Tribunale di Fermo. n. tei: n. fax: Aw. DE VITOFRANCESCHI DARIO VIA TRINITÀ 1 N.25 C/O AW.SILVIA SALVATELLI MONTEGRANARO FM
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1 Tribunale di Fermo Aw. DE VITOFRANCESCHI DARIO VIA TRINITÀ 1 N.25 C/O AW.SILVIA SALVATELLI MONTEGRANARO FM n. tei: n. fax: Sezione 02 - Tribunale di Fermo Comunicazione di cancelleria Tipo proceri. Contenzioso Numero di ruolo generale: 120/2011 Giudice: Data prossima udienza: Ore: Parti nel procedimento Attore principale Attore (altra) Fermo? 5 FES, 20ÌI
2 Tribunale dì Fermo / Convenuto principale Convenuto (altro) Oggetto; Scioglimento di riserva Testo comum'caxione Vedi allegato SI COMUNICA ALLE PARTI DI PROWEDERE ALLA REGISTRAZONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE Fermo 24/02/2011 'Danis Ù'Elena
3 120/2011 TRIBUNALE DI FERMO In persona del G.D., dott.ssa ^ i letd gli atti ed esaminata la documentazione prodotta; sciogliendo la riserva che precede: OSSERVA Con ricorso ex art 700 c.p.c,, depositato in data i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di ordinare alla Banca delle Marche s.p.a. di non effettuare /Calcini pagamento delle somme garantite ovvero di non esercitare alcuna azione di regresso o rivalsa in danno dei ricorrenti e di ordinare alla società s.r.l. di non escutere la garanzie per gli importi massimi garantiti e/o di non proseguire nel tentativo di escussione abusiva. A fondamento della pretesa cautelare deducevano, sotto il profilo del fumus boniiuris, tra l'altro.- che la società s.r.l. aveva escusso le garanzie per gli importi massimi garantiti, a fronte di crediti inferiori, quali risultanti dagli estratti conto redatti dalla medesima; che la società s.r.l. si era resa inadempiente al contratto estimatorio stipulato con i ricorrenti omettendo di scomputare il valore delle copie
4 invendute e documentate come rese, ragion per cui anche il credito, come risultante dagli estratti conti, era inesistente; che la società ; s.r.l. aveva riaddebitato estratti conto già regolarmente saldati. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti deducevano, al fine della concessione dell'invocato provvedimento, da un lato che dalle escussioni delle singole polizze fideiussorie e dalle conseguenti azioni di regresso da parte della banca, sarebbe derivato, a carico dei ricorrenti, rischio di crisi aziendale anche in considerazione del notorio crollo delle vendite di quotidiani e periodici, dall'altro yche evidente doveva ritenersi i 1 pericolo di irrecuperabilità delle somme dalla i., atteso che quest'ultima risultava già protestata. Con decreto del ^ veniva concessa la invocata misura cautelare inaudita altera parte e contestualmente veniva fissata udienza per la conferma, la revoca ovvero la modifica del suddetto provvedimento cautelare. Instaurato il contraddittorio, i resistenti non si costituivano per cui va dichiarata. la loro contumacia. Quanto al merito va detto che il provvedimento cautelare va confermato. FUMUS Dalla copiosa documentazione prodotta dai ricorrenti emerge l'abusività della richieste di escussione effettuate della società s.r.l. Ed infatti la società s.r.l. ha richiesto il pagamento degli importi massimi garantiti (cfr richieste di pagamento in atti) a fronte di crediti vantati nei
5 confronti delle singole ditte di gran lunga inferiori, come si può evincere dagli ultimi estratti conto in atti, redatti dalla :d inviati a ciascun ricorrente. Inoltre è emerso come, contrariamente a quanto previsto dall'accordo Nazionale sulla vendita dei giornali, periodici e quotidiani, la società resistente abbia omesso di scomputare dall'importo ad essa spettante per la distribuzione l'equivalente economico dei prodotti editoriali invenduti ossia della cosiddetta resa, così contravvenendo ad un preciso obbligo contrattuale e, più in generale,. ;.al dovere del creditore, sia pure nei limiti di un ragionevole sacrifìcio, di porre il debitore nelle condizioni di adempiere l'obbligazione. In breve la ha di fatto provocato una fìttizia alterazione del rapporti contrattuali esistenti tra le parti. Ciò posto e premesso che, come è noto, la funzione del provvedimento di urgenza è quella di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito tute le volle in cui il diritto fatto valere sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, sotto il profilo dei fumus boniiurìs merita altresì rilevare che nel caso di specie le fideiussioni venivano prestate con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione e contestazione circa la fondatezza della richiesta, dei creditore autorizzando l'istituto di credito ad eseguire il pagamento in favore del creditore a semiplice richiesta, Ora, la giurisprudenza prevalente ritiene che la garanzia "autonoma", benché escluda la proponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto principale, sia comunque soggetta alla c.d. c.vceptio doh'(dr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I,
6 ti: ' 'i ottobre 19.99, n ; Cassazione civile, sez. Ili, 21 aprile 1999, n. 3964; Cassatone civile, sez. I, 19 giugno 2001, n. 8324;) e che, ove se ne ravvisino i presupposti, possa essere concesso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 e. p.c., su richiesta del debitore principale, al fine di inibire al creditore di escutere la \Vgaranzia. I Posto allora che la exceptio doli è ravvilabile soltanto nel caso in cui la richiesta di pagamento da parte del creditore risulti prima facie abusiva o fraudolenta, owerossia quando il giudice dell'inibitoria sia in grado di conoscere con assoluta evidenza la malafede di quest'ultimo e dunque di escludere j'ctu oculi l'esistenza di -una genuina controversia tra le parti del rapporto principale in funzione del quale i fu rilasciata la garanzia, questo Tribunale ritiene che, nella specie, ricorra il tipico i I caso di abusiva e quindi "dolosa" escussione della garanzia, in quanto richiesta per i i un credito inesistente. Periculum Reputa il Tribunale che il ricorso vada accolto anche in ordine all'ulteriore profilo del periculum. Ed invero parte ricorrente ha prodotto la visura dei protesti dalla quale è stato possibile accertare lo stato di insolvenza della società - ^ e s.r.l., ragion per cui può ritenerersi fondato il timore di irrecuperabilità delle somme di cui alle polizze fideiussorie, irrecuperabilità che consente anche di apprezzare il
7 pregiudizio economico dedotto dai ricorrenti, (piccole ditte) in termini di irreparabilità. La peculiare posizione, nell'ambito del presente giudizio, della Banca delle Marche s.p.a. integra giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Nei rapporti con la società >pe s.r.l. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. [1. conferma il provvedimento adottato con decreto del ; i. compensa le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e Banca delle Marche; i. condanna la società MoffestXiiuseppe s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. al vagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in 1.500,00 per onorali, 800,00 per diritti, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Si comunichi. Fermo I] Giudice
8 Tribunale di FERMO U.N.E.P. Relata di Notifica Numero R.G.: 120/11 Numero Cronologico: 969 Data udienza: A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notificato quanto precede a: intestato, ho A W. BARIO DE VITOFRANCESCHI VIA TRINITÀ' 25 PRESSO: AW. SILVIA SALVATELLI MONTEGRANARO CAPÌ inviando copia conforme ali 'originale a mezzo del servizio postale ai sensi deli 'cui.. 149c.p.c. el. 890/82 con raccomandata AR numero: spedita dall'ufficio Postale del Centro Sennzi di ASCOLI PICENO FERMO li, 04/03/2011 L'Ufficiale Giudiziario OQOOI
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