CONTRATTO LOCAZIONE CHIOSCO PARCO RODARI. L anno 2015 (duemilaquindici), il giorno ( TRA
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- Dino Casati
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1 CONTRATTO LOCAZIONE CHIOSCO PARCO RODARI L anno 2015 (duemilaquindici), il giorno ( ) del mese di a Casalecchio di Reno TRA Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. (per brevità Adopera S.r.l.) con sede legale in Via dei Mille, 9 e sede operativa in Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Serse Luigi Catani nato a Montceau Les Mines (Francia) il 07/07/1951, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria, locatore ; E (C.F. P.iva ) con sede a in Via, rappresentato in questo atto da, nato a il e residente a, in via, in qualità di Legale rappresentante, conduttore ; PREMESSO - che con deliberazione n. 20 del 17/03/2015 la Giunta del Comune di Casalecchio di Reno ha delegato alla propria società in house l esperimento della procedura di individuazione del nuovo conduttore del chiosco sito all interno del Parco pubblico G. Rodari e nello stesso atto ha previsto che la gestione del rapporto
2 con l aggiudicatario ed i relativi proventi successivi vengano gestiti dalla stessa Società; Vista la determinazione del a firma del Direttore Generale di Adopera S.r.l. con cui è stato approvato il ricorso all avviso pubblico e il bando relativo con tutti gli allegati, compreso il presente schema di contratto; - che, a seguito di procedura con avviso pubblico, esperita in data si è redatto verbale di gara individuando l aggiudicatario a cui si concede in locazione il Chiosco ubicato all interno del Parco pubblico G. Rodari destinato ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, identificato al Catasto Fabbricati comunale al Foglio 23, particella 1119, sub 1 e 2 (categoria C/1 classe 1). TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Adopera S.r.l. concede in locazione a, che accetta, il Chiosco ubicato nel Parco pubblico G. Rodari, oltre l uso dello spazio antistante, come da pianta e planimetria di massima allegate, allo scopo di realizzarvi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, allestito come da progetto di manutenzione presentato in sede di gara; 2. Le parti concordemente dichiarano che il bene oggetto di locazione si trova nello stato di fatto di cui al verbale di consegna
3 del, che entrambi i contraenti hanno controfirmato; 3. Il locatore dichiara che l immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per la destinazione del bene a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 4. Il conduttore dichiara che l immobile oggetto del presente contratto è adatto al proprio uso, esente da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge l attività e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato; 5. Il conduttore dovrà possedere per tutta la durata del contratto i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per ottenere il rilascio delle licenze di pubblico esercizio. E a carico del conduttore ogni adempimento, ivi compresa la predisposizione della documentazione, al fine di ottenere il rilascio dei permessi e/o autorizzazioni per l esercizio dell attività, ivi compresa l autorizzazione sanitaria; 6. Il canone annuo è stabilito in ,00 (Euro quattordicimila-quattrocento,00) oltre IVA. Il canone è soggetto ad aggiornamenti automatici annuali, a decorrere dal secondo anno, nella misura pari al 75 % delle variazioni ISTAT, ai sensi dell art. 32 della L. 392/ Il canone dovrà pagarsi in rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese, per mezzo di bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Banca filiale di
4 - IBAN 8. Il conduttore non potrà comunque in alcun modo ritardare il pagamento del canone, né far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. 9. Il conduttore ha provveduto: - alla costituzione di una fideiussione assicurativa con la compagnia polizza n. in data dell importo di ,00 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e si impegna ad ogni scadenza ad inviare tramite raccomandata A.R. il rinnovo di detta polizza. Il mancato rinnovo sarà causa automatica di risoluzione del contratto. La polizza ha validità sino alla scadenza del contratto. Detta polizza sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dei locali e dei beni in essi contenuti; - alla costituzione altresì di una fideiussione assicurativa con polizza n. in data a totale copertura del valore dell investimento, a garanzia dell esecuzione dei lavori oggetto di offerta. Detta polizza sarà svincolata dopo la verifica della regolare esecuzione dei lavori effettuata con apposito verbale in contradditorio con Adopera S.r.l. Entrambe le fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Adopera S.r.l.
