LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI
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- Fabriciano Bassi
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1 LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI
2 CONTESTO NORMATIVO LEGGE N. 6 / art. 1: finalità tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
3 LEGGE N. 6 / art. 3: l amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio LEGGE N. 6 / art. 4: persone che possono essere interdette il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione
4 PRINCIPI FONDAMENTALI NELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Piena legittimazione giuridica a rappresentare e soddisfare i bisogni della persona fragile nella maggiore età: un Giudice Tutelare conferisce poteri di rappresentanza, sostituzione o affiancamento ad una persona o ad un ente. Riconoscimento ed rispetto delle aspirazioni del beneficiario del provvedimento Governo e cura degli interessi del beneficiario, salvaguardando il mantenimento delle autonomie
5 CHI PUÒ CHIEDERE L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO lo stesso soggetto fragile il coniuge od il convivente della persona che ne ha bisogno i parenti entro il 4 e gli affini entro il 2 i responsabili dei servizi socio sanitari che hanno in cura o in carico la persona il pubblico ministero il tutore ed il curatore (con la contestuale richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione)
6 SCELTA DELL ADS CHI NON PUÒ ESSERE NOMINATO ADS: Non possono ricoprire le funzioni di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico la persona con disabilità
7 SCELTA DELL ADS CHI PUÒ ESSERE NOMINATO: La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La legge indica nell ordine: coniuge o persona stabilmente convivente padre, madre figli fratelli parenti entro il 4 grado soggetto designato dal genitore superstite altra persona idonea uno dei soggetti di cui al titolo II del c.c. (al c ui legale rappresentante o persona da lui delegata con atto depositato presso l ufficio del Giudice Tutelare competono tutte le facoltà definite nel decreto).
8 DOVERI DELL AdS Affiancare rappresentare o sostituire il beneficiario, nel compimento degli atti definiti dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina. Garantire la qualità della vita del beneficiario con le scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali più opportune (progetto individualizzato) Rendicontare al Giudice Tutelare sulla situazione di vita e sulla amministrazione dei beni ed interessi del beneficiario, (fornendo eventualmente la documentazione) Informare il Giudice Tutelare, all'inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario Informare il Giudice di ogni ulteriore bisogno
9 LE NUOVE RESPONSABILITA CHE DERIVANO DALLA LEGGE 6/2004 Per la famiglia: capire e agire con competenza (preparazione del ricorso) accettare il ruolo e imparare a svolgerlo (supporto) progettare il futuro identificando un fiduciario (parente, amico, conoscente ) Per la società civile: sensibilizzazione del volontariato formazione supporto competente Per gli enti pubblici (Comuni, ASL, ASSI, ASP ): gestire le Amministrazioni di Sostegno quando la famiglia non c è, non è in grado o non è stata reperita altra persona idonea valorizzare le potenzialità del privato sociale con l obiettivo di contenere la quantità delle gestioni d ufficio delle AdS segue
10 segue 2/2 le nuove responsabilità Per gli enti privati di cui al titolo II c.c. (Associazioni, Fondazioni ): gestire le Amministrazioni di Sostegno quando la famiglia non c è, non è in grado o non è stata reperita altra persona idonea costruire percorsi per nuove sinergie tra pubblico e privato per assicurare una gestione delle AdS coerente con i principi della legge 6/2004 Gli enti privati possono cooperare con le istituzioni per: promuovere un nuovo tipo di responsabilità sociale e incremento dell offerta di servizi alla persona promuovere, diffondere e consolidare nuove prassi potenziare le competenze con studi mirati e diffusione di conoscenze informare, formare e supportare famiglie e volontari
11 AZIONI PER SOSTENERE L APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 Occorre dare centralità agli interessi e ai bisogni del beneficiario: Sviluppando le responsabilità famigliari con azioni di sensibilizzazione e formazione Promuovendo e formando il volontariato perché ci siano vere persone accanto a persone vere Supportando famiglie e volontari nella gestione del ruolo Sviluppando azioni di sostegno agli enti territoriali impegnati nella gestione istituzionale delle tutele e delle AdS anche favorendo lo sviluppo di collaborazioni con il privato sociale Sviluppando le competenze del terzo Settore per offrire maggiori e migliori opportunità di gestione delle AdS Tutte le azioni sono finalizzate a contenere il più possibile il ricorso alla gestione istituzionale delle AdS
12 ALCUNI STRUMENTI PER SOSTENERE L APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/ SERVIZI PER LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI 2. ELENCHI PUBBLICI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
