Gli aspetti fiscali dei diversi strumenti/canali di finanziamento
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- Orlando Baldo Sacco
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1 FINANZIARE IN MODO EQUILIBRATO LA CRESCITA Gli aspetti fiscali dei diversi strumenti/canali di finanziamento slide 1
2 FINANZIAMENTO CREDITO BANCARIO FINANZIAMENTO SOCI LEASING CAMBIALI FINANZIARIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI: non convertibili CAPITALIZZAZIONE AUMENTO CAPITALE PRIVATE EQUITY PUBLIC EQUITY: quotazione Borsa crowdfunding convertibili slide 2
3 FINANZIAMENTO - PRINCIPI GENERALI (segue) Regola generale deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES Art. 96 DPR 917/86 Per interessi passivi (e attivi) si intendono quelli derivanti da mutui, locazione finanziaria, emissione di obbligazioni e altri titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. slide 3 Gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi L eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). La quota di ROL (prodotto dal 2010) non utilizzata può essere portata a incremento del ROL dei successivi periodi di imposta. Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione [lettere a) e b) del bilancio] con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria per beni strumentali. Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo di imposta sono dedotti dal reddito dei periodi successivi, se gli interessi passivi (al netto degli attivi) del periodo non superano il 30% del ROL.
4 FINANZIAMENTO - PRINCIPI GENERALI Regola generale deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRAP Gli oneri finanziari in generale, sia espliciti sia impliciti, non sono considerati costi deducibili dal calcolo della base imponibile ai fini IRAP. Art. 5 D.Lgs. 446/97 Slide 4
5 FINANZIAMENTO - LEASING FINANZIARIO DEDUCIBILITA CANONI Le regole si riferiscono ai soli contratti di locazione finanziaria che prevedono l opzione di acquisto del bene locato e ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali. La legge di stabilità 2014 modifica il periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati dal 1 gennaio Per i beni mobili: durata pari a metà del periodo di ammortamento (2/3 previgente normativa) applicando i coefficienti DM 31/12/1998 Per i beni immobili: durata non inferiore a 12 anni (tra 11 e 18 anni previgente normativa) Non rileva la durata del contratto di leasing, che quindi può anche essere inferiore al periodo di deducibilità fiscale). Doppio binario con necessità di prevedere imposta anticipate nel caso di contratto di durata inferiore a quella fiscalmente prevista. slide 5
6 FINANZIAMENTO - MINI BOND e CAMBIALI FINANZIARIE (segue) NORMA DI RIFERIMENTO MINI BOND CAMBIALI FINANZIARIE Decreto Sviluppo, Decreto Sviluppo bis e Decreto Destinazione Italia. In particolare l art. 32 del Decreto Sviluppo si occupa dei benefici fiscali applicabili a cambiali finanziarie e mini bond. Terminologia adottata dalla prassi per identificare le obbligazioni e i titoli similari disciplinati dal Decreto Sviluppo (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83) emessi dalle PMI. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all ordine, emessi in serie ed aventi scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione (art. 1 Legge 43/94 modificata). SOGGETTI ESCLUSI DAL DECRETO SVILUPPO: BANCHE E MICROIMPRESE (FATTURATO INFERIORE A EURO 2MIL.) slide 6
7 FINANZIAMENTO - MINI BOND e CAMBIALI FINANZIARIE (segue) SPESE EMISSIONE Art. 32 c. 13 DL 83/2012 Le spese di emissione sono deducibili nell esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. Si applica pertanto il principio di cassa per la deduzione dei suddetti costi. La Circolare Agenzia delle Entrate 29/E del 26 settembre 2014 conferma quanto sopra attribuendo alla normativa carattere agevolativo. La circolare chiarisce che la norma è applicabile non solo alle PMI, ma a tutti i prestiti obbligazionari ivi incluse le emissioni effettuate da società quotate e da banche. Si precisa altresì che l agevolazione è applicabile facoltativamente. slide 7
8 FINANZIAMENTO - MINI BOND e CAMBIALI FINANZIARIE (segue) DEDUCIBILITA INTERESSI PASSIVI (1) pone il limite del doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli quotati e del tasso ufficiale di riferimento per gli altri titoli. Il TUR sostituisce il tasso ufficiale di sconto. Gli interessi corrisposti a portatori di mini bonds e cambiali finanziarie sono interamente deducibili in deroga ai limiti di cui all art. 3, c. 115 L. 549/95 (1), a condizione che siano, alternativamente: 1) negoziati in mercati regolamentati; 2) detenuti da investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale sociale dell emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati o territori che consentano un adeguato scambio di informazioni. Si applica il limite del 30% del ROL per il calcolo del «plafond» di deducibilità degli interessi passivi. slide 8
9 FINANZIAMENTO - MINI BOND e CAMBIALI FINANZIARIE (segue) RITENUTA SU INTERESSI E ALTRI PROVENTI Il citato art. 32 del Decreto Sviluppo ha esteso il regime di esenzione dall applicazione della ritenuta alla fonte del 26% su interessi e altri proventi di strumenti finanziari, di cui all art. 26 DPR 600/73, ai mini bonds e alle cambiali finanziarie. slide 9