5 Esse contengono la clausola a semplice richiesta o senza eccezioni ovvero la deroga all art c.c. e quindi non hanno la natura di accessorietà propria della fideiussione. 10. La custodia e la responsabilità degli immobili oggetto del contratto, chiosco e zona antistante, sono affidati al conduttore (consegna con apposito verbale); 11. Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l obbligo di risarcire il locatore di ogni eventuale danno prodotto anche da terzi, salvo naturalmente il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi. 12. Le parti stabiliscono di comune accordo che il locatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose o persone che potessero in qualsiasi momento e comunque derivare a seguito dell uso degli immobili, impianti ed attrezzature. 13. Il conduttore si impegna a: a. rendere operativa la gestione e quindi ad attivare il pubblico esercizio entro 30 gg. dalla firma del presente contratto; b. assicurare l apertura del chiosco e l esercizio dell attività di somministrazione alimenti e bevande per l intero anno; c. provvedere a propria cura e spese all arredamento del chiosco ed all acquisto delle attrezzature e relative suppellettili necessarie allo svolgimento dell attività di somministrazione alimenti e bevande, sollevando il locatore da qualsiasi spesa; d. provvedere alla manutenzione e custodia del Chiosco, come da progetto presentato in sede di gara;
6 e. assicurare i servizi necessari per garantire la migliore e più completa fruibilità della struttura, anche consentendo e facilitando l utilizzo dello spazio antistante al chiosco ai singoli cittadini; in alcun caso potrà essere negato l accesso al parco pubblico o imposti contributi, consumazioni obbligatorie o altro a coloro i quali vogliano fruire del parco, che rimane inequivocabilmente di uso pubblico negli orari di apertura dello stesso; f. ad adottare ed applicare un programma di pulizie e sanificazione dei locali di attività e di servizio e delle attrezzature e arredi in conformità alla normativa vigente. I locali destinati a servizi igienici aperti al pubblico saranno a disposizione di tutti gli utenti del parco, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno clienti del bar; g. prestare la propria collaborazione e/o garantire la disponibilità dello spazio aperto, per iniziative di promozione culturale, turistica organizzate o promosse dal Comune di Casalecchio di Reno, come da progetto presentato in sede di gara; h. rispettare tutte le normative vigenti in materia, tra cui quelle relative all inquinamento acustico; i. Rispettare scrupolosamente tutti gli impegni assunti con l offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 14. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non
7 potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del locatore; 15. In deroga alle previsioni dell art del codice civile, il conduttore non ha diritto ad indennità alcuna per i miglioramenti apportati alle cose locate col consenso del locatore. In deroga alle previsioni dell art del codice civile, il conduttore non ha diritto ad indennità alcuna per le innovazioni apportate alla cosa locata, sia che si tratti di addizioni separabili che il locatore preferisca ritenere, sia che si tratti di innovazioni non separabili senza nocumento della cosa e che ne costituiscono miglioramento. 16. Il conduttore si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della struttura e gli altri investimenti offerti in sede di gara, entro e non oltre il 5 giugno 2015, senza alcun onere e spesa a carico dello stesso. Tali investimenti rimarranno acquisiti al patrimonio comunale al termine del contratto, senza che il conduttore possa avanzare alcuna pretesa a riguardo. 17. Laddove al fine di consentire l avvio o migliorare l attività, fosse ritenuto necessario, in accordo tra le parti, eseguire ulteriori lavori o acquistare attrezzature utili, Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di stipulare accordi specifici scritti col gestore in merito alle suddette spese. Qualsiasi spesa eseguita dal conduttore al di fuori dei suddetti accordi scritti sarà ad esclusivo carico del suddetto, senza che questi possa vantare alcun diritto.
