Novità nella valutazione dei titoli

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1 Novità nella valutazione dei titoli di Nicola Di Sante e Mauro Sebastianelli (*) L eccezionale turbolenza dei mercati finanziari ha spinto il legislatore ad introdurre una deroga nella valutazione in bilancio dei titoli che non costituiscono investimenti durevoli: la facoltà di sospendere la svalutazione. Si propone un analisi delle novità introdotte dal decreto anticrisi, con particolare attenzione agli aspetti pratico-operativi. La deroga introdotta dal D.L. n. 185/2008 Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, in L. 28 gennaio 2009, n. 2) recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», prevede un importante novità in materia di valutazione in bilancio dei titoli che non costituiscono investimenti durevoli. Come noto, secondo il codice civile e la prassi contabile, i titoli e le altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere iscritti in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato, se minore. Ora, il comma 13 dell art. 15, del citato D.L., rubricato «Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili», riconosce alle imprese, «considerata l eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari», la facoltà di sospendere la svalutazione dei titoli, che conseguirebbe dall applicazione del criterio valutativo suddetto. Evidentemente, la ratio della deroga è quella di salvaguardare la veridicità e la correttezza dei bilanci, laddove i valori espressi dai mercati finanziari risultino inattendibili, a causa della situazione di eccezionale turbolenza conseguente alla devastante crisi finanziaria che ha colpito, dapprima gli Stati Uniti e successivamente il mercato europeo. In altri termini, tale norma «mira [ ] a frenare il propagarsi della crisi finanziaria e a limitarne l effetto sistemico, inserendo elementi di natura anti-ciclica nel sistema di rilevazioni contabili ed evitando che l andamento anomalo dei corsi di mercato debba essere riflesso nei bilanci» (1). L esercizio della deroga richiede al redattore del bilancio, da un lato, la verifica dell esistenza di determinati presupposti (temporale, soggettivo e oggettivo), dall altro, la risoluzione di taluni problemi applicativi. Ambito applicativo della deroga I bilanci interessati dalla deroga Secondo l art. 15, comma 13, D.L. n. 185/2008, la deroga è applicabile «nell esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», ossia il 29 novembre 2008: pertanto, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l anno solare, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 sono i primi per i quali è possibile sospendere la svalutazione dei titoli. Inoltre, è previsto che «Tale misura, in relazione all evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all esercizio successivo con decreto del Ministro dell economia e delle finanze». A tal riguardo, la Relazione illustrativa al D.L. n. 185/2008 ribadisce che «tali disposizioni, coerenti con il quadro contabile internazionale, rivestono carattere transitorio (*) Dottori commercialisti - Studio Mancinelli, Ancona (1) ISVAP, Documento di consultazione n. 31 del 29 dicembre 2008, p. 2. 3/

2 commisurato al perdurare della crisi finanziaria ed alla significatività dei valori espressi dal mercato». In altre parole, il redattore del bilancio, qualora la turbolenza dei mercati finanziari dovesse (come sembra) perdurare, potrebbe esercitare la derogare anche nell esercizio A questo punto, sembra opportuna una considerazione in merito alla possibilità, per i soggetti con chiusura dell esercizio sociale anteriore al 29 novembre 2008, di mitigare l impatto della crisi finanziaria. In base al dato letterale della norma («esercizio in corso alla data di entrata in vigore»), il regime speciale previsto dal decreto anticrisi non può, chiaramente, applicarsi. Il redattore del bilancio potrebbe, allora, invocare la deroga prevista dall art. 2423, comma 4, c.c., secondo cui «Se, in casi eccezionali [verosimilmente ravvisabili anche nella eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari], l applicazione di una disposizione degli articoli seguenti [come quella di cui all art. 2426, n. 9, c.c., che impone l automatica svalutazione del costo fino al minor valore di mercato] è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta [considerata, nel caso di specie, l inattendibilità dei valori espressi dal mercato], la disposizione non deve essere applicata». La deroga è applicabile se si verificano tre presupposti: temporale, soggettivo e oggettivo. I