DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA

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1 DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA Atti del convegno Bologna, 16 Ottobre 2013

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3 DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA Atti del convegno Bologna, 16 Ottobre 2013

4 Indice Presentazione ed introduzione dei lavori...pag. 3 Mauro Iengo Riflessioni e valutazioni sullo stato di attuazione delle procedure volte a garantire la continuità aziendale. Prospettive...pag. 7 Prof. Andrea Zoppini Procedure concorsuali a confronto: limiti ed opportunità...pag. 11 Avv. Virgilio Sallorenzo Domanda prenotativa di concordato e possibili sviluppi della procedura...pag. 21 Avv. Giorgio Barbieri Cooperative in concordato preventivo: un occasione per il riposizionamento nel mercato...pag. 29 Dott. Aldo Soldi Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali... pag. 33 Avv. Francesca Guidelli Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali... pag. 37 Dott. Fabio Battaglia Finanziamento dei soci: peculiarità delle cooperative nelle procedure concorsuali... pag. 41 Avv. Pierluigi Morara Intervento conclusivo... pag. 47 Giuliano Poletti Presidente Legacoop 2

5 Mauro Iengo Introduzione dei lavori 1. Il nostro seminario si pone in una logica di continuità rispetto al convegno svolto circa un anno fa a Firenze, in occasione del quale è stata approfondita la nuova disciplina in materia di procedure concorsuali, soprattutto quelle finalizzate a dare continuità all attività aziendale delle imprese in difficoltà, e le possibili azioni di Legacoop per meglio accompagnare ed assistere le cooperative interessate. È stata da tutti i partecipanti riconosciuta la qualità di quel convegno, sia per la reputazione dei relatori, sia per le indicazioni operative che ne scaturirono (consiglio a tutti di rileggere le relazioni introduttive di Andrea Zoppini e di Mauro Gori e le conclusioni di Giuliano Poletti) 2. Ad un anno di distanza, si pone la necessità/opportunità di raccogliere le esperienze maturate dalle cooperative aderenti a Legacoop allo scopo: di verificare i fattori che hanno favorito o imposto la scelta di una procedura concorsuale rispetto ad un altra, tra le quali va considerata anche la liquidazione coatta amministrativa; di comprendere e valutare il ruolo svolto dai soggetti istituzionali/associativi nella fase di identificazione della crisi e di individuazione delle soluzioni; di inquadrare correttamente il ruolo e gli interessi dei soci in seno alla cooperativa, come soggetti coinvolti sia nella governance delle cooperative, sia nella raccolta di risorse finanziarie (soprattutto prestito sociale, ma anche fideiussioni personali); di stimare gli effetti delle procedure concorsuali dal punto di vista delle cooperative creditrici; di valutare gli effetti delle procedure sugli equilibri di governo delle cooperative, anche sulle loro capacità di rinnovare i gruppi dirigenti. Siamo quindi in una logica di continuità rispetto alla funzione di affiancamento di Legacoop alle cooperative associate nei momenti di difficoltà e di ricerca di soluzioni efficaci, sempre nel rispetto assoluto dei ruoli e delle responsabilità. Ovviamente, l approfondimento che ci accingiamo a svolgere non ha alcuna pretesa, ne di consigliare un tipo di procedura anziché un altra (anche se è difficile immaginare per una grande impresa una scelta diversa dal tentativo di dare continuità alla propria attività), ne di essere esaustivi nell analisi, anche perché e ragionevole pensare che i veri effetti delle procedure in corso si potranno valutare compiutamente tra non meno di un anno. 3. Emerge un primo dato interessante circa la capacità degli strumenti di rilevazione di Legacoop di identificare le situazioni di potenziale crisi delle cooperative aderenti. Più di un terzo delle cooperative che nel quadriennio 2009/2012 rientravano nei parametri della RCA (il nostro mo- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 3

6 dello di Ricognizione Criticità Aziendali) hanno poi subìto crisi sfociate spesso in procedure di liquidazione. Tuttavia, per quanto sia efficace la capacità di lettura dei bilanci nel medio periodo, questa non e sufficiente per dare risposte tempestive a crisi che si manifestino repentinamente, soprattutto per l assenza di protocolli organizzativi che aiutino le cooperative a riconoscere la loro condizione di difficoltà anche di fronte alla preoccupazione delle potenziali reazioni negative dei fornitori, dei clienti, delle banche. È necessario quindi creare le condizioni affinché le cooperative aderenti applichino modelli comportamentali comuni, leggibili anche dalle strutture associative e dalle istituzioni finanziarie, per identificare puntualmente la condizione di crisi e ricercare le soluzioni, anche sul piano delle procedure concorsuali 1. In altre parole, occorre realizzare un presidio di competenze, soprattutto di natura finanziaria, identificabile in prima istanza negli strumenti di sistema di Legacoop, che liberi peraltro la dimensione di rappresentanza della stessa da compiti che potrebbero rivelarsi impropri di fronte alle crisi. 4. Entrare in una procedura di concordato significa avviare un percorso, non averlo completato. Se lo scopo finale e quello della continuità aziendale, e necessaria una valutazione delle condizioni di ogni impresa interessata e della sua dotazione patrimoniale e finanziaria, nonché del mercato di riferimento. Tutto ciò per comprendere il possibile nuovo posizionamento, se procedere ad interventi di ristrutturazione (anche con dismissione di asset non necessari) per potenziare il core business, di specializzazione ovvero ad operazioni di concentrazione con altre cooperative del settore. Quanto è stato fatto nell affrontare le crisi conclamate delle cooperative, anche grazie agli sforzi delle strutture associative e finanziarie di Legacoop, è stato particolarmente significativo. Si sono rafforzati i rapporti di rete tra le strutture finanziarie; le cooperative sono state affiancate nella gestione delle procedure e nelle relazioni con il sistema finanziario interno e con il sistema bancario; sono state messe in campo reti di solidarietà, per lo più finanziaria, per la salvaguardia del lavoro e di parte del prestito sociale. Probabilmente, bisogna fare un passo in più per evitare anche in questo ambito una eterogeneità di comportamenti e di soluzioni. Probabilmente, occorre concepire uno strumento ad hoc chiamato ad accompagnare le operazioni di ristrutturazione delle cooperative in crisi. Uno strumento dotato di risorse professionali e conoscenze, anche sul piano cooperativistico, tali da garantire autonomia di giudizio e la necessaria reputazione per proporsi in modo credibile agli occhi degli stakeholder. 5. Indubbiamente, quando si parla di protocolli organizzativi, di modelli comportamentali, di relazioni con la rete delle strutture associative e finanziarie di sistema e non, non si può ignorare il tema della governance delle cooperative. Come è stato sottolineato anche a Firenze, 4 1 In occasione del convegno di Firenze si parlò di obblighi di carattere informativo e comportamenti connessi. Il sistema di allerta segnala alla cooperativa ed alla struttura associativa il livello di criticità rilevato. A seconda del livello di criticità segnalato il CdA ha obblighi informativi nei confronti dei soci e/o delle strutture associative e/o delle strutture finanziarie, correlato all impegno di implementare determinati strumenti gestionali (il budget di tesoreria, ad es.).