8 18. Tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari durante la vigenza del contratto a ripristinare l uso dell immobile dovranno essere comunicati per iscritto ad Adopera S.r.l. Tali interventi saranno a carico del conduttore qualora siano a questi imputabili per dolo o colpa. 19. Ad attività avviata, restano a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, del chiosco e delle attrezzature presenti, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle pavimentazioni e ai rivestimenti (come accettate in sede di partecipazione alla gara). Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà Adopera S.r.l. richiedendone la spesa al fideiussore. Restano a carico del conduttore tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell offerta presentata in sede di gara e sopra richiamata. Sono a carico del conduttore le utenze (energia elettrica, servizio idrico integrato, gas), le imposte e tasse (es. smaltimento rifiuti, pubblicità, ecc.) ove dovute; 20. Il conduttore previa autorizzazione del competente ufficio comunale potrà organizzare sull area di pertinenza scoperta attività ricreative, culturali e del tempo libero particolarmente rivolte alle famiglie, nella piena osservanza delle normative di settore. Tutti gli oneri necessaria a tali attività saranno a carico del conduttore, che dovrà provvedere altresì ad acquisire le necessarie autorizzazioni. Tali attività possono essere curate
9 direttamente dal conduttore o affidate a terzi. Sono fatte salve la facoltà del Comune di non autorizzare eventi che per natura e/o frequenza possano pregiudicare il rispetto di tali principi e la possibilità del Comune di organizzare all interno del Parco pubblico G. Rodari, che è in suo esclusivo possesso, iniziative culturali, ricreative e sportive, dando soltanto idoneo preavviso al conduttore. 21. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 22. Adopera S.r.l., può in qualsiasi momento, provvedere a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo. 23. La durata del presente contratto è fissata per un periodo di anni sei, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il conduttore ha diritto di utilizzare gratuitamente la struttura dal momento della consegna, effettuata con apposito verbale) fino al 5 giugno 2015, data entro la quale dovranno essere terminati i lavori di manutenzione come da progetto presentata in sede di gara. Il pagamento del primo canone decorrerà quindi comunque dal 5 del mese di giugno 2015, indipendentemente dalla data di avvio dell attività. Le parti danno atto della circostanza che non si applica al presente contratto l istituto della rinnovazione tacita. Pertanto il rinnovo e la proroga potranno avvenire solo sulla base di apposita manifestazione della volontà di obbligarsi da parte di
10 Adopera S.r.l., attraversi atti del procedimento da adottarsi almeno tre mesi prima. Nulla verrà corrisposto al conduttore alla scadenza per l avviamento commerciale dell attività. E facoltà del conduttore, recedere anticipatamente con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. 24. E vietata la sub-locazione del bene totale o parziale; l eventuale violazione comporta la decadenza immediata della locazione. Il locatario può cedere il contratto solo in caso di cessione o locazione d azienda dandone avviso preventivo al locatore mediante lettera raccomandata RR. Il locatore può opporsi entro 30 giorni. 25. In caso di fallimento della ditta o di mancata presentazione nei termini sopra descritti dei rinnovi della fideiussione di cui all art. 8 e delle polizze di cui all art. 9, il contratto è risolto di diritto. 26. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nel presente contratto, ed in particolare in caso di mancato rispetto del progetto di investimento presentato in sede di gara, Adopera effettuerà le dovute contestazioni alla ditta conduttrice, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni adottate, Adopera potrà revocare il contratto, dandone avviso scritto al conduttore, il quale si obbliga a rimettere immediatamente l immobile a comple
11 ta disposizione del locatore; Adopera procederà ad escutere le polizze, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile. 27. Il presente contratto è sottoscritto sotto forma di scrittura privata tra le parti soggetta a registrazione con spese a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. 28. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti e non possono essere derogati o modificati a seguito della sola entrata in vigore di leggi speciali in materia di locazione ed essi eventualmente applicabili. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e può essere prevista solo ed esclusivamente con atto scritto. IL LOCATORE IL CONDUTTORE Ai sensi degli artt e 1342 del C.C. si approvano specificatamente e clausole indicate con i numeri 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26: IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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