soggetti leggittimati alla deroga A norma dell art. 15, comma 13 del D.L. n. 185/2008, la deroga può essere applicata da parte dei «soggetti che non adottano i principi contabili internazionali», individuabili da una lettura a contrariis dell art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (2). È pacifico che, nell ambito applicativo della norma, siano incluse: (i) le società per azioni e, per effetto dei rinvii operati dagli artt e 2478-bis, comma 1, c.c., anche le società in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; (ii) le società in nome collettivo e in accomandita semplice «qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili [ ] siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata», per effetto del disposto dell art. 111-duodecies, disp. att. trans. c.c. Pare più controversa l inclusione, nell ambito soggettivo della norma, delle altre società di persone, nonché delle imprese individuali. È stato osservato, infatti, che il richiamo normativo al «bilancio regolarmente approvato» (rilevante per l individuazione del parametro valutativo di riferimento), da un lato, e l assenza di un obbligo di reintegrazione del capitale sociale come quello prescritto dagli artt e 2447, c.c., dall altro, porterebbero ad escludere tali soggetti (3). Si ritiene tuttavia preferibile la soluzione opposta. A ben vedere, la disciplina contenuta negli artt c.c. è applicabile al «bilancio e al conto dei profitti e delle perdite» degli imprenditori commerciali individuali (art. 2217, comma 2, c.c.), al «rendiconto approvato» delle società in nome collettivo (artt e 2302 c.c.) nonché al «bilancio regolarmente approvato» delle società in accomandita semplice (artt e 2315 c.c.). In altri termini, la disciplina del bilancio d esercizio delle società per azioni costituisce lo schema di riferimento per tutte le imprese commerciali; pertanto, la duplice funzione del bilancio d esercizio (rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell impresa e dimostrazione del risultato economico conseguito nell esercizio) vale anche per il bilancio di tali imprese (4). In definitiva, sembra ragionevole concludere (2) Sono obbligati all adozione degli IAS/IFRS: a) le società quotate, b) le società a capitale diffuso, c) le banche ed intermediari finanziari, d) le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato. Hanno, invece, la facoltà di adottare gli IAS/IFRS: e) le società controllate (e collegate) dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d); f) altre società che non siano società minori ai sensi dell art bis, c.c.; g) altre società (che non siano minori) controllate da società di cui alla lettera f); h) tutte le altre società diverse dalle precedenti individuate con apposito D.M. (non ancora emanato). Sono, infine, escluse dall adozione degli IAS/IFRS le società minori ex art bis, c.c. (3) G. Odetto, «Valutazione di titoli e partecipazioni dell attivo circolante nel bilancio 2008», in il fisco, n. 1/2009, p. 22.; S. Pellegrino-F. Furlani, «Partecipazioni al valore di bilancio in deroga al principio della prudenza», in Il Sole24Ore - Le guide operative, febbraio 2009, p. 92. (4) G. Tantini, Il bilancio dopo la riforma societaria, Padova, 2007, pp. 9-14; M. Caratozzolo, Il bilancio d esercizio, Milano, 2006, pp /2009

3 che tutti gli imprenditori commerciali (individuali e collettivi), purché diversi dai «soggetti che adottano i principi contabili internazionali» (ex art. 4, D.Lgs. n. 38/2005), poiché tenuti ad applicare nel proprio bilancio il criterio valutativo del minore tra costo e mercato (ex art. 2426, n. 9, c.c.), possono legittimamente esercitare, ricorrendo gli altri presupposti (temporale e oggettivo), la deroga di cui all art. 15, comma 3, del D.L. anticrisi. Si potrebbe, a questo punto, tentare di compiere un ulteriore passaggio. Infatti, se il «rendiconto approvato» delle società semplici (art c.c.), in quanto diretto a determinare il risultato economico dell esercizio, deve essere redatto nel rispetto della clausola generale della chiarezza, veridicità e correttezza (ex art. 2423, comma 2, c.c.) (5), sembra potersi riconoscere anche al redattore di tale bilancio la possibilità di ricorrere alla citata deroga. Tale questione, peraltro, ha una notevole rilevanza pratica, considerato il fenomeno sempre più diffuso delle holding di partecipazione costituite in forma di società semplice. L ambito oggettivo di applicazione della deroga è costituito dai titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio. I titoli oggetto della deroga Con riferimento all ambito oggettivo, la deroga risulta applicabile ai «titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio». Occorre, in via preliminare, specificare che cosa debba intendersi per titoli. Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.L. n. 185/2008 menziona (sembrerebbe solo a titolo esemplificativo) le azioni e le obbligazioni. Si ritiene, tuttavia, che tale nozione possa essere intesa in senso ampio, così da comprendere i titoli partecipativi (non solo azioni, ma anche quote sociali e altri strumenti finanziari), i titoli a reddito fisso (non solo obbligazioni private, ma anche titoli di Stato) e i titoli di diversa natura (tra cui, le quote di fondi comuni di investimento), ossia tutte le attività finanziarie suscettibili di essere valutate secondo il criterio del minore tra costo e mercato (6). È controverso, inoltre, se la deroga sia esclusivamente applicabile ai titoli e alle partecipazioni quotati in mercati organizzati. Considerati sia il testo normativo, nel quale non si rinvengono limitazioni, sia la ratio della norma (sterilizzare in bilancio gli effetti distorsivi derivanti dalla turbolenza dei mercati finanziari), sembra corretto includere nel campo applicativo della deroga anche le attività finanziarie non quotate (7). A questo punto, è necessario chiarire il significato dell espressione «non destinati a permanere durevolmente nel [ ] patrimonio». Secondo la Relazione illustrativa al D.L. n. 185/2008, trattasi dei titoli «detenuti nell attivo circolante». La nozione di titoli (e partecipazioni) detenuti (recte classificati) nell attivo circolante è, a sua volta, ricavabile a contrariis dalla definizione di attività finanziarie immobilizzate. In particolare, la prassi contabile identifica quest ultime: (i) nei titoli destinati, per decisione degli amministratori, ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla loro naturale scadenza; (ii) nelle partecipazioni che, indipendentemente dalla misura, sono destinate, per decisione degli amministratori, ad investimento duraturo (8). Specularmente, i titoli e le partecipazioni classificati nell attivo circolante sono quelli destinati ad essere negoziati: ciò che conta ai fini della destinazione è la facoltà dell impresa di cogliere, non necessariamente nel breve periodo, le opportunità offerte dal mercato. Da ultimo, occorre affrontare un altro punto critico, circa l applicabilità della deroga ai ti- (5) Così, O. Cagnasso, La società semplice, Torino, 1998, pp e ; F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2005, pp (6) Nello stesso senso, G. Odetto, op. cit., p. 22; F. Cornaggia-N. Villa, «Titoli, la perdita non azzera valore», in ItaliaOggi del 12 gennaiio 2009, pag. 20. (7) Conformi, R. Parisotto, «Ok ai valori storici per le imprese non quotate», in Il Sole24Ore dell 8 dicembre 2008, p. 73; G. Odetto, op. cit., p. 22; F. Cornaggia-N. Villa, «Due opzioni: valore al 31/12/2007 o risultante da semestrale», in ItaliaOggi del 12 gennaio 2009, p. 20. Come si illustrerà nel proseguo, il valore di realizzazione delle attività finanziarie non immobilizzate risulta influenzato, sia pur indirettamente, dalle quotazioni delle attività similari. (8) CNDCR-OIC, Principi contabili, Doc. n. 20, Titoli e partecipazioni, Milano, 2005, par. I.1 e II.1. 3/

4 toli e partecipazioni acquisiti nel corso dell esercizio, per i quali non risulta prima facie individuabile quel parametro di riferimento, espressamente previsto dalla norma, in sostituzione del valore di mercato. Nonostante il tenore letterale (9), si ritiene di fornire una risposta affermativa al quesito, tenuto conto sia della ratio della norma (salvaguardare il bilancio dall inattendibilità dei valori espressi dal mercato), sia di una lettura sostanziale della deroga (il cui meccanismo applicativo, come si dirà, è incentrato sul carattere della perdita di valore riscontrabile alla data di chiusura dell esercizio) (10). Modalità applicative della deroga Delineata l area di applicazione della deroga introdotta dal D.L. n. 185/2008, occorre soffermarsi sul meccanismo applicativo della medesima. Nella valutazione dei titoli e delle partecipazioni non costituenti immobilizzazioni, il redattore del bilancio si trova ora a dover contemperare due diversi regimi: quello ordinario, previsto dal codice civile e dalla prassi contabile nazionale; quello speciale (facoltativo), contemplato dal decreto anticrisi. Più precisamente, il modello valutativo delle attività finanziarie non immobilizzate, emergente dalla combinazione dei due regimi, implica le seguenti operazioni: 