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1 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell economia Divisione dell economia Sezione dell agricoltura Revisione della legge sull agricoltura Lagr Commento alle principali modifiche proposte nell ambito della revisione parziale della Lagr 9 maggio 2014 Sezione dell agricoltura Viale Stefano Franscini Bellinzona

2 INDICE 1. MOTIVAZIONE PER LA REVISIONE DELLA LAGR EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELL'AGRICOLTURA TICINESE NEGLI ULTIMI 10 ANNI APPROFONDIMENTI STATISTICI DELLA SEZIONE DELL AGRICOLTURA ANALISI STRUTTURALE DEL SETTORE AGRICOLO TICINESE (FLURY & GIULIANI) Situazione strutturale e diversificazione Salvaguardia del territorio Produzioni di latte Ecologia ed etologia CONTRIBUTI FEDERALI EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE PROSSIME TAPPE

3 1. Motivazione per la revisione della Lagr Dopo 12 anni dall'ultima revisione totale della legge cantonale sull'agricoltura si è ritenuto opportuno valutare le norme legislative allora adottate rispetto agli obbiettivi prefissati, tenendo conto di eventuali problemi sorti nell'applicazione delle norme, nonché delle modifiche che devono essere adottate in seguito all'entrata in vigore della nuova legge federale sull'agricoltura (politica agricola ). Si è inoltre colta l occasione per varare nuove misure a favore di settori di produzione che in questo periodo hanno dato segni di difficoltà. Nel prossimo capitolo sono presentate le analisi che hanno contribuito a evidenziare le criticità attuali del settore agricolo e che necessitano di provvedimenti. 2. Evoluzione della struttura dell'agricoltura ticinese negli ultimi 10 anni I dati delle statistiche vanno sempre letti con una certa prudenza in quanto spesso nel tempo i parametri di rilevamento cambiano. Questo avviene anche nel settore agricolo e per correggere questi aspetti l'ufficio federale di statistica (UFS) effettua delle simulazioni. Il risultato non è sempre lo specchio esatto della realtà ma aiuta ad inquadrare le tendenze. Di seguito useremo i dati dell'ufs rendendo attenti il lettore al fatto che per un lasso di tempo abbastanza lungo le aziende di piccole dimensioni non sono più state rilevate, per cui i dati possono essere leggermente falsati da questo fattore. Tabella n. 1 - Evoluzione di alcuni indicatori dell'agricoltura ticinese Cantone Ticino Variazione % Superficie agricola utile ha 14'161 14' di cui terre aperte % di cui erbai % media per azienda ha media per azienda a titolo principale ha Aziende n. 1'508 1' di cui a titolo principale % Impieghi n. 4'012 3' di cui a titolo principale % Queste pochi dati indicano chiaramente gli effetti voluti dal nuovo corso della politica agricola che aveva iniziato la sua prima fase nel 1992, seguita da varie modifiche nel 2002 (seconda fase). Uno degli effetti più evidenti è infatti stato quello di ottenere meno aziende agricole ma con dimensioni medie maggiori per renderle più competitive. Questo è avvenuto anche in Ticino anche se, come in tutte le regioni di montagna, le dimensioni medie per azienda a titolo principale rimangono inferiori alle zone di pianura e alla media nazionale (22.4 ha). Dimensioni comunque nettamente inferiori a quelle che potremmo trovare in altre realtà agronomiche europee e non, nei confronti delle quali risulta quasi impossibile essere concorrenziali. 3

4 2.1 Approfondimenti statistici della Sezione dell agricoltura Nel merito ricordiamo che nella rivista "Dati" (anno VII N. 3) del settembre 2007 la Sezione dell agricoltura aveva pubblicato in collaborazione con l Ufficio cantonale di statistica, un'ampia analisi dei vari rami del settore, sotto il titolo "Agricoltura ticinese, un futuro da difendere". Anche se ormai datati, molti dei dati pubblicati conservano comunque il loro valore; il tutto è ancora consultabile sul sito della Sezione ( 2.2 Analisi strutturale del settore agricolo ticinese (Flury & Giuliani) Per valutare l evoluzione del settore agricolo ticinese con uno sguardo più ampio e neutrale, è stato dato l incarico allo Studio Flury&Giuliani di effettuare un'analisi strutturale del settore agricolo ticinese, con lo scopo di mettere in evidenza le criticità del settore ed eventuali punti di forza nell ottica della PA Il tutto anche per poter validare le misure attuali o proporne delle nuove. I risultati dell analisi sono fornite in allegato e di seguito ci limitiamo a commentare in italico gli appunti di maggiore interesse formulati dallo Studio Flury&Giuliani Situazione strutturale e diversificazione - Per le misure che riguardano l aiuto iniziale concesso ai gestori che rilevano un attività agricola, lo studio consiglia di attenersi ai parametri federali onde evitare di investire in strutture il cui futuro non è garantito nell ottica della politica federale. La modifica in questo senso dell attuale contributo cantonale per l avvicendamento generazionale era già stata decisa. - Il settore agricolo ticinese risulta essere molto diversificato (questo anche per la natura del suo territorio). Una diversificazione eccessiva non garantisce sempre la professionalità richiesta e questo è un punto delicato a cui bisogna prestare attenzione. In quest ambito il Cantone si trova in effetti in una situazione svantaggiata in quanto il suo isolamento linguistico e geografico spesso non permette di trovare partner con i quali approfondire tematiche specifiche o seguire corsi professionali che a causa della mancanza di una massa critica non possono essere offerti in Ticino. Nella misura del possibile la Consulenza agricola può accompagnare gli interessati nell implementazione di nuovi progetti, ma spetta anche ai singoli che desiderano intraprendere simili percorsi di nicchia tenersi il più possibile a giorno. Il Cantone garantisce la formazione di base in quattro settori: agricoltore, viticoltore, cantiniere e orticoltore. Si sta inoltre lavorando sull offerta di postformazione, in particolare sui settori dove è possibile avere la massa critica indispensabile per poter organizzare simili corsi. In proposito vale la pena di segnalare la nuova offerta di un corso con diploma cantonale di casaro d Alpe che si svolge sull arco di due anni e riscuote un ottimo successo. Altri corsi specialistici sono centralizzati in alcuni centri di formazione nazionali con il limite, oltre della costosa trasferta, anche della lingua. Nella legge si sono voluti introdurre degli aiuti alla riqualifica professionale per quei gestori che desiderano rilevare un azienda ma che non dispongono della formazione necessaria per ottenere gli aiuti federali e i pagamenti diretti. 4

