COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano. ALLEGATO 2 Schema di convenzione

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1 COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano AREA EDILIZIA PUBBLICA BANDO PER LA ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DELL AREA DI VIA VOLTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA CON CONTESTUALE BONIFICA, RIPRISTINO AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI INTERRATI SU PORZIONE DI AREA ALLEGATO 2 Schema di convenzione Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 1

2 BANDO PER LA ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DELL AREA DI VIA VOLTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA CON CONTESTUALE BONIFICA, RIPRISTINO AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI INTERRATI SU PORZIONE DI AREA SCHEMA DI CONVENZIONE Premesso - che il Comune di Assago (nel seguito il Comune ) è proprietario delle aree di cui ai mappali identificati catastalmente al catasto terreni al Fg 1 particelle 5, 499, 861, 858, 860, 865, 866, 863, 327, 348 e al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701, identificati in forza di atti - che l area così identificata, secondo il Piano di governo del territorio del Comune approvato in data 27 settembre 2012 con delibera di C.C. n. 37 è destinata alla realizzazione di edilizia residenziale convenzionata attraverso permessi di costruire convenzionati, come risulta da certificato di destinazione urbanistica allegato a quest atto; - che l area così identificata è stata inserita con deliberazioni di C.C. n. 23 del e n. 42 del tra gli immobili comunali oggetto di dismissione; - che in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di C.C. n.23/2012 e della deliberazione di Giunta Comunale n 43 del 27/02/2013il Comune ha indetto una procedura di gara per l assegnazione in proprietà dell area sopra identificata; - che parte dell area oggetto della presente convenzione (catastalmente identificata al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865, 22, 500, 501 al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701) è risultata interessata da fenomeni di inquinamento storico pregresso ed in ragione di ciò è stata avviata dal Comune, in quanto proprietario incolpevole, la procedura di caratterizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006 che si è conclusa con l approvazione, con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013, del progetto di bonifica e ripristino ambientale allegato alla presente e accettato da entrambe le parti della presente convenzione; - che altra parte dell area oggetto della presente convenzione (catastalmente identificata al catasto terreni al Fg. 1 particelle 861, 858, 866, 863, 327, 348, 859,864) è risultata Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 2

3 interessata da deposito di rifiuti sul suolo e che per lo smaltimento di questi rifiuti è stato approvato dal Comune progetto con determina n. 157 del 10 febbraio 2012; - che l area, oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell art. 321, comma 2, c.p.p., in forza di provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano in data 18 aprile 2008, è stata successivamente dissequestrata e restituita al proprietario con provvedimento del e con provvedimento del entrambi a firma della Procura della Repubblica, dott.ssa Paola Pirotta; - che in ragione della necessità di rimozione dei rifiuti e della bonifica con ripristino ambientale, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, l assegnazione dell area è gravata dall obbligo di procedere alle opere di smaltimento dei rifiuti e di bonifica e ripristino ambientale delle aree sopra indicate, comprensive dell ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica, in conformità ai progetti di cui alle richiamate determinazioni del Responsabile dell Area Attività Produttive, Ambiente e Protezione Civile n. 32 dell 11 gennaio 2013 e n. 157 del 10 febbraio 2012 a integrali cure e spese del soggetto assegnatario dell area; - che sui mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865, 22, 500, 501 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701 oggetto del progetto di bonifica e ripristino ambientale approvato con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013, è stato apposto onere reale ai sensi dell art. 253 d.lgs. 152/2006, che richiede di indicare nel certificato di destinazione urbanistica l adempimento di bonifica gravante sulle aree; - che al fine di assegnare la proprietà della suddetta area, gravata dall obbligo di eseguire le opere di rimozione dei rifiuti e di bonifica e ripristino ambientale sui mappali sopra indicati, è stato pubblicato in data avviso di procedura di selezione pubblica dell operatore assegnatario; - che a questo scopo la procedura di selezione ha previsto a favore del Comune il rilascio da parte dell operatore di fideiussione bancaria dell importo di euro ,19 pari al costo complessivo stimato, comprensivo di i.v.a., delle opere di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle aree e oneri accessori, ivi comprese spese tecniche, di direzione lavori e spese di collaudo quali risultanti dal computo metrico estimativo / quadro economico allegato alla determina n. 32 dell 11 gennaio 2013; - che, a seguito del regolare espletamento delle procedure di gara, è risultata assegnataria definitiva della proprietà delle aree site nel Comune di Assago, in via Volta, identificate Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 3

4 catastalmente al catasto terreni al Fg 1 particelle 5, 499, 861, 858, 860, 865, 866, 863, 327, 348 e al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701, la Società (cooperativa o impresa di costruzioni assegnataria delle aree o consorzio: nel seguito l Operatore ); - che con il presente atto il Comune trasferisce la proprietà dell area, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della sottoscrizione della presente convenzione, alla Società previo versamento da parte dell Assegnatario del corrispettivo delle aree definito sulla base della perizia di stima approvata con determina del 18 febbraio 2013 n. 163 al netto della passività stimata per gli interventi di bonifica; - che l Assegnatario dell area si obbliga alla realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e delle urbanizzazioni in conformità al progetto planivolumetrico presentato con la domanda di partecipazione e ai contenuti della presente convenzione, e si obbliga, altresì, a eseguire a proprie integrali cura e spese, le opere di asportazione dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale in conformità ai progetti approvati con determinazioni n. 32 dell 11 gennaio 2013 e n. 157 del 10 febbraio 2012, e a ottenere la certificazione di avvenuta bonifica del suolo relativamente ai mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865, 22, 500, 501 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701; Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati 1.- Le premesse e gli allegati sotto elencati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale, per brevità, per Società o anche Assegnataria o Parte Assegnataria o Operatore si intende la. (assegnataria definitiva) e per Comune si intende il Comune di Assago Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti: i) bando di gara approvato con delibera/determina e pubblicato il. con allegati; ii) domanda di partecipazione alla procedura di gara dell Assegnataria, con allegato progetto planivolumetrico e urbanistico presentato dall Assegnataria in sede di gara con gli elaborati previsti dall art. 8 del bando di gara; capitolato C.i.m.e.p. (del 21 ottobre 2008) sottoscritto Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 4

