Assessorato Territorio ed Ambiente
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- Claudio Caselli
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1 Assessorato Territorio ed Ambiente CONSIGLIO REG.LE PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE REGOLAMENTO INTERNO ART. 1 FUNZIONI Il Consiglio Reg.le per la Protezione del Patrimonio Naturale, che negli articoli seguenti verrà denominato semplicemente "Consiglio", esercita le funzioni attribuitegli dalla l.r n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle vigenti disposizioni legislative regionali, nei modi ivi previsti e nel presente regolamento interno. ART. 2 CONVOCAZIONE Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, preferibilmente l ultimo venerdì non festivo del mese, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ed opportuno, nonché su richiesta di almeno un quarto dei componenti. Tale richiesta deve contenere la specificazione degli argomenti da trattare. La convocazione, in questo caso, deve essere disposta entro otto giorni dalla richiesta. Nell'avviso di convocazione viene indicato l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. La convocazione viene effettuata a mezzo telefax e, ove non fosse possibile, telegraficamente con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, riducibili a due nei casi di urgenza. Nell'avviso di convocazione il Presidente stabilisce la data e l'ora di svolgimento della seduta del Consiglio in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dev'essere prevista almeno un'ora dopo la prima convocazione. ART. 3 IL PRESIDENTE Il Presidente: 1) rappresenta il Consiglio e ne cura l'organizzazione ed il funzionamento; 2) convoca il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
2 3) convoca, anche su richiesta dei Coordinatori, le Commissioni di lavoro fissando l'ordine del giorno; 4) presiede le sedute del Consiglio e, quando vi partecipa, le Commissioni di lavoro; 5) assolve, coadiuvato dalla Segreteria del Consiglio, alle funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Direttore Reg.le per il Territorio e l'ambiente o da delegato dell Assessore, scelto tra i componenti del Consiglio. ART. 4 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE Il Presidente, accertata la validità della convocazione, dichiara aperta la seduta in presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, in prima convocazione ed in presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione senza che il Consiglio possa essere validamente costituito, la seduta viene dichiarata deserta. La discussione degli argomenti ha luogo secondo l'ordine del giorno. Della seduta viene redatto verbale di cui viene data lettura per l'approvazione nella seduta successiva. In caso di urgenza il Consiglio può approvare il verbale, o singole parti dello stesso, seduta stante. La presenza dei componenti è desunta dal registro delle presenze. Il componente che si allontana è tenuto a darne comunicazione al Segretario del Consiglio. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti. ART. 5 INCOMPATIBILITA' I componenti del Consiglio devono allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di argomenti per i quali sussiste un interesse proprio, ovvero interessi di parenti ed affini sino al quarto grado, ovvero interessi di persone o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione o di impiego o di prestazione d'opera professionale. Il componente che si trovi nelle suddette condizioni di incompatibilità è tenuto a comunicare preventivamente, all inizio della discussione dell argomento all o.d.g. per il quale sussistano le condizioni di incompatibilità, la ragione del suo temporaneo allontanamento. ART. 6 DELIBERAZIONI
3 Il Consiglio approva le determinazioni che ricevono il maggior numero di voti validamente espressi (maggioranza relativa), non considerando, pertanto, come voto valido l'astensione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Possono venire adottate a scrutinio segreto soltanto le determinazioni che riguardino persone. Le determinazioni preparate dai Coordinatori di Commissione sono formalizzate e sottoscritte nel corso della seduta stessa. ART. 7 DELLA SEGRETERIA Le funzioni di segreteria del Consiglio vengono assicurate dal Gr. di lavoro XII della Direzione reg.le del Territorio e dell Ambiente. Le funzioni di segretario del Consiglio vengono svolte da un dirigente amministrativo della Direzione reg.le del Territorio e dell Ambiente. Il Gr. di lavoro di cui al 1 comma coadiuva il Presidente nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed in particolare: 1) provvede alla spedizione degli avvisi di convocazione; 2) appronta la documentazione illustrativa e propedeutica dei lavori del Consiglio e delle Commissioni di lavoro; 3) predispone eventuali relazioni introduttive sugli argomenti all'ordine del giorno; 4) cura la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e delle Commissioni di lavoro; 5) assicura la conservazione dei registri e della documentazione; 6) notifica le determinazioni ai Gr. di lavoro dell'assessorato competenti ed ai soggetti e/o enti interessati. ART. 8 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, costituisce, nel proprio seno, tre commissioni di lavoro permanenti così distinte: - Commissione permanente di lavoro I con competenze riguardanti lo svolgimento dei compiti di cui: - all'art. 4 l.r. 98/81, così come modificato dall'art. 2 della l.r. 14/88, lett. d) (controllo del raggiungimento delle finalità delle aree protette), - lett. e) (promozione della formazione del personale da impiegare nella gestione delle aree protette),
