GUIDA OPERATIVA GESTIONE RAEE
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- Bernardo Ruggero Gambino
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1 GUIDA OPERATIVA GESTIONE RAEE PER I DISTRIBUTORI E GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA Applicazione del Decreto 8 marzo 2010, n. 65. Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
2 RAEE: RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DECRETO 8 MARZO 2010 n.65 Dal 18 giugno 2010 gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al computer) potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio in cui effettuano il nuovo acquisto. In pratica sarà possibile uno scambio uno contro uno con i negozianti, che si assumeranno l onere del corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini. Infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, è stato disciplinato il conferimento gratuito ai rivenditori nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Il decreto prevede adempimenti specifici e limitati ai RAEE, escludendoli dalle disposizioni relative ai rifiuti ed inerenti le attività di raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuata dai rivenditori, e dagli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. Tale decreto istituisce un regolamento in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 151/2005, che ha introdotto, anche nel nostro Paese, procedure finalizzate al recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La norma, di recepimento di alcune direttive europee, coinvolge diversi soggetti: dal produttore al consumatore passando per i commercianti ed i Comuni. Nelle pagine seguenti saranno presentati gli adempimenti previsti nel decreto e l utilizzo della modulistica specifica..
3 DEFINIZIONI Per comprendere in maniera appropriata quali siano i soggetti interessati ed i relativi obblighi ed a quali apparecchiature si faccia riferimento, è necessario approfondire il significato di alcune definizioni. Distributore E un soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente l apparecchiatura che viene sostituita. Sono quindi distributori le imprese artigiane solo se iscritte regolarmente alla CCIAA anche per l'attività di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche La definizione di AEE, presente nel decreto legislativo 151/2005, è la seguente: Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A del decreto legislativo 151/2005 e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. Nell allegato I A vengono individuati: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici L espressione dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche indica che l energia elettrica è la fonte di energia primaria e che perciò quando la fornitura di energia elettrica è interrotta l apparecchiatura non può funzionare. Ad esempio un piano cottura munito di accendi gas (piezoelettrico) potrà essere utilizzato anche senza l energia elettrica, considerato che il gas si può accendere anche con un fiammifero e quindi non è un AEE. Il forno elettrico, invece, senza l energia elettrica non funziona e quindi è un AEE. Nel caso in cui un apparecchio elettrico ed elettronico sia una parte di un installazione fissa o di un impianto fisso, non ricade nell ambito di applicazione della normativa e quindi l apparecchio ne sarà escluso. In termini generali, con l espressione installazione fissa si intende indicare una: «combinazione di diverse apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti [parti] assemblati o montati da un assemblatore/installatore in un dato luogo per operare congiuntamente in un ambiente predefinito per svolgere uno specifico compito, ma non concepita per essere collocata sul mercato come singola unità funzionale o commerciale». Ad esempio i rilevatori di fumo montati in un impianto antincendio non rientrano nella normativa dei RAEE, al contrario un rilevatore di fumo che può essere utilizzato senza l inserimento in un impianto è considerato un AEE ed il suo recupero è disciplinato dalla normativa sui RAEE. Inoltre non rientrano nella gestione dei RAEE i componenti di una AEE, come ad esempio il motore di un frigorifero o la scheda di un PC. Nel caso di sostituzione di parti (componenti) di apparecchiature, il riparatore dovrà comunque trattarle come rifiuto e gestirle di conseguenza, non applicando la normativa specifica dei RAEE, ma attraverso la normale procedura di gestione rifiuti. In conclusione se un apparecchio può funzionare da solo, cioè senza essere inserito in una apparecchiatura od un impianto e per il suo funzionamento dipende dall energia elettrica è da considerarsi una AEE ed il suo recupero è sottoposto alla normativa sui RAEE.