10 CAPITALIZZAZIONE - ACE (segue) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA Art. 1 L. 201/2011 e successive mod. Incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano a debito e quelle che si finanziano con capitale proprio incentivando queste ultime. L agevolazione consiste nell ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo equity. Rendimento nozionale: 3% per i primi tre esercizi, 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il slide 10
11 CAPITALIZZAZIONE - ACE INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO Incrementi: - conferimenti in denaro (si considerano tali la conversione di prestiti obbligazionari convertibili e le rinunce dei soci a finanziamenti) - utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli accantonati a riserve indisponibili Decrementi: - riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo Non rileva il capitale proprio alla data del slide 11
12 CAPITALIZZAZIONE - QUOTAZIONE IN BORSA Art. 19 DL 24 giugno 2014, n. 91 SUPER ACE È prevista una maggiorazione dell ACE per tutte le società che si quotano in borsa. Per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. slide 12
13 CAPITALIZZAZIONE - CROWDFUNDING (segue) DEFINIZIONE Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone ( folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ( piattaforme o portali ) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell impresa. slide 13
14 CAPITALIZZAZIONE - CROWDFUNDING (segue) BENEFICI FISCALI per la società La normativa prevede agevolazioni in questi termini: esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio; agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari (ad es. stock option): le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari; credito d imposta del 35%sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa. slide 14
15 CAPITALIZZAZIONE - CROWDFUNDING (segue) BENEFICI FISCALI per l investitore La normativa prevede agevolazioni fiscali molto elevate per gli investitori che per gli anni investono in startup innovative. La percentuale detraibile varia a seconda che si sia una persona fisica o una persona giuridica. le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale: il 19% di quanto investito nel capitale sociale di una o più startup innovative; il 25% per gli investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico. In entrambi i casi l'investimento massimo detraibile per anno è pari ad ; beneficio che decade qualora l'investitore liquida l'investimento prima dei due anni. le società possono escludere annualmente dal reddito imponibile un importo pari: al 20% di quanto investito nel capitale sociale di una o più startup innovative. al 27% nel caso di startup innovative a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico. In entrambi i casi l'investimento massimo detraibile per anno è pari ad Il beneficio decadrà qualora la società liquida l'investimento fatto prima dei due anni. slide 15
16 CAPITALIZZAZIONE - ANALISI COMPARATA INCENTIVI FISCALI (segue) Regno Unito VENTURE CAPITAL TRUST (finance act 1995) Costituzione di VCT, fondi aperti per raccolta da soggetti retail per investimenti in small cap quotate e non. Incentivi fiscali per gli investitori: - (dividend relief): esenzione dall imposta sui dividendi da VCT; - (income tax relief): esenzione dall imposta sul reddito fino al 30% dell investimento in VCT fino ad un max. di 200,000 GBP; - (capital gain relief): esenzione dalla tassazione sulle plusvalenze. ENTERPRISE INVESTMENT SCHEME Per investitori individuali che sottoscrivono nuove azioni quotate AIM, con un massimo di 1,000,000 GBP annui con beneficio di deducibilità pari al 20% dell investimento dal reddito annuale, esenzione da capital gain e detrazione della perdita in caso di fallimento dell iniziativa o di vendita della partecipazione. slide 16
17 CAPITALIZZAZIONE - ANALISI COMPARATA INCENTIVI FISCALI (segue) Francia IMPOSTA PATRIMONIALE Le PMI possono raccogliere fino a 2,5milioni all anno, in aumento di capitale, da investitori che possono dedurre fino al 50% del loro investimento dall imponibile fiscale sul patrimonio fino ad un max. di 90mila per famiglia nel caso di investimento diretto o di 36mila in caso di investimento attraverso fondi di investimento dedicati. Target: dipendenti < 250 fatturato < 50milioni - totale attivo < 45milioni IMPOSTA SUL REDDITO L agevolazione comprende tutte le PMI europee che possono raccogliere fino a 2,5milioni all anno da investitori cui è concesso dedurre fino al 18% del loro investimento dal reddito imponibile e fino ad un max. di 50mila ciascuno ( 100mila per famiglia) per investimenti diretti e fino ad un max. di 12mila ciascuno ( 24mila per famiglia) per attraverso fondi. Target (< 5y.): dipendenti < 50 fatturato < 10milioni - totale attivo < 10milioni slide 17
18 Gli aspetti fiscali dei diversi strumenti/canali di finanziamento Paolo Ravà dottore commercialista Genova, Via Fiasella 16/5 p.rava@rvaeassociati.it slide 18
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