AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA LAND S.R.L..

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1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA LAND S.R.L.. Premessa. Alla luce dell aggiornamento avvenuto a marzo 2014, ed approvato dal Ministero della Giustizia in via definitiva in data 21 luglio 2014, avente ad oggetto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 elaborate da Confindustria, nonché dell entrata in vigore della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che, all art 3 comma 5, ha ampliato le fattispecie di reato previste dall art 25 octies del d.lgs n. 231/01 con l introduzione della fattispecie di cui all art. 648 ter 1. c. p., l Organismo di Vigilanza della Land s.r.l, nell ambito della sua attività di aggiornamento e verifica del Modello, ha provveduto ad inserire opportuni adeguamenti al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società in data 11 giugno Con particolare riferimento alle Linee Guida Confindustria, occorre precisare che l attività di aggiornamento è stata ritenuta necessaria dall Organismo di Vigilanza in quanto il Modello di organizzazione gestione e controllo di Land s.r.l. è stato costruito anche con riferimento ai principi di base ed i canoni interpretativi, dottrinali e giurisprudenziali, raccolti nelle Linee Guida redatte da Confindustria nel 2002 e successivamente modificate nel Tenuto conto, poi, che la nuova versione delle Linee guida è di recente pubblicazione, al fine di garantire la dovuta aderenza del Modello alla realtà secondo i parametri di efficienza ed effettività richiesti dalla norma, sarà cura dell Organismo di Vigilanza di Land s.r.l., laddove si verifichi l esigenza, provvedere a recepire le novità giurisprudenziali che interverranno a seguito dell applicazione delle Linee Guida cosi riesaminate ed aggiornate. Si fa inoltre presente che la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie di cui all art. 648 ter 1. c.p. rubricato Autoriciclaggio : Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non

2 colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Il legislatore poi, al comma 5 dell art. 3 della Legge n. 186/2014 ha proceduto ad ampliare le fattispecie di reato previste dall art 25 octies del, n. 231/01, includendo la nuova fattispecie di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti. In tal sede si ritiene opportuno sottolineare che la differenza tra l art. 648 bis e l art. 648 ter 1 c.p. sta nel fatto che mentre il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, l art. 648 ter.1 prevede un trattamento sanzionatorio per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ne consegue pertanto la possibilità di sanzionare gli enti i cui soggetti, apicali o meno, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa La norma dunque è chiaramente volta non solo ad azzerare i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, a contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica. Di seguito, dunque, si indicano le modifiche previste per l aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Land s.r.l..

3 Modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Land s.r.l. adottato in data 11 Giugno SOMMARIO, PARTE SPECIALE: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/01). DEFINIZIONI: Linee Guida: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 2 marzo 2002, aggiornate in marzo 2014 ed approvate il 21 luglio 2014 dal Ministero della Giustizia. PARTE GENERALE Pag. 6: Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.). Pag. 9: Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 2014 è di fondamentale importanza, affinchè al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo. Pag. 11: Secondo le linee guida 2014, riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica della elusione fraudolenta del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell esclusione della responsabilità amministrativa dell ente (art. 6, comma1, lett. C le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione ).

4 Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677del 2014), la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle misure di sicurezza, idoneo a forzarne l efficacia. Pag. 12, Nota n. 9: La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa. L elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell ambiente. In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell Organismo di Vigilanza. PARTE SPECIALE Pag. 52: Secondo le linee guida 2014: Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante. Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà basarsi, ove applicabili, sui seguenti principi di controllo: - separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio; - tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;

5 - procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio; - raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all ente; - procedure di escalation per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e nella gestione dei rapporti con gli enti istituzionali. Pag. 93, in attività sensibili : la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa; gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.); selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti. Pag. 98, Nota 25: Nella negoziazione e stipula di contratti attivi possono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano: l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali; le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;

6 la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge; i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito. Pag. 100, Nota n. 28: Si evidenzia l ipotesi di autoriciclaggio introdotta recentemente con, L. 15 dicembre 2014, n. 186: l autoriciclaggio consiste nell attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l evasione fiscale, la corruzione e l appropriazione di beni sociali. Pag. 102 : E inoltre da segnale la recente introduzione del nostro ordinamento della fattispecie di reato denominata autoriciclaggio. Difatti, nell ambito di un progetto volto a realizzare l incentivazione dell emersione e il rientro dei capitali detenuti all estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all evasione fiscale, la legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha emendato il Codice penale con l aggiunta dell art. 648ter. 1 c.p denominato appunto autoriciclaggio. Di seguito il legislatore ha proceduto anche a modificare l articolo 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti. L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio l'autore del reato presupposto comportava una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in quanto il reo avrebbe subito una doppia punizione per un medesimo fatto, perciò fino all'introduzione dell'art. 648-ter.1 l'autoriciclaggio costituiva una condotta non suscettibile di trattamento sanzionatorio. Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, facendo così rientrare la fattispecie nell ambito dei reati propri.

7 La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento naturale da parte dell'autore del reato, il legislatore, al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Pag. 103, Nota n.30: Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di mera utilizzazione e di godimento personale. Un possibile esempio di non punibilità per godimento personale può essere il caso di Tizio che, dopo aver rubato un'automobile, sostituisce la targa e i numeri di telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane. SISTEMA DI CONTROLLO. Pag. 161: Secondo le linee guida 2014 i principi di controllo a cui l azienda deve adeguarsi sono: Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L articolo31 del Codice, infatti, prescrive l adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

8 Il sistema deve garantire l applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l autorizzazione all effettuazione di un operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l operazione. Inoltre, occorre che: -a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; -i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all interno dell organizzazione; -i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnatee opportunamente documentati in modo da garantirne, all occorrenza, un agevole ricostruzione ex post. I controlli devono essere documentati. Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting(eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione. CODICE ETICO. Pag. 181: 11. non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile; 12. non eroga o riceve omaggi o donativi che non siano di modico valore o che comunque non rientrino nella prassi commerciale. Nell ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma disomme in denaro, beni o servizi di vario genere) non autorizzati, fatta eccezione per donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e comunque tali da non poter ingenerare, nell altra parte, ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l impressione di illegalità o immoralità, (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammessi gadget aziendali, quali penne, agende, calendari, se di modico valore). Il Destinatario che riceve offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare per iscritto l Organismo di Vigilanza per l adozione degli opportuni provvedimenti. Qualsiasi Destinatario che, nell ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implichino donativi in violazione del presente Codice. 13. si impegna al rispetto ed alla trasparenza nelle attività di formazione de bilancio, esortando i propri dipendenti coinvolti in tali attività a garantire:

9 massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse; Le modifiche sono state inserite nel Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Land s.r.l., che è a disposizione, per eventuale consultazione, in copia cartacea o informatica presso la sede della Società, sita in Roma via Di Affogalasino n. 40. Roma L Organismo di Vigilanza di Land s.r.l.

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