POLIZZA PROTEZIONE AFFITTO BASE Garanzia solo Decesso tutte cause

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1 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA PROTEZIONE AFFITTO BASE Garanzia solo Decesso tutte cause ( - data dell ultimo aggiornamento: ) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO; - LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE /ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

2 NOTA INFORMATIVA della polizza PROTEZIONE AFFITTO BASE GARANZIA SOLO DECESSO TUTTE CAUSE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione sulla vita che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Telefono: ; sito internet: informazioni@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.303,564 Milioni di Euro di cui 669,754 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.633,810 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D , Sede legale dell intermediario: Via Nizza n. 262, Torino, Codice Fiscale/Partita IVA/ Registro Imprese n , capitale sociale Euro interamente versato, iscritto all Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono , Fax , e.mail santanderconsumer@santanderconsumer.it. B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto è indicata nel Modulo di Polizza. La Polizza prevede la prestazione assicurativa esclusivamente in caso di Decesso. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla _ Pagina 1 di 6

3 Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Premi Il Premio è unico ed è corrisposto in 12 rate mensili di pari importo. L ammontare totale del Premio unico è determinato in relazione alla Somma Assicurata. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito RID mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: la Polizza prevede il tacito rinnovo e il Contraente può comunicare annualmente la volontà di disdettare. Si rinvia all art delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato Costi gravanti sul premio: Non sono previsti costi di emissione REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 25% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00, la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 2,50. il premio è comprensivo di costi di gestione pari al 36,50% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 3,65. AVVERTENZA: il contratto non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ). 7. Sconti Non sono previsti sconti di premio. 8. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione d imposta, non possono eccedere l importo massimo di Euro 1.291,14. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti al Contraente; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari. D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 2 di 6

4 10. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura. 11. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ai recapiti e con le modalità previste dall art. 17 della presente Nota Informativa. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. 12. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 14. Lingua in cui è redatto il contratto La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 15. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 3 di 6

5 In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni alla Compagnia potranno essere fatte per iscritto come segue: - a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; - a mezzo fax, al numero ; - tramite posta elettronica, all'indirizzo lineapersone@cardif.com allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata. Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. 17. Conflitti d interesse Non vi sono situazioni di conflitto d interesse. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 4 di 6

6 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Cessazione della garanzia Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario. Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Pagina 5 di 6

7 Polizza Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Sinistro Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Pagina 6 di 6

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE AFFITTO BASE GARANZIA SOLO DECESSO TUTTE CAUSE DEFINIZIONI Assicurato - Contraente: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì stipula la Polizza tramite la sottoscrizione del Modulo di Polizza e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore Compagnia: CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, Capitale Sociale di Euro 669,754 Milioni iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA R.E.A , autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. del , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I , società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale la garanzia è efficace. Decesso: la morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute: documento che l assicurando deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Modulo di Polizza: documento predisposto dalla Compagnia ai fini dell accesso alla copertura assicurativa da sottoscriversi a cura del Contraente. Parti: Assicurato/Contraente, Assicuratore. Polizza: l insieme dei documenti, rappresentati dal fascicolo informativo e dal relativo Modulo di Polizza, che attestano l esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: importo riportato sul Modulo di Polizza che rappresenta la massima esposizione dell Assicuratore in relazione a ciascuna copertura assicurativa. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, la garanzia Decesso, valida in tutti i paesi del mondo. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Art Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 55 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore ai 65 anni; c) che possa, unitamente alla sottoscrizione del Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Art Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a stipulare la Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e, contestualmente, della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Pagina 1 di 6

9 Art. 3 Decorrenza, Durata e Cessazione della garanzia Art Data di decorrenza delle garanzie La garanzia ha efficacia dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; b) il premio sia pagato alla Compagnia entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. Art Durata della garanzia La durata della garanzia assicurativa è pari ad un anno. In assenza di una specifica comunicazione di disdetta, da effettuarsi ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 13 con almeno 30 giorni di preavviso dalla prima scadenza o dalle scadenze annuali successive, la Polizza si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Art Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: a) al termine dell annualità assicurativa in cui l Assicurato compie il 65 anno di età, senza che sia necessaria la comunicazione formale di disdetta da parte della Compagnia; b) in caso di liquidazione della Prestazione; c) con effetto dalla Data di Decorrenza, a seguito di mancato versamento delle prime tre rate mensili di Premio relativo alla prima annualità; d) relativamente alle rate mensili successive alla prima, in caso di insoluto che si protragga per più di tre rate mensili consecutive; Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 14. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio eventualmente versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa per Decesso (I) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (II) Prestazione assicurativa Fermo il Massimale di cui all Art. 10, l Assicuratore corrisponderà una Prestazione pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Art. 6 Esclusioni Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; Pagina 2 di 6