5 dall operatore e allegato alla domanda di partecipazione; prospetto sintetico per determinazione del prezzo di cessione sottoscritto allegato alla domanda di partecipazione; determina dirigenziale 11 gennaio 2013 n. 32 di approvazione del progetto di bonifica con relativi allegati sottoscritti dall operatore e allegati alla domanda di partecipazione; determina dirigenziale 10 febbraio 2012 n. 157 di approvazione del progetto di smaltimento rifiuti e relativi allegati sottoscritti dall operatore e allegati alla domanda di partecipazione. Art. 2 Oggetto della convenzione 1.- Il Comune assegna e trasferisce alla Società che accetta le aree catastalmente identificate al catasto terreni al Fg 1 particelle 5, 499, 861, 858, 860, 865, 866, 863, 327, 348 e al catasto fabbricati al Fg 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701 del Comune di Assago, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, conosciuto a Parte Assegnataria, con l obbligo di realizzare intervento di edilizia convenzionata in conformità alle disposizioni del vigente Piano di governo del territorio, previa esecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale e dei lavori di smaltimento rifiuti, in conformità alle disposizioni che seguono. 2.- La destinazione urbanistica delle aree oggetto di trasferimento è quella risultante dal certificato di destinazione urbanistica allegato al presente atto, dal quale risulta l iscrizione dell onere reale ai sensi dell art. 253 d. lgs. 152/2006 sui mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865, 22, 500, 501 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701 in relazione all obbligo di esecuzione delle opere di bonifica e ripristino ambientale di cui al progetto approvato con determina n. 32 dell 11 gennaio Il valore di mercato complessivo stimato delle aree oggetto di trasferimento è pari a euro ,00 (euro quattromilionicentosessantamila). L Assegnataria ha versato la somma di euro ,00 (euro duemilionitrecentocinquemila), pari al corrispettivo di trasferimento stimato al netto degli oneri di bonifica e smaltimento rifiuti mediante al Comune, che con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia e liberatoria quietanza. Art. 3 Bonifica e ripristino ambientale dell area e intervento di smaltimento rifiuti 1.- La Società Assegnataria si obbliga nei confronti del Comune che accetta a eseguire, a proprie integrali cura e spese, intervento di asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti sui mappali Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 5

6 catastalmente identificati al catasto terreni al Fg. 1 particelle 858, 861, 866, 863, 327, 348 e le opere di bonifica e ripristino ambientale sui mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865, 22, 500, 501 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701 in conformità ai progetti approvati rispettivamente con determina n. 157 del 10 febbraio 2012 e con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013 che, sottoscritte dalle parti in tutti i loro allegati, sono allegate sub [*] e sub [*] a quest atto. Si obbliga altresì a ottenere a proprie integrali cure e spese la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. 2.- Il progetto di bonifica e ripristino ambientale comprende anche i mappali identificati al catasto terreni al Fg. 1 con i numeri 22, 500 e 501 di proprietà del Comune, il progetto dell intervento di smaltimento dei rifiuti interrati comprende anche i mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 con i numeri 859, 864 di proprietà del Comune, che con il presente atto ne trasferisce a Parte Assegnataria il possesso ai fini dell esecuzione delle opere di bonifica e ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti interrati, con assunzione da parte dell Assegnataria e suoi eventuali aventi causa di tutti gli oneri e le responsabilità connesse alle aree in pendenza del possesso delle medesime. 3.- Parte Assegnataria si obbliga per sé e per suoi eventuali aventi causa nei confronti del Comune che accetta a realizzare l intervento di smaltimento rifiuti e le opere di bonifica e ripristino ambientale, tramite soggetto/i esecutore/i, in possesso di specifica idoneità e degli specifici requisiti tecnici e professionali. Parte assegnataria si obbliga, conformemente a quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura, a far eseguire i lavori del progetto di bonifica e ripristino ambientale a massimo tre soggetti esecutori, comunque tutti iscritti nella categoria 9 dell Albo Gestori Ambientali relativo alla sezione corrispondente all importo delle opere di bonifica e ripristino ambientale da eseguire e in possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla legge e/o prescritti dagli enti competenti per lo specifico intervento. A questo scopo, l Assegnataria si obbliga a comunicare entro 15 quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione al Comune i nominativi dei soggetti esecutori ai quali l Assegnataria intende affidare l esecuzione dell intervento di bonifica, comprovando il possesso dei requisiti professionali e tecnici, e l Assegnataria potrà procedere all affidamento delle opere a detti esecutori solo una volta verificato da parte del Comune il possesso di detti requisiti. Eventuali sostituzioni o aggiunte dei soggetti esecutori nel corso del lavori, ove necessitate da motivate ragioni, dovranno essere in ogni caso preventivamente approvate dal Comune. Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 6