5 - Il modo migliore per aumentare il reddito delle aziende agricole e dei differenti settori sarebbe quello di aumentare il valore aggiunto della propria produzione. Anche in questo campo ci si scontra con i problemi citati sopra riguardanti la necessaria formazione e le masse critiche necessarie. Aumentare il valore aggiunto significa trasformare il più possibile i prodotti in loco. Con le misure riguardanti gli aiuti agli investimenti il settore dispone già di vari strumenti a cui può accedere. Restano però sempre le incognite legate all evoluzione dei mercati. Nell ambito delle misure di sostegno per la promozione dello smercio viene data la possibilità alle filiere di accedere ad aiuti per studi di mercato Salvaguardia del territorio - Come in tutti i cantoni, anche l agricoltura ticinese è messa fortemente sotto pressione (esigenze urbanistiche, industriali, di svago e naturalistiche) e i pochi spazi pregiati rimasti sono estremamente contesi. La problematica era già stata presa giustamente in considerazione in occasione della preparazione della legge cantonale sull agricoltura del 3 dicembre L art. 2 rappresenta ancora una buona base legale a questo fine e non riteniamo necessario modificarlo. La nuova politica agricola federale 2014/17 si occupa anche del problema e si spera che le misure messe in atto esercitino gli effetti previsti. La questione, di natura pianificatoria, relativa alla fissazione di priorità di utilizzo per le superfici di avvicendamento colturale (SAC), che non sono solo ambite da settori concorrenti esterni all agricoltura, ma anche all interno della medesima, è oggetto di approfondimenti in corso con i servizi dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio Produzioni di latte - Lo studio evidenzia che i produttori e i trasformatori di latte ticinesi non potranno mai competere nel settore del latte ad uso industriale con le grosse aziende e unità di trasformazione di oltre Gottardo. Dall analisi dei dati statistici emerge inoltre che negli ultimi 12 anni circa un terzo delle aziende ticinesi produttrici di latte hanno cessato l attività e il numero di vacche da latte si è pure ridotto di circa il 20%. Per questo motivo vanno sfruttati i potenziali già disponibili quali la produzione alpestre e le produzioni casearie di alta qualità possibilmente con il diritto alla denominazione montagna. Questo vuol dire però mantenere un numero sufficiente di vacche da latte e idonee all alpeggio nelle aziende agricole del Cantone. Proprio in quest ottica, oltre alle misure strutturali già sostenute, viene proposto di sostituire il contributo per l inseminazione artificiale (destinato a qualsiasi tipo di allevamento bovino, dunque anche non da latte) con un contributo supplementare a quello federale, destinato al bestiame da latte alpeggiato. Con le somme disponibili si arriverebbe per ora a coprire per esempio i costi per il trasporto del bestiame. Un altra misura che potrà essere d aiuto a questa tipologia d aziende è quella prevista agli artt. 6 lett. v e 8 lett. c concernente il finanziamento dell acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna. Si ricorda inoltre che con l ultima modifica di legge (Messaggio del 9 aprile 2013 n finanziamento dei progetti di sviluppo regionale nell'agricoltura: modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002) si 5

6 è creato il presupposto per finanziare progetti a valore aggiunto come quelli che portano ad una migliore valorizzazione del latte in particolare in zona di montagna Ecologia ed etologia - Nell ambito delle misure esistenti e delle nuove misure della PA sarà importante sfruttare tutte le possibilità per ottenere i vari contributi orientati alle prestazioni. Questi programmi richiedono spesso l elaborazione di studi e progetti vari e in detta ottica con l art. 20a cpv. 5 si propone ora anche la possibilità di sostenere l'implementazione e l'accompagnamento di progetti d interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20' In Ticino per i sistemi di stabulazione rispettosa degli animali vi è ancora margine di manovra se confrontati alla media nazionale, mentre che per il programma uscita regolare all aperto degli animali si constata un rallentamento della partecipazione. Questi sistemi di tenuta, oltre a permettere di ottenere contributi federali, forniscono pure la possibilità di vendere i propri prodotti con i relativi marchi. A questo livello spesso le aziende si trovano confrontate con difficoltà legate da un lato agli investimenti non indifferenti per potersi adeguare alle norme richieste e dall altro a limiti strutturali (localizzazione della stalla, struttura della medesima, disponibilità di pascoli nelle immediate vicinanze, ecc.). Nell ambito della revisione della legge si propone di estendere gli aiuti agli investimenti anche a tipi di infrastrutture che non fanno parte degli stabili aziendali, quali ad esempio le aree di sosta per il bestiame, necessarie per conformarsi a detti programmi. - Il numero delle aziende che si sono convertite al Bio sembra stagnare ormai dal Malgrado il contributo cantonale già esistente in effetti in questo settore vi è una certa stagnazione. Nella revisione della legge si propone di aumentare il contributo massimo per le aziende che si convertono alla produzione bio, dagli attuali fr. 15'000.- ad un massimo di fr. 20'000 anche per venire incontro ai maggiori costi che potrebbero sorgere nel settore della campicoltura dove c è ancora un interessante potenziale di crescita per la produzione bio. 3. Contributi federali Visto che la politica agraria è essenzialmente dettata dalla Confederazione e che i Cantoni non disporrebbero dei mezzi per sostituirsi ad essa, questi non possono che portare avanti delle politiche a complemento delle scelte federali con, dove possibile, l'introduzione di correttivi o incentivi al fine di limitare determinati effetti o favorirne altri. Questo è stato fatto anche a livello cantonale con determinati tipi di aiuti o contributi (supplemento per lo sfalcio di superfici in pendenza, contributi per l'avvicendamento generazionale, contributi per l'inseminazione artificiale, ecc.). Ora bisogna vedere se, nell'ottica della nuova svolta della politica agraria federale queste misure hanno ancora la loro ragione di essere o se non è meglio sostituirle con altre, più mirate. 6

