Coordinamento Nazionale Beni Culturali

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1 Coordinamento Nazionale Beni Culturali c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali Roma - Via del Collegio Romano, 27 Tel Fax info@unsabeniculturali.it - Prot. n. 241/10 Roma, 09 aprile 2010 A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali LORO SEDI COMUNICATO N. 13/10 TURNAZIONI! Riproviamo un pò a fare ordine sull art. 13 CCIM Si comunica che nella giornata di oggi, alle ore 14,00 presso la sala delle riunioni proseguirà la riunione di contrattazione nazionale per l esame degli argomenti posti all ordine del giorno della riunione del 31 marzo u.s. L amministrazione, ha fatto pervenire i seguenti testi che si allegano qui di seguito relativi alla materia delle turnazioni con le seguenti precisazioni: o o Occorre riformulare unitariamente l art. 13, alla luce dell interpretazione autentica, delle circolari, dell ultima contrattazione. Perciò proponiamo la lettura comparata del vecchio art. 13, dell interpretazione autentica, della nuova proposta dell Amministrazione integrata. Si tratta di un ulteriore sforzo di sintesi che elimini tutto il dettaglio improprio delle diverse casistiche che non possono/debbono entrare in un accordo nazionale. L accordo quindi fa riferimento alla nuova formulazione dell art. 13. Occorre stralciare dall accordo sulle turnazione il compenso per orari lunghi che si ripetono. Pertanto l amministrazione propone un accordo da collocare in attuazione dell art. 12 del CCIM. Inoltre, l Amministrazione ha chiesto un ulteriore e definitivo impegno costruttivo, perché la materia è importante per tutti e non possiamo liquidarla o peggio 1

2 tornare indietro a causa di una pur comprensibile stanchezza a seguito di saturazione da discussione. Le chiavi di lettura cromatiche sono le seguenti: Il testo comparato è suddiviso in tre colonne: 1. Nella prima è riportato l attuale art. 13 CCIM (su sfondo celeste le parti modificate); molti commi sono stati spostati (anticipati o posticipati), per una maggiore coerenza di trattazione. Sono evidenziati in ciclamino 2. Nella seconda colonna è riportato l accordo interpretativo; 3. Nella terza colonna è riportato il testo comprensivo delle integrazioni con le seguenti specifiche: Su sfondo verde le integrazioni derivanti dall ultima riunione; Su sfondo giallo le integrazioni derivanti dall accordo interpretativo; Con lettere rosse le ulteriori integrazione introdotte dall amministrazione a seguito delle criticità emerse. Infine, ci teniamo ad informare che questo Coordinamento, prendendo spunto dalle considerazioni già espresse nel precedente comunicato, ha inviato all Amministrazione delle proprie osservazioni utile al confronto e alla discussione. Come sempre sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati in merito. Cordialità e saluti IL SEGRETARIO NAZIONALE (Giuseppe Urbino) 2

3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per l Organizzazione, gli Affari generali, l Innovazione, il Bilancio ed il Personale Servizio IV ACCORDO PER L APPLICAZIONE DELL ART.12, COMMA 3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO L Amministrazione e le OO.SS. VISTO l art. 12 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009, ed in particolare il comma 3; RITENUTO opportuno, al fine di raggiungere una migliore erogazione dei servizi culturali resi al pubblico, nei musei, nelle gallerie, nei monumenti, nei siti archeologici, degli archivi e nelle biblioteche, prevedere un articolazione dell orario di lavoro che comporti un prestazione lavorativa non su turni ma di durata superiore alle 8 ore e fino alle 10 ore; RITENUTO di conseguenza di dover corrispondere al personale che svolga la propria attività nei suddetti regimi di orario una retribuzione aggiuntiva che compensi il disagio affrontato; CONSIDERATO che l adozione di tale orario è consentita qualora le altre tipologie di articolazioni di orario non siano opportune o sufficienti per la migliore l erogazione dei servizi al pubblico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale; CONCORDANO Art.1) Al personale che svolge la propria attività con articolazioni di orario superiori alle 8 ore e fino alle 10 ore, qualora altre tipologie di orario (turnazioni, prestazioni lavorative articolate su rientri pomeridiani e orari articolati in 7 ore e 12 minuti) non siano opportune o sufficienti per l erogazione dei servizi al pubblico nei musei, nelle gallerie, nei monumenti, nei siti archeologici, negli archivi nelle biblioteche, è corrisposto un compenso giornaliero pari ad 6 per il personale della I e II Area; un compenso pari ad 8,4 per i personale della III Area. Art.2) Le modalità di attuazione del presente accordo sono oggetto di contrattazione in sede locale. I relativi compensi gravano sul budget assegnato per le turnazioni. Roma, 1