1) confronto tra il valore d iscrizione nell ultimo bilancio (o relazione semestrale) e il valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato alla chiusura dell esercizio (fase necessaria), con conseguente (i) valutazione secondo il regime ordinario (minore fra costo e mercato), se l ultimo valore d iscrizione è inferiore al valore di mercato; oppure (ii) valutazione secondo il regime speciale (di cui al punto successivo), se l ultimo valore d iscrizione è superiore al valore di mercato; 2) monitoraggio e qualificazione della perdita di valore (fase eventuale), corrispondente alla differenza (negativa) tra il valore di mercato alla chiusura dell esercizio e il valore d iscrizione nell ultimo bilancio (o relazione semestrale), con conseguente (i) valutazione all ultimo valore d iscrizione, se la perdita presenta carattere temporaneo (o facoltativamente al minor valore di mercato (11)); oppure (ii) valutazione al valore di mercato, se la perdita ha carattere durevole. Nella Tavola 1 si sintetizza la valutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati nel bilancio Il valore d iscrizione nell ultimo bilancio o relazione semestrale Secondo l art. 15, comma 13, del D.L. n. 185/2008, i titoli e le partecipazioni possono essere valutati «in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall ultimo bilancio o, ove disponibile, dall ultima relazione semestrale regolarmente approvati». In altri termini, il redattore del bilancio può mantenere ferma la valutazione operata alla chiusura dell esercizio o semestre precedente in ottemperanza dell art. 2426, n. 9, c.c., ossia iscrizione al costo d acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato, se inferiore. Circa la regolarità del bilancio d esercizio o della relazione semestrale richiesta dalla norma, si ritiene di qualificarla come riferita alla sola regolarità formale e non anche (9) R. Parisotto, op. cit., p. 73 che, sulla base di una lettura formale della regola, esclude in questo caso l applicabilità della deroga. (10) Conformi G. Odetto, op. cit., p. 24; F. Cornaggia-N. Villa, op. cit., pag. 20. Questi Autori propongono, per tali attività finanziarie, il mantenimento del costo di acquisizione sostenuto nell esercizio. (11) G. Odetto, op. cit., pp Tavola 1 Valutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati 24 3/2009

5 sostanziale, cioè è necessario e sufficiente che il bilancio o la relazione siano stati formati secondo l (eventuale) iter prescritto dalla legge. Può accadere che il redattore del bilancio disponga di entrambi i valori di riferimento contemplati dalla norma. In prima battuta, sembra sostenibile, sulla scorta del dato letterale, che il redattore possa optare tra il valore iscritto nell ultimo bilancio d esercizio ovvero quello iscritto nell ultima relazione semestrale (12). Tuttavia, si ritiene di aderire alla soluzione opposta, peraltro accolta anche dalla prassi (13), che attribuisce esclusiva rilevanza alla valutazione risultante dalla relazione semestrale. A ben vedere, tale impostazione, oltre a limitare la discrezionalità tecnica del redattore e scongiurare possibili politiche di bilancio, risulta coerente sia con la necessità di garantire la continuità delle grandezze contabili divulgate al pubblico, sia con il principio generale di continuità dei criteri di valutazione, applicabile ai bilanci annuali e infrannuali (14). Come già accennato, per le attività finanziarie acquisite nel corso dell esercizio e non comprese tra le rimanenze rappresentate nell ultimo bilancio annuale o relazione semestrale, il parametro valutativo di riferimento è da ricercarsi nel costo di acquisizione (15). D altro canto, questa appare la soluzione più soddisfacente sia in termini di ragionevolezza, evitando una ingiustificata restrizione del campo applicativo della deroga, sia in termini di coerenza con il principio della «perdita durevole di valore» su cui il regime de quo risulta incentrato. Per la determinazione del costo di acquisto dei titoli e delle partecipazioni, si ritiene utile richiamare brevemente la seguente prassi contabile (16): a) gli oneri accessori da considerare nel calcolo sono quelli direttamente correlati all operazione d acquisto, come i costi di intermediazione bancaria e finanziaria e quelli relativi a consulenze specifiche, mentre gli eventuali oneri finanziari relativi a dilazioni di pagamento vanno iscritti in via autonoma in conformità del principio di competenza economica; b) le quote di interessi o di dividendi già maturati alla data di acquisto debbono essere contabilizzati come