7 Per dare un idea dell importanza degli aiuti federali (limitatamente ai pagamenti diretti), forniamo di seguito alcune tabelle con le cifre essenziali. Tabella n. 2 Evoluzione dei pagamenti diretti versati in Ticino dal 1997 Anno Contributi in Mio di fr. No. aziende ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '043 Tabella n. 3 Struttura dei contributi per azienda Importo Aziende Contributo medio fr. no. fr. Pagamenti diretti generali 30'048' Contributo di superficie 14'246' ' Detenzione di animali che consumano foraggio grezzo 6'040' ' Detenzione di animali in condizioni difficili di produzione 7'744' ' Contributi di declività generali 1'669' ' Contributi di declività per vigneti 347' ' Pagamenti diretti ecologici ed etologici 4'027' Compensazione ecologica 1'344' ' Produzione estensiva di cereali e colza 88' ' Agricoltura biologica 481' ' Sistemi di stabulazione partic. rispettosi degli animali 378' ' Uscita regolare all'aperto 1'735' '

8 Riduzioni Sanzioni (art. 70 OPD) 63' ' Superamento limite di reddito 244' ' Superamento limite di sostanza 69' ' Superamento effettivo animali Superamento limite età 24' ' Superamento limite USM 2' ' Versamenti Versamenti suppletivi anni precedenti 96' ' Computo Rimborso anni precedenti 29' ' Compensazione tassa superamento contingente lattiero Misure amministrative Supplemento secondo l'art. 73c OPD 45' ' Totale pagamenti diretti versati 33'784' ' Contributi d'estivazione 3'449' ' Contributi secondo il carico usuale 3'439' ' Riduzioni (art. 25 OCEst) Trattenute sup. cont. lattiero Versamenti suppletivi anni precedenti 9' ' Restituzioni anni precedenti Differenze arrotondamento Contributi qualità ecologica qualità biologica 458' ' interconnessione 355' ' Riduzioni giusta l'art. 14 OQE Restituzione per gli anni precedenti Riduzioni amministrative Pagamenti suppletivi anni precedenti 4' Differenze arrotondamento Totale contributi qualità ecologica versati 817' ' di cui quota cantonale 163' Contributi di coltivazione nella campicoltura 187' ' Contributi cantonali declività 568' ' Importo complessivo erogato 38'806' ' Evoluzione della politica agricola A partire dal 1992, con il settimo rapporto sull'agricoltura, la politica agricola ha avviato un nuovo orientamento che è costantemente sottoposto a riesame ogni quattro anni e attualmente, come si vedrà oltre, ci si trova davanti all'ennesima svolta. Le autorità federali giustificano così questa svolta: "Con la Politica agricola (PA 14-17), il Consiglio federale vuole sostenere maggiormente lo spirito innovativo e accrescere ulteriormente la 8

9 competitività del settore agroalimentare, nonché promuovere in maniera più mirata le prestazioni d'interesse generale. L'elemento chiave della PA è il sistema rivisto dei pagamenti diretti, che consente di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi finanziari impiegati. Per il periodo dal 2014 al 2017, quale sostegno finanziario all'agricoltura, è previsto un importo pari a 13,670 miliardi di franchi. Con la PA il Consiglio federale, nel suo messaggio del 1 febbraio 2012, propone misure per l'attuazione della strategia a lungo termine in favore di una produzione e di un approvvigionamento di derrate alimentari sicuri, competitivi e sostenibili. Per sfruttare il potenziale di mercato, gli strumenti della promozione della qualità e delle vendite sono di fondamentale importanza. Grazie a un loro sviluppo mirato si potrà sostenere la strategia della qualità. Parallelamente, si ridurranno i costi di produzione con aiuti agli investimenti più mirati, aumentando la competitività dell'agricoltura in vista di future aperture di mercato. Il sistema rivisto dei pagamenti diretti è impostato in maniera chiara in funzione degli obiettivi fissati nella Costituzione federale. Per ottenere maggiore trasparenza e chiarezza, a ogni obiettivo si abbina uno dei seguenti strumenti: - contributi per il paesaggio rurale volti a preservare l'apertura del paesaggio rurale; - contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento volti a mantenere un approvvigionamento sicuro della popolazione in derrate alimentari; - contributi per la biodiversità volti a salvaguardare e a promuovere la diversità delle specie; - contributi per la qualità del paesaggio volti a salvaguardare, promuovere e sviluppare paesaggi rurali variati; - contributi per i sistemi di produzione volti a incentivare forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali (p.es. bio e produzione integrata); - contributi per l'efficienza delle risorse volti a migliorare le risorse; - contributi di transizione volti a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile. Gli attuali contributi riferiti agli animali saranno trasformati in gran parte in contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Verranno erogati come pagamenti riferiti alle superfici, vincolati alla detenzione di animali che consumano foraggio grezzo sulla superficie inerbita (densità minima di animali). Il contributo generale di superficie sarà eliminato poiché ostacola lo sviluppo strutturale e non è vincolato ad alcun onere specifico. I mezzi finanziari così liberati saranno trasferiti al potenziamento degli strumenti dei pagamenti diretti finalizzati agli obiettivi e ai contributi di transizione. Le risorse per questi ultimi saranno ridotte progressivamente in funzione dell'aumento dei bisogni finanziari destinati agli strumenti finalizzati agli obiettivi. Mediante i contributi di transizione si vuole garantire un passaggio socialmente sostenibile dall'attuale sistema dei pagamenti diretti a quello rivisto. 9