4 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per l Organizzazione, gli Affari generali, l Innovazione, il Bilancio ed il Personale Servizio IV PER L AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS. IL DIRETTORE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE IL DIRETTORE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IL DIRETTORE GENERALE PER LE ANTICHITÀ CGIL CISL UIL IL DIRETTORE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI - FLP ---- CONFSAL/UNSA IL DIRETTORE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE ---- RDB/CUB ---- IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA

5 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per l Organizzazione, gli Affari generali, l Innovazione, il Bilancio ed il Personale Servizio IV IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

6 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per l Organizzazione, gli Affari generali, l Innovazione, il Bilancio ed il Personale L Amministrazione e le OO.SS. VISTO l art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009; VISTO l accordo di interpretazione autentica dell art. 13 del CCIM, sottoscritto in data 11 dicembre 2010; VISTE le circolari della Direzione generale per l Organizzazione, gli Affari generali, l Innovazione, il Bilancio ed il Personale in tema di turnazioni, ed in particolare le circolari n. 22/2010, 34/2010 e 68/2010; RITENUTO di dover rimodulare l art.13 del Contratto Collettivo al Integrativo di Ministero al fine di eliminare le criticità emerse in sede applicazione del richiamato articolo; NELLE MORE della ridefinizione del progetto nazionale denominato Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche ; concordano ART.1) L art. 13 del CCIM, sottoscritto in data 21 ottobre 2009 è rimodulato come da documento allegato al presente accordo che ne forma parte integrante. ART.2) Gli Istituti che ancora non hanno provveduto al pagamento delle turnazioni nelle more del perfezionamento delle contrattazioni locali, liquidano i compensi al personale in ragione delle turnazioni pomeridiane effettivamente svolte e di un pari numero di turnazioni antimeridiane. ART.3) Il presente accordo sostituisce tutti i precedenti accordi sottoscritti e le disposizioni con esso incompatibili. PER L AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS

7 IL DIRETTORE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE CGIL IL DIRETTORE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE CISL IL DIRETTORE GENERALE PER LE ANTICHITÀ UIL IL DIRETTORE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI - FLP CONFSAL/UNSA IL DIRETTORE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA RDB/CUB

8 IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

9 Art. 13 ccim Sottoscritto 21 0ttobre (nuovo comma 2)Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l apertura al pubblico per 11 ore al giorno di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, salvo particolari situazioni che vanno analizzate e definite al Tavolo nazionale, su richiesta delle direzioni regionali o generali a seguito di contrattazione locale. La turnazione è utilizzabile anche negli Uffici e nelle strutture amministrative per consentirne il migliore funzionamento al fine di aumentare la qualità e la tempestività dell azione amministrativa. 2. (nuovo comma 5) Al personale turnista si corrisponde una retribuzione che è finalizzata a compensare il disagio derivante dall articolazione dell orario di lavoro avvicendato secondo ritmi discontinui ancorché prestabiliti. 3. (nuovo comma 5 ) La corresponsione della retribuzione di turnazione comporta un rilevante onere in termini economici e di impiego del personale. Si istituisce pertanto un sistema di controllo e monitoraggio sul raggiungimento dei risultati inerenti le aperture dei luoghi della cultura e del miglioramento della funzionalità degli Uffici. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Tavolo di Accordo interpretativo Sottoscritto 11 dicembre Si ribadisce che il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l apertura al pubblico per 11 ore al giorno di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, salvo particolari situazioni che vanno analizzate e definite al Tavolo nazionale, su richiesta delle direzioni regionali o generali a seguito di contrattazione locale. 2. È considerato personale turnista al quale va applicata la riduzione dell orario di lavoro delle 35 ore, così come previsto dall art. 25 del CCNL 1998/2001, il personale che effettui ciclicamente turnazioni, all interno degli Istituti che garantiscono l'apertura per almeno 11 ore al giorno per almeno sei giorni a settimana (musei, aree archeologiche, siti monumentali) e cinque giorni a settimana (per biblioteche e archivi). 3. Nell ambito della 1 Proposta dell Amministrazione integrata Art (ex comma 5 e comma 8) La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative, articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari: tipologia antimeridiana, con inizio dalle ore 6,00 tipologia pomeridiana, con inizio dalle ore 14,00 tipologia notturna, con inizio dalle ore 22,00 L orario di lavoro che si svolge secondo modalità ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,00) non costituisce turnazione. (ex comma 8) Non costituiscono, comunque, turnazioni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell orario di lavoro né quelli effettuati per l espletamento di lavoro straordinario. 2 (ex comma 1) Il sistema della turnazione è finalizzato a garantire l apertura al pubblico per 11 ore al giorno di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, nonché in alcune particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabile a quelli erogati nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. Ogni eventuale altra diversa finalità deve essere presentata e discussa al tavolo di contrattazione nazionale. Le deroghe all apertura di 11 ore al giorno sono autorizzate dal tavolo di contrattazione nazionale. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e Istituti centrali e territoriali per consentirne l apertura e la funzionalità per 11 ore al giorno. E utilizzabile altresì per il personale che garantisce l aperture e la chiusura delle sedi