4 RAEE: Sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche I RAEE si suddividono in due gruppi: RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali. RAEE provenienti dai nuclei domestici: RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Caso 1 Un distributore (commerciante) di computer vende un PC ad una azienda e l azienda decide di disfarsi del PC vecchio. In questo caso si potrà considerare il vecchio PC un RAEE proveniente da nucleo domestico, in quanto, pur provenendo da una azienda, è assimilabile dal punto di vista quantitativo al PC che normalmente una famiglia ha presso la propria abitazione. Al contrario, se lo stesso commerciante vendesse dieci computer all azienda e questa volesse disfarsi dei vecchi PC a fronte dell acquisto dei nuovi, i vecchi PC sarebbero considerati RAEE professionali, in quanto verrebbe meno il fondamento del requisito quantitativo di assimilazione. Vediamo di capire cosa si intende per analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici Caso 2 Nel caso di fornitura di una fotocopiatrice, del tipo di quelle utilizzate negli uffici, la natura dell apparecchiatura sarà esclusivamente professionale, non essendo qualitativamente assimilabile ad un AEE normalmente presente presso un nucleo domestico (nessuno, normalmente, tiene una fotocopiatrice in casa). In questo caso il RAEE dovrà essere gestito come RAEE professionale. Per capire se un RAEE è da gestire come domestico o come professionale bisogna pertanto tenere conto: della sua natura della tipologia di apparecchio; se può o meno essere usato anche da un privato; del quantitativo (numero di apparecchi) RAEE professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici APPARECCHI LUMINOSI Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come RAEE domestici indipendentemente dalla loro provenienza. I distributori e gli installatori/centri di assistenza autorizzati all attività di vendita dovranno pertanto seguire le modalità di gestione indicate nel successivo punto 1.1. Gli installatori/centri di assistenza non autorizzati all attività di vendita dovranno pertanto seguire le modalità di gestione indicate nel successivo punto 1.2 Le sorgenti luminose oggetto della normativa RAEE riguardano le seguenti tipologie di prodotti: i tubi fluorescenti lineari e non; le lampade fluorescenti compatte non integrate; le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione; La differenze tra RAEE domestici e RAEE professionali è fondamentale perché: se si tratta di un RAEE proveniente da nuclei domestici il distributore ha l obbligo, al momento della fornitura di una nuova, di ritirare l apparecchiatura obsoleta e portarla al centro comunale. se si tratta di un RAEE professionale l organizzazione del ritiro spetta al produttore e non al distributore. Il produttore può comunque incaricare il distributore al ritiro, ma la destinazione dovrà essere un impianto autorizzato indicato dal produttore e non un centro comunale. E previsto comunque che i produttori possano accordarsi con i centri di raccolta comunali, ma al momento non sono state firmate convenzioni in tal senso.
5 1. RAEE DOMESTICI: ADEMPIMENTI 1.1 ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL ATTIVITA DI VENDITA DI AEE DOMESTICHE 1. A partire dal 19 maggio 2010 hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. In allegato è presente un esempio di cartello da esporre nel centro vendita (vedi allegato 5). 2. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi all. 6). 3. A partire dal 18 giugno 2010 devono ritirare gratuitamente una apparecchiatura usata o non più funzionante a fronte della vendita di una apparecchiatura nuova, in ragione di uno contro uno, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. 4. Trasportare i RAEE ritirati, presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa, presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio; 5. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Il distributore dovrà custodire la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. Lo schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 6. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta comunale. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche attività di vendita potranno optare di delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi all Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il documento di trasporto sarà compilato e firmato dal trasportatore. Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro di raccolta comunale, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta comunale destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall addetto del centro di raccolta.