7 4.- Le parti concordano che gli interventi, nell interesse del Comune e del corretto svolgimento delle opere di bonifica e ripristino ambientale in continuità col progetto, saranno realizzati sotto la direzione lavori del Progettista degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti approvati con determinazioni n. 32/2013 e n. 157/2012, che Parte Assegnataria si impegna a nominare a sua cura e spese. Le parti concordano che il Direttore dei lavori ha titolo di impartire tutte le direttive necessarie e utili al corretto andamento dei lavori e ha l obbligo di riferire al Comune, con cadenza almeno mensile, lo stato di avanzamento dei lavori per consentire la verifica sull attuazione dell intervento anche in relazione all eventuale necessità di applicazione delle sanzioni e di escussione della garanzia prestata per l esecuzione diretta da parte del Comune. Le parti concordano che gli oneri professionali per l attività del Direttore dei lavori, comprensivi di accessori previdenziali e imposte, quali risultanti dal quadro economico aggiornato, approvato con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013, e oneri ulteriori occorrendi, sono a esclusivo carico dell Assegnatario e verranno corrisposti su stati di avanzamento. 5.- Successivamente alla sottoscrizione del presente atto di trasferimento, e previa individuazione del soggetto/i esecutore/i, le parti concordano che l Assegnatario e il Comune, alla presenza del Direttore dei lavori effettueranno in contraddittorio la verifica delle aree preliminare all avvio delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale. Qualora a seguito di tali operazioni si rendessero necessarie variazioni al progetto di bonifica e ripristino ambientale accettato da entrambe le parti, queste dovranno essere preventivamente approvate dal Comune e sottoposte alla procedura di approvazione in conformità di cui al d. lgs. 152/ A garanzia dell integrale esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale e dell intervento di smaltimento dei rifiuti, l Assegnataria ha presentato al momento della partecipazione alla procedura di gara, in favore del Comune, fideiussione bancaria rilasciata da conforme a quanto specificamente previsto dall art. 14 della presente convenzione dell importo di euro ,19 pari al costo complessivo, comprensivo di I.v.a., del progetto di bonifica e ripristino ambientale e del progetto di smaltimento rifiuti e oneri accessori, ivi comprese spese tecniche, di direzione lavori e spese di collaudo quali risultanti dal computo metrico estimativo/quadro economico allegato alla determina di approvazione comunale n. 32 dell 11 gennaio Le parti concordano che la predetta garanzia finanziaria, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti, verrà, su specifica richiesta dell Assegnatario, dal Comune proporzionalmente svincolata, previo parere scritto del Direttore dei lavori sull effettivo stato di avanzamento delle operazioni. Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 7

8 Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata a stati di avanzamento non inferiori al 25% dell importo totale dei lavori da realizzare risultante dal computo metrico/quadro economico allegato alla determina n. 32/13, certificati dal Direttore dei lavori, e fino ad un importo massimo corrispondente al 90% dell importo predetto. A seguito del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi del d. lgs. 152/2006 da parte degli enti competenti verrà disposto il totale svincolo della garanzia prestata per l esecuzione delle opere di bonifica. 7.- L Assegnataria si impegna nei confronti del Comune che accetta a iniziare le opere di smaltimento dei rifiuti, di bonifica e ripristino ambientale entro e non oltre 60 giorni (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione in ragione delle essenziali esigenze di tutela ambientale sottese all intervento di bonifica e ripristino ambientale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine di inizio lavori per cause imputabili all Assegnatario o ai suoi incaricati, previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a 30 giorni, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto di assegnazione con conseguente restituzione di tutte le aree al Comune e applicazione all Assegnatario inadempiente di una penale corrispondente al 10% del corrispettivo di trasferimento dell area, pari ad euro ,00, fatto salvo comunque il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno. Resteranno in ogni caso a carico dell Operatore gli eventuali oneri relativi a contratti da esso stipulati per l esecuzione delle opere di bonifica e smaltimento rifiuti nonché tutti gli oneri fiscali, notarili e di qualsiasi altra natura conseguenti al ritrasferimento delle aree al Comune. Resta salva la facoltà del Comune, in alternativa alla risoluzione del contratto, di escutere la fideiussione al fine di consentire al Comune stesso di eseguire l intervento di bonifica e ripristino ambientale e smaltimento rifiuti. In tale ipotesi, come previsto dal successivo art. 16, c. 1, punto b), sarà dovuta dall Assegnataria al Comune, oltre all escussione della fideiussione, una penale pari al 20% del totale generale indicato nel quadro economico del progetto di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti approvato con determina n. 32/13, fermo restando sempre il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno. Allo scopo di consentire l esecuzione dei lavori di bonifica e smaltimento rifiuti da parte del Comune l operatore si obbliga per sé e suoi aventi causa a consentire l utilizzo delle aree interessate dall esecuzione dei lavori per tutto il tempo necessario, a prestare ogni assenso e a sottoscrivere tutte le comunicazioni che si renderanno necessarie per consentire la realizzazione dei predetti lavori da parte del Comune. Saranno in ogni caso a carico dell Operatore gli eventuali oneri relativi a contratti da esso stipulati per l esecuzione delle opere di bonifica e smaltimento rifiuti. Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 8