7 questo tema non può essere affrontato secondo lo schema tradizionale della responsabilità esclusiva in capo agli amministratori e al management. Indubbiamente, in molti casi i consigli di amministrazione hanno manifestato un deficit di capacità di indirizzo e controllo, associato ad inadeguatezze manageriali, e l esito si è risolto in strategie aziendali troppo conservative o troppo sbilanciate nel rapporto costi benefici. Insomma, un gruppo dirigente che attende che torni il sereno e spera in improbabili salvatori della patria. È anche vero però che spesso tali atteggiamenti sono il risultato di resistenze da parte delle basi sociali ad accettare ipotesi di diversificazione o di unificazione con altre cooperative, preferendo lo status quo anche quando questo porti alla crisi. Occorre quindi agire su ambedue i fronti perché laddove la partecipazione e il coinvolgimento dei soci è stato forte, la cooperativa ha trovato la via per affrontare la crisi e spesso risolverla. Sotto questo profilo dobbiamo rinnovare l attenzione sulle Linee guida sulla governance, approvate dall ultimo congresso nazionale, ed invitare le cooperative a porre maggiore attenzione alla qualità della base sociale, anche come presupposto per garantire alla cooperativa gruppi dirigenti adeguati sia sul piano manageriale che su quello mutualistico, ed ad occuparsi della formazione degli amministratori, compresi quelli potenziali futuri. È un lavoro di prospettiva che, tuttavia, in attesa della sua piena implementazione, rende oggi esposti soprattutto gli esponenti apicali delle cooperative, i quali -in presenza di crisi conclamate e di ricerca delle soluzioni migliori per garantire la continuità aziendale- sono stati chiamati a rinunciare ai loro ruoli per dare maggiore credibilità all impegno delle rispettive cooperative nell opera di risanamento e ristrutturazione. 6. Nel preparare il nostro seminario è apparso subito evidente il tema del prestito sociale, un problema che, in alcuni casi, le basi sociali delle cooperative hanno addirittura avvertito con maggiore sensibilità rispetto anche alla perdita o al ridimensionamento dello scambio mutualistico. Sono i casi, evidentemente, in cui il prestito sociale assume dimensioni collettive ed individuali tali da provocare effetti che vanno al di là del semplice investimento di un cooperatore verso la sua impresa. Va detto che questo tema è stato generalmente affrontato con la necessaria delicatezza e spesso con sano realismo, soprattutto allo scopo di evitare che il prestito sociale fosse considerato un mero credito chirografario o, ancor peggio, un credito postergato alla soddisfazione di tutti gli altri creditori. Le soluzioni che hanno avuto successo sono state diverse, ma non vi e dubbio che anche in questo ambito vi sia la necessità di agire secondo schemi omogenei e condivisi, evitando peraltro soluzioni che possano apparire discutibili sotto il profilo della coerenza con i principi cooperativi. 7. Le procedure concorsuali vanno esaminate anche dalla prospettiva delle cooperative creditrici. Emerge, infatti, il fenomeno di cooperative che vantano crediti nei confronti di altre imprese, anche cooperative, e che si vedono negare nelle procedure la natura privilegiata del loro credito. Sotto questo profilo un passo in avanti è stato fatto con l articolo 82, comma 3-bis, del decreto legge 69/2013 che dà una nuova interpretazione dell articolo 2751-bis, n. 5). Sappiamo che in ogni procedura concorsuale nella quale comparisse una cooperativa di lavoro per vantare il proprio credito era quasi scontata l apertura di una di- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 5

8 sputa interpretativa sulla natura privilegiata del credito stesso, con rinvii ad una od altra sentenza di merito o di legittimità ovvero a posizioni dottrinali più o meno coerenti con gli interessi di parte. Occorreva quindi un atto di discontinuità che assicurasse maggiore certezza alle cooperative di lavoro e la norma introdotta con la legge di conversione 98/2013 sembra essere coerente con questo obiettivo, in quanto sottolinea che la garanzia dei crediti spettanti alle cooperative di lavoro è posta in stretta correlazione con la loro finalità mutualistica. In altre parole, se una cooperativa dimostra di rispettare e perseguire i suoi scopi mutualistici ha diritto ad esercitare il privilegio previsto dall articolo 2751-bis c.c. E tale dimostrazione è possibile solo se la cooperativa superi positivamente la revisione di cui al d.lgs 220/

