisione, che rende peraltro coerente il comma 4 con il comma 1 dell art. 70 in esame e che corregge il precedente errore tecnico-giuridico, per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. Va evidenziato, infatti, che il potere di controllo e vigilanza esercitabile dalle autorità nazionali sulle «attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori» deve essere sempre basato, nel momento applicativo, sulla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, non potendo le suddette autorità esercitare i propri poteri nei confronti dei soggetti privati in assenza dell emanazione di disposizioni interne per il recepimento delle direttive comunitarie. Al riguardo deve essere precisato che l efficacia diretta delle «direttive comunitarie di prodotto» non recepite dal legislatore nazionale, nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti individuati dalla giurisprudenza (1), può esplicarsi soltanto nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e a vantaggio dei privati interessati, mentre non può il medesimo Stato membro fare valere tale efficacia diretta nei confronti dei soggetti privati (cittadini e imprese) in tutti i casi in cui la direttiva non abbia ricevuto attuazione con le disposizioni nazionali di recepimento. In caso contrario, infatti, lo Stato inadempiente agli obblighi comunitari finirebbe col trarre vantaggio dalla propria trasgressione, strumentalizzando impropriamente la direttiva comunitaria e sostituendola arbitrariamente alla disposizioni interne che il medesimo stato ha l obbligo di emanare puntualmente (2). Per quanto riguarda il secondo aspetto della modifica, il riferimento all utilizzo delle attrezzature «conformemente alle indicazioni del fabbricante», anch esso contenuto nel comma modificato, si tratta di una precisazione importante che conferisce ulteriore rilievo all obbligo del fabbricante di predisporre istruzioni e avvertenze esaustive e puntuali consentendo, peraltro, di valutare la «situazione di rischio» rapportandola non già indiscriminatamente a qualsiasi tipo di utilizzazione, bensì ai tipi di utilizzazione che siano conformi a quelli previsti e indicati dal fabbricante. Ancora - e in modo collegato - merita di essere rilevato che prima della modifica apportata il presupposto, ai fini dell applicazione dei provvedimenti dell organo di vigilanza, era costituito dalla non rispondenza delle attrezzature di lavoro a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, senza ulteriori condizioni o precisazioni. A seguito della modifica in esame è stato aggiunto e precisato che deve essere presente una situazione di rischio riconducibile alla non rispondenza delle attrezzature di lavoro ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Questa modifica può risultare assai significativa in quanto sembra inibire - argomentando a contrario - l adozione di provvedimenti, da parte dell organo di vigilanza, in tutte le ipotesi di assenza di una situazione di rischio. Fra queste ultime ipotesi si può annoverare, ad esempio, quella di una situazione che comporti la presenza, nei luoghi di lavoro, di una attrezzatura non conforme alla normativa vigente ma non destinata ad essere utilizzata da lavoratori per svariate ragioni. In questa ipotesi, infatti, si concretizzerebbe il venir meno del presupposto applicativo della norma che è costituito dalla situazione di rischio. Un ulteriore modifica riguarda la specificazione dei provvedimenti che possono essere adottati dall organo di vigilanza. Infatti, mentre la precedente versione del comma 4, lett. a), dell art. 70, menzionava soltanto la prescrizione, ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, la versione modificata precisa che, in assenza di contravvenzioni, può essere impartita idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro. Detta modifica non costituisce una novità bensì una semplice precisazione, in quanto il potere dell organo di vigilanza di impartire disposizioni è espressamente contenuto nel D.P.R. n. 520/1955 e, di conseguenza, detta facoltà era ed è consentita anche in assenza di espressa previsione contenuta nell art. 70, comma 4, qui ora commentato. L ultima modifica del comma 4, dell art. 70, del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda il contenuto della lett. b) che individua i Note: (1) Cfr. sul punto dell efficacia diretta delle direttive comunitarie, E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, IPSOA editore, Milano, 2009, pag. 38. (2) Per quanto riguarda l aspetto specifico della netta distinzione tra efficacia diretta nei confronti dei soggetti privati o dei soggetti pubblici, v. E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, cit., pag. 45, ove sono illustrati i precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell Unione Europea. ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/