13 1. UN SERVIZIO PER LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI Premessa: quando la famiglia non può - o non è in grado - di assicurare la tutela giuridica del congiunto il Giudice può scegliere una persona fisica, il sindaco, il direttore dell ASL o un ente del terzo settore. Pre- esistente: in alcune ASL e Comuni hanno funzionato per anni degli Uffici Tutele. Situazioni contingenti li hanno portati spesso ad occuparsi della gestione patrimoniale, delegando la gestione dei bisogni della persona ai servizi socio-sanitari Oggi: per una corretta applicazione della legge 6/2004 si deve attivare un Ufficio con caratteristiche di Servizio in grado di occuparsi sia della gestione istituzionale delle tutele e delle AdS che di affrontare ogni altro aspetto della protezione giuridica Prospettive: sviluppo di collaborazioni e sinergie tra istituzioni e privato sociale per affrontare tutte le azioni necessarie segue
14 segue 2/3 - il servizio per la protezione giuridica delle persone fragili Un Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili potrà farsi carico delle seguenti funzioni: Orientamento/consulenza/supporto ai familiari (presentazione ricorsi, gestione ruolo, valorizzazione rete parentale/amicale, stimolo per identificazione successore) Attività per reperimento di AdS (azioni di sensibilizzazione, collaborazioni con associazionismo locale, predisposizione di appositi elenchi, piani individualizzati ) Gestione istituzionale di attività (predisposizione dei ricorsi - attività gestionale di Tutele e AdS - monitoraggio e verifica - rapporti coi Giudici Tutelari ) Coordinamento/raccordo coi servizi territoriali e specialistici che hanno in carico il caso per condivisione del progetto di intervento, suo aggiornamento e verifiche. Raccordo istituzionale con gli uffici dei giudici tutelari ed eventuale sostegno.segue
15 segue 3/3 - il servizio per la protezione giuridica delle persone fragili Un Servizio avrà bisogno di una struttura d équipe per la quale si possono individuare i seguenti profili: responsabile figure con competenze sociali, educative e giuridico/economiche figura con competenze amministrativo/contabili operatore esecutivo L équipe potrà: avvalersi di supporti professionali occasionali e specifici, ed individuare forme di collaborazione con il volontariato, modulabili all occorrenza identificare, per ogni persona seguita, un operatore privilegiato di riferimento cui affidare il ruolo di interprete dei bisogni della persona e di mediatore delle sue esigenze con il servizio
16 2. ELENCHI DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI Premessa: è molto difficile reperire persone volontarie disponibili ad accettare un incarico di questa portata senza conoscere la persona i suoi bisogni e il suo contesto, senza coinvolgimento nel suo progetto di vita Quali obiettivi porsi per la costruzione di elenchi di AdS volontari: rendere visibili gli Amministratori di Sostegno volontari (e dimostrare che è possibile svolgere questo ruolo) rendere visibili gli enti del terzo settore che hanno già compiuto la scelta di accettare l incarico di AdS (e dimostrare che il terzo settore può essere risorsa) consentire un uso riservato delle candidature (risorsa per le famiglie e per i servizi sociali, per progetti individualizzati adeguati) segue
17 segue 2/4 - elenco degli amministratori di sostegno volontari IPOTESI DI STRUTTURA PER UN ELENCO: Sezione A: amministratori di sostegno già nominati AdS volontari, già nominati e quindi operativi. Accettando di aderire a questa sezione dell elenco daranno visibilità al loro impegno. Risultato atteso: provocare interesse e suscitare nuove disponibilità. Sezione B: enti, associazioni, fondazioni (terzo settore) Gli enti che accetteranno di aderire a questa sezione dell elenco, daranno visibilità al loro impegno. Risultato atteso: diffondere prassi operative efficaci e provocare emulazione Sezione C: volontari preparati non ancora nominati Sezione riservata : i volontari che desiderano proporsi come AdS accettano di essere segnalati ai servizi territoriali (o alle famiglie) per essere successivamente proposti al Giudice Tutelare per l incarico. Risultato atteso: accettazione consapevole e condivisa del ruolo e del progetto di vita del beneficiario.segue
18 segue 3/4 - elenco degli amministratori di sostegno volontari QUALI REQUISITI PER l ISCRIZIONE AD UN ELENCO? Sezione A: copia del decreto di nomina Sezione B: atto deliberativo che impegna l ente/associazione/fondazione sul tema della protezione giuridica (con indicazione di eventuali deleghe) atto costitutivo o statuto da cui dedurre che la mission istituzionale ha affinità e coerenza con il tema della protezione giuridica Sezione C: esperienze significative professionali e/o di volontariato formazione specifica sulla funzione di amministratore di sostegno eventualmente: impegno a sostenere un percorso di formazione...segue.