4 -lett. f) (svolgimento delle attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette), - lett. i) (predisposizione delle direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare nei parchi e nelle riserve); - all'art. 19, 4 comma, della l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 19 della l.r. 14/88 (programmi pluriennali economico - sociali degli Enti Parco) - all'art. 24 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 27 della l.r. 14/88 (programmi di intervento), - all'art. 24 bis della l.r. 98/81, articolo aggiunto con l'art. 28 della l.r. 14/88 (recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso), - all'art. 24 ter, articolo aggiunto con l'art. 29 della l.r. 14/88 (tecniche agricole e colturali tradizionali); - all'art. 24 quater, articolo aggiunto con l'art. 30 della l.r. 14/88 (patrimonio faunistico domestico); - all'art. 44 della l.r. 14/88 (interventi divulgativi); - pareri di competenza del C.R.P.P.N. previsti dai regolamenti delle aree naturali protette regionali già istituite. - Commissione permanente di lavoro II con competenze riguardanti lo svolgimento dei compiti di cui - lett. c) (proposte di istituzione di nuovi parchi regionali e riserve naturali) - lett. g) (lista ufficiale delle aree protette); - all'art. 3 l.r. 14/88 (revisione del Piano reg.le dei parchi e delle RR.NN.); - all'art. 16 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 15 della l.r. 14/88, ultimo comma (deliberazioni adottate in difformità del parere del C.T.S. sospese e sottoposte al controllo di merito); - all'art. 20 l.r. 98/81, così come sostituito all'art. 20 della l.r. 14/88, 1 comma (affidamento in gestione delle riserve naturali); - all'art. 23 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 22 l.r. 14/88 (nulla osta per interventi in istituende RR.NN.); - all'art. 32 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 38 l.r. 14/88 (parchi urbani e suburbani); La Commissione ha, altresì, competenza a formulare pareri, elaborare proposte e monitorare interventi relativi alla Rete Ecologica Siciliana. - Commissione permanente di lavoro III con competenze riguardanti prevalentemente lo svolgimento dei compiti di cui
5 - all'art. 4 l.r. 98/81, lett. b) (piani di coordinamento degli Enti Parco); all'art. 10 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 10 l.r. 14/88 (regolamenti dei parchi); - all'art. 22 l.r. 98/81 così come sostituito dall'art. 23 della l.r. 14/88, 4 comma (piani di utilizzazione delle preriserve) e 6 comma (riesame dei provvedimenti approvativi di opere pubbliche ricadenti nelle riserve); all'art. 22 bis della l.r. 98/81, articolo aggiunto con l'art. 25 della l.r. 14/88, ultimo comma (deroghe per la realizzazione di opere necessarie alla fruizione dei parchi nelle zone C); - all'art. 24 della l.r n. 37 così come modificato dall'art. 2 l.r. 34/96 (sanatoria edilizia nell'ambito delle riserve naturali o nelle zone comunque vincolate ai sensi della l.r. 98/81). La Commissione ha, altresì, competenza circa l'esame dei Piani di sistemazione delle zone A delle riserve già istituite. E' nella facoltà del Consiglio procedere alla costituzione di commissioni temporanee di lavoro cui affidare l'esame di problematiche di particolare rilievo. Per tali Commissioni il Consiglio nomina i componenti ed il Coordinatore. I compiti di cui all'art. 4 l.r. 98/81, così come sostituito dall'art. 2 della l.r. 14/88, lett. h), vengono attribuiti dal Presidente, alle Commissioni permanenti di lavoro in relazione all'oggetto degli stessi. La composizione delle Commissioni permanenti di lavoro nei componenti effettivi delle stesse, viene deliberata dal Consiglio. ART. 9 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO Le Commissioni permanenti di lavoro, convocate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre componenti effettivi. Alle sedute delle Commissioni permanenti di lavoro possono partecipare, con diritto di voto, anche gli altri componenti il Consiglio. Ogni Commissione permanente di lavoro nomina, fra i propri componenti, un Coordinatore ed un Vice Coordinatore. Il Coordinatore assolve, in seno alla Commissione, tutti i compiti che nel Consiglio spettano, in base al presente regolamento, al Presidente. Il Coordinatore assegna, altresì, gli affari da trattare a singoli relatori o a gruppi di relatori. Le Commissioni sono convocate nei modi e nei termini fissati dal precedente art. 2. Le sedute delle Commissioni permanenti di lavoro, in caso di assenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore, sono presiedute dal componente più anziano in età. Ciascuna Commissione permanente di lavoro si avvale per le funzioni di segreteria di uno dei dirigenti del Gr. di lavoro di cui al precedente articolo 7, comma 1, alla Commissione specificatamente assegnato.
6 Il verbale di Commissione redatto dal dirigente di cui al precedente comma è approvato dalla Commissione medesima a conclusione dei lavori della seduta. Il coordinatore della Commissione accompagna l istruzione della singola fattispecie in esame, con una proposta di determinazione per il Consiglio. Qualora sia ritenuto utile, più Commissioni permanenti di lavoro possono riunirsi congiuntamente sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o del Coordinatore di una delle Commissioni appositamente delegato dal Presidente del Consiglio. Le Commissioni esprimono il parere sulle singole pratiche entro il termine massimo di 30 giorni, prorogabile solo nel caso di pratiche che presentino particolare complessità istruttoria; trascorso detto termine, la pratica verrà esaminata direttamente dal Consiglio. ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI Il presente regolamento interno può essere modificato qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità in seguito alle risultanze di una verifica del funzionamento dell'organo collegiale. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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