4 destinatari dei provvedimenti dell organo di vigilanza qualora, all esito dell accertamento tecnico dell autorità per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Mentre la precedente versione prevedeva che le procedure del D.Lgs. n. 758/1994 venissero espletate nei confronti del fabbricante «e» dei soggetti della catena di distribuzione, l attuale formulazione ha sostituito la congiunzione «e» con la disgiuntiva «ovvero», lasciando, pertanto, ipotizzare, in assenza di precisazioni sul punto, la possibilità che i provvedimenti dell organo di vigilanza possano riguardare alternativamente e disgiuntamente il fabbricante o i soggetti della catena della distribuzione. Verrebbe, in tal modo, a crearsi un contrasto con il principio tradizionale dell ordinamento italiano che equipara la figura del fabbricante agli altri soggetti della catena di distribuzione (3) per quanto concerne le responsabilità penali derivanti dal divieto di immettere sul mercato e/o mettere in servizio e/o vendere, utilizzare e, comunque, mettere a disposizione dei lavoratori, attrezzature di lavoro non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative vigenti. Obblighi del datore di lavoro L art. 44 del D.Lgs. n. 106/ 2009 ha modificato l art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo agli obblighi del datore di lavoro, così come da Tabella 3. La modifica normativa introdotta nel comma 5 costituisce essenzialmente una specificazione in quanto precisa alcune ipotesi in cui gli interventi per le modificazioni tecnicamente apportabili alle «attrezzature di lavoro» costituite da «macchine» non costituiscono «immissione sul mercato» ai sensi dell art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 459/1996 e per tutte le conseguenze che ne derivano in applicazione di questo decreto attuativo della «direttiva macchine» nell ordinamento italiano. Da qui, pertanto, rispetto alla formulazione precedentemente adottata, una individuazione e precisazione - nonché un inquadramento normativo di tipo specifico - delle ipotesi che rientrano nella categoria generale del «miglioramento delle condizioni di sicurezza» di una macchina (4) per tutte le conseguenze previste dalla stessa disposizione del comma 5 dell art. 71, nonché, previste, per effetto del richiamo normativo, dal D.P.R. n. 459/ 1996, relativamente a quanto concerne l esonero dagli obblighi che altrimenti competono (analisi dei rischi, marcatura CE ecc.) allorché si immette sul mercato) una (nuova) macchina. Al comma 7, l espressione «formazione adeguata e specifica» è stata sostituita con quella, più completa ed esaustiva, di «informazione, formazione ed addestramento adeguati», che risulta in tal modo allineata con la triade prevista dalla Sez. IV del Capo III del Titolo I sui «Principi comuni» all intero «Testo Unico», con riguardo agli aspetti squisitamente soggettivi della salute e della sicurezza sul lavoro. Con la modifica apportata al comma 8 vengono forniti al datore di lavoro i criteri da tenere in considerazione per gli interventi periodici di controllo sulle attrezzature di lavoro. In particolare, le indicazioni fornite dal fabbricante sono destinate, secondo la volontà riformatrice del legislatore, a costituire il criterio principale e primario al quale il datore di lavoro deve attenersi, cosicché solo secondariamente e subordinatamente, in assenza di detto parametro, il riferimento può essere costituito dalle «pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o dalle linee guida». La modifica apportata al comma 11 riguarda le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro. Innanzitutto viene specificato che le verifiche periodiche devono essere «volte a valutare l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza». Inoltre, viene introdotta una nuova forma di coordinamento tra l ISPESL e l ASL nell ambito di una procedura che disciplina anche le condizioni per l eventuale intervento dei soggetti privati o pubblici debitamente abilitati. Precedentemente era previsto soltanto che la prima delle verifiche fosse effettuata dall ISPESL e le successive dalle ASL, senza la fissazione di termini, né la previsione di intererventi subordinati al mancato rispetto dei termini assegnati; ora, invece, si prevede che se l I- SPESL non provvede alla prima verifica entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti abilitati. La modifica così apportata appare «previdente» in quanto tende a considerare diverse Note: (3) Tale contrasto, in realtà, ègià emerso in tutta la sua portata per effetto della Sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell Unione Europea (8 settembre 2005, in causa C-40/04) ha distinto nettamente - sotto taluni profili rilevantissimi ai fini della responsabilità penale -, la posizione del «fabbricante» rispetto a quella dei soggetti che si trovano «a valle» rispetto al «fabbricante» stesso nella catena produttiva-distributiva, a partire dall importatore. Per la portata, gli effetti e le implicazioni della Sentenza qui individuata sulle posizioni di responsabilità nel quadro della «direttiva macchine» e di tutte le «direttive comunitarie di prodotto», nonché per i relativi riflessi sugli ordinamenti nazionali, v. E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, cit. nelle note precedenti, pagg. 13 e ss. (4) Per la definizione di «macchina» v. E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, cit., pagg. 146 e ss. 540 ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2009

5 Tabella 3 - Obblighi del datore di lavoro 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore 7. (omissis) a) l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro Art Le modifiche apportate alle macchine quali definite all articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 7. (omissis) a) l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o pri- (segue) ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/