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7 1.2 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di distributore e quindi non sono obbligati al ritiro gratuito della AEE se eseguono interventi di riparazione presso il cliente. Il regolamento sulla gestione dei RAEE istituito dal Decreto 8 marzo 2010, n. 65, consente comunque a questi soggetti di offrire il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente al centro di raccolta comunale, ma non sono obbligati ad effettuarlo gratuitamente. Per tali aziende i RAEE derivano principalmente dalla loro attività nel caso in cui l apparecchiatura ritirata per la riparazione presenti un guasto che non possa essere riparato o non convenga economicamente ripararlo. Questi gli adempimenti per tali soggetti: 1. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE derivanti dalla propria attività di riparazione presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa presso la propria sede (dove vengono eseguite le riparazioni) per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio. Non è consentito il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede; 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato degli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. 5. Attestare con un documento di autocertificazione (vedi allegato 3), al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa a seconda se i RAEE provengono dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
8 2. RAEE PROFESSIONALI: ADEMPIMENTI 2.1 ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL ATTIVITA DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Sono RAEE professionali i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche non assimilabili a quelli da nuclei domestici. L obbligo di organizzare e gestire la raccolta dei RAEE professionali spetta ai produttori delle AEE che lo possono fare direttamente o tramite i Consorzi. L obbligo di ritiro uno a uno dei RAEE professionali è a carico dei distributori e gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all attività di vendita AEE, esclusivamente qualora formalmente incaricati a farlo dai produttori delle AEE. 1. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE ritirati presso il centro autorizzato specificato dal produttore o, in alternativa presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro autorizzato specificato dal produttore; 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo dell azienda che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. La copia del documento di trasporto va custodita assieme allo schedario. Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro autorizzato specificato dal produttore delle AEE. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche attività di vendita potranno delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi all Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il documento di trasporto è compilato e firmato dal trasportatore. Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro autorizzato specificato dal produttore della AEE, provvede a restituire al distributore o agli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all attività di vendita una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro autorizzato specificato dal produttore destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall addetto del centro autorizzato specificato dal produttore.
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10 2.2 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI DI AEE (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) 1. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE ritirati presso il centro autorizzato specificato dal produttore o, in alternativa presso la propria sede (locale del punto di vendita); 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo di chi conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dagli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. La copia del documento di trasporto va custodita assieme allo schedario.
11 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO Il trasporto può avvenire per un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTO DI RAEE Il raggruppamento RAEE deve avvenire presso il punto di vendita. I distributori o gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica con attività di commercio AEE, possono effettuare il raggruppamento anche presso altro luogo che però deve essere dichiarato al momento dell iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali. I RAEE devono essere trasportati ai centri comunali (RAEE domestici) o agli impianti autorizzati (RAEE professionali) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Inoltre deve avvenire in luogo: a) idoneo; b) non accessibile a terzi; con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. c) pavimentato; Inoltre i RAEE devono essere: d) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili; e) raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; f) mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manometterli. Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature. Infine è necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. ESCLUSIONE DA OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD. Omesso ritiro uno a uno Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell acquisto di un AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Iscrizione al trasporto RAEE Si ricorda che l art 256 in caso di mancanza della prescritta autorizzazione al trasporto prevede: a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600 euro a euro se si tratta di rifiuti non pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto; SANZIONI Gli schedari utilizzati per l annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti ed il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti. b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a euro se si tratta di rifiuti pericolosi cui consegue obbligato-riamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto. Schedario di carico e scarico Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Documento di trasporto RAEE chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica la pena di cui
12 all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. GLOSSARIO AEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE : le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A del decreto legislativo 151/2005 e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. RAEE provenienti da nuclei domestici I RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o "RAEE": Distributore Centro di raccolta comunale Centro autorizzato specificato dal produttore Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si assume la decisione di disfarsene. Una impresa che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore (cliente). Sono quindi distributori pure le imprese artigiane iscritte regolarmente alla CCIAA per l'attività anche la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. Nella Provincia di Trento sono individuati nei CRM comunali Un impianto autorizzato alle operazioni di stoccaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche autorizzato in base alla normativa vigente. Luogo di raggruppamento RAEE provenienti da nuclei domestici Il locale o i locali ove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE prima di consegnarli al centro di raccolta comunale. Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica che non sono anche distributori, quindi che non hanno la licenza di commercio di AEE, il luogo di raggruppamento deve coincidere con i locali del proprio esercizio. ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato 1 Modello conforme di schedario Allegato 2 Modello conforme di documento di trasporto Allegato 3 Modelli conformi delle autocertificazioni per il trasporto dei RAEE ai centri comunali da parte degli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica Allegato 4 Elenchi di esempi di apparecchiature non AEE e di apparecchiature AEE con identificazione dei CER Allegato 5 Esempio di cartello da esporre nel punto vendita per adempiere all obbligo di informazione ai consumatori Allegato 6 Istruzioni e modello per l inoltro della domanda di iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali Allegato 7 Elenco dei centri comunali dove è possibile conferire i RAEE provenienti da nuclei domestici
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 ) ---------------------------------------------------------------------------
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