9 8.- L Assegnataria si impegna nei confronti del Comune che accetta, a concludere le opere di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino ambientale entro e non oltre il termine di 33 (trentatré) settimane complessive, indicato dal cronoprogramma del progetto approvato con determina n. 32/2013 e decorrente dalla data di inizio dei lavori, fatte salve le eventuali proroghe motivate richieste e rilasciate dall Amministrazione comunale. Nel caso in cui l ultimazione dei lavori non intervenga entro il suddetto termine, le parti concordano che il Comune, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della medesima, provvederà ad escutere la fideiussione rilasciata ai fini dell esecuzione o del completamento delle opere di cui ai progetti approvati. In tale ipotesi, come previsto dal successivo art. 16, c. 1, punto c), sarà dovuta dall Assegnataria al Comune una penale pari al 10% del totale generale indicato nel quadro economico del progetto di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti approvato con determina n. 32/13, fermo restando sempre il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno. Saranno in ogni caso a carico dell Operatore gli eventuali oneri relativi a contratti da esso stipulati per l esecuzione delle opere di bonifica e smaltimento rifiuti e i maggiori costi del Comune eventualmente derivanti o comunque conseguenti alle operazioni di bonifica e smaltimento rifiuti. Allo scopo di consentire l esecuzione dei lavori di bonifica e smaltimento rifiuti da parte del Comune l operatore si obbliga per sé e suoi aventi causa a consentire l utilizzo delle aree interessate dall esecuzione dei lavori per tutto il tempo necessario, a prestare ogni assenso e a sottoscrivere tutte le comunicazioni che si renderanno necessarie per consentire la realizzazione dei predetti lavori da parte del Comune. 9.- L Assegnataria si impegna inoltre, nei confronti del Comune che accetta, ad attivare entro e non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori le procedure per l ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/2006 e s.m.i. In caso di mancata richiesta della certificazione di avvenuta bonifica nei termini previsti o in caso di mancato ottenimento della certificazione per cause imputabili all Assegnatario o ai suoi incaricati, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 30 giorni, le parti concordano che il Comune provvederà ad escutere la fideiussione rilasciata ai fini dell ottenimento della suddetta certificazione. In tale ipotesi, come previsto dal successivo art. 16, c. 1, punto d), sarà dovuta dall Assegnataria al Comune una penale pari a 5% del totale generale indicato nel quadro economico del progetto di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti approvato con determina n. 32/13, fermo restando sempre il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno. Saranno in ogni caso a carico dell Assegnataria gli eventuali oneri relativi a contratti da Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 9

10 esso stipulati per l esecuzione delle opere di bonifica e di smaltimento rifiuti. In ogni caso l Assegnataria non potrà pretendere alcunché dal Comune per il ritardo nell ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica oppure ove la certificazione di avvenuta bonifica non fosse per qualsiasi ragione conseguibile e la destinazione urbanistica delle aree interessate dall intervento di bonifica e ripristino non fosse attuabile Parte Assegnataria è edotta che in ragione del progetto di bonifica e ripristino ambientale approvato con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013 i titoli edilizi per l attuazione degli interventi sull area assegnata non potranno essere rilasciati sulle porzioni di area interessate dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701 fino al positivo rilascio della certificazione di avvenuta bonifica su dette aree e conseguente eliminazione dell onere reale iscritto ai sensi dell art. 253 d. lgs. 152/ Le parti concordano che fino all inizio dei lavori di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino ambientale, Parte Assegnataria non potrà presentare istanze per il rilascio dei titoli edilizi relativi alle porzioni di area non interessate da dette opere e che successivamente all inizio di detti lavori di bonifica in ogni caso il Comune potrà rilasciare atti abilitativi alla realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata solo in relazione all area non interessata dall esecuzione delle opere di bonifica e ripristino ambientale mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 861, 858, 866, 863, 327, 348 e a condizione che sia stato eseguito il progetto di smaltimento rifiuti di cui alla determina n. 157 del 10 febbraio Le parti concordano che detti titoli potranno essere rilasciati prima dell emissione del verbale di fine lavori di bonifica e ripristino ambientale da parte del Direttore dei lavori solo fino alla concorrenza massima del 50% del volume realizzabile sull intera area. Le parti concordano altresì che i titoli edilizi per l eventuale maggior volumetria realizzabile sui mappali non soggetti a bonifica e ripristino ambientale (Fg 1 particelle 861, 858, 866, 863, 327, 348),secondo il progetto planivolumetrico e urbanistico presentato dall Assegnatario, potranno essere rilasciati dal Comune solo successivamente al verbale di fine dei lavori di bonifica e ripristino ambientale reso dal Direttore dei lavori. Conseguentemente, Parte Assegnataria dichiara di non avere nulla a che pretendere in ragione di ciò Parte Assegnataria, in conformità a quanto previsto nel progetto di bonifica e ripristino ambientale approvato con determina n. 32 dell 11 gennaio 2013 e alle prescrizioni a esso connesse, ben note alle parti, si impegna, per sé e suoi eventuali successori o aventi causa, nei confronti del Comune che accetta, a mantenere funzionali a proprie integrali cure e spese i Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 10