10 g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in base alla garanzia Decesso sono gli eredi testamentari dell Assicurato ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi. Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Art. 8 Premio e modalità di pagamento Il Premio è unico ed è corrisposto in 12 rate mensili di pari importo. L ammontare totale del Premio unico, come anche delle singole rate mensili di Premio, è indicato nel Modulo di Polizza. Ai fini del pagamento del premio per la copertura assicurativa sottoscritta, il Contraente deve aver espressamente autorizzato, tramite la compilazione dell apposito modulo incluso nella documentazione precontrattuale, l Istituto bancario presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente ad accettare gli ordini di addebito che Cardif Assurance Vie invierà a tale scopo. Art. 9 Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione La Compagnia si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l importo del Premio dell assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di premio potranno essere applicate solo in occasione del tacito rinnovo della copertura e con riferimento alla nuova annualità assicurativa. La Compagnia comunicherà al Contraente l esercizio di tale diritto ed i termini della variazione con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo annuale di copertura. Il Contrante che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi alla Compagnia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione annuale in corso. In ogni caso, con la sottoscrizione delle coperture assicurative, il Contraente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa. Art. 10 Somme Assicurate e Massimali La Somma Assicurata è indicata nel Modulo di Polizza e non può, in ogni caso, essere superiore all importo di Euro ,00. Art. 11 Denuncia dei Sinistri In caso di Sinistro, si raccomandano i Beneficiari di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ed il sabato dalle 9.00 alle I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all Assicuratore con le seguenti modalità: a mezzo lettera indirizzata a Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; a mezzo fax, all attenzione dei medesimi uffici, al n Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata all Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. I documenti da consegnare, ai fini della valutazione della liquidabilità del sinistro, sono (salvo integrazioni richieste dall Assicuratore): - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; Pagina 3 di 6

11 - in caso di effettuazione di autopsia, copia del referto autoptico; Ai fini dell individuazione del/i Beneficiario/i della prestazione, risultano necessari: - se l Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l età e la capacità di agire; - se l Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l età e la capacità di agire di tutti gli eredi. Il diritto alla prestazione di un minore o un maggiore interdetto dovrà essere esercitata da chi ne abbia la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione l Assicuratore dovrà ricevere il Provvedimento di Autorizzazione del Giudice Tutelare. Gli aventi causa dell Assicurato devono inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici che hanno avuto in cura l Assicurato; - consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 12 Liquidazione dei Sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro entro 30 giorni da tale ricezione. Art. 13 Legge applicabile La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 14 Comunicazioni Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni alla Compagnia potranno essere fatte per iscritto come segue: - a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; - a mezzo fax, al numero ; - tramite posta elettronica, all'indirizzo lineapersone@cardif.com allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata. Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. Art. 15 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato, che richieste dall Assicuratore all'atto dell adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art. 17 Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per l Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può Pagina 4 di 6

12 consentire alla Compagnia di non corrispondere la Prestazione. Art. 18 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. La Compagnia si riserva il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt e 1898 del Codice Civile. Art. 19 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e il Contraente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Art. 20 Reclami Reclami all Impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: - Cardif Assurance Vie - Ufficio Reclami Via Tolmezzo,15 Palazzo D Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - il nome, cognome e domicilio del reclamante; - l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; - la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: - all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. L Autorità di vigilanza della Francia (paese di origine di Cardif Assurance Vie) è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art. 21 Tutela Dati Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informano che i dati personali del Contraente, dell Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. Pagina 5 di 6

13 All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: intermediari, riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: - Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, Milano; privacy_it@cardif.com. Pagina 6 di 6

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