9 Prof. Andrea Zoppini Riflessioni e valutazioni sullo stato di attuazione delle procedure volte a garantire la continuità aziendale Premessa L analisi dello stato di attuazione delle procedure volte a garantire continuità aziendale necessita di una riflessione metodologica preliminare. Vale a dire, occorre essere consapevoli che il diritto fallimentare risulta essere oggetto di numerose e frequenti integrazioni legislative, qualificandosi come un vero e proprio cantiere aperto. Ciò non deve indurre ad una considerazione patologica degli interventi del legislatore, poiché il sistema delle procedure concorsuali è una macchina complessa che richiede aggiustamenti costanti e puntuali. Il diritto fallimentare italiano ha subito, negli ultimi anni, importanti modifiche finalizzate a determinare un cambiamento della concezione della crisi di impresa e delle modalità della sua gestione. Al riguardo vale la pena segnalare che, ancor prima delle modifiche da ultimo apportate con il Decreto Sviluppo ( dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), le procedure concorsuali sono state oggetto di una riforma organica. La riforma delle procedure concorsuali attuata con modifiche al R.D. n. 267/1942 e realizzata in tre tempi - dl 14 marzo 2005 n. 35 (convertito della legge 14 maggio 2005 n. 80), d.lgs 9 gennaio 2006 n. 5 e con il d.lgs 12 settembre 2007 n ha rappresentato un passo significativo verso la modernizzazione della disciplina della crisi di impresa, i cui obiettivi erano essenzialmente di: i) incentivare l emersione precoce della crisi di impresa, riducendone i costi e garantendo una tutela diretta del ceto creditorio; ii) offrire procedure alternative per la risoluzione preventiva e stragiudiziale della crisi; iii) garantire una gestione rapida ed efficiente della crisi d impresa. In questa prospettiva il concordato preventivo ha vissuto un profondo stravolgimento ed è divenuto l istituto centrale per favorire l emersione anticipata della crisi e la continuazione dell attività d impresa. Inoltre, l introduzione di nuove soluzioni concordate, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, ha conferito un ruolo fondamentale all autonomia contrattuale nella composizione e gestione della crisi. Impresa cooperativa e diritto fallimentare Appare, ora, necessario interrogarsi sui rapporti che intercorrono tra il diritto fallimentare e l impresa cooperativa. Mi pare che l attenzione da parte del mondo delle cooperative al diritto fallimentare, da un lato possa considerarsi alla stregua di una conseguenza della situazione economica attuale, dall altro costituisce un indice del fatto che l impresa cooperativa non è più un impresa diversa dalle altre. Pur considerando l impresa cooperativa come un impresa a tutti gli effetti, permangono in capo a questi soggetti, peculiari caratteristiche che tendono soprattutto ad emergere nelle fasi di crisi. A sostegno di quest ultima asserzione, basti pensare che per l impresa in esame è sempre esistita una strada autonoma della cooperazione DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 7

10 all insolvenza, costituita appunto dalla liquidazione coatta amministrativa ( art 2 l. f.). Rispetto all impostazione chiaramente sanzionatoria della legge fallimentare del 1942, la liquidazione coatta amministrativa ha carattere di specialità. Per le imprese cooperative, l applicazione di una disciplina di esenzione o il fatto di essere destinatari di una procedura di esenzione ha, a lungo, costituito un privilegio. Ecco, questo dato per taluni aspetti si è completamente ribaltato perché, oggi, l esenzione dalle procedure fallimentari non è vista più come un privilegio, quanto intesa come un opportunità mancata e come, semmai, un deficit. Incidentalmente, occorre registrare che a seguito della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 - come modificata dal decreto Sviluppobis (dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n chiunque sia sovraindebitato (cioè incapace di ripagare i propri debiti), ha davanti a sé due opzioni, in precedenza non disponibili se non alle imprese medio-grandi: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche solo parziale dei propri debiti, che se accettato dalla maggioranza dei creditori vincolerà tutti, anche i dissenzienti. In entrambi i casi, infatti, la procedura riguarda tutti i creditori di uno stesso debitore. In più, il debitore, se si tratta di una persona fisica, può godere della esdebitazione o fresh start, liberandosi dei debiti non soddisfatti e potendo così reinserirsi nella società senza dover più fuggire dai propri creditori. Si tratta di un intervento normativo ponderoso, i cui effetti sull economia e sulla società potrebbero essere rilevanti. La grande attenzione, oggi, da parte dei soggetti tradizionalmente non fallibili ( persone fisiche, enti non lucrativi) per le procedure fallimentari e la grande attenzione che emerge dal movimento cooperativo per la disciplina fallimentare, si lega essenzialmente al fatto che il diritto fallimentare contiene tutta una serie di strumenti, che fungono da ausili per gestire e amministrare la crisi. Interventi legislativi attuati Il Decreto Legge 83/2012, convertito in l. 134/2012, ha definito una serie di strumenti per assicurare la continuità aziendale in presenza di situazioni di crisi. Tra le misure adottate possono enuclearsi il concordato in continuità (art. 186 bis l.f.), ovverosia la proposta concordataria in cui la soddisfazione dei creditori è basata sui flussi derivanti dalla continuazione dell attività e non sui proventi della liquidazione dei cespiti (fermo restando la facoltà per il debitore di porre in essere la liquidazione di cespiti non strategici per il business della società), e il concordato in bianco o preconcordato (art 161 l.f.). Quest ultimo istituto attribuisce al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti in allegato previsti dall articolo 161 l.f.. Da parte di molti giudici fallimentari, ma anche a detta di Confindustria, il ricorso soverchio al meccanismo del concordato in bianco è stato salutato come un dato patologico che mostra il fianco a numerose criticità. Occorre, piuttosto, una prudente valutazione delle conseguenze scaturenti dalla domanda di concordato in bianco, riguardanti principalmente la condotta che dovranno possedere gli organi gerenti in pendenza di questa speciale procedura concordataria, al fine di non incorrere in forme di responsabilità civile od anche penale. 8