10 Negli anni , i mezzi finanziari per l'agricoltura rimarranno stabili sul livello attuale. I fondi previsti per i quattro anni, per un importo totale di 13,670 miliardi di franchi come indicato sopra, sono ripartiti come segue nei tre limiti di spesa: Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali: 638 milioni di franchi Produzione e smercio: 1'776 milioni di franchi Pagamenti diretti: 11'256 milioni di franchi Le modifiche di legge proposte a livello federale sono entrate in vigore il 1 gennaio Tenuto conto degli elementi sopraccitati è stata quindi elaborata la bozza di revisione parziale della legge sull agricoltura di cui forniamo di seguito i relativi commenti. 5. Commento ai singoli articoli che hanno subito modifiche Capitolo II formazione professionale art.4 cpv. 1 e 2 Si sono semplicemente adattati i nomi dell ex Istituto agrario cantonale di Mezzana e della relativa azienda ai nuovi nomi scelti per queste strutture. Capitolo III miglioramenti strutturali art.6 Come precisato anche nel messaggio del Consiglio federale sulla nuova politica agricola, gli aiuti agli investimenti sono un elemento importante della politica agraria; servono per creare o rinnovare strutture indispensabili per il settore. Senza questi aiuti difficilmente questi investimenti potrebbero essere realizzati e il Cantone sostiene anche con mezzi propri queste misure con un importo annuale di fr. 2,9 milioni. I correttivi apportati vogliono meglio specificare quali sono le misure che il Cantone vuole continuare a sostenere con questi strumenti, adattandoli anche a nuove esigenze: lett. a) non solo gli investimenti in edifici agricoli sono meritevoli di aiuti ma anche determinati tipi di interventi quali ad esempio gli investimenti destinati alla protezione degli animali o alla protezione delle acque (i quali richiedono altri tipi di infrastrutture che non sono inclusi negli stabili aziendali) vanno sostenuti. Esempi classici sono le aree di sosta per bestiame, la copertura delle concimaie, ecc.; b) nella regione di pianura e collinare, che continuano a conoscere forti pressioni edilizie, sarebbe poco opportuno andare ancora a sostenere con mezzi del Cantone l'insediamento di nuove abitazioni fuori zona. Per contro, la ristrutturazione in queste zone delle case coloniche esistenti è reputata più che sensata. Viste le ristrettezze finanziarie e la molteplicità di interventi da sostenere, vi è pure la necessità di porre delle priorità; c) nessuna modifica; 10

11 d) modifica della terminologia usata, con l aggiunta del termine impianti è possibile affrontare anche le problematiche legate allo smaltimento del siero o altre situazioni dove la tecnologia presenta delle soluzioni sostenibili; e) adattamento alla norma federale; f) con la modifica delle lett. a) e d) la vecchia versione di questo punto costituisce un doppione per cui viene stralciata; g) il campo di applicazione è stato esteso ai maggenghi affinché sia possibile fare dei lavori di migliorie anche su queste superfici; h) vi è un adattamento al tenore della normativa federale nonché si è previsto di estendere la misura anche alle aziende agricole abitate tutto l'anno; i) si è voluto precisare il termine "investimenti fondiari"; l) la formulazione "opere agricole isolate" era troppo vaga e richiedeva una migliore precisazione. Con il termine approvvigionamento si intendono tutte le opere che permettono di fornire l acqua e l energia alle aziende agricole. Si è anche ritenuto importante sostenere gli impianti per la produzione di energie rinnovabili limitatamente all interessenza agricola; m) il ripristino di fondi danneggiati da eventi naturali non deve essere limitato alle superfici coltive intese in senso stretto (dunque quelle arate), bensì esteso a tutte le superfici agricole utili. Inoltre la manutenzione di importanti opere e impianti del genio rurale sono molto onerose e il Cantone non può permettere che questi investimenti non vengano mantenuti a dovere. In questo settore spesso senza un aiuto non si può garantire una corretta manutenzione o ripristino delle opere; n) invariato; o) non solo i prodotti dell'alpe devono essere scesi a valle ma anche quanto necessario alla stagione alpestre deve essere caricato e scaricato. Si vuole anche favorire lo sfalcio di maggenghi non accessibili per evitare il totale abbandono di queste superfici; p) invariato; q) visto che il problema pianificatorio relativo alla costruzione delle serre è ormai stato chiarito, si ritiene che chi abbia ottenuto una licenza edilizia possa ora anche fare capo agli specifici aiuti federali, limitatamente ai settori indicati; r) ora si precisa che gli agriturismi finanziati dall'ente pubblico hanno lo scopo di promuovere la commercializzazione dei prodotti locali; s) invariato; t) invariato; u) anche in campo agricolo c è la necessità di finanziare degli studi che permettano di valutare l opportunità di nuovi progetti e investimenti; v) negli anni 90 la Confederazione aveva rinunciato alla concessione di aiuti per l acquisto di macchinari per i singoli agricoltori, mantenendo però gli aiuti destinati a più aziende che comperano macchinari in comune. Questa misura aiuta essenzialmente le aziende di pianura che devono equipaggiarsi di macchinari molto cari. Macchine che vengono generalmente usate su grandi estensioni, dunque al di là delle dimensioni medie di un azienda. Con l aumentare della pressione sui prezzi e l obbligo di dover ingrandire le aziende per sopravvivere, oggi, anche in montagna si è obbligati a dover ricorrere a macchinari che garantiscano determinate prestazioni e sicurezza. Macchinari in genere molto onerosi e che non possono essere acquistati in comune perché le giornate di bel tempo disponibili per poter ottenere un foraggio di qualità devono essere sfruttate immediatamente. Da qui la necessità di molte aziende di dover affrontare investimenti onerosi, sia al momento del 11