11 piezometri esistenti, in accordo con le disposizioni che verranno impartite dagli enti competenti e per la durata da questi richiesta, con obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e di provvedere al ripristino dei luoghi al termine del periodo assegnato. Tale impegno sarà trasferito anche agli assegnatari degli alloggi realizzati su tutte le aree oggetto di assegnazione, con obbligo di assunzione delle spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi piezometri. Art. 4 Intervento di edilizia residenziale convenzionata 1.-Parte Assegnataria assume l obbligo nei confronti del Comune di realizzare, in conformità alla destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 27 settembre 2012 e pubblicato sul B.u.r.l. in data n. 52, l intervento di edilizia residenziale convenzionata, in conformità al progetto da essa presentato per la procedura di assegnazione dell area. A questo scopo, secondo quanto previsto dall art. 38 delle n.t.a. del Piano delle regole, l Assegnataria si impegna a presentare le istanze per il rilascio dei titoli edilizi e a sottoscrivere specifica convenzione quadro che regolerà il rilascio dei permessi di costruire convenzionati e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In sede esecutiva, non saranno consentite modifiche rispetto al progetto planivolumetrico e urbanistico che incidano sulla tipologia architettonica e sull organizzazione delle aree pubbliche, a eccezione delle modifiche esecutive che dovessero essersi rese necessarie per motivi tecnici di approfondimento del progetto o richieste da parte degli enti competenti. 2.- L Assegnataria si impegna a realizzare nei confronti del Comune che accetta, alloggi per un volume complessivo pari a mc da destinare a soddisfazione del fabbisogno di edilizia residenziale convenzionata, destinati ad assegnazione in proprietà al prezzo di cessione stabilito all art. 9 e a soggetti in possesso dei requisiti specifici di cui all art. 13 della presente convenzione. La superficie complessiva (sc) in mq necessaria a calcolare il costo totale dell intervento è determinata in conformità a quanto previsto dalla DGR 24 luglio 1998 n. 6/ Essa è data dalla superficie utile abitabile (su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (snr) e della superficie a parcheggi (sp), secondo la seguente formula: sc= su + 60% (snr + sp). La superficie non residenziale (snr) dovrà comunque essere contenuta entro il 45% della superficie utile (su) dell organismo abitativo. Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 11

12 In sede di rilascio del/i permesso/i di costruire l Assegnatario si obbliga ad esplicitare i valori di vendita riferiti alla superficie commerciale di ogni singolo alloggio secondo le indicazioni fornite dal successivo articolo 9, redatte in conformità a quanto indicato al punto 5.8. della deliberazione C.C. n. 42/2010 del Comune di Milano. 3.- I progetti edilizi per la realizzazione delle opere di edilizia convenzionata, potranno essere presentati dall Assegnataria dopo l inizio dei lavori di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino ambientale, secondo quando disposto dal precedente art. 3, punto 11. Il rilascio dei permessi di costruire convenzionati e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, su aree da asservire ad uso pubblico perpetuo con oneri manutentivi a carico dell Operatore o dei suoi aventi causa, con le annesse garanzie di esecuzione, relativi alla realizzazione dell intervento di edilizia convenzionata saranno disciplinati da apposita convenzione quadro che le parti si obbligano fin da ora a sottoscrivere prima del rilascio del primo permesso di costruire convenzionato. Tale convenzione quadro avrà durata di 10 (dieci) anni dal momento della sottoscrizione della stessa; le richieste per il rilascio dei titoli edilizi potranno essere presentate entro e non oltre dieci anni dalla sottoscrizione della predetta convenzione quadro e i titoli edilizi rilasciati avranno durata pari a tre anni come previsto dal d.p.r. 380/01. Per la realizzazione degli edifici di edilizia convenzionata Parte Assegnataria potrà presentare distinte richieste di titolo edilizio anche differite nel tempo, a condizione che l esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie direttamente pertinenti i singoli edifici avvenga contestualmente all esecuzione degli edifici medesimi. Contestualmente alla presentazione del primo progetto per la realizzazione degli edifici di edilizia convenzionata, dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione contenente la planimetria generale di progetto con indicazione dei lotti funzionali di intervento così come individuati in sede di offerta tecnica (come previsto dall art. 8 punto 2.4, del bando) eventualmente modificati su indicazione degli uffici comunali, suddiviso per fasi di attuazione in ragione della disponibilità delle aree soggette a bonifica e della necessità di dotare delle urbanizzazioni i singoli edifici di edilizia convenzionata. Il collaudo delle opere di urbanizzazione verrà effettuato da soggetto incaricato dal Comune, su espressa richiesta dell Assegnatario che si assume ogni onere e spesa relativa a tale fase. Il collaudo parziale verrà effettuato per ogni singolo lotto funzionale previsto nei permessi di costruire rilasciati, fermo restando il collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione. 4.- Le parti danno atto che, trattandosi di intervento di edilizia residenziale a prezzo convenzionato, ai sensi e per gli effetti dell art. 17 d.p.r. 380/01, l intervento è esente dal Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 12

13 pagamento del contributo sul costo di costruzione. Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione dedotto l eventuale importo a scomputo per la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico dell Operatore. Art. 5 Caratteristiche tecniche 1.- Parte Assegnataria, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., si obbliga nei confronti del Comune a realizzare alloggi di edilizia convenzionata con caratteristiche tipologiche e costruttive conformi alle prescrizioni contenute nel capitolato Cimep 21 ottobre 2008 allegato al bando di gara, al progetto degli edifici da realizzare presentato in fase di gara, e alle migliorie dalla medesima proposte nel progetto. 2.- Le caratteristiche costruttive e impiantistiche debbono garantire, in materia di efficienza energetica in edilizia, la conformità alla vigente normativa (d.g.r. VIII / 8745 del ) e ai contenuti dell allegato energetico al Regolamento edilizio comunale approvato con delibera C.C. n. 39 del Dovranno inoltre essere utilizzate fonti energetiche rinnovabili per la produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica nel rispetto dei parametri minimi fissati dalla normativa vigente. Art. 6 Verifiche in corso d opera e finali 1.- Il Comune si riserva di eseguire gli opportuni controlli che si riterranno necessari a discrezione degli Uffici comunali competenti al fine di accertare, sia in relazione alle opere di bonifica e ripristino ambientale e smaltimento rifiuti, sia alle opere di urbanizzazione che di edilizia residenziale convenzionata, la rispondenza alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate, nonché di verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate secondo quanto previsto nel precedente art. 5. Resta fermo in ogni caso che compete al Direttore dei lavori dell intervento di bonifica e ripristino ambientale riferire al Comune con cadenza periodica almeno mensile come previsto dal precedente art. 3 punto Prima di procedere all assegnazione degli alloggi, l Assegnatario si obbliga a comunicare al Comune il nominativo dei soggetti acquirenti, con indicazione dei relativi requisiti soggettivi, e il prezzo di cessione. Resta in ogni caso salva la facoltà del Comune di effettuare controlli a campione in merito ai prezzi di vendita degli alloggi ed ai soggetti acquirenti degli stessi, al fine Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 13