11 Segnalazioni critiche da parte di Confindustria hanno riguardato anche il concordato in continuità. Più esattamente, l organo confederale ha acceso una spia d attenzione, molto rilevante, riguardo gli assai modesti livelli di soddisfazione previsti per i creditori. Per contrastare ciò, era stata ventilata la proposta, rimasta fortunatamente tale, di predeterminare soglie fisse dei creditori, per poter accedere al concordato in continuità. ed auspicati Pur riconoscendo il significativo aggiornamento della materia fallimentare attraverso gli istituti testé menzionati, sarebbero auspicabili alcuni interventi legislativi riguardo due profili determinati. Ovvero, occorrerebbe definire una disciplina concorsuale dei gruppi di società. Nell ipotesi in cui un impresa economicamente unitaria sia frammentata in una pluralità di centri di imputazione societaria, l idea di accedere ad un unica procedura che rapidamente assorba tutte le società, è un profilo di disciplina che ancora manca. Pur non negando la sussistenza di problemi concorsuali molto delicati, perché in questo caso l impresa unica è scomposta in una serie di masse distinte che hanno i propri diritti e che naturalmente non vanno confusi, un intervento legislativo di tal fatta sarebbe auspicabile. Un altro profilo sul quale è opportuno intervenire, è quello del prestito da soci (art c.c). Questa disciplina, sostanzialmente mutuata dall ordinamento tedesco, ha una sua logica in una situazione di continuità aziendale, mentre può essere prodromica di numerose problematiche nel momento in cui interviene una crisi, in quanto l idea della postergazione dei crediti dei soci obiettivamente crea una sorta di cortocircuito che è difficilmente gestibile. Allora, un primo correttivo potrebbe essere quello di sottrarre alla disciplina del codice civile la materia dei prestiti dei soci quando si faccia affluire nuova finanza alle imprese in crisi che abbiano predisposto un piano di risanamento ovvero proposto un concordato con continuità aziendale. Pertanto, un intervento adattativo della normativa, che potrebbe nuovamente ispirarsi al modello tedesco, dovrebbe prefigurare un trasferimento di questa disciplina nell alveo del diritto fallimentare, espungerla dal diritto sostanziale e prevedere una sorta di revocatoria automatica (chiarendo però in modo molto preciso le condizioni di ammissibilità). Gli organi societari nelle situazioni di crisi Focalizzando, ora, l attenzione sul versante soggettivo, ritengo che sia presente tra gli amministratori delle società lucrative ma anche di quelle non lucrative, così come anche tra gli organi di controllo, un attitudine mentale fondata sul paradigma binario: capitalizzazione del liquido e regime di continuità e discontinuità aziendale. Contrariamente a questa radicalizzazione ideale, nel diritto americano, è stata elaborata la teoria dell emerging insolvency. Siamo in presenza di una terza area, che, pur non presentando tecnicamente i parametri dello stato di insolvenza, né quelli della discontinuità aziendale, risulti comunque caratterizzata da indici tipici dell insorgere di una crisi che può, ove non trattata in maniera adeguata, diventare non recuperabile. Si osserva, a tal riguardo, che la più recente scienza aziendalistica, e i principi di revisione in particolare, individuano con ragionevole attendibilità gli indici sintomatici ( tra cui ad esempio ad esempio la perdita di manager chiave difficilmente sostituibili, la perdita di spazi in mercati fondamentali, la pendenza di un rilevante contenzioso con l erario di cui è prevedibile l insuc- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 9

12 cesso nelle commissioni tributarie) che consentono di diagnosticare una situazione di crisi, imponendo quindi al consiglio di amministrazione, e poi agli altri organi, di attivare un sistema di controllo idoneo a rilevare, e a efficacemente gestire, tale situazione. Proprio per questa ragione, si è argomentato che, nella fase di emersione dell insolvenza, possa essere rilevato in capo agli amministratori un qualche dovere fiduciario, non solo nei confronti dei soci, ma anche nei confronti dei creditori. Credo che, a questo riguardo, alcuni indici normativi del diritto fallimentare riformato abbiano un valore sistematico molto rilevante. Mi riferisco, ad esempio, alle norme che esonerano dalla responsabilità per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta gli amministratori che adempiono ai piani di risanamento e agli strumenti previsti tipicamente dal legislatore per superare la crisi; ovvero, ancora, alla norma che rinvia alla riduzione del capitale sociale, tradizionalmente considerato come campanello di allarme di un potenziale pregiudizio alla continuità dell impresa. Considerazioni conclusive In ultima analisi, credo che oltre ad eventuali correttivi legislativi riguardo il concordato in continuità ed il concordato in bianco, la vera necessità, come emerge da parte della dottrina, sia garantire la previsione di uno schema normativo che favorisca l emersione anticipata della crisi ripensando il più generale tema dell allerta. Sul punto, un utile riferimento per l analisi deriva da una proposta normativa rimasta nella penna del legislatore. Tale norma, a seguito di una codificazione dei doveri che già oggi incombono in capo agli organi di vigilanza per la verifica dell adeguatezza dell assetto organizzativo della società, propone una disciplina dalla portata del tutto innovativa, consistente in una procedura di allerta nella quale l organo di controllo ha il potere di nominare un professionista indipendente che accerti e verifichi l effettiva situazione di crisi, rappresentando quindi con apposita relazione se sussiste lo stato di crisi e la prevedibile evoluzione della gestione. Si tratta, quindi, di una procedura di allerta dal contenuto essenzialmente informativo e di agevole applicazione, nel senso che conferisce un potere di stimolo all organo di controllo, non invasivo della gestione, e che non trasferisce al giudice poteri di accertamento dell emersione della crisi. Viene in tal modo promossa una dialettica virtuosa tra amministrazione e controllo volta a garantire che l emersione anticipata della crisi sia portata tempestivamente a conoscenza dei soggetti che entrano in contatto con l impresa. Riprendendo l assunto iniziale per cui l impresa cooperativa è un impresa ad ogni effetto, appare manifesto che l ente in questione abbia le stesse esigenze, ad esempio sul piano dell interlocuzione con i creditori finanziari, che hanno le altre imprese. Ciò non pregiudica talune specificità, anche con riguardo alla disciplina del finanziamento dei soci, che il diritto fallimentare può e deve riconoscere. Ciononostante, una riflessione sulla crisi di impresa e sulle regole che governano i processi di composizione delle stesse, non può escludere le realtà cooperative. 10