tali, pertanto il prezzo di costo corrisponde alla quotazione a corso secco (titoli quotati), ovvero al prezzo pagato in sede di liquidazione borsistica (partecipazioni quotate), ovvero al prezzo pattuito con la controparte (partecipazioni non quotate); c) il premio e l onere di acquisizione debbono partecipare alla formazione del risultato d esercizio secondo competenza economica per la durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto agli interessi espliciti; d) il metodo di determinazione basato sulla identificazione specifica (c.d. costo specifico) può essere rimpiazzato, per motivi di carattere operativo e limitatamente alle attività finanziarie con caratteristiche di fungibilità, con i metodi di determinazione basati sull assunzione di un flusso fisico (cc.dd. costo medio ponderato, LIFO e FIFO). Il valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato L illustrazione del regime derogatorio, consistente nella valutazione dei titoli e delle partecipazioni all ultimo valore d iscrizione (come sopra definito) «anziché al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato», non può prescindere da un esame, sia pur breve, di quest ultimo parametro. La determinazione del valore di realizzazione delle attività finanziarie richiede al redattore del bilancio l individuazione sia del periodo nel quale le stesse verranno presumibilmente vendute, ossia dell orizzonte tem- (12) F. Cornaggia-N. Villa, «Due opzioni: valore al 31/12/2007 o risultante da semestrale», in ItaliaOggi, 12 gennaio 2009, p. 20, che sottolineano la mancanza di un richiamo normativo a particolari formalità o condizioni. (13) ISVAP, cit., p. 9. (14) Sotto questo profilo, va rilevato come l adozione del valore iscritto nell ultimo bilancio d esercizio, in luogo del valore risultante dall ultima relazione semestrale, si tradurrebbe in una duplice deroga, sia del regime ordinario «applicabile» nel bilancio dell esercizio in corso che al regime ordinario «applicato» nella relazione semestrale. (15) Nello stesso senso, ISVAP, cit., p. 9. (16) CNDCR-OIC, cit., par. I.7.1; G. Franch, in L.A. Bianchi (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, pp ; C. Sasso, Le società per azioni. Il bilancio d esercizio, Torino, 2004, pp ; M. Caratozzolo, op. cit., pp. 668 e /

6 porale di riferimento della valutazione, sia del valore concretamente ricavabile dalla loro realizzazione, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili sul prevedibile andamento futuro del mercato (17). Al riguardo, la prassi contabile tende ad identificare il valore di mercato delle attività finanziarie con il relativo valore di quotazione (titoli e partecipazioni quotati in mercati organizzati), ovvero il valore di quotazione di attività similari, per affinità di emittente, durata e cedola (titoli e partecipazioni non quotati in mercati organizzati), ovvero il valore nominale rettificato per tener conto del rendimento di mercato di attività similari, quanto a durata ed affidabilità dell emittente (titoli non quotati in mercati organizzati), ovvero il prezzo di vendita connesso a trasferimenti, verso soggetti economici indipendenti, realizzati entro la data di formazione del bilancio. La medesima prassi considera, inoltre, sufficientemente rappresentativa dell andamento del mercato, alla data del bilancio, la media dei valori di mercato riferiti all ultimo mese dell esercizio ovvero all ultima settimana, se più indicativa dei periodi di forte flessione, opportunamente rettificata secondo il riscontro, nel periodo di formazione del bilancio, di un dato di mercato negativo e manifestamente incoerente con quello antecedente la chiusura dell esercizio (18). La perdita di carattere durevole La norma consente una cristallizzazione, sia pure temporanea, dei titoli e delle partecipazioni secondo l ultimo valore di bilancio, «fatta eccezione per le perdite di carattere durevole». Pertanto, il criterio di valutazione riservato dal decreto anticrisi alle attività finanziarie del circolante tende ad avvicinarsi, non anche a coincidere (19), con quello previsto dal codice civile e dalla prassi contabile per le attività finanziarie immobilizzate. Più precisamente, la perdita durevole di valore costituisce il presupposto al verificarsi del quale è obbligatoria la svalutazione delle attività finanziarie secondo il valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato (ex art. 2426, n. 9, c.c.) (20). In caso di perdite di carattere durevole, in altre parole, non si applica il regime derogatorio, ma quello ordinario. 