14 di verificare il rispetto delle clausole di vendita previste nella presente convenzione e di applicare eventualmente le sanzioni previste dall art Eventuali violazioni di quanto previsto dal/dai titolo/i abilitativo/i per la realizzazione degli alloggi o delle opere di urbanizzazione, fatta salva l applicazione di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 e s.m.i., sono comunque presupposto per l applicazione delle sanzioni contrattuali previste dal successivo art. 16. Nessuna responsabilità è in ogni caso assunta dal Comune in ordine alla regolare esecuzione delle opere, in conseguenza delle verifiche suddette, restando ferme nei confronti dei soggetti acquirenti degli alloggi le responsabilità dell Assegnataria e dei suoi appaltatori secondo le disposizioni di legge. Art. 7 Divieto di trasferimento dell area e cessione successiva alla conclusione delle operazioni di bonifica 1.- E fatto espresso divieto a Parte Assegnataria di trasferire parzialmente le aree oggetto della presente convenzione fino al verbale di fine dei lavori di bonifica e ripristino ambientale rilasciato dal Direttore dei lavori. Conseguentemente, Parte Assegnataria si impegna nei confronti del Comune che accetta a non trasferire parzialmente le aree oggetto della presente convenzione fino a che non sarà stato redatto dal Direttore dei lavori verbale di fine lavori di bonifica e ripristino ambientale. 2.- Il trasferimento delle aree prima del rilascio del verbale di fine dei lavori di bonifica e ripristino ambientale da parte del Direttore dei lavori potrà avvenire solo relativamente alla totalità delle aree (mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 5, 499, 861, 858, 860, 865, 866, 863, 327, 348 e al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701) previa autorizzazione del Comune, con espressa indicazione del soggetto cessionario e dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura previsti dal bando e con espressa assunzione da parte di quest ultimo di tutti gli obblighi derivanti dal bando e dalla presente convenzione, dell obbligo di realizzare le opere di smaltimento rifiuti di cui alla determina n. 157/2012, le opere di bonifica e ripristino ambientale di cui alla determina n. 32/2013, e di ottenere la certificazione di avvenuta bonifica, nonché di realizzare il medesimo progetto proposto dall Assegnatario, previa prestazione delle medesime garanzie prestate dal cedente. Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 14

15 3.- Il trasferimento delle aree interessate dalle operazioni di bonifica e ripristino ambientale (mappali identificati al catasto terreni al Fg 1 particelle 860, 5, 499, 865 e identificati al catasto fabbricati al Fg. 1 mapp. 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 5, sub 701) potrà avvenire solo dopo la certificazione di avvenuta bonifica da parte degli enti competenti. Dopo il verbale di fine dei lavori di bonifica redatto dal Direttore dei lavori e fino al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, tali aree potranno essere alienate secondo quanto previsto dal precedente punto In caso di inadempimento ai predetti divieti di cessione dell area, nei termini previsti dai comma precedenti, il Comune potrà applicare all Assegnatario inadempiente una penale pari al 20% del corrispettivo versato per il trasferimento dell area, pari ad euro ,00, e si riserva la facoltà di escutere la fideiussione bancaria per l esecuzione dei lavori di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento rifiuti, fatto salvo comunque il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dell ulteriore danno patito. In tale ipotesi, allo scopo di consentire l esecuzione dei lavori di bonifica da parte del Comune l operatore si obbliga per sé e suoi aventi causa a consentire l utilizzo delle aree interessate dall esecuzione dei lavori per tutto il tempo necessario. Nelle ipotesi di inadempimento ai predetti divieti, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, con restituzione delle aree al Comune, con l applicazione di una penale pari al 10 % del corrispettivo versato per il trasferimento dell area e con escussione della fideiussione per l esecuzione dei lavori di bonifica, fatto salvo comunque il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dell ulteriore danno patito. 5.- Le parti convengono che ove, dopo il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica o comunque nei casi sopra specificati in cui è ammesso il trasferimento, l Assegnataria dovesse trasferire i propri diritti di costruzione di edilizia convenzionata sull area, in tutto o in parte e per qualsiasi ragione, a titolo oneroso o gratuito, ad un soggetto terzo, il trasferimento è subordinato a espressa autorizzazione che dovrà essere richiesta al Comune con espressa indicazione del soggetto cessionario e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla procedura, e con espressa dichiarazione di impegno di quest ultimo ad assumere tutti gli obblighi derivanti dal bando e dalla convenzione e a realizzare il medesimo progetto proposto dall Assegnatario. Art. 8 Cessione degli alloggi in vendita Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 15