12 primo acquisto che della sostituzione. Onde evitare aggravi finanziari eccessivi per aziende che già oggi si trovano in difficoltà, si propone questo nuovo tipo di aiuto, equiparabile nella sostanza ad un credito senza interessi (assunzione dell interesse da parte del Cantone fino ad un massimo del 3% e una durata massima di 10 anni, o anche inferiore in funzione del tipo di investimento). L aiuto verrebbe però concesso solo a chi può ancora garantire l acquisto tramite un mutuo che non deve superare il limite di aggravio proprio per evitare un sovra indebitamento. art.7 cpv. 1 Quanto previsto dai vecchi capoversi 1 e 2 è già previsto dall'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) a cui il nuovo cpv. 1 rimanda semplicemente. art.7 cpv. 2 Questo capoverso riprende in pratica quanto previsto prima dal vecchio cpv. 3 e 4. Con la lett. c) si specifica che in determinate aree è possibile concedere gli aiuti anche ad aziende che non raggiungono le USM minime definite dall OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM. Il concetto di aree a rischio è quello già definito dall OMSt e non viene quindi ridefinito. In alcune zone, dove la gestione del territorio è a rischio, in quanto non vi sono agricoltori disposti a coltivare queste superfici, si giustifica la concessione di aiuti ad aziende anche di dimensioni inferiori che garantiscano questa gestione. art.7 cpv. 3 In conformità alle norme pianificatorie, vi si precisa giusto qual è l operatore che ha diritto a questi aiuti. art.7 cpv. 4 Il capoverso 4 corrisponde a quanto già approvato dal parlamento con il messaggio 6783 (vecchio capoverso 6). Si coglie giusto l occasione per correggere un errore che è sfuggito nel messaggio, segnatamente in conformità al diritto federale è stata tolta la lettera o tra le prime due condizioni poste nell articolo, in quanto condizioni cumulative e non opzionali. art.8 cpv. 1 Per il cpv. 1 di questo articolo, alla lett. b) nel messaggio del 2002 era stata introdotta la possibilità dell'assunzione dell'ammortamento da parte dello Stato, questo in seguito a una mozione da parte della Commissione delle bonifiche fondiarie. A tutt'oggi non è mai stato fatto uso di questa possibilità e se ne propone la radiazione. Mantenendo questa possibilità si manderebbe anche un messaggio sbagliato agli investitori che potrebbero essere tentati di fare scelte non sostenibili finanziariamente. Alla lettera c) si propone per contro di estendere la misura volta a ridurre parzialmente il tasso di interesse pagato per finanziamenti di tipo agricolo ai crediti di costruzione (chiaramente per oggetti di natura agricola) e si precisa quali sono i crediti che possono beneficiare di questo tipo di aiuto. art.8 cpv. 2 Rimane invariato. 12

13 art.8 cpv. 3 Il vecchio cpv. 3 precisava che il Consiglio di Stato stabilisse un elenco delle opere sussidiabili ma questo elenco è chiaramente indicato all'art. 6 della legge e non ha senso riprenderlo nuovamente nel regolamento. E per contro importante precisare che il Consiglio di Stato debba poter definire i differenti criteri per la concessione dei differenti contributi. I nuovi cpv. 5 e 6 precisano a quali condizioni temporali possono essere concessi gli aiuti, onde evitare di dover andare a sussidiare lavori già eseguiti o iniziati. art.8a Con questi due articoli si vuole garantire che gli investimenti effettuati con l'aiuto dello Stato mantengano la loro destinazione per un periodo minimo di 20 anni e che siano gestiti in modo corretto. art.8b La norma di questo articolo è prevista anche dal diritto federale ma vista la sua importanza la si vuole portare anche a livello di legge cantonale, così che anche gli oggetti sussidiati in base al diritto cantonale ne siano assoggettati. art.8c Con questo articolo si vogliono codificare meglio gli aspetti riguardanti la gestione dei capitali depositati presso la Banca dello Stato e la gestione dei relativi crediti concessi. art.8d Si precisa quali norme riguardanti questo capitolo sono applicabili. Capitolo IV Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli art.9 cpv. 1 Con il nuovo cpv. 1 fondamentalmente viene semplicemente formulato l obiettivo delle misure promozionali e viene specificato che il prodotto da valorizzare è quello del nostro territorio. Importante specificarlo soprattutto per le manifestazioni tipo Sapori e Saperi che sono fatte esclusivamente per i prodotti del territorio ticinese. art.9 cpv. 3 In questo capoverso sono stati corretti i termini, riprendendo quelli usati nelle disposizioni federali per non creare confusione ed è stato introdotto il principio in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione è soggetto a riesame, onde verificarne periodicamente l'effettiva rappresentatività del settore. art.10 cpv. 1 Alla Conferenza agroalimentare mancava finora la base legale per poter decidere di finanziare progetti proposti dalla Conferenza agroalimentare stessa. Qui la base legale viene creata. 13

14 art.10 cpv. 2 Sono stati tolti i riferimenti riguardanti la promozione dello smercio a livello cantonale, nazionale o all estero, ritenuto che la stessa può essere fatta in questi segmenti di mercato senza la necessità di doverlo precisare nella legge. art.10 cpv. 3 Sono stati stralciati gli aiuti in favore della pubblicità generale per l agricoltura ticinese ritenendo più utile investire i mezzi disponibili nella promozione di qualche cosa di tangibile come i prodotti stessi dell agricoltura ticinese. art.11 cpv. 2 Il nuovo cpv. 2 qui proposto dovrebbe permettere di creare marchi o denominazioni comuni con le realtà geografiche confinanti. In particolare, per il settore vino, su richiesta dell'ufficio federale dell'agricoltura, devono essere codificate meglio le condizioni circa un uso comune della DOC Ticino per vini ottenuti da uve Mesolcinesi e viceversa; il relativo regolamento già prevede questa possibilità ma una migliore base giuridica è consigliata. art.13 cpv. 1 L ammontare del contributo per l organizzazione dei mercati di bestiame da macello era stato in precedenza definito a livello di regolamento mentre ora viene definito a livello di legge dove si precisa anche l importo massimo. art.13 cpv. 2 Già da prima della versione attuale della Legge cantonale sull agricoltura del 2002, la Commissione Mercati Bestiame Ticino (CMBT) si occupa dell organizzazione di questi mercati, volti a favorire lo smercio del bestiame da macello. Questa commissione è formata da 11 membri in rappresentanza dei diversi settori agricoli affiliati all UCT e dei rappresentanti del Cantone. Visto che questo contributo è versato direttamente all organizzazione mantello di queste organizzazioni agricole, segnatamente all UCT (vedi art. 20 cpv. 1 del regolamento sull agricoltura), e non alle singole associazioni di produttori, è necessario correggere il capoverso 2 come proposto. art.13 cpv. 3 Da sempre il contributo per l'organizzazione dei mercati di bestiame da macello è stato voluto, non solo come aiuto ai costi di organizzazione ma anche come contributo ai costi di trasporto degli animali alle piazze di mercato (vedasi il Regolamento sull'agricoltura, art. 20 cpv. 2) sotto forma di premio per capo, si ritiene più opportuno precisare questo aspetto anche a livello di legge. Nel regolamento si continuerà a richiedere l emanazione di un chiaro regolamento relativo all organizzazione dei mercati e concessione dei relativi premi per capo (da approvare dal Dipartimento), nonché la presentazione di un rendiconto finanziario sull esercizio dell anno precedente, con il numero dei mercati, i capi presentati e dei premi versati per specie. 14