26 La durevolezza del minor valore di mercato alla chiusura dell esercizio, rispetto all ultimo valore d iscrizione in bilancio, deve essere stimata ex ante dal redattore del bilancio, nell esercizio della propria discrezionalità tecnica, nonché nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta e, più in particolare, dei postulati della prudenza e della competenza. Si ritiene, attingendo altresì alla prassi contabile (21), che la perdita durevole di valore dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati si qualifichi per la contemporanea presenza di due situazioni: da un lato, un ribasso del valore di mercato di entità significativa e persistente nel tempo, ossia riscontrabile nell ultimo semestre e/o periodo di formazione del bilancio (22), nonché prevedibile oltre l esercizio successivo; dall altro, un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie dell emittente o partecipata tendenzialmente irreversibile, mancando piani e programmi di risanamento con caratteristiche tali (concretezza, ragionevole possibilità di realizzazione, brevità di attuazione, analiticità) da far fondatamente ritenere che la perdita abbia carattere contingente. (17) G. Franch, op. cit., pp ; M. Caratozzolo, op. cit., pp , secondo cui la valenza delle informazioni successive alla chiusura dell esercizio dovrebbe essere, per il principio della prudenza, circoscritta alle sole ipotesi di andamento negativo; C. Sasso, op. cit., p , che invece esclude, in base al principio della competenza, la possibilità di riflettere nel bilancio l andamento del mercato relativo alla prima parte dell esercizio successivo. (18) CNDCR-OIC, cit., par. I.7.2. secondo cui la flessione predetta, quando costituisce un evento eccezionale per la sua consistenza, è da considerare di competenza dell esercizio successivo e di conseguenza non si deve tener conto di ciò nelle valutazioni di fine esercizio. (19) Così, invece, R. Parisotto, op. cit., p. 73. (20) Conformi, G. Odetto, op. cit., pp e F. Dezzani-L. Dezzani, «Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185): principio della prudenza sospeso nella redazione dei bilanci redatti secondo il codice civile», in Il fisco, n. 47/2008, par. 3. S. Pellegrino-F. Furlani, op. cit., p. 92. Contra, F. Cornaggia- N. Villa, «Perdita durevole, sì alla svalutazione», in ItaliaOggi, 12 gennaio 2009, p. 21, secondo cui la svalutazione dovrebbe avvenire al valore durevole di fine esercizio (ex art. 2426, n. 3, c.c.). (21) CNDCR-OIC, cit., par. I.6.2 e II.3.6; G. Franch, op. cit., pp ; C. Sasso, op. cit., pp ; M. Caratozzolo, op. cit., pp e (22) Così, F. Cornaggia-N. Villa, op. cit., p /2009

7 Verosimilmente, il ricorso alla deroga de qua risulta legittimo laddove il redattore del bilancio riscontri che il valore delle attività finanziarie espresso dal mercato sia scarsamente significativo o inattendibile, in quanto palesemente incoerente con la reale situazione di liquidità dell emittente o capacità reddituale della partecipata (23). L illustrazione della deroga nella nota integrativa Nonostante il silenzio della norma sul punto, il redattore del bilancio, che faccia ricorso alla deroga de qua, deve fornire un accurata illustrazione della medesima nella nota integrativa, dando evidenza della scelta operata e rendendo comparabili i dati di bilancio con quelli degli esercizi precedenti. La nota integrativa al bilancio dovrebbe, più in particolare, contenere (i) la descrizione della situazione di turbolenza o volatilità che ha caratterizzato l andamento dei mercati finanziari nel corso dell esercizio; (ii) l indicazione del provvedimento legislativo che ha consentito, in via eccezionale, la deroga dei criteri applicati in passato; (iii) i criteri e le modalità per l individuazione e la valutazione delle attività finanziarie non costituenti investimento durevole; (iv) la descrizione dei fatti obiettivi che rendono ragionevole supporre il carattere temporaneo ovvero non strutturale della perdita riscontrata; (v) la rappresentazione degli effetti della deroga sulla situazione economico-patrimoniale della società, anche attraverso un prospetto di raffronto tra il valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato ed il valore iscritto in bilancio secondo la deroga (24). Nella Tavola 2 si presenta un esempio di informativa sulla valutazione dei titoli non costituenti immobilizzati nel bilancio La distribuibilità degli utili derivanti dalla deroga Ci si domanda se l esercizio della deroga introdotta dall art. 15, comma 13, D.L. n. 185/2008 determini, altresì, l assoggettamento della destinazione e/o