19 segue 4/4 - elenco degli amministratori di sostegno volontari Occorre mettere a sistema: IL REPERIMENTO DI ADS Percorsi di sensibilizzazione per la ricerca di candidature volontarie motivate (occorre indagare le disponibilità tra coloro che a vario titolo interagiscono coi servizi territoriali, tra i professionisti, gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, le persone impegnate a vario titolo nel volontariato, i famigliari stessi delle persone con disabilità ) Percorsi formativi per i candidati Servizi in grado di fornire sostegno dopo la nomina e assicurare una adeguata e competente gestione del compito Il terzo settore può avere parte attiva in questo processo e occuparsi di una, o anche tutte, queste funzioni
20 ALCUNI CENNI SULLA FORMAZIONE Le azioni formative: percorsi strutturati di sensibilizzazione e di formazione azioni di supporto per garantire le competenze durante la gestione del compito La formazione riguarda: le famiglie, i volontari, gli operatori Chi fa la formazione: gli enti pubblici, gli enti del terzo settore, gli ordini professionali, le università Chi può sostenere la spesa: lo stato, le regioni, le provincie, le organizzazioni del terzo settore
21 SPAZI LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI 1. LEGGE REGIONE LOMBARDIA N 3-2 MARZO 2008: GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO SANITARIO 2. CIRCOLARE REGIONALE N 9-27 GIUGNO 2008: COSTITUZIONE DELL UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 3. DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 8551 DEL 3 DICEMBRE 2008 (linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona - terzo triennio ) 4. ALTRE OPPORTUNITA E RISORSE
22 L.R. 3/ ART. 3 - Soggetti: concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione delle unità d offerta sociali e socio sanitarie: soggetti di diritto pubblico come i Comuni singoli ed associati, le Province.le ASL.. le ASP persone fisiche, famiglie e gruppi informali soggetti del terzo settore e soggetti di diritto privato.
23 L.R. 3/ ART. 6 - accesso alla rete 4. I Comuni organizzano un attività di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona con lo scopo di. c) assicurare competenza nell ascolto e nella valutazione dei bisogni d) segnalare le situazioni complesse affinché sia assicurata la presa in carico della persona. L.R. 3/ ART. 7 - diritti della persona e della famiglia. f) essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nei relativi progetti; g) ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno
24 L.R. 3/ ART. 9 COMMA 3 - carta dei servizi e ufficio di pubblica tutela (riforma art. 11 l.r. 31/1997) L ASL, NELL AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, IN ACCORDO CON LA CONFERENZA DEI SINDACI, INDIVIDUA UNA STRUTTURA FINALIZZATA A PROMUOVERE E FAVORIRE I PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLE PERSONE INCAPACI, NONCHÉ DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. L.R. 3/ ART. 11- compiti della Regione: s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con le Province, i Comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore x) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate e indagini conoscitive sugli interventi e sui servizi sociali e sociosanitari z) promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere
25 L.R. 3/ ART compiti delle Province: b) programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale f) istituiscono osservatori finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali g) sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione. di investimenti e interventi innovativi per le unità d offerta sociali e sociosanitarie, d intesa con i Comuni interessati h) svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete di unità d offerta sociosanitarie e sociali...
26 L.R. 3/ ART. 17- livelli regionali di assistenza: la Regione con il Piano Socio Sanitario. definisce i livelli delle prestazioni sociosanitarie, mediante l individuazione di prestazioni o servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali definiti a livello statale L.R. 3/ ART piani di zona: Il PdZ è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d offerta sociale. Definisce le modalità di accesso alla rete. Indica obiettivi e priorità di intervento. Individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione
27 L.R. 3/ ART rapporti tra pubblico privato. 3) la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d offerta innovative, comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati. L.R. 3/ ART formazione delle professioni sociali: la Regione. sostiene, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale delle province e degli ordini professionali,i percorsi formativi di qualificazione e aggiornamento del personale
28 L.R. 3/ ART fondo regionale per le unità d offerta sociali Le risorse del fondo sono utilizzate per: 1). lettera f: realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dalle ASL, dai Comuni, dalle Province e da altri soggetti (n.d.r.: persone, famiglie, gruppi, terzo settore)