15 Capitolo V - Provvedimenti complementari art.15, 16, 17, 18 e 19 I contributi attuali che dovrebbero garantire l'avvicendamento generazionale, oltre a comportare alcune insicurezze interpretative (reddito familiare preponderante, gestione a titolo principale di almeno un genitore, attività commerciale regolare,...) si trasformano in rendite che possono anche durare per 20 anni e più, senza che vi sia un effettivo avvicendamento alla testa dell'azienda; né vi sia garanzia che, con il raggiungimento dei 65 anni del genitore più giovane, l'azienda venga ceduta in proprietà al figlio agricoltore. Nel primo anno (2003) le aziende che hanno beneficiato del contributo padri e figli erano 8 mentre che nel 2013 erano 26, con un contributo medio per azienda di 18'500.- fr. Di queste 26 aziende, ben 15 avevano ricevuto il contributo già per 6 anni o più. 5 di queste lo hanno ottenuto consecutivamente già dal Alcune aziende hanno quindi ricevuto nel tempo più di 200'000.- fr. Se nel 2003 la spesa totale per il contributo padri e figli ammontava a 146'000.- per le 8 aziende, nel tempo la spesa ha continuato a crescere e nel 2013 ammontava a 480'000.- fr. In totale le aziende che hanno beneficiato di questo specifico contributo dal 2003 al 2013 sono 38, per una spesa totale nel tempo di 3.8 milioni di franchi. Tabella n. 4 - Riassunto del numero di casi che hanno beneficiato del contributo padri e figli e anni durante i quali ne hanno potuto beneficiare, dal 2003 al 2013 Totale numero di aziende Anni durante i quali l azienda ha ricevuto i contributi Aziende che non hanno più diritto al contributo Aziende che possono continuare a beneficiare dei contributi che hanno ricevuto i contributi per gli anni indicati nella colonna Totali Gli interessati hanno attualmente tutto l interesse a ritardare il più possibile la cessione dell azienda ai figli, per sfruttare al massimo questo contributo, come detto senza garanzia che poi l avvicendamento porti anche il nuovo gestore ad essere proprietario dell azienda. Per questo motivo è imperativo modificare il concetto attuale, ritenuto che è molto più efficace concedere un contributo ai giovani che effettivamente prendono in gestione e in proprietà l'azienda, per un ef- 15

16 fettivo rinnovamento generazionale e non solo ai fini di ottenere questo contributo, senza garantire l'effettivo avvicendamento. art.15 La formulazione è stata rivista in quanto il contributo è concesso al nuovo gestore solo se rileva personalmente in gestione l azienda e non più come prima in collaborazione con il vecchio gestore. art.16 cpv. 1 Come per l'omst, per i figli di agricoltori si vuole che questi, oltre a diventare gestori dell'azienda, ne diventino anche i proprietari. Legando la concessione degli aiuti ai disposti federali, si vuole creare un effetto sinergico degli aiuti affinché il giovane agricoltore non si debba sobbarcare oneri eccessivi sin dall inizio della sua attività in qualità di indipendente. L OMSt pone inoltre chiare regole e condizioni che garantiscano che il passaggio di proprietà venga fatto utilizzando gli strumenti che il diritto federale mette a disposizione di chi ritira un azienda agricola in seno alla famiglia. Tutto questo affinché venga garantita la coerenza con i differenti disposti legislativi. art.16 cpv. 2 Per giovani i cui genitori non sono proprietari di un'azienda agricola risulta più difficile acquistare un intera azienda da terzi. In questi casi si vuole comunque aiutare questa categoria di giovani agricoltori affinché possano rilevare in gestione delle aziende che non hanno successione. In questi casi il contributo viene concesso sempre nel quadro del diritto federale che pone dei vincoli a tutela degli aiuti concessi. Per i casi in cui il diritto federale esige una durata dell impegno limitata alla durata del credito, a livello cantonale si vorrebbe comunque che venga rispettata almeno una durata minima di 15 anni, che corrispondono alla durata minima di affitto di un'azienda (9 anni) più il rinnovo (6 anni). Nei casi in cui invece il diritto federale prevede durate di impegno più lunghe, saranno queste a garantire una durata d impegno confacente. art.16 cpv. 3 A differenza del diritto federale, che concede aiuti iniziali solo fino all età di 35 anni, a livello cantonale si estende la misura fino all età di 40 anni, in quanto non si ritiene corretto obbligare dei genitori che non hanno ancora raggiunto l età di pensionamento a cedere l azienda ai figli. art.16. cpv. 4 Con questo capoverso si vuole limitare l aiuto fino al limite di spesa sopportabile e non oltre. art.16 cpv. 5 In questo capoverso si precisa che le norme per la concessione degli aiuti sono le medesime a quelle applicabili per gli aiuti federali. art.16 cpv. 6 Agli agricoltori che già hanno beneficiato dei contributi cantonali per l avvicendamento generazionale in base al diritto antecedente (compresi quelli che ne hanno beneficiato in qualità di cogestori nelle aziende padre e figlio ), può essere concesso il nuovo contributo solo fino al raggiungimento della somma ottenibile in base al nuovo contributo, meno quanto hanno già ottenuto in precedenza in base al vecchio diritto. 16