13 Avv. Virgilio Sallorenzo Procedure concorsuali a confronto: limiti ed opportunità Prima di analizzare l Istituto del concordato di cui all Art. 214 del R.D. 267/42 (Legge Fallimentare), denominato dalla dottrina concordato coattivo e dalla giurisprudenza concordato liquidatorio, ritengo opportuno, al fine di rendere la stessa trattazione omogenea, spendere brevissimi cenni sulla procedura concorsuale di L.C.A. in quanto tale concordato può essere attivato solo all interno di tale procedura. La L.C.A. è una procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Fallimentare (L.F.) dagli artt. che vanno dal 194 sino al 215. È una procedura prettamente amministrativa, diversamente dal fallimento e dalle procedure minori che sono prettamente giudiziali e dalla Amm. Straordinaria (Legge Marzano e Parmalat) che è una procedura mista, che prevede una fase innanzi all organo giurisdizionale e una successiva amministrativa innanzi all Autorità Amministrativa. La L.C.A. viene aperta con decreto (oggi) del Ministero dello Sviluppo Economico (M.S.E.) e pubblicato in G.U. con cui viene nominato il Commissario Liquidatore (oggi 1, prima 3, e prima ancora 1) con cui cessano gli organi dell Ente, solo sospesi come vedremo nel caso in cui vi fossero le condizioni per il ritorno in benis dell Ente attraverso il concordato ex art 214 L.F. Mentre il presupposto oggettivo (unico ed assorbente) per la dichiarazione di fallimento, accertate le condizioni di fatturato , di patrimonio, , di debito e di istanze di cui emergenti dal cambiato disposto degli art 1 e 15 è lo stato di insolvenza irreversibile, nella L.C.A. oltre allo stato di insolvenza, può essere dichiarata per l irregolare funzionamento degli organi dovuto a violazioni di norme o atti amministrativi o per motivi di interesse pubblico che impongono alle autorità amministrative le soppressione dell ente. È disciplinato poi espressamente anche il concorso tra fallimento e L.C.A. nel senso che vi sono imprese per cui è precluso ai sensi dell art 2 L.F. il fallimento, salvo il caso che la legge, e qui può solo essere speciale, disponga diversamente. Questo, perché bisogna tener presente che le procedure di L.C.A. intervengono in imprese che operano in specifici settori dell economia (di credito, cooperazione, editoria, fiduciarie, intermediazione finanziaria) la cui attività non è liberamente avviabile, ma è soggetta al rilascio di una autorizzazione amministrativa al momento dell avvio e ad una continua vigilanza amministrativa durante lo svolgimento dell attività. Per cui, è facile comprendere che il legislatore abbia voluto attribuire all autorità amministrativa anche la gestione delle crisi di tali categorie di imprese, i cui interessi di carattere generale perseguiti non possono essere soppiantati dall interesse comune che sta alla base delle procedure di fallimento, che è quello di conseguire il maggior soddisfacimento possibile delle pretese dei creditori concorrenti. Pertanto, stante l art 3 della L.F. in forza del quale il fallimento rispetto alla quale la DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 11

14 l.c.a. si pone in rapporto di alternatività, nel caso di concordato preventivo, la sottoponibilità dell impresa assoggettabile a L.C.A. al concordato preventivo è la regola, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ammesso dunque, che una impresa sottoponibile a L.C.A. possa essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, si è sostenuto che il rapporto tra tali due procedure debba essere quello della prevenzione: le imprese in questione potrebbero essere sottoposte a concordato preventivo a condizione che la L.C.A. non sia stata ancora aperta. Ora per il fallimento, unico presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza (che si manifesta ai sensi dell art 3 L.F. con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), per la L.C.A. le varie leggi speciali vigenti in materia prevedono una vasta gamma di presupposti oggettivi. Questi, generalizzano le singole ipotesi concrete che possono così essere raggruppati: 1) stato di insolvenza; 2)violazione di norme o di atti amministrativi che comportano irregolare funzionamento dell impresa; 3)motivi di interesse pubblico che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell ente. Ex art. 195 L.F. se una impresa soggetta a L.C.A. con esclusione dal fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dalla autorità che ne ha la vigilanza sull impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza (30 gg.). Il Tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione dell insolvenza a norma dell art. 195 quando nel caso della procedura di concordato preventivo di una impresa soggetto a L.C.A., con esclusione dal fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Ex art.196 nel caso in cui le imprese soggette a L.C.A., per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la L.C.A. e il provvedimento di L.C.A. preclude la dichiarazione di fallimento. Ex art.197 con il provvedimento del M.S.E. (oggi) che dispone la L.C.A. entro 10 gg. dalla sua data è pubblicato a cura delle autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicato all ufficio del Registro delle Imprese. Ex art 198 con lo stesso provvedimento che ordina la L.C.A. viene nominato un Commissario Liquidatore (oggi uno, prima 3, prima ancora 1). È altresì nominato un Comitato di sorveglianza di 3/5 membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall impresa, possibilmente tra i creditori. Nelle cooperative la nomina del Comitato di Sorveglianza è facoltativo. Ex art. 199 il Commissario Liquidatore è parificato in parte e per tutto al curatore/commissario giudiziale. Ex art. 200 con il decreto con cui viene ordinata la L.C.A. cessano tutti gli organi dell Ente. Tuttavia, non si ha un ipotesi di vera e propria decadenza degli organi, ma piuttosto una sospensione della loro operatività poiché vi sono ipotesi in cui tali organi sono chiamati ad intervenire, con la presentazione del concordato ex art.214. Dalla data di emanazione del provvedi- 12