16 1.- L Assegnataria si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti del Comune per tutta la durata della convenzione, ossia per vent anni dalla sua sottoscrizione, ad alienare le unità abitative realizzate al prezzo di cessione determinato con le modalità indicate nel bando di gara e nell art. 9 della presente convenzione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall art. 13 della presente convenzione. 2- Le parti convengono che decorsi 12 mesi dall inizio dei lavori edilizi, qualora all Operatore non sia stato possibile stipulare contratti preliminari di vendita a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi indicati dal successivo articolo 13, punto 1, lett. b), sarà consentito, previa necessaria comunicazione al Comune, vendere i singoli alloggi realizzati al prezzo di cessione stabilito dalla presente convenzione ma in deroga agli specifici requisiti soggettivi richiesti dall art. 13, punto 1, lett. b). 3.- Dopo la prima cessione, è attribuita la facoltà agli assegnatari degli alloggi di scioglimento anticipato dai vincoli convenzionali (sia con riferimento al prezzo di trasferimento che al requisito soggettivo previsto dall art. 13 punto 1 lett. b) e c)), a condizione che siano trascorsi cinque anni dall atto di prima cessione, e indi di trasferire la proprietà dell alloggio e del box pertinenziale senza vincoli di requisiti soggettivi degli assegnatari di cui alle lettere b) e c) dell art. 13 e ad un prezzo superiore a quello determinato nella presente convenzione, previa corresponsione al Comune di una indennità di scioglimento anticipato (comunque non inferiore ai vigenti contributi sul costo di costruzione) calcolata con i criteri e secondo la tabella di seguito riportati. Ove il valore della plusvalenza risultasse inferiore all importo corrispondente del costo di costruzione al momento della compravendita, sarà dovuto al Comune l importo del costo di costruzione. Al fine di consentire tale verifica, Parte Assegnataria si impegna a trasmettere contestualmente alla presentazione delle istanze per il rilascio del permesso di costruire tabella di cui al d.m. del 10 maggio 1977 n. 801, debitamente compilata, per il calcolo del costo di costruzione. L indennità di scioglimento anticipato (R) si ricava, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione C.C. n.42/2010 del Comune di Milano, moltiplicando la plusvalenza ritraibile dalla compravendita dell immobile (coefficiente P) per un coefficiente riduttivo (C) decrescente con l aumentare del tempo trascorso secondo la seguente formula R = P x C La plusvalenza (P) ritraibile dalla vendita in regime di libero mercato di un alloggio convenzionato si ricava detraendo dal prezzo medio di mercato (come desumibile dalle rilevazioni correnti dei prezzi degli immobili quali esemplificativamente la Borsa Immobiliare Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 16

17 di Milano con riferimento alla data della stipula della convenzione iniziale, nella specifica zona immobiliare in cui è collocato l alloggio), il prezzo dell alloggio convenzionato, maggiorato delle eventuali opere richieste in aggiunta al capitolato, risultante dal rogito di prima cessione. Il coefficiente (C) riduttivo della plusvalenza è variabile fra un valore massimo pari a 0,33 alla stipula della convenzione, fino ad un valore pari a 0 alla scadenza ventennale. Tale coefficiente risulta inversamente proporzionale al tempo trascorso sulla base della seguente formula, di seguito tabellata: C=(20-A)/60,606 dove: C = coefficiente moltiplicativo della plusvalenza A = anni trascorsi dalla stipula della convenzione. I valori dei coefficienti riduttivi (C) sono tabellati di seguito in funzione degli anni trascorsi dalla stipula della convenzione ANNI TRASCORSI Coefficiente riduttivo dalla stipula della convenzione della "plusvalenza" O 0,33 1 0,31 2 0,30 3 0,28 4 0,26 5 0,25 6 0,23 7 0,21 8 0,20 9 0, , , , , , , , ,05 Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 17

18 18 0, , ,00 Art. 9 Prezzi di cessione degli alloggi 1. L Assegnataria si obbliga ad applicare il prezzo di prima cessione degli alloggi presentato in sede di gara pari a euro (pari al costo unitario per mq. di superficie complessiva Sc). Detto prezzo è determinato sommando le voci di costo di seguito specificate, in conformità ai contenuti dei punti 5.1.,5.2., 5.3, 5.4., 5.5., 5.6, 5.7, 5.8 della Relazione tecnico istruttoria allegata alla richiamata deliberazione C.C. n. 42/2010 del Comune di Milano, inserite nel Prospetto sintetico del Piano economico preventivo presentato dall Assegnataria con l offerta e allegato alla presente Il prezzo unitario di assegnazione delle unità immobiliari dovrà essere corrispondente a quanto risulta dal prospetto economico presentato dall operatore e, comunque, non superiore ad euro per mq di Sc. Per la determinazione del prezzo di cessione dei singoli alloggi dovranno essere utilizzati i parametri di seguito indicati Costo di Realizzazione Base dell intervento C.R.B. ricavabile dalla somma dei seguenti elementi: a - Costo di realizzazione tecnica (CRN): definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13177 (con riferimento al giugno 2002), da rivalutare mensilmente sulla base degli indici lstat dei costi di costruzione A base del calcolo di rivalutazione potrà essere utilizzato il valore di 915,38 /mqsc riferito al Dicembre 2008, come desumibile dalla delibera 42/2010 del Comune di Milano; b - Costi per adeguamenti tecnici e normativi: riconoscibili fino ad un massimo del 20% del costo CRN indicato al punto l.1.a. per gli adeguamenti tecnici e normativi necessari tenendo conto della necessità di adeguamento alle ultime normative vigenti in materia di efficienza energetica e comfort acustico e climatico Oneri complementari (dgr n. 7/13177) ricavabili dalla somma dei seguenti elementi: a. Spese tecniche e generali: progettazione, direzione lavori, progettazione e direzione sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gestione appalto, collaudi e verifiche.tecniche, complessivamente Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 18