29 CIRCOLARE REGIONALE N 9-27 GIUGNO 2008: COSTITUZIONE DELL UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA E costituito con atto del dir. gen. entro il 31 agosto 2008 (termine per presentazione alla Regione di: atto costitutivo, primo progetto di attività, indicazione di eventuali collaborazioni e integrazioni) E inserito nell organizzazione del dipartimento ASSI E posto alle dipendenze del Direttore Sociale E possibile che le ASL ed i Comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico Ufficio per la Protezione Giuridica, avvalendosi della struttura posta all interno del dipartimento ASSI (in tal caso, l ufficio opererebbe anche per conto dei Comuni associati, con dotazione organica integrata da risorse messe a disposizione dai Comuni medesimi o dagli Uffici di Piano)
30 COMPITI DELL UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA L esperienza maturata dagli Uffici comunali e dalle ASL che si occupano dell amministrazione delle tutele deve essere arricchita e valorizzata, prevedendo allargamento dei compiti dei nuovi uffici. Primi compiti dell Ufficio di Protezione Giuridica: a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti presenti nelle residenze pubbliche e private ed assumere i necessari contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un adeguata presa in carico della persona ed attivare, ove necessario, l adeguata protezione giuridica; b) collaborare con le strutture competenti affinchè fin dal momento della richiesta di accesso, siano assicurate informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse scelte di protezione giuridica, segue
31 segue 2/3 - primi compiti dell ufficio di protezione giuridica c) promuovere azioni di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e della famiglia per la presentazione del ricorso per l amministrazione di sostegno d) fornire assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso, e) svolgere, per mezzo di delega da parte del Direttore Generale, i compiti dell amministratore di sostegno, nei casi in cui la scelta del giudice tutelare sia ricaduta sull ASL; f) amministrare, sempre per mezzo di delega del direttore generale, le tutele e le curatele nei casi in cui l ASL sia stata individuata come tutore o curatore di persone incapaci; segue
32 segue 3/3 - primi compiti dell ufficio di protezione giuridica g) gestire i rapporti con i difensori civici, gli uffici di pubblica tutela (UPT), gli uffici relazioni con il pubblico (URP); h) gestire i rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore, prevedendo l instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele.
33 Delibera Regione Lombardia 8551 del 3 dicembre 2008 Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3 Triennio 2009/2011 Capitolo ambiti di prevenzione: punto c) priorità sostegno e assistenza ai disabili e famiglie: E richiamato l art. 9 della l.r.3/08 e sottolineata la possibilità che, in un ottica di integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali, in virtù del rapporti intercorrenti tra le ASL e i Comuni nella progettazione della rete locale delle unità d offerta sociali, le ASL ed i comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica avvalendosi della struttura posta all interno del dipartimento ASSI. In tal caso, l ufficio opererebbe anche per conto dei comuni associati, con dotazione organica integrata da risorse messe a disposizione dai comuni medesimi o dagli uffici di piano.segue
34 segue delibera regionale 8551 del 3/12/08 L uso dell espressione è possibile consente la salvaguardia della libertà dei Giudici Tutelari di nominare Amministratori di Sostegno chi ritengono più idoneo e opportuno scegliendo tra: - famigliari - altre persone idonee (volontari) - rappresentanti legali degli enti di cui al titolo II del c.c. (legge 6/2004 art. 408 IV comma)
35 ALTRE OPPORTUNITA - RISORSE l.r. 23/99 che consente di sostenere progetti di formazione per sviluppare le competenze famigliari; l.r. 22/93 che consente di sostenere i progetti delle organizzazioni di volontariato; l.r. 28/96 che consente di sostenere i progetti delle associazioni senza scopo di lucro; legge quadro sul volontariato n. 266/91 e le opportunità offerte dai bandi predisposti dai CSV territoriali Progetto Amministratore di Sostegno : promosso da Fondazione CARIPLO, CO.GE, Coordinamento regionale CSV, Regione Lombardia, realizzato in partnership con LEDHA e Associazione OLTRE NOI LA VITA. Il progetto è volto a sostenere la capacità del 3 set tore di occuparsi di advocacy
36 STRATEGIE DI INTERVENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO (l esperienza di un modello d intervento) istituzione di un ufficio di riferimento e attivazione di collaborazioni con associazioni esperte predisposizione nel 2006 di un modello per la realizzazione di un Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili (fonte di ispirazione per la Regione Lombardia per le norme costituenti l ufficio) proposta operativa ai Piani di Zona e sostegno ai Comuni per l attivazione del servizio costituzione e regolamentazione dell Elenco degli amministratori di sostegno volontari predisposizione di materiale informativo e divulgativo (linee guida ad uso degli AdS. segue
37 sviluppo e sostengo di collaborazioni con associazioni del privato sociale per garantire consulenze professionali agli operatori dei servizi, alle famiglie e ai volontari attività di formazione di primo livello rivolta a famiglie, volontari e operatori sociali attività di formazione di secondo livello per operatori impegnati nei servizi per la protezione giuridica delle persone fragili apertura di rapporti interistituzionali tra Provincia e Tribunali sostegno concreto all attività della Cancelleria dell ufficio dei Giudici Tutelari
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