10 contrattazione nazionale al fine di permettere adattamenti e correttivi per ottimizzare le risorse finanziarie e l utilizzo del personale. 4. (nuovo comma 2 La turnazione non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell orario di servizio, con alternanza in almeno due dei turni esistenti nell istituto. 5. (nuovo comma 1 La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative, articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari: tipologia antimeridiana, con inizio dalle ore 6,00 tipologia pomeridiana, con inizio dalle ore 14,00 tipologia notturna, con inizio dalle ore 22,00 L orario di lavoro che si svolge secondo modalità ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,00) non costituisce turnazione. 6. (nuovo comma 3 Alla organizzazione del lavoro su turni si fa ricorso, mediante programmazione, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, e comunque secondo il criterio turnazione, il periodo di lavoro di almeno 6 ore è da intendersi convenzionale. Pertanto, per effetto dell applicazione della riduzione dell orario articolato sulle 35 ore settimanali di cui al punto precedente, il richiamato periodo di lavoro può essere di minore durata (in rapporto alla riduzione di detto orario). 4. Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima di fornire un miglior servizio ai fruitori dei servizi culturali, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato per un maggior numero di ore. 5. Nella fase di programmazione, il numero dei turni pomeridiani feriali deve essere pari a quello dei turni antimeridiani feriali per ciascun dipendente che svolge le turnazioni. La ripartizione equa e a rotazione fra tutto il personale di cui al comma 9 dell art. 13 del CCIM si riferisce al personale che svolge le turnazioni e non a tutto il personale dell ufficio. A nessun 2 degli Uffici e Istituti centrali e territoriali.. (ex comma 4) La turnazione pertanto non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell orario di servizio, con alternanza in almeno due dei turni esistenti nell istituto. 3. (ex comma 6) Alla organizzazione del lavoro su turni si fa ricorso, mediante programmazione, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, e comunque secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità. 4. (ex comma 7) Nell ambito di ogni Istituto la programmazione deve prevedere, a livello individuale, un numero di turni pomeridiani feriali pari a quello dei turni antimeridiani feriali. Il bilanciamento del numero dei turni antimeridiani e pomeridiani che in fase di programmazione deve essere a livello individuale, in fase di consuntivo avviene a livello di Istituto. 5. (ex comma 2) Al personale che svolge turnazioni si corrisponde una retribuzione che è finalizzata a compensare il disagio derivante dall articolazione dell orario di lavoro avvicendato secondo ritmi discontinui ancorché prestabiliti. (ex comma 3) La corresponsione del compenso per la turnazione comporta un rilevante onere in termini economici e di impiego del personale. Si istituisce pertanto un sistema di controllo e monitoraggio sul raggiungimento dei risultati inerenti le aperture dei luoghi della cultura e del miglioramento della funzionalità degli Uffici. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Tavolo di contrattazione nazionale al fine di permettere adattamenti e correttivi per ottimizzare le risorse finanziarie e l utilizzo del personale. Il compenso per la turnazione di cui al