15 mento, l imprenditore cessa di avere l amministrazione dei suoi beni conformemente a quanto accade per il fallimento. Il Commissario Liquidatore ha l amministrazione anche dei beni che pervengo alle procedure dopo l emanazione del provvedimento amministrativo. Ex art. 201 con il provvedimento che ordina la L.C.A. i poteri attribuiti al Tribunale e al Giudice Delegato sono sostituiti dall autorità amministrativa (Ministero) il quale vigila sulla liquidazione, e i poteri del curatore sono attribuiti al Commissario Liquidatore e quelli del comitato dei creditori al comitato di sorveglianza. Ex art. 202 su ricorso del Commissario Liquidatore o su istanza del Pubblico Ministero, il Tribunale accerta lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio, anche se la L.C.A. è stata disposta per insufficienza di attivo. Tale accertamento, quindi, è possibile non solo per le imprese per le quali non è previsto il fallimento, ma anche per quella per cui è prevista alternativamente la possibilità di apertura di entrambe le procedure secondo il principio della prevenzione, e che sono sottoposte alla L.C.A. solo perché l intervento della Autorità Amministrativa è stato più tempestivo di quello della Autorità Giudiziaria. Se l impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato di insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata ex art 195, il Tribunale del luogo dove l impresa ha la sede principale, su ricorso del Commissario Liquidatore o su istanza del Pubblico Ministero, accerta tale stato con sentenza. Gli effetti dell accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art.203 sono quelli di rendere applicabili le disposizione del Titolo II, capo III sez. III e più precisamente tutti quegli atti che portano agli effetti revocatori e penali. Legittimato attivo a porre in essere tali atti è il Commissario Liquidatore che non necessita di alcuna autorizzazione da parte della Autorità Amministrativa. Diversamente da quanto prescritto per il curatore la relazione di cui all art. 33 L.F. non è sottoposta ad alcun termine e non deve contenere i motivi che hanno dato inizio al procedimento, ed è diretta al Procuratore della Repubblica e non al Giudice Delegato e comunicata alla Autorità Amministrativa (M.S.E.). Il Commissario Liquidatore ex art. 204, svolge tutte le operazioni della liquidazione, secondo le direttive dell autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del Comitato di Sorveglianza, forma l inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per le valutazioni, quindi ha poteri più ampi del curatore, potendo compiere alcuni compiti che sono di pertinenza del Giudice Delegato. Ex art.205 il Commissario Liquidatore deve presentare ogni semestre una relazione alla autorità amministrativa di vigilanza, una relazione sulla situazione patrimoniale e sull andamento della gestione, nel caso che sia stato autorizzato l esercizio provvisorio, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I poteri del Commissario Liquidatore disciplinati dall art.206 inerenti l azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi degli artt, 2393 e 2394 sono esercitati previa autorizzazione dell autorità che vigila sulla liquidazione acquisito il parere del Comitato di sorveglianza. Entro un mese, ai sensi dell art. 207 dalla nomina a Commissario Liquidatore (termine ordinatario) comunica a ciascun cre- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 13

16 ditore mediante raccomandata con a.r. le somme a credito di ciascuno risultanti dalle scritture contabili, anche ai fini della rivendicazione e restituzione. Entro i successivi 15 gg. i titolari di tali diritti possono far pervenire osservazioni o istanze. Ex art. 208 i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, entro 60 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono richiedere il riconoscimento dei propri crediti. Ai sensi dell art. 209 entro 90 gg., salvo un maggior termine, il Commissario Liquidatore forma l elenco dei crediti ammessi o respinti e li deposita nella cancelleria del luogo in cui l impresa ha la sede principale dandone notizia con raccomandata con a.r. Col deposito in cancelleria l elenco diventa esecutivo, il quale procedimento ha natura amministrativa. Le impugnazioni disciplinate dagli artt. 98/99/101/103/tardive e restituzione vengono proposte dal Giudice Istruttore e qui si inserisce la fase giudiziale. Ex art.210 la liquidazione dell attivo si caratterizza per la assoluta mancanza di formalità. Il Commissario Liquidatore agisce in completa autonomia. Gli unici limiti sono quelli stabiliti dalla autorità di vigilanza, la quale dispone che la liquidazione dell attivo sia proporzionale ai debiti. La libertà si sostanzia nel procedere alla vendita frazionata, anziché in blocco. La ripartizione dell attivo è effettuata ai sensi dell art. 111 acquisito il parere del comitato di sorveglianza e con l autorizzazione della autorità che vigila sulle procedure. Sono applicate altresì le disposizione di cui all art Ai sensi dell art. 213 L.F. prima dell ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti alla autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale e ne liquida il compenso. Dall avvenuto deposito, a cura del Commissario Liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili ex art. 26 L.F. e ne è data comunicazione mediante inserzione in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 20 gg. Le contestazioni sono comunicate a cura del cancelliere, all autorità che vigila sulla liquidazione, al Commissario Liquidatore e al Comitato di sorveglianza, che nel termine di 20 gg. possono presentare nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni. Il Tribunale provvede con decreto in Camera di Consiglio. Decorso tale termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione, e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali. L altro modo di chiusura della procedura è il concordato di cui all art.214, che autorizzato dal Ministro e acquisito il parere non vincolante ma obbligatorio del Commissario Liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al Tribunale un concordato a norma dell art. 124 osservate le disposizioni dell art.152. La proposta è depositata in cancelleria col parere obbligatorio ma non vincolante del Commissario Liquidatore e del Comitato di sorveglianza e comunicata dal commissario 14