17 art.17 Definisce l ammontare massimo dei contributi per l avvicendamento in base ai nuovi criteri. Contributi che saranno una tantum e non più delle quasi rendite annuali. Per chi rileva l azienda al di fuori della famiglia è previsto un contributo superiore perché gli oneri sono nettamente maggiori, visto che l azienda non può essere rilevata al valore di reddito agricolo. art.18 Questo articolo precisa per l appunto la possibilità di concedere l aiuto iniziale (avvicendamento) anche ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un azienda al di fuori della famiglia (vedasi art. 16 cpv. 2). Al cpv. 2 vi si precisa pure il principio che figura nel diritto federale, in base al quale, a garanzia degli aiuti concessi va iscritta un ipoteca legale sui fondi presi in affitto. art.19 cpv. 1 Per poter ottenere gli aiuti federali e cantonali in occasione di un cambio di gestore ma non solo, il diritto prevede che chi rileva l'azienda o fa l'investimento debba avere una formazione specifica del settore. Nella pratica, visto che l'agricoltura non garantisce prospettive rosee, molti figli di agricoltori preferiscono acquisire una formazione diversa da quella agricola (che torna loro comunque sempre utile) e solo in un secondo tempo decidono di rilevare l'azienda dei genitori. Per poter ottenere detti aiuti è possibile seguire una nuova formazione in un secondo tempo ma questo implica dei costi che spesso scoraggiano questi giovani che si ritroverebbero a rilevare un azienda con oneri troppo gravosi, senza la possibilità di ottenere gli aiuti iniziali federali, né i pagamenti diretti. Al fine di ovviare a questo problema, che rischierebbe di spingere ulteriormente all'abbandono dalla gestione di aziende in zone periferiche, si propone la creazione di un aiuto volto a facilitare la riqualifica degli interessati. art.19 cpv. 2 Ritenuto che questi corsi richiedono la frequentazione e durano fino a due anni, il sostegno deve permettere a questi giovani di poter affrontare i relativi costi. art.19 cpv. 3 L'aiuto è concesso come credito che viene trasformato in sussidio solo se gli studi vengono conclusi con successo e il giovane rileva effettivamente l'azienda dei genitori. art. 20 Per questo articolo è stata adattata la terminologia a quella federale e così facendo si apre la possibilità di concedere degli aiuti anche per i vigneti in pendenza, però sempre a complemento di quanto già versato dalla Confederazione. Attualmente sono circa 160 gli ettari di vigneti in pendenza che ricevono contributi federali. Per i prati sfalciati in pendenza il Cantone spende annualmente circa 570'000.- fr., con un contributo medio di 1'119.- fr. per azienda a 508 aziende (consuntivo 2012). Nella tabella sottostante indichiamo le aliquote di contributo previste per i differenti tipi di pendenze, con le nuove aliquote federali previste dalla PA

18 Tabella n. 5 aliquote per i contributi di pendenza tipo di pendenza CH vecchio fr./ha TI attuale fr./ha Totale Vecchio TI + CH fr./ha CH dal 2014/*2016 fr./ha TI nuovo (?) fr./ha Totale nuovo (?) TI + CH fr./ha prati 18-35% prati 35-50% prati >50% *1' '250.- Facciamo notare che il diritto federale ha introdotto un nuovo contributo per i terreni con più del 50% di pendenza, aumentandolo dunque per questo tipo di superfici di fr /ha e ha pure aumentato di fr. 80.-/ha quello per i terreni con pendenze dal 35-50%. A livello cantonale non si prevede di aumentare ulteriormente l aliquota per questi contributi. Attualmente circa 1'650 ettari beneficiano del contributo per una pendenza dal 18-35% e altri 1'700 per una pendenza superiore al 35%. Se queste aliquote non vengono modificate, la spesa a carico del Cantone per il contributo per i prati sfalciati in pendenza non si dovrebbe modificare. Per tenere adeguatamente in considerazione le richieste provenienti dal settore viticolo, che da anni chiede un maggiore sostegno per questo tipo di superfici, si propone un contributo cantonale anche per le superfici vitate in pendenza che si aggiunge al contributo di pendenza federale. Visto che non disponiamo dei dati esatti delle superfici vitate in pendenza (la georeferenziazione dei vigneti dovrà essere portata a termine per il 2017), dobbiamo basarci su delle stime per valutare i costi della misura. Ritenuto che un 30% del vigneto ticinese si trova in pendenza, si può stimare in 300 ha la superficie vitata in pendenza che potrebbe beneficiare di un simile aiuto. In realtà non tutta questa superficie riceverà il contributo in quanto non tutti i viticoltori raggiungono le esigenze federali minime per poterlo ottenere, visto anche che si vuole mantenere l'assoluto parallelismo con gli aiuti federali. Questo per evitare un ulteriore aumento del carico amministrativo legato a norme diverse e a versamenti di somme irrisorie. Partendo da questi 300 ha, in funzione dell'aliquota di contributo si ottiene la spesa stimata nella tabella seguente. Tabella n. 6 stima di un possibile costo per i contributi di pendenza destinati alla viticoltura stima superficie CH dal 2014 TI Dal 2015 stima spesa ha (totale fr./ha fr./ha fr. 300) vigneti 30-50% 108 1' '000.- vigneti >50% 56 3' '000.- Vigneti terrazzati '000.- totale 130'