11 della massima funzionalità ed economicità. Nuovo comma 8 Al personale turnista si applica la riduzione dell orario di lavoro come previsto dall art. 25 CCNL 1998/ (nuovo comma 4 Nell ambito della programmazione il numero dei turni pomeridiani feriali è pari a quello dei turni antimeridiani feriali. 8. (nuovo comma 1 Non costituiscono, comunque, turni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell orario di lavoro né quelli effettuati per l espletamento di lavoro straordinario. titolo è consentito il superamento del budget assegnato. L introduzione di nuove turnazioni che comporti maggiori spese deve essere preventivamente autorizzata, su motivata richiesta, a seguito di contrattazione nazionale. 6. Il compenso per la turnazione viene erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate, per consentiti motivi del dipendente, fatto salvo l obbligo di recupero delle medesime ore, nella medesima tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi 3 successivo comma.. è corrisposta al personale che svolga anche solo turnazioni notturne o festive. 6. (ex 6 accordo interpretativo) Il compenso per la turnazione viene erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate, per consentiti motivi del dipendente, fatto salvo l obbligo di recupero delle medesime ore, nella medesima tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi. 7. (ex 4 accordo interpretativo) Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima di fornire un miglior servizio ai fruitori dei servizi culturali, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato per un maggior numero di ore. 8. ex comma 6 La riduzione dell orario di lavoro delle 35 ore, così come previsto dall art. 25 del CCNL 1998/2001 è applicata al personale che, all interno degli Istituti con apertura al pubblico per almeno 11 ore al giorno per almeno sei giorni a settimana (musei, aree archeologiche, siti monumentali) e cinque giorni a settimana (biblioteche e archivi), effettui nell arco del mese almeno 20 turnazioni (nel caso di svolgimento anche di turnazioni antimeridiane feriali e pomeridiane feriali il numero delle stesse deve essere uguale), o 10 turnazioni notturne. Tale riduzione si applica, in presenza delle condizioni sopra richiamate, con il metodo pro-quota, anche al personale che svolge il proprio orario di lavoro in regime di part-time. 9. (ex 3 accordo interpretativo). Nell ambito della turnazione, il periodo di lavoro di almeno 6 ore è da intendersi convenzionale. Per effetto dell applicazione della riduzione dell orario di 35 ore settimanali, il

12 9. (nuovo comma 11 La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra tutto il personale. 10. (nuovo comma 12 Tra un turno e quello successivo deve essere previsto un intervallo non inferiore a 12 ore nell arco delle ventiquattro ore. 11. (nuovo comma 12 La durata del cambio dei turni non può superare i 30 minuti. 12. (nuovo comma 13 Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. I predetti limiti previa contrattazione locale - possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno, per consentire l apertura degli istituti culturali in tutti i giorni festivi. 13. (nuovo comma 14 Il turno notturno, di norma, non si istituisce dove è già presente il servizio di casierato. Si prevede la rimodulazione o soppressione del turno periodo di lavoro può essere di minore durata (in rapporto alla riduzione di detto orario). 10 Il singolo dipendente, ferma restando la disposizione di cui ai precedenti commi 4 e 7, può essere autorizzato a svolgere, per tutti i motivi personali riconosciuti da leggi e CC.NN.LL.LL, debitamente certificati o per esigenze funzionali all istituto, un diverso numero tra gli antimeridiani feriali e i pomeridiani feriali. La relativa indennità sarà corrisposta sulla base del numero delle turnazioni effettivamente svolte. 11 Ex comma 9 La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra il personale chiamato a svolgere le turnazioni 12 (ex comma 10 Tra un turno e quello successivo deve essere previsto un intervallo non inferiore a 12 ore nell arco delle ventiquattro ore. (ex comma 11 La durata del cambio dei turni non può superare i 30 minuti. 13 (ex comma 12 Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. I predetti limiti previa contrattazione locale e per esigenze di servizio, possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno, per consentire l apertura degli istituti culturali in tutti i giorni festivi. 14 (ex comma 13 Il turno notturno, di norma, non si 4

13 notturno in presenza di impianti di sicurezza adeguati. 14. (nuovo comma 14 Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. 15. (nuovo comma 15 E escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni notturni il seguente personale: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il padre convivente con la medesima; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a 12 anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni; d) ulteriori motivi di esclusione e articolazione possono essere stabiliti in sede di contrattazione locale. 16. Il personale di cui al comma precedente può essere escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni pomeridiani compatibilmente con le esigenze di servizio. 17. Le modalità con cui organizzare le turnazioni sono oggetto di contrattazione istituisce dove è già presente il servizio di casierato. Si prevede la rimodulazione o soppressione del turno notturno in presenza di impianti di sicurezza adeguati. 15 (ex comma 14 Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. (ex comma 15 E escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni notturni il seguente personale: e) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il padre convivente con la medesima; f) la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a 12 anni; g) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni; h) ulteriori motivi di esclusione e articolazione possono essere stabiliti in sede di contrattazione locale. 16. Il personale di cui al comma precedente può essere escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni pomeridiani compatibilmente con le esigenze di servizio. 17. Le modalità con cui organizzare le turnazioni sono oggetto di contrattazione locale con le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato secondo i principi ed i criteri di cui ai commi precedenti. La relativa articolazione si definisce con apposito ordine di servizio. Gli orari dei turni contrattati decorrono dall inizio del mese successivo e rimangono in vigore per almeno 6 mesi. 18. A ciascun Istituto si attribuisce, in via sperimentale un budget pari all assegnazione del 5