17 a tutti i creditori nelle forme previste dall art.26. I creditori possono fare opposizioni entro 30 giorni (perentorio). Il Tribunale sentito il parere della autorità di vigilanza decide sulle opposizioni e sulle proposte con decreto in camera di consiglio. Gli effetti del concordato sono regolati dall art.135 e sono salvi le disposizioni di cui al 129/130/131. Il Commissario sorveglia di concerto con il Comitato di sorveglianza l esecuzione del concordato. La risoluzione e l annullamento dal concordato sono disciplinati dall art. 215 il quale stabilisce che se il concordato non è eseguito, il Tribunale, su ricorso del Commissario Liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia sentenza in camera di consiglio la risoluzione. Su istanza del Commissario o dei creditori il concordato può essere annullato ex art.138. Risolto o annullato il concordato, si riapre la Liquidazione Amministrativa e l Autorità che vigila sulle liquidazioni adotta i provvedimenti che ritiene necessari. Il concordato Più precisamente quindi il concordato coattivo si fonda essenzialmente su tre norme : l art. 214 L.F. che ne governa i principi fondamentali (cioè le fondamenta) e gli art ; il primo ne delinea il contenuto e l altro le modalità di presentazione; l art. 124 L.F. individua i soggetti che possono presentare la proposta di concordato creditori, terzi anche prima che del decreto che rende esecutivo lo stato passivo a condizione che la contabilità sia tenuta regolarmente in modo tale da sottoporre al Giudice Delegato da parte del curatore un elenco provvisorio dei creditori del fallito da approvare e il fallito dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; l art. 152 L.F. fissa le modalità / formalità da seguire perché si possa presentare il concordato : società di persone 50% del capitale; società di capitali e cooperative, dagli amministratori mediante verbale redatto dal notaio e iscritto al registro imprese ex art Quindi i soggetti che possono presentare un concordato ai sensi del 214 (L.F.) sono le imprese in liquidazione, uno o più creditori o un terzo. La proposta di concordato delle imprese in liquidazione, del creditore o del terzo deve superare in primis il vaglio delle autorità di vigilanza (oggi il M.S.E), del comitato di sorveglianza e del commissario liquidatore (che ne da parere). Ora poiché nella generalità dei casi il concordato ex art. 214 e teso al recupero dell impresa che o per motivi finanziari era divenuto insolvente, o perché a causa violazione di norme o di atti amministrativi non poteva funzionare regolarmente, o per motivi di interesse pubblico a quelle condizioni non poteva più stare sul mercato, ma che però l azienda e pertanto il commissario liquidatore ne aveva chiesto e ottenuto dal M.S.E. l esercizio provvisorio, e con l esercizio provvisorio protrattosi erano venuti meno lo stato d insolvenza, o cessata la violazione di norme e di atti amministrativi e ricostituito l interesse pubblico DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 15

18 si rende necessario e opportuno il ritorno in bonis dell impresa. E per l appunto tale ritorno in bonis lo si ottiene attraverso il concordato coattivo. Spesso succede, però, che la proposta di concordato non derivi ne da un creditore o da un terzo, ma dalle stesse imprese in liquidazione per mezzo di un commissario ad acta, all uopo nominato, al quale spetterà il compito di redigere il concordato nel caso in cui fossero cessate o l insolvenza, o la violazione di norme, e lo spregio dell interesse pubblico e pertanto l impresa è in grado di ritornare e stare tecnicamente sul mercato. In tal caso la proposta deliberata dall assemblea dei soci, in quanto l organo amministrativo sostituito dal commissario ad acta non è in grado di deliberare sulla proposta. Ottenuta l approvazione da parte dell assemblea dei soci la proposta è depositata in cancelleria del tribunale competente corredata dal parere del Commissario Liquidatore e del Comitato di Sorveglianza nonché con il decreto di autorizzazione dell autorità di vigilanza. La proposta è comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi allo stato passivo ex art 26 L.F. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e iscritte al Registro Imprese. I creditori e gli altri interessati possono fare opposizione entro il termine preventivo di 30 gg. dalla comunicazione del commissario. Il tribunale richiesto il parere delle autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto. Il decreto è reclamabile alla Corte di Appello entro 30 gg. ai sensi dell art Divenuto definitivo il decreto di omologa il Commissario Liquidatore richiederà alle Autorità di Vigilanza ai sensi dell art terdecies la nomina di un commissario, il quale nei termini fissati (generalmente 60 gg.) avrà il compito di aggiornare lo statuto della società, aggiornare il libro soci, ricostituire gli organi amministrativi, di controllo e di revisione. Quindi l esecuzione del concordato ex art 214 L.F. spetterà all organo amministrativo sotto la vigilanza sia del Commissario Liquidatore che del Comitato di sorveglianza con obbligo di questi ultimi di riferire semestralmente sull Autorità di Vigilanza. Una volta eseguito nei modi, nei termini e nei tempi fissati nel concordato il Commissario Liquidatore e il Comitato di Sorveglianza ne dovranno dare conferma all Autorità di Vigilanza la quale con decreto comunicherà al Registro imprese il definitivo ritorno in bonis. Nel caso in cui il concordato non fosse eseguito il tribunale, su ricorso del Commissario Liquidatore o di uno o più creditori pronuncerà con sentenza la risoluzione. Può anche essere annullato ai sensi dell art. 136 e in entrambi i casi si ritorna in L.C.A. Come abbiamo visto, sia che l iniziativa sia presa dall impresa in liquidazione o dai creditori o da terzi è pregiudicata dalle preventive autorizzazioni dell Autorità Amministrative, mentre nel concordato fallimentare può essere liberamente presentata dal creditore, terzo, o dal fallito ed entro un anno se la contabilità è stata tenuta correttamente o entro due anni dalla avvenuta esecuzione dello stato passivo. Conclusioni In buona sostanza quindi la preventiva autorizzazione delle autorità di vigilanza rimuove ogni ostacolo e può consentire di avviare il complesso procedimento di concordato. Quindi è tale autorità che decide se il concordato possa o non essere pro- 16