19 Con la modifica dell articolo di legge si apre quindi la possibilità di concedere questo tipo di aiuto alla viticoltura. In funzione delle ristrettezze finanziarie del Cantone il nuovo contributo sarà concesso alla aziende agricole subordinandolo come finora ai limiti di reddito e di sostanza contrariamente alla Confederazione che manterrà questi limiti solo per i contributi di transizione. Come già indicato, questa misura deve mantenere il parallelismo con il diritto federale, per evitare di aumentare gli oneri amministrativi, i rilevamenti o il versamento di somme insignificanti, con conseguenze anche sulle forze lavoro necessarie per gestire l operazione. art. 20a cpv. 1 L'articolo è stato adattato alle modifiche della legislazione federale che ora prevede pure dei contributi per la qualità del paesaggio. art. 20a cpv. 2 Questi contributi sono direttamente legati alle norme che concernono la concessione dei pagamenti diretti federali, da qui il rimando a dette normative. Si precisa inoltre che gli aiuti sono previsti solo per la gestione di fondi siti sul nostro territorio. art. 20a cpv. 3 La Confederazione è disposta a coprire il 90 % al massimo del contributo stabilito dal Cantone ma questo significa che per permettere agli agricoltori di ottenere questi aiuti il Cantone ve ne deve mettere almeno il 10 %. art. 20a cpv. 4 Il Cantone deve poter definire gli obiettivi e le condizioni che i produttori devono rispettare. Condizioni che vanno riprese nelle convenzioni di gestione. art. 20a cpv. 5 I progetti di interconnessione e di qualità del paesaggio si estendono su di un periodo di 8 anni, la loro implementazione e l accompagnamento richiedono anche un supporto esterno specialistico. Al fine di far in modo che gli agricoltori arrivino a mettere in piedi i medesimi in tempi rapidi e non perdano fette di contributi federali, un aiuto in questo ambito risulta quasi indispensabile. Ritenuto che questo investimento avrà poi delle ricadute consistenti in termini di sussidi versati dalla Confederazione alle aree rurali. art. 21 cpv. 1 Con la modifica si vuole precisare che i contributi sono concessi solo ad aziende che hanno la loro sede nel Cantone. art. 21 cpv. 3 Tenuto conto dei costi di conversione si propone pure di portare il contributo dai 15'000.- fr. attuali ad un massimo di 20'000.- fr. art. 21 cpv. 4 Le sole dimensioni di un azienda non giustificano necessariamente un contributo elevato; in effetti devono essere presi in considerazione anche i settori di produzione della medesima. Ad esempio 19

20 un orticoltore con 3 ettari avrà costi molto più elevati dovuti al passaggio ad una gestione bio rispetto a chi si limita alla tenuta di pecore, pur avendo il triplo della superficie. Di questo fattore se ne tiene già oggi conto a livello di regolamento, legando il contributo alle dimensioni dell azienda espresse in carico di lavoro (Unità Standard di Manodopera USM). E però preferibile integrare il concetto nell articolo di legge onde evitare possibili contestazioni. art.21 cpv. 5 Con questa norma si vogliono escludere più richieste di contributo per medesime aziende che cambiano semplicemente il gestore rispettivamente escludere persone che hanno già beneficiato del contributo anche se gestiscono una nuova azienda. art. 22 La norma precedente che concerneva i contingenti lattieri non ha più ragione di essere in quanto gli stessi sono stati aboliti. art. 22 cpv. 1 Al suo posto, si propone di introdurre un contributo per il bestiame da latte munto caricato sugli alpi del cantone. Negli ultimi anni si constata in effetti una sempre maggiore difficoltà nel reperire il bestiame da latte da caricare sui nostri alpi. Ciò è dovuto alla difficile situazione del mercato del latte che spinge molti produttori a cercare nuove vie e a rinunciare alla tenuta di vacche da latte. Sui nostri alpi sono però state investite somme non indifferenti per il ripristino dei rispettivi caseifici e sarebbe peccato lasciare che questi vengano abbandonati o sottosfruttati a causa della mancanza di bestiame da latte. Inoltre i formaggi dell alpe sono per il momento uno dei pochi prodotti che riesce ancora a spuntare prezzi interessanti sui mercati. E quindi importante sostenere questo settore prima che il declino prenda il sopravvento. Tabella n. 7 Capi da latte caricati sugli alpi ticinesi nel 2013 Specie animale Numero animali Coefficienti UBG UBG Numero alpi Vacche da latte Capre munte Pecore munte Totale 4873 Per il finanziamento di questa misura si può ricorrere in parte a quanto risparmiato con l abrogazione dei contributi destinati alla fecondazione artificiale (vedi oltre), circa 160'000.- all anno che permetterebbero già di attribuire un contributo di fr per unità di bestiame grosso da latte munto estivato. In funzione dei limiti a preventivo il contributo potrebbe essere maggiorato. La cifra attualmente disponibile in sé può sembrare bassa, coprirebbe al limite le spese di trasporto, ma si ricorda che questa andrebbe ad aggiungersi ai 3,4 Mio di contributi che la Confederazione versa alle 245 aziende d estivazione in Ticino. art. 22 cpv. 2 Questo nuovo contributo verrebbe legato ai contributi federali in modo da poter utilizzare direttamente i dati federali per il calcolo degli aiuti, senza dover generare ulteriore carico amministrativo, come invece richiedono i contributi per l inseminazione artificiale. Unica differenza riguarderebbe eventualmente la differenziazione del contributo in funzione delle facilità di accesso agli al- 20

21 peggi di cui il diritto federale non tiene conto. Questo comporterebbe una modifica di poco conto del prodotto informatico attualmente usato per la gestione dei contributi. art. 23 Il contributo per l'inseminazione artificiale può essere definito anacronistico e il nostro Cantone è probabilmente l'unico ad aver mantenuto qualcosa di simile. I soldi risparmiati in quest'ambito potrebbero essere meglio spesi aumentando i contributi di estivazione per il bestiame da latte munto sugli alpi come indicato sopra. Attualmente per l inseminazione artificiale si spendono circa fr per 160 aziende, con un contributo medio per azienda di fr , con un massimo di fr. 4'400.- e un minimo di fr art. 23 cpv. 1 e 2 Andrebbe per contro mantenuta la possibilità di contribuire alle spese per l'organizzazione di esposizioni zootecniche come previsto dal precedente cpv. 3, definendo però un chiaro massimo di spesa pari a fr. 15'000.- per manifestazione. Ci si rende conto anche a livello nazionale che sia per la selezione del bestiame, sia per mantenere alto l interesse dei giovani per la tenuta di animali da reddito, questo tipo di manifestazioni svolge un ruolo importante. Capitolo VI condotte veterinarie e assicurazione bestiame art. 24 Con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato un'adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se siti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali e atte a curare tutte le specie animali, mettono un po in dubbio la validità del concetto creato con l istituzione delle condotte. Nell ambito della revisione della Legge sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l idea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è però molto delicato e va affrontato con calma e può avere successo solo se condiviso dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge ma piuttosto continuare ad osservare l evoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica. art. 24 cpv. 1 Invariato 21

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