14 locale con le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato secondo i principi ed i criteri di cui ai commi precedenti. La relativa articolazione si definisce con apposito ordine di servizio. Gli orari dei turni contrattati decorrono dall inizio del mese successivo e rimangono in vigore per almeno 6 mesi. 18. A ciascun Istituto si attribuisce, in via sperimentale un budget pari all assegnazione del 2008 incrementata del 20%. Per gli Istituti di nuova istituzione si effettua il calcolo in misura proporzionale al personale in servizio. 19. Le indennità di turnazione sono così determinate: omissis 20. Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio si può ricorrere all istituto della reperibilità per il personale strettamente necessario La reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell art.8 dell accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio Il personale in reperibilità deve garantire tempi di intervento che non eccedano i 30 minuti. L importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18, incrementata del 20%. Per gli Istituti di nuova istituzione si effettua il calcolo in misura proporzionale al personale in servizio Le indennità di turnazione sono così determinate: omissis 19 bis la prestazione lavorativa che si svolge su due turni consecutivi viene retribuita con un compenso pari alla somma dei due turni. 20. Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio si può ricorrere all istituto della reperibilità per il personale strettamente necessario La reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell art.8 dell accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio Il personale in reperibilità deve garantire tempi di intervento che non eccedano i 30 minuti. L importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18, L Istituto della reperibilità di cui precedente comma viene retribuito nell ambito del budget assegnato per le turnazioni. 22. A nessun titolo è consentito il superamento del budget assegnato. L introduzione di nuove turnazioni che comporti maggiori spese deve essere preventivamente autorizzata, su motivata richiesta, a seguito di contrattazione nazionale. 23 Gli Istituti rendono pubblici trimestralmente gli elenchi del personale che effettua le turnazioni con indicazione del numero delle turnazioni effettivamente svolte. 6

15 19. Le indennità di turnazione sono così determinate: a) Turnazione antimeridiana feriale della durata di almeno 6 ore: I e II AREA: 5,00 III AREA: 7,00 b) Turnazione pomeridiana feriale della durata di almeno 6 ore: I e II AREA: 10,00 III AREA: 14,00 c) Turnazione notturna feriale della durata fino a 12 ore: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 31,00 F1-F2 III AREA 22,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 21,00 F1 II AREA 19,00 FI-F2-F3 I AREA 19,00 d) Turnazione antimeridiana festiva della durata di almeno 6 ore: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 56,00 F1-F2 III AREA 40,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 35,00 F1 II AREA 31,00 FI-F2-F3 I AREA 31,00 e) Turnazione pomeridiana festiva della durata di almeno 6 ore: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 71,00 7

16 F1-F2 III AREA 50,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 43,00 F1 II AREA 42,00 FI-F2-F3 I AREA 42,00 f) Turnazione notturna festiva e prefestiva della durata fino a 12 ore: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 68,00 F1-F2 III AREA 48,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 41,00 F1 II AREA 33,00 FI-F2-F3 I AREA 33,00 g) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1 Maggio e Ferragosto- antimeridiana della durata di almeno 6 ore: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 62,00 F1-F2 III AREA 44,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 38,00 F1 II AREA 35,00 FI-F2-F3 I AREA 35,00 h) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1 Maggio e Ferragosto - pomeridiana della durata di almeno 6 ore e turnazione superfestiva notturna nelle notti antecedenti alle suindicate festività: F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 78,00 F1-F2 III AREA 55,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 47,00 F1 II AREA 44,00 FI-F2-F3 I AREA 44,00 i) Turnazione notturna tra due festività della durata fino a 12 ore: 8

17 F3 F4-F5-F6-F7 III AREA 73,00 F1-F2 III AREA 53,00 F2-F3-F4-F5-F6 II AREA 45,00 F1 II AREA 36,00 FI-F2-F3 I AREA 36,00 9

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