19 posto, non potendo vantare l imprenditore, terzo o i creditori un vero e proprio diritto al concordato. Nel concordato ex art 214 la proposta non va neppure comunicate ai creditori, dovendosi procedere alla sola pubblicazione, e pertanto gli stessi non sono neppure legittimati ad approvare o respingere la proposta ex art 214. Da ciò consegue che il procedimento di concordato, almeno sino al tempo in cui non è sottoposto alla cognizione del Tribunale, si svolge senza alcuna conseguenza per i creditori che, appunto non sono chiamati a votare, ne ad esprimere il loro parere. Tali peculiarità del concordato coattivo ex art 214 e più precisamente, le necessarie autorizzazioni amministrative e le estraneità dei creditori all iniziativa amministrativa dimostrano in modo inequivocabile che gli interessi perseguiti sono ben diversi da quelli dei creditori ai quali è accordata una tutela mediata ed indiretta, realizzabile solo se ed in quanto i loro interessi non contrastano con quelli pubblici, che sono prevalenti ed assorbenti. Quindi qui, diversamente dal concordato preventivo, piani di risanamento, di ristrutturazione, o la procedura fallimentare in cui il Giudice Delegato non entra o non dovrebbe entrare nel merito della proposta ma effettuare solo un controllo formale, il Giudice entra nel merito della proposta e valuta, acquisisce i pareri degli organi della procedura che non sono vincolanti, la bontà della proposta sia in funzione dell importanza dell impresa all interno della collettività, sia ai tempi di chiusura delle procedure. Ora poiché la presenza dell interesse pubblico domina tutte le procedure di L.C.A. e ne determina la particolarità e le differenze rispetto alle procedure fallimentari, e pertanto non viene disposta per finalità di tutela dei creditori o di interessi privatistici, implica si la soddisfazione dei creditori, ma non ne è il fine per il quale è preordinata. Si tratta di un procedimento preordinato alla sfera amministrativa in cui l intervento giurisdizionale è solo eventuale ed il concorso dei creditori è aperto in modo del tutto particolare, essi hanno cioè un ruolo passivo. Quindi in costanza dei principi generali che governano la liquidazione coatta amministrativa, si spiegano le peculiarità della disciplina del concordato ex art 214 rispetto al concordato fallimentare e preventivo. Infatti nella L.C.A. il concordato è visto senza altro con maggior favore proprio per l importanza che ha l impresa per la pubblica economia. La sua permanenza in vita è, pertanto, facilitata rispetto ad ogni altra impresa. In tale ottica si spiegano le rilevanti differenze, e più precisamente non è prevista l approvazione da parte dei creditori, non sono previste percentuali minime di pagamento ai creditori chirografari, non è previsto il conferimento di garanzie, non sono previste forme obbligatorie come nel concordato preventivo (cessione di beni o conferimento di garanzie). Emerge pertanto con tutta evidenza ciò che informa tutta la procedura di L.C.A. ed i suoi possibili sbocchi : l importanza dell impresa per l interesse pubblico ed il soggetto deputato a definirlo (l autorità di vigilanza). Il parere dell autorità di vigilanza, pertanto, diventa il punto focale della proposta concordataria e della sua approvazione da parte dell autorità giudiziaria che, nel valutare la convenienza per i creditori, non può non tener conto di tale parere. Lo scopo del risanamento, del resto, ad esempio, poteva ritenersi addirittura implicito nella messa in liquidazione dei Con- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL ESPERIENZA COOPERATIVA 17

20 sorzi Agrari Provinciali per i quali si è continuata l attività con l esercizio provvisorio, che si è protratto per anni con iniziative di ristrutturazione e risanamento, stante la funzione di assoluta rilevanza sociale svolta da tali imprese Consorziali per lo sviluppo dell agricoltura nel paese. Tale scopo, poi, è emerso in modo esplicito con la Legge n. 410/99, dove emerge con chiarezza il favor concordato come sbocco degli esercizi provvisori (da chiudere) e come mezzo di risanamento dei Consorzi onde permettere la loro permanenza in vita. Del resto, malgrado tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in passato sull istituto della liquidazione coatta amministrativa, il legislatore ha dimostrato, negli ultimi anni, di voler estendere questo procedimento ad una più ampia gamma di imprese di pubblico interesse, ciò sia nell intento di armonizzare l economia alle direttive CEE, sia in considerazione della rilevanza sociale dell impresa e delle ripercussioni dell inserimento dell attività di determinati imprenditori nel contesto economico e sociale, che hanno reso evidente che la crisi dell impresa è sempre più sentita come fatto sociale, che non sempre può risolversi entro i limiti privatistici dei rapporti tra imprenditori ed il cui salvataggio corrisponde ad un interesse pubblico (v. ad es. anche la legge sull amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Fatte queste premesse di ordine generale deve ritenersi, stante l assoluta libertà di forme della proposta concordataria, che la sottrazione di una parte dei beni mobili al soddisfacimento dei creditori non possa assolutamente considerarsi come causa di illegittimità della proposta medesima. In primo luogo occorre osservare che ben difficilmente l impresa, in special modo in considerazione della peculiare attività svolta dai Consorzi Agrari, avrebbe potuto ritornare a svolgere la propria attività se non mantenendo il patrimonio immobiliare necessario. Pertanto il concordato sarebbe stato, nella maggior parte dei casi, inipotizzabile se non fosse stata concessa tale possibilità. Inoltre, le considerazioni svolte in ordine ai principi che regolano la materia (si è visto quali altre importanti deroghe sono consentite nella procedura di L.C.A. ) ed alla regolamentazione normativa del concordato ex art. 214 L.F., permettono di escludere che qui si possano estendere analogicamente le norme che regolano il concordato preventivo (in materia di cessione di beni e di necessario conferimento di garanzie). Ma la sottrazione di parte del patrimonio immobiliare non fa neppure venire meno la convenienza della proposta per i creditori, in considerazione dei tempi necessari per la liquidazione del patrimonio e per la chiusura della procedura di L.C.A., e delle possibilità di realizzo in tale sede. Cosi come in quella resa dal Tribunale di Lecce ove si evidenzia che l interesse pubblico influenza l intero svolgimento di tale procedura e ne determina peculiarità e differenze rispetto alla procedura fallimentare: la liquidazione coatta amministrativa, infatti, non viene disposta nell interesse dei creditori. Il pagamento dei debiti dell imprenditore non assurge al fine istituzionale della procedura, come accade invece nel fallimento. Proprio tali caratteri marcatamente pubblicistici del procedimento di liquidazione coatta amministrativa spiegano la peculiarità della disciplina del concordato previsto dall art. 214 L.F. rispetto a quella dettata in materia di concordato fallimentare. Nell ambito della liquidazione coatta amministrativa il 18

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