distribuzione dell utile dell esercizio a particolari vincoli patrimoniali. La soluzione negativa trova conforto nel tenore letterale della norma, nella quale non vi è traccia di tali vincoli. A ciò va aggiunto che, l obbligo di accantonamento degli utili scaturenti dalla deroga è prescritto, dal comma 15 dell articolo citato, esclusivamente per le imprese di assicurazione. Tuttavia, la risposta affermativa al predetto quesito, che sembra potersi far discendere dalla disciplina generale della «deroga in casi eccezionali» contenuta nell art. 2423, comma 4, c.c. (25), risulta preferibile. A ben vedere, la deroga introdotta dal decreto anticrisi comporta una sospensione, non solo dello specifico criterio valutativo dettato per le attività finanziarie non immobilizzate, ma anche del generale principio di prudenza, laddove consente la sterilizzazione ovvero il differimento delle perdite presunte (26). D altro canto, se in condizioni normali dei mercati finanziari, il criterio del minore tra costo e mercato rappresenta una diretta estrinsecazione del principio di prudenza, tale rispondenza viene meno in una situazione, come quella attuale, in cui i mercati finanziari risentono di una eccezionale turbolenza, conducendo il criterio predetto ad un eccesso di prudenza ovvero ad una irragionevole sottovalutazione delle attività (27). Ne deriva che come gli eventuali utili connessi all esercizio della deroga generale in casi eccezionali sono assoggettati al vincolo della indistribuibilità, così il plusvalore delle attività finanziarie derivante dalla deroga speciale in esame, sia pur veritiero e corretto (ex art. 2423, comma 2, c.c.) ma non ancora realizzato (ex art bis, comma 1, n. 2, c.c.), deve essere prudentemente accantonato (28) (ex art. 2423, comma 1, n. 1, c.c.), in sede di destinazione dell utile d esercizio e (23) Conformi, R. Parisotto, op. cit., p. 73; G. Odetto, op. cit., p. 23; ISVAP, cit., p. 4, prevede che l organo amministrativo possa ricorrere alla deroga quando ritenga che il valore di mercato non rifletta il valore che l impresa intende e può ricavare dall investimento. (24) ISVAP, cit., p. 9; R. Parisotto, op. cit., p. 74; N. Villa, «Titoli, il costo storico può essere mantenuto», in ItaliaOggi, 5 gennaio 2009, p. 11; F. Cornaggia-N. Villa, «Nota integrativa, ecco cosa bisogna indicare», in ItaliaOggi, 12 gennaio 2009, p. 21. (25) G. Odetto, op. cit., p. 23. (26) Nello stesso senso, F. Dezzani-L. Dezzani, op. cit., par. 1-4 e G. Odetto, op. cit., p. 24. (27) R. Parisotto, op. cit., p. 74. (28) Conforme sostanzialmente, R. Parisotto, op. cit., p /

8 per la quota non assorbita dalla perdita propria dell impresa, in una riserva non distribuibile (ma disponibile), fino a quando lo stesso plusvalore non risulti recuperato (realizzato per alienazione oppure coperto da svalutazione). Tavola 2 Informativa sulla valutazione dei titoli Casi particolari Il redattore del bilancio, in sede di valutazione dei titoli e partecipazioni non immobilizzati, potrebbe trovarsi ad affrontare i seguenti due casi. Il primo attiene l applicazione del regime derogatorio alle attività finanziarie in valuta estera. Per quest ultime il processo valutativo si sovrappone a quello di conversione e, pertanto, l ultimo valore di carico in valuta deve prima essere allineato al valore di realizzazione in valuta desumibile dall andamento del mercato (ex art. 2426, n. 9, c.c.), se durevolmente inferiore (ex art. 15, comma 28 3/2009

9 13, D.L. n. 185/2008), e successivamente convertito secondo il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio (ex art. 2426, n. 8-bis, c.c.). Gli effetti derivanti dal criterio di valutazione e da quello di conversione dovrebbero essere tenuti separati, affinché le variazioni di prezzo e di cambio possano essere correttamente rappresentate in bilancio. L altra questione riguarda la valutazione delle attività finanziarie in presenza di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. In questo caso, la valutazione delle attività, per cui si intende esercitare la deroga, non può prescindere dalla valutazione dei predetti strumenti (29). Più precisamente, la valutazione dei contratti di copertura e quella delle attività coperte deve essere coerente, così che risultino correlate, secondo il principio di competenza, le variazioni positive dei primi e le variazioni negative delle seconde. Ne consegue che, in questo caso, il ricorso alla deroga risulta inopportuno (30). (29) ISVAP, cit., pp. 4 e 9. (30) R. Parisotto, op. cit., p /

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