19 riconoscibili fino al 12% del Costo di Realizzazione Base (C.R.B.) come determinato in precedenza. Come previsto dalla Dgr n. 7/13177 Per importi dei lavori inferiori ad ,35 sono riconoscibili le maggiori percentuali previste dalla Dgr n. 6/ come previsto dalla Dgr n. 7/13177 ; b. Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche: riconoscibili fino al 2% del C.R.B.; Come previsto dalla Dgr n. 7/13177 c. Accantonamento per imprevisti: riconoscibili fino al 5% del C.R.B. Come previsto dalla Dgr n. 7/13177 d. Oneri per la sicurezza nei cantieri (adeguamento al D.Lgs. 81/2008): riconoscibili fino ad un massimo del 7% del CRB. Tale incremento deriva da una serie di adeguamenti tecnico normativi che hanno comportato sia in fase di progettazione che di esecuzione maggiori obblighi per la realizzazione di interventi edilizi rispetto alle prescrizioni di cui al punto 1.2.a per la necessità di mantenimento di uno standard elevato della sicurezza dei cantieri Eventuali ulteriori oneri costruttivi (da documentare analiticamente): allacciamenti, accatastamenti, frazionamenti, atti notarili, demolizioni, consolidamento terreni, fondazioni speciali, palificazioni, paratie, sistemazioni generali, adeguamento d.m (norme antisismiche) o altri ulteriori costi autorizzabili dall Amministrazione comunale Oneri dovuti al Comune, ricavabili dalla somma dei seguenti elementi: a. Urbanizzazioni primarie e secondarie: in base agli oneri tabellari vigenti per il Comune di Assago. Eventuali maggiori costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, laddove riferibili ad opere non espressamente richieste dal Comune di Assago, resteranno a carico dell Assegnatario e non potranno in alcun modo essere considerati ai fini della determinazione del prezzo di cessione Costo dell area, pari al prezzo di vendita della stessa Oneri finanziari sul capitale da investire. Potranno essere riconosciuti oneri finanziari (comprensivi di polizze e fideiussioni necessarie per la realizzazione dell intervento) solo se analiticamente documentati e fino ad un massimo del 20% del capitale da investire. Nel caso in cui il totale degli oneri finanziari indicati, risultasse inferiore al 12% del capitale investito, non sarà obbligatoria la documentazione analitica di tali oneri. Non potranno essere inseriti nel conteggio degli oneri finanziari sopra citati gli importi di preammortamento/assunzioni di quota di mutuo poiché questi dovranno essere accollati Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 19

20 esclusivamente ai soggetti che ne faranno uso, quali modalità di pagamento degli alloggi. Pertanto sarà obbligo da parte degli operatori dichiarare ed indicare i soggetti che ne faranno uso e i relativi importi. 2.- La revisione del prezzo in corso d opera, dalla data della presentazione dell offerta a quella dell ultimazione dei lavori, sarà ritenuta ammissibile solo sul costo di realizzazione base C.r.b. (punto 1.1) e sugli Oneri complementari (punto 1.2), utilizzando gli indici Istat (del costo delle costruzioni) come indicato nella seguente formula di rivalutazione: Qf = Qi x 0,5 (If+Ii) / Ii dove: Qf e Qi sono rispettivamente i valori iniziali e finali della quota di prezzo revisionabile; If e Ii sono rispettivamente gli indici Istat relativi alle date finali e iniziali di riferimento. 3.- Per la formazione del prezzo di cessione (riferito alla superficie commerciale), dal costo dell iniziativa edilizia derivante dalla somma degli elementi indicati ai precedenti punti 1 e 2, in termini di superficie complessiva (ai sensi della d.g.r n. 6/37691), si detrae il valore relativo ai posti auto di pertinenza (definito in misura inferiore a quella di mercato come desumibile dalle rilevazioni dei prezzi quali la Borsa Immobiliare di Milano ), nel rapporto minimo di un posto auto per ogni alloggio, al fine di determinare il prezzo di cessione degli alloggi per metro quadrato di superficie commerciale. La superficie commerciale da indicare per i singoli alloggi dovrà essere calcolata assumendo i seguenti parametri, riconosciuti quale base di riferimento consolidata dalla Borsa Immobiliare della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano e divenuta prassi amministrativa: a) Intera superficie dell alloggio, comprensiva di muri divisori interni e perimetrali (questi ultimi al 50% se confinanti con altro alloggio o al 100% in ogni altro caso); b) Il 50% delle superfici di balconi e di terrazzi, se contenuta in misura complessiva non superiore a mq 20 per ciascun alloggio; eventuali eccedenze dovranno essere valutate al 10%; c) Il 50% delle superfici dei sottotetti non abitabili di pertinenza degli alloggi sottostanti; d) Il 50% della superficie dei locali di servizio non abitabili siti nel piano interrato-seminterrato, collegati con gli alloggi soprastanti; e) Il 25% delle eventuali superfici adibite a cantine; f) Il 4% delle eventuali superfici scoperte esterne di pertinenza esclusiva degli alloggi (giardini, cortili); Schema di convenzione Bando per la assegnazione area via Volta Pag. 20

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