6 (continua) 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all Allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11 Tabella 4 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all articolo 70 comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizione del presente titolo. vati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Art Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all Allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1, attesta, [attrezzature di lavoro di cui all articolo 70 comma 2, deve attestare] sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V». 2. Chiunque noleggi o conceda in uso [ad un datore di lavoro] attrezzature senza operatore [conduttore] deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizione del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. 542 ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2009

7 ipotesi, ed a consentire al datore di lavoro di attivarsi per ovviare agli eventuali (come insegna l esperienza) ritardi dell ente che sarebbe competente in prima istanza, qualora l ente medesimo non dovesse esercitare la sua funzione entro il termine fissato dallo stesso comma 11, nel testo risultante dalla nuova formulazione. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Con particolare riferimento agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008 sono state introdotte dall art. 45 del D.Lgs. n. 106/2009 le modifiche evidenziate in Tabella 4, comparate con l originaria versione, con le modificazioni evidenziate in corsivo e, fra parentesi quadre, le parti eliminate o modificate. Le modifiche relative alla formulazione del testo dell art. 72, pertanto, si possono riassumere nei seguenti termini: le «attrezzature di lavoro» vengono modificate in «macchine, apparecchi o utensili»; la formulazione «di cui all articolo 70 comma 2» viene sostituita da «costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1»; anziché «deve attestare», «attesta»; la formulazione «ad un datore di lavoro» è stata eliminata; «conduttore» è sostituito da «operatore»; alla fine del secondo comma è stato aggiunto: «e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista». Sul piano del commento, all art. 72 si può rilevare quanto segue. I) La sostituzione delle parole «attrezzature di lavoro» con «macchine, apparecchi o utensili» non comporta, al di là delle apparenze, un ampliamento dell ambito di applicazione della disposizione in quanto si limita ad introdurre, più semplicemente, una specificazione del concetto di attrezzatura di lavoro, salvo il rilievo particolare che assume, nel contesto in esame e con riferimento ad aspetti abrogativi (tacitamente) di disposizioni della legislazione (speciale) previgente, la menzione specifica delle macchine per le ragioni che saranno evidenziate in seguito. Merita di essere richiamato, a questo specifico riguardo, per il necessario collegamento, l art. 69, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/ che nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, ha definito l attrezzatura di lavoro nei seguenti termini: «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro». Questa nuova disposizione definitoria sembra improntata ad esigenze di specificazione e di esplicitazione per scopi di chiarimento, anziché a volontà di ampliamento o restringimento, del concetto di «attrezzatura di lavoro». Per il commento alla modifica introdotta all art. 69 e per il significato che essa può assumere, si rinvia a quanto già esposto in precedenza nella sede riservata alla disposizione ivi contenuta. Per la rilevanza dell impatto sulla legislazione previgente, si devono segnalare in questa sede le conseguenze della esplicita e specifica adozione del termine «macchina» in luogo del più generico termine «attrezzatura di lavoro». Considerando, infatti, il rapporto che si deve necessariamente instaurare tra la nuova disciplina introdotta dall art. 72, da una parte, e, dall altra parte, la previgente disciplina dell art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996, deve ritenersi che quest ultima sia stata tacitamente abrogata per effetto della disciplina contenuta nel c.d. Testo Unico. Infatti, in entrambi i testi normativi si assume ad oggetto l attestazione di conformità da rilasciare - per la vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria delle macchine non assoggettabili alla direttiva macchine e parimenti, in entrambi i testi normativi, si prevede uno specifico adempimento posto a carico del venditore, o, comunque, del cedente, salvo, nel caso disciplinato dall art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedere che l attestazione debba essere riferita ai «requisiti di sicurezza di cui all allegato V» (del medesimo D.Lgs. n. 81/ 2008), anziché alla legislazione previgente, secondo la formulazione dell art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996 (5). Ne deriva che entrambe le disposizioni ora esaminate concorrono a disciplinare la stessa materia - relativamente anche, in modo specifico, alle macchine - ma risultano, almeno in parte, differenti, in conflitto, e, quindi, incompatibili. Da qui, pertanto, in applicazione dei principi sulle «disposizioni sulla legge in generale», che la nuova disposizione, per effetto della modifica con la quale si citano specificamente le macchine, deve considerarsi, in quanto successiva, abrogativa Nota: (5) Per un esame sulla portata e le conseguenze del riferimento della «attestazione di conformità» ai «requisiti di sicurezza» di cui all allegato V del D.Lgs. n. 81/2008, anziché alla «legislazione previgente» ex art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/ 1996 (secondo la norma ora abrogata), v. E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, cit. pp. 121 e ss. in cui si precisano gli aspetti che diversificano, rispettivamente, l allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 e la generica «legislazione previgente» alla quale l art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/ 1996 fa rinvio. (v., infatti, ad esempio i requisiti relativi al rumore, agli equipaggiamenti elettrici ed alla compatibilità elettromagnetica). ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/

8 della disposizione precedente (v. art. 15 delle «preleggi» al Codice Civile). II) L art. 72, comma 1, vecchia formulazione, prevedeva l obbligo, a carico di «chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro» previste dall art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, di attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V. Tali attrezzature si identificavano con quelle costruite in assenza di disposizioni legislative o regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, nonché con quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell emanazione (rectius: prima dell applicabilità secondo i termini e le scadenze previsti nell ambito delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive considerate). L art. 72, dopo la modifica, sostituisce, come già rilevato, alle parole «attrezzature di lavoro», le parole «macchine, apparecchi o utensili», con riferimento a quelli «costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1» del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta, in buona sostanza, delle «attrezzature di lavoro immesse sul mercato» o «messe in servizio» prima dell entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (6). Per tali attrezzature, in conclusione, vi è l obbligo di attestarne la conformità all allegato V mentre per tutte le altre devono essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legislazione di derivazione comunitaria. Per quanto attiene specificamente alle macchine si è già rilevato come, a seguito delle modifiche apportate, la previgente disciplina dell art. 11, comma 1, debba considerarsi tacitamente abrogata. III) La sostituzione delle parole «deve attestare» con «attesta» non sembra suggerire profili interpretativi di particolare rilievo. IV) La soppressione della parole «ad un datore di lavoro» costituisce un allargamento dell ambito dei soggetti nei confronti dei quali la disposizione qui commentata trova applicazione. V) La modifica del termine «conduttore» con il termine «operatore» può essere intesa nel senso di un ampliamento dei soggetti destinati all uso delle attrezzature di lavoro. VI) L ultima modifica dell art. 72 amplia l obbligo del datore di lavoro che utilizza a titolo di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria le attrezzature di lavoro oggetto della particolare disciplina, di dichiarare che i lavoratori siano muniti della particolare abilitazione prevista dall art. 73, comma 5, al quale si rinvia. Informazione, formazione e addestramento Le modificazioni introdotte dall art. 46 del D.Lgs. n. 106/ 2009 nell art. 73 non presentano profili interpretativi di particolare rilievo, trattandosi soltanto dell inserimento e dell aggiunta, nelle varie parti della disposizione, del termine «addestramento» che deve sempre essere inteso secondo il significato precisato dalla definizione dell art. 2, comma 2, lett. cc): «addestramento: complesso delle attività diretta a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro». Si conferma, sotto quest ultimo profilo, la tendenza del legislatore ad attribuire sistematicamente uno spazio maggiore e più preciso, anche e specialmente in sede «sicurezza nell uso delle attrezzature di lavoro», ai «principi comuni» in materia, congiuntamente, di formazione, informazione ed addestramento,, da intendersi sempre secondo le definizioni di legge (7) introdotte dal c.d. Testo Unico. Non si ritiene necessario riportare in questa sede il testo completo dell art. 73, prima della modifica, in quanto le novità sono costituite da alcuni brevi inserimenti come qui di seguito evidenziati: la rubrica originaria «Informazione e formazione» viene ampliata con l inserimento della parola «addestramento»; lo stesso dicasi per le parole «una formazione adeguata», ampliate con l aggiunta di «ed addestramento adeguati»; anche per le parole «una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l utilizzo», vedono inserito il termine «addestramento». Note: (6) Per una panoramica e un quadro sinottico delle principali «direttive comunitarie di prodotto» e delle relative date di recepimento nell ordinamento nazionale, v. E. Benedetti, A. Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine, cit. pagg. 32 e ss. (Tabella 2). (7) Per le definizioni di «formazione» odi«informazione» v., rispettivamente, lett. aa) e bb) del comma 2 dell art. 2 del D.Lgs. n. 81/ ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2009

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